Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8037/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8037/2023 promossa
DA
, C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cittadella del Capo - Bonifati (CS) via Mameli n. 4 presso lo studio dell'Avv. Fabio Spinelli che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in persona dei procuratori speciali, in forza di procura Parte_2
autenticata in data 27 febbraio 2019 dal notaio di Milano, e , in forza di Persona_1 Controparte_2
procura autenticata in data 20 aprile 2017dal notaio di Trieste, elettivamente Persona_2
domiciliata in Milano, via Tortona n. 25 presso lo studio dell'Avv. Carlo gagliardi che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E
[...]
, C.F. , residente in [...] C.F._2
Galilei n. 18.
RESISETNTE CONTUMACE
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per l'udienza del 10.2.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti costituite hanno precisato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 13
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni di-versa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor conducente del furgone Controparte_3
targato FG229NN in ordine alla causazione del sinistro;
• per l'effetto condannare il sig. in solido con la compagnia d'assicurazione Controparte_3 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti i danni patiti dal signor
[...] Pt_1
nel sinistro per cui è causa meglio specificati in fatto e quantificati nella complessiva somma
[...] di € 51.335,74;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali e oneri di legge”.
PER Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione
e conclusione sia di merito che istruttoria,
Nel merito, in via principale:
- respingere in toto le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, destituite di adeguata prova;
Sempre nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa, al netto delle somme già corrisposte in rivalsa dall' . CP_4
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. nelle misure di legge.
Chiede, infine, che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
IN FATTO
ha convenuto in questa sede , conducente-proprietario dell'autocarro Parte_1 Controparte_3
Ford Transit, targato FG229NN, e compagi assicurativa per la responsabilità Controparte_1
civile derivante dalla circolazione di autoveicoli e natanti come da polizza n. 296354132, e, premettendo che in data 25.03.2021, verso le ore 17.00 circa, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo Ducati Hypermotard targato DF65149 a percorrere a velocità moderata la strada peduncolo
SS36 provenendo dalla A4 e, precisamente, la corsia di destra all'altezza dello svincolo per IN
pagina 2 di 13 , era caduto a causa del comportamento di guida tenuto da , conducente- Pt_3 Controparte_3
comproprietario dall'autocarro Ford Transit targato FG229NN, il quale, nel percorrere la corsia di sinistra con direzione SS36 Monza- Lecco, con una repentina manovra e senza neppure azionare l'indicatore luminoso di cambio di direzione, aveva improvvisamente cambiato corsia, tagliandogli la strada, così da costringerlo, al fine di evitare l'impatto, ad azionare il sistema frenante che, tuttavia, non gli aveva impedito di perdere il controllo del mezzo e di andare ad impattare con il ginocchio destro la parte anteriore lato sinistro del veicolo Fiat Fiorino targato FA257LK che gli stava innanzi, ha chiesto condannarsi entrambi i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di ciò.
Nella contumacia di , non costituitosi nonostante la regolarità della notifica del ricorso Controparte_3 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza del 15.2.2024, si è costituita Controparte_5 la quale, pur non contestando l'effettiva verificazione del sinistro, ha eccepito tuttavia che,
[...]
contrariamente con quanto asserito dalla difesa attorea, l'esclusiva responsabilità del non era CP_3
stata in alcun modo dimostrata e, anzi, era stata smentita dalla ricostruzione effettuata ex post dagli operanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti, i quali non avevano rilevato alcuna condotta attiva od omissiva rimproverabile al , non avendo egli verosimilmente neppure avuto contezza di CP_3
quanto verificatosi.
In subordine al rigetto della domanda risarcitoria proposta, ha chiesto congruamente ridursi il quantum debeatur in proporzione al concorso di colpa concretamente imputabile al danneggiato ed al netto, in ogni caso, di quanto già eventualmente corrispostogli dall a seguito dell'apertura del sinistro in CP_4
itinere.
