Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2014, n. 1770
CASS
Sentenza 28 gennaio 2014

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In tema di conclusione del contratto, viola l'art. 1326 cod. civ. la decisione del giudice di merito che abbia ritenuto perfezionato l'accordo con la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenerne l'adempimento (consistente, nella specie, nel pagamento della somma oggetto di prestazione offerta a scopo transattivo), in mancanza dell'individuazione di un atto di accettazione proveniente dall'oblato che sia giunto al proponente in epoca precedente al deposito del ricorso, nel termine da lui stabilito, ovvero in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

In tema di giudizio per cassazione, la procura rilasciata in epoca successiva alla notificazione del ricorso incidentale, ma depositata insieme a quest'ultimo ai sensi dell'art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., pur non impedendo la dichiarazione di inammissibilità del medesimo ricorso incidentale per difetto di procura speciale ai sensi degli artt. 365 e 371, terzo comma, cod. proc. civ., abilita nondimeno il difensore a partecipare alla discussione orale.

La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.

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  • 1L’efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto: la revoca del decreto ingiuntivo per mancata notifica della cessione del credito al debitore. -…
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  • 2Sulla interruzione della prescrizione a mezzo di atto idoneo trasmesso ad uno solo dei coobbligati.
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2014, n. 1770
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1770
Data del deposito : 28 gennaio 2014

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