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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 10991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10991 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ON SI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.59461 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA Parte 1 nato a [...] il [...], con il patrocinio degli
Avv. Anna Russo e Donatella Giordano, giusta procura allegata in atti
Ricorrente
E
1 Controparte_1 nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'
Avv. Antonfrancesco Venturini ed Emanuele Baldan, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
26.2.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.10.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte 1
[...] premesso che in data 11.10.10 contraeva matrimonio in Roma con "
Controparte_1 dalla cui unione era nato il figlio Per 1 (2001); che il
Tribunale, con decreto del 15.6.2020, omologava la separazione personale dei coniugi;
che la convivenza dei coniugi non era ripresa, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come meglio specificate, in particolare richiedendo la revoca del contributo di mantenimento per la moglie e per il figlio. Istauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 che non si opponeva allo scioglimento del vincolo, chiedendo il riconoscimento di un contributo di mantenimento per il figlio nella misura di € 500,00 mensili, oltre
Istat e al 100% delle spese straordinarie, nonché per sé medesima nella misura di € 800,00.
All'udienza presidenziale il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione a parziale modifica delle condizioni di separazione,
fermo il resto, determinava a far data dalla domanda, in euro 300,00 mensili il per il figlio Per 1 oltre contributo mensile da versarsi da Parte 1
al 70% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo di Intesa del
17.12.22 ed in euro 350,00 mensili quello per la moglie, e rimetteva le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Concessi i termini ex art. 183, VI co. c.p.c., rigettata la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali svolta dal ricorrente, ammesse ed espletate le prove orali, rigettata la richiesta di modifica svolta dalla resistente, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, a trattazione cartolare, ex art. 127ter
c.p.c., per precisazione delle conclusioni, al 26.2.2025.
A detta udienza, sulle note scritte delle parti, il G.I. riservava la decisione al
Collegio, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale omologata e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare come concordemente riferito dalle parti. Deve, pertanto, essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 11.10.2000.
Relativamente alle questioni accessorie, in ordine al contributo per il figlio maggiorenne, di cui non è in contestazione l'an, avendo il padre proposto un contributo a proprio carico di euro 300,00, mentre la madre lo ha richiesto nella misura di euro 800,00, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli,
il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata nei termini di seguito esposti.
Parte 1 in sede presidenziale aveva dichiarato di essere impiegato come macchinista, con un reddito mensile netto di euro 2400,00 per 13
mensilità, inferiore a quanto risultante dai modelli fiscali in atti relativi all'ultimo triennio disponibile, con redditi al netto delle imposte compresi tra i
2900 ed i 3300 euro;
di non avere oneri abitativi, vivendo con la madre;
di essere proprietario della ex casa coniugale, in quel momento sfitta, con mutuo mensile di euro 1000,00.
Successivamente, ha dichiarato i seguenti redditi:
Anno 2022 (cfr. 730/23 per 2022): 63941,00 - Anno 2023 (cfr. 730/24 per 2023): euro 51617,00
e così, al netto dell'imposizione fiscale, su 13 mensilità, mensilmente per euro
3451,00 ed euro 3081, mentre se irrilevanti risultano gli oneri derivanti dal mancato versamento del contributo alla moglie, inalterati risultano gli oneri di mutuo così come il mancato utilizzo della ex casa coniugale, evidentemente da ricondursi a libera determinazione., mentre con riferimento ai conti correnti bancari e/o postali in titolarità, se omessa è la loro menzione nella dichiarazione sostituiva del 6.2.25- come pure previsto nel provvedimento del G.I. del
17.4.24 risultano depositati soltanto i movimenti relativi ad un contratto acceso presso BNL, con un ultimo saldo disponibile di circa euro 1000,00 ove insiste il mutuo ed altri oneri restitutori ed ove però risultano accrediti provenienti dal medesimo ricorrente (cfr. estratti BNL in atti) così da poter inferire la sussistenza di altro c/c in disponibilità (nella dichiarazione sostituiva depositata in sede presidenziale aveva menzionato un c/c presso Unicredit) ed,
anche ai fini dell'art. 116 c.p.c. in ragione del comportamento processuale omissivo, la sussistenza di una verosimilmente superiore capacità patrimoniale,
come pure sostenuta dalla moglie e da ultimo (cfr. comparsa conclusionale)
ammessa dallo stesso ricorrente relativamente a proventi derivanti dall'adibizione della casa coniugale ad IR bb (oltre che dallo svolgimento di ulteriore attività come stornellista, come affermato dalla moglie).
"Controparte 1 in sede presidenziale aveva dichiarato di non svolgere alcuna attività, così come al tempo della separazione e all'attualità vivendo nell'immobile di proprietà unitamente al figlio dopo un momentaneo trasferimento di quello presso il padre come pure comprovato dall'espletata prova testimoniale, mentre in corso di causa ha ceduto un immobile in Segni (FR), per l'importo di euro 20000 (cfr. dichiarazione sostitutiva allegata alle note istruttorie), disponendo di risparmi per circa euro 15000.
