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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/07/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1578 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RUSSO FACCIAZZA GE AL ed elettivamente domiciliato in VIA
VECCHIUZZO, N. 44, CASTELL'UMBERTO
-ricorrente- contro
(c.f. ),di Controparte_1 P.IVA_1
seguito , rappresentato e difeso dall'Avv.PAPANIA ROSARIO , elettivamente Cont
domiciliato presso la ede dell'ente.
-resistente-
OGGETTO: disabilità gravissima
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 26/06/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 25/09/2024, ha evocato Parte_1
in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al CP_3
beneficio economico per le persone con disabilità gravissima, di cui alla L.R. n° 4/2017
e del D.P.R.S. n° 532/17 modificato dal D.P.RS 545/17, sin dalla data della domanda, con condanna della resistente alla corresponsione dell'assegno di cura per le prestazioni socio sanitarie di cui alle norme richiamate.
L si è costituita in giudizio, contestando l'assunto attoreo, CP_3
chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
1 La causa è stata istruita con produzione di documenti ed espletamento di ctu medico-legale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Il c.t.u. nominato dott. ha accertato che il ricorrente non presenta i Per_1
requisiti sanitari di cui all'art. 3, del D.M. 26/09/2016, per il riconoscimento del beneficio richiesto, non potendosi ritenere persona in condizioni di dipendenza vitale. Pertanto non può essere riconosciuto soggetto portatore di disabilità gravissima.
In particolare, il CTU nella propria relazione ha cosi concluso:”Sulla base della documentazione medica allegata, si ritiene che il quadro clinico complessivo del ricorrente non integri i requisiti sanitari per il riconoscimento della disabilità gravissima ai sensi del Decreto Ministeriale 26 settembre 2016. Tale conclusione si basa sulle seguenti considerazioni:
In merito alla deambulazione, dalla documentazione in atti emerge una discordanza. In data 30/04/2024, i familiari riferiscono l'impossibilità del paziente a deambulare autonomamente. Tuttavia, la visita specialistica fisiatrica del Dott.
(TP3359) acclusa agli atti al punto 4 conclude per una diagnosi di Persona_2
cervico-lomboartrosi con:
Intensità del dolore (Scala Analogico Visiva - VAS): 3 (lieve-moderata). Grado di disabilità (Barthel Index): 90.
Limitazione funzionale articolare cervicale e lombare: lieve.
Il fisiatra propone un ciclo di 10 sedute di terapia riabilitativa (PR 6 Poli per cervicolomboartrosi) e l'esecuzione di radiografie del rachide cervicale e lombare in ortostatismo, esami difficilmente eseguibili in un paziente che in sede di vista peritale riferisce di essere allettato e incapace di mantenere la stazione eretta.
Analogamente, la relazione ortopedica del 27/10/2022 del Dott. Persona_3
acclusa agli atti al punto descrive una cervicolombalgia cronica con periodiche riacutizzazioni di cervicobrachialgia e sciatalgia. Il paziente riferisce crescente difficoltà e dolore nello svolgimento degli atti quotidiani, episodi di vertigini e instabilità posturale, deambulazione impedita senza ausili meccanici e/o assistenza
2 umana e ipostenia ai quattro arti. Tale descrizione non configura un quadro di allettamento gravissimo.
Coerentemente con quanto sopra, il punteggio EDSS > di 7, non puo' a parere dell'odierno CTU essere riconosciuto al periziando.
L'Expanded Disability Status Scale (EDSS) è infatti una scala utilizzata per misurare la disabilità neurologica da 0 (nessuna disabilità) a 10 (morte).
Si ricorda che in data 01/03/2023, la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile – CML dell' di ha riconosciuto al paziente lo CP_4 CP_3
status di persona con handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 e un'invalidità civile del 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento per difficolta' a deambulare e a compiere i passaggi posturali senza aiuto terzo e non per disabilità gravissima e sindrome da allettamento.
CONCLUSIONI
In conclusione, sulla base del quadro clinico complessivo, delle considerazioni sopra esposte e dei criteri definiti dal D.M. 2016, e in relazione alla documentazione fornita, si ritiene che non sussistano elementi significativi per ritenere che il quadro clinico del ricorrente soddisfi i requisiti sanitari per il riconoscimento della disabilità gravissima.” (cfr relazione in atti e risposta alle osservazioni).
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Non possono accogliersi i rilievi critici formulati dalla difesa di parte ricorrente nei confronti dell'elaborato peritale, attese le esaurienti argomentazioni contenute nei chiarimenti allegati , esaustivi sotto ogni profilo delle questioni medico legali esaminate.
In definitiva,il ricorso va respinto.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_3
liquidate come da separato decreto.
