Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2017, n. 12616
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Sentenza 19 maggio 2017

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Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e forma libera, sicché il cessionario, in assenza di contestazione da parte del cedente e, soprattutto, del ceduto, può fornire la prova della sua legittimazione anche producendo in giudizio un documento non sottoscritto dal primo, non rilevando, in contrario, che la cessione riguardi un credito verso la P.A., atteso che la forma eccezionalmente solenne, prevista dall’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 con riferimento a talune cessioni di somme dovute dallo Stato, introduce un’ipotesi di inefficacia nell’interesse esclusivo del debitore ceduto, il quale, pertanto, è il solo titolato a farla valere, con la conseguenza che il rilievo d’ufficio della carenza di forma comporterebbe il vizio di ultra o extra petizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2017, n. 12616
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12616
    Data del deposito : 19 maggio 2017

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