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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4101 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 5446 dell'anno 2022, trattenuto in decisione all'udienza del 3 ottobre 2024, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nato in [...] il [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliato in Roma, via Berberini n. 3 presso lo C.F._1 studio dei procuratori, avv. Alexander GUTTIERES, avv. Mara GRILLANDINI e avv. Giovanni DE SIMONE, che lo rappresentano e difendono per delega rilasciata su foglio separato e allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E nata in [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Mazzini n. 4, presso lo studio dei procuratori, avv. Roberta CESCHINI e avv. Armando RESTIGNOLI, che la rappresentano e difendono per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13177/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 05 settembre 2022, in tema di separazione personale dei coniugi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05.11.2018 chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Roma di pronunciare la separazione dal coniuge, , con il quale Parte_1
aveva contratto matrimonio il 4 novembre 2006 in Australia, unione dalla quale erano nati due figli, (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Persona_2
Chiedeva, in particolare, di addebitare la separazione al marito;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza stabile presso la madre (inizialmente nella casa di
Roma, Via San Damaso 34, successivamente con facoltà della madre di trasferirsi in
Australia con i figli); l'assegnazione della casa sita in Roma, Via San Damaso n.34; chiedeva inoltre di regolamentare il diritto di visita del padre a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a un pomeriggio a settimana, per metà delle vacanze di
Pasqua e di Natale nonché per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
Si costituiva il quale, aderendo alla domanda di separazione Parte_1
della Sig.ra chiedeva di assegnare alla stessa la casa coniugale sita a Roma, in Via CP_1
San Damaso n.34; l'affido condiviso dei figli minori ed chiedeva inoltre di Per_1 Per_2
stabilire il suo diritto a tenere i bambini con sé in conformità al calendario proposto;
di porre a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli in misura pari a complessivi € 500,00 mensili;
di concorrere alle spese straordinarie previamente approvate in misura pari al 50%, nonché di respingere ogni e qualsiasi richiesta di mantenimento in favore della IG . Proponeva quindi domanda Pt_1
riconvenzionale per sentir pronunciare - constando il consenso della ricorrente e ai sensi della richiamata legge nazionale australiana - la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la . CP_1
2 In sede di comparizione personale dei coniugi, il Presidente, rilevato che la legge applicabile era quella italiana - in forza del Reg. n. 1259/2010 quanto alla pronuncia sullo status, in forza della Convenzione dell'Aja 1996 per l'affidamento dei figli e in virtù del
Protocollo dell'Aja 2007 quanto alle domande di mantenimento dei figli - constatato il fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, stabilendo che ognuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento;
disponeva il collocamento dei figli presso la madre, cui assegnava la casa familiare, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore;
disciplinava il regime di frequentazione padre-figli; poneva a carico di , l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
la somma mensile di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli
[...]
con decorrenza dalla domanda, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
disponeva infine, che i minori - ferma la residenza abituale in Italia - potessero essere espatriati previo consenso scritto di entrambi i genitori.
All'esito del giudizio – nel corso del quale veniva emessa sentenza non definitiva sullo status e che veniva istruito mediante l'espletamento di ctu, interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi - il Tribunale respingeva la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie;
affidava i figli minori a entrambi i genitori disponendone il collocamento presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale;
regolamentava il diritto di frequentazione padre-figli; determinava in 1.000,00 euro il contributo mensile dovuto dallo per il mantenimento dei figli da Pt_1
corrispondere alla moglie con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva, infine, che i minori, ferma la residenza abituale in Italia, potessero essere espatriati solo previo consenso scritto di entrambi i genitori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso Parte_1
depositato il 14 ottobre 2022 che, con il primo motivo, lamenta la contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza riguardo alla decorrenza dell'assegno di
3 mantenimento dei figli. Deduce, con il secondo motivo, la mancanza di una pronuncia chiara e precisa sulle modalità di pagamento delle spese scolastiche dei figli;
ha chiesto pertanto di riformare la sentenza impugnata nella parte del dispositivo ove viene indicata la decorrenza dell'assegno di mantenimento dei figli dalla domanda, stabilendo, analogamente a quanto disposto nella motivazione della sentenza impugnata, che il suddetto contributo decorra dalla data di pubblicazione della decisione, nonché di stabilire il contributo da lui dovuto al pagamento del 50% delle spese scolastiche dei figli al netto dei rimborsi ottenuti dalla sig.ra da parte del proprio datore di lavoro e quindi CP_1
limitatamente alla metà del residuo.
