TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14930 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. iscritto al n. 27060/2025 R.G. e promosso
DA
AVV. , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa da se stessa, ex art 86 c.p.c., e domiciliato presso C.F._1 il proprio studio sito in Roma, alla Via San Tommaso D'Aquino n. 18.
Ricorrente
CONTRO
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, da cui è rappresentato e difeso ex lege.
Resistente
CONCLUSIONI. per l'Avv. : “Voglia, il Tribunale, i) accertata e dichiarata Parte_1
l'illegittimità dell'ordinanza (rectius decreto) impugnata, disporne l'annullamento; ii) per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi in favore dell'Avv. , per l'attività Parte_1 professionale svolta, in qualità di difensore d'ufficio di - – Controparte_3 CP_4 nel procedimento penale n. 3610/2019 R.G.N.R. e n. 2017/2020 R.G. Dib., svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Roma, procedere alla relativa liquidazione nella misura indicata nell'allegata nota ed in conformità con il parere di congruità espresso dal
1 competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
iii) porre a carico dell'Erario, ex art. 4 del D.P.R. n. 115/2002, il pagamento delle somme liquidate. Con vittoria di spese di lite”; per il : “Voglia, il Tribunale, rigettare l'opposizione Controparte_1 proposta dall'Avv. per tutte le ragioni esposte in atti. Con vittoria di Parte_1 spese di lite”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. ed artt. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del
D.Lgs. n. 150/2011, depositato il 28 maggio 2025, l'Avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto depositato il 28 aprile 2025, con il quale il Giudice di
Pace di Roma aveva parzialmente disatteso la sua istanza di liquidazione dei compensi - da porre in via anticipata a carico dell'Erario, ex art. 117 del D.P.R. n. 115/2002 - per l'attività professionale svolta, in qualità di difensore d'ufficio di , Controparte_3 irreperibile di fatto, nel procedimento n. 3610/2019 R.G.N.R. e n. 2017/2020 R.G. Dib..
La ricorrente ha lamentato che, sebbene Ella avesse svolto l'attività difensiva per l'intera durata del procedimento – definito, peraltro, con sentenza di assoluzione di dal reato ascrittogli – il Giudice di Pace di Roma, in patente violazione Controparte_3 delle previsioni dell'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002 e dei parametri previsti dal D.M. n.
55/2014, con il decreto in contestazione le aveva liquidato, a titolo di compenso,
l'esigua somma di euro 350,00, in tal modo dando mostra di non aver tenuto conto di tutte le attività difensive in concreto espletate e debitamente documentate, riconducibili alle fasi di studio, istruttoria e decisionale prestazioni;
ha evidenziato che, invece, una corretta valutazione della sua attività professionale alla luce dei criteri dettati dal citato art. 82 del T.U.S.G. avrebbe dovuto condurre il Giudice a quo a liquidarle, a titolo di compenso, l'importo di euro 1.720,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA come per legge, già indicato come congruo dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nel parere emesso;
ha, quindi, rassegnato le conclusioni richiamate in epigrafe.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si
è costituito il che ha eccepito l'infondatezza dell'avversa Controparte_1
2 opposizione, evidenziando come il Giudice a quo, nel provvedimento in contestazione, avesse puntualmente indicato le ragioni che lo avevano indotto a discostarsi dalla richiesta avanzata dall'Avv. ed a liquidare, in favore della , la Parte_1 Pt_2 minor somma di euro 350,00 oltre accessori ed oneri di legge;
ha, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, con ordinanza del 27 ottobre 2025
è stata riservata la presente decisione, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, III co., c.p.c..
*****************************
In apertura di motivazione va evidenziato che la presente opposizione è senz'altro ammissibile;
invero, a fronte di un decreto depositato il 28 aprile 2025 (e, quindi, comunicato non prima di tale data), l'Avv. ha depositato il ricorso in Parte_1 opposizione il 28 maggio 2025 e, dunque, nell'osservanza del termine di legge.
Sempre in apertura di motivazione, va confermata la competenza funzionale di questo Tribunale a decidere dell'opposizione proposta dall'Avv. , a Parte_1 norma del secondo comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011.
Ritiene, poi, questo Giudice che, alla luce delle risultanze della documentazione in atti, debba pervenirsi all'accoglimento dell'opposizione proposta dall'Avv. Parte_1
, sia pur nei limiti di seguito indicati.
