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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 326/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. MALASPINA DOMENICO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO ANGELINO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni di divorzio concordate nell'accordo depositato in data 7.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.4.2024 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con – parte CP_1
resistente – in data 19.7.1994, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune Niscemi al n. 64 Parte II Serie A dell'anno 1994 precisando, altresì, che con atto notarile del 12.3.2012 i coniugi avevano in seguito scelto il regime della separazione dei beni.
Aggiungeva che dal matrimonio sono nati due figli, nato a [...] il [...], Per_1
Per_ maggiorenne ed economicamente indipendente, e nata a [...] il [...], maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente.
Esponeva di essere dipendente del , mentre la moglie è dipendente del Controparte_2
. Controparte_3
Allegava che il Tribunale di Gela con Decreto di omologa del 14.6.2023 (cfr. All. n. 1 al ricorso introduttivo) aveva omologato le condizioni di separazione pattuite dai coniugi.
Deduceva che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliato con la moglie.
Concludeva, infine, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 5.7.2024 si è costituita in giudizio parte resistente aderendo alla domanda sullo status e avanzando la domanda di assegnazione di una quota non inferiore al 40% del TFR del ricorrente, con decorrenza dal momento in cui il medesimo avanzerà istanza di pensionamento.
Sentiti personalmente i coniugi all'udienza di comparizione del 10.7.2024, le parti chiedevano un rinvio per tentare di addivenire ad un accordo teso a comporre bonariamente il giudizio.
A seguito di istanza congiunta per la trasformazione del rito, all'udienza dell'8.10.2024, svolta in modalità cartolare con deposito di note scritte, i procuratori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio di seguito indicate:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
, nato a [...] il [...], CF. , e nata a [...] C.F._1 CP_1
Gela il 12.3.1970, C.F. , trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del comune C.F._2
di Niscemi al n. 64, part II, Serie A anno 1994, ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita a Niscemi in via G. Samperi n. 304, alla signora proprietaria esclusiva della stessa, che l'abiterà unitamente alla figlia CP_1
Per_ maggiore;
3) confermare l'obbligo del sig. di corrispondere, mediante versamento diretto alla Parte_1
Per_ figlia e sino a quando questa non raggiungerà l'indipendenza economica, la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, oltre al pagamento, nella misura del
50% di tutte le spese (vitto, alloggio, tasse, spese di trasporto, acquisto di libri e materiale didattico) connesse alla frequentazione dell'Università degli studi di Alessandria;
4) dare atto che il sig. si impegna a donare entro il 31.12.2024 ai figli , nato Parte_1 Per_1
Per_ a Niscemi il 3.9.1995, e , nata a [...] il [...], l'immobile sito nel comune di Ragusa –
Frazione di Marina di Ragusa – località “Treppizzi – Gaddimeli – identificato catastalmente al foglio
271, particella 218, sub. 6, categoria A/3, classe 3, consistenza 3,5 veni, rendita 271,14, ubicato all'interno del complesso edilizio denominato villaggio “Punta di Mola”, dallo stesso ricevuto in donazione dalla signora in data 22.03.2012, giusto atto di donazione rogato dal CP_1
Notaio repertorio n. 48418, raccolta 18024; Per_3
5) in caso di inadempimento o ritardo nella stipulazione dell'atto di donazione il sig. Parte_1 verserà a titolo di penale alla signora la complessiva somma di € 5.000,00; CP_1
6) la signora si impegna a corrispondere al sig. entro il 31.12.2024 la CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 5.000,00 per le migliorie da quest'ultimo apportate all'immobile sito in
Marina di Ragusa, sopra meglio individuato e specificato;
7) la signora dichiara di rinunciare alla domanda finalizzata ad ottenere il pagamento CP_1 di una quota non inferiore al 40% del TFR che sarà liquidato in favore dell'ex marito all'atto del pensionamento;
8) dare atto che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti e che non necessitano di alcun contributo per il loro mantenimento;
9) i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza di natura economica e patrimoniale e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…)”.
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”. Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale
(22.5.2023), definita con decreto di omologa del 14.6.2023 emesso dal Tribunale di Gela, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento rilevando che anche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], a Pt_1 CP_1
Niscemi in data 19.7.1994, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi al n. 64
Parte II Serie A dell'anno 1994;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 CP_1
Gela il 12.6.1970, dagli stessi concordate e riportate in parte motiva;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n.
396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 10.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 326/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. MALASPINA DOMENICO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO ANGELINO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni di divorzio concordate nell'accordo depositato in data 7.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.4.2024 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con – parte CP_1
resistente – in data 19.7.1994, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune Niscemi al n. 64 Parte II Serie A dell'anno 1994 precisando, altresì, che con atto notarile del 12.3.2012 i coniugi avevano in seguito scelto il regime della separazione dei beni.
Aggiungeva che dal matrimonio sono nati due figli, nato a [...] il [...], Per_1
Per_ maggiorenne ed economicamente indipendente, e nata a [...] il [...], maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente.
Esponeva di essere dipendente del , mentre la moglie è dipendente del Controparte_2
. Controparte_3
Allegava che il Tribunale di Gela con Decreto di omologa del 14.6.2023 (cfr. All. n. 1 al ricorso introduttivo) aveva omologato le condizioni di separazione pattuite dai coniugi.
Deduceva che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliato con la moglie.
Concludeva, infine, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 5.7.2024 si è costituita in giudizio parte resistente aderendo alla domanda sullo status e avanzando la domanda di assegnazione di una quota non inferiore al 40% del TFR del ricorrente, con decorrenza dal momento in cui il medesimo avanzerà istanza di pensionamento.
Sentiti personalmente i coniugi all'udienza di comparizione del 10.7.2024, le parti chiedevano un rinvio per tentare di addivenire ad un accordo teso a comporre bonariamente il giudizio.
A seguito di istanza congiunta per la trasformazione del rito, all'udienza dell'8.10.2024, svolta in modalità cartolare con deposito di note scritte, i procuratori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio di seguito indicate:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
, nato a [...] il [...], CF. , e nata a [...] C.F._1 CP_1
Gela il 12.3.1970, C.F. , trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del comune C.F._2
di Niscemi al n. 64, part II, Serie A anno 1994, ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita a Niscemi in via G. Samperi n. 304, alla signora proprietaria esclusiva della stessa, che l'abiterà unitamente alla figlia CP_1
Per_ maggiore;
3) confermare l'obbligo del sig. di corrispondere, mediante versamento diretto alla Parte_1
Per_ figlia e sino a quando questa non raggiungerà l'indipendenza economica, la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, oltre al pagamento, nella misura del
50% di tutte le spese (vitto, alloggio, tasse, spese di trasporto, acquisto di libri e materiale didattico) connesse alla frequentazione dell'Università degli studi di Alessandria;
4) dare atto che il sig. si impegna a donare entro il 31.12.2024 ai figli , nato Parte_1 Per_1
Per_ a Niscemi il 3.9.1995, e , nata a [...] il [...], l'immobile sito nel comune di Ragusa –
Frazione di Marina di Ragusa – località “Treppizzi – Gaddimeli – identificato catastalmente al foglio
271, particella 218, sub. 6, categoria A/3, classe 3, consistenza 3,5 veni, rendita 271,14, ubicato all'interno del complesso edilizio denominato villaggio “Punta di Mola”, dallo stesso ricevuto in donazione dalla signora in data 22.03.2012, giusto atto di donazione rogato dal CP_1
Notaio repertorio n. 48418, raccolta 18024; Per_3
5) in caso di inadempimento o ritardo nella stipulazione dell'atto di donazione il sig. Parte_1 verserà a titolo di penale alla signora la complessiva somma di € 5.000,00; CP_1
6) la signora si impegna a corrispondere al sig. entro il 31.12.2024 la CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 5.000,00 per le migliorie da quest'ultimo apportate all'immobile sito in
Marina di Ragusa, sopra meglio individuato e specificato;
7) la signora dichiara di rinunciare alla domanda finalizzata ad ottenere il pagamento CP_1 di una quota non inferiore al 40% del TFR che sarà liquidato in favore dell'ex marito all'atto del pensionamento;
8) dare atto che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti e che non necessitano di alcun contributo per il loro mantenimento;
9) i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza di natura economica e patrimoniale e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…)”.
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”. Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale
(22.5.2023), definita con decreto di omologa del 14.6.2023 emesso dal Tribunale di Gela, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento rilevando che anche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], a Pt_1 CP_1
Niscemi in data 19.7.1994, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi al n. 64
Parte II Serie A dell'anno 1994;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 CP_1
Gela il 12.6.1970, dagli stessi concordate e riportate in parte motiva;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n.
396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 10.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo