Sentenza 14 luglio 2021
Massime • 1
Integra la condotta del delitto di ricettazione l'attività di intromissione nella catena di possibili condotte successive ad un delitto già consumato, posta in essere nella consapevolezza dell'origine illecita del bene, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. (Fattispecie nella quale gli imputati, che avevano costituito un'associazione a delinquere a tal fine, avevano acquisito una serie di assegni bancari di provenienza delittuosa e li avevano negoziati dopo averli contraffatti e clonati).
Commentario • 1
- 1. Ricettazione: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 648 del codice penale.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 maggio 2022
Articolo 648 del codice penale - Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2021, n. 26802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26802 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2021 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 26802 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 10/06/2021 udito l'Avvocato BABINI GI PAOLO, in difesa di SP CR, RO ED e TT US, il quale dopo avere chiesto di depositare atti relativi al procedimento trattato presso il Tribunale di Napoli per i medesimi assegni oggetto di causa, produzione non ammessa dalla Corte, ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
udito il medesimo legale in sostituzione dei difensori di fiducia di AT GI ER, IN IA SS, RU UI, RU AN, MU NA, CA ER e BE NN che ha concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19/02/2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Ravenna condannava gli imputati AT IA IE, SP RI, NA AR SU, AI IC, FI NN, SS LU, RT NA, CA ES, IB AN, TI PE e MU IN alle pene ritenute di giustizia in relazione ai reati, rispettivamente ascritti, di cui agli art. 416 e 648 bis cod. pen. Secondo la ricostruzione del primo giudice, dalle attività captative delle utenze in uso a AT IA IE ed al coimputato SS PE - oggetto di riscontro tramite attività controllo e pedinamento nonché in virtù degli esiti delle perquisizioni -, era emersa l' esistenza di una associazione a delinquere dedita all' approvvigionamento, alla contraffazione nonché all' incasso di assegni di provenienza illecita da parte di coloro che, partecipanti all' associazione, erano indicati quali beneficiari dei titoli;
il denaro veniva versato sui conti correnti appositamente aperti, quindi, prelevato e consegnato agli organizzatori, previa detrazione del 15% trattenuto dai negoziatori. In particolare AT IA IE comunicava a SS PE una serie di nominativi di persone, fra cui taluni degli odierni imputati, da indicare quali beneficiari degli assegni contraffatti, SS PE valutava l' opportunità di tale intestazione anche in base ai titoli già negoziati ed alle transazioni non andate a buon fine;
i titoli di credito di provenienza illecita - vale a dire furto, violazione della corrispondenza o peculato - venivano contraffatti mediante la sostituzione del solo nome del beneficiario. Il G.U.P. accertava che il gruppo aveva una organizzazione gerarchica, SS PE era in posizione sovraordinata anche rispetto al suo referente ravennate, AT IA IE, il quale riceveva direttive finalizzate a monitorare la correttezza dell' operato dei c.d. "cambiatori" i quali avevano il compito di prelevare le somme lasciandone una parte sul conto corrente per non destare sospetti ed, in caso di mancata conclusione della transazione, dovevano giustificare la circostanza mediante la stampa del movimento di conto corrente. 1.1. La Corte di Appello di Bologna, pronunziando sugli appelli proposti dai suddetti imputati, confermava la sentenza impugnata quanto al reato associativo di cui al capo sub. 1) e riteneva che tutti i fatti contestati di cui ai capi da 2) a 21) - per i quali confermava l' affermazione della penale responsabilità degli imputati - andavano qualificati ai sensi dell' art. 2 648 cod. pen., ritenendo che le condotte in questione non erano, di per sé, idonee ad ostacolare la provenienza delittuosa dei titoli di credito che avevano mantenuto identici tutti i restanti elementi identificativi, a parte la falsificazione della identità del beneficiario;
procedeva, quindi, alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio a carico di tutti gli imputati. 2. Contro detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, AT IA IE, NA AR SU, SP RI, TI PE, AI IC, FI NN, SS LU, RT NA, CA ES, IB AN e MU IN. 2.1. AT IA IE formula quattro motivi. 2.1.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 416 e 110 cod. pen. nonchè manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità della sua partecipazione all' associazione a delinquere contestata al capo 1) dell'imputazione; insufficienza probatoria quanto all' asserito ruolo di promotore. Evidenzia che la durata del presunto sodalizio, l'origine spontanea ed occasionale delle condotte de quibus poste in essere all' interno di un bar di una piccola cittadina e l'assenza di una struttura criminale organizzata rendevano configurabile una semplice ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen. Deduce che la corte di appello aveva confermato la sussistenza del reato associativo con argomentazioni illogiche ed incongrue, pur in difetto di prova di tutti gli elementi costitutivi del reato e non motivando in alcun modo in ordine alle ragioni per le quali aveva ritenuto comprovato un pactum sceleris, una durata potenzialmente indeterminata dell'associazione de qua e l'indeterminatezza del programma criminoso della stessa. Rileva che le attività captative e di indagine, in generale, non avevano fornito elementi utili all' individuazione di un collegamento fra l'imputato ed i vertici della presunta organizzazione criminale, che il suo asserito ruolo di "promotore" non risultava in alcun modo comprovato e che non era emersa alcuna prova che il predetto aveva la disponibilità o movimentava ingenti somme di denaro. 2.1.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva. Rileva che la corte di appello, con una motivazione del tutto illogica ed arbitraria, aveva ritenuto superflua la chiesta acquisizione degli assegni clonati, non considerando che l'assenza agli atti del fascicolo degli assegni di cui al capo di imputazione aveva pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato. 2.1.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. ed erronea mancata riqualificazione dei fatti contestati quali ipotesi di truffa. 3 Rileva che gli assegni in questione erano stati contraffatti al fine di ingannare la fede pubblica e poiché, secondo i principi affermati dalle SS.UU. con la pronunzia n. 40256/2018, non costituisce reato la contraffazione di un assegno bancario non trasferibile per effetto della depenalizzazione dell'art. 485 cod. pen., non sussistendo un reato presupposto, trattandosi di falso penalmente irrilevante, la condotta andava riqualificata ai sensi dell'art. 640 cod. pen., non essendo configurabile una ipotesi di ricettazione, bensì un reato di truffa da dichiarare improcedibile per difetto di valida querela. Osserva che, in ipotesi di ritenuta configurabilità del reato di ricettazione, tenuto conto del numero dei titoli di importo esiguo e del numero dei titoli di cui l' imputato aveva tentato l' incasso, senza riuscirvi, ben poteva trovare applicazione l' ipotesi attenuata di cui al cpv dell' art. 648 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, all' eccessività dell'aumento ex art. 81 cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonchè delle attenuanti ex art. 62 n. 4 e 114 cod. pen. Assume che nel caso di specie la pena appariva eccessiva, dovendosi riconoscere le attenuanti invocate tenuto conto del modesto pregiudizio arrecato con l'azione criminosa e degli assai risalenti precedenti dell'imputato e che andava ridotto l'aumento per la continuazione. 2.2. NA AR SU formula tre motivi. 2.2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. nonchè manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della sua partecipazione all' associazione a delinquere contestata al capo 1). Deduce che la corte di appello, con motivazione del tutto carente, aveva confermato la sussistenza del reato associativo, pur in difetto di prova di una affectio societatis e della indeterminatezza del disegno criminoso, risultando palese il contrario in quanto il progetto criminoso in questione era unicamente finalizzato alla spendita di assegni falsi, condotta ripetutasi secondo le medesime finalità e terminata con il compimento della condotta contestata, risultando evidente che ogni soggetto aveva accettato di svolgere un solo compito, vale a dire cambiare gli assegni contraffatti dietro corrispettivo. Assume che risultava chiaramente dagli atti che l'unico e solo obiettivo di tutti gli imputati era chiaro sin dall' inizio e si era concretizzato in una condotta identica per tutti, esauritasi nel compimento dell'azione tipica ovvero la monetizzazione dei titoli contraffatti, risultando del tutto assente la prova dell'elemento psicologico del reato di cui all' art. 416 c.p. Rileva che la corte di appello non aveva considerato che nessuno dei partecipi, ivi compresa l' imputata, erano consapevoli della fitta rete di meccanismi sottesi alla realizzazione dei reati-scopo e dei vari soggetti coinvolti e che la condotta dell' imputata poteva, tutt' al più, integrare un' ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. 4 pen., quanto all' incasso dei titoli di cui al capo di imputazione. 2.2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Assume che la corte territoriale, violando il dettato di cui all' art. 133 cod. pen., aveva negato dette attenuanti in ragione della circostanza che l' imputata si era avvalsa della facoltà di non rispondere, ragionamento questo illegittimo non potendosi fondare il diniego su un giudizio negativo riguardante la condotta dell' imputata, assumendo, sotto altro profilo, che le argomentazioni della corte apparivano viziate, non avendo la stessa tenuto conto che l' imputata aveva risposto alle domande del P.M. in fase di indagini. 2.2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena a suo dire eccessiva anche in raffronto agli altri coimputati. Evidenzia che pur a fronte dello specifico motivo di censura la corte di appello aveva adottato una motivazione del tutto apodittica, non attenendosi al criterio della proporzionalità della pena secondo in criteri di cui all' art. 133 cod. pen. ed applicando una pena incongrua rispetto a quella irrogata ad altri coimputati i quali avevano posto all' incasso un maggior numero di assegni. 2.3. SP RI formula sei motivi. 2.3.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. in relazione all' art. 530 cod. proc. pen. ed inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.; ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. E) cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della sua partecipazione all' associazione a delinquere contestata al capo 1) dell'imputazione nonché omesso esame del motivo inerente il lasso temporale durante il quale l'imputato avrebbe partecipato all' attività associativa. Deduce che la corte di appello aveva laconicamente confermato la sussistenza del reato associativo in difetto di prova di tutti gli elementi costitutivi del reato e non aveva motivato in alcun modo in ordine alle ragioni per le quali aveva ritenuto comprovata, in capo allo SP, la consapevolezza dell'esistenza di una associazione a delinquere e la sua adesione alla stessa ed in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato associativo. Assume che, quanto agli argomenti addotti dalla corte di appello, la valorizzata mancata partecipazione all' interrogatorio di garanzia non poteva essere assunto quale elemento di prova neanche indiziario dal momento che rientrava nei suoi diritti di difesa;
