Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 3
In tema di conclusione del contratto, viola l'art. 1326 cod. civ. la decisione del giudice di merito che abbia ritenuto perfezionato l'accordo con la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenerne l'adempimento (consistente, nella specie, nel pagamento della somma oggetto di prestazione offerta a scopo transattivo), in mancanza dell'individuazione di un atto di accettazione proveniente dall'oblato che sia giunto al proponente in epoca precedente al deposito del ricorso, nel termine da lui stabilito, ovvero in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
In tema di giudizio per cassazione, la procura rilasciata in epoca successiva alla notificazione del ricorso incidentale, ma depositata insieme a quest'ultimo ai sensi dell'art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., pur non impedendo la dichiarazione di inammissibilità del medesimo ricorso incidentale per difetto di procura speciale ai sensi degli artt. 365 e 371, terzo comma, cod. proc. civ., abilita nondimeno il difensore a partecipare alla discussione orale.
La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.
Commentari • 2
- 1. L’efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto: la revoca del decreto ingiuntivo per mancata notifica della cessione del credito al debitore. -…https://www.iusinitinere.it/
- 2. Sulla interruzione della prescrizione a mezzo di atto idoneo trasmesso ad uno solo dei coobbligati.Avv. Prof. Andrea Ravelli · https://www.avvocatoandreani.it/ · 5 marzo 2021
Premesse. Le garanzie personali prestate da più fideiussori, al ricorrere di talune condizioni, possano essere considerate come un unicum rispetto all'obbligazione principale e, pertanto un atto funzionale all' interruzione delle prescrizione, trasmesso efficacemente ad uno degli obbligati, riverbera i suoi effetti su ogni altro coobbligato. A queste conclusioni si giunge dall'analisi della sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione n. 3628 del 2016 oggetto di commento. Le garanzie fideiussorie e l'obbligazione principale come un “unicum”. Tale determinazione ha consolidato il principio secondo cui la “confideiussione”, ex art. 1946 cc, è caratterizzata da un collegamento necessario …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2014, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7240/2008 proposto da:
EA S.P.A. 05394801004, in persona del procuratore speciale Dott. CONTI RENATO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato BRIGUGLIO Antonio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIRACUSANO ALESSANDRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PO INVESTMENTS INC;
- intimata -
sul ricorso 10752/2008 proposto da:
PO INVESTMENTS INC, in persona del legale rappresentante ed unico amministratore, GH LI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato GAGLIARDI AMEDEO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
EA S.P.A. 05394801004, in persona del procuratore speciale Dott. CONTI RENATO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIRACUSANO ALESSANDRA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 56/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/01/2008 R.G.N. 4191/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato ANTONIO BRIGUGLIO;
udito l'Avvocato GIANLUCA PERONE per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IT IU, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, assorbito quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata l'8 gennaio 2008, la Corte d'Appello di Roma ha accolto l'appello proposto da ER NT NC. (d'ora in poi ER) avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 10 dicembre 2003. Il Tribunale era stato adito da EA S.p.a. con opposizione ex art.645 cod. proc. civ., avverso il decreto ingiuntivo, notificato in data 10 aprile 2001, col quale ER aveva intimato il pagamento della somma di Dollari CAN. 80.000 ovvero l'equivalente in moneta legale nel giorno e nel luogo del pagamento, oltre interessi legali e spese processuali, per spese di viaggio e soggiorno che aveva assunto come sostenute in relazione alle attività preliminari di studio e fattibilità di un impianto di riduzione e trasformazione dei fanghi per la produzione di energia, che avrebbe dovuto essere realizzato con l'intervento della ID AL PI NC. (d'ora in poi ID) per conto di EA, la quale, a causa della normativa sopravvenuta, aveva rinunciato al progetto.
L'opponente aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva della società intimante deducendo di avere intrattenuto i rapporti relativi all'affare di cui sopra esclusivamente con ID ed aveva chiesto perciò la revoca del decreto ingiuntivo. Si era costituita in giudizio la ER ed aveva chiesto il rigetto dell'opposizione.
