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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, OT. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 256 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., pendente e vertente TRA (C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) E (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), tutti elettivamente domiciliati in Paola (CS), corso Roma n. 3, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Nicola Gaetano, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORI CONTRO (C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Colelli n. 8, presso lo studio dell'avv. Gaetano Nicotera, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA E CON (C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata da C.F. P.I. , elettivamente domiciliata Parte_4 P.IVA_4 P.IVA_5 in Catanzaro, via A. Turco n. 20/A, presso lo studio dell'avv. AleSSndro Palasciano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C. OGGETTO: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario). CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con atto di citazione ritualmente notificato la e Parte_1 Parte_2 [...]
convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_3 Controparte_1 chiedendo venisse accertata l'illegittimità di talune clausole negoziali contenute nei contratti
[...] meglio indicati in citazione stipulati con l'istituto di credito convenuto, la conseguente rideterminazione delle somme attive e passive dei conti stessi, con la condanna della banca convenuta alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, il tutto con il successo delle spese di lite.
1 In particolare, a sostegno delle loro domande, gli attori lamentavano l'illegittima applicazione del tasso di interesse debitore superiore a quello legale, mediante la clausola di rinvio cosiddetto “uso piazza”, l'illecita applicazione di interessi usurari, nonché degli interessi anatocistici ed infine l'illegittimo addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto e di giorni valuta. Concludevano, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Giudice del Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare, sul conto corrente indicato in premeSS, l'illegittimità e/o nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittimità e/o nullità della commissione di massimo scoperto e di tutte le altre poste (spese, costi, commissione, disponibilità fondi, antergazione e postergazione valute, per come indicate in narrativa), nonché interessi usurari, e costi non espreSSmente pattuiti e sottoscritti fra le parti, addebitate dalla convenuta banca su tale rapporto e, per l'effetto, dichiarare non dovuti tali importi, pari ad euro 853.000,00 o quella maggiore o minore che riterrà dovuta. Voglia perciò, in via preliminare, condannare la convenuta alla restituzione e/o al riaccredito sui rispettivi conti correnti delle somme indicate in narrativa, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, illegittimamente addebitato su detto rapporto per i citati titoli, ovvero, condannando la banca ad accreditare tale somma sul citato rapporto bancario, o quella maggiore o minore cifra che, in caso di contestazioni da parte convenuta, verrà determinata anche a mezzo CT, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo. Ed ancora, nel caso che venga dimostrata la pattuizione di interessi ultralegali, con data certa e prova del rispetto del tasso sottoscritto, voglia l'Onorevole Giudice adito, condannare la convenuta al pagamento o riaccredito delle somme dovute, o quelle maggiori o minori che risulteranno dovute per i diversi altri titoli sopra indicati. Ed ancora, in via assorbente, voglia l'Onorevole Giudice adito condannare la banca convenuta alla restituzione e/o riaccredito sui c/c oggetto di causa di tutti gli interessi monetari addebitati nel corso del rapporto per violazione della l. n. 108/1996 e conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.. Con vittoria di spese e competenze legali”. Instaurato il contraddittorio resisteva alla pretesa, con comparsa di costituzione e risposta, la
[...]
la quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva di in proprio, e di in quanto fideiussori estranei ai rapporti Parte_2 Parte_3 bancari tra la società correntista e la banca, nonché l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito perché svolta con i rapporti di c/c bancari ancora non estinti e in essere tra le parti. Nel merito, la banca convenuta assumeva l'infondatezza della domanda della controparte in quanto del tutto sfornita di prova non avendo gli attori provveduto ad adempiere all'onere probatorio su di essi incombenti. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione dei pagamenti anche indebiti intervenuta in data antecedente i dieci anni dalla data del deposito dell'atto introduttivo. La convenuta si opponeva, in ogni caso, alla richiesta della controparte di consegna dei documenti ex art. 210 c.p.c. e alla ammissione di CT NT insistendo per il rigetto di tutte le domande della parte avversaria, il tutto con liquidazione a suo vantaggio delle spese processuali. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli attori integravano le conclusioni e richieste della citazione introduttiva con le seguenti: “Voglia l'Onorevole Giudice del Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare, la inesistenza e/o nullità e/o illegittimità dei tassi applicati ai contratti di conto corrente con apertura di credito per mancata sottoscrizione del contratto e/o mancata indicazione del TAEG e ISC, e/o indeterminatezza del tasso applicato. Conseguentemente dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'applicazione del tasso debitore ultralegale, ivi indicato e calcolato e dichiarare non dovuti tali importi, con conseguente ricalcolo dei saldi dei c/c predetti, senza applicazione di alcun interesse e/o con applicazione del tasso legale e/o del
2 tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B.. Voglia, infine, rigettare tutte le eventuali domande riconvenzionali poste da controparte con ogni conseguenziale statuizione di legge”. Con comparsa d'intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., depositata in data 19.11.2024, interveniva in giudizio la rappresentata da quale cessionaria del credito, ai sensi Controparte_2 Parte_4 dell'art. 58 TUB, vantato dalla nei confronti degli attori, Controparte_1 riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già depositate da quest'ultima e reiterandone le richieste e domande. La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso emanazione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca convenuta e CT NT (con incarico dapprima conferito al OT. e poi, in rinnovazione, alla OT.SS Persona_1 [...]
. Persona_2
Indi la controversia, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2024, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.Preliminarmente va dato atto che con comparsa d'intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., depositata in data 19.11.2024, è intervenuta in giudizio la rappresentata da in Controparte_2 Parte_4 qualità di cessionaria dei rapporti bancari oggetto di causa, riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già depositate dalla e reiterandone le richieste e Controparte_1 domande. A seguito della allegata cessione dei rapporti bancari de quibus e del relativo credito, si è verificata una successione a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso ciò comportando, ai sensi dell'articolo 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione in capo al cedente in qualità di sostituto processuale del cessionario anche nel caso, come quello in esame, di intervento da parte di quest'ultimo. Infatti, non essendo stato formalizzato nel corso del giudizio alcun consenso delle altre parti alla estromissione del cedente, la detta estromissione non può essere attuata con la presente sentenza che, pertanto, viene pronunciata nei confronti delle parti originarie del rapporto (in caso simile v. Tribunale Catanzaro sez. II, 26/09/2023, (ud. 25/09/2023, dep. 26/09/2023), n.1520).
