TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/09/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 359/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 359 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Tertenia presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Sotgia, che li rappresenta e difende, come da procura speciale allegata all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tertenia CP_1 C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Sotgia, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto e
, , , , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , , , e
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
, CP_11 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (note conclusionali del 3.06.2025):
“Si Conclude perché l'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale voglia giudicare:
NEL MERITO
In particolare, accertare e dichiarare che: 1) la sig.ra è proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione del Parte_3 fabbricato sito nel Comune di Tertenia destinato a civile abitazione e distinto al
N.C.E.U al foglio 22 mapp. 339 sub 4 categoria A/2 classe 6 consistenza 5 vani, rendita 296,96, Via Gramsci n.55 piano T;
2) i signori e sono proprietari esclusivi per Parte_1 Parte_2 intervenuta usucapione dell'immobile sito nel Comune di Tertenia e distinto al
N.C.E.U. al fg. 22 mappale 339, sub. 5, cat. A/2, classe 6, consistenza 7,5 vani, rendita € 445,44, Via Gramsci n.53 piano T-1-2;
3) i signori e , comproprietari per Parte_3 Parte_4 intervenuta usucapione del terreno identificato al catasto terreni del Comune di
Tertenia al fg 22 particella 339 mq 348, classificato come ente urbano.
4) i signori e , comproprietari per Parte_3 Parte_4 intervenuta usucapione dell'immobile sito nel Comune di Tertenia costituente locale comune adibito a cortile, centrale termica e deposito idrico distinto in catasto fabbricati al fg 22 mappale 339 sub 6 Via Gramsci snc p.T;
Conseguentemente riconoscere in forza della maturata usucapione, a ciascuna parte la quota e mappale di competenza, il pieno ed esclusivo diritto di proprietà sui suddetti immobili per effetto dell'intervenuta usucapione ventennale”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione e risposta): CP_1
“Tanto esposto, il sig. , come sopra rappresentato e difeso, nulla CP_1 eccepisce ed oppone, per cui aderendo alla domanda, dichiara e conclude affinché vengano accolte le domande di parte attoree, finalizzata ad ottenere l'attribuzione della proprietà degli immobili per cui è causa”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 Parte_2 Parte_3 di accertare e sentire dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, rispettivamente, dell'immobile sito in via Gramsci n. 55 in Tertenia e Parte_3 distinto al Catasto Fabbricati al foglio 22, particella 339 sub 4, piano T, Parte_1
e dell'immobile sito in via Gramsci n. 53 in Tertenia e distinto al
[...] Parte_2
Catasto Fabbricati al foglio 22, particella 339 sub 5, piano T, 1 e 2, nonché
[...]
e comproprietari, pro indiviso, del terreno sito in Parte_1 Parte_2 Parte_3 via Gramsci snc in Tertenia distinto al Catasto Terreni al foglio 22, particella 339
(ente urbano) e dell'immobile adibito a cortile, centrale termica e deposito idrico distinto al Catasto Fabbricati al foglio 22, particella 339 sub 6, piano T. Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, dall'anno Duemila.
In particolare, ha dedotto di avere utilizzato l'immobile destinato a civile Parte_3 abitazione e individuato catastalmente con la particella 339 sub 4, foglio 22, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, del quale ha ristrutturato il bagno, ritinteggiato le pareti interne e sostituito le finestre, nonché provveduto al pagamento delle utenze.
e hanno dedotto di avere ultimato, nell'anno Parte_1 Parte_2
Duemila, l'immobile individuato con la particella 339 sub 5, foglio 22, nel quale hanno eseguito lavori di intonacatura, di tinteggiatura degli ambienti interni, di pavimentazione, nonché realizzato l'impianto elettrico ed idrico, oltre ad avere provveduto al pagamento delle relative utenze. Gli stessi hanno dedotto, altresì, di avere realizzato un impianto fotovoltaico nell'anno 2012.
Inoltre, e hanno dedotto di avere Parte_3 Parte_1 Parte_2 provveduto alla tinteggiatura della facciata esterna della palazzina, nel 2005, alla pavimentazione dell'area cortilizia comune, nel 2009, alla realizzazione delle nicchie per la copertura della centrale termica e della cisterna di deposito dell'acqua, nel 2010 ed alla sostituzione dei cancelli, nel 2015, oltre ad avere fatto eseguire, ad anni alterni, l'impermeabilizzazione del tetto.
Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla domanda CP_1 degli attori, ma ha riconosciuto il possesso dagli stessi esercitato sugli immobili oggetto di causa e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda attorea.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio
1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ.,
21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo, ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p.
39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dagli attori in relazione agli immobili oggetto di causa, identificati catastalmente con le particelle 339 sub 5
e sub 6, foglio 22 (Catasto Fabbricati) e 339, foglio 22 (Catasto Terreni), si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota
(cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto della domanda in capo agli attori per oltre vent'anni, dall'anno
2000, anche a titolo di compossesso relativamente alle particelle 399 sub 5 e 6 foglio 22 (Catasto Fabbricati) e 399, foglio 22 (Catasto Terreni).
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza
(dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
5.02.2025).
Sul possesso di (foglio 22, particella 399 sub 4) Parte_3
e hanno riferito che, dall'anno Duemila, Testimone_1 Testimone_2 Pt_3 utilizza l'appartamento posto al piano terra di uno stabile sito in via Gramsci
[...] nell'abitato di Tertenia, che apparteneva al padre e che la stessa ha ristrutturato, provvedendo al rifacimento del bagno, degli impianti idrici ed elettrici, della pavimentazione ed eseguendo la tinteggiatura delle pareti. Il teste
[...]
ha riferito di avere ricevuto, da una richiesta di preventivo Tes_2 Parte_3 per la realizzazione degli infissi della suddetta abitazione e di avere successivamente provveduto alla sostituzione degli infissi della camera e della cucina e di essere stato dalla stessa pagato per l'esecuzione di detti lavori. Lo stesso ha riferito di avere visto personalmente il cantiere per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione di quando vi si recò per prendere le Parte_3 misure degli infissi.
Sul possesso di e (foglio 22, particella 399 sub 5) Parte_1 Parte_2
I testi hanno dedotto che, dall'anno Duemila, e Parte_1 Parte_2 hanno utilizzato il primo e il secondo piano di un fabbricato sito in via Gramsci in
Tertenia, che gli stessi hanno provveduto a completare, poiché si trovava nello stato grezzo, con la realizzazione degli impianti, degli intonaci e della pavimentazione, per avere visto personalmente sul posto le diverse figure di artigiani coinvolte, nella specie, falegname, muratore, idraulico ed elettricista ( . Il teste Tes_3 [...]
ha riferito di ricordare che, invece, i tramezzi fossero già stati realizzati. Tes_1
Gli stessi hanno riferito che, nei primi anni Duemila (nel 2012, teste circa Tes_1
15 anni fa, teste , i coniugi hanno realizzato un impianto fotovoltaico. Tes_2 Pt_1
Il teste ha saputo riferire in merito alla circostanza, per avere dato dei Tes_1 consigli agli attori, in quanto lui stesso ne aveva collocato uno nella sua abitazione nell'anno 2009. Il teste invece, ha saputo riferire in merito, per avere Tes_2 eseguito, su incarico degli attori, una sorta di copertura in alluminio per i contatori del fotovoltaico.
Inoltre, quest'ultimo ha riferito, altresì, di avere installato, nell'anno 2000, le finestre di tutto l'appartamento dei coniugi , su loro incarico e a seguito CP_12 della richiesta di preventivo da parte di e di avere realizzato Parte_1 anche le porte interne e le persiane dell'abitazione, a distanza di circa due anni e di essere stato pagato dai suddetti coniugi per i lavori svolti. Il teste ha precisato di avere ricevuto le chiavi dell'appartamento dal in occasione dell'esecuzione Pt_1 dei lavori e di avergliele successivamente restituite.
Lo stesso teste ha riferito che continua a chiamarlo per Controparte_13
l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria.
Sul compossesso di e (foglio 22, Parte_3 Parte_1 Parte_2 particella 339 sub 6, Catasto Fabbricati, e foglio 22, particella 339, Catasto Terreni)
I testimoni escussi hanno riferito che, dall'anno Duemila, gli attori utilizzano insieme, senza avere suddiviso gli spazi, un'area cortilizia, alla quale si accede tramite un cancello, che gli stessi hanno destinato a legnaia e parcheggio macchine, precisando che una parte di detta area, che risulta coperta, ospita una centralina per l'impianto fotovoltaico ed il deposito idrico. Inoltre, gli stessi hanno riferito che, intorno all'anno 2005, gli attori hanno eseguito dei lavori all'esterno della palazzina, nella specie, la sostituzione di due cancelli, la realizzazione di due balconi nel primo e nel secondo piano dell'appartamento dei coniugi , della terrazza posta di fronte alla proprietà di tale CP_12 [...]