1.1.- Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo che la prova scritta allegata a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, vale a dire la nota a firma del direttore generale dell'EA in data 10 dicembre 1997, dimostrasse che effettivamente il rapporto contrattuale fosse intercorso tra EA e ID;
che la stessa nota contenesse non una ricognizione di debito, ma soltanto una proposta transattiva con la quale EA avrebbe bonariamente proposto di pagare le spese sostenute da ER, a condizione di essere espressamente liberata da ogni responsabilità nei confronti di ID;
che questa condizione non si fosse verificata, poiché non sussisteva la prova che la cessione del credito da parte di ID in favore di ER fosse stata comunicata ad EA, non risultando pervenuta a quest'ultima la lettera di cessione del credito del 13 dicembre 1997, che era stata inviata da ID a ER. Aveva perciò revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
2.- Proposto appello da parte di ER e costituitasi in appello EA per resistere al gravame, la Corte d'Appello ha, come detto, accolto l'appello ed, in parziale riforma della sentenza appellata, ha condannato EA al pagamento della somma di dollari CAN 80.000, oltre interessi legali dalla domanda, nonché al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio e della metà delle spese del primo grado, con compensazione della restante metà. 3.- Avverso la sentenza EA propone ricorso affidato ad un solo motivo.
ER si difende con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., ed i procuratori di entrambe hanno partecipato alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente i ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti.
Va, in primo luogo, dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di procura.
ER ha notificato il controricorso con ricorso incidentale in data 16 aprile 2008 e la procura speciale risulta rilasciata con atto del 17 aprile 2008, autenticato nella firma in pari data dal funzionario competente del Consolato generale d'Italia a Toronto. Poiché rilasciata in data successiva alla presentazione del ricorso incidentale, quest'ultimo è privo del requisito richiesto dall'art.365 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 371 cod. proc. civ., comma 3 e va perciò dichiarato inammissibile.
Va in proposito ribadito che ai fini dell'ammissibilità del ricorso (o del ricorso incidentale) per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale, da un lato che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso contenente il ricorso incidentale) e dall'altro che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione (Cass. n. 19560/06). 1.1.- La procura speciale rilasciata come sopra è tuttavia idonea, a parere del Collegio, alla regolare partecipazione del difensore di ER alla discussione orale, poiché la stessa, essendo stata rilasciata dopo la notificazione del controricorso, ma prima del suo deposito, risulta depositata insieme con quest'ultimo, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., u.c., in data 24 aprile 2008. Essa è idonea allo scopo appena detto poiché contiene il conferimento del mandato per la difesa nel processo di cassazione promosso da EA;
non rileva in senso contrario l'indicazione, nel corpo della procura, di una data errata di notificazione del ricorso per cassazione ("6 aprile 2004"): si tratta all'evidenza di un errore materiale che non rende in alcun modo incerta la data di rilascio della procura speciale e la collocazione temporale di questa in epoca successiva al deposito della sentenza della Corte d'Appello ed alla notificazione del ricorso proposto avverso quest'ultima da parte di EA, ne' suscita perplessità sulla volontà della parte, espressa chiaramente, di conferire la procura per la difesa nel giudizio di cassazione frattanto instaurato da EA (cfr. Cass. S.U. n. 108/2000, sulla rilevanza della manifestazione di volontà in tal senso). Pertanto, va affermato che la procura speciale rilasciata in epoca successiva alla notificazione del controricorso con ricorso incidentale, ma depositata insieme a quest'ultimo ai sensi dell'art.370 cod. proc. civ., u.c., pur non Impedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di procura ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ. e art. 371 cod. proc. civ., comma 3, abilita il difensore a partecipare alla discussione orale (cfr.,
da ultimo, Cass. n. 13183/13). 2.- Con l'unico motivo del ricorso principale si chiede la cassazione della sentenza ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, per violazione dell'art. 1326 cod. civ., commi 1 e 3. La ricorrente critica la ratio decidendi della sentenza impugnata, che può sintetizzarsi come segue.