l' incasso degli assegni di cui al capo 11) non poteva, di per sé, dimostrare la sua partecipazione all' associazione de qua;
la sua conoscenza con il coimputato AT, il sequestro di assegni a AT in un paio dei quali risultava quale beneficiario e l' annotazione del proprio nome fra i dati contabili del predetto AT erano tutti elementi che potevano 5 confermare, semmai, il concorso nel reato di ricettazione ovvero di truffa ma, giammai, la sua consapevole partecipazione al sodalizio criminoso in questione secondo il criterio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio". Rileva che la corte di appello non aveva considerato che la condotta dell' imputato poteva, tutt' al più, integrare un' ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., unitamente al coimputato AT IA IE, quanto all' incasso dei titoli di cui al capo 11) dell' imputazione. Evidenzia che la corte di appello aveva omesso, del tutto, di pronunziarsi sul motivo di censura afferente la rideterminazione del periodo di durata della sua partecipazione all' associazione de qua, statuizione in ordine alla quale sussisteva uno specifico interesse dell' imputato al fine di non essere ritenuto responsabile dei fatti accaduti dopo la sua cessata partecipazione per i quali, altrimenti, doveva rispondere in solido con gli altri sodali nel confronti delle persone offese. 2.3.2 Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 640 cod. pen. ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. in relazione ai singoli reati scopo fra cui i reati contestati ai capi di imputazione sub. 11) per essere stati riqualificati nella fattispecie giuridica della ricettazione in luogo di quella di truffa;
ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione sebbene dal testo impugnato nonché dalla documentazione in atti fra cui la relazione del Comando dei Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di Roma risultava che i titoli de quibus erano totalmente contraffatti e non meramente alterati nel nome del beneficiario ed omessa pronunzia sullo specifico motivo di appello afferente la riqualificazione giuridica dei reati scopo - compresi quelli di cui al capo 11) - in truffa ex art. 640 cod. pen. Rileva che poiché, nelle specie, risultava che gli assegni in questione erano stati contraffatti e costituivano una copia fedele degli originali, sì da ingannare la fede pubblica, dal momento che secondo i principi affermati dalle SS.UU. con la pronunzia n. 40256/2018 non costituisce reato la contraffazione un assegno bancario non trasferibile per effetto della depenalizzazione dell'art. 485 cod. pen., non sussistendo un reato presupposto, trattandosi di falso penalmente irrilevante, la condotta andava riqualificata ai sensi dell'art. 640 cod. pen., non essendo configurabile un'ipotesi di ricettazione. 2.3.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 120 e 124 cod. pen. nonché degli artt. 336, 337 e 529 cod. proc. pen. ed, inoltre, difetto di motivazione, in relazione a reati-scopo, fra cui i reati di cui al capo 11), a seguito di omessa pronunzia di non doversi procedere per mancanza di valida querela nonché difetto di motivazione non avendo la corte di appello considerato che per taluni degli assegni oggetto di denunce-querele tali atti non erano presenti nel fascicolo delle indagini. Deduce che la derubricazione dei reati-scopo dalla fattispecie di ricettazione a quella di 6 truffa doveva comportare la declaratoria di improcedibilità per quei fatti per i quali non risultava sporta valida querela nonché per quei fatti, in relazione ad assegni specificamente indicati in ricorso, per i quali non era dato rinvenire la querela in atti. 2.3.4 Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Assume che la corte territoriale aveva omesso di pronunziarsi sullo specifico motivo di censura relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche all' imputato. 2.3.5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena a suo dire eccessiva anche in raffronto agli altri coimputati. Evidenzia che, pur a fronte dello specifico motivo di censura, la corte di appello aveva adottato una motivazione del tutto apodittica, non attenendosi al principio della proporzionalità della pena secondo i criteri di cui all' art. 133 cod. pen. ed applicando una pena identica a quella irrogata ad altri coimputati gravati da precedenti penali, laddove il ricorrente era incensurato, e che avevano posto all' incasso un maggior numero di assegni. 2.3.6. Con il sesto motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione degli artt. 163 e 175 cod. pen. assumendo che l'imputato avrebbe avuto diritto ad un trattamento sanzionatorio inferiore ad anni due di reclusione, con conseguente applicazione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione. 2.4. TI PE propone quattro motivi. 2.4.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. in relazione all' art. 530 cod. proc. pen. ed inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.; ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della sua partecipazione all' associazione a delinquere contestata al capo 1) dell'imputazione nonché omesso esame del motivo inerente il lasso temporale durante il quale l'imputato avrebbe partecipato all' attività associativa, proponendo censure analoghe a quelle formulate con il primo motivo di impugnazione dallo SP. Deduce che la corte di appello aveva laconicamente confermato la sussistenza del reato associativo, pur in difetto di prova di tutti gli elementi costitutivi, non motivando in alcun modo in ordine alle ragioni per le quali aveva ritenuto comprovata in capo allo TI la consapevolezza dell'esistenza di una associazione a delinquere e la sua adesione alla stessa e quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato associativo. Precisa che tutti gli elementi valorizzati a suo carico della corte di appello non erano inidonei a dimostrare la sua compartecipazione al sodalizio di cui al capo 1) secondo il criterio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio". Rileva che la corte di appello non aveva considerato che la condotta dell'imputato poteva, tutt' al più, integrare un'ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., 7 unitamente al coimputato AT IA IE, quanto all' incasso dei titoli di cui al capo 6) dell'imputazione. Assume che la corte di appello aveva omesso del tutto di pronunziarsi sul motivo di censura afferente la rideterminazione del periodo di durata della sua partecipazione all' associazione de qua, statuizione in ordine alla quale sussisteva uno specifico interesse dell'imputato al fine di non essere ritenuto responsabile dei fatti accaduti dopo la sua cessata partecipazione, per i quali altrimenti doveva rispondere in solido con gli altri sodali nel confronti delle persone offese. Evidenzia che in ragione della assoluta occasionalità della sua condotta del tutto immotivato ed irragionevole era estendere la sua compartecipazione dal novembre 2016 alla data della notifica delle ordinanze cautelari di cui erano stati destinatari gli imputati, vale a dire sino al 14 giugno 2018. 2.4.2. Con il secondo motivo, nel proporre una censura sostanzialmente sovrapponibile al secondo motivo del ricorso dello SP, lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. inosservanza dell'art. 640 cod. pen. ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. in relazione ai singoli reati scopo fra cui i reati contestati ai capi di imputazione sub. 6) per essere stati riqualificati nella fattispecie giuridica della ricettazione in luogo di quella di truffa;
ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione sebbene dal testo impugnato nonché dalla documentazione in atti fra cui la relazione del Comando dei Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di Roma risultava che i titoli de quibus erano totalmente contraffatti e non meramente alterati nel nome del beneficiario ed omessa pronunzia sullo specifico motivo di appello afferente la riqualificazione giuridica dei reati scopo - compresi quelli di cui al capo 6) - in truffa ex art. 640 cod. pen. 2.4.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 120 e 124 cod. pen. nonché degli artt. 336, 337 e 529 cod. proc. pen. ed, inoltre, difetto di motivazione, in relazione a reati scopo, fra cui il reato di cui capo 6) a seguito di omessa pronunzia di non doversi procedere per mancanza di valida querela. Deduce che la derubricazione dei reati scopo dalla fattispecie di ricettazione a quella di truffa doveva comportare la declaratoria di improcedibilità del reato contestato all' imputato in quanto nel caso in esame la querela risultava proposta dalla moglie della persona offesa priva di procura speciale. 2.4.4. Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 648 comma 2 cod. pen. nonché ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, a suo dire eccessiva anche in raffronto agli altri coimputati. Rileva che, nel caso di specie, tenuto conto di tutte le componenti oggettive e 8 soggettive del fatto e valutata, in particolare, l'occasionalità della condotta ben poteva trovare applicazione l'ipotesi attenuta di cui al cpv dell' art. 648 cod. pen. Evidenzia, poi, che, a fronte dello specifico motivo di censura, la corte di appello aveva adottato una motivazione del tutto apodittica non attenendosi al principio della proporzionalità della pena secondo i criteri di cui all' art. 133 cod. pen. ed applicando una pena non proporzionata rispetto a quella irrogata ad altri coimputati ben più attivi nell' incasso dei titoli e che anche l'aumento per la continuazione con il reato ex art. 416 c.p. era stato maggiore rispetto a quello applicato ad altri coimputati che avevano incassato un numero maggiore di assegni. 2.5. AI IC propone sei motivi. 2.5.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. in relazione all' art. 530 cod. proc. pen. ed inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.; ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della sua partecipazione all' associazione a delinquere contestata al capo 1) dell'imputazione nonché omesso esame del motivo inerente il lasso temporale durante il quale avrebbe partecipato all' attività associativa, proponendo censure analoghe a quelle sopra indicate proposte dai coimputati SP e TI. Deduce che la corte di appello aveva laconicamente confermato la sussistenza del reato associativo pur in difetto di prova di tutti gli elementi costitutivi e non motivando in alcun modo in ordine alle ragioni per le quali aveva ritenuto comprovata a suo carico la consapevolezza dell'esistenza di una associazione a delinquere e la sua adesione alla stessa e quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato associativo. Osserva che tutti gli elementi valorizzati dalla corte di appello erano inidonei a dimostrare la sua compartecipazione al sodalizio di cui al capo 1) secondo il criterio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio". Rileva che la corte di appello non aveva considerato che la condotta dell'imputata poteva, tutt' al più, integrare una ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., unitamente al coimputato AT IA IE, quanto all' incasso dei titoli di cui al capo 10) dell'imputazione. Assume che la corte di appello aveva omesso del tutto di pronunziarsi sul motivo di censura afferente la rideterminazione del periodo di durata della sua partecipazione all' associazione de qua, statuizione in ordine alla quale sussisteva uno specifico interesse al fine di non essere ritenuto responsabile dei fatti accaduti dopo la sua cessata partecipazione, per i quali altrimenti doveva rispondere in solido con gli altri sodali nel confronti delle persone offese. Evidenzia che, in ragione dell' assoluta occasionalità della sua condotta, del tutto immotivato ed irragionevole era estendere la sua compartecipazione dal novembre 2016 alla data della notifica delle ordinanze cautelari di cui erano stati destinatari gli imputati vale a dire 9 sino al 14 giugno 2018, essendo cessati da prima i suoi rapporti con gli asseriti sodali, come dimostrato dalla messaggistica intercorsa fra le date dell' 8 e del 10 Marzo 2018 in occasione del ricorso al Tribunale del Riesame. 2.5.2. Con il secondo motivo, nel proporre una censura sostanzialmente sovrapponibile alle altre proposte da SP e TI, lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. inosservanza dell'art. 640 cod. pen. ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. in relazione ai singoli reati scopo contestati per essere stati riqualificati nella fattispecie giuridica della ricettazione in luogo di quella di truffa;
ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione sebbene dal testo impugnato nonché dalla documentazione in atti fra cui la relazione del Comando dei Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di Roma risultava che i titoli de quibus erano totalmente contraffatti e non meramente alterati nel nome del beneficiario ed omessa pronunzia sullo specifico motivo di appello afferente la riqualificazione giuridica dei reati scopo — compresi quelli di cui al capo 10) — in truffa ex art. 640 cod. pen. 2.5.3. Con il terzo motivo lamenta ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inosservanza degli artt. 120 e 124 cod. pen. nonché degli artt. 336, 337 e 529 cod. proc. pen. ed, inoltre, difetto di motivazione, in relazione a reati scopo, fra cui i reati di cui al capo 10) a seguito di omessa pronunzia di non doversi procedere per mancanza di valida querela nonché difetto di motivazione non avendo la corte di appello considerato che per taluni degli assegni oggetto di denunce-querele tali atti non erano presenti nel fascicolo delle indagini, formulando una censura sostanzialmente sovrapponibile a quelle analoghe proposte da SP e TI. Deduce che la derubricazione dei reati scopo dalla fattispecie di ricettazione a quella di truffa doveva comportare la declaratoria di improcedibilità per quei fatti per i quali non risultava sporta valida querela nonché per quei fatti, in relazione agli assegni specificamente indicati in ricorso, per i quali non era dato rinvenire la querela in atti. 2.5.4. Con il quarto motivo lamenta ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rileva che la corte territoriale aveva omesso di pronunziarsi sullo specifico motivo di censura relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche all' imputata. 2.5.5. Con il quinto motivo lamenta ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena a suo dire eccessiva anche in raffronto agli altri coimputati. Evidenzia che a fronte dello specifico motivo di censura la corte di appello aveva adottato una motivazione del tutto apodittica non attenendosi al criterio della proporzionalità della pena secondo in criteri di cui all' art. 133 cod. pen. ed applicando alla stessa, incensurata, una pena identica a quella irrogata ad altri coimputati, che avevano posto all' incasso un maggior numero di assegni. 10 2.5.6. Con il sesto motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. violazione degli artt. 163 e 175 cod. pen. assumendo che l'imputata avrebbe avuto diritto ad un trattamento sanzionatorio inferiore ad anni due di reclusione, con conseguente applicazione del beneficio della non menzione. 2.6. FI NN formula tre motivi. 2.6.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. nonchè manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della sua partecipazione all' associazione a delinquere contestata al capo 1). Deduce che la corte di appello, con motivazione del tutto carente, aveva confermato la affermazione della penale responsabilità, pur in difetto di prova dell' elemento psicologico del reato ovvero di una consapevole partecipazione della stessa all' associazione contestata, non considerando che il mero dato numerico dei reati-fine commessi, in assenza di contatti con soggetti diversi dal AT, non costituiva elemento, di per sé idoneo, a fondare l' accusa. Assume che non vi era prova alcuna che l'imputata conoscesse il legame che intercorreva fra il AT e gli altri correi a lui collegati e che fosse a conoscenza dell' esistenza di altri soggetti con il medesimo ruolo di persone che scambiavano gli assegni clonati in questione. 2.6.2. Con il secondo motivo lamenta ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rileva che la corte territoriale, omettendo di esaminare compiutamente i motivi di censura proposti avevano adottato una motivazione del tutto carente. 2.7. SS LU formula due motivi. 2.7.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. nonchè manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della partecipazione dell'imputato all' associazione a delinquere contestata al capo 1) dell' imputazione. Deduce che la corte di appello aveva confermato la sussistenza del reato associativo con argomentazioni illogiche ed incongrue, pur in difetto di prova di tutti gli elementi costitutivi del reato e non motivando in alcun modo in ordine all' effettivo ruolo dell' imputato. Rileva che la corte non aveva tenuto in debita considerazione la certificazione medica attestante il notevole deficit mnesico-cognitivo in capo al SS tale da escludere che lo stesso avesse potuto partecipare consapevolmente ad una associazione dedita ad attività di riciclaggio e che non risultavano enucleati gli elementi da cui era dato desumere il dolo del reato associativo a carico del predetto. 2.7.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla mancata riqualificazione dei fatti contestati quali ipotesi d truffa e non di ricettazione. 11 Evidenzia che a fronte della specifica contestazione secondo cui nella specie era configurabile il reato di truffa, in ragione della sussistenza, attraverso la clonazione dell' assegno, di artifici e raggiri diretti ad ingannare gli istituti di credito, la corte aveva del tutto omesso di considerare il profilo dedotto. 2.8. GL NA, CA ES e IB AN, con un unico atto ed a mezzo del medesimo difensore, formulano i seguenti motivi. 2.8.1. Con il primo motivo lamentano, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge nonchè manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione degli imputati in relazione ai reati loro ascritti. Deducono che la corte di appello, non esaminando i molteplici elementi fattuali emersi nel corso del giudizio, si era limitata a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado senza considerare che non erano emersi elementi attestanti la consapevolezza in capo agli imputati di dare un contributo al sodalizio e che il rinvenimento del nominativo dei ricorrenti nella documentazione del AT non consentiva di ritenere i predetti responsabili dei fatti contestati. 2.8.2. Con il secondo motivo lamentano, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio a loro dire eccessivo. Osservano che la motivazione era del tutto carente, non risultando specificate le ragioni per le quali i giudici avevano ritenuto di discostarsi dei minimi edittali. 2.8.3. Il solo IB, con l'ultimo motivo, deduce il vizio di motivazione quanto alla mancata ingiustificata concessione della sospensione condizionale della pena. 2.9. MU IN formula tre motivi. 2.9.1. Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della partecipazione dell'imputata dell'associazione a delinquere contestata al capo 1) e quanto al riconosciuto dolo associativo. Deduce che la corte di appello, con motivazione del tutto carente, aveva confermato l' affermazione della penale responsabilità dell' imputata quanto al reato associativo contestato pur in difetto di prova degli elementi costitutivi e omettendo di considerare che la ricorrente non conosceva alcuno dei suoi ipotetici sodali, non aveva mai avuto contatti telefonici o personali con alcuno di essi (ad eccezione di un' unica telefonata con il AT), non aveva partecipato a nessun incontro con essi, non era stata coinvolta in alcuno dei reati-fine contestati agli altri sodali, non aveva fornito alcun contributo al gruppo né aveva consapevolezza di partecipare ad alcuna organizzazione. Rileva che il collegio giudicante aveva ritenuto rilevante una sola telefonata in cui la stessa si era limitata a riferire la frase ".. tutto a posto", non potendo da ciò in alcun modo desumersi la prova dell'elemento psicologico del reato associativo. 2.9.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato 12 riconoscimento dell'ipotesi concorsuale ed all' omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 114 cod. pen. Osserva che, in difetto di prova di uno stabile vincolo associativo al fine di commettere una serie indeterminata di reati, doveva configurarsi una mera condotta concorrente a carico dell' imputata e che la corte territoriale del tutto erroneamente ai fini della conferma della affermazione della responsabilità dell' imputata aveva valorizzato la mancata risposta all' interrogatorio di garanzia, che per contro rappresentava l' estrinsecazione di un diritto riconosciuto dalla legge all' imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva questa Corte che dal momento che i ricorsi prospettano, sovente, analoghe censure ed in termini, talvolta, interamente sovrapponibili, prima di analizzare i motivi delle singole impugnazioni, anche al fine di evitare inutili ripetizioni, appare opportuno operare alcune considerazioni in ordine a profili di carattere generale circa i limiti sindacato di legittimità ed esaminare, congiuntamente, talune questioni comuni. 2. I limiti del controllo di legittimità. Va, in primo luogo, rilevato che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. Secondo le Sezioni Unite "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocu/i", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794). Deve, pure, essere rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di 13 motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nel giudizio di appello è pertanto consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056). Va, anche, osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804). Occorre rilevare, altresì, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). 14 Deve, inoltre, ricordarsi che mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Va, quindi, rilevato che secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione;
