Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 226/2023 rgl
Svolgimento del processo.
La Parte_1
(difesa dall'avv. Alessandro Lepri) a mezzo ricorso depositato il 21/2/2023
contro
P_
(che sarà difeso dagli avv. Diego Corapi, Fabrizio Fioravanti e Andrea Greco)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 54-55, letterali):
“a) Accertare la violazione, da parte del sig. del P_ patto di non concorrenza stipulato il 14 giugno 2019, previa declaratoria di validità/efficacia dello stesso;
b) Conseguentemente alla statuizione sub a), inibire al sig. lo svolgimento e la prosecuzione dell'attività P_ concorrenziale illegittima e contrattualmente vietata, ordinandogli, in particolare, di cessare di svolgere attività di acquisizione diretta o indiretta per conto proprio o di terzi, di clienti da lei precedentemente acquisiti o gestiti in attività riconducibile a quella svolta alle dipendenze della ed ancora inibendogli di prestare Pt_1 la sua opera nei settori della Gestione Patrimoniale, delle Assicurazioni, delle Banche e delle Sim di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria nonché nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale, della intermediazione finanziaria, o comunque in 1
o di altra società collegata e/o controllata a
[...] quest'ultima; ed in ogni caso, di contattare o comunque intrattenere rapporti professionali, a qualsiasi titolo, con la clientela della ricorrente, ovvero, e comunque, di svolgere qualsiasi attività vietata dal patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 14 giugno 2019, nell'ambito territoriale di vigenza del patto (Regione Toscana e provincie 'fuori Regione' entro il raggio di 250 Km) e sino alla naturale scadenza (28 gennaio 2024) dello stesso, o sino alla diversa data ritenuta di giustizia;
c) in ogni caso, condannare la parte convenuta al pagamento in favore della della penale Parte_1 pattuita per la , con il patto del 17 giugno 2019, nella misura di € 98.995,00, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la AN, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
d) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento di € P_
20.000,00 per l'inadempimento all'obbligo di informare la Pt_1 circa la nuova attività intrapresa dopo la cessazione del rapporto, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
e) sempre in ogni caso, previo accertamento della violazione dell'obbligo di cui all'art. 2105 c.c., condannare la parte convenuta al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, da lesione dell'immagine sul mercato della AN attrice, da liquidarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione, ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione, con ogni riserva, per la AN, di agire per il risarcimento dei danni che dovessero maturare in corso di giudizio;
f) in via subordinata rispetto alla domanda sub b) - previa eventuale declaratoria di inadempimento della parte convenuta agli obblighi discendenti dal patto di non concorrenza e di risoluzione, scioglimento o caducazione o comunque cessazione del patto stesso, anche ove dovesse intervenire in corso di causa - condannare il sig. l pagamento in favore della P_ Parte_1 dell'ulteriore importo di €
[...] dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza, obblighi rispetto ai quali il sig. si è reso P_ inadempiente, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art.
2 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
g) In via meramente gradata – e condizionata alla denegatissima ipotesi in cui dovesse dichiararsi la nullità del patto – condannare il sig. al pagamento in favore della P_ [...] dell'ulteriore importo di € 40.380,41, a Parte_1 titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
h) Con condanna alla refusione delle spese di lite. Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. In via istruttoria (...)”
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, P_ contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, pp. 47-48, sintesi):
“disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: a) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati, la nullità e/o l'invalidità ai sensi dell'art. 2125 cod. civ. del patto di non concorrenza dedotto in giudizio dalla Parte_1
(patto di non concorrenz
[...] sottoscritto il 14 giugno 2019), o comunque la sua inefficacia nei confronti del convenuto anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., e conseguentemente respingere tutte le domande della AN ricorrente nei confronti del Sig. P_
b) respingere in ogni cas le domande formulate dalla nei confronti del Sig. Parte_1 P_ in quanto inammissibili e destituite di fondamento per tutti i
[...] motivi in precedenza illustrati;
c) in subordine ridurre, anche con valutazione equitativa, le clausole penali previste dal suddetto patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., rideterminandole in misura non superiore al 50% del loro importo, o comunque secondo l'equo apprezzamento del Giudice;
d) respingere le istanze istruttorie formulate dal
[...] in quanto inammissibili e irrilevanti. Parte_1
Con riserva di ogni diritto in ordine alle competenze di fine rapporto ancora di spettanza del lavoratore.
3 Con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Cassa Avvocati ed IVA, come per legge. In via istruttoria (...)”.
*
All'udienza 20/11/2023, sono comparsi, nel giudizio di merito, n. 226/2023 rgl;
in presenza nn virtuale per la Parte_1
, l'avv. Cristiana Beduini;
[...] da remoto, ex art. 127-bis cpc, per gli avv. P_
Fabrizio Fioravanti, e Giulio Argenti, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. Diego Corapi, anche nella qualità, entrambi, di procuratori speciali.
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. La difesa del convenuto contesta specificamente la P_ tardività della produzione docu della Pt_1
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Le parti rappresentano allo stato la eccessiva distanza tra le posizioni. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice si riserva in ordine alla programmazione istruttoria e decisoria.
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
provvedendo, a scioglimento della riserva assunta nella causa n. 226/2023 rgl, a mezzo ordinanza del 13/12/2023; ritenutane la necessità, dispone consulenza tecnica d'ufficio, contabile, sulla seguente ipotesi di quesito:
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni e organi fallimentari (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi, anche in riferimento a ordini di esibizione a terzi:
4 verifichi documentalmente il fenomeno di obiettivo sviamento denunciato dalla in tutte le sue Parte_1 componenti in specie cronologiche, qualitative e dimensionali economiche, ((verifichi inoltre la correttezza contabile dei criteri determinativi del danno affermato dalla Parte_1
)), formulando ogni opportuno rilievo tecnico.
[...]
Quesito da estendersi, anche al profilo dei fenomeni di disinvestimento in epoca immediatamente antecedente alle dimissioni (tre mesi) e successiva (per la durata del patto) del lavoratore verso altri istituti di credito diversi da o società CP_2 riferibili al Gruppo da parte di clienti relativi al portafoglio precedentemente gestito, operando anche una quantificazione differenziale tra i diversi istituti. Nomina consulente, la dott.ssa commercialista
[...]
mandando la Cancelleria per la sua convocazione al fine CP_3 del conferimento dell'incarico all'udienza del 5/2/2024, ore 9:00.
D'ufficio, muovendo dalle allegazioni di parte, ritiene necessario acquisire i documenti relativi alla trattativa (contatti documentali, proposta/e, interlocuzioni scritte) instaurata tra il lavoratore convenuto, e o altra Società P_ CP_2 appartenente al medesimo Gruppo, il contratto infine stipulato e le successive eventuali modifiche, anche ad esito della inibitoria, quale consulente finanziario/private banker: ordina l'esibizione dei documenti predetti, ex art. 210 cpc, da ottemperarsi ad opera del terzo ( ) e del convenuto (Vegni), nel termine del CP_2
10/1/2024.
All'udienza 25/3/2024, sono comparsi, nel giudizio di merito, n. 226/2023 rgl;
per la , l'avv. Cristiana Parte_1
Beduini; per l'avv. Andrea Greco anche in sostituzione P_ dei codifensori.
Stante la rinuncia manifestata dalla consulente tecnica d'ufficio, il giudice nomina in sostituzione la commercialista DE Coppi mandando la Cancelleria per la sua convocazione, per l'udienza del 22/4/2024, ore 9:00.
5 All'udienza 22/4/2024, sono comparsi, nel giudizio di merito, n. 226/2023 rgl;
da remoto, per la , l'avv. Parte_1
Cristiana Beduini;
per l'avv. Andrea Greco anche in sostituzione P_ dei codifensori.
Presente la consulente nominata d'ufficio, DE Coppi, in atti generalizzata in sede di prestazione di giuramento telematico alla quale viene posto il seguente quesito:
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni e organi fallimentari (autorizzando sin d'ora il consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi, anche in riferimento a ordini di esibizione a terzi: verifichi documentalmente il fenomeno di obiettivo sviamento denunciato dalla in tutte le sue Parte_1 componenti in specie cronologiche, qualitative e dimensionali economiche, ((verifichi inoltre la correttezza contabile dei criteri determinativi del danno affermato dalla Parte_1
)), formulando ogni opportuno
[...]
Quesito da estendersi, anche al profilo dei fenomeni di disinvestimento in epoca immediatamente antecedente alle dimissioni (tre mesi) e successiva (per la durata del patto) del lavoratore, verso altri istituti di credito diversi da o società CP_2 riferibili al Gruppo da parte di clienti rela ortafoglio precedentemente gestito, operando anche una quantificazione differenziale tra i diversi istituti.
La consulente fissa l'inizio delle operazioni il 20/5/2024, ore 10:00 presso lo studio indicato in atti, eventualmente da remoto, in forma da concordare con consulenti, se nominati, in difetto conprocuratori delle parti.
La nomina consulente il dott. Parte_1
; il convenuto si riserva la nomina fino all'inizio delle Persona_1 operazioni.
6 La consulente, nel termine del 31/8/2024 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 30/9/2024 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, al consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti. Nel termine del 31/10/2024 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) il consulente tecnico d'ufficio depositerà la relazione definitiva. Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti acconto sul compenso di € 1.000,00.
Si concorda udienza per verifica della successiva trattazione/istruzione della causa, come di possibile conciliazione, al 4/11/2024, ore 10:15, programmando in ogni caso per la discussione l'udienza del 4/4/2025, ore 11:30 con termine per note al 24/3/2025.
All'udienza 14/2/2025, sono comparsi, nel giudizio di merito, n. 226/2023 rgl;
per la , l'avv. Cristiana Parte_1
Beduini; per l'avv. Andrea Greco anche in sostituzione P_ dei codifensori.
L'avv. Greco per il resistente in relazione alla P_ consulenza tecnica depositata osserva quanto segue richiamandosi a “preverbale” depositato il 13/2/2025:
1) la consulente a pag. 15 afferma di aver evidenziato “nella tabella riepilogativa sotto riportata 4 richieste di disinvestimento che sono state inviate in data successiva al provvedimento di inibitoria
7 notificato al sig. l 13.02.2023”. Il rilievo viene riferito ai sigg.ri P_
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
L'affermazione contenuta nella relazione non è corretta perché:
[...] la sig.ra risulta aver inviato richiesta di Parte_2 riscatto d 7 febbraio 2023; il sig. Parte_3 risulta aver inviato richiesta di rimborso di polizze AXA Vita
[...]
e AXA Financial l'8 febbraio 2023; i sigg.ri e CP_4 Pt_5 non sono neppure clienti della Sanpaolo Invest SIM. In ogni
[...] caso il provvedimento di inibitoria non è stato notificato al Sig. P_ il 13 febbraio 2023 come viene indicato nella relazione, atte la data del 13 febbraio si riferisce agli adempimenti della notifica ex art. 140 c.p.c., con il deposito del plico presso la Casa Comunale di Monteroni D'Arbia, ai quali ha fatto seguito per il perfezionamento della notifica l'invio della raccomandata spedita il 14 febbraio e consegnata il 10 marzo 2023;
2) il riscontro nella CTU di una riduzione dell'1,06% del portafoglio rispetto ai tre mesi precedenti alle dimissioni non è un dato significativo perché gli investimenti presso una banca non sono immutabili nel tempo, e sono possibili scelte dei clienti di esecuzione di diversi investimenti, utilizzo delle loro disponibilità per esigenze personali, o anche modificazioni del valore del portafoglio conseguente all'andamento dei mercati finanziari;
le stesse considerazioni valgono in relazione ai disinvestimenti riscontrati nell'arco temporale di 12 mesi dopo le dimissioni.;
3) non risulta precisato nella relazione l'importo dei disinvestimenti disposti dai clienti di AN PS in direzione di altri Istituti di credito diversi da o società riferibili al Gruppo, CP_2 dato questo che è oggetto del quesito posto dal Giudice, con il quale si chiede espressamente al CTU di operare “una quantificazione differenziale tra i diversi istituti”. I sottoscritti difensori del sig.
chiedono che la CTU Dott.ssa DE Coppi sia P_ chiamata a fornire chiarimenti su tali punti.