La Corte d'Appello, nel presupposto che il rapporto diretto fosse intervenuto tra EA e ID, ha inteso confermare l'interpretazione della missiva del 10 dicembre 1997 a firma del direttore generale di EA (con la quale quest'ultimo, scrivendo al responsabile di ER, e riferendosi alla fattura inviata da ID per le spese sostenute durante le trattative per portare avanti il progetto, manifestava la disponibilità al rimborso "in via equitativa" delle spese vive, quantificate in dollari CAN. 80.000, con invito al destinatario della missiva di inviare dichiarazione di assunzione di responsabilità nei confronti di ID e di liberazione di EA da ogni responsabilità ed onere a riguardo), come proposta transattiva rivolta da EA a ER su una somma minore rispetto a quella richiesta da ID, così come già ritenuto dal Tribunale;
ha altresì ritenuto che la stessa proposta fosse condizionata all'invio di una "comunicazione liberatoria" da intendersi come "comunicazione della cessione" del credito, ma che EA non avesse conosciuto questa cessione, che era intervenuta successivamente, con la lettera inviata da ID a ER il 13 dicembre 1997; ha tuttavia ritenuto, così andando di contrario avviso rispetto al primo giudice, che quella proposta transattiva fosse stata accettata e quella condizione - comunicazione della cessione - si fosse verificata "in quanto in quei termini richiesta in ricorso" per decreto ingiuntivo. Ha perciò concluso nel senso che, essendo stata accettata la proposta transattiva nei medesimi termini in cui era stata formulata, l'EA dovesse essere condannata all'adempimento, vale a dire al pagamento della somma di dollari CAN. 80.000, oltre interessi legali dalla domanda.
2.1.- La ricorrente sostiene l'erroneità della pronuncia per avere la Corte ritenuto che una proposta transattiva possa essere accettata con la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo e, per di più, da parte di soggetto diverso da quello cui quella proposta sarebbe stata indirizzata.
Secondo la ricorrente, la missiva del 10 dicembre 1997 sarebbe rimasta senza effetto, perché, per produrre gli effetti vincolanti EA nei confronti di ER sarebbero dovute seguire a) l'accettazione della proposta da parte della ID e b) la notifica della cessione del credito in favore di ER. Pur avendo riconosciuto la necessità di tali due momenti, la Corte d'Appello sarebbe pervenuta alla "abnorme conclusione" per la quale essi si sarebbero simultaneamente realizzati con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, per di più intervenuta (nell'aprile 2001) più di tre anni dopo la comunicazione della proposta. Parte ricorrente deduce perciò la violazione dell'art. 1326 cod. civ., perché il giudice di merito avrebbe ritenuto perfezionato il contratto di transazione in mancanza di accettazione (ai sensi del primo comma) o, comunque, in mancanza di un'accettazione che fosse giunta al soggetto proponente "nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura degli affari o secondo gli usi" (ai sensi del comma 2); ed in ogni caso in mancanza di ogni manifestazione di volontà, da parte della proponente, di ritenere efficace un'eventuale accettazione tardiva (ai sensi del comma 3).
3.- Il motivo è fondato e va accolto, per le ragioni e con le precisazioni di cui appresso.
Non trova riscontro nella sentenza impugnata l'assunto della ricorrente secondo cui la proposta transattiva sarebbe stata diretta soggettivamente a ID e non a ER. Sia la sentenza di primo grado, nei termini in cui è riportata dalla Corte d'Appello, sia quest'ultima hanno espressamente ritenuto che, essendo la missiva diretta al legale rappresentante di ER, essa contenesse una proposta transattiva rivolta a quest'ultima società. Questa interpretazione - che in quanto inerente ad un atto negoziale è riservata al giudice di merito - non può dirsi, in sè, censurata con l'unico motivo del ricorso principale, che fa valere il vizio di violazione delle norme che regolano la formazione del contratto, non anche di quelle relative alla sua interpretazione, ne' censura la motivazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5. 3.1.- Dato ciò, questa Corte non può che prendere le mosse dalla ricostruzione dei fatti e dalla interpretazione degli atti che risultano dalla sentenza. Peraltro, pur tenendo fermi tali ricostruzione ed interpretazione sussiste la violazione dell'art.1326 cod. civ., denunciata dalla ricorrente, avuto riguardo in particolare alle errate conclusioni raggiunte dal giudice di merito circa l'avvenuta conclusione del contratto di transazione, sia pure tra EA e ER.
I fatti ricostruiti da parte della Corte territoriale sono i seguenti: il OT Diaco, direttore generale di EA, inviò a Mr. HE, responsabile di ER, una missiva in data 10 dicembre 1997, con la quale propose una transazione su una somma minore da quella richiesta da ID;
con la stessa missiva venne richiesta, oltre all'accettazione della proposta, una "comunicazione liberatoria" di ogni responsabilità di EA nei confronti di ID;
quest'ultima formalizzò la cessione nei confronti di ER con missiva del 13 dicembre 1997, non comunicata ad EA;
seguirono "missive dei legali" ed, infine, il ricorso per decreto ingiuntivo, col quale sarebbe stata comunicata la cessione del credito ed accettata la proposta, col perfezionamento del contratto di transazione.