, eseguito il rivestimento del piazzale con le piastrelle e collocato le Per_1 nicchie per proteggere la riserva idrica e la caldaia.
Il teste ha riferito che, nello stesso anno, gli attori avevano Testimone_2 tinteggiato la facciata del fabbricato, specificando che, in quell'occasione,
[...] gli aveva dato l'incarico di smontare tutte le persiane per poi rimontarle a Parte_1 lavori ultimati.
I testi hanno precisato, altresì, che le unità abitative degli attori dispongono di ingressi separati e autonomi.
Gli stessi hanno saputo riferire in merito alle suddette circostanze per averle viste personalmente.
Inoltre, deve ritenersi provato il possesso degli attori sulla particella 339, foglio 22 del Catasto Terreni, che costituisce area di sedime del fabbricato, attraverso la prova del possesso dello stabile ivi ubicato.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili oggetto di causa da parte degli attori e di avere visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unici proprietari e di averli considerati come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori, ciascuno sui rispettivi immobili in via esclusiva e congiuntamente riguardo alle parti comuni, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa e dei rapporti di frequentazione con gli attori (teste
, il quale ha riferito di conoscere sin da piccolo, Testimone_1 Parte_1 per essere cresciuti nello stesso vicinato, e le sorelle dalla fine degli anni Pt_3
quando ha iniziato la frequentazione con Per_2 Parte_1 Parte_2
Inoltre, lo stesso ha riferito di frequentare ancora tutta la famiglia Pt_1 soprattutto in occasione dei compleanni delle rispettive famiglie;
teste
[...]
, il quale ha riferito di conoscere dall'anno 1999, per Tes_2 Parte_1 avere con lo stesso amici in comune, nonché le sorelle , anche in quanto Pt_3 compaesani); oltre che per avere eseguito personalmente dei lavori negli immobili degli attori (teste , il quale ha riferito di conoscere molto bene il Testimone_2 vicinato dove abitano gli attori, in quanto lo frequenta sin da piccolo, poiché vi abitava sua nonna e di avere eseguito dei lavori presso le abitazioni degli stessi, che esegue tutt'ora per conto del nella sua qualità di serramentista e falegname). Pt_1
Inoltre, a sostegno della domanda gli attori hanno prodotto la documentazione attestante il pagamento delle utenze (elettrica) degli immobili oggetto di causa da parte degli attori (doc. 5 atto di citazione), nonché l'autorizzazione a costruire in sopraelevazione rilasciata dal Comune di Tertenia in favore di con Parte_2 allegato il relativo progetto, e la pratica di aggiornamento catastale degli immobili oggetto di causa presentata a nome della stessa (docc. 1 e 2, memoria ex art. Pt_3
183, comma VI n. 2, c.p.c.).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c., 1140 c.c. e 1102 c.c. e che possa essere dichiarato che e hanno Parte_3 Parte_1 Parte_2 acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione, in via esclusiva, rispettivamente, sulle particelle 339 sub 4 e sub 5, foglio 22, e pro indiviso, sulle particelle 399, sub 6, foglio 22 (catasto Fabbricati) e 399, foglio 22
(Catasto Terreni).
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
Considerato che si è costituito in giudizio senza contestare la CP_1 domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto allo stesso deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ) proprietaria dell'immobile Parte_3 C.F._3 sito in Tertenia in via Gramsci n. 55, piano T, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 22, particella 399 sub 4 (Categoria A/2),
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) comproprietari dell'immobile sito in Tertenia in C.F._2 via Gramsci n. 53, piano T, 1 e 2 e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 22, particella 399 sub 5 (Categoria A/2), nonché Pt_3
e comproprietari, pro indiviso, del
[...] Parte_1 Parte_2 terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Tertenia al foglio 22, particella 399 (ente urbano) e dell'immobile sito in Tertenia in via Gramsci snc, piano T, e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 22, particella 399 sub 6;
2) spese compensate riguardo a;
CP_1
3) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9.9.2025
Il Giudice
ott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 359 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Tertenia presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Sotgia, che li rappresenta e difende, come da procura speciale allegata all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tertenia CP_1 C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Sotgia, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto e
, , , , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , , , e
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
, CP_11 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (note conclusionali del 3.06.2025):
“Si Conclude perché l'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale voglia giudicare:
NEL MERITO
In particolare, accertare e dichiarare che: 1) la sig.ra è proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione del Parte_3 fabbricato sito nel Comune di Tertenia destinato a civile abitazione e distinto al
N.C.E.U al foglio 22 mapp. 339 sub 4 categoria A/2 classe 6 consistenza 5 vani, rendita 296,96, Via Gramsci n.55 piano T;
2) i signori e sono proprietari esclusivi per Parte_1 Parte_2 intervenuta usucapione dell'immobile sito nel Comune di Tertenia e distinto al
N.C.E.U. al fg. 22 mappale 339, sub. 5, cat. A/2, classe 6, consistenza 7,5 vani, rendita € 445,44, Via Gramsci n.53 piano T-1-2;
3) i signori e , comproprietari per Parte_3 Parte_4 intervenuta usucapione del terreno identificato al catasto terreni del Comune di
Tertenia al fg 22 particella 339 mq 348, classificato come ente urbano.
4) i signori e , comproprietari per Parte_3 Parte_4 intervenuta usucapione dell'immobile sito nel Comune di Tertenia costituente locale comune adibito a cortile, centrale termica e deposito idrico distinto in catasto fabbricati al fg 22 mappale 339 sub 6 Via Gramsci snc p.T;
Conseguentemente riconoscere in forza della maturata usucapione, a ciascuna parte la quota e mappale di competenza, il pieno ed esclusivo diritto di proprietà sui suddetti immobili per effetto dell'intervenuta usucapione ventennale”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione e risposta): CP_1
“Tanto esposto, il sig. , come sopra rappresentato e difeso, nulla CP_1 eccepisce ed oppone, per cui aderendo alla domanda, dichiara e conclude affinché vengano accolte le domande di parte attoree, finalizzata ad ottenere l'attribuzione della proprietà degli immobili per cui è causa”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 Parte_2 Parte_3 di accertare e sentire dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, rispettivamente, dell'immobile sito in via Gramsci n. 55 in Tertenia e Parte_3 distinto al Catasto Fabbricati al foglio 22, particella 339 sub 4, piano T, Parte_1
e dell'immobile sito in via Gramsci n. 53 in Tertenia e distinto al
[...] Parte_2
Catasto Fabbricati al foglio 22, particella 339 sub 5, piano T, 1 e 2, nonché
[...]
e comproprietari, pro indiviso, del terreno sito in Parte_1 Parte_2 Parte_3 via Gramsci snc in Tertenia distinto al Catasto Terreni al foglio 22, particella 339
(ente urbano) e dell'immobile adibito a cortile, centrale termica e deposito idrico distinto al Catasto Fabbricati al foglio 22, particella 339 sub 6, piano T. Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, dall'anno Duemila.
In particolare, ha dedotto di avere utilizzato l'immobile destinato a civile Parte_3 abitazione e individuato catastalmente con la particella 339 sub 4, foglio 22, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, del quale ha ristrutturato il bagno, ritinteggiato le pareti interne e sostituito le finestre, nonché provveduto al pagamento delle utenze.
e hanno dedotto di avere ultimato, nell'anno Parte_1 Parte_2
Duemila, l'immobile individuato con la particella 339 sub 5, foglio 22, nel quale hanno eseguito lavori di intonacatura, di tinteggiatura degli ambienti interni, di pavimentazione, nonché realizzato l'impianto elettrico ed idrico, oltre ad avere provveduto al pagamento delle relative utenze. Gli stessi hanno dedotto, altresì, di avere realizzato un impianto fotovoltaico nell'anno 2012.
Inoltre, e hanno dedotto di avere Parte_3 Parte_1 Parte_2 provveduto alla tinteggiatura della facciata esterna della palazzina, nel 2005, alla pavimentazione dell'area cortilizia comune, nel 2009, alla realizzazione delle nicchie per la copertura della centrale termica e della cisterna di deposito dell'acqua, nel 2010 ed alla sostituzione dei cancelli, nel 2015, oltre ad avere fatto eseguire, ad anni alterni, l'impermeabilizzazione del tetto.
Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla domanda CP_1 degli attori, ma ha riconosciuto il possesso dagli stessi esercitato sugli immobili oggetto di causa e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda attorea.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio
1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ.,
21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo, ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p.
39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dagli attori in relazione agli immobili oggetto di causa, identificati catastalmente con le particelle 339 sub 5
e sub 6, foglio 22 (Catasto Fabbricati) e 339, foglio 22 (Catasto Terreni), si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota
(cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto della domanda in capo agli attori per oltre vent'anni, dall'anno
2000, anche a titolo di compossesso relativamente alle particelle 399 sub 5 e 6 foglio 22 (Catasto Fabbricati) e 399, foglio 22 (Catasto Terreni).
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza
(dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
5.02.2025).
Sul possesso di (foglio 22, particella 399 sub 4) Parte_3
e hanno riferito che, dall'anno Duemila, Testimone_1 Testimone_2 Pt_3 utilizza l'appartamento posto al piano terra di uno stabile sito in via Gramsci
[...] nell'abitato di Tertenia, che apparteneva al padre e che la stessa ha ristrutturato, provvedendo al rifacimento del bagno, degli impianti idrici ed elettrici, della pavimentazione ed eseguendo la tinteggiatura delle pareti. Il teste
[...]
ha riferito di avere ricevuto, da una richiesta di preventivo Tes_2 Parte_3 per la realizzazione degli infissi della suddetta abitazione e di avere successivamente provveduto alla sostituzione degli infissi della camera e della cucina e di essere stato dalla stessa pagato per l'esecuzione di detti lavori. Lo stesso ha riferito di avere visto personalmente il cantiere per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione di quando vi si recò per prendere le Parte_3 misure degli infissi.
Sul possesso di e (foglio 22, particella 399 sub 5) Parte_1 Parte_2
I testi hanno dedotto che, dall'anno Duemila, e Parte_1 Parte_2 hanno utilizzato il primo e il secondo piano di un fabbricato sito in via Gramsci in
Tertenia, che gli stessi hanno provveduto a completare, poiché si trovava nello stato grezzo, con la realizzazione degli impianti, degli intonaci e della pavimentazione, per avere visto personalmente sul posto le diverse figure di artigiani coinvolte, nella specie, falegname, muratore, idraulico ed elettricista ( . Il teste Tes_3 [...]
ha riferito di ricordare che, invece, i tramezzi fossero già stati realizzati. Tes_1
Gli stessi hanno riferito che, nei primi anni Duemila (nel 2012, teste circa Tes_1
15 anni fa, teste , i coniugi hanno realizzato un impianto fotovoltaico. Tes_2 Pt_1
Il teste ha saputo riferire in merito alla circostanza, per avere dato dei Tes_1 consigli agli attori, in quanto lui stesso ne aveva collocato uno nella sua abitazione nell'anno 2009. Il teste invece, ha saputo riferire in merito, per avere Tes_2 eseguito, su incarico degli attori, una sorta di copertura in alluminio per i contatori del fotovoltaico.
Inoltre, quest'ultimo ha riferito, altresì, di avere installato, nell'anno 2000, le finestre di tutto l'appartamento dei coniugi , su loro incarico e a seguito CP_12 della richiesta di preventivo da parte di e di avere realizzato Parte_1 anche le porte interne e le persiane dell'abitazione, a distanza di circa due anni e di essere stato pagato dai suddetti coniugi per i lavori svolti. Il teste ha precisato di avere ricevuto le chiavi dell'appartamento dal in occasione dell'esecuzione Pt_1 dei lavori e di avergliele successivamente restituite.
Lo stesso teste ha riferito che continua a chiamarlo per Controparte_13
l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria.
Sul compossesso di e (foglio 22, Parte_3 Parte_1 Parte_2 particella 339 sub 6, Catasto Fabbricati, e foglio 22, particella 339, Catasto Terreni)
I testimoni escussi hanno riferito che, dall'anno Duemila, gli attori utilizzano insieme, senza avere suddiviso gli spazi, un'area cortilizia, alla quale si accede tramite un cancello, che gli stessi hanno destinato a legnaia e parcheggio macchine, precisando che una parte di detta area, che risulta coperta, ospita una centralina per l'impianto fotovoltaico ed il deposito idrico. Inoltre, gli stessi hanno riferito che, intorno all'anno 2005, gli attori hanno eseguito dei lavori all'esterno della palazzina, nella specie, la sostituzione di due cancelli, la realizzazione di due balconi nel primo e nel secondo piano dell'appartamento dei coniugi , della terrazza posta di fronte alla proprietà di tale CP_12 [...]
