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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2342 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019.
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata a Bagno a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Parte_1
Picarella e dall'avv. Vincenzo Fiume, unitamente ai quali elettivamente domicilia, come da procura in atti, presso lo studio dell'avv. Gianluca Picarella, sito in Mercato S. Severino (SA) alla via Tenente Falco
n. 53;
- RICORRENTE-
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Carmine Guadagno, presso il cui studio elett.te domicilia, come da procura in atti, in Mercato San
Severino (SA) alla via Vanvitelli n. 74;
- RESISTENTE -
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
- INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24.04.2019, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dal Parte_1
coniuge con il quale in data 12.09.2016 aveva contratto matrimonio in Bracigliano Controparte_1
(SA) e dalla cui unione era nato in [...] il figlio in data 05.07.2017. Per_1
La ricorrente chiedeva poi che la separazione fosse pronunciata con addebito al marito e che fosse posto a carico del resistente un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, del quale domandava l'affidamento esclusivo. A fondamento della richiesta di addebito deduceva i ripetuti comportamenti violenti e persecutori del resistente nei suoi confronti, penalmente accertati. Infine, chiedeva la condanna del resistente al rimborso sia del 50% delle spese sostenute per il minore, nel periodo successivo alla fine della convivenza, sia degli importi sborsati per la manutenzione e l'ammodernamento della casa familiare.
Ritualmente si costituiva in giudizio , contestando le avverse deduzioni e richieste, Controparte_1
e chiedendo che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente, all'udienza del 10.02.2020, autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava gli ulteriori provvedimenti provvisori ed urgenti. In particolare: affidava in via esclusiva il figlio minore alla madre, con diritto di visita del padre tramite incontri protetti, e sanciva il relativo contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo, pari ad euro 150,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Incardinata la causa dinanzi al GI, in data 02.02.2022 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 04.12.2024, la causa, ritenuta matura, veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alle domande accessorie alla pronuncia di separazione, occorre osservare quanto segue.
Partendo dalla domanda di addebito, spiegata da , deve affermarsi innanzitutto che ai Parte_1
fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896).
Ciò premesso, la domanda merita accoglimento.
La separazione deve essere pronunciata con addebito al marito, poiché gli accertamenti penali acquisiti agli atti consentono di provare:
a) i comportamenti, tenuti da , contrari ai doveri del matrimonio, con particolare Controparte_1
riferimento alle aggressioni fisiche e morali reiterate in costanza di matrimonio ai danni della ricorrente;
b) il nesso di causalità tra tali condotte e la disgregazione irreversibile dell'unione familiare.
A tal riguardo, il fatto che le accertate condotte siano state proseguite e che anzi si siano incentivate anche dopo l'allontanamento della ricorrente dal domicilio coniugale e nel corso del presente giudizio non è circostanza che possa giustificare il rigetto della domanda di addebito.
Ed invero se, come sopra detto, di norma, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza, provocata dal comportamento trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, deve essere condotta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n.
15101/2004), tuttavia - continua la Suprema Corte - " sfuggono ad ogni giudizio di comparazione i fatti accertati a carico di un coniuge integranti violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, in alcun modo giustificabili come atti di reazione o ritorsione rispetto a comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e
l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell'altro coniuge, così superando la soglia minima di solidarietà e di rispetto per la personalità del partner " (principio ribadito da Cass. n. 8548/2011).
A questo proposito, infatti, deve ribadirsi che una separazione legale o di fatto non fa cessare i doveri di rispetto reciproco, assistenza morale e materiale, e di solidarietà nascenti dal rapporto coniugale. Ne consegue che, ove tali doveri vengano violati attraverso condotte lesive dei beni primari della persona, le stesse devono essere valutate dal giudice ai fini dell'addebito, scaturendone l'irrilevanza della loro posteriorità rispetto all'inizio della crisi (cfr. Cass. ord. 27.02.2024, n. 5171, Cass. ord. 16.09.2022, n.
27324, e Cass. ord. 19.02.2018, n. 3925).
Tale è il caso di specie, dove è stato provato in generale un comportamento aggressivo, violento
(fisicamente e moralmente), nonché soprattutto persecutorio da parte del marito, il quale ha costantemente violato l'integrità psico-fisica e la dignità della moglie, per come efficacemente dimostrato nei provvedimenti penali emessi a carico del resistente a partire dall'ammonimento del
Questore del 07.09.2019 e culminati nella sentenza resa dalla Corte d'Appello di Salerno in data
06.4.2022 (atti prodotti in giudizio).