3.PaSSndo più propriamente al merito della res litigiosa, ritiene il Tribunale che l'azione di ripetizione di indebito, per come proposta, sia in primo luogo inammissibile. La parte attrice, infatti, non ha deOTo, né allegato uno dei presupposti essenziali per l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito, ossia di aver effettuato dei pagamenti solutori, potendosi considerare tali i versamenti del correntista soltanto solo una volta estinto il conto corrente. Solo in quel momento, infatti, il titolare del conto è chiamato a saldare alla banca l'eventuale passività esposta dal conto corrente. Infatti, nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista – se intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare la ripetizione dell'indebito – è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d'indebito, ossia la nullità del titolo, l'avvenuta annotazione delle poste contestate e l'avvenuta chiusura del conto corrente. La domanda di ripetizione di indebito è inammissibile se il conto non è ancora chiuso, perché solo con la ceSSzione di ogni rimeSS può
3 definirsi esattamente il saldo finale e conseguentemente l'entità dell'indebito: l'azione non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio, non potendosi configurare, sino ad allora, pagamenti aventi natura solutoria di cui chiedere la restituzione (v. Corte Appello Lecce, 10.12.2019 n. 1356). Peraltro, si rileva che l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito è rilevabile anche d'ufficio, ovvero anche senza alcuna sollecitazione della controparte, se dagli atti emerge che il rapporto è ancora in corso (Corte di Appello di Bari, sentenza n. 1035/2018, pubblicata l'11.6.2018). Gli attori, nel caso di specie, non hanno allegato la chiusura del conto corrente in questione, mentre dalle deduzioni della banca convenuta (non contestate dai ricorrenti) è possibile inferire che esso risultava essere ancora in corso al tempo della proposizione della domanda. Anche la giurisprudenza di legittimità, sin dalla pronuncia della CaSSzione (3^ Sezione Civile Sentenza n. 798/2013) ha avallato la sopra illustrata impostazione: "di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto". In un primo momento nella giurisprudenza di merito era maturato un orientamento più rigido, che riteneva che la pendenza di rapporto comportasse l'inammissibilità ed improponibilità di ogni domanda di ripetizione (cfr. ex multis Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sent. n. 2993 del 13.09.2016), mentre un secondo indirizzo, poi fatto proprio dalla Suprema Corte (cfr. ex multis ordinanza n. 21646 del 5 settembre 2018), aveva ammesso la possibilità per il correntista di agire anche con il conto aperto senza che ciò comportasse l'inammissibilità della domanda, ma in questo caso, si era precisato come l'azione fosse idonea a far valere le nullità contrattuali allo scopo di depurare il rapporto, e quindi il saldo da esso proOTo, degli addebiti illegittimi e comportasse solo ed esclusivamente la rettifica del saldo, ma non anche la ripetizione dell'indebito. Tale ultimo orientamento della Suprema Corte è quello recepito dalla più recente giurisprudenza di merito la quale ha evidenziato che “nella pendenza del rapporto di conto corrente i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista non costituiscono pagamenti ma costituiscono semplici rimesse che hanno il carattere di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente, laddove eseguite su di un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso. Dunque, l'azione di ripetizione dell'indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla banca può essere esercitata solo una volta estinto il conto corrente. Solo in questo momento, infatti, il correntista è chiamato a saldare alla banca l'eventuale passività esposta dal conto corrente. In sostanza, in presenza di un conto corrente ancora aperto, al cliente è consentita la sola azione di nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese, o quella di accertamento dell'esatto saldo NT. Se pendente l'apertura di credito, se il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto “scoperto” e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente,
4 fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. L'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, circostanza questa non avvenuta nel caso di specie, ma non potrà agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (vedi così Tribunale Lagonegro n. 104 del 9.2.2021). Secondo la giurisprudenza di merito, quindi, “le azioni proponibili da parte del correntista nelle more del rapporto sono esclusivamente quelle di accertamento, non potendosi invece esperire l'azione di ripetizione dell'indebito prima della chiusura del conto corrente, non essendo configurabile prima di tale momento un effettivo pagamento da parte del correntista, deve affermarsi il principio secondo cui anche nelle azioni di accertamento della nullità totale o parziale di un contratto grava sulla parte attrice l'onere di provare l'esistenza ed in particolare la pattuizione delle clausole di cui si chiede accertarsi la nullità parziale, secondo il principio generale in materia di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c..” (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 11/01/2019, n.796). In sostanza, in presenza di un conto corrente ancora aperto, al cliente è consentita la sola azione di nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese, o quella di accertamento dell'esatto saldo NT, essendo irrilevante la successiva estinzione del rapporto di conto corrente intervenuta durante la pendenza del procedimento. Ne discende che nel caso di specie è inammissibile l'azione di ripetizione dell'indebito essendo stata proposta quando ancora il rapporto era in essere tra le parti. In tal senso cristallizzata giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale (cfr. Tribunale Vicenza sez. I, 11/02/2022, (ud. 07/02/2022, dep. 11/02/2022), n.249; Tribunale Ascoli Piceno sez. I, 20/01/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 20/01/2022), n.32; Corte appello Napoli sez. IX, 18/11/2021, (ud. 12/11/2021, dep. 18/11/2021), n.4301; Tribunale Lamezia Terme sez. I, 05/11/2021, n.665). 3.1. Quanto appena illustrato incide anche sulla legittimazione attiva dei fideiussori. Al riguardo va rammentato che l'art. 1945 c.c., se consente a costoro, come tali, di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non riconosce loro tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostituiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. L'impossibilità per il garante personale di agire in giudizio a tutela degli interessi del debitore principale, pur se con riferimento alla posizione debitoria per la quale è data garanzia fideiussoria, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo legittimante la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel principio di accessorietà dell'obbligazione del fideiussore quale desumibile dal combinato disposto degli artt. 1939 e 1945 c.c., in base al quale il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni (salva quella derivante dall'incapacità) che spettano al debitore principale, nel senso di risposta ad eventuali domande del creditore nei suoi confronti, ma non può anche promuovere direttamente azioni che vedono quale convenuto il creditore (v. Tribunale Latina sez.
5 I, 02/02/2023, (ud. 30/01/2023, dep. 02/02/2023), n.233; cfr. anche Trib. Roma, sez. IX, n. 16149/2016: "l'art. 1945 c.c., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostituiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. L'impossibilità per il garante personale ad agire in giudizio a tutela degli interessi del debitore principale, pur se con riferimento alla posizione debitoria per la quale è data garanzia fideiussoria, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo legittimante la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, nel principio di accessorietà dell'obbligazione del fideiussore quale deducibile dal combinato disposto degli artt. 1939 e 1945 c.c., in base al quale il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni (salva quella derivante dall'incapacità) che spettano al debitore principale, nel senso di "risposta" ad eventuali "domande" del creditore nei suoi confronti, ma non può anche promuovere direttamente azioni che vedono quale convenuto il creditore"). Sulla base di ciò, se fosse stata ammissibile la domanda di ripetizione di indebito, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori sulla domanda restitutoria. Mentre sulle domande di accertamento della nullità parziale dei contratti stipulati dal debitore principale e su quella di accertamento negativo del debito del garantito, i fideiussori hanno un diretto interesse che consente loro di essere legittimati a promuovere la relativa azione in uno con il debitore principale (cfr. Corte di Appello Lecce, Sez. I, 11 novembre 2024). 4. Tanto doverosamente premesso, si sottolinea che anche seguendo l'indirizzo aOTato dalla giurisprudenza di legittimità prevalente e a riqualificare le domande attoree alla stregua di domande di nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese, o di accertamento dell'esatto saldo NT, la richiesta attorea, comunque, può essere accolta soltanto parzialmente, non avendo la parte adempiuto integralmente agli oneri probatori sulla steSS gravanti in applicazione degli ordinari principi vigenti in materia e desumibili dall'art. 2697 c.c., comma 1. La parte attrice ha proposto azione di ripetizione di indebito (inammissibile) e di accertamento negativo della propria posizione di debito-credito in relazione ai rapporti negoziali indicati in citazione, oltre che di nullità di alcune clausole negoziali. La difesa degli attori, come già detto, ha deOTo che la banca convenuta avrebbe applicato e preteso interessi passivi, competenze, remunerazioni e costi non concordati ovvero non dovuti e, in particolare, che avrebbe imposto l'inserimento di una clausola contrattuale prevedente l'applicazione degli interessi anatocistici, clausola da ritenersi nulla per contrasto con il disposto dell'art. 1283 c.c., come evidenziato dalla ormai consolidata giurisprudenza sul punto. Tanto detto, sotto l'aspetto della corretta distribuzione degli oneri probatori, il Tribunale rileva che, qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo di un diritto del convenuto, spetta alla parte che ha iniziato il giudizio provare l'inesistenza (totale o parziale) del credito vantato dal convenuto attraverso la dimostrazione sia del titolo negoziale di quel rapporto creditorio sia dell'andamento del medesimo, attraverso l'indicazione delle singole rimesse. L'impostazione ora accennata è anche confermata dalla giurisprudenza formatasi con riguardo alla distribuzione degli oneri probatori relativi alle azioni di ripetizione dell'indebito oggettivo, la quale ha precisato che, nelle ipotesi in esame, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare positivamente i fatti costitutivi della sua pretesa e, pertanto, sia l'avvenuto pagamento sia la
6 mancanza di una causa che lo giustifichi ovvero il suo successivo venir meno, prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr., CaSSzione civile, sez. lav., 13 novembre 2003, n. 17146; CaSSzione civile, 21 luglio 2000, n. 9604): ed è ovvio che, qualora il pagamento sia dipeso dall'adempimento di una clausola nulla, il creditore debba correttamente provare la clausola ed il vizio che la inficia. Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari e/o di altre remunerazioni, commissioni e spese eventualmente non dovute. Infatti, secondo autorevole giurisprudenza di merito, “in tema di conto corrente bancario, nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti, in vista della ripetizione di somme richieste dall'istituto di credito in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava in primo luogo sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Ne deriva, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto deOTo in lite, ma anche tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, al fine di verificare sia il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle, sia l'effettiva applicazione delle poste indicate come indebite” (cfr. Tribunale, Roma, sez. XVII, 19/09/2018, n. 17579). Trattasi di principi più volte ribaditi ed applicati dalla giurisprudenza di merito anche recente (v. Trib. Bari, 17.11.2011; Trib. Vicenza, sez. I, 9.2.2009; Trib. Napoli, 4.11.2010, in Giur. merito, 2011, 4, 981; Trib. Cagliari, sentenze n. 354/2013 e n. 1573/2013; Tribunale Roma sez. XVII, 11/01/2019, (ud. 11/01/2019, dep. 11/01/2019), n. 796); Tribunale Siena, 12/02/2019, (ud. 12/02/2019, dep. 12/02/2019), n.155; Corte appello Torino sez. I, 30/01/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 30/01/2019), n.182; Tribunale Bergamo sez. IV, 30/01/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 30/01/2019), n.264; Tribunale Roma sez. XVI, 02/10/2017, n.18496; Tribunale Roma sez. XVI, 05/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 05/10/2018), n.18963; Tribunale Castrovillari sez. I, 15/04/2019, n.273; Corte appello Brescia sez. I, 21/01/2019, n.101; Tribunale di Modena, 19 gennaio 2018, n. 27; Tribunale Ancona sez. I, 02/05/2019, n.845; Corte appello , Reggio Calabria, 17/01/2019, n. 27; Tribunale Palermo, sez. V, 11/01/2019, n. 132; Tribunale Monza, sez. I, 07/01/2019, n. 18; Tribunale Bari, sez. IV , 27/06/2018, n. 2740; Tribunale Oristano 09/03/2017; Tribunale Larino 01/06/2016, n. 219; Tribunale di Avellino, sentenza n. 345 del 22.2.2017). I Tribunali di merito, infatti, hanno più volte ribadito che “in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare l'accertamento negativo del credito o la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d'indebito, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quantomeno i seguenti documenti;
1) il contratto di conto corrente - soprattutto per i contratti conclusi dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n 154 del 1992, cha ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) - per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (art. 1284 c.c. e 117 TUB), di talune
7 condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso d'interesse ultralegale, cms); 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale” (vedi Corte appello Lecce sez. I, 31/05/2019, n.558). Ed ancora: "soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del contratto consente di pervenire, attraverso l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, (…) alla determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere dal conto. Né può ritenersi (…) che per la determinazione del saldo del conto corrente siano sufficienti gli estratti conto scalari (…), in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire così esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato. Per tali motivi deve ritenersi che il correntista, che ha proposto azione di ripetizione di indebito (o di rideterminazione del saldo di conto corrente), non ha assolto il suo onere probatorio, in quanto non ha proOTo in giudizio tutti gli estratti conto analitici, a partire dalla data di apertura del contratto, che avrebbero consentito di pervenire all'esatta ricostruzione del rapporto di conto corrente" (vedi Corte App. Milano n. 4548 del 26.11.2015). Pertanto, “quando il correntista intende domandare la ripetizione delle somme non dovute, previa rideterminazione del saldo finale, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto, ovvero la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate. Ne consegue che spetta al correntista produrre sia il contratto di conto corrente, sia gli estratti conto integrali inerenti al rapporto in contestazione. Solo la produzione del contratto di conto corrente, infatti, permette di ravvisare l'eventuale esistenza di clausole che addebitano interessi anatocistici, l'assenza di pattuizioni scritte che la legge richiede ad substantiam (come nel caso di interessi ultralegali), nonché di valutare se le commissioni indicate negli estratti conto corrispondano a quelle pattuite nel contratto stipulato e se le commissioni di massimo scoperto pattuite siano determinate o determinabili ex art. 1346 c.c. Gli estratti conto, inoltre, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, sono indispensabili al fine della verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi della determinazione del saldo finale” (cfr. di recente Tribunale Ancona sez. I, 02/05/2019, n.845). Tali principi sono stati ribaditi anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'invocata rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 21597 del 20.9.2013; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. I, 13.10.2016, n. 20693; Cass. n. 24948 del 2017; Cass. 15148/2018; Cass. 14640/2018; Cass. n. 9365/2018). Difatti, secondo la CaSSzione, nell'ipotesi in cui sia il correntista ad assumere l'iniziativa giudiziaria chiedendo la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse da questa, l'onus probandi grava sul primo (cfr. Cass., 23 ottobre 2017, n. 20498): pertanto “nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista (ma lo stesso può dirsi per la nullità di altre pattuizioni inerenti al conto), la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni
8 ivi registrate, inutilizzabili invece rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi” (vedi la fondamentale e già citata CaSSzione civile sez. I, 13/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20693). Nei medesimi termini anche la recente Cass. Sez. VI, Ord., 09 marzo 2021, n. 6480 che ha statuito quanto segue: “Nella ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi (Cass. 8 marzo 2001, n. 3387; Cass. 3 marzo 1998, n. 2334; Cass. 28 luglio 1997, n. 7027; Cass. 18 dicembre 1995, n. 12897; con riguardo all'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi, più di recente: Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 11 ottobre 2010, n. 22872). Ciò implica che in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, é onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (così Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; cfr. pure Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187)”. E ciò anche sulla base del fatto che il rapporto di conto corrente è senz'altro unitario (avendo esso ad oggetto l'esplicazione di un servizio di caSS, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente: Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584; cfr. pure Cass. 28 febbraio 2017, n. 5071). Deve dunque ritenersi che sul correntista, il quale, in veste di attore, esperisca azione di accertamento negativo del credito della banca e/o ripetizione dell'indebito invocando la nullità di talune clausole contrattuali, gravi l'onere di documentare i flussi finanziari sul rapporto contestato attraverso la produzione in atti di tutti gli estratti conto dall'accensione dei rapporto, tenuto conto che gli estratti conto sono per legge inviati ai correntisti (cfr. art. 119, 2 comma, T.U.B.) e che il correntista si trova in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della reperibilità dei detti documenti e della conseguente possibilità di produrli in causa. Difatti, mentre nelle domande “autodeterminate” (come le azioni a difesa della proprietà e degli altri diritti reali di godimento) la causa petendi si identifica con il diritto azionato stesso e non con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, fatto illecito, etc.) la cui deduzione, pur neceSSria ai fini della prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda – tant'è che l'allegazione, nel corso del giudizio, di un titolo di acquisto, diverso rispetto a quello inizialmente deOTo, non importa un mutamento della domanda e della situazione giuridica con eSS fatta valere (CaSSzione civile, sez. II, 10 ottobre 1997, n. 9851; CaSSzione civile, sez. II, 18 febbraio 1991, n. 1682; CaSSzione civile, sez. II, 21 giugno 1995, n. 7033; CaSSzione civile, sez. I, 6 agosto 1997, n. 7267) – nelle domande “eterodeterminate” (diritti di obbligazione in genere), l'identificazione del titolo è in funzione dello specifico fatto storico deOTo, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quei fatti specifici che sono affermati ed allegati come costitutivi e perciò individuatori del diritto che si fa valere (CaSSzione civile, sez. II, 21 febbraio 1994, n. 1654; CaSSzione civile, sez. un., 22 maggio 1996, n. 4712), tanto che “la modifica del fatto costitutivo implica un mutamento del diritto e quindi della domanda, con violazione dell'ordinato sviluppo del processo e del principio del contraddittorio, poiché la parte evocata in giudizio acquisisce il diritto di difendersi sulla domanda contenuta nell'atto di citazione, concentrando l'attenzione non solo su un determinato petitum, ma anche su una ben precisa e specificata causa petendi” ( CaSSzione civile, sez. I, 6 agosto 1997, n. 7267).
9 La differenza di tale regime è spiegabile in base alla circostanza che, mentre nei diritti c.d. autodeterminati il bene giuridico formante oggetto della domanda è individuabile nella sua essenza indipendentemente dalla causale che ne determina la richiesta, trattandosi in tal caso, come precisa la OTrina, di diritti che non possono coesistere simultaneamente più volte fra i medesimi soggetti, nei diritti c.d. eterodeterminati, invece, il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante in collegamento con la causale adOTa a sostegno della pretesa. In questa seconda ipotesi, infatti, vengono deOTi diritti che possono esistere contemporaneamente più volte fra i medesimi soggetti con lo stesso contenuto e che perciò richiedono, quale indispensabile elemento di individuazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano (si vada, in tal senso, CaSSzione civile, sez. II, 30 dicembre 2002, n. 18370). Consegue dalle considerazioni ora svolte in ordine alla natura delle domande che la parte debba, nel caso di domande eterodeterminate, indicare e specificare in modo analitico il fondamento negoziale della propria richiesta, non potendosi limitare, al contrario, ad una esposizione del tutto generica della clausola e del titolo contrattuale. Dunque, sotto l'aspetto della corretta distribuzione degli oneri probatori, il Tribunale rileva che, qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo di un diritto del convenuto, spetta alla parte che ha iniziato il giudizio provare l'inesistenza (totale o parziale) del credito vantato dal convenuto attraverso la dimostrazione sia del titolo negoziale di quel rapporto creditorio sia dell'andamento del medesimo, attraverso l'indicazione delle singole rimesse. E ciò, merita di essere sottolineato, in particolare modo qualora il convenuto medesimo non richieda, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento del credito che verrà accertato nel corso del giudizio, in quanto, in tale ultimo caso, sarà il convenuto a dover provare la sussistenza del credito in proprio favore (cfr. CaSSzione civile, sez. III, 16 giugno 2005, n. 12963, secondo la quale “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo di un diritto del convenuto e questo ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma formuli, a sua volta, domanda riconvenzionale per conseguire il riconoscimento del diritto negato da controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive e contrapposte pretese, restando soccombente chi non assolva tale onere”, ma si veda anche CaSSzione civile, 6 agosto 1997, n. 7282). Alla luce di tali principi di ordine generale, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia adempiuto in modo completo al proprio onere probatorio. Infatti, sebbene non sussista dubbio che la presente causa involga diritti del tipo “eterodeterminati”, avendo la parte richiesto l'accertamento di una situazione debitoria e (inammissibilmente) la restituzione dell'indebito in relazione ad un determinato titolo negoziale (contratto di conto corrente), la difesa degli attori ha solo fatto un generico riferimento ai due contratti di conto corrente, non proOTi, limitandosi ad indicare i numeri identificativi dei due conti correnti intrattenuti con l'Istituto di credito convenuto ed a evidenziare che essi erano stati stipulati “nel febbraio del 1994 e nel maggio 1995”. La parte, inoltre, non ha indicato neppure la data precisa di accensione del conto, pur avendo avviato l'azione giudiziaria. Sotto il versante probatorio della vicenda, la parte non ha così provato in modo completo i fatti costituenti la ragione della domanda, in quanto la mancata produzione documentale impedisce al giudice la valutazione integrale delle ragioni adOTe dalla parte medesima. A tale proposito, occorre anche osservare come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia chiarito – componendo un contrasto giurisprudenziale – che i documenti non si sottraggono alle preclusioni istruttorie e, come tali, debbano essere depositati entro i termini di cui alle preclusioni istruttorie (art. 184 c.p.c. vecchio rito, art. 183,
10 comma 6, n. 2 c.p.c. rito ante Cartabia), così che il superamento delle suddette barriere preclusive importa la decadenza dal potere di esibire documenti, salvo che la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo assunto dal processo o che la formazione sia successiva allo spirare dei suddetti termini (cfr., CaSSzione civile, sez. un., 20 aprile 2005, n. 8203, secondo la quale nel rito civile ordinario è inammissibile la produzione di documenti in appello, se non siano stati ritualmente proOTi in primo grado, entro e non oltre il termine di cui all'art. 184 c.p.c.). Del resto, anche in caso di contratti per adesione conclusi mediante la predisposizione, su appositi moduli o formulari, di condizioni generali di contratto da parte di una delle parti – quali sono i contratti bancari – risulta notorio che una copia del contratto viene normalmente rilasciata all'atto della stipulazione al cliente che ne ottiene, quindi, la disponibilità materiale. Nel caso di specie, parte attrice non ha neppure deOTo che i contratti di conto corrente in oggetto non gli siano stati consegnati alla data di stipulazione dell'accordo, né che vi sia stato, in epoca successiva, uno specifico evento quale lo smarrimento o il furto che abbia comportato l'impossibilità di produrre in giudizio la relativa copia. Il cliente, oltretutto, è nelle condizioni di reperire, in data antecedente alla proposizione del giudizio, il relativo contratto. Infatti, già l'art. 119 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 consente al cliente di richiedere ogni copia, a proprie spese, della documentazione afferente a singole operazioni relative al proprio rapporto negoziale con l'istituto di credito. Una interpretazione estensiva della norma – la quale, peraltro, appare anche corretta alla luce dei principi generali dell'ordinamento – porta, infatti, a ritenere che la norma appena menzionata sia applicabile anche al contratto, il quale, oggettivamente, non costituisce una operazione negoziale, ma il titolo negoziale in base al quale le singole operazioni