L'avv. Beduini per la AN PS ricorrente contesta la fondatezza anche dei rilievi avversari odierni e chiede di replicare.
Il giudice invita sia parte resistente che la AN ricorrente ad esposizione argomentativa e replica in sede di note difensive finali in vista dall'udienza di discussione, programmata e confermata
8 all'udienza del 4/4/2025, ore 11:30 con termine per note al 24/3/2025.
All'udienza 4/4/2025, sono comparsi, nel giudizio di merito, n. 226/2023 rgl;
per la , l'avv. Cristiana Parte_1
Beduini; per l'avv. Vittoria Renzoni in sostituzione dei P_ codifensori.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. In particolare, l'avv. Renzoni per il lavoratore resistente insiste nella richiesta di chiarimenti alla consulente tecnica d'ufficio. La si oppone ritenendo la consulenza esaustiva. Pt_1
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, il giudice pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione);
Motivi della decisione.
§ 1. La fase cautelare.
L'attuale giudizio di merito (n. 226/2023 rgl) consegue a pregressa fase cautelare (n. 152/2023 rgl), che riportiamo in questo
§ 1 in via di premessa, dalla ordinanza del 13/12/2023, ex art. 669- sexies co. 2 ult. pt. cpc.
“(…) All'udienza 5/6/2023, nella causa n. 152/2023 rgl sono comparsi, nella fase di controllo della cautela: per la , l'avv. Cristiana Parte_1
Beduini;
9 per il lavoratore convenuto, da remoto l'avv. Giulio Argenti.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice si riserva in ordine alla conferma/modifica/revoca della cautela autorizzata in assenza di contraddittorio.
*
Sciolta la riserva assunta: a mezzo decreto 8/2/2023 (n. 152/2023 rgl), il Tribunale di Siena, Sezione Lavoro:
“il giudice in funzione di giudice del lavoro;
visto il ricorso ex artt. 669-bis, 700 cpc depositato il 7/2/2023, ore 18:08 dalla Controparte_5 rilev AN istante (violazione patto di non concorrenza in data 10 gennaio 2013 (doc. 2), in data 24 giugno 2015 (doc. 3)3 e, da ultimo, in data 14 giugno 2019 (doc. 4) ad opera di P_ dimesso/asi o 2023, con decorrenza dal giorno successivo, senza dedurre alcuna giusta causa (doc. n. 9).
Infatti, il sig. è stato assunto, con contratto di lavoro P_ subordinato a tempo indeterminato, a far data dal 17 novembre 1997, dalla ove, a partire Parte_1 dal 2004, ha svolto le mansioni di Gestore Private, dapprima presso il Centro Private Banking di Ancona, quindi di Prato e poi Firenze e, da ultimo, presso il Centro Family Office di , dal 2 marzo 2010, Pt_1 ove ha continuato a svolgere le mansioni store, sempre con inquadramento di Quadro Direttivo – 2° livello (doc. 1 – curriculum del convenuto).
Nell'espletamento della sua attività di Controparte_6 egli/ella si occupava della gestione e svil propria diretta competenza costituito da clientela privata ad elevata patrimonializzazione individuale, in un'ottica di miglioramento del servizio offerto e di raggiungimento degli obiettivi commerciali,
10 economici e di rischio assegnati, nell'ambito degli indirizzi e delle politiche generali della AN.
In ragione della peculiarità dell'attività svolta, relativa, come appena chiarito, alla promozione e gestione dei rapporti con la clientela, il sig. a sottoscritto diversi patti di non concorrenza: P_ in data 10 gennaio 2013 (doc. 2), in data 24 giugno 2015 (doc. 3)3 e, da ultimo, in data 14 giugno 2019 (doc. 4).
A fronte di questi obblighi, la si è impegnata a Pt_1 riconoscere al lavoratore/trice un corrispettivo annuale lordo “pari a
€ 10.000,00”, somma che la Società ha regolarmente erogato in busta paga sotto la voce “indennità patto di non concorrenza”.
La ha così corrisposto al lavoratore/trice, in forza dei Pt_1 patti di non concorrenza intercorsi, i seguenti importi: € 6.999,96 nel 2013; € 6.999,96 nel 2014; € 6.999,96 nel 2015; € 6.999,96 nel 2016; € 6.999,96 nel 2017; € 9.000,00 nel 2018; € 9.547,20 nel 2019; € 9.999,96 nel 2020 ed € 9.999,96 nel 2021; € 9.999,96 nel 2022; € 833,33 nel 2023, sino alle dimissioni (doc. n. 5 - 8).
In caso di violazione da parte della lavoratore/trice del solo obbligo di informativa circa la sua effettiva attività lavorativa successiva alla cessazione del rapporto con la le parti hanno Pt_1 concordato una penale pari ad € 20.000,00; per il caso di inadempimento delle altre obbligazioni di cui al patto di non concorrenza, è stata prevista una penale di importo pari ad € 98.995,00, con espressa salvezza della risarcibilità del danno ulteriore.
In data 27 gennaio 2023, il sig. ha dichiarato alla P_ [...] di voler recedere dal rapporto di Parte_1 nza dal giorno successivo, senza dedurre alcuna giusta causa (doc. n. 9).
A seguito della cessazione del rapporto con PS, il sig. P_ ha iniziato immediatamente a collaborare con società del gruppo
, dove ha cominciato ad espletare Controparte_2 CP_2 mansioni sovrapponibili a quelle descritte al capo 2 della narrativa del ricorso, nella zona di , sin dal giorno successivo alla Pt_1 dichiarazione di recesso.
11 Subito dopo le dimissioni risulta che la parte convenuta abbia avviato contatti con alcuni importanti clienti del Centro Family Office di , dalla stessa seguiti in costanza di rapporto con PS al fine Pt_1 di li a liquidare gli investimenti in essere presso la AN ricorrente e trasferirli alla Società concorrente presso la quale ella ha cominciato a lavorare.
L'attività di sollecitazione da parte del lavoratore/rice nei confronti della clientela del Centro Family Office di si sta Pt_1 peraltro svolgendo, nei confronti di alcuni clienti che, allo stato non hanno formalizzato trasferimento presso l'impresa concorrente, nel senso che non sono ancora pervenute le relative raccomandate ovvero che le disposizioni di disinvestimento non sono state ancora confermate tramite la procedura T.D.T. (e cioè il servizio di trasferibilità del dossier titoli, che consente al cliente di trasferire in modo automatico ed attraverso procedure interbancarie, su un dossier aperto presso altra banca, gli strumenti finanziari detenuti nel dossier originario nonché di gestire la richiesta di cambiare la AN collocatrice, relativamente alle quote o azioni di OICR non dematerializzate;
il cliente accede al servizio TDT presentando la propria richiesta alla nuova AN tramite la compilazione di un modulo standardizzato e la nuova AN provvede ad inviarli telematicamente all'Istituto di provenienza).
Alla data del 31 dicembre 2022, gli asset totali del Centro Family Office di ammontavano a € 482.050.603,93 di cui € Pt_1
108.287.239,74, pari al 22,46% %, gestiti direttamente dal P_ titolare del Codice Commerciale “2” (doc. 11-12).
L'inadempimento della parte convenuta agli obblighi assunti col patto di non concorrenza, concretizzatosi nel passaggio a , CP_2 assume un particolare connotato di gravità, ove si tenga , nello stesso giorno dell'odierna parte convenuta, hanno rassegnato le proprie dimissioni, e sono passati alla medesima Società, altri tre private bankers addetti al medesimo Centro Private Banking della
(si tratta, in particolare, della signora e signori Controparte_5
e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
presso il medesimo Centro di Siena)(doc. 15-19).
[...]
12 La contestualità delle dimissioni e del passaggio alla concorrenza di un numero significativo di dipendenti private bankers operanti nello stesso Centro Private, o comunque nella stessa area territoriale, rende probabile l'avvio di un'attività concorrenziale aggressiva da parte del , e di in Controparte_7 CP_2 particolare, al fine di sottrarre, in maniera illecita, alla ricorrente un'importante fetta di mercato e, per quel che qui rileva, palesa l'intento, sotto la regia dell'impresa in concorrenza con PS, della parte convenuta, di stornare – unitamente ai colleghi passati alla medesima - tutta la clientela, in precedenza seguita per conto Pt_1 di PS, e comunque di tutti i clienti del Centro Private di Pt_1
(1066) e del Centro Family Office sempre di , in favore del Pt_1 nuovo datore di lavoro.
Si consideri che i Gestori in questione erano assegnatari di € 246.881.302,57 degli € 534.008.820,99 del portafoglio del Centro Private di Siena (1066), pari dunque al 46,23% degli asset totali del Centro (doc. 6).
Appare, dunque, probabile, che la ragione unica del recesso della parte convenuta è rappresentata dalla volontà di tenere fede agli impegni dalla stessa assunti nei confronti della impresa concorrente, con l'intento di determinare il trasferimento di parte o di tutta la clientela seguita per conto di PS verso detta impresa;
*
Rilevata la attualità e la imminente prosecuzione del pregiudizio, di natura patrimoniale, ma dai sostanziali connotati di irreparabilità, per natura ed entità; visto ed applicato l'art. 669-sexies co. 2 cpc;
onerata la AN, contestualmente alla notificazione, di elencare nominativamente la clientela passata alla concorrenza specificamente implicata, evitando comportamenti dilatori in pregiudizio della celerità del controllo della cautela
P.Q.M.
ordina a di astenersi immediatamente dalla P_ violazione del patto di non concorrenza in atto alla data delle dimissioni, in pregiudizio della AN spa Parte_1
13 secondo qualsiasi modalità, e in particolare di cessare di svolgere attività di acquisizione diretta o indiretta per conto proprio o di terzi di clienti dalla stessa precedentemente acquisiti o gestiti in attività riconducibile a quella svolta alle dipendenze della AN. Fissa per la conferma/modifica/revoca della cautela l'udienza del 8/3/2023, ore 15:00, con termine per notifica entro il 15/2 e invito a costituzione entro il 2/3”.
*
Argomenta il giudice, nell'ambito della fase di controllo della fase cautelare (art. 669-sexies co. 2, pt. II, cpc):
richiamato il contenuto del decreto inibitorio del 8/2/2023, n. 152/2023 rgl (art. 669-sexies co. 2, pt. I, cpc); ritiene anzitutto la propria competenza per territorio secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di foro dell'azienda (art. 413 co. 2 cpc).
* Questione pregiudiziale di rito (incompetenza per territorio)(non eccepita nel caso).
* Nel merito della cautela. Limiti della motivazione per relationem.
Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 459 del 10/01/2022: “Nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo”.
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Cass. Sez. Trib. Civ., sent. 2022/n.21443 ritiene (nel giudizo di appello) “ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883)(…) Nella specie, il giudice di appello si è richiamato, a fondamento della motivazione (…) a una sentenza di primo grado le cui motivazioni non sono state punto indicate nella sentenza impugnata (…) Analogo discorso va fatto per la menzione delle «numerose sentenze delle Commissioni Tributarie» le quali sono state menzionate senza indicazione, oltre che degli estremi, soprattutto delle ragioni della decisione. Ne consegue che la sentenza non dà contezza né delle questioni, né delle argomentazioni giuridiche, né della documentazione esaminata, né del contenuto delle sentenze alle quali la stessa ha fatto richiamo, per cui non è possibile individuare a quali argomentazioni si fosse riferito il giudice di appello per relationem al fine di ritenere fondato il ricorso del contribuente (…)”.
Nel caso concreto appare consentito richiamarsi anche all'orientamento giurisprudenziale: del Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro;
anche in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies cpc;
e della Corte di Appello di riferimento territoriale (Firenze). Le pronunce poste in modo esemplificativo a base di questo orientamento sono state prodotte dalla Parte_1
, sono quindi agli atti della causa.
[...]
Ci troviamo, inoltre, non già nella fase decisoria della causa, ma di mero controllo di legittimità della cautela. Ancora, la controversia si inserisce senza significativi tratti distintivi, sia per i profili fattuali che i pur numerosi profili giuridici, in un immane contenzioso senza troppa fantasia, in fattispecie assolutamente sovrapponibili, a fronte di un unico fenomeno economico di concorrenza sleale tra istituzioni bancarie, con il
15 coinvolgimento operoso e attivo del private banker o della female private banker del momento.