Da qui la pronuncia di addebito della separazione a carico di . Controparte_1
Ciò posto, bisogna ora soffermarsi sulle statuizioni concernenti la prole minore d'età.
La ricorrente ha proposto domanda di affidamento esclusivo del figlio minore, alla luce delle condotte, di cui sopra si è detto, imputabili al resistente.
Ora, giova richiamare in linea assolutamente generale l'orientamento della Suprema Corte, cui questo
Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai
"provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti, l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I,
428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Di conseguenza, la deroga rispetto a siffatta “regola” deve fondarsi sulla deduzione e prova di fatti e circostanze tali da indurre a ritenere che l'affidamento del minore ad entrambi i genitori si determini in un pregiudizio per la sua salute psico-fisica.
Ciò posto, bisogna evidenziare che la consulenza tecnica svolta in corso di giudizio, della cui attendibilità e correttezza non v'è motivo di dubitare, non ha rilevato gravi criticità con riferimento ai genitori ed al loro rapporto con il figlio. Ciò che ha invece sottolineato è la presenza di una fortissima conflittualità nella diade genitoriale, che inevitabilmente incide sulla psiche del bambino.
Si richiamano all'uopo nello specifico le conclusioni della Consulente: “In questo specifico caso, seppure nella coppia si è definito il cosiddetto “divorzio psichico”, in quanto apparentemente ciascuno ha accettato la separazione, di fatto è presente il risentimento, cosa che non consente loro di avere un rapporto sereno. Tale condizione rende particolarmente complessa la condivisione dei compiti educativi che risultano essere vissuti in maniera distante da parte di ciascun genitore.
Le funzioni genitoriali infatti non possono essere delegate ad un unico genitore, ma nel benessere del minore devono trovare nella coppia genitoriale una piena integrazione. Soprattutto nel caso di specie le competenze di ciascun genitore può trovare un'integrazione nel proficuo scambio.
Il quadro familiare attuale che viene a configurarsi è caratterizzato dalla presenza di un conflitto tra i signori e , al momento infatti sembra non sussista una modalità comunicativa CP_1 Pt_1
efficace tra loro.
Da quanto è emerso dai reciproci racconti si nota che non esiste nessun tipo di dialogo nella coppia genitoriale, entrambi non comunicano, atteggiamento legato ai fatti contingenti e genericamente attribuibile a rancore e rabbia, o come definito dalla signora , da delusione. Pt_1
Si procede di seguito analizzando il rapporto di con ciascuno dei genitori. Per_1
Per quanto concerne il rapporto tra madre e figlio si nota la presenza di una forte complicità, entrambi descrivono il proprio rapporto come una relazione serena, se ciò consente al minore di avere una relazione spontanea con la madre alla quale sente di poter raccontarsi, dall'altra si riscontra la mancata possibilità di differenziarsi da essa.
La signora presenta uno stile educativo flessibile, dove si evidenzia l'aspetto normativo ma si preferisce
a un modello educativo incentrato sulla condivisione e l'apertura dando libera espressione alle caratteristiche del minore e le attinenti predisposizioni. Molto differente è il modello educativo proposto dal sig. dai colloqui è emerso che il CP_1
periziando ha una personalità molto giocherellona, in cui persistono comportamenti piuttosto incerti che regolano sia la propria condotta personale che sociale. Un aspetto tipico della sua personalità è la tendenza ad avere atteggiamenti permissivi. Manifesta un modello genitoriale in cui pur essendo presente una focalizzazione mentale sul figlio e i sui propri bisogni tende a prevalere il punto di vista del genitore, da questo punto di vista sembrerebbe poco attento come genitore a una lettura empatica dei bisogni del figlio. Durante i colloqui in più di un'occasione il sig. ha dimostrato di non CP_1
possedere una piena capacità di prendere decisioni stabili”.
Da quanto precede emerge chiaramente che entrambi i genitori, se considerati singolarmente, non presentano rilevanti limiti quanto alla loro capacità genitoriale, avendo instaurato buoni rapporti con il figlio minore, seppur il resistente mostra una maggiore fragilità ed aree che necessitano di sostegno che dovrà certamente essere attivato, specie sotto il profilo della gestione della propria rabbia e metabolizzazione della separazione.
