Improcedibile
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/02/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01182/2025REG.PROV.COLL.
N. 05218/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5218 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Abrate, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Viterbo, non costituita in giudizio;
Università degli Studi della Tuscia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
AL Service – Azienda di Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Napoli, Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Lux S.r.l., Formula Servizi Soc Coop., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale proposto da AL Service – Azienda di Servizi S.r.l.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Tuscia e di AL Service – Azienda di Servizi S.r.l.;
Vista la memoria del 2 dicembre 2024, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2024 il consigliere Angela Rotondano;
Viste le conclusioni della parte appellante e della parte appellata, AL Service, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- (di seguito, “-OMISSIS-” o “-OMISSIS- -OMISSIS-” ) ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Lazio, Roma, Sez. II, 29 aprile 2024, n. -OMISSIS- nella parte in cui ha accolto il secondo motivo del ricorso introduttivo proposto dalla AL Service – Azienda di Servizi S.r.l. (d’ora in avanti “AL Service” ) e quindi ha annullato “gli atti e/o i verbali di ammissione alla gara del -OMISSIS- -OMISSIS-” nonché tutti gli atti correlati e/o connessi.
2. Dopo aver esposto i fatti di causa (in particolare, evidenziando di aver partecipato in veste di operatore singolo alla gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dalla Provincia di Viterbo, in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto dell’Università degli Studi della Tuscia, per l’affidamento quadriennale dei servizi di pulizia degli immobili dell’ateneo per un importo a base d’asta pari ad € 2.640.000, di aver dimostrato il possesso dei requisiti speciali partecipativi richiesti dalla legge di gara attraverso quelli posseduti dalla C.R. Appalti S.r.l., società dalla quale il -OMISSIS- ha affittato il ramo d’azienda relativo al settore “pulizie” in data 7.6.2022, e di essere stato ammesso senza riserve alla procedura selettiva) e illustrata la sussistenza dell’interesse all’impugnazione, il -OMISSIS- ha censurato la sentenza di prime cure (nella parte in cui, accogliendo il secondo motivo del ricorso principale della quarta classificata AL Service, ha annullato l’ammissione alla gara del medesimo -OMISSIS-, terzo classificato in graduatoria, che sarebbe avvenuta “nonostante la ricorrenza di un motivo di esclusione ex art. 80, co. 5, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016” ) per i seguenti motivi di appello:
“I. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione del R.D. n. 267/42 e del Codice della Crisi d’impresa (D.Lgs. 12.1.2019, n. 14). Violazione dell’art. 2558 del Codice Civile. Falsa applicazione del principio ubi commoda ibi incomoda. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, difetto del presupposto, sproporzione, irragionevolezza, errore ed ingiustizia manifesta;
II. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione del R.D. n. 267/42 e del Codice della Crisi d’impresa (D.Lgs. 12.1.2019, n. 14). Violazione dell’art. 2558 del Codice Civile. Falsa applicazione del principio ubi commoda ibi incomoda. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, difetto del presupposto, sproporzione, irragionevolezza, errore ed ingiustizia manifesta.” .
2.1. In particolare, con il primo mezzo, il -OMISSIS- -OMISSIS- ha sostenuto l’erroneità della sentenza per le seguenti ragioni: “I.I. Violazione dell’art. 80 del Codice e del principio di tassatività delle cause di esclusione; I.II. Violazione del R.D. n. 267/42 e del Codice della Crisi d’impresa (D.Lgs. 12.1.2019, n. 14); I.III. Falsa applicazione del principio ubi commoda ibi incomoda. Sui reali effetti in termini di automatica “discontinuità” nell’ipotesi di liquidazione giudiziale intervenuta prima della scadenza dei termini di gara.” .
Ha infatti dedotto che non sussisterebbe la causa di esclusione in quanto: il TAR avrebbe erroneamente interpretato il principio ubi commoda ibi incommoda ; nel caso concreto non ci sono “incommoda” che si estenderebbero all’affittuaria del ramo; vi sarebbe discontinuità nella gestione in quanto la liquidazione è anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di gara.
2.2. Con il secondo mezzo, il -OMISSIS- ha invece sostenuto che il Tar sarebbe incorso in ultrapetizione nell’applicare l’art. 80, comma 5, lett. b. del D.lgs. 50 del 2016, la cui violazione non era stata denunciata con il ricorso introduttivo, in quanto la ricorrente AL aveva censurato soltanto la violazione dell’art. 80 comma 4 (asserendo quindi la sussistenza della sola causa di esclusione relativa alla regolarità contributiva e fiscale), mentre la sentenza ha ravvisato la diversa causa di esclusione relativa alla liquidazione giudiziale dell’affittante, in palese violazione dell’art. 112 c.p.c..
3. Si è costituito il -OMISSIS- AL, proponendo a sua volta appello incidentale.
4. All’esito della camera di consiglio del 30 luglio 2024 per la decisione dell’istanza cautelare, la causa è stata rinviata al merito sull’accordo delle parti.
5. Con atto di rinuncia del 2 dicembre 2024, l’appellante principale ha dichiarato di rinunciare al ricorso in appello. Di seguito, anche l’appellante incidentale AL ha depositato atto di adesione alla rinuncia, dichiarando di accettare la compensazione delle spese di lite.
6. All’udienza del 10 dicembre 2024 la causa è passata in decisione.
7. Come sopra esposto, con memorie depositate in atti, prima dell’udienza di merito, parte appellante ha dichiarato di rinunciare all’appello contro la sentenza in epigrafe. A tale rinuncia ha aderito l’originario ricorrente il quale aveva, a sua volta, spiegato appello incidentale condizionato. Le parti hanno chiesto compensarsi le spese di lite, conformemente agli accordi raggiunti.
7.1. Di tale dichiarazione di rinunzia ai ricorsi da parte dell’appellante principale e della prestata adesione alla rinunzia da parte dell’originaria parte ricorrente AL, la Sezione deve prendere atto in omaggio al principio dispositivo del processo, applicabile anche al processo amministrativo.
7.2. Il presente giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto per rinunzia all’appello, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c) Cod. proc. amm.
7.3. Ricorda il Collegio che l’art. 84 ( “Rinuncia” ) Cod. proc. amm. dispone che:
«1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa» .
7.4. L’art. 35, comma 2 lett. c), Cod. proc. amm. prevede altresì che: “Il giudice dichiara estinto il giudizio: (…) c) per rinuncia” .
8. Pertanto, il Collegio dichiara estinto il giudizio per rinuncia all’appello principale, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), Cod. proc. amm..
9. Alla estinzione del giudizio per effetto della rinunzia all’appello principale del -OMISSIS- consegue l’improcedibilità dell’appello incidentale condizionato proposto da AL Service per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Le spese di lite, come espressamente richiesto nell’atto di rinuncia all’appello e di adesione alla rinuncia, possono essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, così decide: a) dà atto della rinuncia all’appello principale da parte del -OMISSIS- e dichiara estinto il giudizio, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), Cod. proc. amm.; b) dichiara improcedibile l’appello incidentale condizionato per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.