*
Ad ogni buon conto, rileviamo, osserviamo e argomentiamo: tra la e l'ex dipendente Parte_1 convenuto/a è stato stipulato il patto di non concorrenza sopra specificato, da ultimo, del 14/6/2019 (doc. 4).
La giusta causa di recesso, nel caso concreto non eccepita comunque non priva/priverebbe di efficacia il contenuto del patto anticoncorrenziale. La limitazione dello svolgimento dell'attività per il tempo successivo alla cessazione del contratto è inficiata di nullità, nelle ipotesi previste dal codice civile (art. 2125). Il patto appare ragionevolmente contenuto in limiti di oggetto e luogo. Il fenomeno economico offre il chiaro spaccato di attività concorrenziale tra imprenditori intermediari, i veri protagonisti di simili operazioni, con un/a ex dipendente che intende proseguire a lavorare “a casa” per la concorrenza, alla quale apporta dall'oggi al domani la medesima clientela, o parte di essa, seguita presso la
. Parte_1
ragionevolmente contenuti nei limiti cronologici e di congruità. Vizi del consenso (nel caso concreto non dedotti) e vessatorietà di clausole: loro insussistenza, in questa fase potendo farsi anche sul punto specifico richiamo all'orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, anche in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies cpc e della Corte di Appello di riferimento territoriale (Firenze). In ordine al potere di recesso della AN Parte_1
deve ritenersene la legittimità
[...]
l'irrilevanza. Quanto premesso in ordine alla legittimità del patto, la violazione del medesimo è documentata nella sua sussistenza. Allo stesso modo, appare accertata la violazione dell'obbligo di informativa nel caso concreto. Irrilevante che le operazioni siano state eventualmente poste in essere senza alcun intervento di sorta da parte del/la
16 lavoratore/trice, bensì unicamente sulla base di autonome e libere iniziative dei soggetti interessati. In ogni caso, assoluta inverosimiglianza di una migrazione unidirezionale verso una unica concorrenza senza apporto informativo persuasivo del/la promotore/rice dimesso/asi e immediatamente assunto/o, in forma subordinata o in forma di collaborazione autonoma, dalla medesima concorrenza. Probabilmente accertata, pertanto, la violazione, da parte del/la convenuto/a, del patto di non concorrenza con la P_
e la legittimità della inibitoria Parte_1 concessa allo svolgimento e proseguimento dell'attività concorrenziale illegittima e contrattualmente vietata, contenente l'ordine, in particolare, di cessare di svolgere attività di acquisizione diretta o indiretta per conto proprio o di terzi, di clienti da lui/lei precedentemente acquisiti o gestiti in attività riconducibile a quella svolta alle dipendenze della ricorrente e ancora inibendogli/le Pt_1 di prestare la sua opera nei settori della Gestione Patrimoniale, delle Assicurazioni, delle Banche e delle Sim di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria nonché nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale, della intermediazione finanziaria, o comunque in attività in concorrenza con la ricorrente in favore di Pt_1 qualsivoglia terzo e, in particolare, di AN RA o di altra società collegata e/o controllata a quest'ultima, ed in ogni caso, di contattare o comunque intrattenere rapporti professionali, a qualsiasi titolo, con la clientela della ricorrente, ovvero, e Pt_1 comunque, di svolgere qualsiasi attività vietata dal patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti nell'ambito territoriale di vigenza del patto e sino alla naturale scadenza dello stesso. Confermata la attualità e la imminente proseguibilità del pregiudizio, di natura patrimoniale, ma dai sostanziali connotati di irreparabilità, per natura ed entità.
P.Q.M.
visto l'art. 669 sexies co. 2 cpc;
conferma il decreto cautelare del 8/2/2023 nei confronti di
P_ della ”. Parte_1
*
17 § 2. Oggetto del giudizio.
Tracciato dalle conclusioni della Parte_1
, ricorrente, (sopra, pp. 1-2) può qui nuovamente riportarsi:
[...]
“a) Accertare la violazione, da parte del sig. del P_ patto di non concorrenza stipulato il 14 giugno 2019, previa declaratoria di validità/efficacia dello stesso;
b) Conseguentemente alla statuizione sub a), inibire al sig. lo svolgimento e la prosecuzione dell'attività P_ egittima e contrattualmente vietata, ordinandogli, in particolare, di cessare di svolgere attività di acquisizione diretta o indiretta per conto proprio o di terzi, di clienti da lei precedentemente acquisiti o gestiti in attività riconducibile a quella svolta alle dipendenze della ed ancora inibendogli di prestare Pt_1 la sua opera nei settori della Gestione Patrimoniale, delle Assicurazioni, delle Banche e delle Sim di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria nonché nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale, della intermediazione finanziaria, o comunque in attività in concorrenza con la AN ricorrente in favore di qualsivoglia terzo e, in particolare di Controparte_2
o di altra società collegata e/o controllata a
[...] quest'ultima; ed in ogni caso, di contattare o comunque intrattenere rapporti professionali, a qualsiasi titolo, con la clientela della ricorrente, ovvero, e comunque, di svolgere qualsiasi attività vietata dal patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 14 giugno 2019, nell'ambito territoriale di vigenza del patto (Regione Toscana e provincie 'fuori Regione' entro il raggio di 250 Km) e sino alla naturale scadenza (28 gennaio 2024) dello stesso, o sino alla diversa data ritenuta di giustizia;
c) in ogni caso, condannare la parte convenuta al pagamento in favore della della penale Parte_1 pattuita per la , con il patto del 17 giugno 2019, nella misura di € 98.995,00, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la AN, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
d) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento di € P_
20.000,00 per l'inadempimento all'obbligo di informare la Pt_1 circa la nuova attività intrapresa dopo la cessazione del rapporto, il
18 tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
e) sempre in ogni caso, previo accertamento della violazione dell'obbligo di cui all'art. 2105 c.c., condannare la parte convenuta al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, da lesione dell'immagine sul mercato della AN attrice, da liquidarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione, ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione, con ogni riserva, per la AN, di agire per il risarcimento dei danni che dovessero maturare in corso di giudizio;
f) in via subordinata rispetto alla domanda sub b) - previa eventuale declaratoria di inadempimento della parte convenuta agli obblighi discendenti dal patto di non concorrenza e di risoluzione, scioglimento o caducazione o comunque cessazione del patto stesso, anche ove dovesse intervenire in corso di causa - condannare il sig. l pagamento in favore della P_ Parte_1 dell'ulteriore importo di € 40.380,41, a titolo restitutorio
[...] dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza, obblighi rispetto ai quali il sig. si è reso P_ inadempiente, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
g) In via meramente gradata – e condizionata alla denegatissima ipotesi in cui dovesse dichiararsi la nullità del patto – condannare il sig. al pagamento in favore della P_ [...] dell'ulteriore importo di € 40.380,41, a Parte_1 titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
(...)”.
§ 3. Patto di non concorrenza e sua validità.
Il convenuto resistente, è stato assunto, con P_ contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 17 novembre 1997 dalla dove, Parte_1 dal 2004, ha svolto le presso il Centro Private Banking di Ancona, quindi di Prato e poi Firenze e, da ultimo, presso il Centro Family Office di , dal 2 marzo 2010, Pt_1 dove ha continuato a svolgere le mansioni di Gestore, sempre con
19 inquadramento di Quadro Direttivo – 2° livello (doc. 1 – curriculum del convenuto).
Nell'espletamento della sua attività di Controparte_6 egli/ella si occupava della gestione e sv propria diretta competenza costituito da clientela privata ad elevata patrimonializzazione individuale, in un'ottica di miglioramento del servizio offerto e di raggiungimento degli obiettivi commerciali, economici e di rischio assegnati, nell'ambito degli indirizzi e delle politiche generali della AN.
In ragione della peculiarità dell'attività svolta, relativa, come appena chiarito, alla promozione e gestione dei rapporti con la clientela, a sottoscritto più patti di non concorrenza: P_ il 10 gennaio 2013 (doc. 2), il 24 giugno 2015 (doc. 3)3 e, da ultimo, il 14 giugno 2019 (doc. 4).
E' in ragione della peculiare natura dell'attività svolta, relativa alla promozione e gestione dei rapporti con la clientela, che il/la lavoratore/rice ha sottoscritto nel tempo i patti di non concorrenza sopra specificati.
Ad es. Cass. SL con sent. 2009/n. 16489 ricorda di “(avere) invero ripetutamente affermato che il patto di non concorrenza, anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale. Conseguentemente, il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti richiesti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c. (Cass. 1975/n. 1846 e 1991/n. 3507)”. L'autonomia strutturale e causale del patto è ripresa, ad es. da Cass. SL 2021/n. 5540 – “dal punto di vista strutturale, il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta“, richiamandosi appunto la sent. n. 16489 del 2009 – che ricorda ancora, “dal punto di vista degli interessi meritevoli di tutela regolati dal patto, questa Corte ha affermato che le clausole di non concorrenza sono finalizzate, da un canto, a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed
20 il suo successo rispetto alle aziende concorrenti, e, d'altro canto, a tutelare il lavoratore subordinato, affinché le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter indirizzare la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti (da ultimo, Cass. n. 9790 del 2020, conf. a Cass. n. 24662 del 2014)”. Prosegue Cass. SL 2021/n. 5540: “Proprio perché la regola è che, alla cessazione del rapporto, il lavoratore recuperi la piena ed assoluta libertà di collocare le proprie prestazioni in ogni settore del mercato e della produzione, affinché detta libertà - pur se assoggettabile a condizionamenti in ossequio alla regola dell'autonomia contrattuale - non possa essere limitata in modo tale da compromettere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore, pregiudicandone ogni potenzialità reddituale, il legislatore ha dettato, nell'ambito della generale disciplina ex art. 2596 c.c. in tema di limitazioni (legali o volontarie) alla concorrenza, una specifica regolamentazione che porta a differenziare integralmente il lavoratore subordinato da tutti gli altri soggetti pur essi destinatari del divieto di concorrenza (cfr. al riguardo: art. 1751 bis c.c.; art. 2557 c.c.; artt. 2301 e 2390 c.c.; così Cass. n. 5691 del 2002)”.
*
L'ipotizzabile giusta causa di recesso (sulla quale v. oltre) dedotta in modo esplicito nella concreta fattispecie non eccepita, peraltro, nella concreta fattispecie non riterremmo privare di efficacia il contenuto del patto anticoncorrenziale. La causale giustificativa del recesso si riflette sull'istituto del preavviso e non sulla disciplina pattizia dell'attività concorrente. I profili di rilevanza giuridica sono diversi e non comunicanti.
La limitazione dello svolgimento dell'attività per il tempo successivo alla cessazione del contratto è inficiata di nullità, secondo la previsione dell'art. 2125 del codice civile: se non risulta da atto scritto;
se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore;
se il vincolo non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, luogo e tempo;
la durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni (nel caso dei dirigenti), tre negli altri casi.
21 Tutti questi requisiti, sia di forma che di limite contenutistico, debono ritenersi nel caso concreto rispettati.
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§ 3.1. Limiti di oggetto e luogo.
Con il patto di non concorrenza sottoscritto, da ultimo, il 14/6/2019 (doc. 4 che si riporta soltanto per quanto tra Pt_1
“virgolette” contenuto, omessa la iniziale valutazione incidentale della AN)
L'oggetto è delimitato, conformemente all'interesse della AN, in particolare alla acquisizione e gestione, diretta o indiretta, in qualsiasi forma di attività, di clienti dal/la medesimo/a
22 lavoratore/rice precedentemente acquisiti, con specifico riferimento ai settori indicati nel patto stesso e in ogni caso concorrenziali.