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Occorre, infine, evidenziare che la valutazione dei dati probatori, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406, in motivazione;
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 3. La regola di giudizio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio". Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno 15 evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacchè, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicchè non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2^, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795). Ciò comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per converso, sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati. Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. 17921/2010 Rv. 247449; Cass. 2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941). 4. L' associazione a delinquere di cui al capo 1). Occorre premettere, quanto al profilo prospettato da numerosi ricorrenti relativo alla mera configurabilità di ipotesi di concorso e non già di un sodalizio criminoso, che «Come è stato più volte affermato da questa Corte, alla stregua del paradigma della disposizione di cui all'art. 416 c.p., per potersi ritenere sussistente un'associazione per delinquere, occorre un accordo, tra più persone, di carattere generale e continuativo, per l'attuazione di un programma delinquenziale, affidato ad una stabile organizzazione, con predisposizione, da parte del sodalizio, di attività e di mezzi. Da ciò discende che criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato, deve incentrarsi essenzialmente nel carattere dell'accordo criminoso, che, nella seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali, si esaurisce l'accordo dei correi - con 16 cessazione di ogni motivo di pericolo di allarme sociale - mentre nella prima, l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, che, come si sa, non è richiesta per la sussistenza del reato»: ex plurimis Cass. 42635/2004 Rv. 229906; Cass. 933/2014 Rv. 258009. E va, pure, richiamato l'orientamento secondo cui «il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale non è qualificabile come rapporto di specialità, bensì deve essere individuato nella necessaria qualificazione dell'accordo associativo come una struttura permanente, nella quale i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei propri compiti assunti od affidati - parti di un tutto, con il fine di commettere una serie indeterminata di delitti»: ex plurimis Cass. 7957/2004 Rv. 228482. Ciò posto in diritto, ben può affermarsi che il tribunale e la corte di appello - nella due sentenze le cui motivazioni, come detto, si integrano - hanno effettuato una corretta disamina dei fatti in contestazione pervenendo, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, alla affermazione della sussistenza della contestata associazione a delinquere cui hanno presso parte tutti i suindicati ricorrenti, individuando una serie di elementi fattuali, anche indiziari, idonei a comprovare la cointeressenza dei predetti nella contestata associazione criminale. I giudici di merito, con una motivazione ampia, adeguata, logica e coerente hanno puntualmente ricostruito la struttura oggettiva e soggettiva dell' associazione de qua, precisando come dall' ingente materiale captativo (dal contenuto chiaro ed univoco), confortato dagli esiti dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento e, soprattutto, dalle perquisizioni a carico di IA IE AT e AR SU NA, con il rinvenimento di titoli contraffatti oltre che dell'elenco dei negoziatori degli assegni, con a fianco di ciascuno l'indicazione dei relativi istituti di credito o postali, era emersa, in modo evidente, la prova dell'esistenza e dell'operatività di una struttura organizzata diretta a dare attuazione ad un programma criminoso indeterminato, finalizzato a consentire ai compartecipi di percepire un profitto illecito attraverso l' impiego di assegni, bancari o postali, di varia provenienza illecita oggetto di contraffazione I giudici (v., in particolare, ff. 13 e segg. della sentenza di primo grado) hanno correttamente rilevato come la riscontrata elevatissima frequenza e la continuità dei contatti telefonici e personali tra gli imputati, l'interdipendenza dei loro comportamenti e la comune predisposizione di mezzi per raggiungere scopi illeciti comuni apparivano ampiamente dimostrativi dell'esistenza di un vero e proprio pactum sceleris, risultando dalle conversazioni captate che taluni degli imputati si consultavano, vicendevolmente, sugli assetti organizzativi e gestionali dell'attività illecita (ed in tale senso sono state ritenute, condivisibilmente, emblematiche le telefonate fra IA IE AT ed il coimputato PE SS, per concordare l'elenco dei negoziatori da utilizzare "a colpo sicuro" oppure per stabilire le 17 modalità di approvvigionamento dei titoli contraffatti, con trasferte settimanali in Campania) ed, ancora, si raccordavano per l'inserimento di nuovi associati o nella gestione delle problematiche conseguenti ai mancati incassi degli assegni (in tal caso sono state citate le telefonate fra IA IE AT e RI SP quanto alla necessità di coprire il debito lasciato da quest'ultimo, prima di ricevere dei nuovi assegni nonchè in relazione alla pressante necessità di trovare altre persone di fiducia disponibili a cambiare gli assegni contraffatti, all'indomani del sequestro dei titoli, subito dallo SP). Ed è stato, altresì, chiarito, con adeguata motivazione, come tutti gli elementi probatori acquisiti consentivo di ritenere configurabile, in capo a ciascuno degli imputati odierni ricorrenti, "oltre ogni ragionevole dubbio" la volontà di far parte di un'associazione criminale, al fine di commettere una serie indeterminata di delitti (della medesima specie) e che la stabilità del legame creato fra i sodali era comprovata anche dal numero, dalla frequenza e dalle (identiche) modalità di commissione dei reati-scopo, i quali, pur essendo concettualmente autonomi rispetto alla fattispecie associativa, ne rappresentavano chiara ed univoca manifestazione esterna. Risulta, poi, accertata la costante ricerca da parte di taluno dei ricorrenti di nuovi associati quali demandare il compito di negoziare i titoli contraffatti, dato tale da escludere la perpetrazione occasionale di isolate od estemporanee condotte di illecite oggetto dei capi di imputazione sub. 2/21 e sintomatico di comportamenti reiterati e seriali dimostrativi dell'esistenza di un sodalizio stabile, volto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati. Va, del resto, osservato che la prova dell'esistenza di un'associazione a delinquere ben può essere desunta, anche in via indiretta, da facta concludentia fra i quali assume una particolare pregnanza la consumazione di numerosi reati fine svolti con modalità seriale e che richiedono, per la loro consumazione, una distribuzione di ruoli fra vari soggetti, come precisato cfr. Cass. Sez. I, 29.3.1994, n. 348, Bellomo;
vedi anche (Sez. 2, n. 486 del 21/12/1998 - dep. 15/01/1999, Avezzano, Rv. 21225101; Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014 - dep. 13/02/2015, Boschetti, Rv. 26266201. E' stato, pure, correttamente affermato che in tema di associazione per delinquere, devesi ritenere che la persona la quale attui più volte - in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso - reati-fine di questo, sia raggiunta per ciò stesso da gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla commissione del reato associativo, i quali possono essere superati solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi, fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può essere assolta con l'allegazione della limitata durata dei rapporti con essi correi intercorsi.(Sez. 5, Sentenza n. 6026 del 25/03/1997 Ud. (dep. 21/06/1997) Rv. 208088 - 01 Sicchè anche sotto tale profilo la sentenza che, al fine di ritenere comprovata la compagine associativa de qua, ha valutato complessivamente le condotte degli imputati e le identiche modalità dai reati-fine commessi, si appalesa immune da censure. Il tribunale e la corte di appello, con congrua ricostruzione in fatto non sindacabile in 18 questa sede, hanno, poi, rilevato come dalle risultanze istruttorie emergeva che l'associazione poteva contare su un'adeguata organizzazione di uomini con diversi ruoli (informatori, ladri, falsari, referenti per l' arruolamento dei c.d. "cambiatori" ed i "cannbiatori" stessi) e mezzi (quali strumenti necessari per la individuazione delle buste contenenti i titoli di credito, per commettere i furti e clonare gli assegni) nonché di una vera e propria "contabilità", affinatasi con l' esperienza operativa in ragione del protrarsi delle condotte criminose, chiarendo, pure, come dalle intercettazioni telefoniche emergeva che l'associazione, oltre ad essere ben organizzata, era pure strutturata gerarchicamente e vedeva quale "organizzatore" del sodalizio, il suindicato PE SS e quale "promotore", IA IE AT. Invero in tema di associazione per delinquere, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione. (Sez. 2 -, Sentenza n. 28868 del 02/07/2020 Ud. (dep. 19/10/2020) Rv. 279589 — 01. In ordine all' elemento psicologico va considerato che: «Per quanto riguarda il dolo del delitto di associazione per delinquere è necessario che vi sia da parte dell'agente la coscienza e la volontà di compiere un atto di associazione, cioè la manifestazione di "affectio societatis scelerum" come tale e la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostra automaticamente l'adesione alla stessa. Tuttavia l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. Anche la partecipazione ad un episodio soltanto della attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, ma in tal caso il valore di tale indizio è sicuramente ridotto ed è necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia desumibile "l'affectio societas" dell'agente, e che essa sia fonte di penale responsabilità a carico di chi la mette in atto.....