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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6781 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1052/2025 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 23.9.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), elett.te dom.to in Barano d'Ischia alla Via Starza n. 3, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Filomena Giglio , che lo rappresenta e difende - C.F._2
Email_1
attore in riassunzione - appellato - appellante incidentale
E
1 (C.F. - P. IVA n. ), n.q. di conferitaria del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 portafoglio assicurativo della in favore di Controparte_2 [...]
(ora ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta dall'avv. Controparte_3 Controparte_1
TO AG ( ), e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Napoli alla Piazza Carità n. 32 - Email_2
convenuta in riassunzione - appellante
NONCHE'
), Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
( ), ( ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6 CP_7
( ), ( ), C.F._7 Controparte_8 C.F._8 CP_9
( ), ( ),
[...] C.F._9 CP_10 C.F._10
( ), Controparte_11 C.F._11 CP_12
( ), in proprio e nella qualità di eredi di rappresentati e difesi C.F._12 Persona_1 dagli avvocati Gian Luca Matarazzi - C.F._13
e Claudia Caporicci ( - Email_3 C.F._14
, presso il cui studio in Napoli, piazza Salvatore Di Giacomo n. 123, Email_4 elettivamente domiciliano convenuti in riassunzione - appellati - appellanti incidentali
NONCHE'
(P. IVA ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t., Controparte_13 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone ( ) e dall'avv. Tiziana CodiceFiscale_15
IA ), con cui è elettivamente domiciliata presso lo studio del primo CodiceFiscale_16 sito in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 207 - Email_5
convenuta in riassunzione – appellata – appellante incidentale
NONCHE'
CP (P.I. ), in persona del legale rapp.te rapp.ta e difesa dagli Controparte_14 P.IVA_4 avv.ti Sergio Turrà ( - e Sabrina Turrà C.F._17 Email_6
( - ed elett.te domiciliata presso lo C.F._18 Email_7 studio degli stessi in Napoli alla Via G. Sanfelice n.24
2 convenuta in riassunzione – appellata – appellante incidentale
Oggetto: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 3991/2021 del 27.10.2021 emessa sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 11447/2012 del 24.10.2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
§1- Il giudizio di primo grado
Con citazione del 25 settembre 2006 e (in proprio e quali esercenti Controparte_4 Parte_2 la – allora – potestà genitoriale sui figli minori e ), , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e (in proprio e quali esercenti la – allora – potestà genitoriale sul Controparte_8 Parte_3 figlio minore ), e (in proprio e quali esercenti Controparte_9 CP_10 Controparte_16 la – allora – potestà genitoriale sui figli minori e ) convennero in Controparte_11 CP_12 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la al Controparte_17 fine di conseguirne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso della loro congiunta, avvenuto il 1° febbraio 2001. Persona_1
A tal fine esponevano che, la notte del 26 gennaio 2001, recatasi presso il Pronto Soccorso del a causa di un forte dolore pericordiale, dopo una attesa di ore, la donna era stata visitata dal CP_13 medico di turno, dott. , il quale, senza effettuare alcun esame strumentale, l'aveva dimessa Parte_1 con diagnosi di epigastralgia, prescrivendole terapia a base di Spasmex.
Recatasi poi presso la Casa era stata ricoverata con diagnosi di infarto acuto del CP_18 CP_14 miocardio, ed era deceduta dopo pochi giorni.
Deducevano la colposa condotta professionale dei sanitari del per l'errata diagnosi e CP_13
l'omissione di assistenza.
L' resisteva alla domanda e chiamava in causa la propria compagnia assicurativa, CP_13
il dott. e la Controparte_3 Parte_1 Controparte_19
I terzi chiamati, costituitisi, resistevano a loro volta, alla domanda.
eccepiva l'inoperatività della polizza;
chiamava in manleva la propria Controparte_3 Controparte_19 società assicurativa, la quale, costituitasi, eccepiva anch'essa l'inoperatività Controparte_2 della polizza.
3 La causa, istruita con prova testimoniale e CTU medico-legale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza n. 11447 del 24 ottobre 2012, con la quale il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda principale risarcitoria, condannava l' e il dott. , in solido tra CP_13 Parte_1 loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori (figli e nipoti di ), liquidando Persona_1 specifici importi a ciascuno di essi, oltre interessi e rivalutazione.
In accoglimento della domanda di manleva formulata dalla struttura sanitaria, condannava, poi,
l' a tenere indenne l' di quanto avrebbe dovuto pagare agli attori in forza Controparte_3 CP_13 della pronuncia resa sulla domanda principale.
In sintesi, riteneva il primo giudice che, sulla scorta delle risultanze dell'espletata c.t.u., andasse affermata la responsabilità del e del suo dipendente dott. con la loro CP_13 Parte_1 conseguente condanna solidale, laddove invece alcun profilo di responsabilità era emerso in capo ai dipendenti della nei cui confronti la domanda doveva essere rigettata. CP_20 CP_19
Il primo giudice richiamava le valutazioni espresse dai periti, secondo cui l'errata diagnosi di epigastralgia in luogo di infarto acuto del miocardio, peraltro in una paziente con elevato rischio di accidente cardiovascolare, non aveva consentito di mettere in essere le procedure terapeutiche necessarie. Oltre al ritardo ospedaliero, aveva contribuito all'exitus “l'aggravante di spostamenti e trasferimenti proprio nelle prime ore dell'infarto”.