Ciò posto, considerata la capacità economico-patrimoniale delle parti come ricostruita;
tenuto conto, per un verso, delle esigenze del figlio rapportate all'età, accresciute per massima di comune esperienza rispetto alla fase presidenziale e gli oneri ricadenti sulla madre derivanti dalla continuità
abitativa, nonché la capacità lavorativa generica del ragazzo, sì da potersene inferire, come già in passato parzialmente avvenuto, un prossimo collocamento nel mondo del lavoro, ritiene il Collegio sia equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 400,00, a far data dal provvedimento, fermi per il passato i provvedimenti in essere, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat.
Secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal
Tribunale di Roma con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola,
dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti nella misura del 70% a carico del padre e del 30% della madre stante lo squilibrio tra le parti, le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
Relativamente alla domanda di assegno divorzile della resistente, occorre premettere che non rileva, in questa sede, il riconoscimento del contributo di mantenimento operato nella pronuncia separativa, dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali,
della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile,
presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass.
civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196).
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive".
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (...) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale".
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(...) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari..... Ove tale disparità sia accertata, è
necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi" (Cass. Ord.
21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate" (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale "Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b)
se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al
soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (cfr. Cass.
ord. n. 22738/2021).
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti è stata accertata nei termini dianzi esposti.
Persiste lo squilibrio economico- patrimoniale tra le parti già accertato in sede separativa, evidenziandosi che, se per un verso, l'assunzione di immobile in proprietà da parte della moglie ha determinato una locupletazione in termini economici se non altro per il risparmio di spesa conseguente al mancato pagamento del canone di locazione, per altro verso tale risparmio è in parte compensato dal rientro del figlio presso di lei, con conseguente assunzione in via esclusiva degli oneri di mantenimento ordinario con il provvedimento modificativo integralmente assunti dal padre- e dovendosi anche tenere conto della corrispondente locupletazione derivata al marito dalla rinnovata disponibilità della casa coniugale, per la quale da ricondursi ad autonoma scelta la mancata messa a reddito e che comunque, come da ultimo riconosciuto (cfr.
comparsa conclusionale) è stata adibita a fini turistici, così da potersi inferire,
anche in ragione dell'omesso deposito integrale della documentazione bancaria, una capacità economica superiore al dichiarato.
Conseguentemente, ritiene il Tribunale che tale squilibrio determini il diritto della resistente al riconoscimento di assegno divorzile, non potendo la stessa provvedere senza il contributo del marito alle proprie basilari esigenze di vita,
dovendosi ritenere difficoltoso un inserimento nel mondo del lavoro, in ragione della non giovanissima età (49 anni) e delle condizioni di salute, della non elevata scolarizzazione, della mancanza di pregresse e qualificate esperienze lavorative, evidenziando, anche sotto un profilo perequativo-
compensativo, come non contestata è la circostanza dell'essersi la moglie dedicata durante il matrimonio alla cura della famiglia.
In tal senso, dati i redditi dei coniugi come determinati, degli oneri di mantenimento ordinario a carico del marito per il figlio, tenuto conto dell'apporto dato dalla moglie durante il matrimonio al ménage coniugale,
considerata, per un verso, la durata del matrimonio calcolata dalla data di celebrazione (2000) alla data della separazione (2019, data del deposito del ricorso per separazione) e l'età della resistente (49 anni), il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile a carico del ricorrente in €
500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versare al domicilio della resistente entro il giorno 5 del mese.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti,
rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma tredicesimo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall'art. 8 della legge 6
marzo 1987 n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione (Cass. 24991/10, Cass. 4424/08, Cass. 18321/07). Nel caso di specie, non sussistono elementi per giustificare la diversa decorrenza che,
pertanto, deve essere fissata dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza ove si è statuito sullo status.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite nella misura della metà relativamente alla statuizione necessaria, seguendo la soccombenza per la residua metà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 59461/21 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma 1'11.10.2000 da Parte_1 nato a [...] il [...] e
Controparte 1 nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio,
atto n. 00131, parte II, serie C03, anno 2000);
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898; 3) pone a carico del padre a titolo di contributo di mantenimento per il figlio l'importo mensile di euro 400,00 con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
4) pone a carico di Parte 1 , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 500,00, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da versarsi al entro il giorno 5 di ogni mese;
domicilio di Controparte_1
5) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite nella misura della metà, così liquidandole in euro 2950,00, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario spese generali di legge, compensandole per il residuo.