Rigettate le istanze istruttorie di natura orale rispettivamente articolate ed ammessa ed espletata la sola
CTU medico-legale sulla persona dell'attore, all'odierna udienza, tenutasi con le forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente sia parzialmente fondata e solo nei limiti appresso precisati meriti di essere accolta, dovendosi ritenere che il sinistro da cui è derivato il danno patrimoniale e non patrimoniale di cui appresso si darà conto sia imputabile, nella misura del
50% cadauno, sia a , conducente-proprietario dell'autocarro Ford Transit targato Controparte_3
FG229NN, sia a , conducente proprietario del motociclo Ducati Hypermotard targato Parte_1
DF65149.
Ciò lo si ricava in maniera chiara ed evidente da quanto riferito agli operanti intervenuti nell'immediatezza da due “testimoni” oculari del sinistro, e Tes_1 Persona_3
pagina 3 di 13 soggetti del tutto estranei agli interessi di parte, e, quindi, certamente attendibili nonostante non si sia ritenuto opportuno escuterli in sede giudiziale nella qualità di testimoni stante, da un lato, la mancata specifica contestazione giudiziale della ricostruzione da essi riferita e, dall'altro, la maggiore attendibilità del ricordo enucleato da entrambi nell'immediatezza dei fatti rispetto a quello eventualmente residuato a distanza di ben oltre tre anni.
Per comprenderne anche visivamente la dinamica alla luce delle dichiarazioni rese si rende indispensabile riportare sede un'immagine, prodotta da parte ricorrente al documento n. 2, idonea a rappresentare graficamente la posizione dinamica della traiettoria del veicolo condotto dal resistente e di quella del motociclo condotto dal ricorrente immediatamente prima della caduta foriera dei danni allegati:
In particolare, che nel medesimo momento si trovava alla guida del proprio Persona_3
scooter a percorrere la prima corsia del peduncolo SS36 di collegamento dalla A4, con direzione
IN AM, con l'intento di arrestarsi sulla banchina di destra avendo poco prima forato il pneumatico posteriore, ha riferito di avere visto un furgone, che si trovava solo qualche metro più avanti (quello condotto dal ), il quale improvvisamente, dalla seconda corsia di marcia (per CP_3
intendersi, quella in cui sono riportate nel superiore fotogramma le tre frecce di colore nero in fila indiana), con l'intenzione di occupare la prima corsia a destra, la occupava senza far uso dell'indicatore di cambio di direzione, in tal modo andando a tagliare la strada al furgoncino Fiat “Fiorino” condotto da tale costretto a frenare bruscamente al fine di evitare l'impatto. Tes_1
E proprio in quel momento, a dire di sarebbe sopraggiunto da tergo il Persona_3
pagina 4 di 13 motociclo condotto dall'odierno ricorrente che, frenando anch'egli energicamente al fine di evitare l'impatto sia con il furgone condotto dal sia con quello condotto dal , non è riuscito ad CP_3 Tes_1 evitare l'impatto con quest'ultimo dopo avere perso il controllo del proprio mezzo rovinando a terra.
Tale versione, già di per sé intrinsecamente credibile anche perché riferita da un soggetto privo di qualsivoglia interesse a riferire una versione di comodo piuttosto che un'altra, manifestatosi immediatamente agli agenti del corpo di polizia locale del Comune di IN AM accorsi in loco e neppure contraddetta dagli ulteriori elementi di prova emergenti dagli atti, è stata pienamente confermata ai medesimi operanti da , conducente/proprietario dell'autocarro Fiat Fiorino Tes_1
targato FA257LK, il quale, nel percorrere la rampa d'uscita della SS36, proveniente dalla A4, anch'egli con direzione verso IN AM, ha espressamente riferito quanto segue: “(…) Davanti a me la corsia di mia percorrenza era libera mentre la corsia di uscita sulla SS36 (Viale Brianza) posta alla mia sinistra era trafficata. Giunto in corrispondenza del bivio che divide la carreggiata con la direzione Milano, improvvisamente, un autocarro, che percorreva la corsia di sinistra, per evitare
l'incolonnamento, si immetteva nella mia corsia tagliandomi la strada. Per non impattare con
l'autocarro frenavo arrestando il mio veicolo e subito dopo venivo urtato sul lato anteriore sinistro da un motociclo che percorreva la mia stessa corsia e che probabilmente ha messo in atto la mia stessa manovra. Accortomi del sinistro dovuto alla manovra dell'autocarro cercavo di leggere la targa mentre lo stesso, prima rallentava ma subito dopo si allontanava senza fermarsi verso IN. La targa è FG229NN oppure FG299NN. Subito dopo scendevo dal mio veicolo e prestavo soccorso al motociclista”.