vengono poi poste in essere: e ciò sia per identità di ratio tra la richiesta del contratto e la richiesta di una singola operazione, sia in quanto il principio di buona fede contrattuale impone l'adesione, da parte della banca, alla richiesta legittima del cliente. Appare, infatti, addirittura superfluo sottolineare che alla banca non deriverebbe alcun apprezzabile svantaggio dalla consegna del documento, tenuto anche conto della circostanza che la norma di cui all'art. 119 cit. pone a carico del cliente le spese per l'ottenimento della copia. Ma anche a voler ritenere inapplicabile la disposizione in esame al contratto non può sottacersi la circostanza che il cliente poSS comunque richiedere alla banca di rilasciare copia del contratto, mediante invio, ad esempio, di una lettera raccomandata ovvero attraverso semplice richiesta (scritta) consegnata allo sportello. Un eventuale rifiuto dell'istituto di credito di consegnare la predetta documentazione non potrebbe che qualificarsi in termini negativi essendo certamente contrario a buona fede contrattuale un comportamento di tale tipo. Sul punto, la giurisprudenza maggiormente attenta ad una valutazione approfondita del canone di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. ha rilevato che, in tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. Tra i doveri di comportamento scaturenti dal principio generale in esame si trova anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento (cfr., CaSSzione civile, sez. I, 27 settembre 2001, n. 12093, la quale ha anche precisato che in materia di contratti bancari, il diritto alla documentazione trova fondamento, oltre che negli art. 1374 e 1375 c.c., anche nell'art. 119 T.U. leggi bancarie il quale accorda al cliente il diritto di
11 ottenere, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto, la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto, ma si veda anche Corte appello Genova, 13 giugno 2002, in giur. Merito, 2003, 882). Peraltro, occorre precisare che tale obbligo, imposto dalla considerazione della buona fede, di consegna della documentazione bancaria sussiste anche successivamente allo scioglimento del contratto di conto corrente bancario, in virtù del principio di buona fede e del suo corollario costituito dal dovere di reciproca solidarietà fra i contraenti (in tal senso, Tribunale Napoli, 8 gennaio 1999). Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nella controversia promoSS per far valere diritti che presuppongono la validità del contratto o di una clausola di esso, la nullità dell'uno o dell'altra è rilevabile anche d'ufficio e può essere conseguentemente dichiarata dal giudice se sono acquisiti al processo elementi idonei a porla in evidenza, in considerazione del potere - dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione (arg. da CaSSzione civile, sez. III, 6 agosto 2002, n. 11772; CaSSzione civile, sez. II, 15 febbraio 1996, n. 1157; CaSSzione civile, sez. II, 9 febbraio 1994, n. 1340, ma già CaSSzione civile, sez. un., 25 marzo 1988, n. 2572). Infatti, la possibilità di addivenire ad un ricalcalo del saldo di un conto corrente è subordinata alla valutazione del contratto intercorso tra le parti nel suo insieme. Infatti, anche ammesso che si poSS procedere alla dichiarazione della nullità della clausola contrattuale pur in mancanza di produzione del documento che la contiene, è neceSSrio, in primo luogo, individuare la data di stipulazione del contratto, al fine di decidere se esso rientri nell'ambito di applicabilità del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; sotto un secondo aspetto, valutare se gli interessi siano stati correttamente pattuiti per iscritto ovvero se vi sia stato un mero rinvio agli interessi usualmente praticati sulla piazza (clausola, frequente in particolare nei contratti anteriori al testo unico in materia bancaria e creditizia, nulla per indeterminatezza dell'oggetto) ovvero ancora se sia stata concordata una clausola di rinvio al c.d. primo rate bancario. Ancora, nel caso di mancata pattuizione per iscritto degli interessi, deve procedersi alla sostituzione con un diverso tasso che varia a seconda che il contratto sia anteriore o meno al testo unico in materia bancaria e creditizia, in quanto nel primo caso il tasso di sostituzione sarà, di necessità, quello legale, mentre nel secondo caso, dovrà farsi riferimento al tasso previsto dall'art. 117, settimo comma, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Infine, si dovrà esaminare se la banca abbia puntualmente applicato gli interessi correttamente pattuiti per iscritto, salvo l'esercizio dello ius variandi previsto dalla normativa vigente. Appare chiaro che tali problemi possono essere affrontati e risolti dal giudice solo qualora sia portato alla sua conoscenza l'intero testo contrattuale. 4.1. Nel caso di specie, occorre rilevare che la parte attrice, nel costituirsi nel giudizio, non ha versato in atti i contratti di conto corrente in questione né gli estratti conto completi dall'inizio dei due rapporti bancari e fino al loro termine. In realtà, va sottolineato che la parte attrice ha tentato di adempiere all'onere probatorio con la dovuta diligenza. Difatti in via stragiudiziale ha inviato raccomandata, ricevuta dall'istituto di credito convenuto, che non è mai stata riscontrata. Con la richiamata raccomandata la società correntista aveva esercitato la facoltà derivante dal contratto in essere e relativa alla richiesta dei documenti inerenti il rapporto contrattuale e NT, nel possesso della controparte. La banca convenuta, prima del giudizio, non ha mai dato riscontro alla richiesta. La medesima richiesta è stata in seguito reiterata con l'atto introduttivo del presente giudizio e con le memorie istruttorie cui
12 ha fatto seguito l'ordine del Giudice che la banca ha adempiuto ma non integralmente (ordinanza del 5.1.2018). Infatti, non sono stati depositati i contratti di conto corrente bancario in oggetto e gli estratti conti completi afferenti i due rapporti bancari in questione. Deve osservarsi che il titolo in forza del quale è stata richiesta la consegna è un provvedimento giudiziale efficace e come tale vincolante, e che a nulla rileverebbe opporre che l'art. 119 TUB non obbliga la banca alla conservazione dei documenti per oltre un decennio poiché tale considerazione è del tutto irrilevante in presenza di un ordine del giudice. Invero l'obbligo di conservazione dei documenti ha il fine di garantire la conoscibilità dei documenti contabili ai terzi per garantire la trasparenza e la pubblicità delle attività di impresa, ma non limita in alcun modo l'onere probatorio (Cass. Sez I 2.8 2013). Non solo, non esclude né limita il rispetto dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto anche quando, come nel caso in esame, il correntista richieda alla banca la copia dei documenti relativi al rapporto contrattuale. Il rifiuto della consegna dei documenti sulla semplice considerazione che si tratta di documenti ultradecennali è illegittima e contraria alla buona fede contrattuale. Il mancato integrale adempimento all'ordine del giudice non trova alcuna giustificazione dunque, anche perché la banca non ha mai dimostrato di non aver più la disponibilità dei documenti. Pertanto, può ritenersi che l'obbligo di consegna dei documenti, trovi la sua fonte negli artt. 1374 e 1375 c.c., oltre che nell'art 119 TUB;
che il limite decennale sia riferito solo all'obbligo di tenuta delle scritture contabili e che, per l'effetto, nel caso in cui la banca sia nel possesso dei documenti anche più risalenti (come nel caso in esame) sia tenuta alla consegna in applicazione dei principi di buona fede;
che dunque la pretesa della documentazione bancaria costituisce un diritto autonomo nascente appunto dall'obbligo di correttezza (cfr. ex multis Cass. civ. n. 11004/2006). Purtuttavia il mancato integrale adempimento da parte della banca all'obbligo di consegna non può condurre a ritenere pienamente assunto l'onere probatorio da parte degli attori, posto che dall'incompleto adempimento della banca all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudice non può dedursi la prova del fondamento delle domande proposte dagli attori o l'ammissione del fatto contestato (vedi Tribunale Roma sentenza del 15 febbraio 2022). D'altronde occorre rilevare che l'emanazione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico della banca convenuta da parte del Tribunale è stato corretto dal momento che la richiesta giudiziale della parte attrice era stata anticipata da quella stragiudiziale ex art. 119 TUB prima dell'introduzione della causa. La CaSSzione, difatti, ha chiarito che “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (CaSSzione civile sez. I, 13/09/2021, n. 24641), esattamente come avvenuto nel caso di specie. Dunque, correttamente la parte attrice aveva chiesto, prima di introdurre la causa, la consegna alla banca convenuta dei contratti relativi ai vari rapporti bancari in essere tra le parti e degli estratti conto così come giustamente il Tribunale aveva emesso l'ordine di esibizione non completamente ottemperato dalla banca convenuta;
ciò determina che gli attori non hanno potuto provare in modo
13 completo e pieno la fondatezza delle loro domande con riferimento ai due rapporti di conto corrente bancario oggetto di causa, ma tale carenza probatoria permane, con la conseguente reiezione di alcune delle domande di parte attrice. Quindi, nella specie, sebbene poSS inferirsi dalle difese delle parti la circostanza dell'esistenza ab origine di contratti per iscritto tra le parti (tale circostanza può essere facilmente deOTa dal fatto che i due contratti in questione sono stati stipulati, secondo i narrati degli stessi attori, negli anni 1994 e 1995, successivamente, dunque, all'entrata in vigore della l. n. 154/1992 che all'art. 3 ha prescritto l'adozione della forma scritta per tutti i contratti bancari), l'onere della produzione in giudizio di tali documenti rimane sempre in capo “ei qui dicit non ei qui negat”, e quindi spettava certamente alla parte attrice dare compiuta dimostrazione, mediante la produzione in giudizio dei due contratti di apertura di conto corrente, dell'illiceità delle pattuizioni ivi contenute. D'altronde si sottolinea che gli attori non hanno in alcun modo contestato la nullità dell'intero contratto in ragione della mancanza della forma scritta, ragione che esonererebbe il correntista dall'onere di produrre in giudizio il documento contrattuale di cui ha lamentato l'inesistenza, essendo invece onere dell'istituto di credito convenuto, in virtù del principio della vicinanza dell'onere della prova, di produrre in giudizio il suddetto contratto dimostrando l'infondatezza della doglianza attorea (cfr. Tribunale Vicenza sez. I, 11 agosto 2020, n.1369; CaSSzione civile, sez. VI, 09/03/2021, n. 6480: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare”). 4.2. Orbene, entrambe le CT svolte in corso di causa (la prima dal OT. e la Persona_1 seconda dalla OT.SS ) hanno accertato la mancanza in atti dei due contratti di c/c Persona_2 bancario nn. 38619.17 e 39539.76; inoltre, i due periti d'ufficio hanno asseverato anche la mancanza degli estratti conto dal 31/01/2014 al 30/06/2014 per quanto attiene al c/c n. 38619.17, mentre per il c/c n. 39539.76 hanno asseverato la presenza in atti di un solo mese, cioè dal 1/12/2011 al 31/12/2011. Il primo perito, OT. , ha osservato che “la mancanza di documentazione Persona_1 contrattuale determina la mancata determinazione e/o determinabilità del tasso di interesse applicato, nonché di tutte gli altri prezzi e condizioni applicate dalla banca nel corso del rapporto, non riferiti a movimentazioni di capitali” (cfr. pag. 5 CT OT. in atti). Per_1
Il secondo ausiliario nominato dal Tribunale, OT.SS ha evidenziato poi che Persona_2 stante l'assenza di tutti gli estratti conto relativi al c/c n. 39539.76 non era possibile effettuare nessun conteggio con riguardo allo stesso, mentre, con riferimento al c/c n. 38619.17 ha osservato che “per quanto riguarda la commissione omnicomprensiva, mancando il contratto di c/c non è possibile dire se la commissione omnicomprensiva sia stata sia stata pattuita” e che “mancando il contratto di c/c non è possibile dire se sussiste pattuizione di una valuta antergata/postergata per i contratti antecedenti il 2011” (cfr. pag. 17 CT OT.SS in atti), rappresentando, in ogni caso, che per tale rapporto era Per_2 possibile effettuare un conteggio preciso, mancando solo 6 mesi (v. pagg. 17 e 18 CT OT.SS Per_2 in atti). Richiamate tutte le superiori premesse in punto di distribuzione dell'onere della prova tra le parti in materia di contenzioso bancario, occorre rilevare, perché dirimente ai fini della soluzione concreta della