Alla stregua di detti accertamenti riteneva imperita e imprudente la condotta del dipendente dell'ospedale dottor , che condannava in solido con la struttura ospedaliera. CP_13 Pt_1
§2. Il giudizio di secondo grado
La sentenza di primo grado veniva appellata, in via principale, da (subentrata ad Controparte_3
e da (cessionaria del relativo ramo d'azienda) e, in via Controparte_3 Controparte_2 incidentale, dall' nonché dagli originari attori e dal dott. , e, infine, in via CP_13 Parte_1 incidentale condizionata (per l'ipotesi in cui, in accoglimento degli altri gravami, fosse stata accertata la sua responsabilità), da che riproponeva la domanda di manleva nei confronti di Controparte_19
Controparte_2
Con sentenza n. 3991 del 27 ottobre 2021 la Corte d'appello di Napoli, espletato un supplemento di indagine peritale, accoglieva l'appello delle compagnie assicurative in merito all'inoperatività della polizza;
rigettava, per l'effetto, la domanda di manleva proposta dall' dichiarava CP_13 inammissibile per tardività l'appello incidentale proposto da , ritenendo non applicabile a Parte_1
4 tale impugnazione - giacché adesiva rispetto a quella principale, proposta dalle compagnie assicurative, avverso la medesima statuizione - il disposto di cui all'art. 334 cod. proc. civ.; rigettava in parte l'appello proposto dall' CP_13
Segnatamente, disattendeva il motivo relativo all'an della responsabilità della struttura, ritenendo che, in base alle risultanze delle CCTTUU eseguite in primo e in secondo grado (a cui si aggiungevano quelle della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento penale per omicidio colposo celebrato a carico di , definito con sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato), doveva Parte_1 riconoscersi il carattere negligente della condotta del proprio dipendente, dott. , per avere Pt_1 omesso l'esame strumentale elettrocardiografico, per aver effettuato una diagnosi erronea con mancato rilievo dell'infarto acuto in corso, e per aver omesso di disporre il ricovero della paziente in terapia intensiva.
Accoglieva, invece, i motivi inerenti il quantum dell'obbligazione risarcitoria, riducendo sensibilmente la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno terminale e l'importo liquidato a CP_7
(figlio disoccupato di ) a titolo di danno patrimoniale per la perdita del contributo Persona_1 economico erogatogli in vita dalla madre.
Precisava, infine, le modalità di calcolo degli interessi in relazione alla somma rivalutata, anche in base alla necessità di tener conto dei versamenti già effettuati a titolo di acconto, per adeguarle ai principi enunciati dalla pronuncia della Suprema Corte n. 25817 del 2017.
§. 3 Il giudizio di legittimità
Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva ricorso , formulando cinque Parte_1 motivi.
Successivamente, proponevano ricorso anche gli originari attori , , Controparte_4 Controparte_5
, , , , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , formulando un unico motivo.
[...] CP_12
L' proponeva ricorso incidentale sorretto da tre motivi. Controparte_17
La Corte, con ordinanza n. 31679/2024 del 9.12.2024, accoglieva il primo e il quarto motivo del ricorso proposto da , rigettava il secondo, dichiarava assorbito il terzo e inammissibile il quinto;
Parte_1 dichiarava assorbito il ricorso proposto da , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
; rigettava il ricorso incidentale proposto dalla
[...] Controparte_17
5 Cassava la sentenza impugnata in relazione al ricorso e agli specifici motivi accolti e rinviava alla Corte
d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità concernenti i rapporti processuali tra gli originari attori e , e tra quest'ultimo e Parte_1
Controparte_19
Condannava la a rimborsare ai ricorrenti, originari attori, e a Controparte_17 [...] le spese del giudizio di legittimità concernenti i relativi rapporti processuali. CP_1
Per quanto qui rileva, con i motivi accolti (primo e quarto del ricorso proposto da il Parte_1 ricorrente censurava la statuizione con cui la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il suo appello incidentale tardivo, reputando inapplicabile, stante il carattere adesivo (e non oppositivo) della sua impugnazione, il disposto di cui all'art. 334 cod. proc. civ..
La Suprema Corte riteneva fondati i motivi richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva (Cass., Sez. Un., 28/032024, n. 8486)”.
Cassava, pertanto, la sentenza in parte qua, con rinvio alla Corte territoriale partenopea in diversa composizione affinché esaminasse nel merito l'appello proposto dal . Pt_1
Rigettava il secondo motivo di ricorso, col quale il contestava la statuizione di inoperatività della Pt_1 polizza e di rigetto della domanda di manleva proposta dall' nei confronti di CP_13 CP_2
[...]
Riteneva assorbito il terzo motivo, inerente il merito della controversia, che andava esaminato in sede di rinvio in conseguenza della caducazione della statuizione di inammissibilità dell'appello incidentale del ricorrente.
Riteneva inammissibile il quinto motivo, inerente il governo delle spese di lite.
Riteneva assorbito il ricorso degli eredi , inerente il passaggio in giudicato della sentenza nei Per_1 confronti del condebitore solidale.
Rigettava il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla inerenti CP_13 la statuizione di rigetto della domanda di manleva.
6 Dichiarava inammissibile il motivo del ricorso incidentale proposto dalla inerente la CP_13 statuizione di accoglimento della domanda principale risarcitoria in quanto attinente a profili di fatto.
§4. Il presente giudizio di rinvio
Con atto di citazione notificato il 9.3.2025 ha riassunto la causa riproponendo tutti i motivi Parte_1 formulati con l'impugnazione incidentale a suo tempo formulata, erroneamente dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello.
si è costituita con comparsa del 14.7.2025 (per l'udienza del 19.9.2025, differita di Controparte_14 ufficio al 23.9.2025), concludendo per la conferma della statuizione di primo grado che aveva escluso qualsivoglia sua responsabilità rispetto alla vicenda per cui è lite.
Gli eredi e si sono costituiti con comparse del 28.7.2025, concludendo Per_1 Controparte_1 nel senso del rigetto dell'appello incidentale di Parte_1
L' si è costituita con comparsa del 30.7.2025 resistendo all'appello incidentale del CP_13
e concludendo per il suo rigetto. Pt_1
Alla prima udienza di trattazione, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La caducazione della pronuncia con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale proposto da con comparsa del 7.6.2013, impone, in questa sede di rinvio, il Parte_1 nuovo esame dei motivi di gravame sollevati dal medico avverso la sentenza di primo grado.
E' invece, precluso il nuovo esame dei motivi di gravame sollevati dalle altre parti, e, segnatamente, dall' in merito all'operatività della copertura assicurativa, dal momento che la CP_13
Suprema Corte ha rigettato sia il secondo motivo del ricorso proposto dal dr. che il primo Parte_1
e secondo motivo del ricorso incidentale proposto dall' nei confronti di Controparte_21
, ed essendosi, pertanto, formato il giudicato tra le parti sul punto, cosicché nessuna Controparte_1 diversa statuizione in tal senso potrà essere emessa in questa sede di rinvio nei confronti di
[...]
. CP_1
Ciò chiarito, si osserva quanto segue.