Orbene, tali essendo le conformi dichiarazioni rese dagli unici soggetti che hanno visivamente assistito alla dinamica del sinistro, che ben possono essere utilizzate ai fini del decidere per consentire al
Tribunale di effettuarne una ricostruzione ex post quanto più possibile attendibile, dettagliata e completa, non avendo alcuna delle parti indicato ulteriori testimoni oculari che, seppur non immediatamente presentatisi agli operanti, avrebbero comunque potuto essere escussi in sede giudiziale previa attenta valutazione della loro intrinseca attendibilità, ed iniziando dall'accertamento della responsabilità dell'odierno resistente contumace, è piuttosto evidente la condotta imprudente posta in essere da quest'ultimo il quale, prima di spostarsi sulla propria destra e di impegnare la relativa corsia, non ha minimamente dimostrato, essendo stato al contrario smentito dalle dichiarazioni sopra riportate, di avere rispettato il disposto di cui all'art. 154, commi 1 e 2 d. lgs. n. 285/1992, secondo cui:
“
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra
o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico
pagina 5 di 13 passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare”.
Non è necessario spendere ulteriori parole per affermarne la responsabilità colposa, a maggior ragione se si considera che, come riferito dai due “testi” oculari, il traffico era comunque intenso e, prima di spostarsi sulla propria destra, avrebbe dovuto per tempo segnalare la propria intenzione azionando il dispositivo luminoso di cambio di direzione.
Ugualmente è a dirsi, però, della condotta di guida tenuta dal motociclista che, a parere del Tribunale, non è stata improntata alla massima prudenza, avendo egli dovuto necessariamente tenere conto del traffico, come detto piuttosto intenso, di veicoli che percorrevano la seconda corsia di marcia, moderando adeguatamente l'andatura del mezzo condotto al fine di essere in grado di arrestarlo prima ed a prescindere dalle imprudenti condotte di guida tenute dagli altri utenti della strada, non essendo stato in grado di arrestarlo a seguito dell'imprudente condotta di guida posta in essere dal . CP_3
E' noto, infatti, in tema di circolazione stradale l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del mezzo e alle condizioni ambientali e di traffico nel senso che il conducente dev'essere sempre in grado di padroneggiare il proprio veicolo in qualsivoglia situazione, ponendo in essere tutte le manovre d'emergenza necessarie che gli consentano di evitare l'evento anche qualora riconducibile al comportamento imprudente o negligente posto in essere da altri, ovvero alla violazione ad opera di questi ultimi delle norme cautelari dettate in materia di circolazione stradale (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 10/05/2018, n.38219)
Nei medesimi termini, la Suprema Corte di Cassazione ha tenuto a precisare che le “norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo sono, oltre quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, principalmente quelle rinvenibili nell'art. 140 C.d.S., comma 1, che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale” (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. Civ., Sez. 4, 20/02/2013 n. 10635).
pagina 6 di 13 Orbene, nel caso di specie il , alla guida del motociclo targato DF65149, stava poco prima del Pt_1
sinistro percorrendo la propria corsia di marcia ad una velocità verosimilmente troppo elevata
(sembrerebbe la prima ma non può neanche escludersi che si trovasse a cavallo tra la prima e la seconda visto il punto d'impatto rilevato nel rapporto di incidente stradale versato in atti), quantomeno se parametrata alle condizioni del traffico in essere soprattutto nella seconda corsia, tenendo anche conto della presenza di uno svincolo sulla propria destra e della non imprevedibilità di condotte invasive della prima corsia poste in essere in maniera improvvisa e repentina dagli utenti che si trovavano nella seconda.
