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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. ER RO Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3173 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 10/01/1989 Parte_1
E
nato/a a Redeyef-Tunisia in data 05/12/1977 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Nunzio Morello n.23, presso lo studio dell'avv. Pane Domenico che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 25/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“- I ricorrenti, vivono già di fatto separatamente, come risulta dalle rispettive certificazioni di residenza e di stato di famiglia ivi allegate;
- In relazione al regime di affidamento e collocamento del figlio minore si osserva quanto segue.
• Le parti concordano sull'affido condiviso del figlio minore, con residenza prevalente del figlio presso il domicilio della madre in Monreale (PA) alla Via Anna Magnani, n.3; Persona_1
Relativamente al contributo al mantenimento del figlio, il sig. verserà alla sig.ra CP_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 300,00 (trecento//00), Pt_1 somma da versarsi entro il giorno 4 di ciascun mese sul rapporto intestato alla sig.ra c/o Pt_1 [...] di cui al relativo IBAN n. [...], oltre ½ delle spese Controparte_2 straordinarie come per legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scolastiche, ludiche, sportive e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate, tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
• Le spese straordinarie da sostenersi per la cura, la crescita, l'istruzione e l'educazione del figlio minore saranno ripartite al 50% tra i genitori.
Dette spese straordinarie si individuano nelle seguenti:
Spese extra – assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
1)Spese mediche relative a : a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
2) Spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa, spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
1)Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma
2 erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
2) Spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie:
relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onore di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti di aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
In considerazione della volontà della Sig.ra e del Sig. di tutelare quanto più possibile Pt_1 CP_1 il figlio minore, comprendendo nella tutela anche il diritto del bambino a godere della presenza di entrambi i genitori, i ricorrenti chiedono, come sopra, l'affido condiviso con allocazione prevalente del minore presso la madre in Monreale (PA) alla Via Anna Magnani n.
3. Il Sig. avrà libero CP_1 diritto di visita e potrà liberamente incontrare il figlio minore di comune accordo con la Sig.ra nel rispetto delle condizioni sopra elencate. Pt_1
Nel caso in cui vi sia disaccordo tra i due genitori si chiede di applicare il seguente protocollo per l'affido:
- 2 pomeriggi alla settimana in cui il padre potrà portare con sé il figlio minore (uniformandosi ai criteri espressi dal Tribunale di Palermo);
- nei pomeriggi di sua pertinenza il padre potrà prelevare il figlio direttamente dalla scuola (o da casa qualora non vi sia scuola) e dovrà riportarlo a casa entro le 21:30 (salvo comprovate esigenze eccezionali);
3 - i fine settimana saranno alternati, uno con la madre e uno con il padre. Nei fine settimana spettanti al Signor lo stesso potrà prelevare il figlio direttamente dalla scuola (o da CP_1 casa qualora non vi sia scuola) il Venerdì pomeriggio e dovrà riportarlo a casa entro le 21:30 della Domenica sera (salvo comprovate esigenze eccezionali);
- il figlio minorenne trascorrerà in alternativa il 24 Dicembre con l'un genitore e il 25 con l'altro, così come il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
- ogni anno il figlio trascorrerà la prima metà delle vacanze natalizie con il genitore con il quale trascorre la vigilia di Natale e la seconda metà con il genitore con cui trascorre il Natale;
- circa le vacanze estive, si intende di comune accordo tra le parti che il regime estivo avrà vigore ogni anno a decorrere dal 20 Giugno e fino al 31 Agosto. In questo periodo di 70 giorni ciascun genitore potrà tenere il minore per un massimo di 35 giorni di vacanza, purché non consecutivi. Le parti concordano nello specifico che, al massimo, ciascun genitore possa tenere il minore in modo esclusivo nel periodo estivo consecutivamente per un periodo che non ecceda le 2 settimane;
quando il minore è con sé, il padre dovrà comunicare i suoi recapiti e rendersi reperibile e fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno e viceversa;
A partire dal 1 Settembre ripartirà la modalità ordinaria giornaliera di gestione del diritto di visita e frequentazione del padre rispetto al minore anzidetto di due pomeriggi a settimana (Martedì e Giovedì salvo diverso accordo) oltre, una volta ogni 15 giorni, il Venerdì che precede l'inizio del week end di sua spettanza.
- In ogni caso, i ricorrenti, in aggiunta a quanto già sopra ampiamente concordato circa affidamento, collocamento, tempi di permanenza di ciascun genitore, modalità di mantenimento e decisioni relative alla prole, pure provvedono ad allegare al presente ricorso, quale parte integrante, il piano genitoriale redatto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art.337-ter c.c.;
- Quanto alla condizione economico-patrimoniale delle parti, il sig. è lavoratore CP_1 subordinato con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, per cui ivi si allega relativa Comunicazione Unilav e la sig.ra è attualmente disoccupata, quindi i Pt_1 ricorrenti rinviano alla documentazione versata in atti (Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, estratti conto bancari degli ultimi tre anni e certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate) precisando che le parti rinunziano a qualsiasi forma reciproca di mantenimento e provvedendo al deposito delle rispettive dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c. debitamente sottoscritte dalle parti;
- I coniugi, che si sono uniti in matrimonio in data 25 Ottobre 2016, in regime patrimoniale di comunione dei beni, in ordine ai rapporti patrimoniali, dichiarano che il regime patrimoniale precedentemente adottato si intende sciolto con la presente separazione, dichiarano altresì di avere già provveduto alla divisione di qualsiasi bene, degli effetti personali e di non avere alcuna scambievole pretesa dal punto di vista economico, infatti ogni e qualsiasi questione patrimoniale è stata già definita dai coniugi prima d'ora ed i predetti coniugi hanno già regolato ogni rapporto economico precedente di dare ed avere. Inoltre i ricorrenti dichiarano che non vi sono proprietà di beni immobiliari come risultante da rispettive corrispondenze negative per entrambi nella banca dati catastale;
- I coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e, per l'effetto, chiedono che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte, pure provvedendo in tal senso a depositare in atti espressa dichiarazione di rinuncia alla comparizione sottoscritta dalle parti”.
4
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 25/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 26/10/2016 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 89 - P. I - Anno 2016).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
ER RO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. ER RO Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3173 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 10/01/1989 Parte_1
E
nato/a a Redeyef-Tunisia in data 05/12/1977 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Nunzio Morello n.23, presso lo studio dell'avv. Pane Domenico che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 25/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“- I ricorrenti, vivono già di fatto separatamente, come risulta dalle rispettive certificazioni di residenza e di stato di famiglia ivi allegate;
- In relazione al regime di affidamento e collocamento del figlio minore si osserva quanto segue.
• Le parti concordano sull'affido condiviso del figlio minore, con residenza prevalente del figlio presso il domicilio della madre in Monreale (PA) alla Via Anna Magnani, n.3; Persona_1
Relativamente al contributo al mantenimento del figlio, il sig. verserà alla sig.ra CP_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 300,00 (trecento//00), Pt_1 somma da versarsi entro il giorno 4 di ciascun mese sul rapporto intestato alla sig.ra c/o Pt_1 [...] di cui al relativo IBAN n. [...], oltre ½ delle spese Controparte_2 straordinarie come per legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scolastiche, ludiche, sportive e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate, tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
• Le spese straordinarie da sostenersi per la cura, la crescita, l'istruzione e l'educazione del figlio minore saranno ripartite al 50% tra i genitori.
Dette spese straordinarie si individuano nelle seguenti:
Spese extra – assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
1)Spese mediche relative a : a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
2) Spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa, spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
1)Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma
2 erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
2) Spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie:
relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onore di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti di aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
In considerazione della volontà della Sig.ra e del Sig. di tutelare quanto più possibile Pt_1 CP_1 il figlio minore, comprendendo nella tutela anche il diritto del bambino a godere della presenza di entrambi i genitori, i ricorrenti chiedono, come sopra, l'affido condiviso con allocazione prevalente del minore presso la madre in Monreale (PA) alla Via Anna Magnani n.