Così deciso in Roma il 13.6. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa ON SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ON SI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.59461 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA Parte 1 nato a [...] il [...], con il patrocinio degli
Avv. Anna Russo e Donatella Giordano, giusta procura allegata in atti
Ricorrente
E
1 Controparte_1 nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'
Avv. Antonfrancesco Venturini ed Emanuele Baldan, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
26.2.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.10.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte 1
[...] premesso che in data 11.10.10 contraeva matrimonio in Roma con "
Controparte_1 dalla cui unione era nato il figlio Per 1 (2001); che il
Tribunale, con decreto del 15.6.2020, omologava la separazione personale dei coniugi;
che la convivenza dei coniugi non era ripresa, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come meglio specificate, in particolare richiedendo la revoca del contributo di mantenimento per la moglie e per il figlio. Istauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 che non si opponeva allo scioglimento del vincolo, chiedendo il riconoscimento di un contributo di mantenimento per il figlio nella misura di € 500,00 mensili, oltre
Istat e al 100% delle spese straordinarie, nonché per sé medesima nella misura di € 800,00.
All'udienza presidenziale il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione a parziale modifica delle condizioni di separazione,
fermo il resto, determinava a far data dalla domanda, in euro 300,00 mensili il per il figlio Per 1 oltre contributo mensile da versarsi da Parte 1
al 70% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo di Intesa del
17.12.22 ed in euro 350,00 mensili quello per la moglie, e rimetteva le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Concessi i termini ex art. 183, VI co. c.p.c., rigettata la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali svolta dal ricorrente, ammesse ed espletate le prove orali, rigettata la richiesta di modifica svolta dalla resistente, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, a trattazione cartolare, ex art. 127ter
c.p.c., per precisazione delle conclusioni, al 26.2.2025.
A detta udienza, sulle note scritte delle parti, il G.I. riservava la decisione al
Collegio, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale omologata e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare come concordemente riferito dalle parti. Deve, pertanto, essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 11.10.2000.
Relativamente alle questioni accessorie, in ordine al contributo per il figlio maggiorenne, di cui non è in contestazione l'an, avendo il padre proposto un contributo a proprio carico di euro 300,00, mentre la madre lo ha richiesto nella misura di euro 800,00, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli,
il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata nei termini di seguito esposti.
Parte 1 in sede presidenziale aveva dichiarato di essere impiegato come macchinista, con un reddito mensile netto di euro 2400,00 per 13
mensilità, inferiore a quanto risultante dai modelli fiscali in atti relativi all'ultimo triennio disponibile, con redditi al netto delle imposte compresi tra i
2900 ed i 3300 euro;
di non avere oneri abitativi, vivendo con la madre;
di essere proprietario della ex casa coniugale, in quel momento sfitta, con mutuo mensile di euro 1000,00.
Successivamente, ha dichiarato i seguenti redditi:
Anno 2022 (cfr. 730/23 per 2022): 63941,00 - Anno 2023 (cfr. 730/24 per 2023): euro 51617,00
e così, al netto dell'imposizione fiscale, su 13 mensilità, mensilmente per euro
3451,00 ed euro 3081, mentre se irrilevanti risultano gli oneri derivanti dal mancato versamento del contributo alla moglie, inalterati risultano gli oneri di mutuo così come il mancato utilizzo della ex casa coniugale, evidentemente da ricondursi a libera determinazione., mentre con riferimento ai conti correnti bancari e/o postali in titolarità, se omessa è la loro menzione nella dichiarazione sostituiva del 6.2.25- come pure previsto nel provvedimento del G.I. del
17.4.24 risultano depositati soltanto i movimenti relativi ad un contratto acceso presso BNL, con un ultimo saldo disponibile di circa euro 1000,00 ove insiste il mutuo ed altri oneri restitutori ed ove però risultano accrediti provenienti dal medesimo ricorrente (cfr. estratti BNL in atti) così da poter inferire la sussistenza di altro c/c in disponibilità (nella dichiarazione sostituiva depositata in sede presidenziale aveva menzionato un c/c presso Unicredit) ed,
anche ai fini dell'art. 116 c.p.c. in ragione del comportamento processuale omissivo, la sussistenza di una verosimilmente superiore capacità patrimoniale,
come pure sostenuta dalla moglie e da ultimo (cfr. comparsa conclusionale)
ammessa dallo stesso ricorrente relativamente a proventi derivanti dall'adibizione della casa coniugale ad IR bb (oltre che dallo svolgimento di ulteriore attività come stornellista, come affermato dalla moglie).
"Controparte 1 in sede presidenziale aveva dichiarato di non svolgere alcuna attività, così come al tempo della separazione e all'attualità vivendo nell'immobile di proprietà unitamente al figlio dopo un momentaneo trasferimento di quello presso il padre come pure comprovato dall'espletata prova testimoniale, mentre in corso di causa ha ceduto un immobile in Segni (FR), per l'importo di euro 20000 (cfr. dichiarazione sostitutiva allegata alle note istruttorie), disponendo di risparmi per circa euro 15000.