7 §a. Col primo motivo il dott. censura la sentenza di prime cure per non avere il Tribunale Pt_1 rilevato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti in ordine alla domanda di rivalsa proposta nei suoi confronti dall' CP_13
Assume che l'eccezione era stata sollevata in sede di precisazione delle conclusioni, e che la domanda di rivalsa rientrava nella peculiare ipotesi di “responsabilità amministrativa contabile”, ovvero nella particolare tipologia di responsabilità in cui si troverebbe ad incorrere un soggetto, persona fisica, che, in costanza di rapporto di servizio con la struttura pubblica, abbia cagionato un danno alla P.A. in violazione dei doveri specifici derivanti da tale rapporto.
Il motivo è infondato.
Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, come richiamata dal Cass. SS.UU.
Ordinanza n. 27404 del 14/10/2025), la struttura sanitaria risponde per fatto proprio, ai sensi dell'art. 1228, cod. civ., del danno da malpractice ripartito tra essa stessa e il sanitario, (Cass., 11/11/2019, n.
28987, Cass., 20/10/2021, n. 29001, e succ. conf. tra cui, ad esempio, Cass., 07/11/2024, n. 28642).
Trattasi di fattispecie di responsabilità “diretta”, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità “indiretta” per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 cod. civ.
In punto di giurisdizione, la Suprema Corte ha pure di recente ribadito (v., Cass., Sez. U., 12/10/2020,
n. 21992) che, secondo il passato orientamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 04/12/2001, n.
15288, in cui si menziona Cass., Sez. U., 15 luglio 1988 n. 4634), qualora un ente ospedaliero, ovvero un'Unità Sanitaria Locale, venga condannato al risarcimento del danno subìto da un assistito in relazione a fatto colposo del proprio dipendente, e poi agisca in rivalsa nei confronti del dipendente medesimo, la relativa controversia spetta alla cognizione della Corte dei conti.
L'indirizzo richiamato, però, è stato superato, consolidando il diverso principio per cui l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni (Cass., Sez. U., 18/12/2014, n. 26659).
8 Questo orientamento trova rispondenza in quello (v., ad esempio, Cass., Sez. U., 19/02/2019, n. 4883
e, prima Cass., Sez. U., 18/12/2014, n. 26659, poi Cass., Sez. U., 23/11/2021, n. 36205 e Cass., Sez. U.,
14/04/2023, n. 9988) a mente del quale la reciproca indipendenza dell'azione di responsabilità per danno erariale e di quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati.
Né può interferire, sulla questione di giurisdizione in esame, l'art. 9, comma 5, della legge 24 del 2017
(L. Gelli -Bianco), che disciplina l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, quando si tratti di norma intervenuta, come nell'ipotesi, successivamente alla proposizione della domanda, cui l'art. 5, cod. proc. civ., impedisce di dare rilievo.
La giurisprudenza in parola, ribadita ancor più di recente dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U.,
26/06/2024, n. 17634) ha trovato, in termini, ulteriore avallo nella più prossima giurisprudenza costituzionale in cui è stato ancora una volta affermato che «l'azione di responsabilità per danno erariale promossa dal PM dinanzi alla Corte dei conti e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, poiché la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a tutela dell'interesse particolare della amministrazione attrice (Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanze 23 novembre 2021, n. 36205 e 7 maggio 2020, n. 8634).
Ciò significa che un pubblico agente può essere convenuto affinché ne venga accertata la responsabilità per entrambi i titoli ovvero essere attinto da una soltanto delle due azioni, non sussistendo i presupposti per l'esercizio di entrambe, senza naturalmente che vi sia cumulo del danno risarcibile, erariale o civile»
(Corte cost. n. 203 del 2022).
Conclusivamente, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario rispetto all'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del proprio dipendente, fondata sulla responsabilità solidale civilistica, cui sono del tutto estranei profili di responsabilità amministrativa contabile.
Dal che discende l'infondatezza del primo motivo di gravame.
§b. Col secondo motivo il lamenta un vizio di extra-petizione, per averlo il Tribunale Pt_1 condannato “in solido” con la struttura sanitaria, benché gli attori non avessero mai espressamente esteso la domanda principale nei suoi confronti.
9 Anche il presente motivo è infondato.
Va sul punto richiamato l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, nelle ipotesi – come quella in valutazione - in cui la chiamata del terzo, da parte del convenuto in giudizio di risarcimento danni, sia svolta esclusivamente ai fini dell'accertamento della sua corresponsabilità quale autore della condotta concorrente causalmente efficiente alla produzione dell'eventus dammi, ossia la chiamata abbia come unico petitum la estensione al terzo chiamato dell'eventuale accertamento di corresponsabilità e della condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore danneggiato, senza che venga introdotto nel giudizio un distinto rapporto obbligatorio tra chiamante e chiamato, allora la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore - e sempre che quest'ultimo non rifiuti espressamente di agire anche verso il terzo chiamato -, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio (Cass. civile sez. III, 14/12/2024, (ud. 28/11/2024, dep. 14/12/2024), n.32556).
Nel caso di specie, l' ha chiesto “di essere autorizzata a chiamare in causa il dott. CP_13 Parte_1
… responsabile dei fatti di causa”, chiedendone la condanna solidale in ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Il Tribunale ha affermato la responsabilità della convenuta e del suo dipendente Controparte_17 dott. , “con la conseguente condanna in solido dei due convenuti, come richiesto dalla convenuta . Pt_1 CP_13
Appare evidente che l' con la domanda avanzata in primo grado nei confronti del CP_13
, terzo chiamato in causa, abbia svolto soltanto un'azione di accertamento della corresponsabilità Pt_1 dello stesso chiamato nella causazione dell'illecito, quale co-obbligato solidale rispetto alla pretesa risarcitoria degli attori.
La struttura non ha negato la propria responsabilità, ma anzi ha fatto valere la responsabilità “solidale” del medico.
Alla luce della giurisprudenza testé richiamata il motivo deve essere, pertanto, rigettato.
§c. Col terzo motivo il critica il merito della statuizione sulla domanda principale risarcitoria Pt_1 proposta nei suoi confronti e nei confronti della sia in ordine all'accertamento della CP_13 responsabilità sia in ordine alla quantificazione del danno.
Col motivo si censura, in primo luogo, la correttezza delle risultanze peritali poste a fondamento del giudizio di merito sull'accertamento della responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico;
in secondo
10 luogo, la correttezza della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in applicazione del criterio tabellare;
infine, la correttezza della liquidazione a del danno da perdita del CP_7 contributo economico fornitogli dalla madre.
Trattasi, in buona sostanza, delle medesime doglianze sollevate dall avverso la CP_13 sentenza di primo grado, puntualmente delibate dalla Corte d'appello con statuizioni non cassate.
Nello specifico: la Corte d'Appello ha rigettato il motivo di gravame con cui era stato censurato il giudizio di accertamento della responsabilità, ritenendo che, in base alle risultanze delle CCTTUU eseguite in primo e in secondo grado (a cui si aggiungevano quelle della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento penale per omicidio colposo celebrato a carico di , definito con Parte_1 sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato: consulenza liberamente apprezzabile, sul piano istruttorio, dal giudice civile), doveva riconoscersi il carattere negligente della condotta del dott. , Pt_1 per avere omesso l'esame strumentale elettrocardiografico, effettuato una diagnosi erronea con mancato rilievo dell'infarto acuto in corso, e omesso di disporre il ricovero della paziente in terapia intensiva in funzione della somministrazione dell'adeguata terapia trombolitica o da riperfusione miocardica PTCA
(da intraprendere, per essere efficace, entro poche ore dall'insorgenza dei sintomi), così concorrendo alla causazione del decesso della sig.ra , avvenuto sei giorni dopo, non ostante le cure, ormai Per_1 tardive, prestatele presso la Casa di cura Controparte_19
Invece, la Corte ha parzialmente accolto i motivi del gravame dell diretti a Controparte_17 ridimensionare il quantum dell'obbligazione risarcitoria;
in primo luogo, ha sensibilmente ridotto, in applicazione del criterio tabellare milanese, la somma, spettante agli attori iure hereditario, dovuta a titolo di risarcimento del danno terminale, il cui diritto si era già consolidato nella sfera giuridica della sig.ra nel periodo (di sei giorni) intercorso tra l'errata diagnosi e la morte, in cui essa era rimasta Per_1 sempre perfettamente lucida;
in secondo luogo, la Corte d'appello, mentre ha tenuto fermi (sotto tale profilo rigettando anche l'impugnazione degli originari attori, che ne avevano chiesto una modifica in melius) gli importi specificamente liquidati ai diversi congiunti della vittima a titolo di danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, ha ridotto l'importo liquidato a (figlio disoccupato di CP_7
) a titolo di danno patrimoniale per la perdita del contributo economico erogatogli in Persona_1 vita dalla madre, con la quale egli conviveva;
infine, la Corte territoriale ha precisato le modalità di calcolo degli interessi in relazione alla somma rivalutata, anche in base alla necessità di tener conto dei versamenti già effettuati a titolo di acconto, per adeguarle ai principi enunciati da Cass. n. 25817 del
2017.
11 Ciò considerato, e valutato il rigetto del ricorso per cassazione proposto dall' Controparte_17 avverso queste statuizioni della sentenza di secondo grado, le doglianze formulate dal nel terzo Pt_1 motivo di gravame devono, in questa sede, reputarsi inammissibili.
Va fatta, invero, applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale, in tema di obbligazioni solidali, il creditore può opporre la sentenza a sé favorevole pronunciata nei confronti di altro condebitore al condebitore che abbia partecipato al relativo giudizio (arg. da Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 19444 del 15/07/2025).
In conclusione, la riassunzione del dott. deve ritenersi inammissibile nelle parti astrattamente Pt_1 coinvolgenti il diritto risarcitorio dei sig.ri e la relativa quantificazione, avendo il CP_7 Pt_1 partecipato all'istruttoria del primo e del secondo grado di giudizio, e in ogni caso, non rinvenendosi nelle doglianze da costui formulate argomenti decisivi per disattendere le valutazioni espresse dalla
Corte d'Appello nella sentenza di secondo grado non cassata in parte qua, cui integralmente in questa sede si rinvia.
Peraltro, come emerge in atti, i sig.ri , in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di CP_7
Napoli n. 3991 del 27 ottobre 2021, hanno ottenuto dal integrale soddisfazione del proprio CP_13 credito risarcitorio (cfr. in proposito l'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 15 settembre 2022, a definizione del procedimento di esecuzione presso terzi r.g.e. n. 20711/2013, che si produce sub doc. n. 1), senza contributo alcuno del , che non vanta, pertanto, sotto tale Pt_1 aspetto, alcuna pretesa restitutoria.
Conclusivamente l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado deve essere Parte_1 rigettato.
L'esito del gravame (rigetto anziché inammissibilità) non muta la valutazione di soccombenza del
, posta a base della statuizione di condanna alle spese di lite del secondo grado, in solido con Pt_1
l' in favore degli eredi , come liquidate al capo e) della sentenza della Controparte_17 Per_1
Corte d'Appello n. 3991 del 27 ottobre 2021, statuizione che va, pertanto, in questa sede reiterata.
Sussistono anche i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico del per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo Pt_1 unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta.
12 La Suprema Corte ha demandato, infine, a questa Corte di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità concernenti i rapporti processuali tra gli originari attori e , e tra quest'ultimo e Parte_1
Controparte_19
Le oscillazioni giurisprudenziali di cui si è dato atto, precipuamente in tema di riparto di giurisdizione, e l'esito globale della lite giustificano, peraltro, a parere della Corte, la compensazione integrale tra le predette parti delle spese del giudizio di legittimità e tra tutte le parti le spese del presente giudizio di rinvio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11447/2012 del 24.10.2012, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
- conferma la condanna di in solido con l al pagamento delle Parte_1 CP_13 spese di lite del secondo grado di cui al capo e) della sentenza della Corte d'Appello n. 3991 del
27 ottobre 2021;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di per il pagamento di un ulteriore importo, Parte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione;
- compensa integralmente spese del giudizio di legittimità concernenti i rapporti processuali tra gli originari attori e , e tra quest'ultimo e nonché tra tutte le parti le Parte_1 Controparte_19 spese del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Napoli, il 23.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1052/2025 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 23.9.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), elett.te dom.to in Barano d'Ischia alla Via Starza n. 3, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Filomena Giglio , che lo rappresenta e difende - C.F._2
Email_1
attore in riassunzione - appellato - appellante incidentale
E
1 (C.F. - P. IVA n. ), n.q. di conferitaria del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 portafoglio assicurativo della in favore di Controparte_2 [...]