(Sez. 6, n. 11446 del 10/05/1994 - dep. 17/11/1994, Nannerini, Rv. 20093801)», vedi in senso conforme (Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013 - dep. 13/12/2013, La Chimia e altri, Rv. 25784501), apparendo del tutto infondate le censure formulate dai ricorrenti quanto alla insussistenza del dolo del reato associativo in capo agli stessi. Ed, infatti, un indice univoco della sussistenza di tale elemento psicologico è stato desunto dalla circostanza che risultava incontrovertibilmente accertato, sulla scorta delle complessive risultanze processuali, che i predetti soggetti, come detto, di comune accordo avevano deliberatamente impiegato una vera e propria struttura organizzata per la reiterata commissione delle menzionate ricettazioni. Invero quando il ruolo svolto da un soggetto presupponga un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi ed, al tempo stesso, rappresenti un tassello indispensabile nell' 19 organigramma criminoso, tutto ciò può ritenersi sufficiente a provare l'appartenenza alla societas scelerum, dal momento che quel contributo, secondo i comuni criteri della logica, non può certamente dirsi frutto di un comportamento estemporaneo, occasionale o fortuito. Vale la pena di rilevare, dovendosi conseguentemente disattendere le censure formulate da taluni dei ricorrenti, come gli elementi essenziali del delitto ex art. 416 c.p. consistono nella esistenza di un vincolo associativo consapevolmente teso a commettere un numero indeterminato di delitti e nella predisposizione di mezzi necessari al compimento delle singole azioni criminose e, pertanto, non occorre, non essendo un simile requisito rinvenibile nel dato normativo come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, un contatto diretto fra agli associati essendo irrilevante la loro "materiale" riunione, la loro reciproca conoscenza nonché la divisione del ricavato. 4.1. Vanno, quindi, effettuate alcune considerazioni sulle condotte dei singoli imputati dovendosi premettere che risulta accertata dai giudici di merito la partecipazione degli stessi alla associazione in questione oltre ogni ragionevole dubbio con argomentazioni che resistono alle censure dei vari ricorrenti. 4.1.1. In merito alla figura di IA IE AT, risultato in costante contatto con PE SS soggetto al vertice dell' organizzazione, è stato correttamente ricostruito come l'attività d'intercettazione telefonica nonchè i servizi di osservazione, controllo e pedinamento e gli esiti delle perquisizioni, consentivano di dimostrate univocamente il suo ruolo di "promotore" (vale a dire la sua funzione di soggetto chiamato ad implementare attivamente gli scopi illeciti del gruppo) svolto, costantemente, mediante l'individuazione di soggetti disposti a partecipare all'attività del sodalizio ed, in particolare, a negoziare i titoli contraffatti. La corte di appello, nel disattendere identiche censure oggi reiterate dalla difesa dell' imputato spesso in modo del tutto generico ed aspecifico, ha chiarito come stesso svolgeva un fondamentale ruolo di "referente" nel territorio del ravennate, attivo nella continua individuazione di potenziali "scambiatori" cui dava frequenti indicazioni e direttive ed ha precisato, altresì, come il suo ruolo di rilievo all' interno dell' associazione era univocamente comprovato dal rinvenimento in occasione della sua perquisizione personale e domiciliare di quindici assegni già contraffatti ed intestati a falsi beneficiari nonché di documentazione attestante il versamento di assegni da parte di MO RT e di altri coimputati, ed ancora di un documento riassuntivo ove erano annotati gli istituiti bancari e gli uffici postali sui cui erano stati negoziati alcun degli assegni oggetto del presente giudizio. 4.1.2. Per quanto concerne la condotta posta in essere dalla sodale AR SU NA la stessa è stata, correttamente, individuata quale soggetto avente un ruolo centrale e decisivo per la vita dell' associazione, una "sorta di 'quadro intermedio' fra i due soggetti 'apicali' " (SS e SP) e gli altri partecipanti al sodalizio, non soltanto per la sua disponibilità a negoziare i titoli contraffatti, ma anche e soprattutto per l'impegno profuso nel tentativo arginare qualsiasi contingenza pericolosa per la sopravvivenza dell' associazione;
la suindicata imputata, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, spesso agiva in sostituzione di IA 20 IE AT in caso di "impedimento di questi", anche per approvvigionarsi, da PE SS, degli assegni da distribuire agli associati, nonchè per consegnare a quest'ultimo i proventi dell' attività illecita ed era stata incaricata dal AT di occultare (dopo il sequestro degli assegni da parte della Guardia di Finanza di Napoli), la documentazione compromettente detenuta presso il suo domicilio, con l'elenco degli associati e dei relativi istituti di credito o postali, risultando, quindi, evidente la sua condotta partecipativa all'associazione a delinquere de qua nella piena e chiara consapevolezza di essere impegnata a dare il proprio contributo per il perseguimento dei fini illeciti del sodalizio, in un rapporto di stabile collaborazione con i vari componenti. Orbene la contestazione formulata in ricorso della predetta imputata secondo cui alla stessa poteva essere imputata unicamente la monetizzazione dei titoli contraffatti non essendo in alcun modo compartecipe ovvero a conoscenza della fitta rete di meccanismi sottesi alla realizzazione dei reati-scopo e dei vari soggetti coinvolti non appare diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma piuttosto si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 4.1.3. In merito ai restanti imputati odierni ricorrenti SP RI, TI PE, AI IC, FI NN, SS LU, RT NA, CA ES, IB AN, e MU IN la corte di appello, con argomentazioni che adeguate e corrette in diritto, ha chiarito come il contributo offerto da ciascuno al funzionamento dell' organizzazione criminale, appariva comunque, rilevante, considerato che il sodalizio non sarebbe mai riuscito a raggiungere i propri scopi se non avesse potuto contare sulla disponibilità dei vari sodali pronti, in più occasioni, a negoziare gli assegni contraffatti, versandoli sui rispettivi conti e prelevandone il controvalore per restituirlo all'associazione, al netto della percentuale riconosciuta per il servizio espletato, con la giusta precisazione che la circostanza che i singoli associati trattenevano il 15% del valore nominale dell'assegno incassato, non escludeva affatto la sussistenza del vincolo associativo, atteso che - pur agendo per un fine di profitto personale - gli imputati, al contempo, contribuivano consapevolmente alla realizzazione degli scopi del sodalizio. Orbene i suindicati ricorrenti tentano, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo. Per contro, come ha ripetutamente ritenuto la Suprema Corte, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente 21 confutati. Le censure formulate mirano, per lo più, ad una rilettura del materiale probatorio non considerando che come sopra precisato il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 4.1.3.1. Rileva, quindi, la Corte che i giudici di appello, confermando la ricostruzione di cui alla sentenza di primo grado, hanno evidenziato come risultava accertato che SP RI e AI IC (legati da una relazione affettiva e conviventi e le cui posizioni vanno esaminate congiuntamente operando sovente gli stessi di comune intesa) avevano incassato un numero ragguardevole di assegni contraffatti rispettivamente dieci e venti, i loro nominativi quali beneficiari erano risultati da taluni degli assegni rinvenuti in sede di sequestro, il nominativo della AI, quale persona addetta ad incamerare gli assegni in questione, era emerso anche dalle captazioni telefoniche e numerosi erano stati i contatti organizzativi di quest'ultima con il AT ritenuti sintomatici dell' inserimento degli stessi nella organizzazione illecita de qua. A fronte di tali dati probatori le tesi difensive secondo cui tutti gli elementi valorizzati dai giudici di merito potevano confermare, semmai, il loro concorso nel reato di ricettazione ovvero di truffa ma, giammai, la loro consapevole partecipazione al sodalizio criminoso in questione secondo il criterio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" appaiono prive di pregio alcuno, risultando palese il tentativo dei predetti ricorrenti di sollecitare una rivisitazione nel merito dei fatti de quibus, preclusa a questa Corte. Va chiarito, quanto alle specifiche censure avanzate dalla AI, che non coglie in alcun modo nel segno la contestazione secondo cui "in ragione della assoluta occasionalità della sua condotta del tutto immotivato ed irragionevole era estendere la sua compartecipazione dal novembre 2016 alla data della notifica dell' ordinanze cautelari di cui erano stati destinatari gli imputati vale a dire sino al 14 giugno 2018, essendo cessati da prima i suoi rapporti con gli asseriti sodali come dimostrato dalla messaggistica intercorsa fra la data del 8 del 10 Marzo 2018 in occasione del ricorso al Tribunale del Riesame": anche sotto tale profilo la ricorrente, lungi dal prospettare carenze motivazionali rilevabili in questa sede, mira ad una alternativa ricostruzione dei fatti cercando di sminuire il proprio ruolo. Occorre, pervero, ribadire che in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso e delle singole partecipazioni degli associati dalle stesse modalità esecutive dei delitti rientranti nel programma comune, perché attraverso quelle modalità si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima. Conseguentemente, quando il ruolo svolto da un soggetto presupponga un sicuro rapporto fiduciario con gli altri 22 compartecipi ed, al tempo stesso, rappresenti un tassello indispensabile nell'organigramma criminoso, tutto ciò può ritenersi sufficiente a provare l'appartenenza alla societas scelerum, dal momento che quel contributo, secondo i comuni criteri della logica, non può certamente dirsi frutto di un comportamento occasionale o fortuito. In altre parole, vuole evidenziarsi - e siffatta valutazione appare correttamente operata nelle sedi di merito - che, a prescindere dal periodo in considerazione, del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto i predetti ricorrenti, fra cui l' AI, soggetti appieno coinvolti nell' organizzazione de qua, proprio in ragione del fatto che le attività di "scambiatori" degli stessi, non certo occasionali, ma, al contrario, accuratamente preparate, rappresentavano uno snodo rilevantissimo, addirittura essenziale, nell'ottica della riuscita della strategia criminosa in questione. 4.1.3.2. La motivazione è immune da vizi logico-giuridici anche laddove ha ritenuto sussistente in capo all' altro coimputato ricorrente TI la consapevolezza dell' esistenza di una associazione a delinquere e la sua adesione alla stessa e quanto alla sussistenza dell' elemento psicologico del reato associativo muovendo dalla sua attività di "cambiatore" di un assegno contraffatto ed, altresì, valorizzando il tenore delle intercettazioni da cui era emerso il futuro coinvolgimento dello stesso in relazione al versamento di altro assegno contraffatto, desumendo logicamente il suo ruolo di vero e proprio compartecipe dalla circostanza che l' indicazione di un soggetto quale beneficiario di assegni "comportava una attività tecnica complessa necessariamente posta in essere in caso di certa e preventiva dichiarazione di disponibilità da parte del cambiatore". Del resto, l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso può essere ritenuta anche sulla base della partecipazione ad un solo reato-fine (cfr. Cass. Sez. 9/12/2002 n. 2838). Ciò che si richiede, in tal caso, è la verifica che il ruolo svolto dal soggetto e le modalità dell'azione posta in essere siano tali da evidenziare con certezza la sussistenza del vincolo;