, eseguito il rivestimento del piazzale con le piastrelle e collocato le Per_1 nicchie per proteggere la riserva idrica e la caldaia.
Il teste ha riferito che, nello stesso anno, gli attori avevano Testimone_2 tinteggiato la facciata del fabbricato, specificando che, in quell'occasione,
[...] gli aveva dato l'incarico di smontare tutte le persiane per poi rimontarle a Parte_1 lavori ultimati.
I testi hanno precisato, altresì, che le unità abitative degli attori dispongono di ingressi separati e autonomi.
Gli stessi hanno saputo riferire in merito alle suddette circostanze per averle viste personalmente.
Inoltre, deve ritenersi provato il possesso degli attori sulla particella 339, foglio 22 del Catasto Terreni, che costituisce area di sedime del fabbricato, attraverso la prova del possesso dello stabile ivi ubicato.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili oggetto di causa da parte degli attori e di avere visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unici proprietari e di averli considerati come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori, ciascuno sui rispettivi immobili in via esclusiva e congiuntamente riguardo alle parti comuni, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa e dei rapporti di frequentazione con gli attori (teste
, il quale ha riferito di conoscere sin da piccolo, Testimone_1 Parte_1 per essere cresciuti nello stesso vicinato, e le sorelle dalla fine degli anni Pt_3
quando ha iniziato la frequentazione con Per_2 Parte_1 Parte_2
Inoltre, lo stesso ha riferito di frequentare ancora tutta la famiglia Pt_1 soprattutto in occasione dei compleanni delle rispettive famiglie;
teste
[...]
, il quale ha riferito di conoscere dall'anno 1999, per Tes_2 Parte_1 avere con lo stesso amici in comune, nonché le sorelle , anche in quanto Pt_3 compaesani); oltre che per avere eseguito personalmente dei lavori negli immobili degli attori (teste , il quale ha riferito di conoscere molto bene il Testimone_2 vicinato dove abitano gli attori, in quanto lo frequenta sin da piccolo, poiché vi abitava sua nonna e di avere eseguito dei lavori presso le abitazioni degli stessi, che esegue tutt'ora per conto del nella sua qualità di serramentista e falegname). Pt_1
Inoltre, a sostegno della domanda gli attori hanno prodotto la documentazione attestante il pagamento delle utenze (elettrica) degli immobili oggetto di causa da parte degli attori (doc. 5 atto di citazione), nonché l'autorizzazione a costruire in sopraelevazione rilasciata dal Comune di Tertenia in favore di con Parte_2 allegato il relativo progetto, e la pratica di aggiornamento catastale degli immobili oggetto di causa presentata a nome della stessa (docc. 1 e 2, memoria ex art. Pt_3
183, comma VI n. 2, c.p.c.).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c., 1140 c.c. e 1102 c.c. e che possa essere dichiarato che e hanno Parte_3 Parte_1 Parte_2 acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione, in via esclusiva, rispettivamente, sulle particelle 339 sub 4 e sub 5, foglio 22, e pro indiviso, sulle particelle 399, sub 6, foglio 22 (catasto Fabbricati) e 399, foglio 22
(Catasto Terreni).
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
Considerato che si è costituito in giudizio senza contestare la CP_1 domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto allo stesso deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ) proprietaria dell'immobile Parte_3 C.F._3 sito in Tertenia in via Gramsci n. 55, piano T, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 22, particella 399 sub 4 (Categoria A/2),
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) comproprietari dell'immobile sito in Tertenia in C.F._2 via Gramsci n. 53, piano T, 1 e 2 e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 22, particella 399 sub 5 (Categoria A/2), nonché Pt_3
e comproprietari, pro indiviso, del
[...] Parte_1 Parte_2 terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Tertenia al foglio 22, particella 399 (ente urbano) e dell'immobile sito in Tertenia in via Gramsci snc, piano T, e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 22, particella 399 sub 6;
2) spese compensate riguardo a;
CP_1
3) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9.9.2025
Il Giudice
ott. Nicola Caschili