A parte l'ovvia estensione del patto, né personalmente né per interposta persona, ad attività di acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela dal lavoratore precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro con la AN, che si atteggia obbligatoriamente quasi come precondizione anticoncorrenziale - ampiamente su questo profilo, v. ad es. App. Torino, sent. 2017/n. 414, p. 16, che correttamente sottolinea l'inidoneità del mero criterio territoriale in funzione anticoncorrenziale, per la natura dell'attività al tempo della innovazione tecnologica - il luogo di esplicazione del patto è comunque circoscritto regionalmente, limite che deve essere saggiato anche avuto riguardo alla elevata professionalità del/la lavoratore/rice, alla sua dimensione nazionale di sua potenziale esplicazione, come nell'ambito dell'Unione Europea nel contesto dell'art. 21 TFUE, a fini reddituali (tanto che l'attività concorrenziale è stata svolta, con assoluta immediatezza, nell'ambito dal patto inibito, per la promozione finanziaria in favore di Società concorrente). D'altro canto, la pur infondata doglianza del/la lavoratore/rice in ordine alla eccessiva compressione della esplicazione della propria professionalità e capacità reddituale, in ragione dell'importante legame con una clientela territorializzata, non fa che confermare la pericolosità della lesione del vincolo astensivo nel suo ambito di operatività. La Corte di Appello di Firenze, nella sent. del 21/1/2021, resa nel giudizio 2019/n. 1048 rgl, in analoga fattispecie, ha argomentato
“che la riferibilità del vincolo alla clientela della datrice di lavoro già curata, per conto della banca, dal lavoratore costituisca ragionevolmente un contenuto minimo normale di accordi del genere, proprio in quanto diretti specificamente in primis a tutelare il patrimonio immateriale dell'azienda nella sua consistenza attuale. Se infatti l'interesse perseguito dal datore di lavoro (e tutelato dall'ordinamento nei limiti già detti) nella conclusione di accordi del genere è quello di evitare di perdere quote di mercato in conseguenza dell'impiego della professionalità del lavoratore in favore di concorrenti, è di una certa evidenza che il primo rischio che simili patti intendono fronteggiare sia quello di perdere clienti già acquisiti e che un tale rischio sia ragionevolmente più grave in relazione alla clientela già affidata al lavoratore. Ne discende che
23 previsioni quali quella censurata dall'appellante costituiscono condizioni contrattuali ex se del tutto legittime e anzi in linea di principio connaturate alle finalità proprie di accordi quali de quo”. Anche App. Brescia, sent. 2020/n. 33, cit., argomenta in termini analoghi la legittimità dell'obbligo di non contattare, anche oltre i limiti territoriali fissati, clientela precedentemente gestita in costanza di rapporto (p. 11 ss. in specie).
Cass. SL 2018/n. 29383, richiamandosi anche a propri precedenti, ricorda che la norma dell'art. 2125 c.c. si preoccupa di tutelare il/la lavoratore/rice subordinato/a, “affinché le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti”, “impedendo restrizioni eccessive della concorrenza”, “ricorrendone la nullità allorchè la sua ampiezza sia tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale (cfr. Cass. 2003/n. 13282 del 2003 e 2017/n. 25147)”.
Può affermarsi, dunque, che il/la lavoratore/rice avrebbe potuto rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del patto anche sfruttando le conoscenze acquisite presso la Parte_1
in altro settore produttivo e merceologico, ovvero
[...] to continuare ad operare nel settore bancario, senza svolgere attività di gestione di portafogli finanziari ed intrinsecamente legate al settore dell'intermediazione finanziaria. Infine, il/la lavoratore/rice ben avrebbe potuto svolgere l'attività anche di private banker per altra impresa, anche concorrente della sua ex datrice, purché al di fuori dal perimetro protetto, tanto più avuto riguardo alla natura e dimensioni della Società concorrente presso la quale ha immediatamente cominciato a lavorare alla cessazione del rapporto con la . Parte_1
Ciò deve oggi affermarsi della globalità del mercato e della possibilità di lavoro a distanza con strumentazione informatica, avuto riguardo alla dimensione nazionale e sovranazionale di potenziale esplicazione dell'attività della AN concorrente e delle nuove tecniche ormai invalse nell'ambito della negoziazione a distanza (così, tra altri, l'ordinanza collegiale del 7/12/2018 nel giudizio di reclamo (n. 718/2018 rgl) ex art. 669-terdecies cpc, Trib. Siena).
24 Anche la Corte di Appello di Firenze, nella sent. del 21/1/2021, resa nel giudizio 2019/n. 1048 rgl, cit. condivide che “la previsione contenuta nel contratto che qui interessa non precludeva certo al lavoratore lo svolgimento di un'attività proficua nella quale impiegare la sua specifica professionalità, giacché egli avrebbe potuto lavorare in qualunque attività bancaria diversa dall'intermediazione finanziaria su tutto il territorio nazionale e svolgere attività di intermediazione finanziaria fuori dall('ambito regionale) seppure con clienti diversi da quelli da lui curati alle dipendenze di PS”.
Il fenomeno esploso, invece, offre il chiaro spaccato di attività concorrenziale tra imprenditori intermediari, i veri protagonisti economici di simili operazioni che di giuslavoristico offrono minor interesse, con un/a ex dipendente che pare intender proseguire a lavorare più comodamente “a casa” per la concorrenza, alla quale apportare dall'oggi al domani la medesima clientela. Banale, ma , il rilievo colto ad es. da App. Brescia, sent. Tes_1
2020/n. 33, cit. he dalla notoria dimensione nazionale del soggetto concorrenziale prescelto dal lavoratore argomenta la possibilità di svolgimento della nuova occupazione, e per un periodo limitato, anche oltre il perimetro territoriale interdetto. L'inferenza logica dalla mancata adibizione del lavoratore ingaggiato dalla concorrenza ad un territorio nuovo e un po' più distante è assolutamente univoca: l'interesse della concorrenza al lavoratore e al “suo” portafoglio, meglio, al “suo” portafoglio, poi al lavoratore che lo gestiva direttamente o indirettamente.
Anche il caso concreto rientra essenzialmente nella fenomenologia che precede. la AN ha affermato che prima della risoluzione del rapporto di lavoro con l'odierna controparte, non aveva ricevuto richieste di disinvestimento e trasferimento fondi presso , con CP_2 riferimento alla clientela della ricorrente del Centro Pt_1 CP_2
di (il fatto negativo non pare contraddetto dal/la
[...] Pt_1 convenuto/a); in ogni caso, proprio in prossimità della cessazione del rapporto con il/la lavoratore/trice la è stata destinataria di richieste di Pt_1 disinvestimento e trasferimento titoli da parte di clienti seguiti direttamente nella vigenza del rapporto dal/la lavoratore/rice convenuto/a e le prime domande di trasferimento degli strumenti
25 finanziari e per ingenti importi risalgono ai giorni immediatamente successivi alla cessazione del rapporto. Si condivide la valutazione, trattarsi di circostanze gravi precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., idonee a dimostrare, che il vero e proprio esodo di clienti da AN PS alla specifica, individuata concorrenza è riconducibile all'opera del/la lavoratore/rice convenuto/a e non può considerarsi fisiologico.
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§ 2.2. Durata e corrispettivo.
In particolare, il/la lavoratore/rice, a fronte del vincolo, parziale e temporaneo, della propria libertà negoziale lavorativa, sebbene certamente attinente alla esplicazione della propria personalità (artt. 1, 2, 3, 4, 35 Cost.), si è visto/a riconoscere il diritto, soddisfatto, ad un corrispettivo che non parrebbe simbolico, irrisorio o misero, sproporzionato, ma congruo, un corrispettivo annuale lordo.
A fronte di questi obblighi, la si è impegnata a Pt_1 riconoscere al lavoratore/rice un corrispettivo annuale lordo “pari a
€ 10.000,00”, somma che la Società ha regolarmente erogato in busta paga sotto la voce “indennità patto di non concorrenza”.
La ha così corrisposto al lavoratore/trice, in forza dei Pt_1 patti di non concorrenza intercorsi, i seguenti importi: € 6.999,96 nel 2013; € 6.999,96 nel 2014; € 6.999,96 nel 2015; € 6.999,96 nel 2016; € 6.999,96 nel 2017; € 9.000,00 nel 2018; € 9.547,20 nel 2019; € 9.999,96 nel 2020 ed € 9.999,96 nel 2021; € 9.999,96 nel 2022; € 833,33 nel 2023, sino alle dimissioni (doc. nn. 5-8) somme che la Società ha regolarmente erogato in busta paga sotto la voce
“indennità patto di non concorrenza” per la durata del rapporto (e per la durata di vigenza del patto in corso di rapporto, anche ai sensi degli artt. 1175, 1375 c.c., la remunerazione del medesimo è stata riconosciuta e mensilmente percepita dal/la prestatore/rice senza contestazioni)(ampiamente condivisa nella giurisprudenza l'adeguatezza di una simile parametrazione del corrispettivo in analoga pattuizione. Solo ad es. App. Torino, sent. 2017/n. 414, p. 18. Del tutto irragionevole, e senza alcun appiglio normativo, l'argomentazione che il corrispettivo in questione debba esser parametrato al mantenimento del medesimo tenore di vita del prestatore nel periodo successivo alla cessazione tutelato dal vincolo
26 contrattuale, non essendo certo inibita al lavoratore l'esplicazione della propria professionalità nei limiti di liceità). Il corrispettivo avrebbe potuto inoltre essere eventualmente aumentato in funzione dell'entità dello stock di raccolta annuale complessiva, anche in questo caso sulla base di un criterio attributivo predeterminato. Nel caso concreto, è documentato e non controverso che nel corso di vigenza del patto, alle dipendenze della AN, il/la lavoratore/rice abbia percepito importi non irrisori:
Ad es. Cass. SL 2018/n. 29383 bandisce “esclusivamente compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno”.
Non consta sia mai stata sollevata questione di invalidità per indeterminatezza del corrispettivo di un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da libera recedibilità, oppure analogamente, di ampia casistica del contratto di locazione. Così, stante la natura di durata del rapporto al quale il patto di non concorrenza accede, parrebbe ovvia l'indeterminatezza ex ante del corrispettivo al quale alla cessazione del rapporto principale il lavoratore avrebbe avuto diritto, ma altrettanto evidente la perfetta determinatezza, e comunque determinabilità (cfr. art. 1418, rif. 1346 c.c.) della prestazione dedotta in contratto, in quanto è esattamente fissato tra le parti il criterio costruttivo, attributivo della dimensione quantitativa, in corso di rapporto, momento per momento, e alla sua cessazione.
Insussistente, poi, nel negozio una prevalente, o rilevante, significativa aleatorietà, sussistendo invece un meccanismo predeterminato di sicuro incremento con il perdurare del rapporto ad esclusivo vantaggio del/la prestatore/trice, che non snatura la causa di attribuzione patrimoniale. In sede di reclamo cautelare, in analoga casistica, il Tribunale di Siena in composizione collegiale ha avuto modo di ribadire, ad es. con ordinanza 17/1/2017, n. 458/2016 rgl, caso lavoratrice x: “per quanto attiene al profilo di nullità, secondo il quale l'erogazione del corrispettivo per il patto di non concorrenza in costanza di rapporto ne implicherebbe la nullità per aleatorietà, che la natura aleatoria del contratto non ne implica di per sé sola la nullità per indeterminabilità dell'oggetto. Al contrario, la componente di
27 fidelizzazione innegabilmente ravvisabile nella pattuizione di non concorrenza nella specie sottoscritta da entrambe le parti pare dover indurre a qualificare tale accordo come dotato di causa mista: patto di non concorrenza da un lato e incentivo alla permanenza alle dipendenze della stessa azienda datrice di lavoro, dall'altro. Tale articolazione della causa contrattuale, in assenza di profili di illiceità
o frode alla legge, non appare censurabile con la sanzione della nullità. Così chiarito il profilo causale dell'accordo “di non concorrenza” dedotto in giudizio, non dà luogo a indeterminabilità dell'oggetto la determinazione del quantum del corrispettivo da parte del datore, per relazione alla retribuzione annua percepita periodo per periodo. Infatti, una rigida parametrazione percentuale rispetto al corrispettivo della prestazione lavorativa induce a ritenere che, così come non è contestata la validità del contratto di lavoro subordinato, sotto il profilo della determinatezza o determinabilità del trattamento economico del dipendente, allo stesso modo, in via strettamente consequenziale, non può essere fondatamente censurata la determinatezza o determinabilità, per di più nella specie agevole sul piano aritmetico, del corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza destinato a essere erogato mese per mese in costanza di rapporto”. Ampiamente su questo profilo, v. ad es. App. Torino, sent. 2017/n. 414, pp. 9-13, nello stesso ordine di argomentazioni.