ciò si verifica quando detto ruolo dimostri che esso sia stato affidato proprio a quel soggetto, e non ad altri, in modo non occasionale. Correttamente i giudici di merito hanno, pure, valorizzato la circostanza che lo stesso non aveva fornito alcuna plausibile diversa ricostruzione dei fatti, ragionamento che deve ritenersi corretto contrariamente a quanto contestato dall' imputato. Va, infatti, rilevato che in tema di valutazione della prova, il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio non può essere utilizzato come elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può comunque trarre argomenti utili per la valutazione di circostanze "aliunde" acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio. (Sez. 3 -, Sentenza n. 43254 del 19/09/2019 Ud. (dep. 22/10/2019) Rv. 277259 - 01, apparendo corretto quindi e tale resistere alle censure generiche ed in fatto del predetto imputato il ragionamento dei giudici di merito i quali alla luce dei gravi elementi a suo carico hanno valorizzato il silenzio serbato del medesimo al fine di ricostruire le condotte allo stesso imputabili. 23 4.1.3.3. Prive di fondamento alcuno devono ritenersi, altresì, le censure formulate da NN FI e LU SS, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto in parte sovrapponibili quanto all' affermazione della loro responsabilità per il reato associativo di cui al capo 1) avendo la corte correttamente valorizzato il similare ruolo di "cambiatori" dei predetti (la prima risulta avere incassato, fra fine ottobre 2016 e metà febbraio 2017, ben diciannove assegni, falsamente intestati a suo nome e versati su tre diversi conti correnti ed il secondo, nel periodo fra la fine di ottobre del 2016 e la metà del febbraio 2017, diciotto assegni contraffatti, intestati a suo nome, versandoli su due conti correnti bancari ed un libretto postale) nonché la circostanza che gli stessi erano risultati intestatari di ulteriori assegni contraffatti oggetto di sequestro e che risultavano avere costanti contatti con il AT, come emerso anche dalla perquisizione domiciliare presso l'abitazione di quest' ultimo. Ciò detto, si noti che nel caso di specie i motivi dei ricorsi sul tema non evidenziano l'uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limitano a segnalare, soltanto, possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argonnentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza. Occorre, pure, precisare che la contestazione del SS secondo cui la corte di appello non avrebbe tenuto in debita considerazione la certificazione medica attestante il suo notevole deficit mnesico-cognitivo tale da escludere che lo stesso avesse potuto partecipare consapevolmente ad una associazione dedita ad attività illecite è meramente reiterava di una censura già disattesa dalla corte di appello la quale ha chiarito, con congrue argomentazioni, come a fronte dei gravi elementi conclamati a suo carico attestanti un ruolo dello stesso di certo e sicuro rilievo all' interno dell' organizzazione criminale de qua, le problematiche legate all' età ed ai prospettati problemi cognitivi non escludevano in alcun modo la sua capacità nella comprensione della articolata attività illecita nella quale lo stesso risultava fattivamente inserito già dall' ottobre 2016. 4.1.3.4. Per quanto concerne la posizione di IN MU, alla quale non è stato contestato alcun reato oltre quello di cui al capo 1) nonostante l'imputata, secondo quanto ricostruito in fatto dai giudici di merito aveva incassato, in data 27 gennaio 2017, tre assegni contraffatti versati su un conto corrente aperto da LU SS (suo "patrigno"), presso la Banca Nazionale del Lavoro - ragione per cui il giudice di primo grado ha disposto la trasmissione degli atti presso l' Ufficio di Procura - va osservato che l' appartenenza dell'imputata (al pari del predetto) al sodalizio criminale di cui al capo 1), è stata riscontrata anche sulla scorta di una assai significativa conversazione telefonica del 22 febbraio 2017, ampiamente valorizzata dai giudici di merito, nella quale IA IE AT contattava la MU per sapere se gli assegni consegnati erano stati pagati dalla banca, dopo di che la donna lo rassicurava, ed il AT le raccomandava di dire a "Gino", cioè a LU SS, che 24 l'importo da consegnargli era di 2.252,00 euro, precisando che a tal proposito gli inquirenti avevano verificavano che su un conto corrente bancario BNL dell' agenzia di Lugo, intestato a LU SS, in data 17 febbraio 2017, venivano versati tre assegni (rilasciati dalla Allianz Bank) dell'importo complessivo, di 2.650,00 euro;
da detta ultima somma, detratto il 15% di competenza del 'cambiatore', residuavano (non a caso) 2.252,50 euro, vale a dire proprio la cifra richiesta dal AT, alla MU. Va, invero, rilevato che la responsabilità per il reato di cui all' art. 416 cod. pen. sussiste anche per colui che presta la sua adesione ed il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata: è stato, infatti, rilevato che in tema di associazione per delinquere, non è necessario che il contributo offerto dall'associato sia indispensabile, potendo essere anche minimo e di qualsiasi forma o contenuto. (Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010 - dep. 11/02/2010, Syndial e altri, Rv. 24644201)». Ciò premesso la sentenza impugnata appare immune da censure anche nella parte in cui, con motivazione congrua e corretta (vedi sent. pag. 15-16), ha ritenuto configurabile l' elemento del dolo a carico dell' imputata ed, infatti, un indice univoco della sussistenza di tale elemento psicologico è stato individuato dai giudici di merito nella circostanza che la MU era chiaramente al corrente della provenienza illecita dei titoli, dell' illecito incasso mediante accredito sul conto corrente di LU SS nonché dell' accordo intervenuto con il AT quanto al compenso spettante allo scambiatore, precisando, altresì, come significativo appariva il dato che la predetta si era interessata dell' incasso e della restituzione al predetto dell' 85%. In ordine alla valenza delle intercettazioni in questione, per come interpretate dai giudici di merito, va richiamato l'orientamento secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr., Cass. SS.UU. n. 22471 del 26.02.2015 - dep. 28.05.2015, Sebbar, Rv. 26371501), sicché appare manifestamente infondata la contestazione dell'imputata secondo cui giudici di merito avrebbero del tutto illogicamente valorizzato il contenuto di un'unica conversazione ove la stessa si sarebbe limitata a profferire frasi di scarso rilievo e per altro nei confronti di una sola persona, sollecitando in tal modo la ricorrente una mera rilettura dei dati probatori Deve, più in generale, rilevarsi che l' accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito - i quali hanno ritenuto dimostrato che la stessa, unitamente al "patrigno" LU SS ed al AT, aveva agito in piena intesa con i correi per lucrare in forza del ben collaudato meccanismo illecito sicchè doveva essere qualificata come vera e propria consociata e non già quale semplice concorrente in singoli reati-fine, pure valorizzando il fatto che la MU si era avvalsa della facoltà di non rispondere e non aveva mai fornito del corso del giudizio fornito elementi per incrinare tale ricostruzione (dato questo da ritenere significativo sulla 25 scorta del principio giurisprudenziale sopra richiamato) - resiste alle mosse censure. La ricorrente solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha, invero, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni nè è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dagli atti del procedimento, dati per conto compiutamente valutati dai giudici di merito. Invero, come sopra precisato quando il ruolo svolto da un soggetto presupponga un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi ed, al tempo stesso, rappresenti un tassello indispensabile nell organigramma criminoso (come avvenuto nel caso in questione secondo quanto accertato dai giudici di merito), tutto ciò può ritenersi sufficiente a provare l'appartenenza alla societas scelerum, dal momento che quel contributo, secondo i comuni criteri della logica, non può certamente dirsi frutto di un comportamento meramente occasionale o fortuito. 4.1.3.5 Per quanto concerne la posizione di RT NA, CA ES e IB FA, a fronte di una c.d. doppia conforme quanto alla partecipazione dei predetti alla associazione a delinquere de qua fondata su una pluralità di elementi i ricorrenti prospettano, semplicemente, una diversa lettura dei dai probatori ampiamente valorizzati dai giudici di merito e muovono censure in parte del tutto generiche - perchè i ricorrenti non si confrontano con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato- ed in parte infondate. Osserva questa Corte come appare di palmare evidenza che per la realizzazione dei reati-fine come quelli riassunti nelle imputazioni è necessaria un organizzazione di uomini e mezzi a partire da chi entra nella disponibilità di assegni di provenienza illecita, a chi è disposto a clonarli fino al reperimento dei ricettatori con i quali perfezionare le ulteriori attività finalizzata all' incameramento delle somme mentre contrario alla logica è semmai il ritenere che gli imputati, a fronte di un simile tanto sofisticato quanto reiterato meccanismo fraudolento non si siano prospettato l'esistenza di una simile organizzazione di due o più soggetti con i quali intratteneva direttamente i rapporti ai detti fini. In un simile quadro probatorio e muovendo dai cennati principi di diritto, il fatto, ad esempio, che i predetti abbiano posto all' incasso un solo assegno ciascuno appare in sé irrilevante avendo i giudici di merito precisato come la circostanza che gli stessi erano inserita nell' elenco del AT quali soggetto di sicuro affidamento sui cui poteva contare per incassare gli assegni contraffati era certamente indicativa di una disponibilità a monte dei predetti di concorrere a tale meccanismo illecito ben collaudato, apparendo anche in questo caso decisivo il silenzio serbato dai suindicati imputati. La Suprema Corte ha avuto modo di precisare, infatti, che al giudice non è precluso 26 valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 2^, n. 22651 del 21/04/2010 Rv. 247426). Peraltro in molte decisioni la stessa Corte europea risulta essersi anche preoccupata di definire i limiti del diritto al silenzio. Più precisamente, lo ius tacendi, pur essendo al centro della nozione di processo equo, non è espressione di un diritto assoluto. Una condanna, come si è visto, non può fondarsi esclusivamente o essenzialmente sul silenzio dell'imputato, ma non è esclusa la configurabilità di situazioni in cui la mancata risposta può indirettamente nuocere all'imputato. Difatti, secondo la Corte di Strasburgo, qualora lo svolgimento del processo abbia evidenziato un quadro probatorio sfavorevole all'imputato, che già dimostri sufficientemente la colpevolezza, tale comunque da esigergli concretamente di dare spiegazioni in chiave difensiva, l'esercizio della facoltà di non rispondere ben potrà costituire un elemento apprezzabile come "riscontro" a suo carico (vedi Corte e.d.u., 8 febbraio 1996, Murray c. Regno Unito;