Quanto poi alle modalità di frequentazione, la consulente prosegue: “Analizzando entrambi gli ambienti familiari è stato possibile constatare l'assenza di pericolo per il minore. È per tale motivo che rispetto ai tempi di permanenza, data la necessità di una maggiore stabilità emotiva del minore, si ritiene utile una collocazione stabile dello stesso con la madre, visto il legame simbiotico, mantenendo stabili e costanti i rapporti con le famiglie di origine dei genitori del minore. Parallelamente sarebbe opportuno mantenere i rapporti frequenti con il padre, preferendo le ore pomeridiane, in modo da utilizzare il tempo per fare insieme esperienze che possano rinvigorire il legame padre-figlio, nonché gradualmente concedere weekend al mese da trascorrere esclusivamente con il padre.
- “Potrebbe essere utile considerare un esercizio congiunto delle responsabilità genitoriali, in quanto attraverso il modello dell'affidamento condiviso viene garantito l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori”[…]“Con l'affidamento condiviso si vuole garantire al minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori”[…]“Rispetto ai tempi di permanenza, data la necessità di una maggiore stabilità emotiva del minore, si ritiene utile una collocazione fissa dello stesso con la madre, mantenendo stabili e costanti i rapporti con il padre, tenendo in considerazione la risposta affettiva espressa dal minore in presenza del padre. A ciò si desidera aggiungere che, tenuto conto delle difficoltà riscontrate nella coppia genitoriale, è necessario che la stessa si sottoponga ad un percorso di mediazione familiare, in modo da essere aiutati nella gestione del minore dei suoi bisogni e realizzazione di interessi”[…]“Per concludere si ritiene che il minore abbia bisogno di svolgere un percorso psicoterapeutico, volto a consentirgli l'elaborazione della separazione dei genitori e a rivedere i propri vissuti emotivi.”.
A tali considerazioni peritali devono aggiungersi le positive relazioni dei Servizi Sociali, da cui si evince l'instaurazione di un proficuo rapporto tra il minore e il padre, i quali, anche grazie all'attenuazione del conflitto tra le parti, sono riusciti a trascorrere diversi periodi insieme. In proposito, emerge come gli incontri, ormai da tempo svolti fuori dall'ambiente protetto ed anche presso l'abitazione del padre, abbiano portato benessere al bambino, rafforzando il legame con la figura paterna e la rispettiva famiglia.
Alla luce di tali valutazioni, ritiene il Collegio di disporre, in assenza di accertati profili di criticità,
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, rivolgendo loro nel contempo l'invito a sottoporsi ai prescritti percorsi di sostego.
Sul collocamento del medesimo, esigenze di stabilità conducono a confermarne la residenza presso la madre.
Per quanto concerne il diritto di visita del padre, questi potrà vedere e tenere con sé il figlio per almeno due pomeriggi a settimana, nonché a weekend alternati e periodi festivi come da dispositivo. Il tutto con onere di monitoraggio del nucleo familiare in capo ai Servizi Sociali, specie per quanto concerne il momento di incontro tra i genitori all'atto di “affidamento” del bambino da un genitore all'altro, attuando un sistema di monitoraggio anche a tutela della posizione di , attesi i trascorsi Parte_1
violenti e persecutori del ai suoi danni;
delegando altresì i SS SS a mediare tra le parti per CP_1
l'individuazione di persona di comune fiducia che soprintenda a tali momenti in funzione di garanzia.
All'uopo e sulla scorta delle conclusioni della CTU, si invitano inoltre le parti ad avviare prontamente i percorsi di mediazione familiare e sostegno psicologico, suggeriti dalla Consulente per sé stessi e per il bambino, in considerazione dei pregiudizi che la situazione familiare ha già determinato sul figlio.
In ordine ai provvedimenti di natura economica per il minore, il Collegio ritiene equo stabilire, alla luce delle documentate situazioni reddituali delle parti, nonché delle esigenze di crescita del minore, un assegno di mantenimento a carico del padre pari ad euro 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Importo da versarsi entro il giorno 04 di ciascun mese mediante bonifico o mezzo equivalente, e soggetto a rivalutazione ISTAT annuale come per legge.
In merito alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente, a titolo di rimborso, occorre osservare quanto segue. Sul punto è consolidato l'orientamento di legittimità che sostiene l'inammissibilità della domanda restitutoria formulata nel giudizio di separazione, in quanto non direttamente connessa alla materia del contendere (separazione personale) e soggetta ad un rito diverso.
