Articolo 2390 del Codice civile
Articolo 2389Articolo 2391
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2390.

(( (Divieto di concorrenza).)) ((Gli amministratori non possono assumere la qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa' concorrenti, ne' esercitare un'attivita' concorrente per conto proprio o di terzi, ne' essere amministratori o direttori generali in societa' concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore puo' essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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