Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2002, n. 5691
CASS
Sentenza 19 aprile 2002

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Il potere conferito al giudice dall'art. 1384 cod. civ. di ridurre ad equità la penale (per manifesta eccessività o sopravvenuta onerosità) non può essere esercitato d'ufficio, ma richiede l'istanza della parte interessata, che non può ritenersi implicitamente contenuta nella deduzione di non dovere nulla a titolo di penale (trattandosi di deduzione incompatibile con l'istanza di riduzione) e che, nel processo del lavoro, deve essere avanzata nel rispetto delle preclusioni fissate dagli artt. 414 e 416 cod. proc. civ.; ne consegue che la richiesta in argomento deve essere avanzata nel ricorso introduttivo o nella comparsa di risposta, oppure nel primo atto difensivo successivo al verificarsi di fatti sopravvenuti idonei ad incidere sull'ammontare della penale, ma non può in nessun caso essere presentata nel giudizio di legittimità.

Il patto di non concorrenza, disciplinato dall'art. 2125 cod. civ., può riguardare non soltanto i dipendenti che svolgono mansioni direttive o di alto livello, ma anche tutti coloro che, pur essendo impiegati in compiti non intellettuali (sinanche di natura esecutiva), tuttavia operino in settori in cui l'imprenditore, in ragione della specifica natura e delle peculiari caratteristiche dell'attività svolta, possa subire un concreto pregiudizio - in termini di penetrazione nel mercato e di capacità concorrenziale- dalla utilizzazione (sia in corso di rapporto che successivamente) da parte dei lavoratori medesimi della lunga esperienza e delle numerose conoscenze acquisite alle sue dipendenze. (Fattispecie relativa ad un commesso addetto alla vendita di capi di abbigliamento).

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  • 1Nessuna categoria Archivi
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    La Corte di Cassazione con ordinanza n. 24416/2025 ha ritenuto dovuto il versamento dei contributi connessi all'indennità sostitutiva del preavviso anche se la stessa non è stata corrisposta ai lavoratori, a seguito dell'espressa rinuncia all'emolumento da parte dei lavoratori medesimi. I giudici nomofilattici reputano l'obbligazione contributiva, in funzione della sua natura pubblica, dotata di sostanziale autonomia rispetto all'obbligazione retributiva intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore, tale pertanto da non poter essere inficiata dalla autonomia negoziale delle parti che può disporre, entro determinati limiti, diversamente degli aspetti retributivi insiti nel rapporto di …

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  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. Gli interessi effetto della capitalizzazione quale costo occulto. 2. Gli Interessi: maturazione, periodicità, proporzionalità. 3. Il principio di proporzionalità nei regimi finanziari[2].4. Il numero di Eulero quale fattore di crescita. 5. Brevi cenni sulla trasparenza bancaria: necessità di chiarezza. 6. Gli strumenti ermeneutici. 7. Funzione monetaria o fungibilità dei beni oggetto della prestazione principale. 8. … Segue: l'accessorietà – autonomia. 9. Eguaglianza generica dell'oggetto. 10. Il principio della proporzionalità: il limite interno dell'autonomia contrattuale e il limite esterno dell'abuso del diritto. Breve disamina degli strumenti a disposizione dei …

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  • 3Il patto di non concorrenza e la sua validità
    Sofia Croce · https://ablabour.it/news2/ · 17 maggio 2024

    Il datore di lavoro e il lavoratore, nell'ambito della libertà contrattuale, possono prevedere il patto di non concorrenza, attraverso il quale è possibile stabilire, a determinate condizioni, che successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore sia obbligato a non svolgere attività in proprio o alle dipendenze altrui, in concorrenza con il datore di lavoro. Si differenzia dal patto di fedeltà, obbligo a cui è tenuto il prestatore di lavoro come sancito dall'art. 2105 cc, che stabilisce il divieto per il lavoratore di “trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di …

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    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 2 maggio 2024

    Il potere di ridurre la penale può essere esercitato dal giudice d'ufficio senza che sia necessaria la domanda o la eccezione della parte tenuta al pagamento In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2002, n. 5691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5691
Data del deposito : 19 aprile 2002

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