Quest'ultima conclusione è corretta quanto alla validità della comunicazione della cessione;
è errata quanto al perfezionamento del contratto.
4.- Ed invero la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art.1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. n. 20144/05, tra le altre). In particolare, non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione può essere effettuata mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio (n. 20143/05, n. 14610/04, n. 8387/97, n. 4077/90). 4.1.- Pertanto, fatto salvo quanto si dirà a proposito del perfezionamento della cessione del credito, da tenere distinto dal momento di efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., nonché quanto si dirà a proposito della rilevanza da attribuire, nel caso di specie, all'uno (perfezionamento della cessione tra i creditori) ed all'altro (comunicazione della cessione ed efficacia nei confronti del debitore ceduto) di questi momenti nel contesto dei rapporti tra le odierne parti in causa e tra le medesime e la ID, giova qui precisare quanto segue.
In ragione dei principi sopra ribaditi, ER avrebbe potuto comunicare, sia col ricorso per decreto ingiuntivo sia nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., ad EA - così come peraltro risulta che abbia fatto-l'intervenuta cessione del credito da parte di ID (di cui alla missiva del 13 dicembre 1997, prodotta in giudizio), e quindi manifestare alla società debitrice la propria legittimazione a pretendere il pagamento del credito ceduto, in luogo della cedente ID, con conseguente liberazione della debitrice EA nei confronti di quest'ultima.
Pertanto, è corretta l'affermazione della Corte d'Appello circa la sopravvenuta efficacia della cessione nei confronti di EA, grazie alla comunicazione effettuata in sede monitoria e/o nel successivo giudizio di opposizione.
5.- Non altrettanto può dirsi circa l'affermazione relativa alla conclusione del contratto di transazione, poiché la presentazione di un ricorso per ingiunzione o comunque di un atto processuale contenente la domanda giudiziale di adempimento di un contratto non può concretare o tenere luogo dell'accettazione della proposta riferita a quel contratto.
Orbene, la conclusione del contratto, secondo il suo schema principale, si realizza mediante l'incontro di proposta ed accettazione. Entrambe sono manifestazioni di volontà provenienti dalle parti, libere nella forma a meno che non si riferiscano a contratti per la cui validità è richiesta la forma scritta o, quanto alla prova, a contratti da provarsi per iscritto (come è per la transazione non riferita a rapporti giuridici aventi ad oggetto immobili, ai sensi dell'art. 1967 cod. civ.). A prescindere dall'adesione all'una od all'altra delle tesi dottrinali circa la natura della proposta e dell'accettazione e circa i loro rapporti col relativo contratto, non si può trascurare il dato normativo per il quale, essendo l'accordo delle parti requisito del contratto ai sensi dell'art. 1325 cod. civ., comma 1, proposta ed accettazione rilevano quali manifestazioni del consenso di ciascuna delle parti volte al raggiungimento di tale accordo.
In particolare, l'accettazione è l'atto proveniente dall'oblato col quale quest'ultimo manifesta la volontà di concludere il contratto in termini conformi alla proposta (equivalendo l'accettazione non conforme a nuova proposta: art. 1326 cod. civ., u.c.) ed, essendo atto recettizio (cfr. art. 1334 cod. civ.), deve "giungere al proponente" (presumendosi conosciuta con la sola ricezione ex art.1335 cod. civ.) entro il termine di cui all'art. 1326 cod. civ., comma 2; l'accettazione tardiva è inefficace, salvo il consenso del proponente comunicato all'accettante (art. 1326 cod. civ., comma 3). La manifestazione di volontà in cui consiste l'accettazione precede la formazione del contratto, essendo atto il quale soltanto integrandosi con l'accettazione può dar luogo all'accordo, che perfeziona il contratto. La natura e la funzione dell'accettazione comportano che essa non possa essere contenuta nell'atto introduttivo di un giudizio volto ad ottenere l'adempimento di quel contratto cui l'accettazione si intende riferita, presupponendo la domanda di adempimento un contratto già perfezionato (che perciò si assume rimasto ineseguito).
5.1.- La Corte d'Appello, una volta interpretata la missiva del 10 dicembre 1997 come proposta di transazione rivolta da EA a ER, per poter affermare che fosse stato concluso tra le parti il relativo contratto - non importa se sottoposto a condizione o meno - avrebbe dovuto individuare un atto negoziale proveniente da ER nel quale riconoscere i caratteri di un'accettazione (conforme alla proposta) ed, individuato tale atto, avrebbe dovuto verificare se la proponente ne avesse avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., comma 1 e art. 1335 cod. civ.; quindi, accertata tale conoscenza, avrebbe dovuto verificare, essendovi sul punto contestazione, se l'accettazione fosse stata tempestiva, ai sensi e per gli effetti del citato art. 1326 cod. civ., comma 2;
infine, in caso di esito negativo di siffatta verifica, si sarebbe potuta porre la questione di un'eventuale consenso di EA ad un'accettazione tardiva, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., comma 3. Essendosi limitata a constatare la proposizione di un ricorso per ingiunzione, la Corte territoriale ha evidentemente omesso le verifiche fattuali appena menzionate, incorrendo in violazione di legge.
Nell'accertare la stipulazione del contratto il giudice di merito compie un apprezzamento in fatto, essendo a lui riservato lo stabilire se una proposta sia stata accettata e se dall'accettazione di una proposta si possa desumere l'avvenuto perfezionamento del contratto, ma il suo operato è censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizio di motivazione, per violazione di legge (cfr. Cass. n. 11152/04 ed altre), se abbia falsamente applicato le norme sulla formazione del contratto: ciò, che appunto è accaduto nel caso di specie.
Viola infatti l'art. 1326 cod. civ., la decisione del giudice di merito che ha ritenuto perfezionato il contratto di transazione con la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenerne l'adempimento (pagamento della somma oggetto della prestazione offerta a scopo transattivo), in mancanza della individuazione di un atto di accettazione proveniente dall'oblato che sia giunto, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., a colui che aveva avanzato la proposta transattiva in epoca precedente la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, nel termine stabilito dallo stesso proponente ovvero in un termine ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
La sentenza impugnata va perciò cassata.
6.- La causa va rinviata alla Corte d'Appello, non essendo possibile decidere la stessa nel merito, così come invece richiesto dal ricorrente principale.
Infatti, essendo cassata la sentenza che ha individuato quale titolo del credito vantato da ER nei confronti di EA l'accordo transattivo, e non essendosi formato alcun giudicato interno sulla fonte ne' sull'esistenza/inesistenza di tale credito, spetta al giudice di rinvio accertare se sussista effettivamente un debito di quest'ultima nei confronti dell'altra, per spese di viaggio e soggiorno sostenute in relazione alle attività preliminari di studio e fattibilità dell'impianto di riduzione e trasformazione dei fanghi per la produzione di energia, che avrebbe dovuto essere realizzato con l'intervento della ID per conto di EA.
Allo scopo sarà il giudice di rinvio a delibare la causa petendi della domanda di pagamento avanzata dalla società ER, quale creditrice attuale nei confronti di EA, e gli atti ed i documenti sulla base dei quali la stessa si è venuta precisando tra la fase monitoria ed il giudizio di opposizione.
All'esito di tale attività valutativa, il giudice di rinvio, per un verso, potrà diversamente interpretare la portata della missiva del 10 dicembre 1997; per altro verso, potrà reinterpretare la stessa come proposta transattiva e porsi, quindi, nuovamente nella necessità di individuare un atto di accettazione giunto a conoscenza della proponente, diverso dalla presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ponendosi poi ulteriormente la questione della tempestività di siffatta accettazione, secondo quanto sopra delineato.
Peraltro, anche ove la missiva del 10 dicembre 1997 fosse interpretata come proposta transattiva non seguita da accettazione tempestiva, questo dato di fatto non sarebbe, in sè, astrattamente incompatibile con l'individuazione di un diverso titolo quale fonte del credito vantato da ER con l'originaria domanda per ingiunzione, fatte salve le opportune verifiche in fatto, e tenuto conto in particolare della cessione di credito di cui alla missiva del 13 dicembre 1997 (che, nei rapporti tra cedente - ID - e cessionario - ER -, si è perfezionata in tale ultima data, nei termini risultanti dalla missiva, vale a dire nell'individuazione di ER quale soggetto legittimato a pretendere nei confronti del debitore ceduto - EA - le somme vantate da ID, se e nei limiti in cui relative allo studio di fattibilità del progetto, originariamente commissionato a ID).
In conclusione, il ricorso va accolto;
la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014