Si è costituita che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto e che ha proposto appello incidentale relativamente alla decorrenza del contributo paterno al mantenimento dei figli, chiedendo di disporre che tale maggior contributo decorra dalla data della domanda di primo grado (novembre 2018).
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi il 17 settembre 2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento di entrambi gli atti d'appello proposti dalle parti.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 9 settembre 2024 è stato disposto che l'udienza del 3 ottobre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che, con memoria difensiva depositata in data 21 gennaio 2024,
ha rinunciato al primo dei motivi d'impugnazione, essendo Parte_1
venuto meno il suo interesse ad appellare per effetto del provvedimento del Tribunale di
Roma che, in data 6 dicembre 2022, ha disposto “la correzione, ai sensi e per gli effetti di cui
4 all'art. 287 c.p.c., della sentenza n. 13177/2022, nel senso che ove è scritto nel dispositivo «con decorrenza dalla domanda», si legga e si corregga, come previsto in parte motiva, «a far data dalla pubblicazione della presente sentenza”.
È invece fondato e va quindi accolto il residuo motivo di impugnazione proposto da
. Lamenta quest'ultimo che il Tribunale di Roma ha omesso di Parte_1
pronunciarsi in modo chiaro e preciso riguardo al pagamento delle spese scolastiche dei figli. Specifica al riguardo lo che la riceve dal proprio datore di lavoro un Pt_1 CP_1
contributo anticipato per i due figli pari all'84% dell'importo della retta scolastica annuale;
il restante 16% di tale importo, sostiene l'appellante, dovrebbe rimanere a carico di entrambi i genitori nella misura dell'8% ciascuno. Sottolinea infatti lo che, qualora Pt_1
l'importo effettivamente dovuto dallo stesso fosse quello dell'intero 16% residuo,
l'appellata non avrebbe alcun onere, essendo il costo delle spese scolastiche già coperto per l'84% dal suo datore di lavoro.
L'assunto dell'appellante merita di essere condiviso. Osserva in proposito questa Corte che la , invero, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che a fronte del CP_1
rimborso pari all'84% dell'intera retta scolastica dei figli da parte del datore di lavoro, derivi alla stessa un pregiudizio economico in caso di suddivisione del residuo tra lei e lo
. Né, peraltro, come eccepito dall'appellata, può ritenersi intervenuto un giudicato Pt_1
esterno sul punto, posto che il provvedimento da lei all'uopo richiamato (con il quale il
Tribunale di Roma ha respinto l'istanza cautelare avanzata dal Sig. avverso l'atto di Pt_1
pignoramento presso terzi della Sig.ra risultando le opposizioni ex art. 617 e 615 CP_1
c.p.c. carenti di gravi motivi ai fini della sospensione della procedura esecutiva ex art. 624
c.p.c) è stato emesso nell'ambito di un procedimento cautelare ex art. 624 c.p.c. ed è dunque privo di natura definitiva. Ne consegue che le spese scolastiche, poste a carico di entrambi i genitori, vanno ripartite in misura pari (50% ciascuno) sull'importo al netto del rimborso dell'84% riconosciuto dal datore di lavoro della sig.ra CP_1
Va invece respinto siccome infondato l'appello incidentale proposto dalla . CP_1
Lamenta quest'ultima l'erroneità dell'impugnata sentenza che, con omessa motivazione, resa comunque in violazione dell'art. 445 c.c., il Tribunale di Roma aveva stabilito che
5 l'assegno di mantenimento dovuto in maggior misura dallo per il mantenimento Pt_1
dei figli dovuto decorresse dalla pubblicazione della sentenza anziché dalla domanda.
Precisa in proposito la che la motivazione sul punto risulta apparente, priva di CP_1
specifiche argomentazioni contrarie a quelle sulle quali la stessa fondava la sua domanda in primo grado.