L'elemento di iniziale indeterminatezza, dovuto alla incerta durata del rapporto, quindi all'incerto incremento del corrispettivo nel tempo e finale, a fronte della assunzione di un medesimo vincolo, deve in ogni caso essere valutato secondo i canoni interpretativi ex artt. 1362 co. 1 e co. 2, 1366 c.c.. Non consta che in alcuna tra le fattispecie proposte dal contenzioso in esame – e in ogni caso non nella presente - il tema della violazione del patto si sia posto a fronte di recesso datoriale, magari a breve distanza temporale dalla sua stipulazione, bensì è stato sempre proposto ad esito di dimissioni, liberamente determinative della effettiva, concreta corrispettività del vincolo assunto.
In ogni caso, sul punto, il patto contemplava una clausola di salvaguardia patrimoniale in caso di cessazione infratriennale del rapporto, al fine di conseguire una assoluta congruità del corrispettivo per la limitazione imposta alla libertà negoziale
28 professionale del dipendente cessato per la durata di 12 mesi, riconoscendosi a titolo di “indennità patto di non concorrenza” un importo calcolato sulla base dell'ultima erogazione mensile del corrispettivo moltiplicato per il numero di mesi rimasti al completamento del triennio.
Cass. SL 2021/n. 5540 cit., richiama poi l'attenzione - sulla base di attenta ricostruzione che muove da Cass. n. 10062 del 1994, che ebbe a dettare un indirizzo a tutta la giurisprudenza successiva che, sul punto, avrebbe solo consolidato l'orientamento, ad esso uniformandosi (Cass. n. 4891 del 1998; Cass. n. 7835 del 2006; Cass. n. 9790 del 2020) - sulla necessità di valutare distintamente la questione della nullità per mancanza del requisito di determinatezza o determinabilità del corrispettivo pattuito tra le parti, quindi la verifica che il compenso, come determinato o determinabile, non sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore, alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenti per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato. La Corte di Appello di Firenze, nella sent. del 21/1/2021, resa nel giudizio 2019/n. 1048 rgl, cit. riprende questi concetti chiarendo che “dai principi sopra esposti deve allora desumersi che la nullita del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilita del corrispettivo attribuito al lavoratore, quale vizio dell'oggetto del contratto come prescritto in generale dall'art. 1346 c.c., e la nullità del medesimo patto per violazione dell'art. 2125 c.c., in quanto il corrispettivo non sia pattuito affatto o sia comunque convenuto in misura “manifestamente iniqua o sproporzionata” in violazione del canone di adeguatezza implicato dall'art. 2125 c.c., operano su due piani ben diversi”. E in riferimento ad analoga fattispecie la Corte di Appello di Firenze, cit., ha argomentato che “in particolare il primo vizio è escluso, non solo quando il corrispettivo sia determinato in una misura fissa, ma anche quando sia determinabile, il che avviene certamente anche quando sia variabile in relazione a parametri oggettivi, dato che si ha determinabilità quando sono indicati, anche per relationem, i criteri in base ai quali si fissi una prestazione, che resta perciò sottratta al mero arbitrio (così ex plurimis Cass. n. 12743/1999).
29 Facendo applicazione di tali principi nella specie, il collegio ritiene che il corrispettivo previsto dalle parti fosse senz'altro determinabile, in quanto variabile in relazione a elementi oggettivi quali la durata del rapporto e l'entità della raccolta riferibile all'odierno appellante. Senza dire della previsione di un importo minimo garantito al lavoratore per il caso la relazione negoziale avesse una durata inferiore a un limite pure predeterminato (per quanto sottoposto alla condizione dell'adempimento del patto, ma si tratta di circostanza evidentemente estranea al profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto). Non può dubitarsi quindi, ad avviso della Corte, che fosse soddisfatto il requisito di validità del contratto previsto in via generale dall'art. 1346 c.c.”.
Il tempo del vincolo, 12 mesi dalla cessazione del rapporto, è ampiamente contenuto nel limite massimo di legge (in misura inferiore ad analoghe fattispecie, ad es. 18 mesi, pur ritenute legittime dalla giurisprudenza locale, sia monocratica che collegiale) fattore, questo, rafforzativo del convincimento già espresso in ordine alla congruità del corrispettivo nel caso concreto. Il tempo del vincolo è delimitato infatti ad 1/3 della durata (3 anni) massima consentita
- cfr. anche App. Brescia, sent. 2020/n. 33, cit., p. 12, per questo rilievo veramente ovvio e quasi determinante - e anche per questa ragione il corrispettivo concordato, già in assoluto congruo, non suggerisce apprensioni di squilibrio sinallagmatico.
Piena, del resto, la libertà negoziale del/la lavoratore/trice, attesa la sua elevata professionalità, come confermato anche dalla immediata riallocazione lavorativa concorrenziale.
*
§ 3.3 Il potere di recesso della Parte_1
: legittimità, in ogni caso, irrilevanza.
[...]
La si riservava in forza di espressa clausola contrattuale Pt_1 di recedere in ogni momento entro la fine del rapporto di lavoro dal patto di non concorrenza, con un preavviso di 9 mesi, durante il quale le parti sarebbero rimaste vincolate alle rispettive obbligazioni pattizie, ferma l'acquisizione da parte del/la lavoratore/rice di quanto già percepito a titolo di corrispettivo del patto, facoltà di recesso,
30 potere, “poiché il presente patto viene stipulato nel nostro esclusivo interesse in relazione alle valutazioni da noi espresse al riguardo”.
Cass. SL 2021/n. 23723, recentemente, “richiamati i precedenti di questa Corte di legittimità pronunciati in analoghe vicende (Cass. n. 10536 del 2020; Cass. n. 10535 del 2020; Cass. n. 3 del 2018), cui questo Collegio ritiene di dare seguito”, ha affermato: “6. Invero, è stato affermato che la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative;
inoltre, è stato altresì precisato, sempre con la richiamata giurisprudenza di legittimità, che il fatto che, nella fattispecie, il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 cc, non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finerebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo (cfr. Cass. n. 3 del 2018).
7. Tali argomentazioni rendono, conseguentemente, non condivisibile l'assunto della Corte territoriale secondo cui, la circostanza che il recesso fosse avvenuto in costanza di rapporto di lavoro, addirittura diversi anni prima (oltre sei) dallo scioglimento dello stesso, non concretizzava alcuna compressione della libertà del lavoratore di progettare il proprio futuro lavorativo.
8. Pertanto, premesso che l'obbligazione di non concorrenza a carico del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sorge, nella fattispecie, sin dall'inizio del rapporto di lavoro (Cass. n. 8715 del 2017), tamquam non esset va considerata la successiva rinuncia al patto stesso appunto perché, mediante questa, si finisce per esercitare la clausola nulla, tramite cui la parte datoriale unilateralmente riteneva di potersi sciogliere dal patto, facendo cessare ex post gli effetti, invero già operativi, del patto stesso, in virtù di una condizione risolutiva affidata in effetti a mera discrezionalità di una sola parte contrattuale (Cass. n. 3 del 2018)”.
Se assolutamente chiaro è l'interesse datoriale alla stipulazione del patto di non concorrenza - questo interesse dell'imprenditore abbiamo visto chiaramente colto nelle espressioni giurisprudenziali
31 sopra richiamate – resta più sfuggente la comprensione della sua funzione progettuale per il futuro professionale del/la lavoratore/rice. Lavoratore/trice che, in tutto l'immane contenzioso pluriennale, sempre si duole di una vera e propria imposizione del patto, talora invocando vizi del consenso, vessatorietà di clausole, etc. un patto sofferto, imposto e che ritiene mal compensato, salvo scoprire tutta la vantaggiosità di quel patto al momento in cui si ipotizza, solo si ipotizza, un recesso datoriale, peraltro mai esercitato. Se la posizione di simile patto viene letta, come si deve, quale essenziale limitazione della libertà professionale del/la lavoratore/rice – e come tale questa limitazione è ristretta entro un recinto di requisiti e condizioni – l'eventuale recesso datoriale (che poi non necessariamente può leggersi come arbitrario, contrario a buona fede e correttezza, ma essere rispondente ad una rinnovata valutazione economica aziendale influenzabile da molteplici parametri interni ed esterni) ci parrebbe liberare il/la lavoratore/rice dalla sia pur limitata compressione impostagli/le, padrone/a a quel punto di dimettersi e passare alla concorrenza con i travasi ingenti di portafoglio notori, e non è quindi proprio palpabilissimo quel futuro lavorativo che il patto assicurerebbe al/la lavoratore/rice. In ogni caso, il riferimento della Cassazione alla assenza di corrispettivo, a fronte della limitazione dal patto imposta, sembrerebbe in effetti pertinente ai soli casi (come parrebbe quello deciso dal giudice di legittimità e diverso dal nostro) in cui il pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza sia previsto in epoca successiva alla cessazione del rapporto, mentre nella fattispecie proposta alla nostra attenzione cognitiva e decisoria, a parte la garanzia di un preavviso di 9 mesi, durante il quale le parti sarebbero rimaste vincolate alle rispettive obbligazioni pattizie, resta ben ferma l'acquisizione da parte del/la lavoratore/rice di quanto già percepito a titolo di corrispettivo del patto in caso di esercizio della facoltà di recesso della AN.
Recentemente, Cass. SL 2022/ord. n. 4032 appare dissentire da simile impostazione, affermando che “la previsione di risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento – ndgr: evidente errore materiale, in luogo di svolgimento - dell'attività lavorativa deve essere contenuto, in base a quanto previsto dall'art. 1225 c.c.
32 interpretato alla luce degli art. 4 e 35 Cost., entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo: con la conseguenza che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. 8 gennaio 2013, n. 212; Cass. 1° settembre 2021, n. 23723). La Cassazione prende atto “nel caso di specie, (della) erogazione del corrispettivo in pendenza del rapporto”, una erogazione che non viene, dunque, “caducata”, ma ritiene in ogni caso che la circostanza “non elida i profili di nullità, sia di indeterminabilità temporale del vincolo sia di predeterminazione del corrispettivo, del patto tra le parti, per esserne rimessa la discrezionale e unilaterale recedibilità alla banca datrice, nella finalità di stipulazione del patto nel suo “esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni” dalla stessa “espresse al riguardo” (come in esso specificato)” a fronte della natura commutativa, sinallagmatica a titolo oneroso, del contratto. Per tutte le argomentazioni esposte dissentiamo dall'interpretazione, formalistica e assolutamente non aderente alla realtà economico-giuridica, assunta dal giudice di legittimità.
Del resto, corretta anche l'ulteriore argomentazione della
[...]
, che l'eventuale nullità della cl Parte_1 che prevede la facoltà di recesso della sarebbe comunque una Pt_1 nullità parziale, non estensibile all'intero contratto che permarrebbe valido ed efficace in tutte le altre articolazioni che vengono in rilievo nel caso di specie. Ricorda i principi l'es. richiamato di Cass. SL 2020/n. 10535: “i giudici di merito hanno escluso - facendo corretta applicazione del disposto dell'art. 1419, secondo comma, c.c. - che la nullità della sola clausola di recesso dovesse comportare la nullità dell'intero patto di non concorrenza, in ossequio al principio di conservazione del contratto, che costituisce la regola nel sistema del codice civile (cfr., ex multis, Cass. nn 23950/2014; 15214/2011; 27732/2005; 6756/2003), alla stregua del quale, perché l'intero atto negoziale venga travolto da nullità, è necessario accertare che la clausola nulla sia stata determinante per la conclusione dello stesso: circostanza, questa, rimasta priva di delibazione, non avendo la società «fornito alcun elemento di prova da cui trarre i requisiti di eccezionalità ed
33 essenzialità della clausola dichiarata nulla» (v. pag. 7 della sentenza impugnata)”. Anche Cass. SL 2022/ord. n. 4032 torna sul punto, osservando che “la Corte territoriale ha compiuto una valutazione di essenzialità, apprezzando il riflesso della recedibilità unilaterale della banca datrice sul corrispettivo del patto, “elemento essenziale ex art. 2125 c.c. del tutto incerto” (così all'ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza), con accertamento della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola e dunque in funzione dell'interesse in concreto perseguito dalle stesse (Cass. 10 novembre 2014, n. 23950): essa integrando un accertamento in fatto argomentato, insindacabile nel merito, alla cui rivisitazione è sottesa la censura, in sede di legittimità”. Cfr. adesso sul punto anche App. Firenze, sent. 11/11/2021 in causa n. 541/2020 rgl, pp. 10-11.