3. Il Sig. avrà libero CP_1 diritto di visita e potrà liberamente incontrare il figlio minore di comune accordo con la Sig.ra nel rispetto delle condizioni sopra elencate. Pt_1
Nel caso in cui vi sia disaccordo tra i due genitori si chiede di applicare il seguente protocollo per l'affido:
- 2 pomeriggi alla settimana in cui il padre potrà portare con sé il figlio minore (uniformandosi ai criteri espressi dal Tribunale di Palermo);
- nei pomeriggi di sua pertinenza il padre potrà prelevare il figlio direttamente dalla scuola (o da casa qualora non vi sia scuola) e dovrà riportarlo a casa entro le 21:30 (salvo comprovate esigenze eccezionali);
3 - i fine settimana saranno alternati, uno con la madre e uno con il padre. Nei fine settimana spettanti al Signor lo stesso potrà prelevare il figlio direttamente dalla scuola (o da CP_1 casa qualora non vi sia scuola) il Venerdì pomeriggio e dovrà riportarlo a casa entro le 21:30 della Domenica sera (salvo comprovate esigenze eccezionali);
- il figlio minorenne trascorrerà in alternativa il 24 Dicembre con l'un genitore e il 25 con l'altro, così come il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
- ogni anno il figlio trascorrerà la prima metà delle vacanze natalizie con il genitore con il quale trascorre la vigilia di Natale e la seconda metà con il genitore con cui trascorre il Natale;
- circa le vacanze estive, si intende di comune accordo tra le parti che il regime estivo avrà vigore ogni anno a decorrere dal 20 Giugno e fino al 31 Agosto. In questo periodo di 70 giorni ciascun genitore potrà tenere il minore per un massimo di 35 giorni di vacanza, purché non consecutivi. Le parti concordano nello specifico che, al massimo, ciascun genitore possa tenere il minore in modo esclusivo nel periodo estivo consecutivamente per un periodo che non ecceda le 2 settimane;
quando il minore è con sé, il padre dovrà comunicare i suoi recapiti e rendersi reperibile e fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno e viceversa;
A partire dal 1 Settembre ripartirà la modalità ordinaria giornaliera di gestione del diritto di visita e frequentazione del padre rispetto al minore anzidetto di due pomeriggi a settimana (Martedì e Giovedì salvo diverso accordo) oltre, una volta ogni 15 giorni, il Venerdì che precede l'inizio del week end di sua spettanza.
- In ogni caso, i ricorrenti, in aggiunta a quanto già sopra ampiamente concordato circa affidamento, collocamento, tempi di permanenza di ciascun genitore, modalità di mantenimento e decisioni relative alla prole, pure provvedono ad allegare al presente ricorso, quale parte integrante, il piano genitoriale redatto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art.337-ter c.c.;
- Quanto alla condizione economico-patrimoniale delle parti, il sig. è lavoratore CP_1 subordinato con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, per cui ivi si allega relativa Comunicazione Unilav e la sig.ra è attualmente disoccupata, quindi i Pt_1 ricorrenti rinviano alla documentazione versata in atti (Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, estratti conto bancari degli ultimi tre anni e certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate) precisando che le parti rinunziano a qualsiasi forma reciproca di mantenimento e provvedendo al deposito delle rispettive dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c. debitamente sottoscritte dalle parti;
- I coniugi, che si sono uniti in matrimonio in data 25 Ottobre 2016, in regime patrimoniale di comunione dei beni, in ordine ai rapporti patrimoniali, dichiarano che il regime patrimoniale precedentemente adottato si intende sciolto con la presente separazione, dichiarano altresì di avere già provveduto alla divisione di qualsiasi bene, degli effetti personali e di non avere alcuna scambievole pretesa dal punto di vista economico, infatti ogni e qualsiasi questione patrimoniale è stata già definita dai coniugi prima d'ora ed i predetti coniugi hanno già regolato ogni rapporto economico precedente di dare ed avere. Inoltre i ricorrenti dichiarano che non vi sono proprietà di beni immobiliari come risultante da rispettive corrispondenze negative per entrambi nella banca dati catastale;
- I coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e, per l'effetto, chiedono che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte, pure provvedendo in tal senso a depositare in atti espressa dichiarazione di rinuncia alla comparizione sottoscritta dalle parti”.
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P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 25/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 26/10/2016 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 89 - P. I - Anno 2016).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
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