(ora ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta dall'avv. Controparte_3 Controparte_1
TO AG ( ), e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Napoli alla Piazza Carità n. 32 - Email_2
convenuta in riassunzione - appellante
NONCHE'
), Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
( ), ( ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6 CP_7
( ), ( ), C.F._7 Controparte_8 C.F._8 CP_9
( ), ( ),
[...] C.F._9 CP_10 C.F._10
( ), Controparte_11 C.F._11 CP_12
( ), in proprio e nella qualità di eredi di rappresentati e difesi C.F._12 Persona_1 dagli avvocati Gian Luca Matarazzi - C.F._13
e Claudia Caporicci ( - Email_3 C.F._14
, presso il cui studio in Napoli, piazza Salvatore Di Giacomo n. 123, Email_4 elettivamente domiciliano convenuti in riassunzione - appellati - appellanti incidentali
NONCHE'
(P. IVA ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t., Controparte_13 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone ( ) e dall'avv. Tiziana CodiceFiscale_15
IA ), con cui è elettivamente domiciliata presso lo studio del primo CodiceFiscale_16 sito in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 207 - Email_5
convenuta in riassunzione – appellata – appellante incidentale
NONCHE'
CP (P.I. ), in persona del legale rapp.te rapp.ta e difesa dagli Controparte_14 P.IVA_4 avv.ti Sergio Turrà ( - e Sabrina Turrà C.F._17 Email_6
( - ed elett.te domiciliata presso lo C.F._18 Email_7 studio degli stessi in Napoli alla Via G. Sanfelice n.24
2 convenuta in riassunzione – appellata – appellante incidentale
Oggetto: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 3991/2021 del 27.10.2021 emessa sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 11447/2012 del 24.10.2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
§1- Il giudizio di primo grado
Con citazione del 25 settembre 2006 e (in proprio e quali esercenti Controparte_4 Parte_2 la – allora – potestà genitoriale sui figli minori e ), , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e (in proprio e quali esercenti la – allora – potestà genitoriale sul Controparte_8 Parte_3 figlio minore ), e (in proprio e quali esercenti Controparte_9 CP_10 Controparte_16 la – allora – potestà genitoriale sui figli minori e ) convennero in Controparte_11 CP_12 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la al Controparte_17 fine di conseguirne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso della loro congiunta, avvenuto il 1° febbraio 2001. Persona_1
A tal fine esponevano che, la notte del 26 gennaio 2001, recatasi presso il Pronto Soccorso del a causa di un forte dolore pericordiale, dopo una attesa di ore, la donna era stata visitata dal CP_13 medico di turno, dott. , il quale, senza effettuare alcun esame strumentale, l'aveva dimessa Parte_1 con diagnosi di epigastralgia, prescrivendole terapia a base di Spasmex.
Recatasi poi presso la Casa era stata ricoverata con diagnosi di infarto acuto del CP_18 CP_14 miocardio, ed era deceduta dopo pochi giorni.
Deducevano la colposa condotta professionale dei sanitari del per l'errata diagnosi e CP_13
l'omissione di assistenza.
L' resisteva alla domanda e chiamava in causa la propria compagnia assicurativa, CP_13
il dott. e la Controparte_3 Parte_1 Controparte_19
I terzi chiamati, costituitisi, resistevano a loro volta, alla domanda.
eccepiva l'inoperatività della polizza;
chiamava in manleva la propria Controparte_3 Controparte_19 società assicurativa, la quale, costituitasi, eccepiva anch'essa l'inoperatività Controparte_2 della polizza.
3 La causa, istruita con prova testimoniale e CTU medico-legale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza n. 11447 del 24 ottobre 2012, con la quale il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda principale risarcitoria, condannava l' e il dott. , in solido tra CP_13 Parte_1 loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori (figli e nipoti di ), liquidando Persona_1 specifici importi a ciascuno di essi, oltre interessi e rivalutazione.
In accoglimento della domanda di manleva formulata dalla struttura sanitaria, condannava, poi,
l' a tenere indenne l' di quanto avrebbe dovuto pagare agli attori in forza Controparte_3 CP_13 della pronuncia resa sulla domanda principale.
In sintesi, riteneva il primo giudice che, sulla scorta delle risultanze dell'espletata c.t.u., andasse affermata la responsabilità del e del suo dipendente dott. con la loro CP_13 Parte_1 conseguente condanna solidale, laddove invece alcun profilo di responsabilità era emerso in capo ai dipendenti della nei cui confronti la domanda doveva essere rigettata. CP_20 CP_19
Il primo giudice richiamava le valutazioni espresse dai periti, secondo cui l'errata diagnosi di epigastralgia in luogo di infarto acuto del miocardio, peraltro in una paziente con elevato rischio di accidente cardiovascolare, non aveva consentito di mettere in essere le procedure terapeutiche necessarie. Oltre al ritardo ospedaliero, aveva contribuito all'exitus “l'aggravante di spostamenti e trasferimenti proprio nelle prime ore dell'infarto”.
Alla stregua di detti accertamenti riteneva imperita e imprudente la condotta del dipendente dell'ospedale dottor , che condannava in solido con la struttura ospedaliera. CP_13 Pt_1
§2. Il giudizio di secondo grado
La sentenza di primo grado veniva appellata, in via principale, da (subentrata ad Controparte_3
e da (cessionaria del relativo ramo d'azienda) e, in via Controparte_3 Controparte_2 incidentale, dall' nonché dagli originari attori e dal dott. , e, infine, in via CP_13 Parte_1 incidentale condizionata (per l'ipotesi in cui, in accoglimento degli altri gravami, fosse stata accertata la sua responsabilità), da che riproponeva la domanda di manleva nei confronti di Controparte_19
Controparte_2
Con sentenza n. 3991 del 27 ottobre 2021 la Corte d'appello di Napoli, espletato un supplemento di indagine peritale, accoglieva l'appello delle compagnie assicurative in merito all'inoperatività della polizza;
rigettava, per l'effetto, la domanda di manleva proposta dall' dichiarava CP_13 inammissibile per tardività l'appello incidentale proposto da , ritenendo non applicabile a Parte_1
4 tale impugnazione - giacché adesiva rispetto a quella principale, proposta dalle compagnie assicurative, avverso la medesima statuizione - il disposto di cui all'art. 334 cod. proc. civ.; rigettava in parte l'appello proposto dall' CP_13
Segnatamente, disattendeva il motivo relativo all'an della responsabilità della struttura, ritenendo che, in base alle risultanze delle CCTTUU eseguite in primo e in secondo grado (a cui si aggiungevano quelle della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento penale per omicidio colposo celebrato a carico di , definito con sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato), doveva Parte_1 riconoscersi il carattere negligente della condotta del proprio dipendente, dott. , per avere Pt_1 omesso l'esame strumentale elettrocardiografico, per aver effettuato una diagnosi erronea con mancato rilievo dell'infarto acuto in corso, e per aver omesso di disporre il ricovero della paziente in terapia intensiva.
Accoglieva, invece, i motivi inerenti il quantum dell'obbligazione risarcitoria, riducendo sensibilmente la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno terminale e l'importo liquidato a CP_7
(figlio disoccupato di ) a titolo di danno patrimoniale per la perdita del contributo Persona_1 economico erogatogli in vita dalla madre.
Precisava, infine, le modalità di calcolo degli interessi in relazione alla somma rivalutata, anche in base alla necessità di tener conto dei versamenti già effettuati a titolo di acconto, per adeguarle ai principi enunciati dalla pronuncia della Suprema Corte n. 25817 del 2017.
§. 3 Il giudizio di legittimità
Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva ricorso , formulando cinque Parte_1 motivi.
Successivamente, proponevano ricorso anche gli originari attori , , Controparte_4 Controparte_5
, , , , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , formulando un unico motivo.
[...] CP_12
L' proponeva ricorso incidentale sorretto da tre motivi. Controparte_17
La Corte, con ordinanza n. 31679/2024 del 9.12.2024, accoglieva il primo e il quarto motivo del ricorso proposto da , rigettava il secondo, dichiarava assorbito il terzo e inammissibile il quinto;
Parte_1 dichiarava assorbito il ricorso proposto da , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
; rigettava il ricorso incidentale proposto dalla
[...] Controparte_17
5 Cassava la sentenza impugnata in relazione al ricorso e agli specifici motivi accolti e rinviava alla Corte
d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità concernenti i rapporti processuali tra gli originari attori e , e tra quest'ultimo e Parte_1
Controparte_19
Condannava la a rimborsare ai ricorrenti, originari attori, e a Controparte_17 [...] le spese del giudizio di legittimità concernenti i relativi rapporti processuali. CP_1
Per quanto qui rileva, con i motivi accolti (primo e quarto del ricorso proposto da il Parte_1 ricorrente censurava la statuizione con cui la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il suo appello incidentale tardivo, reputando inapplicabile, stante il carattere adesivo (e non oppositivo) della sua impugnazione, il disposto di cui all'art. 334 cod. proc. civ..
La Suprema Corte riteneva fondati i motivi richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva (Cass., Sez. Un., 28/032024, n. 8486)”.
Cassava, pertanto, la sentenza in parte qua, con rinvio alla Corte territoriale partenopea in diversa composizione affinché esaminasse nel merito l'appello proposto dal . Pt_1
Rigettava il secondo motivo di ricorso, col quale il contestava la statuizione di inoperatività della Pt_1 polizza e di rigetto della domanda di manleva proposta dall' nei confronti di CP_13 CP_2
[...]
Riteneva assorbito il terzo motivo, inerente il merito della controversia, che andava esaminato in sede di rinvio in conseguenza della caducazione della statuizione di inammissibilità dell'appello incidentale del ricorrente.
Riteneva inammissibile il quinto motivo, inerente il governo delle spese di lite.
Riteneva assorbito il ricorso degli eredi , inerente il passaggio in giudicato della sentenza nei Per_1 confronti del condebitore solidale.
Rigettava il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla inerenti CP_13 la statuizione di rigetto della domanda di manleva.
6 Dichiarava inammissibile il motivo del ricorso incidentale proposto dalla inerente la CP_13 statuizione di accoglimento della domanda principale risarcitoria in quanto attinente a profili di fatto.
§4. Il presente giudizio di rinvio
Con atto di citazione notificato il 9.3.2025 ha riassunto la causa riproponendo tutti i motivi Parte_1 formulati con l'impugnazione incidentale a suo tempo formulata, erroneamente dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello.
si è costituita con comparsa del 14.7.2025 (per l'udienza del 19.9.2025, differita di Controparte_14 ufficio al 23.9.2025), concludendo per la conferma della statuizione di primo grado che aveva escluso qualsivoglia sua responsabilità rispetto alla vicenda per cui è lite.
Gli eredi e si sono costituiti con comparse del 28.7.2025, concludendo Per_1 Controparte_1 nel senso del rigetto dell'appello incidentale di Parte_1
L' si è costituita con comparsa del 30.7.2025 resistendo all'appello incidentale del CP_13
e concludendo per il suo rigetto. Pt_1
Alla prima udienza di trattazione, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La caducazione della pronuncia con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale proposto da con comparsa del 7.6.2013, impone, in questa sede di rinvio, il Parte_1 nuovo esame dei motivi di gravame sollevati dal medico avverso la sentenza di primo grado.
E' invece, precluso il nuovo esame dei motivi di gravame sollevati dalle altre parti, e, segnatamente, dall' in merito all'operatività della copertura assicurativa, dal momento che la CP_13
Suprema Corte ha rigettato sia il secondo motivo del ricorso proposto dal dr. che il primo Parte_1
e secondo motivo del ricorso incidentale proposto dall' nei confronti di Controparte_21
, ed essendosi, pertanto, formato il giudicato tra le parti sul punto, cosicché nessuna Controparte_1 diversa statuizione in tal senso potrà essere emessa in questa sede di rinvio nei confronti di
[...]
. CP_1
Ciò chiarito, si osserva quanto segue.
7 §a. Col primo motivo il dott. censura la sentenza di prime cure per non avere il Tribunale Pt_1 rilevato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti in ordine alla domanda di rivalsa proposta nei suoi confronti dall' CP_13
Assume che l'eccezione era stata sollevata in sede di precisazione delle conclusioni, e che la domanda di rivalsa rientrava nella peculiare ipotesi di “responsabilità amministrativa contabile”, ovvero nella particolare tipologia di responsabilità in cui si troverebbe ad incorrere un soggetto, persona fisica, che, in costanza di rapporto di servizio con la struttura pubblica, abbia cagionato un danno alla P.A. in violazione dei doveri specifici derivanti da tale rapporto.
Il motivo è infondato.
Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, come richiamata dal Cass. SS.UU.
Ordinanza n. 27404 del 14/10/2025), la struttura sanitaria risponde per fatto proprio, ai sensi dell'art. 1228, cod. civ., del danno da malpractice ripartito tra essa stessa e il sanitario, (Cass., 11/11/2019, n.
28987, Cass., 20/10/2021, n. 29001, e succ. conf. tra cui, ad esempio, Cass., 07/11/2024, n. 28642).
Trattasi di fattispecie di responsabilità “diretta”, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità “indiretta” per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 cod. civ.
In punto di giurisdizione, la Suprema Corte ha pure di recente ribadito (v., Cass., Sez. U., 12/10/2020,
n. 21992) che, secondo il passato orientamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 04/12/2001, n.
15288, in cui si menziona Cass., Sez. U., 15 luglio 1988 n. 4634), qualora un ente ospedaliero, ovvero un'Unità Sanitaria Locale, venga condannato al risarcimento del danno subìto da un assistito in relazione a fatto colposo del proprio dipendente, e poi agisca in rivalsa nei confronti del dipendente medesimo, la relativa controversia spetta alla cognizione della Corte dei conti.
L'indirizzo richiamato, però, è stato superato, consolidando il diverso principio per cui l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni (Cass., Sez. U., 18/12/2014, n. 26659).
8 Questo orientamento trova rispondenza in quello (v., ad esempio, Cass., Sez. U., 19/02/2019, n. 4883
e, prima Cass., Sez. U., 18/12/2014, n. 26659, poi Cass., Sez. U., 23/11/2021, n. 36205 e Cass., Sez. U.,
14/04/2023, n. 9988) a mente del quale la reciproca indipendenza dell'azione di responsabilità per danno erariale e di quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati.
Né può interferire, sulla questione di giurisdizione in esame, l'art. 9, comma 5, della legge 24 del 2017
(L. Gelli -Bianco), che disciplina l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, quando si tratti di norma intervenuta, come nell'ipotesi, successivamente alla proposizione della domanda, cui l'art. 5, cod. proc. civ., impedisce di dare rilievo.
La giurisprudenza in parola, ribadita ancor più di recente dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U.,
26/06/2024, n. 17634) ha trovato, in termini, ulteriore avallo nella più prossima giurisprudenza costituzionale in cui è stato ancora una volta affermato che «l'azione di responsabilità per danno erariale promossa dal PM dinanzi alla Corte dei conti e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, poiché la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a tutela dell'interesse particolare della amministrazione attrice (Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanze 23 novembre 2021, n. 36205 e 7 maggio 2020, n. 8634).
Ciò significa che un pubblico agente può essere convenuto affinché ne venga accertata la responsabilità per entrambi i titoli ovvero essere attinto da una soltanto delle due azioni, non sussistendo i presupposti per l'esercizio di entrambe, senza naturalmente che vi sia cumulo del danno risarcibile, erariale o civile»
(Corte cost. n. 203 del 2022).
Conclusivamente, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario rispetto all'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del proprio dipendente, fondata sulla responsabilità solidale civilistica, cui sono del tutto estranei profili di responsabilità amministrativa contabile.
Dal che discende l'infondatezza del primo motivo di gravame.
§b. Col secondo motivo il lamenta un vizio di extra-petizione, per averlo il Tribunale Pt_1 condannato “in solido” con la struttura sanitaria, benché gli attori non avessero mai espressamente esteso la domanda principale nei suoi confronti.
9 Anche il presente motivo è infondato.
Va sul punto richiamato l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, nelle ipotesi – come quella in valutazione - in cui la chiamata del terzo, da parte del convenuto in giudizio di risarcimento danni, sia svolta esclusivamente ai fini dell'accertamento della sua corresponsabilità quale autore della condotta concorrente causalmente efficiente alla produzione dell'eventus dammi, ossia la chiamata abbia come unico petitum la estensione al terzo chiamato dell'eventuale accertamento di corresponsabilità e della condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore danneggiato, senza che venga introdotto nel giudizio un distinto rapporto obbligatorio tra chiamante e chiamato, allora la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore - e sempre che quest'ultimo non rifiuti espressamente di agire anche verso il terzo chiamato -, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio (Cass. civile sez. III, 14/12/2024, (ud. 28/11/2024, dep. 14/12/2024), n.32556).
Nel caso di specie, l' ha chiesto “di essere autorizzata a chiamare in causa il dott. CP_13 Parte_1
… responsabile dei fatti di causa”, chiedendone la condanna solidale in ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Il Tribunale ha affermato la responsabilità della convenuta e del suo dipendente Controparte_17 dott. , “con la conseguente condanna in solido dei due convenuti, come richiesto dalla convenuta . Pt_1 CP_13
Appare evidente che l' con la domanda avanzata in primo grado nei confronti del CP_13
, terzo chiamato in causa, abbia svolto soltanto un'azione di accertamento della corresponsabilità Pt_1 dello stesso chiamato nella causazione dell'illecito, quale co-obbligato solidale rispetto alla pretesa risarcitoria degli attori.
La struttura non ha negato la propria responsabilità, ma anzi ha fatto valere la responsabilità “solidale” del medico.
Alla luce della giurisprudenza testé richiamata il motivo deve essere, pertanto, rigettato.
§c. Col terzo motivo il critica il merito della statuizione sulla domanda principale risarcitoria Pt_1 proposta nei suoi confronti e nei confronti della sia in ordine all'accertamento della CP_13 responsabilità sia in ordine alla quantificazione del danno.