Come detto, dalla descrizione effettuata dai due “testi” escussi dagli operanti sembrerebbe evincersi che il motociclo stesse percorrendo la medesima corsia di destra percorsa dal , evidentemente Tes_1
immediatamente dietro, ma, contrariamente a quest'ultimo, pur avendo apparentemente provato a frenare (seppur le relative tracce non sia stato possibile localizzare), invece che arrestare il proprio mezzo, ne ha perso il controllo, andando ad impattare nella parte anteriore sinistra dell'autocarro Fiat
Fiorino targato FA257LK.
E se si considera che il , che stava pacificamente innanzi all'odierno ricorrente, è riuscito ad Tes_1
arrestare il proprio mezzo nonostante l'improvvida manovra non adeguatamente preannunciata e segnalata effettuata dal , altrettanto avrebbe dovuto fare il sicché, se non v''è riuscito, CP_3 Pt_1
è perché la velocità di guada era eccessiva rispetto alle condizioni del traffico veicolare ovvero, in alternativa o anche cumulativamente, perché non era particolarmente attento alla guida del mezzo.
D'altro canto ed a chiusura del cerchio, pur non volendosi per forza ponderare le distinte condotte di guida tenute dai due soggetti ugualmente “interessati” dal cambio di corsia posto in essere dal
, laddove - come detto - l'uno (che stava per di più davanti) è riuscito ad arrestare il proprio CP_3
mezzo senza creare ulteriori intralci alla circolazione veicolare né, tanto meno, subire danni patrimoniali e/o non patrimoniali a seguito della sconsiderata condotta di guida tenuta dal resistente mentre l'altro (che gli stava pacificamente dietro) non v'è riuscito, spettava in ogni caso alla parte ricorrente dimostrare di avere fatto tutto quanto in proprio potere per evitare il danno laddove, al contrario, l'assolvimento di tale onere probatorio è rimasto pressocché lettera morta, non essendosi tradotto in un comportamento di guida, quello della frenata e della successiva scivolata immediatamente prima di collidere con l'autocarro del , necessariamente obbligato. CP_3
E se è vero che, come eccepito dalla compagnia assicurativa, l'art. 2054 comma 2 c.c. fa espresso riferimento allo scontro tra veicoli ai fini dell'applicazione della presunzione di corresponsabilità paritaria ivi prevista, nondimeno, anche quando manchi una collisione diretta tra i mezzi coinvolti, come di fatto avvenuto nel caso di specie, la Suprema Corte ne ha avallato un'applicazione estensiva pagina 7 di 13 “al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro” (cfr. in tal senso Cass.
Civ., ordinanza n. 3764/2021), ritenendola quindi applicabile, anche in assenza di collisione tra i veicoli, a condizione che l'evento sia eziologicamente riconducibile, come avvenuto nella specie, alla circolazione stradale anche del mezzo non direttamente coinvolto nello scontro e, in particolar modo, qualora quest'ultimo abbia effettivamente determinato una turbativa alla circolazione.
Per tali ragioni ed in accoglimento dell'eccezione subordinata sollevata dalla compagnia assicurativa, può ritenersi accertato il diritto di di vedersi risarcito nella misura del 50% il seguente Parte_1
danno eziologicamente riconducibile al sinistro per cui è causa.