Nel caso il giudice, avuto riguardo all'interesse concretamente perseguito dalle parti, non riesce a materializzare la necessaria essenzialità di quella clausola, tanto per la AN (come confermato dalla totale assenza di una casistica di recesso datoriale dal patto e dal forte interesse al mantenimento del suo vigore nella aspra, manifesta e incessante temperie concorrenziale), tanto per il lavoratore, a nostro avviso interessato piuttosto allo scioglimento del vincolo limitativo della propria esplicazione professionale, che si afferma sempre sofferto, addirittura imposto, e sempre ritenuto mal compensato. Non senza cogliere, come già accennato, la assoluta contraddittorietà logica e interpretativa di un apparato difensivo del lavoratore integralmente proteso alla demolizione del patto anticoncorrenziale, salvo adottare un atteggiamento incoerente a fronte di quell'unica clausola che, secondo buona fede e correttezza, dovrebbe leggersi, per recuperare una parvenza almeno di omogeneità dell'impostazione difensiva, esclusivamente a suo favore.
*
§ 4. Vizi del consenso (e vessatorietà di clausole).
Nel caso concreto non è stata preannunciata/dedotta
34 azione/eccezione di annullabilità del contratto (patto di non concorrenza) per vizio del consenso - violenza (art. 1434 c.c.), “di tal natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni ad un male ingiusto e notevole”, avendosi riguardo “all'età, al sesso e alla condizione delle persone” (art. 1435 c.c.) - eccezione che invero, in linea generale, in astratto, appare infondata, non senza aggiungere, che la “minaccia di far valere un diritto” (la sottoscrizione del patto intesa come condizione per la prosecuzione della attività nel ruolo di private banker) “può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti” (art. 1438 c.c.), inoltre, che il lavoratore, al quale spetta l'azione di annullamento, in genere “ha dato volontariamente esecuzione al contratto conoscendo il motivo di annullabilità”, pertanto plausibilmente convalidandolo (art. 1444 co. 2 c.c.).
Possiamo ammettere come ragionevole, in simili ipotesi, la prospettazione bancaria, all'atto della sottoscrizione pattizia, che in caso di mancata sottoscrizione si sarebbero potute aprire prospettive di cambiamento del ruolo, senza escludere una modificazione del luogo della prestazione, un trasferimento. Ma al datore di lavoro non può essere sottratta la unilaterale valutazione dell'indispensabilità della sottoscrizione di simile patto per lo svolgimento della specifica attività, per la natura che la contraddistingue - e le dinamiche di uscita del lavoratore nel contenzioso in atto ne offrono ampia conferma - trattandosi di prerogativa discendente ex art. 41 Cost.. Di qui parrebbe non illecita la prospettiva di un mutamento di ruolo e anche un possibile trasferimento, espressive di un ius variandi non illegittimo e, riteniamo, in astratto non meccanicamente ritorsivo (per queste considerazioni incentrate sulla norma posta dall'art. 2013 c.c., cfr. anche App. Brescia, sent. 2020/n. 33, p. 9 in specie).
Piuttosto chiare e ragionevoli le esigenze giuridico-economiche aziendali sottese alla stagione di sottoscrizione o rinnovo dei patti anticoncorrenziali. A fronte di operatori private non sottoposti a patto anticoncorrenziale, come di patti singolarmente molto diversificati, attesa la diversa epoca di sottoscrizione e provenienza bancaria, e in piena crisi reputazionale della AN, con molte uscite di gestori private da tempo e uscita di consistenti masse, si è assistito ad un
35 vero e proprio shopping di professionisti, con penali di uscita oggettivamente basse e tali da favorire il fenomeno del passaggio dei portafogli ad onere della concorrenza, imponendosi alla AN la revisione delle penali e dei patti, di modo che in sostanza per proseguire nello svolgimento della funzione specifica era ritenuta condizione necessaria la sottoscrizione del nuovo patto, per le esigenze aziendali descritte, per cui l'interessato avrebbe anche potuto non fare più eventualmente il private, ma sarebbe stata valutata la possibilità di altra collocazione, conforme all'inquadramento e alle competenze. Ci domandiamo cosa avrebbe dovuto fare in simile grave contesto qualsiasi imprenditore prudente, a fronte di una concorrenza agguerrita, disponibile a spendere per portar via professionalità e portafogli con ingenti margini di profitto. Ragionevole la necessità di sottoscrizione di un nuovo patto, sia per una elementare esigenza di uniformità, sia proprio per affrontare una fase emergenziale, con la sottoscrizione di nuove condizioni e in particolare un serio adeguamento della penale, al fine di non costituire un deterrente inefficace (e il fenomeno di massa offerto dal contenzioso ha confermato l'inadeguatezza anche dell'innalzamento della penale a fronte della sottostante disponibilità e interesse della società di turno concorrente). Una iniziativa aziendale ampiamente prevedibile in simile contesto economico e concorrenziale, dalla quale non potersene trarre alcuna inferenza argomentativa negativa in ordine al potere datoriale, esercitato secondo buona fede e correttezza, in quanto mosso dalla ricordata esigenza economica insindacabile, di variare eventualmente le mansioni del proprio dipendente refrattario alla sottoscrizione del patto o di un nuovo indispensabile patto, nulla autorizzando a dare per scontato che il minacciato cambio di ruolo, che non costituisce in sé ancora demansionamento, sarebbe stato accompagnato da un trasferimento ritorsivo o da un sensibile pregiudizio patrimoniale del dipendente, e senza, decisivamente, alcun carattere di notevolezza e ingiustizia del male minacciato, che della violenza invalidante costituiscono giuridico requisito. In senso conforme sul punto v. anche App. Firenze, sent. 11/11/2021 in causa n. 541/2020 rgl, pp. 13-14.
Nel caso concreto non è stata preannunciata/dedotta
36 azione/eccezione relativa a vizio del consenso con conseguente ipotesi di annullabilità del contratto per errore: quanto eccettivamente allegato in analoghe fattispecie, in ipotesi di verificazione ricostruttiva, non parrebbe compartire alcuna delle caratteristiche normative poste dall'art. 1429 c.c., anche a prescindere dalla circostanza assorbente che la caducazione dell'ultimo patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti non priverebbe di efficacia il precedente accordo anticoncorrenziale.
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Per il lavoratore resistente, “il patto di non concorrenza e comunque le clausole in esso contenute (quali quelle che stabiliscono a carico del lavoratore oneri, penali e decadenze, e a vantaggio della AN limitazioni delle responsabilità e facoltà di recesso) sono comunque inefficaci nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 1341 cod.civ.. È pacifico infatti che tale contratto sia stato unilateralmente predisposto dalla AN secondo condizioni generali di contratto per tutti i suoi dipendenti, e non sia stato oggetto di alcuna negoziazione tra le parti. Invero, il patto di non concorrenza datato 10 giugno 2019, è stato sottoposto per la firma al Sig. l 14 giugno 2019 a P_ Pt_1 dal Direttore Territoriale e Area Man ott. Persona_2 alcuna preventiva informazione sul suo contenuto e senza la possibilità di alcuna negoziazione delle clausole contrattuali. Ciò perché la sottoscrizione del patto di non concorrenza, secondo il testo predisposto dalla costituiva condizione per il Pt_1 mantenimento del ruolo di gestor Questa prassi viene del resto utilizzata dalla nei rapporti Pt_1 con tutti i suoi dipendenti/gestori, ed il testo negoziale del patto di non concorrenza è per tutti lo stesso, fatte salve solo possibili marginali differenze relative all'importo delle penali che possono variare in funzione della posizione del dipendente/ gestore. Ne consegue che le condizioni generali di contratto predisposte dal contraente più forte, AN PS, sono inefficaci nei confronti del Sig. ed in ogni caso non hanno effetto tutte le clausole che P_ avre ichiesto una specifica approvazione ai sensi di legge, tra cui quelle che stabiliscono a favore della limitazioni di Pt_1 responsabilità, facoltà di recesso, ovvero che sanciscono a carico del
37 lavoratore restrizioni alla libertà contrattuale, decadenze e penali” (memoria difensiva pp. 32-33).
Il/la lavoratore/rice convenuta talora eccepisce - come nel caso concreto – la nullità del patto anticoncorrenziale, per la mancata sottoscrizione autonoma e separata della clausola penale in caso di inadempimento, da ritenersi nel caso concreto vessatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 co. 2, 1342 co. 2 cpc. Rileviamo, che in caso di violazione da parte del dipendente del solo obbligo di informativa circa la sua effettiva attività lavorativa successiva alla cessazione del rapporto con la le parti hanno Pt_1 concordato una penale di determinato importo e per il caso di inadempimento delle altre obbligazioni derivanti dal patto di non concorrenza è stata prevista una penale di diverso determinato importo, con espressa salvezza della risarcibilità del danno ulteriore. Il Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, pronunciandosi nel contenzioso in sede di reclamo ex art. 669-terdecies cpc, ad es. con l'ordinanza 24/1/2018, nel procedimento n. 879/2017 rgl ha avuto modo di rigettare, condivisibilmente, l'eccezione di inefficacia delle clausole contrattuali in questione per inosservanza delle modalità di sottoscrizione imposte dagli artt. 1341 e 1342 c.c., argomentando che “il solo fatto che il contenuto del patto di non concorrenza sia integralmente predisposto da uno dei contraenti non integra automaticamente un'ipotesi di clausola vessatoria (art. 1341 comma 2 c.c.) in quanto, senza un'adeguata prova, nella presente fase cautelare non fornita, tale circostanza non esclude la presenza di un certo margine di negoziazione”. Discostandoci esclusivamente da quest'ultima valutazione interpretativa - che probabilmente non coglie la effettiva portata di una pur legittima sostanziale imposizione contrattuale bancaria - osserviamo che la clausola penale ex art. 1382 c.c. non ha in generale natura c.d. vessatoria (*), né la assume nel caso concreto, trattandosi di determinazione risarcitoria preventiva del tutto adeguata alla elevata portata pregiudizievole dell'inadempimento del lavoratore e, in ogni caso, la inefficacia per mancanza di specifica approvazione per iscritto, colpirebbe secondo i principi (art. 1419 c.c.) la clausola accessoria ma non il negozio, il patto principale, restando la questione irrilevante, pertanto, anche ai fini dei profili cautelari inibitori. (*) Cfr. anche recentemente (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/06/2021, n. 18550) “in materia contrattuale le caparre, le
38 clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione”. Precedentemente ad es. Cass. S2, 2010/n. 6558, che ricorda essere
“univoca a tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 1168/04, 23965/04, 20744/04, 9565/04)”. In senso conforme sul punto v. anche App. Firenze, sent. 11/11/2021 in causa n. 541/2020 rgl, p. 13.
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§ 5. La verifica contabile condotta d'ufficio.
La dott.ssa DE Coppi, Commercialista, Consulente Tecnica d'Ufficio, in base alla relazione depositata il 29/1/2025, esaminati i fascicoli di parte e il loro contenuto, ha potuto riscontrare sul piano cronologico, sulla base dei documenti analizzati:
- comunicazione dimissioni da parte di P_
27/01/2023 con effetto dal 28/01/2023;
- nr. 22 posizioni (NDC) su 181 complessivamente gestite dal lavoratore sono state oggetto di richieste di trasferimento/riscatto in quello che può essere definito il periodo di osservazione oggetto del quesito;
- nr. 4 posizioni (NDC) delle 22 richiamate sopra sono state oggetto di richieste di trasferimento successivamente all'inibitoria (*)
- il 12,15% degli NDC gestiti dal Sig. ha quindi P_ richiesto il trasferimento in altro Istituto nel periodo di osservazione.
Il periodo di analisi richiesto dal quesito va dal 28.10.2022 al 28.1.2024. La documentazione esaminata relativa ai trasferimenti, contenuta nel fascicolo ed allegata agli atti di AN PS (successivamente ritrasmessa con evidenza dei nominativi), nonché l'allegato nr. 12 che è stato integrato con gli stock suddivisi nel periodo di osservazione, a seguito di richiesta di integrazione documentale ordinata dal giudice, rientra tutta nel periodo sopra indicato. La data di richiesta più remota è del 4.2.2023 e l'ultima (sempre in ordine di tempo) è del 20.6.2023. Le richieste di
39 disinvestimento sono quindi intervenute tutte successivamente alla data di efficacia delle dimissioni del lavoratore. Le richieste di trasferimento di cui AN PS ha prodotto documentazione sono particolarmente concentrate nel periodo tra il 4 ed il 7 febbraio 2023 (17 su 22 delle richieste di trasferimento), quindi nella immediatezza delle dimissioni del lavoratore.