Il motivo non può essere condiviso. Dalla ricostruzione dei redditi delle parti, emerge che all'epoca della domanda e, dunque, nella fase dei provvedimenti presidenziali, il reddito mensile percepito dalla era di circa euro 7.000,00 e che la riduzione del compenso CP_1
dovuta alla trasformazione del contratto di lavoro da “full time” in “part time” in data 1° marzo 2019 non è stata significativa, atteso che già in data 23 settembre 2019 veniva ripristinato l'orario lavorativo “full-time” e, dunque, il maggior reddito mensile
(dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio in data 23.09.19). Inoltre, il maggior importo dell'assegno di mantenimento a decorrere dalla sentenza (anziché dalla domanda) è giustificato anche dal nuovo assetto patrimoniale concordato dalle parti innanzi al
Tribunale australiano, avendo tale accordo procurato ulteriori possibilità economiche a entrambe le parti.
La statuizione della decorrenza dell'assegno di mantenimento pari a euro 1.000,00 dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, anziché dalla domanda merita pertanto di essere confermata.
Va per completezza precisato che, poiché in data 27 settembre 2023 è intervenuta la sentenza n° 13639/2023 che ha modificato le condizioni di separazione ratificando l'accordo intervenuto tra le parti e che in seguito a ciò è cessato l'obbligo dello Pt_1
di corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli, collocati presso di lui a seguito del trasferimento in Chad della madre, lo è tenuto a corrispondere alla Pt_1 CP_1
l'assegno di mantenimento per i figli per il solo periodo compreso tra la data di pubblicazione della sentenza in questa sede impugnata sino alla pubblicazione della predetta sentenza n. 13639/2023 del Tribunale di Roma, di modifica delle condizioni della separazione.
6 Alla stregua dei superiori elementi, va dunque accolto in parte l'appello proposto da mentre va integralmente respinto l'appello incidentale Parte_1
proposto da avverso l'impugnata sentenza n. 13177/2022 del Controparte_1
Tribunale di Roma depositata il 22 luglio 2022.
Le spese di giudizio, liquidate ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti, seguono il criterio della soccombenza e vanno determinate in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Sussistono altresì i presupposti, in ragione della integrale soccombenza, per porre a carico dell'appellante incidentale l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater
T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da , con l'intervento
[...] Controparte_1
del Procuratore Generale, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1
della sentenza n. 13177/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 22 luglio 2022, dispone che le spese scolastiche, poste a carico di entrambi i genitori, vadano ripartite nella misura del 50% dell'importo, al netto del rimborso riconosciuto dal datore di lavoro di CP_1
;
[...]
- respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
7 manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 5.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 5446 dell'anno 2022, trattenuto in decisione all'udienza del 3 ottobre 2024, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nato in [...] il [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliato in Roma, via Berberini n. 3 presso lo C.F._1 studio dei procuratori, avv. Alexander GUTTIERES, avv. Mara GRILLANDINI e avv. Giovanni DE SIMONE, che lo rappresentano e difendono per delega rilasciata su foglio separato e allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E nata in [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Mazzini n. 4, presso lo studio dei procuratori, avv. Roberta CESCHINI e avv. Armando RESTIGNOLI, che la rappresentano e difendono per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13177/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 05 settembre 2022, in tema di separazione personale dei coniugi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05.11.2018 chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Roma di pronunciare la separazione dal coniuge, , con il quale Parte_1
aveva contratto matrimonio il 4 novembre 2006 in Australia, unione dalla quale erano nati due figli, (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Persona_2
Chiedeva, in particolare, di addebitare la separazione al marito;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza stabile presso la madre (inizialmente nella casa di
Roma, Via San Damaso 34, successivamente con facoltà della madre di trasferirsi in
Australia con i figli); l'assegnazione della casa sita in Roma, Via San Damaso n.34; chiedeva inoltre di regolamentare il diritto di visita del padre a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a un pomeriggio a settimana, per metà delle vacanze di
Pasqua e di Natale nonché per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
Si costituiva il quale, aderendo alla domanda di separazione Parte_1
della Sig.ra chiedeva di assegnare alla stessa la casa coniugale sita a Roma, in Via CP_1
San Damaso n.34; l'affido condiviso dei figli minori ed chiedeva inoltre di Per_1 Per_2
stabilire il suo diritto a tenere i bambini con sé in conformità al calendario proposto;
di porre a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli in misura pari a complessivi € 500,00 mensili;
di concorrere alle spese straordinarie previamente approvate in misura pari al 50%, nonché di respingere ogni e qualsiasi richiesta di mantenimento in favore della IG . Proponeva quindi domanda Pt_1
riconvenzionale per sentir pronunciare - constando il consenso della ricorrente e ai sensi della richiamata legge nazionale australiana - la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la . CP_1
2 In sede di comparizione personale dei coniugi, il Presidente, rilevato che la legge applicabile era quella italiana - in forza del Reg. n. 1259/2010 quanto alla pronuncia sullo status, in forza della Convenzione dell'Aja 1996 per l'affidamento dei figli e in virtù del
Protocollo dell'Aja 2007 quanto alle domande di mantenimento dei figli - constatato il fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, stabilendo che ognuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento;
disponeva il collocamento dei figli presso la madre, cui assegnava la casa familiare, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore;
disciplinava il regime di frequentazione padre-figli; poneva a carico di , l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
la somma mensile di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli
[...]
con decorrenza dalla domanda, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
disponeva infine, che i minori - ferma la residenza abituale in Italia - potessero essere espatriati previo consenso scritto di entrambi i genitori.
All'esito del giudizio – nel corso del quale veniva emessa sentenza non definitiva sullo status e che veniva istruito mediante l'espletamento di ctu, interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi - il Tribunale respingeva la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie;
affidava i figli minori a entrambi i genitori disponendone il collocamento presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale;
regolamentava il diritto di frequentazione padre-figli; determinava in 1.000,00 euro il contributo mensile dovuto dallo per il mantenimento dei figli da Pt_1
corrispondere alla moglie con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva, infine, che i minori, ferma la residenza abituale in Italia, potessero essere espatriati solo previo consenso scritto di entrambi i genitori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso Parte_1
depositato il 14 ottobre 2022 che, con il primo motivo, lamenta la contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza riguardo alla decorrenza dell'assegno di
3 mantenimento dei figli. Deduce, con il secondo motivo, la mancanza di una pronuncia chiara e precisa sulle modalità di pagamento delle spese scolastiche dei figli;
ha chiesto pertanto di riformare la sentenza impugnata nella parte del dispositivo ove viene indicata la decorrenza dell'assegno di mantenimento dei figli dalla domanda, stabilendo, analogamente a quanto disposto nella motivazione della sentenza impugnata, che il suddetto contributo decorra dalla data di pubblicazione della decisione, nonché di stabilire il contributo da lui dovuto al pagamento del 50% delle spese scolastiche dei figli al netto dei rimborsi ottenuti dalla sig.ra da parte del proprio datore di lavoro e quindi CP_1
limitatamente alla metà del residuo.
Si è costituita che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto e che ha proposto appello incidentale relativamente alla decorrenza del contributo paterno al mantenimento dei figli, chiedendo di disporre che tale maggior contributo decorra dalla data della domanda di primo grado (novembre 2018).
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi il 17 settembre 2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento di entrambi gli atti d'appello proposti dalle parti.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 9 settembre 2024 è stato disposto che l'udienza del 3 ottobre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che, con memoria difensiva depositata in data 21 gennaio 2024,
ha rinunciato al primo dei motivi d'impugnazione, essendo Parte_1
venuto meno il suo interesse ad appellare per effetto del provvedimento del Tribunale di
Roma che, in data 6 dicembre 2022, ha disposto “la correzione, ai sensi e per gli effetti di cui
4 all'art. 287 c.p.c., della sentenza n. 13177/2022, nel senso che ove è scritto nel dispositivo «con decorrenza dalla domanda», si legga e si corregga, come previsto in parte motiva, «a far data dalla pubblicazione della presente sentenza”.
È invece fondato e va quindi accolto il residuo motivo di impugnazione proposto da
. Lamenta quest'ultimo che il Tribunale di Roma ha omesso di Parte_1
pronunciarsi in modo chiaro e preciso riguardo al pagamento delle spese scolastiche dei figli. Specifica al riguardo lo che la riceve dal proprio datore di lavoro un Pt_1 CP_1
contributo anticipato per i due figli pari all'84% dell'importo della retta scolastica annuale;
il restante 16% di tale importo, sostiene l'appellante, dovrebbe rimanere a carico di entrambi i genitori nella misura dell'8% ciascuno. Sottolinea infatti lo che, qualora Pt_1
l'importo effettivamente dovuto dallo stesso fosse quello dell'intero 16% residuo,
l'appellata non avrebbe alcun onere, essendo il costo delle spese scolastiche già coperto per l'84% dal suo datore di lavoro.