A tal fine, iniziando da quello non patrimoniale, il Tribunale ritiene integralmente utilizzabile ai fini del decidere la CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio, essendo le contestazioni mossele dalla difesa attorea, di cui appresso di sarà conto, del inidonee ad inficiarne la valenza in quanto logica, coerente e ben supportata dall'esame del periziando, dalla documentazione medica prodotta e attentamente esaminata nonché, è il caso di aggiungerlo, dalla mancata partecipazione di un CT attoreo in occasione della visita espletata.
Ma, andando per gradi e volendo dare preliminarmente atto degli esiti pacificamente residuati in rapporto causale con il sinistro per cui è causa, quali adeguatamente suffragati dalla documentazione medica prodotta, attentamente esaminata dal CTU e riportata nella medesima relazione peritale, a dire del dott. il ricorrente ha effettivamente subito un “Politrauma: frattura scomposta Per_4 pluriframmentaria piatto tibiale ginocchio destro (…) e parziale pseudoartrosi”, tant'è che in data
25.3.2021 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi con fissatore esterno assiale per “damage control” e in data 1.4.2021 ad un successivo intervento chirurgico di riduzione e sintesi del piatto tibiale con placche e viti metalliche.
I postumi permanenti residuati sono stati quantificati nella misura del 12% all'esito di un'accurata visita effettuata unitamente alla dott.ssa CT nominata dalla compagnia assicurativa, Persona_5
presente il giorno delle operazioni peritali, non essendo stato presente, in quanto non nominato, alcun
CT per la parte ricorrente, avendo l'Avv. Spinelli fatto riferimento, al fine di contestare tale (a suo dire) estremamente riduzionistica quantificazione, alla relazione di consulenza medico-legale effettuata in data 2 Aprile 2023 dal dott. ed allegata agli atti prodotti unitamente al ricorso Persona_6
introduttivo, che indica, peraltro genericamente e con formula di rimando al successivo vaglio giudiziale, “la cifra percentuale del 15% (quindici per cento), salvo evoluzioni da verificare, prima di eventuale fase di accertamento tecnico giudiziale”.
Il CTU ha ben spiegato la ragione per la quale ha ritenuto opportuno rivedere al ribasso la percentuale pagina 8 di 13 del 15% riportata nella relazione di parte prodotta al documento n. 12, avendo rilevato - in ottemperanza d'altro canto alla medesima riserva assunta dal perito di parte - che il quadro clinico ad oggi (rectius, alla data della visita medico-legale del periziando) è decisamente migliorato rispetto a quello accertato dal perito di parte ben quattordici mesi prima, ovverosia nel mese di aprile 2023, sicché la contestazione reiterata dal difensore del ricorrente nella nota conclusiva depositata in data
3.2.2025 è generica e anche ridondante, non avendo minimamente contrastato la valenza medico-legale di quanto affermato dal CTU, inopportunamente del tutto ignorata nella misura in cui è stata semplicemente richiamata una valutazione di gran lunga precedente e non più attuale alla data in cui il medesimo danneggiato è stato sottoposto a visita a cura del dott. Per_4
Il CTU, anche in tal caso smentendo ogni valenza della contraria affermazione effettuata dalla difesa attorea, ha inoltre escluso sia la necessità di sostenere in futuro ulteriori spese mediche rispetto a quelle documentate, a tal fine affermando “che i mezzi di sintesi con placche e viti metalliche dell'intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta del piatto tibiale del ginocchio destro possono, ma non è d'obbligo, che vengano rimossi, come l'impianto di protesi e la successiva degenza ospedaliera, con periodo di cure e riabilitazione, segnalate dall'Avvocato e non dal Consulente Tecnico di Parte ricorrente, assente il giorno delle operazioni peritali”, sia l'effettiva riduzione della capacità lavorativa specifica del danneggiato, il quale svolge “attività di autista alla guida da seduto e non di barelliere”, non emergendo da alcunché che tale attività lavorativa ricomprenda effettivamente, oltre alle mansioni di guida dei mezzi d'emergenza, la gestione sanitaria del paziente, la movimentazione e il trasporto nonché la gestione di presidi e attrezzature in molteplici scenari che spaziano dai contesti abitativi alle situazioni emergenziali in ambiente ostile e impervio, non essendo stato sul punto prodotto alcun contratto di lavoro comprensivo del relativo mansionario né, tanto meno, articolata una specifica prova orale da sottoporsi, ai fini dell'ammissibilità, al prudente apprezzamento dell'organo giudicante.