Infatti, secondo la Suprema Corte di cassazione è esclusa la possibilità̀ del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle restitutorie e/0 risarcitorie, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass.
Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828,
Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
Tuttavia, la Cassazione ha successivamente chiarito che l'inammissibilità della domanda accessoria di restituzione di somme di danaro, nell'ambito del giudizio di divorzio o di separazione, va eccepita e/o rilevata d'ufficio entro la prima udienza (v. Cassazione n. 3316/2017 del 08.02.2017).
Pertanto, nel caso di specie, non essendo stata tale eccezione tempestivamente proposta né rilevata d'ufficio, le richiamate domande restitutorie dovranno essere oggetto di apposita pronuncia.
Tanto premesso, in merito alla richiesta di rimborso delle spese sostenute interamente da un genitore per le necessità del minore, la giurisprudenza di legittimità ne ha più volte sancito il fondamento (cfr.
Cass. ord. n. 2127.2016, Cass. ord. n. 6819.2017, Cass. ord. n. 16404.2019). Nel caso di specie, la richiesta della sig.ra , relativa alla restituzione della metà delle spese sostenute per il minore, nel periodo Pt_1
intercorrente tra la separazione di fatto e l'udienza presidenziale, merita accoglimento. Infatti, la documentazione prodotta, suffragata dall'assenza di specifica contestazione o prova contraria pervenuta dal resistente, è da ritenersi sufficiente a dimostrare gli esborsi che la ricorrente ha dovuto sostenere interamente a proprio carico, nell'arco temporale indicato, per la cura del bambino.
Pertanto, ne consegue la condanna del sig. al pagamento della somma di euro 1.116,90, CP_1
pari al 50% delle spese effettuate, dopo la fine della convivenza e prima dell'udienza presidenziale, dalla sig.ra per le esigenze del figlio minore. Pt_1
Quanto invece alla domanda di restituzione delle somme impiegate per la manutenzione e l'ammodernamento della casa, la stessa non può essere accolta in questa sede, poiché non sufficientemente provata.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono compensate in ragione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1
contrassero matrimonio il 12.09.2016 in Bracigliano (SA), con addebito nei confronti di quest'ultimo;
b) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore , con residenza Persona_2
privilegiata presso la madre;
c) stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio per non meno di due pomeriggi a settimana
(ad es. martedì e giovedì) dall'uscita della scuola alle 20.00; oltre due week end alternati al mese, dall'uscita da scuola il sabato (oppure dalle 11.00 del sabato nel caso di giornata non scolastica) alle
19.00 della domenica;
possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il minore durante le festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza (di modo che il minore trascorra i giorni dal 23 al 26 dicembre con un genitore e dal 30 al 02 gennaio con l'altro e viceversa;
la giornata di Pasqua con un genitore e quella del Lunedì in Albis con l'altro); possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il minore 15 giorni (anche non consecutivi) durante i mesi di luglio e agosto, da concordare preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
d) onera i Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare, relazionando periodicamente l'intestata Autorità; dispone poi che i SS SS attivino tale monitoraggio specie per quanto concerne il momento di incontro tra i genitori all'atto di “affidamento” del bambino da un genitore all'altro, a tutela della posizione di , attesi i trascorsi violenti e persecutori del Parte_1
i suoi danni;
invitando altresì i SS SS a mediare tra le parti per l'individuazione di persona CP_1
di comune fiducia che soprintenda a tali momenti in funzione di garanzia;
e) invita le parti ad iniziare i percorsi di sostegno psicologico ed alla genitorialità indicati dalla CTU, per la gestione del conflitto ed il benessere del minore;
f) pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente , oltre al Controparte_1 Parte_1
50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc), la somma di euro 200,00 mensili, entro il giorno 04 di ogni mese con bonifico o mezzo equivalente, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore;
tale somma va rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
g) condanna al pagamento della somma di euro 1116,90 nei confronti di Controparte_1 Pt_1
per le causali di cui in motivazione;
[...]
h) rigetta ogni ulteriore domanda;
i) compensa le spese di lite tra le parti;
l) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Bracigliano di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 22 uff.1, parte II, serie A, anno 2016); Così deciso in Nocera Inferiore, in camera di consiglio il 10.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire