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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/12/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice AN PA all'esito dell'udienza cartolare del 9.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2131/2025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Pasquale Guastafierro;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 aprile 2025 Parte_1
conveniva in giudizio l' onde sentire accertare l'illegittimità CP_1
dell'azione di recupero operata dall convenuto in ordine CP_2
alla restituzione della somma di euro € 3.728,53 in ipotesi indebitamente erogata nel periodo gennaio – dicembre 2020 sulla pensione di inabilità civile in godimento, e per l'effetto, chiedeva annullarsi il provvedimento di indebito emesso dall' in data CP_1
30.03.2022, con la condanna dell' alla restituzione delle CP_1
somme eventualmente trattenute ab initio.
1 L' , si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, deduceva che la ricorrente è titolare di pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento dall'ottobre
2019, che dal giugno 2019 era altresì titolare di pensione di inabilità liquidata a carico della Gestione pubblica, in particolare a carico della Cassa Stato (CTPS-Cassa Trattamenti Pensionistici
Statali), con corresponsione degli arretrati a luglio 2020, che il possesso di tali redditi aveva generato l'indebito in contestazione.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato .
In materia di indebito assistenziale la Suprema Corte ha affermato che, “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” .( cfr.
Cass. n. 28771 del 2018)
Gli è che dall'esame del cassetto previdenziale, è evidente, anche tenuto conto del criterio della competenza, il superamento del limite di reddito richiesto dalla legge per l'anno 2020 (pari ad euro 16.982,49) per beneficiare della pensione di inabilità .
Inoltre, l'incremento reddituale conseguito dalla ricorrente nell'anno 2020 (passato da un reddito di euro 807,10 ad un
2 reddito di euro 2.008,63 mensile), ha assunto, una consistenza tale da non potersi ritenere sussistente il legittimo affidamento dell'accipiens circa il diritto alla percezione della prestazione in questione.
Inconferente è poi, il richiamo contenuto in ricorso all'art. 13 L.
n. 412 del 1991 giacchè, data la natura assistenziale della prestazione in contestazione, non può farsi applicazione della predetta disciplina afferente alla diversa ipotesi di indebito previdenziale .
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso .
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1310,00, oltre rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 27.12.2025
IL GIUDICE
AN PA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice AN PA all'esito dell'udienza cartolare del 9.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2131/2025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Pasquale Guastafierro;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 aprile 2025 Parte_1
conveniva in giudizio l' onde sentire accertare l'illegittimità CP_1
dell'azione di recupero operata dall convenuto in ordine CP_2
alla restituzione della somma di euro € 3.728,53 in ipotesi indebitamente erogata nel periodo gennaio – dicembre 2020 sulla pensione di inabilità civile in godimento, e per l'effetto, chiedeva annullarsi il provvedimento di indebito emesso dall' in data CP_1
30.03.2022, con la condanna dell' alla restituzione delle CP_1
somme eventualmente trattenute ab initio.
1 L' , si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, deduceva che la ricorrente è titolare di pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento dall'ottobre
2019, che dal giugno 2019 era altresì titolare di pensione di inabilità liquidata a carico della Gestione pubblica, in particolare a carico della Cassa Stato (CTPS-Cassa Trattamenti Pensionistici
Statali), con corresponsione degli arretrati a luglio 2020, che il possesso di tali redditi aveva generato l'indebito in contestazione.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato .
In materia di indebito assistenziale la Suprema Corte ha affermato che, “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” .( cfr.
Cass. n. 28771 del 2018)
Gli è che dall'esame del cassetto previdenziale, è evidente, anche tenuto conto del criterio della competenza, il superamento del limite di reddito richiesto dalla legge per l'anno 2020 (pari ad euro 16.982,49) per beneficiare della pensione di inabilità .
Inoltre, l'incremento reddituale conseguito dalla ricorrente nell'anno 2020 (passato da un reddito di euro 807,10 ad un
2 reddito di euro 2.008,63 mensile), ha assunto, una consistenza tale da non potersi ritenere sussistente il legittimo affidamento dell'accipiens circa il diritto alla percezione della prestazione in questione.
Inconferente è poi, il richiamo contenuto in ricorso all'art. 13 L.
n. 412 del 1991 giacchè, data la natura assistenziale della prestazione in contestazione, non può farsi applicazione della predetta disciplina afferente alla diversa ipotesi di indebito previdenziale .
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso .
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1310,00, oltre rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 27.12.2025
IL GIUDICE
AN PA
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