Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est- riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 103 del Registro Generale Contenzioso 2025 avente per OGGETTO ricorso per interdizione, proposto da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1
ROBERTO PICCIOLO dal quale è rappresentato e difeso, nell'interesse di nata a [...] il Controparte_1
12/04/1955
e con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/01/2025 chiedeva Parte_1
l'interdizione della sorella nata a [...] Controparte_1
(ME) il 12/04/1955, attesa l'incapacità della stessa di provvedere ai propri interessi e di compiere le più essenziali attività della vita quotidiana poiché affetta da “disturbo neurocognitivo maggiore dovuto a probabile malattia di Alzheimer”.
A sostegno dell'istanza il ricorrente produceva:
1. verbale della Commissione medica di verifica di Palermo del
26.2.2019 con il quale era riconosciuta Controparte_1
inidonea permanentemente in modo assoluta al servizio come
1
2. referto della clinica dei disturbi cognitivi dell'11.9.2020 con il quale veniva diagnosticata “demenza di Alzheimer variante frontale”;
3. certificazione inerente il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie del 7.4.2021 comprovante che la è affetta dalla Malattia di Alzheimer;
Pt_1
4. certificazione del dipartimento di salute mentale di Milazzo del
14.5.2022 in cui veniva riportata la diagnosi di “Disturbo neurocognitivo maggiore dovuto a probabile malattia di Alzheimer”.
5. verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del 25.5.2022 dal cui esame obiettivo si riscontrava: “deambulazione e passaggi posturali autonomi. Eloquio incongruo, tendenza al farfugliamento e al riso fatuo, non esplorabili critica e giudizio”, ed alla cui stregua veniva confermata la diagnosi di disturbo neurocognitivo maggiore dovuto a probabile malattia di Alzheimer sì da essere riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
6. verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 25.5.2022 che la giudicava “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 delle 104/1992”.
Instaurato il contraddittorio nei confronti dell'interdicenda e dei prossimi congiunti, veniva sentita all'udienza del 4.3.2025, Controparte_1
unitamente ai fratelli.
2 All'udienza dell'1 aprile 2025 il ricorrente precisava le conclusioni insistendo nell'accoglimento della domanda di interdizione ed il Giudice istruttore assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
La domanda merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 414 c.c., “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. L'assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi deve essere valutata avuto riguardo anche agli interessi non patrimoniali purchè possano subire pregiudizio da atti giuridici se non difesi dall'attività di un tutore. L'incapacità deve quindi essere valutata in base alla personalità e alla condizione sociale dell'interdicendo, natura ed entità degli interessi affidati alla sua disponibilità, ed alla rispondenza della misura dell'interdizione per il soggetto che manifesti la carenza di autonomia. In ogni caso, l'interdizione dell'infermo di mente deve ricollegarsi alle condizioni di salute psichica in atto al momento della relativa pronuncia, e, quindi, deve prescindere tanto da precorsi episodi di infermità, quanto dall'eventualità di ricadute, ove prospettabile in termini di mera possibilità e non di alta possibilità (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 13 marzo 1990, n. 2031). L'ambito applicativo dell'istituto è, tuttavia, residuale, posto che la privazione totale dell'incapacità di agire può essere disposta solo laddove gli altri istituti di protezione dell'infermo non siano concretamente idonei a soddisfare le esigenze di tutela dell'interdicendo (sul punto, cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 12 giugno 2006 n. 13584; Cass. civ., sez. I, sent. 26 ottobre 2011, n. 22332; Cass.
Civ., sez I, sent. 11 settembre 2015, n. 17962).
Nella fattispecie in esame la documentazione medica prodotta ha consentito di accertare che è affetta da “Disturbo Controparte_1
neurocognitivo maggiore dovuto a probabile malattia di Alzheimer”.
3 Detta patologia, a causa del pesante deterioramento cognitivo, ha reso l'interdicenda non autonoma, né lucida, né orientata nel tempo e nello spazio,
e ciò è chiaramente emerso anche in occasione dell'esame al quale è stata sottoposta all'udienza del 4 marzo 2025.
La ha partecipato all'udienza assistita dalla badante ma non è stata in Pt_1
alcun modo in grado di interloquire con il Giudice, il quale si è avvicinato alla signora per attirare la sua attenzione ma, anche con tale modalità,
l'interdicenda non ha risposto a nessuna domanda.
I familiari, poi, hanno rappresentato la necessità di gestione e assistenza continua per la , la quale viene assistita costantemente da una badante e Pt_1
dai fratelli ed in particolare dal ricorrente medico neurologo che si occupa della sorella anche dal punto di vista medico-sanitario.
Gli elementi istruttori raccolti, ulteriormente confermati dalla mancata contestazione alla domanda del ricorrente e dalle dichiarazioni rese dai fratelli in udienza, consentono pertanto di ritenere che è Controparte_1
portatrice di una infermità di mente abituale, insuscettibile di guarigione, che compromette irreversibilmente la sua capacità di intendere e di volere e che sicuramente la pone nella condizione di non essere assolutamente in grado di provvedere alla cura dei suoi interesse.
Va, quindi, adottato lo strumento di protezione piena definito dall'art. 414 c.c., anziché quello dell'amministrazione di sostegno, non potendo quest'ultimo trovare applicazione in tutti i casi in cui il soggetto coinvolto presenti una situazione di incapacità così piena, ed avvolgente tutti gli aspetti della propria esistenza, da porlo nell'impossibilità di compiere qualsiasi atto quotidiano della vita. Tale conclusione si ricava per un verso dall'art. 409 c.c., laddove afferma che il beneficiario della misura “conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno” e, per l'altro verso, dall'art. 410 c.c., che
4 stabilisce che l'amministratore deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
Ne deriva che per l'apertura dell'amministrazione di sostegno è comunque necessario che il soggetto beneficiario abbia conservato una sia pur minima autonomia e capacità, così da poter esprimere in coscienza le proprie aspirazioni e i propri bisogni;
viceversa, che deve essere pronunciata l'interdizione – quale massimo grado di protezione per l'individuo totalmente incapace di attendere i propri interessi – in tutti i casi in cui il soggetto sia affetto da una piena incapacità, ossia tale da non consentire – come nel caso di specie – alcun tipo di dialogo consapevole con il mondo circostante e, in particolare, con i soggetti preposti alla cura dei suoi interessi.
Il Collegio ritiene altresì opportuno, anche in un'ottica di economia processuale, procedere già in questa sede alla nomina del tutore provvisorio, da individuare nella persona del fratello . Parte_1
Vista la natura e la particolare funzione del procedimento di interdizione, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore della parte e il Pubblico Ministero, così provvede: dichiara l'interdizione di nata a [...] Controparte_1
il 12.04.1955; nomina tutore provvisorio nato a [...] il Parte_1
18.10.1951; rimette al Giudice Tutelare l'acquisizione del giuramento del tutore provvisorio e la nomina del tutore definitivo;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, entro dieci giorni dalla pubblicazione, all'Ufficiale dello Stato Civile
5 competente, per gli incombenti di cui all'art. 243 c.c. nonché al Giudice tutelare ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.c.; dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 3 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Viviana Scaramuzza dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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