Ne consegue che il danno non patrimoniale di natura permanente riconoscibile in favore del danneggiato è pari alla minor misura del 12% a cui aggiungere, in quanto peraltro neppure specificamente contestati, 196 giorni complessivi di inabilità temporanea, di cui 16 al 100%, 60 al
75%, 60 al 50% ed ulteriori 60 al 25%.
Ai fini della liquidazione del danno, come peraltro neppure contestato in giudizio, il Tribunale ritiene applicabili, stante la loro riconosciuta vocazione nazionale, le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile istituito presso il Tribunale di Milano che già contemplano, nella valutazione del danno non patrimoniale declinato per punti di invalidità, dei valori monetari “medi” corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomofunzionali, sia quanto a quelli relazionali, sia quanto alla sofferenza soggettiva),
pagina 9 di 13 ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice rimoduli la liquidazione anche oltre i valori minimi e massimi solo, però, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti che, in quanto tali, vanno preliminarmente allegate e conseguentemente dimostrate dal soggetto su cui incombe l'onere di cui all'art. 2697 c.c..
Del pari è a dirsi del danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute, che riporta una forbice di valori monetari, con un valore standard ed un valore denominato “aumento personalizzato”, applicabile anche in tal caso solo “in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento”.
Orbene, nel caso di specie, stante quanto riportato nella CTU ed in assenza di una specifica prova volta a giustificare un aumento personalizzato rispetto ai valori standardizzati previsti dalla tabella, ritiene il
Tribunale che la liquidazione del danno non patrimoniale debba necessariamente effettuarsi come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 32 anni
Percentuale di invalidità permanente 12% Punto danno biologico € 2.851,87 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52 Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Demoltiplicatore applicabile in base all'età 0,845
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 16
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 28.918,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 37.015,00
Invalidità temporanea totale € 1.840,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 12.190,00 Totale generale: € 49.205,00
Il 50% di tale somma concretamente liquidabile in favore del danneggiato in funzione del concorso di colpa imputatogli è pari ad € 24.602,00.
Trattandosi di somma dovuta per il risarcimento di un danno diverso dal mero inadempimento di un debito pecuniario liquido ed esigibile, esse costituisce un debito di valore sul quale devono essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati sino alla data della presente decisione.
pagina 10 di 13 La prima va effettuata applicando su tale somma gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica, ossia quelli del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (cosiddetto indice F.O.I.).
Quanto agli interessi, nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di un'ulteriore voce, correntemente viene definita come
“interessi compensativi” (altri li definiscono “moratori” ma, ai fini della presente valutazione, le differenze terminologiche sono indifferenti), da calcolarsi, però, non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712), bensì sulle somme previamente devalutate alla data del fatto e via via rivalutate, con periodicità annuale (cfr. in tal senso Cass. Civ., 20.6.1990 n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli), alla data convenzionale del 31 dicembre ove vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Devalutata alla data del fatto (anzi, più esattamente, alla data di scadenza del periodo di invalidità temporanea come da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità) la somma si riduce ad € 21.505,24 e, successivamente rivalutata sino alla data odierna comprensiva degli interessi compensativi maturati nelle more, è definitivamente pari ad € 26.741,24.
Sulla somma in tal modo determinata andranno, infine, corrisposti gli eventuali interessi moratori nella misura legale maturati a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione sino a quella dell'effettivo soddisfo.