Corte e.d.u., 6 giugno 2000, Averill c. Regno Unito). Del resto l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta, anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione. (Sez. 5, Sentenza n. 6446 del 22/12/2014 Cc. (dep. 13/02/2015) Rv. 262662- 01. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono infondate e per taluni versi manifestamente infondate. 5. Il reato di ricettazione di cui capi da 2) a 21). Appaiono infondate le censure dei ricorrenti che hanno lamentato erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. ed erronea mancata riqualificazione dei fatti contestati quali ipotesi di truffa, con conseguenti refluenze sulla procedibilità dell'azione. La tesi propugnata da numerose difese è quella secondo cui dal momento che gli assegni in questione erano stati contraffatti al fine di ingannare la fede pubblica e poiché, secondo i principi affermati dalle SS.UU. con la pronunzia n. 40256/2018, non costituisce reato la contraffazione un assegno bancario non trasferibile per effetto della depenalizzazione dell'art. 485 cod. pen., non sussistendo un reato presupposto, trattandosi di falso penalmente irrilevante, la condotta andava riqualificata ai sensi dell'art. 640 cod. pen., non essendo 27 configurabile una ipotesi di ricettazione. Tali censure appaiono prive di pregio dovendosi ritenere configurabili le contestate ipotesi di ricettazione per le ragioni appresso specificate, ben potendosi, semmai, ritenere configurabili oltre alle condotte ex art. 648 c.p., anche (concorrenti) condotte truffaldine (non oggetto di specifica contestazione). In punto di fatto va premesso che le condotte addebitate sono relative all' utilizzo ed alla negoziazione di assegni bancari di provenienza delittuosa, clonati e posti all' incasso Invero integra gli estremi del reato di ricettazione, e non di riciclaggio, la condotta dell'imputato consistente nel versamento sul proprio conto corrente di assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con i propri dati ed apposizione della propria firma sui titoli per girata, senza alcuna manomissione degli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente o del numero di serie degli assegni. (Sez. 2 - , Sentenza n. 12894 del 05/03/2015 Ud. (dep. 26/03/2015 ) Rv. 262931 - 01, come avvenuto nella specie. Orbene occorre evidenziare che tutti gli assegni in questione erano di provenienza illecita in quanto, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito con un ragionamento non contestato dai ricorrenti, a seconda delle concrete modalità di realizzazione ed anche dei profili soggettivi dei vari personaggi coinvolti, le condotte a monte erano sussumibili nell'alveo delle norme incriminatrici di cui agli artt. 624 e segg. cod. pen. (in caso di sottrazione furtiva degli assegni genuini) o 616 cod. pen. (in caso di violazione o sottrazione della corrispondenza contenente detti assegni) ovvero 314 cod. pen. (ove la condotta risultava posta in essere da pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, che abbiano la disponibilità dei titoli genuini, in conseguenza del ruolo ricoperto o, comunque, in concorso con tali soggetti) Va ricordato che il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013 - dep. 10/07/2013, Cavalli, Rv. 25610801). Deve, quindi, richiamarsi il principio secondo cui per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, purché gravi, univoche e tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. (Sez. 2, n. 18034 del 07/04/2004 - dep. 19/04/2004, Cristarelli, Rv. 22879701). Osserva la Corte che la tesi degli imputati, al fine di escludere la configurabilità nella fattispecie in esame, si basa oltre che sulla richiamata depenalizzazione del falso in assegno, sui i principi fissati da Cass. n. 37538/2009 (richiamata dalla difesa in sede di discussione) 28 che ha escluso, a carico dell' imputato, il reato di cui all'art. 648 c.p. per aver acquistato o comunque ricevuto da persona sconosciuta uno stampato di polizza assicurativa della SARA Assicurazioni risultato provento di furto. In detta fattispecie la Corte di Cassazione, nell' annullare senza rinvio la pronunzia di condanna, ha rilevato come agli atti non vi era alcuna prova che l'imputato avesse acquistato o comunque ricevuto la polizza in questione, in quanto i documenti sequestrati presso la sua abitazione consistevano in mere fotocopie a colori dello stampato di polizza assicurativa oggetto di furto e l'imputato era stato trovato in possesso, non del documento trafugato, bensì di alcune fotocopie di tale documento, precisandosi come il possesso di fotocopie di un documento oggetto di furto, non integrava gli estremi della condotta punibile del reato di ricettazione in quanto l'elemento oggettivo del reato consiste nella ricezione della cosa proveniente da un qualsiasi delitto e non nella ricezione di una copia della cosa provento di reato. Ma l'applicazione di detti principi al caso in esame non può condurre all' accoglimento della tesi difensiva. Ed, invero, secondo quanto ampiamente accertato in fatto dai giudici di merito (e giova ribadire non contestato) tutti gli assegni in questione erano di provenienza illecita in quanto oggetto di furto, violazione di corrispondenza o peculato e tutti gli odierni imputati, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito e non oggetto di specifica censura, ne erano ben consapevoli avendo preso parte a pieno titolo all' associazione de qua dedita all' approvvigionamento, alla contraffazione nonché all' incasso di assegni di provenienza illecita in questione da parte di coloro che, partecipanti all' associazione, erano indicati quali beneficiari dei titoli. Al riguardo deve pure essere rilevato che, ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, occorre tenere presente che la fattispecie criminosa delineata dall'art. 648 c.p. è comprensiva di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (acquisto, ricezione, occultamento o qualunque forma di intervento nel far acquistare il bene), sicché è proprio in questa particolare direzione della volontà del soggetto che deve essere individuato l'elemento di inequivocabile caratterizzazione del delitto in esame. E' chiaro, quindi, che si configura la ricettazione quante volte l'attività di intromissione - nella catena di possibili condotte successive ad un delitto già consumato — sia posta in essere nella consapevolezza dell'origine illecita del bene e sia determinata dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto, come avvenuto nel caso in esame. Non può, pertanto, ritenersi insussistente il reato presupposto di cui al contestato reato di ricettazione per effetto della intervenuta depenalizzazione del falsificazione degli assegni in questione, rappresentando la vera e propria "clonazione" dell' assegno un post factum rispetto alla acquisizione, imputabile ai ricorrenti, di titoli di certa provenienza illecita, circostanza di cui tutti gli imputati erano sicuramente consapevoli, come ricostruito dai giudici 29 di merito, in ragione del sofisticato meccanismo fraudolento posto in essere di comune accordo. Alla luce delle considerazioni che precedono sono, dunque, da rigettare tutte le censure finalizzate alla derubricazione delle condotte ex art. 648 c.p. quale ipotesi di truffa. 6. Le circostanze attenuati generiche ed il trattamento sanzionatorio. 6.1. Occorre osservare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. 28535/2014, rv. 259899; Cass. 34364/2010, rv. 248244; Cass. 42688/2008, rv 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. E' pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Cass. 3896/2016, rv. 265826; Cass. 3609/2011, rv. 249163; Cass. 41365/2010, rv. 248737). Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. (Sez. 2 -, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019) Rv. 275640 - 01. Deve, quindi, osservarsi che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018) Rv. 275440 - 01. 6.2. In ordine alla graduazione della pena va, quindi, sottolineato che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della 30 congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste, poi, l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base. (Sez. 2, Sentenza n. 50699 del 04/10/2016 Ud. (dep. 29/11/2016) Rv. 268908 - 01. Ed, ancora, giova chiarire che in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. (Sez. 3, Sentenza n. 27115 del 19/02/2015 Ud. (dep. 30/06/2015) Rv. 264020 - 01. 6.3. Muovendo da tali principi e valutato il tenore complessivo delle motivazioni delle due sentenze di merito devono escludersi, in generale, i vizi paventati da AT IA IE, SP RI, NA AR SU, AI IC e FI NN relative al diniego della circostanze generiche (oggetto di valutazione congrua e corretta in diritto da parte dei giudici di merito) nonché quelle avanzate da AT IA IE, SP RI, NA AR SU, AI IC, TI PE, RT NA, CA ES e IB AN in ordine alla pena irrogata, dovendosi precisare che, a fronte di trattamenti sanzionatori assai miti, le "incongruenze" lamentate dai singoli ricorrenti appaiono certamente di scarso rilievo ed inidonee ad integrare vizi motivazionali deducibili in questa sede. 7. Occorre, quindi, procedere all' esame dei singoli ricorsi che devono essere tutti rigettati. 7.1. Il ricorso di AT IA IE. 7.1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato per le ragioni già evidenziate ai §§. 4 e 4.1.1. del "considerato in diritto" 7.1.2. Il secondo motivo relativo alla mancata acquisizione degli assegni bancari in questione è manifestamente infondato sulla scorta del condivisibile principio secondo cui in tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo. (Sez. 1, Sentenza n. 3253 del 12/06/2018 Ud. (dep. 23/01/2019 ) Rv. 276395 - 02. 31 La censura appare, in generale, inammissibile nella misura in cui il ricorrente non ha chiarito sotto quale profilo e per quali ragioni il mancato espletamento dei detto incombente istruttorio avrebbe compromesso il suo diritto di difesa. 7.1.3. Il terzo motivo è infondato per le ragioni già evidenziate al § 5 del "considerato in diritto". 7.1.4. Per quanto concerne l' ultimo motivo va osservato le censure avanzate sono meramente reiterative rispetto a quelle dedotte nel giudizio di appello e vanno tutte ritenute manifestamente infondate in quanto i giudici di appello con argomentazioni, congrue in fatto e corrette in diritto, hanno escluso l' ipotesi attenuata di cui all' art. 648 cpv, in ragione della complessità dell' organizzazione basata sul!' utilizzo di mezzi sofisticati, escluso l' attenuante di cui all' art. 62 n.