Dalla documentazione prodotta dalla risulta che, il Pt_1 portafoglio del lavoratore alla data di efficacia delle sue dimissioni era pari ad € 110.267.497,39 (all. 12), a fronte di un portafoglio totale del di € 494.461.880,85. Controparte_8 P_ estiva il 22,30% degli stock del .
[...] Controparte_8
Il Gestore 2 ( fino alle dimissioni) gestiva il P_
24,09% del portafo alla data del Controparte_8
28.10.2022 (tre mesi prima le dimissioni), ed il 18,55% alla data del 28.1.2024 (12 mesi dopo le dimissioni). La riduzione del portafoglio complessivo del Gestore 2 è stata: dell'1,06% alla data di dimissioni rispetto ai tre mesi precedenti;
del 18,24% dopo un anno dalle dimissioni rispetto a quello esistente alla data delle dimissioni e del 19,11% rispetto a quello esistente nei tre mesi precedenti le dimissioni. I disinvestimenti effettuati (€ 24.230.385,53) ammontano al 21,97% del totale del portafoglio gestito da (€ P_
110.267.497,39) e rappresentano il 4,90% del portafoglio complessivo del (€ 494.461.880,85), alla Controparte_8 data di efficacia delle sue dimissioni. Gli stessi disinvestimenti rappresentano il 21,74% del totale del portafoglio gestito da € 111.446.407,59) e il 5,24% P_ del portafoglio complessivo del (€ Controparte_8
462.672.256,59), alla data del 28.10.2022 ovvero tre mesi prima l'efficacia delle dimissioni. Relativamente allo stesso NDC possono essere rilevati trasferimenti sia verso che verso Istituto non definito CP_2
(N.D.) e quindi non conoscibile;
per questo motivo la percentuale del numero di NDC che hanno richiesto il trasferimento verso CP_2 piuttosto che verso altro Istituto non è da considerarsi dato utile ai fini del quesito. Si rileva invece che il 77% degli NDC (17 su 22) che ha richiesto il trasferimento lo ha richiesto, per almeno una tipologia di attività del proprio portafoglio, verso . CP_2
40 In termini di consistenze, su € 24.230.385,53 trasferiti, 21.323.703,94 hanno avuto come destinazione ovvero CP_2
l'88% delle somme di cui è stato richiesto il trasferimento (21.323.703,94/24.230.385,53).
(*) il rilievo della consulente è stato contraddetto dal lavoratore resistente, come segue: la consulente a pag. 15 afferma di aver evidenziato “nella tabella riepilogativa sotto riportata 4 richieste di disinvestimento che sono state inviate in data successiva al provvedimento di inibitoria notificato al sig. il 13.02.2023”. Il P_ rilievo viene riferito ai sigg.ri Parte_2 Parte_3
e L'affermazione contenuta
[...] Parte_4 Parte_5 nella relazione non è corretta perché: la sig.ra Parte_2 risulta aver inviato richiesta di riscatto d
[...]
Financial il 7 febbraio 2023; il sig. risulta aver Parte_3 inviato richiesta di rimborso di polizze AXA Vita e AXA Financial l'8 febbraio 2023; i sigg.ri e non sono CP_4 Parte_5 neppure clienti della Sanpaolo Invest SIM. In ogni caso il provvedimento di inibitoria non è stato notificato al Sig. il 13 P_ febbraio 2023 come viene indicato nella relazione, atteso che la data del 13 febbraio si riferisce agli adempimenti della notifica ex art. 140 c.p.c., con il deposito del plico presso la Casa Comunale di Monteroni D'Arbia, ai quali ha fatto seguito per il perfezionamento della notifica l'invio della raccomandata spedita il 14 febbraio e consegnata il 10 marzo 2023; La contestazione attenua, in riferimento al delitto previsto e punito dall'art. 388 co. 2 c.p., ma non esclude, la gravità del fenomeno.
Anche in base alla esaustiva, puntuale analisi condotta sul piano documentale dalla consulente tecnica d'ufficio possiamo procedere ulteriormente nella cognizione decisoria del caso.
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§ 6. La violazione del patto.
Confermato documentalmente, che sin dai giorni immediatamente successivi alla cessazione del rapporto con la
[...]
, il/la lavoratore/rice ha iniziato a Parte_1 collaborare con in qualità di consulente finanziario. CP_2
41 Risulta dall'Albo dei Consulenti Finanziari (doc. J PS), aggiornato in epoca successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, l'avvio da parte di di un rapporto di P_ lavoro con il 30/1/2023 (fin dal giorno lavorativo CP_2 successivo al ioni) con fissazione del domicilio in Monteroni D'Arbia (SI), presso la propria residenza, e indicazione del luogo di conservazione della documentazione in , via Banchi di Sotto, Pt_1
46, dove è situata una filiale di (doc. K PS). CP_2
Non controvertibile e in ogni caso documentato trattarsi di concorrenza diretta della . Parte_1
Il dato è che portafoglio PS direttamente o indirettamente gestito dal/la lavoratore/rice è transitato l'indomani all'impresa concorrente presso la quale il/la lavoratore/rice è andato/a a collaborare. Anche questo solo dato, denota l'infondatezza dei rilievi difensivi del/la lavoratore/rice convenuto/a in ordine alla presunta, diversa natura della attività svolta e della sua nuova collaborazione professionale.
Nei giorni successivi alle dimissioni del/la lavoratore/rice, con contestualità univocamente significativa, ex art. 2729 c.c., transita alla concorrenza un portafoglio direttamente o indirettamente gestito dal/la medesimo/a presso PS.
Il rilievo che si tratterebbe di operazioni aventi ad oggetto somme di entità pari ad una % minima della massa totale gestita dall'ufficio di appartenenza del/la lavoratore/rice in PS ed una % notevolmente inferiore della complessiva massa costituente il portafoglio clienti a lui/lei riconducibile, non appare decisivo, sia in quanto trattasi comunque di massa consistente, sia in quanto non coglie il più sensibile profilo potenziale della lesione. La afferma che prima della Parte_1 risoluzione del rapporto con il/la lavoratore/rice non aveva ricevuto richieste di disinvestimento e trasferimento fondi presso la AN concorrente provenienti dalla clientela della AN ricorrente, affermazione negativa non smentita dal/la lavoratore/rice, in questo caso prossimo/a alla fonte probatoria. Un fenomeno patologico, quindi, agevolmente diagnosticabile anche in via presuntiva soltanto.
42 Irrilevante che le operazioni siano state poste in essere senza alcun intervento di sorta da parte del/la lavoratore/rice, bensì unicamente sulla base di autonome e libere iniziative della clientela interessata.
In ogni caso, è assoluta l'inverosimiglianza di una migrazione in larga prevalenza unidirezionale verso una prevalente unica concorrenza senza apporto informativo persuasivo del/la promotore/rice dimesso/asi e immediatamente assunto/o, in forma subordinata o in forma di collaborazione autonoma, dalla medesima concorrenza.
Documentato, e non contestato, che il/la lavoratore/rice convenuto/a abbia preso servizio/instaurato collaborazione fin dal giorno/in immediata prossimità della cessazione del rapporto con la AN ricorrente, presso la concorrenza, operando nell'area specificamente interdetta, con lo svolgimento di attività di consulenza e gestione di portafogli finanziari e violando in tal modo manifestamente il patto di non concorrenza, avuto riguardo al profilo oggettivo e alla delimitazione territoriale, circostanza che, anche a prescindere dalla forma giuridica utilizzata dalle parti del contratto, integra la violazione pattizia, essendo pacifico, non controvertibile, e documentato, trattarsi di diretta concorrente della
[...]
. Parte_1
Il dato è che portafoglio PS gestito dal/la lavoratore/rice è transitato l'indomani all'impresa concorrente per la quale il/la lavoratore/rice è andato a collaborare.
Il patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti ricomprende poi il divieto di stornare, obiettivamente, in favore della concorrenza quei clienti già seguiti in costanza di rapporto di lavoro con PS, a prescindere da limiti territoriali, considerato che il dato oggettivo cui far riferimento per accertare la violazione di tale patto di non obiettivo storno è rappresentato dalla “clientela precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro con la banca”, e, dunque, anche prescindendo dall'ubicazione specifica della nuova sede di lavoro dell'ex dipendente PS.
In ogni caso, come detto, assoluta parrebbe essere l'inverosimiglianza di una migrazione prevalentemente
43 unidirezionale nel mare della concorrenza verso un solo rivolo concorrenziale, senza il decisivo apporto informativo e persuasivo del/la lavoratore/rice dimesso/asi e immediatamente ingaggiato/a dalla medesima concorrenza: tra le dimissioni dalla
[...]
e l'inserimento concorrenziale Parte_1 di tempo tanto da potersi certamente parlare di contestualità, assenza di soluzione di continuo, circostanza che rende tra altro infondate e contrarie a buona fede e correttezza le argomentazioni del/la convenuto/a in ordine alla insussistenza di inadempimento dell'obbligo informativo.
Una “prova del nove” di quanto affermato e argomentato potremmo ragionevolmente reperire nei documenti relativi alla trattativa (contatti documentali, proposta/e, interlocuzioni scritte) instaurata tra il/la lavoratore/rice convenuto/a e l'impresa concorrente, e infine nel contratto stipulato ed eventuali successive modificazioni. Ritiene il giudice che è dall'esame della documentazione in questione, specificamente individuata, che può trovarsi ancor più agevole, immediata risposta, esplicita e non implicita, diretta e non indiretta, all'interrogativo sulla reale motivazione delle dimissioni del/la lavoratore/rice. Con assoluta plausibilità andremmo alla scoperta di un sistema remunerativo evidentemente correlato al raggiungimento di specifici ed elevati obiettivi di raccolta – ragionevolmente inattingibili, se non portandosi dietro un bello zainetto di clientela precedentemente seguita, direttamente o indirettamente. Inoltre, alla rivelazione di un patto di manleva, da eventuali oneri derivanti dal patto di non concorrenza stipulato con il precedente datore di lavoro, fino ad un massimo di € (sostanzialmente corrispondenti alla penale affrontata per la violazione pattizia), impegno tuttavia condizionato al conseguimento entro i primi mesi di attività di un determinato obiettivo di raccolta, magari non senza prevedere che in caso di manleva sia prevista anche assistenza legale fornita da un professionista. E sulla medesima scia concorrenziale ragionevolmente troveremmo modifiche contrattuali in ordine al trattamento economico del/la lavoratore/trice e alle sue basi, in suo favore, muovendo proprio dalla rilevazione della inibitoria subita, anche a mezzo di questo risvolto potendosi confermare il detto-non detto di un accordo tra il/la lavoratore/rice e la concorrenza per il travaso di clientela.
44 Se queste ragionevoli presunzioni rappresentino mere illazioni, sarebbe stato facilissimo smentirlo dal/la lavoratore/trice convenuto/a e/o dal suo nuovo datore/preponente.
D'ufficio, muovendo dalle allegazioni di parte, il giudice aveva ritenuto necessario acquisire i documenti relativi alla trattativa (contatti documentali, proposta/e, interlocuzioni scritte) instaurata tra il lavoratore convenuto, e o altra P_ CP_2
Società appartenente al m , il to infine stipulato e le successive eventuali modifiche, anche ad esito della inibitoria, quale consulente finanziario/private banker, con l'ordine l'esibizione dei documenti predetti, ex art. 210 cpc, da ottemperarsi ad opera del terzo ( ) e del convenuto ( , nel termine CP_2 P_ del 10/1/2024.
Con memoria del 10/1/2024, il private banker resistente ha prodotto esclusivamente il contratto di agenzia stipulato con (rete Sanpaolo Controparte_2
Invest S.p.a.) con i relativi allegati
La conseguente parziale inottemperanza, sia da parte del convenuto resistente che del terzo concorrente, rafforzano il convincimento che le ragionevoli presunzioni predette rappresentino mere illazioni, non smentite dal/la lavoratore/trice convenuto/a e/o dal suo nuovo datore/preponente.