A tale ultimo importo va aggiunto il 50% del danno patrimoniale documentato, pari a complessivi €
1.654,90, per certificati medici, visite specialistiche, ausili medici, cure fisiche e perizia medico-legale allegata (cfr. in tal senso il documento n. 13), e il 50% dell'importo di € 2.064,84, Iva inclusa, sostenuto per la riparazione del motociclo (cfr. in tal senso il documento n. 3).
All'importo in tal modo determinato, pari a complessivi € 1.859,87, vanno aggiunti gli interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data di pagamento di ogni singola fattura prodotta sino a quella del deposito del ricorso introduttivo e, successivamente, nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4,
c.c. sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla è stato documentato in ordine all'effettiva corresponsione di qualsivoglia indennizzo a cura dell' per il sinistro in itinere subito dal ricorrente sicché nulla è possibile detrarre in questa sede, CP_4
fermo restando l'ingiustificato arricchimento in parte qua e per le voci equivalenti qualora Pt_1
pagina 11 di 13 avesse effettivamente percepito alcunché. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e, rideterminate sulla base del decisum, vanno definitivamente poste a carico delle parti resistenti, in solido tra loro.
La liquidazione si effettuata sulla base dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le fasi di esame e studio ed introduttiva del giudizio, dovendosi ridurre al minimo le due fasi successive, la prima in quanto consistita nel mero espletamento di una CTU medico-legale senza alcuna nomina di CTP, la seconda in quanto esauritasi nella mera predisposizione e nel successivo deposito di una nota conclusiva stringata e meramente riepilogativa delle richieste iniziali.
Le spese di CTU, come separatamente liquidate nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico di Controparte_1
Da ultimo, preso atto di quanto disposto dall'art. 59, comma 1, lett. d), DPR n. 131/1986, secondo cui
“
1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: […] d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”, e dell'art. dello stesso DPR secondo cui “[…] 2. Nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata
a debito”, essendo riscontrabile nel comportamento di guida tenuto da l'ipotesi astratta Controparte_3
del reato previsto dall'art. 590 bis, comma 1, c.p., quest'ultimo e sono le uniche Controparte_1
parti nei cui confronti può essere recuperata l'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che il sinistro stradale verificatosi in data 25.03.2021, verso le ore 17.00 circa, lungo la strada peduncolo SS36, all'altezza dello svincolo per IN AM, è imputabile nella misura del 50% cadauno a , conducente-proprietario del motociclo Ducati Parte_1
Hypermotard targato DF65149, e , conducente-comproprietario dall'autocarro Controparte_3
Ford Transit targato FG229NN;
- per l'effetto, condanna e in persona del legale Controparte_3 Controparte_5
rapp.te p.t., in solido tra loro, a corrispondere a , a titolo di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale subito a seguito del sinistro, già ridotto della quota di responsabilità imputabile al ricorrente, la complessiva somma di € 26.741,24, comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione monetaria maturati sino alla data odierna, oltre interessi moratori nella misura legale eventualmente maturati a decorrere da tale ultima data sino a quella dell'effettivo soddisfo;
pagina 12 di 13 - condanna e in persona del legale rapp.te p.t., in Controparte_3 Controparte_5
solido tra loro, a corrispondere a , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1
subito a seguito del sinistro, già ridotto della quota di responsabilità imputabile al ricorrente, la complessiva somma di € 1.859,87, oltre interessi nella misura legale maturati dalla data di scadenza delle fatture prodotte e sino alla data del deposito del ricorso introduttivo e, successivamente, nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. sino alla data dell'effettivo soddisfo;
- condanna e in persona del legale rapp.te p.t., in Controparte_3 Controparte_5
solido tra loro, a rifondere a le spese di lite sostenute nell'ambito del presente Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 5.818,70, di cui 557,70 per spese esenti e 5.261,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
- indica in e le parti nei confronti delle quali recuperare Controparte_3 Controparte_1
l'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.
Così deciso in Monza in data 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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