Ciò posto, considerata la capacità economico-patrimoniale delle parti come ricostruita;
tenuto conto, per un verso, delle esigenze del figlio rapportate all'età, accresciute per massima di comune esperienza rispetto alla fase presidenziale e gli oneri ricadenti sulla madre derivanti dalla continuità
abitativa, nonché la capacità lavorativa generica del ragazzo, sì da potersene inferire, come già in passato parzialmente avvenuto, un prossimo collocamento nel mondo del lavoro, ritiene il Collegio sia equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 400,00, a far data dal provvedimento, fermi per il passato i provvedimenti in essere, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat.
Secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal
Tribunale di Roma con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola,
dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti nella misura del 70% a carico del padre e del 30% della madre stante lo squilibrio tra le parti, le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
Relativamente alla domanda di assegno divorzile della resistente, occorre premettere che non rileva, in questa sede, il riconoscimento del contributo di mantenimento operato nella pronuncia separativa, dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali,
della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile,
presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass.
civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196).
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive".
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (...) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale".
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(...) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari..... Ove tale disparità sia accertata, è
necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi" (Cass. Ord.
21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate" (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale "Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b)
se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al
soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (cfr. Cass.
ord. n. 22738/2021).
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti è stata accertata nei termini dianzi esposti.
Persiste lo squilibrio economico- patrimoniale tra le parti già accertato in sede separativa, evidenziandosi che, se per un verso, l'assunzione di immobile in proprietà da parte della moglie ha determinato una locupletazione in termini economici se non altro per il risparmio di spesa conseguente al mancato pagamento del canone di locazione, per altro verso tale risparmio è in parte compensato dal rientro del figlio presso di lei, con conseguente assunzione in via esclusiva degli oneri di mantenimento ordinario con il provvedimento modificativo integralmente assunti dal padre- e dovendosi anche tenere conto della corrispondente locupletazione derivata al marito dalla rinnovata disponibilità della casa coniugale, per la quale da ricondursi ad autonoma scelta la mancata messa a reddito e che comunque, come da ultimo riconosciuto (cfr.
comparsa conclusionale) è stata adibita a fini turistici, così da potersi inferire,
anche in ragione dell'omesso deposito integrale della documentazione bancaria, una capacità economica superiore al dichiarato.
Conseguentemente, ritiene il Tribunale che tale squilibrio determini il diritto della resistente al riconoscimento di assegno divorzile, non potendo la stessa provvedere senza il contributo del marito alle proprie basilari esigenze di vita,
dovendosi ritenere difficoltoso un inserimento nel mondo del lavoro, in ragione della non giovanissima età (49 anni) e delle condizioni di salute, della non elevata scolarizzazione, della mancanza di pregresse e qualificate esperienze lavorative, evidenziando, anche sotto un profilo perequativo-
compensativo, come non contestata è la circostanza dell'essersi la moglie dedicata durante il matrimonio alla cura della famiglia.
In tal senso, dati i redditi dei coniugi come determinati, degli oneri di mantenimento ordinario a carico del marito per il figlio, tenuto conto dell'apporto dato dalla moglie durante il matrimonio al ménage coniugale,
considerata, per un verso, la durata del matrimonio calcolata dalla data di celebrazione (2000) alla data della separazione (2019, data del deposito del ricorso per separazione) e l'età della resistente (49 anni), il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile a carico del ricorrente in €
500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versare al domicilio della resistente entro il giorno 5 del mese.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti,
rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma tredicesimo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall'art. 8 della legge 6
marzo 1987 n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione (Cass. 24991/10, Cass. 4424/08, Cass. 18321/07). Nel caso di specie, non sussistono elementi per giustificare la diversa decorrenza che,
pertanto, deve essere fissata dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza ove si è statuito sullo status.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite nella misura della metà relativamente alla statuizione necessaria, seguendo la soccombenza per la residua metà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 59461/21 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma 1'11.10.2000 da Parte_1 nato a [...] il [...] e
Controparte 1 nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio,
atto n. 00131, parte II, serie C03, anno 2000);
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898; 3) pone a carico del padre a titolo di contributo di mantenimento per il figlio l'importo mensile di euro 400,00 con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
4) pone a carico di Parte 1 , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 500,00, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da versarsi al entro il giorno 5 di ogni mese;
domicilio di Controparte_1
5) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite nella misura della metà, così liquidandole in euro 2950,00, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario spese generali di legge, compensandole per il residuo.
Così deciso in Roma il 13.6. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa ON SI