4. non potendosi in alcun modo parlare di danno di lieve tenuità ed escluso le attenuanti generiche negate dal primo giudice in ragione in assenza di elementi di segno positivo. La questione relativa all' applicabilità dell'art. 114 cod. pen. non può essere esaminata in quanto, a tacer d' altro, non risulta tempestivamente dedotta in appello. 7.2. Il ricorso di NA AR SU. 7.2.1. Il primo motivo, relativo ai profili di responsabilità della ricorrente per il reato di cui al capo 1), è manifestamente infondato per le ragioni già evidenziate ai §§ 4. e 4.1.2 del "considerato in diritto". 7.2.2. Quanto al secondo motivo, richiamati i principi enunciati al § 6. del "considerato in diritto", va ulteriormente precisato che la motivazione della corte di appello è da ritenere congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui sono state negate le chieste circostanze attenuanti generiche valorizzandosi i numerosi precedenti penali e l'assenza di elementi di segno positivo. Né coglie nel segno la censura dell' imputata secondo cui la corte territoriale, violando il dettato di cui all' art. 133 cod. pen., aveva negato dette attenuanti in ragione della circostanza che l' imputata si era avvalsa della facoltà di non rispondere, ragionamento questo illegittimo non potendosi fondare il diniego su un giudizio negativo riguardante la condotta dell' imputata e sotto altro profilo le argomentazioni della corte apparivano viziate, non avendo la stessa tenuto conto che l' imputata aveva risposto alle domande del P.M. in fase di indagini. Va, invero, rilevato che ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito. (Fattispecie nella quale il diniego delle predette circostanze attenuanti era stato motivato evidenziando il censurabile comportamento processuale dell'imputato, improntato a reticenza ed ambiguità). (Se U, 32 Sentenza n. 36258 del 24/05/2012 Ud. (dep. 20/09/2012) Rv. 253152 - 01. Non può, comunque, trascurarsi che gli elementi su cui i giudici di merito hanno fondato, nell' esercizio dei poteri discrezionali di loro competenza, il diniego delle circostanze generiche sono molteplici sicchè il rilievo in questione non vale, comunque, ad inficiare le complessive argomentazioni sul punto della sentenza impugnata. 7.2.3. Anche il terzo motivo relativo al complessivo trattamento sanzionatorio è da disattendere per le ragioni indicate al richiamato § 6. del "considerato in diritto". 7.3. Il ricorso di SP RI. 7.3.1. Il primo motivo, relativo alla affermazione della responsabilità dell' imputato per il reato di associazione a delinquere, è manifestamente infondato per le ragioni di cui ai §§ 4. 4.1.3. e 4.1.3.1. del "considerato in diritto". Va, poi, precisato che priva di pregio alcuno è la contestazione del ricorrente secondo cui la motivazione sarebbe viziata in quanto la corte di appello aveva omesso del tutto di pronunziarsi sul motivo di censura afferente la rideterminazione del periodo di durata della sua partecipazione all' associazione de qua, statuizione in ordine alla quale sussisteva uno specifico interesse dell' imputato al fine di non essere ritenuto responsabile dei fatti accaduti dopo la sua cessata partecipazione, per i quali altrimenti doveva rispondere in solido con gli altri sodali nel confronti delle persone offese. Dal momento che in tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso. (Sez. 1, Sentenza n. 8763 del 25/11/2016 Cc. (dep. 22/02/2017 ) Rv. 269199 - 01, è evidente che nel caso in esame l'imputato non ha alcun in questa sede motivo di dolersi di questo profilo dal momento che non vi è stata alcuna costituzione di parte civile ed alcuna pronunzia risarcitoria. 7.3.2. Il secondo ed il terzo motivo riguardati la qualificazione degli ulteriori reati contestati sono infondati per le ragioni già evidenziate al § 5. del "considerato in diritto". 7.3.3. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio sono da ritenere in parte infondati ed in parte manifestamente infondati alla luce dei principi e delle considerazioni richiamate al § 6. del "considerato in diritto". 7.4. Il ricorso di TI PE. 7.4.1. Il primo motivo, relativo alla affermazione della responsabilità dell' imputato per il reato di associazione a delinquere, è manifestamente infondato per le ragioni di cui ai §§ 4, 4.1.3. e 4.1.3.2. del "considerato in diritto" Va, poi, precisato che priva di pregio alcuno è la contestazione del ricorrente secondo cui la motivazione sarebbe viziata in quanto la corte di appello aveva omesso del tutto di pronunziarsi sul motivo di censura afferente la rideterminazione del periodo di durata della 33 sua partecipazione all' associazione de qua, per le ragioni già esplicitate al § 7.3.1. relativamente all' analogo motivo di doglianza proposto dallo SP. 7.4.2. Il secondo ed il terzo motivo riguardati la qualificazione degli ulteriori reati contestati sono infondati per le ragioni già evidenziate al § 5. del "considerato in diritto". 7.4.3. In ordine al mancato riconoscimento dell' attenuante di cui all' art. 648 comma 2 cod. deve ritenersi che la questione è stata solo genericamente prospettata in grado di appello sicchè il relativo profilo, peraltro manifestamente infondato, è da ritenere a monte inammissibile in forza del principio secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere dichiarato inammissibile" (sez. VI, 07 aprile 2009, n. 17891). Il quarto motivo, sotto il profilo relativo alla asserita illegittimità della pena comminata è infondato alla luce dei principi richiamati al § 6. del "considerato in diritto". 7.5. Il ricorso di AI IC. 7.5.1. Il primo motivo, relativo alla affermazione della responsabilità dell'imputata per il reato di associazione a delinquere è manifestamente infondato per le ragioni di cui ai §§ 4., 4.1.3.1. e 4.1.3.3. del "considerato in diritto". Va, poi, precisato che priva di pregio alcuno è la contestazione della ricorrente secondo cui la motivazione sarebbe viziata in quanto la corte di appello aveva omesso del tutto di pronunziarsi sul motivo di censura afferente la rideteminazione del periodo di durata della sua partecipazione all' associazione de qua, per le ragioni già esplicitate al § 7.3.1. relativamente al medesimo motivo di doglianza proposto dallo SP. 7.5.2. Il secondo ed il terzo motivo riguardati la qualificazione degli ulteriori reati contestati sono infondati per le ragioni già evidenziate al § 5. del "considerato in diritto". 7.5.3. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono da ritenere infondati alla luce dei principi richiamati al § 6. del "considerato in diritto". 7.6. Il ricorso di FI NN. 7.6.1. Il primo motivo relativo all' affermazione della responsabilità dell'imputata per il reato di associazione a delinquere è manifestamente infondato per le ragioni di cui §§ 4., 4.1.3.1. e 4.1.3.3. del "considerato in diritto". 7.6.2. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è da ritenere infondato sulla scorta dei principi richiamati al § 6. del "considerato in diritto". 7.7. Il ricorso di SS LU. 7.7.1. Il primo motivo relativo alla affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di associazione a delinquere è manifestamente infondato per le ragioni di cui §§. 4., 4.1.3.1. e 4.1.3.3. del "considerato in diritto". 7.7.2. Il secondo motivo riguardate la qualificazione degli ulteriori reati contestati è infondato per le ragioni già evidenziate al §. 5 del "considerato in diritto". 7.8. Il ricorso di MU IN. 34 II presidente Dofrenico Gallo i91+ re estensore Fafioi,Pi a 7.8.1. I motivi relativi alla affermazione della responsabilità dell'imputata per il reato di associazione a delinquere sono infondato per le ragioni di cui ai §§. 4., 4.1.3. e 4.1.3.4. del "considerato in diritto", dovendosi precisare che l'art. 114 c.p. per giurisprudenza costante è inapplicabile alla fattispecie associativa. 7.9. I ricorsi di RT NA, CA ES e IB AN. 7.9.1. Il primo motivo relativo alla affermazione della responsabilità degli imputati per il reato di associazione a delinquere è manifestamente infondato per le ragioni di cui ai §§ 4., 4.1.3. e 4.1.3.5. del "considerato in diritto". Del tutto generiche ed aspecifiche sono, poi, le censure relative alla affermazione della responsabilità degli imputati in ordine agli altri reati contestati, a fronte di una motivazione che sul punto non appare né carente né illogica né contraddittoria. 7.9.2. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono da ritenere infondati alla luce dei principi richiamati al § 6. del "considerato in diritto". 7.9.3. La motivazione è da ritenere congrua e corretta in diritto nella parte in cui è stata rigettata la richiesta del IB di concessione della sospensione condizionale della pena, avendo la corte di appello considerato, nel negarla, i suoi precedenti penali. 8. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in data 10 Giugno 2021