L'assunto dell'appellante merita di essere condiviso. Osserva in proposito questa Corte che la , invero, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che a fronte del CP_1
rimborso pari all'84% dell'intera retta scolastica dei figli da parte del datore di lavoro, derivi alla stessa un pregiudizio economico in caso di suddivisione del residuo tra lei e lo
. Né, peraltro, come eccepito dall'appellata, può ritenersi intervenuto un giudicato Pt_1
esterno sul punto, posto che il provvedimento da lei all'uopo richiamato (con il quale il
Tribunale di Roma ha respinto l'istanza cautelare avanzata dal Sig. avverso l'atto di Pt_1
pignoramento presso terzi della Sig.ra risultando le opposizioni ex art. 617 e 615 CP_1
c.p.c. carenti di gravi motivi ai fini della sospensione della procedura esecutiva ex art. 624
c.p.c) è stato emesso nell'ambito di un procedimento cautelare ex art. 624 c.p.c. ed è dunque privo di natura definitiva. Ne consegue che le spese scolastiche, poste a carico di entrambi i genitori, vanno ripartite in misura pari (50% ciascuno) sull'importo al netto del rimborso dell'84% riconosciuto dal datore di lavoro della sig.ra CP_1
Va invece respinto siccome infondato l'appello incidentale proposto dalla . CP_1
Lamenta quest'ultima l'erroneità dell'impugnata sentenza che, con omessa motivazione, resa comunque in violazione dell'art. 445 c.c., il Tribunale di Roma aveva stabilito che
5 l'assegno di mantenimento dovuto in maggior misura dallo per il mantenimento Pt_1
dei figli dovuto decorresse dalla pubblicazione della sentenza anziché dalla domanda.
Precisa in proposito la che la motivazione sul punto risulta apparente, priva di CP_1
specifiche argomentazioni contrarie a quelle sulle quali la stessa fondava la sua domanda in primo grado.
Il motivo non può essere condiviso. Dalla ricostruzione dei redditi delle parti, emerge che all'epoca della domanda e, dunque, nella fase dei provvedimenti presidenziali, il reddito mensile percepito dalla era di circa euro 7.000,00 e che la riduzione del compenso CP_1
dovuta alla trasformazione del contratto di lavoro da “full time” in “part time” in data 1° marzo 2019 non è stata significativa, atteso che già in data 23 settembre 2019 veniva ripristinato l'orario lavorativo “full-time” e, dunque, il maggior reddito mensile
(dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio in data 23.09.19). Inoltre, il maggior importo dell'assegno di mantenimento a decorrere dalla sentenza (anziché dalla domanda) è giustificato anche dal nuovo assetto patrimoniale concordato dalle parti innanzi al
Tribunale australiano, avendo tale accordo procurato ulteriori possibilità economiche a entrambe le parti.
La statuizione della decorrenza dell'assegno di mantenimento pari a euro 1.000,00 dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, anziché dalla domanda merita pertanto di essere confermata.
Va per completezza precisato che, poiché in data 27 settembre 2023 è intervenuta la sentenza n° 13639/2023 che ha modificato le condizioni di separazione ratificando l'accordo intervenuto tra le parti e che in seguito a ciò è cessato l'obbligo dello Pt_1
di corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli, collocati presso di lui a seguito del trasferimento in Chad della madre, lo è tenuto a corrispondere alla Pt_1 CP_1
l'assegno di mantenimento per i figli per il solo periodo compreso tra la data di pubblicazione della sentenza in questa sede impugnata sino alla pubblicazione della predetta sentenza n. 13639/2023 del Tribunale di Roma, di modifica delle condizioni della separazione.
6 Alla stregua dei superiori elementi, va dunque accolto in parte l'appello proposto da mentre va integralmente respinto l'appello incidentale Parte_1
proposto da avverso l'impugnata sentenza n. 13177/2022 del Controparte_1
Tribunale di Roma depositata il 22 luglio 2022.
Le spese di giudizio, liquidate ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti, seguono il criterio della soccombenza e vanno determinate in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Sussistono altresì i presupposti, in ragione della integrale soccombenza, per porre a carico dell'appellante incidentale l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater
T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da , con l'intervento
[...] Controparte_1
del Procuratore Generale, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1
della sentenza n. 13177/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 22 luglio 2022, dispone che le spese scolastiche, poste a carico di entrambi i genitori, vadano ripartite nella misura del 50% dell'importo, al netto del rimborso riconosciuto dal datore di lavoro di CP_1
;
[...]
- respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
7 manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 5.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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