Col motivo si censura, in primo luogo, la correttezza delle risultanze peritali poste a fondamento del giudizio di merito sull'accertamento della responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico;
in secondo
10 luogo, la correttezza della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in applicazione del criterio tabellare;
infine, la correttezza della liquidazione a del danno da perdita del CP_7 contributo economico fornitogli dalla madre.
Trattasi, in buona sostanza, delle medesime doglianze sollevate dall avverso la CP_13 sentenza di primo grado, puntualmente delibate dalla Corte d'appello con statuizioni non cassate.
Nello specifico: la Corte d'Appello ha rigettato il motivo di gravame con cui era stato censurato il giudizio di accertamento della responsabilità, ritenendo che, in base alle risultanze delle CCTTUU eseguite in primo e in secondo grado (a cui si aggiungevano quelle della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento penale per omicidio colposo celebrato a carico di , definito con Parte_1 sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato: consulenza liberamente apprezzabile, sul piano istruttorio, dal giudice civile), doveva riconoscersi il carattere negligente della condotta del dott. , Pt_1 per avere omesso l'esame strumentale elettrocardiografico, effettuato una diagnosi erronea con mancato rilievo dell'infarto acuto in corso, e omesso di disporre il ricovero della paziente in terapia intensiva in funzione della somministrazione dell'adeguata terapia trombolitica o da riperfusione miocardica PTCA
(da intraprendere, per essere efficace, entro poche ore dall'insorgenza dei sintomi), così concorrendo alla causazione del decesso della sig.ra , avvenuto sei giorni dopo, non ostante le cure, ormai Per_1 tardive, prestatele presso la Casa di cura Controparte_19
Invece, la Corte ha parzialmente accolto i motivi del gravame dell diretti a Controparte_17 ridimensionare il quantum dell'obbligazione risarcitoria;
in primo luogo, ha sensibilmente ridotto, in applicazione del criterio tabellare milanese, la somma, spettante agli attori iure hereditario, dovuta a titolo di risarcimento del danno terminale, il cui diritto si era già consolidato nella sfera giuridica della sig.ra nel periodo (di sei giorni) intercorso tra l'errata diagnosi e la morte, in cui essa era rimasta Per_1 sempre perfettamente lucida;
in secondo luogo, la Corte d'appello, mentre ha tenuto fermi (sotto tale profilo rigettando anche l'impugnazione degli originari attori, che ne avevano chiesto una modifica in melius) gli importi specificamente liquidati ai diversi congiunti della vittima a titolo di danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, ha ridotto l'importo liquidato a (figlio disoccupato di CP_7
) a titolo di danno patrimoniale per la perdita del contributo economico erogatogli in Persona_1 vita dalla madre, con la quale egli conviveva;
infine, la Corte territoriale ha precisato le modalità di calcolo degli interessi in relazione alla somma rivalutata, anche in base alla necessità di tener conto dei versamenti già effettuati a titolo di acconto, per adeguarle ai principi enunciati da Cass. n. 25817 del
2017.
11 Ciò considerato, e valutato il rigetto del ricorso per cassazione proposto dall' Controparte_17 avverso queste statuizioni della sentenza di secondo grado, le doglianze formulate dal nel terzo Pt_1 motivo di gravame devono, in questa sede, reputarsi inammissibili.
Va fatta, invero, applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale, in tema di obbligazioni solidali, il creditore può opporre la sentenza a sé favorevole pronunciata nei confronti di altro condebitore al condebitore che abbia partecipato al relativo giudizio (arg. da Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 19444 del 15/07/2025).
In conclusione, la riassunzione del dott. deve ritenersi inammissibile nelle parti astrattamente Pt_1 coinvolgenti il diritto risarcitorio dei sig.ri e la relativa quantificazione, avendo il CP_7 Pt_1 partecipato all'istruttoria del primo e del secondo grado di giudizio, e in ogni caso, non rinvenendosi nelle doglianze da costui formulate argomenti decisivi per disattendere le valutazioni espresse dalla
Corte d'Appello nella sentenza di secondo grado non cassata in parte qua, cui integralmente in questa sede si rinvia.
Peraltro, come emerge in atti, i sig.ri , in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di CP_7
Napoli n. 3991 del 27 ottobre 2021, hanno ottenuto dal integrale soddisfazione del proprio CP_13 credito risarcitorio (cfr. in proposito l'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 15 settembre 2022, a definizione del procedimento di esecuzione presso terzi r.g.e. n. 20711/2013, che si produce sub doc. n. 1), senza contributo alcuno del , che non vanta, pertanto, sotto tale Pt_1 aspetto, alcuna pretesa restitutoria.
Conclusivamente l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado deve essere Parte_1 rigettato.
L'esito del gravame (rigetto anziché inammissibilità) non muta la valutazione di soccombenza del
, posta a base della statuizione di condanna alle spese di lite del secondo grado, in solido con Pt_1
l' in favore degli eredi , come liquidate al capo e) della sentenza della Controparte_17 Per_1
Corte d'Appello n. 3991 del 27 ottobre 2021, statuizione che va, pertanto, in questa sede reiterata.
Sussistono anche i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico del per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo Pt_1 unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta.
12 La Suprema Corte ha demandato, infine, a questa Corte di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità concernenti i rapporti processuali tra gli originari attori e , e tra quest'ultimo e Parte_1
Controparte_19
Le oscillazioni giurisprudenziali di cui si è dato atto, precipuamente in tema di riparto di giurisdizione, e l'esito globale della lite giustificano, peraltro, a parere della Corte, la compensazione integrale tra le predette parti delle spese del giudizio di legittimità e tra tutte le parti le spese del presente giudizio di rinvio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11447/2012 del 24.10.2012, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
- conferma la condanna di in solido con l al pagamento delle Parte_1 CP_13 spese di lite del secondo grado di cui al capo e) della sentenza della Corte d'Appello n. 3991 del
27 ottobre 2021;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di per il pagamento di un ulteriore importo, Parte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione;
- compensa integralmente spese del giudizio di legittimità concernenti i rapporti processuali tra gli originari attori e , e tra quest'ultimo e nonché tra tutte le parti le Parte_1 Controparte_19 spese del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Napoli, il 23.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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