[...]
In proposito va preliminarmente evidenziato che l'esame della documentazione prodotta consente di ritenere sussistenti i presupposti perché l'odierna ricorrente possa ottenere l'anticipazione, a carico dell'Erario, dei compensi per le prestazioni professionali rese in qualità di difensore d'ufficio.
Come noto, l'art. 117 del D.Lgs. n. 115/2002 prevede testualmente che “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84. Lo
Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”.
3 Ora, è certo noto che, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui sopra, non è necessario che sia intervenuto un formale provvedimento di dichiarazione della irreperibilità ex art. 159 c.p.p., essendo, invece, sufficiente che, pur all'esito di adeguate ricerche l'indagato, l'imputato o il condannato sia risultato, di fatto, non reperibile.
Invero, l'art. 117 del D.P.R. n. 115/2002 non specifica la valenza del termine
"irreperibile"; segnatamente detta norma non richiama espressamente gli artt. 159 e 160
c.p.p. e non chiarisce se, per i fini indicati, "irreperibile" sia solo il soggetto che tale sia stato dichiarato nel corso del procedimento penale con apposito decreto del giudice, ovvero anche la persona che, pur rintracciata nel procedimento penale, venga successivamente a trovarsi in una situazione di sostanziale irrintracciabilità.
Pertanto – come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità – “soccorre la ratio sottesa al combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002 cit., artt. 116 e 117, per la quale il difensore d'ufficio è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'Erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale;
tuttavia, se tali procedure non sono possibili perché il debitore non è rintracciabile - è, appunto, irreperibile - non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, questa essendo del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso, vanno poste
a carico dell'Erario, che "ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile". Ne discende che la condizione di "irreperibilità" afferisce ad una situazione sostanziale, di fatto, che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare procedura alcuna per il recupero del credito professionale”.
La Suprema Corte ha, inoltre osservato che alla conclusione di cui sopra “induce anche la considerazione che la irreperibilità deve sussistere al momento in cui il creditore è in grado di azionare la sua pretesa, e se a quel momento il procedimento penale si è già concluso, e non si faccia questione alcuna in sede di esecuzione, non è dato al giudice emettere più alcun decreto ex art. 160 c.p.c.; la diversa tesi comporterebbe la conclusione - gravemente indiziata di illegittimità costituzionale - che se l'indagato, imputato o condannato non sia stato formalmente dichiarato irreperibile nel procedimento penale e tale si sia reso dopo la conclusione dello stesso, nessun compenso spetterebbe al difensore pur non essendo questi in grado di esperire alcuna
4 procedura recuperatoria nei confronti di quel soggetto. Non si tratta, quindi, di apprezzare la diversità tra gli istituti di cui all'art. 159 c.p.p. e all'art. 161, comma IV,
c.p.c., ma, invece di accertare se il debitore fosse sostanzialmente irrintracciabile, anche in mancanza di un formale decreto ex art. 160 c.p.p., sicché non era esigibile da parte del difensore istante alcuna previa procedura intesa al recupero del credito professionale, tenuto conto anche della sostanziale equiparazione quoad effectum tra la irreperibilità formalmente dichiarata ex art. 159 c.p.p. e quella presunta ex lege ai sensi dell'art. 161, comma IV, c.p.c.” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 7 aprile 2014, n. 8111; conf. Cass. Civ., n. 1721/2010).
Posto quanto sopra, per i fini che ci occupano, va osservato che il difensore d'ufficio
è, quindi, tenuto ad effettuare adeguate ricerche dell'indagato o imputato che abbia assistito e solo nel caso in cui dette ricerche siano state vane può richiedere la liquidazione dei compensi di sua spettanza a carico dell'Erario, dando dimostrazione della irreperibilità di fatto.
Fatte tali considerazioni di ordine generale, con riferimento alla fattispecie concreta deve rilevarsi che – per quanto inferibile dalla documentazione allegata – l'Avv.
[...]
, prima di richiedere la liquidazione del compenso dovutole per l'attività Parte_1 svolta quale difensore d'ufficio di si è adeguatamente attivata per Controparte_3 reperire il Predetto.
Invero, l'odierna ricorrente ha provveduto ad effettuare ricerche anagrafiche conclusesi con esito negativo.
L'Avv. ha, poi, richiesto informazioni al DAP, che ha attestato che Parte_1
non era detenuto in alcun Istituto penitenziario;
ha, anche, richiesto Controparte_3 informazioni all'Ambasciata del Marocco senza ottenere positivo riscontro.
Alla luce delle emergenze di cui sopra – debitamente documentate già al Giudice a quo – è ben dato ritenere che, alla data in cui l'Avv. ha richiesto la Parte_1 liquidazione del compenso a carico dell'Erario per le attività svolte quale difensore d'ufficio di , quest'Ultimo fosse irreperibile di fatto. Controparte_3
D'altro canto, l'irreperibilità di fatto del predetto imputato e la conseguente sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 117 del D.P.R. n. 115/2002 per
5 l'anticipazione, da parte dell'Erario, dei compensi dovuti in favore del difensore d'ufficio sono state già positivamente apprezzate dal Giudice a quo,.
Acclarato quanto sopra va, poi, evidenziato che l'esame della documentazione allegata consente di ritenere fondata la doglianza dell'odierna ricorrente circa l'esiguità
e non rispondenza ai criteri e parametri normativi del compenso liquidatole per le prestazioni professionali rese, in qualità di difensore d'ufficio, nel procedimento n.
3610/2019 R.G.N.R. e n. 2017/2020 R.G. Dib. svoltosi innanzi al Giudice di Pace di
Roma e definito, in primo grado, con Sentenza n. 144/2023, depositata il 7 febbraio
2023; e tanto per l'assorbente considerazione che l'importo di euro 350,00 risulta inferiore a quello dovuto anche applicando i parametri di riferimento al valore minimo ed operando, poi, la decurtazione prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002.
Il decreto di liquidazione opposto va, dunque, riformato.
Prima di procedere alla quantificazione del dovuto in favore della ricorrente, va, innanzitutto, evidenziato che in questa sede e per i fini che ci occupano non ha alcun valore vincolante il parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma.
Sempre in via preliminare - anche in ragione del tenore delle richieste della ricorrente e delle difese svolte dal convenuto - va rammentato che è ben vero che il CP_1
D.M. n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, nel modificare talune delle previsioni del D.M. n. 55/2014 ha profondamente inciso sul quadro normativo previgente.
Segnatamente, per quanto qui rileva, con il D.M. n. 37/2018 è stato espunto, da molte delle disposizioni del D.M. n. 55/2014, l'inciso “di regola” (che, come noto, aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari) in tal modo eliminando il potere di riduzione già riconosciuto al giudice.
La significatività della modifica del testo delle norme richiamate si ricava anche dalle argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del D.M.
n. 37/2018; invero, nel citato parere (n. 02703/2017 del 27/12/2017) si sottolinea come, tra gli obiettivi del , vi fosse anche quello di “superare Controparte_1
l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale,
6 che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, limitando quindi “…. il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
La necessità di interpretare la novella introdotta dal D.M. n. 37/2018 come intesa a reintrodurre l'inderogabilità, da parte del giudice chiamato a liquidare i compensi, dei minimi fissati dal DM n. 55/2014, trova, poi, un argomento di carattere sistematico nella pressoché coeva introduzione della disciplina in tema di equo compenso per le attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese (art. 13 bis, comma 1, della legge forense, come inserito dall'art. 19 quaterdecies, comma 1, del
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n.
172). Da tale intervento normativo emerge, infatti, la evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, per il perseguimento di una finalità che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35 e, comunque, nell'ottica di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione.
In conclusione, dunque, la reintroduzione del principio della inderogabilità dei minimi tariffari – per effetto delle modifiche apportate dal D.M. n. 37/2018 al D.M. n.
55/2014 – comporta che, neppure con adeguata motivazione, il Giudice, nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore, possa determinare il dovuto in misura inferiore ai minimi dello scaglione di riferimento.
Tuttavia, resta fermo che, nel caso di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario, ex art. 117 del D.P.R. n. 115/2002, il principio della inderogabilità dei valori minimi di cui alle tariffe vigenti opera in sede di determinazione del “compenso base”, sul quale va, poi, disposta - in ogni caso - la decurtazione nella misura percentuale prevista dal
7 D.P.R. n. 115/2002 (e, segnatamente, nel caso di difesa nel processo penale, in misura pari ad 1/3 secondo quanto previsto dall'art. 106 bis del citato D.P.R. n. 115/2002).
Invero, la novella introdotta non ha certo modificato la disciplina speciale dettata in materia di liquidazione dei compensi in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato e del difensore d'ufficio dell'imputato “non solvibile” o irreperibile.
In particolare, resta fermo che la disposizione di cui all'art. 82 del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 - che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti - va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.
Inoltre, anche nel caso in cui, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 82 del
D.P.R. n. 115/2002, il “compenso base” per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia stato quantificato al minimo, va, in ogni caso, operata l'ulteriore decurtazione prevista dal Testo Unico sulle spese di giustizia;
invero – come evidenziato anche dalla Suprema Corte - siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, in quanto la decurtazione in parola è prevista ed imposta da disposizioni speciali, applicabili solo per le liquidazioni in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che trovano la loro ragion d'essere nelle esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo (in tal senso, ex plurimis, Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2022, n. 4759).
Fatte le precisazioni di cui sopra e passando, ora, alla determinazione del compenso spettante all'Avv. , va, in primo luogo, evidenziato che, per quanto Parte_1 inferibile dalla documentazione allegata, la ha svolto l'attività professionale, Pt_2 quale difensore d'ufficio di , per le fasi di studio, di istruttoria Controparte_3 dibattimentale e decisoria.
Va, inoltre, rilevato che l'attività professionale dell'odierna ricorrente è stata portata a compimento nel febbraio 2023, allorquando è stata depositata la Sentenza n.
144/2023, resa a definizione del primo grado di giudizio;
pertanto, per la liquidazione
8 del compenso spettante all'Avv. dovrà farsi riferimento ai parametri Parte_1 di cui alla Tabella 15 allegata al D.M. n. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 e che ha, tra l'altro, adeguato i parametri previsti nelle Tabelle allegate al D.M. n.
55/2014.
Ritiene, infine, questo Giudice che, in applicazione dei criteri dettati dall'art. 82 del
D.P.R. n. 115/2002 - che, ai fini della quantificazione del “compenso base”, tra il valore minimo e quello medio dei parametri di riferimento, impone di aver riguardo alla
“natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa – il compenso base per le prestazioni svolte dall'odierna ricorrente vada liquidato riducendo del 30% i parametri previsti nella
Tabella 15allegata al D.M. n. 147/2022.
Ed infatti, se da un canto va valorizzato l'esito favorevole del giudizio, conclusosi con l'assoluzione di , va, d'altro canto, considerato che – per quanto Controparte_3 inferibile dalla documentazione in atti – l'attività professionale espletata dall'Avv.
non ha richiesto un particolare impegno né implicato l'esame e la Parte_1 risoluzione di questioni di diritto o di fatto di una qualche complessità.
Sul compenso base come sopra determinato (pari ad euro 1.257,20) va, poi, operata la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002.
Invero, come evidenziato anche dalla Suprema Corte, “la riduzione di cui all'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002 è certamente applicabile alla difesa d'ufficio (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l'entrata in vigore della disposizione), estendendosi all'ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato. […] La norma in questione costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R.
n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio in materia civile. Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art.
106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene
9 determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (in tal senso, Cass., Sez. VI – 2, 14 luglio 2022, n. 22257).
Ebbene, alla luce delle considerazioni sopra svolte, all'Avv. , per Parte_1
l'attività professionale espletata, in qualità di difensore d'ufficio di - Controparte_3 irreperibile di fatto - nel procedimento n. 3610/2019 R.G.N.R. e n. 2017/2020 R.G. Dib. svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Roma, può riconoscersi un compenso pari ad euro
838,13, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Alla soccombenza, per quanto di ragione, consegue la condanna del Controparte_1
alla rifusione, in favore dell'Avv. , delle spese del presente
[...] Parte_1 giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa IA CO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 27060/2025 R.G., così provvede:
- In riforma del provvedimento opposto, liquida, in favore dell'Avv. Parte_1
, per l'attività professionale espletata, quale difensore d'ufficio di
[...] [...]
(irreperibile di fatto), nel procedimento n. 3610/2019 R.G.N.R. e n. CP_3
2017/2020 R.G. Dib. svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Roma, la somma di euro 838,13, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Condanna il alla rifusione, in favore dell'Avv. Controparte_1 [...]
, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 350,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 28 ottobre 2025
Il Giudice
IA CO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. iscritto al n. 27060/2025 R.G. e promosso
DA
AVV. , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa da se stessa, ex art 86 c.p.c., e domiciliato presso C.F._1 il proprio studio sito in Roma, alla Via San Tommaso D'Aquino n. 18.
Ricorrente
CONTRO
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, da cui è rappresentato e difeso ex lege.
Resistente
CONCLUSIONI. per l'Avv. : “Voglia, il Tribunale, i) accertata e dichiarata Parte_1
l'illegittimità dell'ordinanza (rectius decreto) impugnata, disporne l'annullamento; ii) per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi in favore dell'Avv. , per l'attività Parte_1 professionale svolta, in qualità di difensore d'ufficio di - – Controparte_3 CP_4 nel procedimento penale n. 3610/2019 R.G.N.R. e n. 2017/2020 R.G. Dib., svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Roma, procedere alla relativa liquidazione nella misura indicata nell'allegata nota ed in conformità con il parere di congruità espresso dal
1 competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
iii) porre a carico dell'Erario, ex art. 4 del D.P.R. n. 115/2002, il pagamento delle somme liquidate. Con vittoria di spese di lite”; per il : “Voglia, il Tribunale, rigettare l'opposizione Controparte_1 proposta dall'Avv. per tutte le ragioni esposte in atti. Con vittoria di Parte_1 spese di lite”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. ed artt. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del
D.Lgs. n. 150/2011, depositato il 28 maggio 2025, l'Avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto depositato il 28 aprile 2025, con il quale il Giudice di
Pace di Roma aveva parzialmente disatteso la sua istanza di liquidazione dei compensi - da porre in via anticipata a carico dell'Erario, ex art. 117 del D.P.R. n. 115/2002 - per l'attività professionale svolta, in qualità di difensore d'ufficio di , Controparte_3 irreperibile di fatto, nel procedimento n. 3610/2019 R.G.N.R. e n. 2017/2020 R.G. Dib..
La ricorrente ha lamentato che, sebbene Ella avesse svolto l'attività difensiva per l'intera durata del procedimento – definito, peraltro, con sentenza di assoluzione di dal reato ascrittogli – il Giudice di Pace di Roma, in patente violazione Controparte_3 delle previsioni dell'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002 e dei parametri previsti dal D.M. n.
55/2014, con il decreto in contestazione le aveva liquidato, a titolo di compenso,
l'esigua somma di euro 350,00, in tal modo dando mostra di non aver tenuto conto di tutte le attività difensive in concreto espletate e debitamente documentate, riconducibili alle fasi di studio, istruttoria e decisionale prestazioni;
ha evidenziato che, invece, una corretta valutazione della sua attività professionale alla luce dei criteri dettati dal citato art. 82 del T.U.S.G. avrebbe dovuto condurre il Giudice a quo a liquidarle, a titolo di compenso, l'importo di euro 1.720,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA come per legge, già indicato come congruo dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nel parere emesso;
ha, quindi, rassegnato le conclusioni richiamate in epigrafe.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si
è costituito il che ha eccepito l'infondatezza dell'avversa Controparte_1
2 opposizione, evidenziando come il Giudice a quo, nel provvedimento in contestazione, avesse puntualmente indicato le ragioni che lo avevano indotto a discostarsi dalla richiesta avanzata dall'Avv. ed a liquidare, in favore della , la Parte_1 Pt_2 minor somma di euro 350,00 oltre accessori ed oneri di legge;
ha, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, con ordinanza del 27 ottobre 2025
è stata riservata la presente decisione, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, III co., c.p.c..
*****************************
In apertura di motivazione va evidenziato che la presente opposizione è senz'altro ammissibile;
invero, a fronte di un decreto depositato il 28 aprile 2025 (e, quindi, comunicato non prima di tale data), l'Avv. ha depositato il ricorso in Parte_1 opposizione il 28 maggio 2025 e, dunque, nell'osservanza del termine di legge.
Sempre in apertura di motivazione, va confermata la competenza funzionale di questo Tribunale a decidere dell'opposizione proposta dall'Avv. , a Parte_1 norma del secondo comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011.
Ritiene, poi, questo Giudice che, alla luce delle risultanze della documentazione in atti, debba pervenirsi all'accoglimento dell'opposizione proposta dall'Avv. Parte_1
, sia pur nei limiti di seguito indicati.
[...]
In proposito va preliminarmente evidenziato che l'esame della documentazione prodotta consente di ritenere sussistenti i presupposti perché l'odierna ricorrente possa ottenere l'anticipazione, a carico dell'Erario, dei compensi per le prestazioni professionali rese in qualità di difensore d'ufficio.
Come noto, l'art. 117 del D.Lgs. n. 115/2002 prevede testualmente che “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84. Lo
Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”.
3 Ora, è certo noto che, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui sopra, non è necessario che sia intervenuto un formale provvedimento di dichiarazione della irreperibilità ex art. 159 c.p.p., essendo, invece, sufficiente che, pur all'esito di adeguate ricerche l'indagato, l'imputato o il condannato sia risultato, di fatto, non reperibile.
Invero, l'art. 117 del D.P.R. n. 115/2002 non specifica la valenza del termine
"irreperibile"; segnatamente detta norma non richiama espressamente gli artt. 159 e 160
c.p.p. e non chiarisce se, per i fini indicati, "irreperibile" sia solo il soggetto che tale sia stato dichiarato nel corso del procedimento penale con apposito decreto del giudice, ovvero anche la persona che, pur rintracciata nel procedimento penale, venga successivamente a trovarsi in una situazione di sostanziale irrintracciabilità.
Pertanto – come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità – “soccorre la ratio sottesa al combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002 cit., artt. 116 e 117, per la quale il difensore d'ufficio è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'Erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale;
tuttavia, se tali procedure non sono possibili perché il debitore non è rintracciabile - è, appunto, irreperibile - non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, questa essendo del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso, vanno poste
a carico dell'Erario, che "ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile". Ne discende che la condizione di "irreperibilità" afferisce ad una situazione sostanziale, di fatto, che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare procedura alcuna per il recupero del credito professionale”.
La Suprema Corte ha, inoltre osservato che alla conclusione di cui sopra “induce anche la considerazione che la irreperibilità deve sussistere al momento in cui il creditore è in grado di azionare la sua pretesa, e se a quel momento il procedimento penale si è già concluso, e non si faccia questione alcuna in sede di esecuzione, non è dato al giudice emettere più alcun decreto ex art. 160 c.p.c.; la diversa tesi comporterebbe la conclusione - gravemente indiziata di illegittimità costituzionale - che se l'indagato, imputato o condannato non sia stato formalmente dichiarato irreperibile nel procedimento penale e tale si sia reso dopo la conclusione dello stesso, nessun compenso spetterebbe al difensore pur non essendo questi in grado di esperire alcuna
4 procedura recuperatoria nei confronti di quel soggetto. Non si tratta, quindi, di apprezzare la diversità tra gli istituti di cui all'art. 159 c.p.p. e all'art. 161, comma IV,
c.p.c., ma, invece di accertare se il debitore fosse sostanzialmente irrintracciabile, anche in mancanza di un formale decreto ex art. 160 c.p.p., sicché non era esigibile da parte del difensore istante alcuna previa procedura intesa al recupero del credito professionale, tenuto conto anche della sostanziale equiparazione quoad effectum tra la irreperibilità formalmente dichiarata ex art. 159 c.p.p. e quella presunta ex lege ai sensi dell'art. 161, comma IV, c.p.c.” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 7 aprile 2014, n. 8111; conf. Cass. Civ., n. 1721/2010).
Posto quanto sopra, per i fini che ci occupano, va osservato che il difensore d'ufficio
è, quindi, tenuto ad effettuare adeguate ricerche dell'indagato o imputato che abbia assistito e solo nel caso in cui dette ricerche siano state vane può richiedere la liquidazione dei compensi di sua spettanza a carico dell'Erario, dando dimostrazione della irreperibilità di fatto.
Fatte tali considerazioni di ordine generale, con riferimento alla fattispecie concreta deve rilevarsi che – per quanto inferibile dalla documentazione allegata – l'Avv.
[...]
, prima di richiedere la liquidazione del compenso dovutole per l'attività Parte_1 svolta quale difensore d'ufficio di si è adeguatamente attivata per Controparte_3 reperire il Predetto.
Invero, l'odierna ricorrente ha provveduto ad effettuare ricerche anagrafiche conclusesi con esito negativo.
L'Avv. ha, poi, richiesto informazioni al DAP, che ha attestato che Parte_1
non era detenuto in alcun Istituto penitenziario;
ha, anche, richiesto Controparte_3 informazioni all'Ambasciata del Marocco senza ottenere positivo riscontro.
Alla luce delle emergenze di cui sopra – debitamente documentate già al Giudice a quo – è ben dato ritenere che, alla data in cui l'Avv. ha richiesto la Parte_1 liquidazione del compenso a carico dell'Erario per le attività svolte quale difensore d'ufficio di , quest'Ultimo fosse irreperibile di fatto. Controparte_3
D'altro canto, l'irreperibilità di fatto del predetto imputato e la conseguente sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 117 del D.P.R. n. 115/2002 per
5 l'anticipazione, da parte dell'Erario, dei compensi dovuti in favore del difensore d'ufficio sono state già positivamente apprezzate dal Giudice a quo,.
Acclarato quanto sopra va, poi, evidenziato che l'esame della documentazione allegata consente di ritenere fondata la doglianza dell'odierna ricorrente circa l'esiguità
e non rispondenza ai criteri e parametri normativi del compenso liquidatole per le prestazioni professionali rese, in qualità di difensore d'ufficio, nel procedimento n.
3610/2019 R.G.N.R. e n. 2017/2020 R.G. Dib. svoltosi innanzi al Giudice di Pace di
Roma e definito, in primo grado, con Sentenza n. 144/2023, depositata il 7 febbraio
2023; e tanto per l'assorbente considerazione che l'importo di euro 350,00 risulta inferiore a quello dovuto anche applicando i parametri di riferimento al valore minimo ed operando, poi, la decurtazione prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002.
Il decreto di liquidazione opposto va, dunque, riformato.
Prima di procedere alla quantificazione del dovuto in favore della ricorrente, va, innanzitutto, evidenziato che in questa sede e per i fini che ci occupano non ha alcun valore vincolante il parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma.
Sempre in via preliminare - anche in ragione del tenore delle richieste della ricorrente e delle difese svolte dal convenuto - va rammentato che è ben vero che il CP_1
D.M. n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, nel modificare talune delle previsioni del D.M. n. 55/2014 ha profondamente inciso sul quadro normativo previgente.
Segnatamente, per quanto qui rileva, con il D.M. n. 37/2018 è stato espunto, da molte delle disposizioni del D.M. n. 55/2014, l'inciso “di regola” (che, come noto, aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari) in tal modo eliminando il potere di riduzione già riconosciuto al giudice.
La significatività della modifica del testo delle norme richiamate si ricava anche dalle argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del D.M.
n. 37/2018; invero, nel citato parere (n. 02703/2017 del 27/12/2017) si sottolinea come, tra gli obiettivi del , vi fosse anche quello di “superare Controparte_1
l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale,
6 che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, limitando quindi “…. il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
La necessità di interpretare la novella introdotta dal D.M. n. 37/2018 come intesa a reintrodurre l'inderogabilità, da parte del giudice chiamato a liquidare i compensi, dei minimi fissati dal DM n. 55/2014, trova, poi, un argomento di carattere sistematico nella pressoché coeva introduzione della disciplina in tema di equo compenso per le attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese (art. 13 bis, comma 1, della legge forense, come inserito dall'art. 19 quaterdecies, comma 1, del
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n.
172). Da tale intervento normativo emerge, infatti, la evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, per il perseguimento di una finalità che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35 e, comunque, nell'ottica di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione.
In conclusione, dunque, la reintroduzione del principio della inderogabilità dei minimi tariffari – per effetto delle modifiche apportate dal D.M. n. 37/2018 al D.M. n.
55/2014 – comporta che, neppure con adeguata motivazione, il Giudice, nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore, possa determinare il dovuto in misura inferiore ai minimi dello scaglione di riferimento.
Tuttavia, resta fermo che, nel caso di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario, ex art. 117 del D.P.R. n. 115/2002, il principio della inderogabilità dei valori minimi di cui alle tariffe vigenti opera in sede di determinazione del “compenso base”, sul quale va, poi, disposta - in ogni caso - la decurtazione nella misura percentuale prevista dal
7 D.P.R. n. 115/2002 (e, segnatamente, nel caso di difesa nel processo penale, in misura pari ad 1/3 secondo quanto previsto dall'art. 106 bis del citato D.P.R. n. 115/2002).
Invero, la novella introdotta non ha certo modificato la disciplina speciale dettata in materia di liquidazione dei compensi in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato e del difensore d'ufficio dell'imputato “non solvibile” o irreperibile.
In particolare, resta fermo che la disposizione di cui all'art. 82 del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 - che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti - va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.
Inoltre, anche nel caso in cui, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 82 del
D.P.R. n. 115/2002, il “compenso base” per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia stato quantificato al minimo, va, in ogni caso, operata l'ulteriore decurtazione prevista dal Testo Unico sulle spese di giustizia;
invero – come evidenziato anche dalla Suprema Corte - siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, in quanto la decurtazione in parola è prevista ed imposta da disposizioni speciali, applicabili solo per le liquidazioni in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che trovano la loro ragion d'essere nelle esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo (in tal senso, ex plurimis, Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2022, n. 4759).
Fatte le precisazioni di cui sopra e passando, ora, alla determinazione del compenso spettante all'Avv. , va, in primo luogo, evidenziato che, per quanto Parte_1 inferibile dalla documentazione allegata, la ha svolto l'attività professionale, Pt_2 quale difensore d'ufficio di , per le fasi di studio, di istruttoria Controparte_3 dibattimentale e decisoria.
Va, inoltre, rilevato che l'attività professionale dell'odierna ricorrente è stata portata a compimento nel febbraio 2023, allorquando è stata depositata la Sentenza n.
144/2023, resa a definizione del primo grado di giudizio;
pertanto, per la liquidazione
8 del compenso spettante all'Avv. dovrà farsi riferimento ai parametri Parte_1 di cui alla Tabella 15 allegata al D.M. n. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 e che ha, tra l'altro, adeguato i parametri previsti nelle Tabelle allegate al D.M. n.
55/2014.
Ritiene, infine, questo Giudice che, in applicazione dei criteri dettati dall'art. 82 del
D.P.R. n. 115/2002 - che, ai fini della quantificazione del “compenso base”, tra il valore minimo e quello medio dei parametri di riferimento, impone di aver riguardo alla
“natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa – il compenso base per le prestazioni svolte dall'odierna ricorrente vada liquidato riducendo del 30% i parametri previsti nella
Tabella 15allegata al D.M. n. 147/2022.
Ed infatti, se da un canto va valorizzato l'esito favorevole del giudizio, conclusosi con l'assoluzione di , va, d'altro canto, considerato che – per quanto Controparte_3 inferibile dalla documentazione in atti – l'attività professionale espletata dall'Avv.
non ha richiesto un particolare impegno né implicato l'esame e la Parte_1 risoluzione di questioni di diritto o di fatto di una qualche complessità.
Sul compenso base come sopra determinato (pari ad euro 1.257,20) va, poi, operata la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002.
Invero, come evidenziato anche dalla Suprema Corte, “la riduzione di cui all'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002 è certamente applicabile alla difesa d'ufficio (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l'entrata in vigore della disposizione), estendendosi all'ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato. […] La norma in questione costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R.
n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio in materia civile. Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art.
106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene
9 determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (in tal senso, Cass., Sez. VI – 2, 14 luglio 2022, n. 22257).
Ebbene, alla luce delle considerazioni sopra svolte, all'Avv. , per Parte_1
l'attività professionale espletata, in qualità di difensore d'ufficio di - Controparte_3 irreperibile di fatto - nel procedimento n. 3610/2019 R.G.N.R. e n. 2017/2020 R.G. Dib. svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Roma, può riconoscersi un compenso pari ad euro
838,13, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Alla soccombenza, per quanto di ragione, consegue la condanna del Controparte_1
alla rifusione, in favore dell'Avv. , delle spese del presente
[...] Parte_1 giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa IA CO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 27060/2025 R.G., così provvede:
- In riforma del provvedimento opposto, liquida, in favore dell'Avv. Parte_1
, per l'attività professionale espletata, quale difensore d'ufficio di
[...] [...]
(irreperibile di fatto), nel procedimento n. 3610/2019 R.G.N.R. e n. CP_3
2017/2020 R.G. Dib. svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Roma, la somma di euro 838,13, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Condanna il alla rifusione, in favore dell'Avv. Controparte_1 [...]
, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 350,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 28 ottobre 2025
Il Giudice
IA CO
10