Articolo 6 quinquies del Codice dell'amministrazione digitale
Articolo 6 quaterArticolo 7
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27 gennaio 2018
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17 luglio 2020
Art. 6-quinquies. (Consultazione e accesso) 1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater e' consentita a chiunque senza necessita' di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.
2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e' effettuata secondo le modalita' fissate da AgID nelle Linee guida.
3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, e' vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo ((per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70)) .
4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.
Entrata in vigore il 17 luglio 2020
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