3 Le spese di lite sono irripetibili tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 d.att cpc in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp.att.cpc;
Trapani, 25/07/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1578 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RUSSO FACCIAZZA GE AL ed elettivamente domiciliato in VIA
VECCHIUZZO, N. 44, CASTELL'UMBERTO
-ricorrente- contro
(c.f. ),di Controparte_1 P.IVA_1
seguito , rappresentato e difeso dall'Avv.PAPANIA ROSARIO , elettivamente Cont
domiciliato presso la ede dell'ente.
-resistente-
OGGETTO: disabilità gravissima
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 26/06/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 25/09/2024, ha evocato Parte_1
in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al CP_3
beneficio economico per le persone con disabilità gravissima, di cui alla L.R. n° 4/2017
e del D.P.R.S. n° 532/17 modificato dal D.P.RS 545/17, sin dalla data della domanda, con condanna della resistente alla corresponsione dell'assegno di cura per le prestazioni socio sanitarie di cui alle norme richiamate.
L si è costituita in giudizio, contestando l'assunto attoreo, CP_3
chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
1 La causa è stata istruita con produzione di documenti ed espletamento di ctu medico-legale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Il c.t.u. nominato dott. ha accertato che il ricorrente non presenta i Per_1
requisiti sanitari di cui all'art. 3, del D.M. 26/09/2016, per il riconoscimento del beneficio richiesto, non potendosi ritenere persona in condizioni di dipendenza vitale. Pertanto non può essere riconosciuto soggetto portatore di disabilità gravissima.
In particolare, il CTU nella propria relazione ha cosi concluso:”Sulla base della documentazione medica allegata, si ritiene che il quadro clinico complessivo del ricorrente non integri i requisiti sanitari per il riconoscimento della disabilità gravissima ai sensi del Decreto Ministeriale 26 settembre 2016. Tale conclusione si basa sulle seguenti considerazioni:
In merito alla deambulazione, dalla documentazione in atti emerge una discordanza. In data 30/04/2024, i familiari riferiscono l'impossibilità del paziente a deambulare autonomamente. Tuttavia, la visita specialistica fisiatrica del Dott.
(TP3359) acclusa agli atti al punto 4 conclude per una diagnosi di Persona_2
cervico-lomboartrosi con:
Intensità del dolore (Scala Analogico Visiva - VAS): 3 (lieve-moderata). Grado di disabilità (Barthel Index): 90.
Limitazione funzionale articolare cervicale e lombare: lieve.
Il fisiatra propone un ciclo di 10 sedute di terapia riabilitativa (PR 6 Poli per cervicolomboartrosi) e l'esecuzione di radiografie del rachide cervicale e lombare in ortostatismo, esami difficilmente eseguibili in un paziente che in sede di vista peritale riferisce di essere allettato e incapace di mantenere la stazione eretta.
Analogamente, la relazione ortopedica del 27/10/2022 del Dott. Persona_3
acclusa agli atti al punto descrive una cervicolombalgia cronica con periodiche riacutizzazioni di cervicobrachialgia e sciatalgia. Il paziente riferisce crescente difficoltà e dolore nello svolgimento degli atti quotidiani, episodi di vertigini e instabilità posturale, deambulazione impedita senza ausili meccanici e/o assistenza
2 umana e ipostenia ai quattro arti. Tale descrizione non configura un quadro di allettamento gravissimo.
Coerentemente con quanto sopra, il punteggio EDSS > di 7, non puo' a parere dell'odierno CTU essere riconosciuto al periziando.
L'Expanded Disability Status Scale (EDSS) è infatti una scala utilizzata per misurare la disabilità neurologica da 0 (nessuna disabilità) a 10 (morte).
Si ricorda che in data 01/03/2023, la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile – CML dell' di ha riconosciuto al paziente lo CP_4 CP_3
status di persona con handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 e un'invalidità civile del 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento per difficolta' a deambulare e a compiere i passaggi posturali senza aiuto terzo e non per disabilità gravissima e sindrome da allettamento.
CONCLUSIONI
In conclusione, sulla base del quadro clinico complessivo, delle considerazioni sopra esposte e dei criteri definiti dal D.M. 2016, e in relazione alla documentazione fornita, si ritiene che non sussistano elementi significativi per ritenere che il quadro clinico del ricorrente soddisfi i requisiti sanitari per il riconoscimento della disabilità gravissima.” (cfr relazione in atti e risposta alle osservazioni).
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Non possono accogliersi i rilievi critici formulati dalla difesa di parte ricorrente nei confronti dell'elaborato peritale, attese le esaurienti argomentazioni contenute nei chiarimenti allegati , esaustivi sotto ogni profilo delle questioni medico legali esaminate.
In definitiva,il ricorso va respinto.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_3
liquidate come da separato decreto.
3 Le spese di lite sono irripetibili tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 d.att cpc in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp.att.cpc;
Trapani, 25/07/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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