In ogni caso dalla produzione, può rilevarsi che il private banker è obbligato (punto 5.4) ad confermandosi un sistema remunerativo evidentemente correlato al raggiungimento di specifici ed elevati obiettivi di raccolta ragionevolmente inattingibili, se non portandosi dietro un consistente bagaglio di clientela precedentemente seguita, direttamente o indirettamente. 45 Ancora, sulla violazione dell'obbligo di informativa, nel caso concreto (sussistenza). Nel periodo di durata del patto il/la lavoratore/rice si obbligava contrattualmente a fornire alla Parte_1
“informazioni complete e documentate circa la sua effettiva attività lavorativa ed ogni variazione successiva” e questo al ragionevole fine di “verificare il rispetto di quanto stabilito nel patto”. In caso di inadempimento da parte del/la dipendente del solo obbligo di informativa circa la sua effettiva attività lavorativa successiva alla cessazione del rapporto con la le parti hanno Pt_1 concordato una penale pari ad € 20.000,00.
Secondo l'impostazione difensiva talora assunta dal/la lavoratore/rice, la mancata previsione di un termine (entro il quale avrebbe dovuto essere adempiuto l'obbligo di informativa) già solo di per sé renderebbe indeterminato l'oggetto della prestazione imposta e, di conseguenza, invalido (quantomeno sul punto) il patto di non concorrenza oggetto di controversia: una impostazione che cancella con un colpo di spugna la norma civilistica dell'art. 1183 c.c che dà facoltà al creditore di esigere immediatamente la prestazione qualora non sia determinato il tempo in cui la stessa debba essere eseguita. Né la descritta funzione e natura dell'obbligo di informativa rendeva necessaria la previsione di un termine (co. 2, art. 1183 cit.).
Nel caso concreto il lavoratore non consta avere comunicato l'avvio della propria collaborazione con la concorrenza. Nel contestare la violazione anche di questo specifico obbligo, il lavoratore ne dà invero ammissione. Afferma, infatti, che la avrebbe avuto “tempestivamente Pt_1 notizia che la (ndgr: il) Sig. aveva iniziato un rapporto di P_ collaborazione con Invero, Controparte_2
l'attività dei consulenti finanziari è soggetta alla iscrizione in apposito Albo, tenuto da OCF, che è un albo pubblico ove si può rilevare con immediatezza, (mediante semplice consultazione del portale internet di tale Organismo), presso quale intermediario finanziario il consulente svolga la sua attività. In concreto la AN PS ha avuto tempestivamente tale notizia”. Si prende atto della riduzione della specifica penale del 50 % ritenuta congrua dal Tribunale di Livorno, sent. 2021/n. 149 – doc.
46 19 ric. (non 18) – sul fondamento delle considerazioni predette. Tuttavia se ne dissente, poichè l'immediatezza della attività concorrenziale, la sua preordinazione, l'immediato travaso di clientela, si alimentano e coordinano proprio con l'inadempimento anche di un tempestivo obbligo informativo, che prescinde dalla pubblicità dell'Albo.
La ha limitato la propria Parte_1 domanda alla condanna della convenuta al pagamento della penale pattuita, pari ad € 98.995,00 con ogni riserva, per la di agire Pt_1 per il risarcimento del danno ulteriore.
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§ 7. Un profilo comportamentale e una diversa prospettiva.
Collocandoci in una prospettiva più inconsueta, piace muovere dal punto di approdo costituito dal Regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018. LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI TITOLO I INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI. Capo I Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali Art. 36 (Requisiti generali delle informazioni) 1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti
o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali. 2. Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi
47 connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa”.
Può certo apparire secondario, rispetto alle primarie esigenze informative a tutela della clientela e della sua libertà di scelta, ma certamente la prima eventuale violazione commessa dal CP_2 banker nei confronti del titolare di un portafoglio è l'omessa informativa inerente al proprio patto di non concorrenza, che vincola sì direttamente il dipendente, ma indirettamente, obiettivamente anche il risparmiatore/investitore, certamente libero di compiere qualsiasi scelta di disinvestimento ma vincolato indirettamente, obiettivamente, come avrebbe dovuto apprendere oppure ha anche eventualmente appreso, dalla impossibilità di seguimento del private banker presso la concorrenza.
La prima violazione commessa dal lavoratore, se vogliamo, è nei confronti della clientela stessa seguita: la clientela deve essere informata che, in caso di cessazione del rapporto, per 12 mesi non potrà essere seguita dal private banker presso un'impresa concorrente o passare in ogni caso alla medesima impresa concorrente (e si tratta di specifico impegno contrattualmente assunto con il patto, che prevede: “ella si impegna altresì ad informare i soggetti in favore dei quali presterà eventualmente la Sua attività lavorativa nel corso del periodo di durata del suo obbligo di non concorrenza in merito all'esistenza ed ai contenuti del presente patto di non concorrenza”). Quindi, la talora indignata reazione del cliente, anche per iscritto, “i soldi sono miei e ci faccio quello che mi pare”, si infrange a fronte di un vincolo giuridico che lo astringe indirettamente, obiettivamente, del quale era a conoscenza, oppure no, in questo secondo caso per responsabilità del proprio private banker. Certamente al cliente resta quella libertà, che non può certo essergli impedita, ma resta la responsabilità del private banker, solo tema oggetto della controversia.
La circostanza, inoltre, che in taluni singoli casi concreti possano sussistere in ipotesi pacchetti di clienti legati al dipendente da rapporti personali, non li esclude giuridicamente dal vincolo discendente dal patto, non esistendo clienti propri del private banker, ma unicamente clienti della AN. Non corretta, pertanto, l'argomentazione, trattarsi di operazioni da ricondurre a soggetti che
48 ineriscono all'ambito strettamente familiare ed amicale del lavoratore.
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§ 8. Obbligo di corresponsione della penale e insussistenza delle condizioni per la sua riduzione.
All'accertamento della violazione del patto di non concorrenza, consegue nel caso deciso la condanna del/la convenuto/a al pagamento della penale nella misura contrattualmente pattuita, ex art. 1382 ss. c.c. La clausola penale, quando è prevista la risarcibilità del danno ulteriore, costituisce solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi, da ciò conseguendo che, qualora la parte adempiente non voglia limitare la propria richiesta alla penale pattuita, ma intenda richiedere la liquidazione del danno subito, deve dimostrarne l'effettiva entità, non potendo altrimenti risultare provato il danno "ulteriore", cioè superiore all'entità della penale (ad es. Cass. S1, sent. 2016/n. 12956).
Nel caso concreto la ha Parte_1 preteso anzitutto il risarcimento convenzionalmente limitato, la prestazione promessa in caso di inadempimento.
Tutti gli elementi economici e giuridici concreti rilevati in base all'analisi condotta del fenomeno, non solo ex post, ma già ex ante, non inducono il giudice ad esercitare il potere di ridurre equamente la penale, ai sensi dell'art. 1384 c.c., per il caso in cui l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte – ipotesi non realizzatasi nel caso concreto - o se l'ammontare di essa sia manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse specifico e rilevantissimo che il creditore aveva all'adempimento, senza tralasciare la funzione anche dissuasivo-sanzionatoria dell'istituto.
Anche App. Firenze, nella sent. del 21/1/2021, resa nella causa 2019/n. 1048 rgl, cit., rileva come ci si trovi in presenza di “un lavoratore di elevata qualificazione, richiesto di gestire una clientela che aveva disponibilità di capitali consistenti, così che il rischio
49 conseguente alla perdita di tale clientela e comunque alla riduzione di spazi di mercato nell'area già di pertinenza dell'appellante, in conseguenza del suo impiego alle dipendenze di un concorrente, era obiettivamente significativo”. Ancora nella sentenza resa all'udienza 11/11/2021, in causa n. 541/2020 rgl, App. Firenze, § 3, p. 15 ss., sottolinea tra altro la non correlazione dell'istituto alla effettiva entità del danno subito accentuando l'interesse del creditore, pur dovendo farsi riferimento non solo al momento genetico ma anche alla fase attuativa, al tempo dell'inadempimento, sulla scorta di Cass. S3, 2020/n.11908. Sulla stessa frequenza di onda, ad es. anche App. Brescia, sent. 2020/n. 33, cit., p. 18 ss., al fine di rigetto di istanze riduttive della penale, anche per la violazione dell'obbligo di informativa (p. 19). Nuovamente sul punto, App. Firenze, sent. 11/11/2021 in causa n. 541/2020 rgl, § 3, p. 15 ss., anche con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di informativa (§ 4).
Anche la stessa percezione globale del contenzioso in materia, da anni perdurante e anche attualmente, vale a dire la sua dimensione di flusso notoriamente ingente, smentisce obiettivamente la ricorrente doglianza, presente anche nel caso concreto, relativa alla supposta eccessività della penale.
Al riguardo Cass. SL 2018/n. 29383, “(…) Infine il motivo che invoca l'utilizzo del potere di limitazione della penale è infondato, condividendo, questo Collegio, l'orientamento più volte ribadito da questa Corte secondo cui il potere che il giudice può esercitare d'ufficio ai sensi dell'art. 1384 del cod.civ. è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, incombenti sulla parte, in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale, che deve risultare "ex actis" ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che egli possa ricercarlo d'ufficio (cfr. Cass. n. 22747 del 2017 e Cass. n. 23272 del 2010), e rilevando, inoltre, che proprio dagli atti richiamati (per estratto) dal ricorrente non emerge alcuna specifica contestazione dell'importo previsto nella clausola di non concorrenza in riferimento ai dati oggettivi”.
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§ 9. Risarcimento del danno ulteriore.
50 Non oggetto della domanda.
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§ 10. Risarcimento del danno di natura non patrimoniale.
L'entità delle penali pattuite si presta alla comprensione risarcitoria anche di questo profilo del pregiudizio arrecato dal comportamento del/la convenuto/a.
P.Q.M.
accerta la violazione, da parte del convenuto, P_ del patto di non concorrenza stipulato il 14/6/2019 con la
[...]
e la legittimità della inibitoria concessa Parte_1 allo svolgimento e proseguimento dell'attività concorrenziale illegittima e contrattualmente vietata, contenente l'ordine, in particolare, di cessare di svolgere attività di acquisizione diretta o indiretta per conto proprio o di terzi, di clienti da lei precedentemente acquisiti o gestiti in attività riconducibile a quella svolta alle dipendenze della AN ricorrente e ancora inibendole di prestare la sua opera nei settori della Gestione Patrimoniale, delle Assicurazioni, delle Banche e delle Sim di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria nonché nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale, della intermediazione finanziaria, o comunque in attività in concorrenza con la ricorrente in favore di Pt_1 qualsivoglia terzo e, in particolare Controparte_9
di altra società collegata e/o controllata a
[...] quest'ultima, ed in ogni caso, di contattare o comunque intrattenere rapporti professionali, a qualsiasi titolo, con la clientela della Pt_1 ricorrente, ovvero, e comunque, di svolgere qualsiasi attività dal patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti nell'ambito territoriale di vigenza del patto e fino alla naturale scadenza, scadenza peraltro già maturata con conseguente cessazione di efficacia del vincolo concorrenziale il 28 gennaio 2024 e correlata rinuncia della alla domanda sub Parte_1
b) delle conclusioni. Condanna il convenuto al pagamento in favore P_ della della penale pattuita, pari Parte_1
51 ad € 98.995,00 per la violazione dell'obbligo di non concorrenza, oltre interessi legali. Condanna inoltre il convenuto al pagamento in P_ favore della della penale Parte_1 pattuita pari ell'obbligo di informazione, oltre interessi legali. Condanna il convenuto al pagamento delle P_ spese processuali, liquidate in favore della ricorrente in € Pt_1
6.637,00 (fase cautelare) + € 11.327,00 (merito) per compensi professionali (causa di valore indeterminabile, media complessità, parametro medio, per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre C.U. (€ 259,00) Iva, Cap e 15 % come per legge, oltre al compenso della consulente tecnica nominata d'ufficio, liquidato con separato decreto 17/2/2025.
Siena, 4/4/2025
il giudice Delio Cammarosano
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