14 presente controversia, che “il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo, con riguardo al periodo anteriore a quello in cui è stata vigente la delib. CICR 9 febbraio 2000: e ciò in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate — secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo — dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095). Ove — come nel caso in esame — non vengano quindi in questione le ipotesi specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle relative disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla” (Cass. Civ., Sez. I, 20 dicembre 2023, n. 35605). Laddove, invece, è stata eccepita l'illegittimità di altre clausole contrattuali compete al correntista produrre il contratto onde consentire al Giudice di accertare il vizio alla base delle singole clausole contrattuali contestate. In sintesi, avendo la parte attrice correntista richiesto, nel caso in esame, la ripetizione delle competenze indebitamente corrisposte all'istituto di credito in virtù di clausole contrattuali nulle, incombeva su eSS parte attrice l'onere di produrre il contratto per consentire al Giudice ogni verifica in merito all'invocata nullità parziale delle clausole contestate. Infatti, a nulla rileva che dagli estratti conto sia possibile accertare le condizioni economiche in concreto praticate dall'istituto di credito, atteso che i ridetti estratti “nulla dicono quanto alle previsioni contrattuali che intereSSno”. I ridetti estratti sono idonei unicamente a provare l'applicazione, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della nota delibera CICR del 9 febbraio 2000, di effetti anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c., atteso che nessun tipo di capitalizzazione – neppure paritetica – avrebbe potuto essere convenuta prima della novella del 2000. Infatti la Corte di CaSSzione ha sancito il seguente principio di diritto: «In tema di contratti bancari, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), il correntista attore in ripetizione dell'indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000; infatti, nel periodo indicato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione (salvo che nei casi sopra richiamati) posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del cit. art. 1283 c.c.» (v. cit. Cass. Civ., Sez. I, 20 dicembre 2023, n. 35605). Oltretutto, il documento di sintesi (quello presente come allegato al fascicolo della parte attrice) svolge una funzione meramente informativa, avendo la finalità, soprattutto nella fase precontrattuale (ma anche in sede di stipula e nella fase post-contrattuale) di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli
15 aspetti più significativi del contratto. In sostanza, il documento di sintesi, avendo un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più rilevanti, ha lo scopo di consentire al cliente di districarsi tra le molteplici previsioni pattizie, consentendogli una più agevole e rapida lettura delle clausole del testo negoziale che regolano il suo rapporto economico con la banca. Di talché, proprio perché svolge una funzione meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce, cioè, uno dei requisiti contrattuali previsti dall'art. 1325 c.c.) (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22 maggio 2023, n. 14000). Di conseguenza la domanda di nullità e di accertamento negativo del credito degli attori (c/c n. 38619.17) può essere accolta limitatamente all'eccezione concernente la violazione del divieto anatocismo, atteso che la capitalizzazione degli interessi – prima del 2000 – non poteva trovare alcuna legittimazione nelle pattuizioni contrattuali. Per le altre doglianze, la mancata esibizione del contratto non ha consentito alla correntista di dar prova della propria domanda di nullità parziale anche con riferimento al conto corrente n. 38619.17. Ebbene, la seconda CT, in rinnovazione della precedente, ha accertato, con riguardo all'anatocismo bancario che “dall'origine del rapporto al 30/06/2000 (data pubblicazione della deliberazione del CICR) risulta essere stata effettuata una capitalizzazione annuale per gli interessi a credito e trimestrale per gli interessi a debito come può vedersi dalla capitalizzazione complessiva. Dal ricalcolo effettuato senza capitalizzazione, ossia con capitalizzazione semplice cioè senza calcolare interessi passivi, CMS e corrispettivo su accordato, risulta un debito del correntista pari ad euro -181.155,89. Dal 1/7/2000 risulta dagli estratti conto una capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi a debito che per quelli a credito, quindi una reciprocità, come si può notare dalla capitalizzazione complessiva” (cfr. pag. 18 CT OT.SS . Per_2
Vale ricordare, sul punto specifico, che, con tre recenti ordinanze (sul punto) gemelle (Cass. nn. 5054, 5064 e 8639 del 2024), la Corte di CaSSzione, ritenendo di non condividere il precedente orientamento espresso in punto di adeguamento delle clausole anatocistiche contemplate nei contratti di conto corrente in corso alla data di entrata in vigore (22.04.2000) della delibera CICR del 09.02.2000 (v. Cass. nn.26769/2019, 26779/2019, 9140/2020, 29420/2020, 31702/2021), ha ritenuto infondata la tesi secondo la quale l'applicazione del regime di capitalizzazione infrannuale reciproca degli interessi richiedesse, neceSSriamente, un nuovo patto scritto tra banca e correntista per il periodo successivo al 22.04.2000. In pratica, la corte di legittimità ha escluso la fondatezza della tesi da sempre propugnata dai correntisti, secondo cui il paSSggio da un regime legale di assenza di anatocismo – essendo nullo quello trimestrale non reciproco convenuto in tutti i contratti di conto corrente anteriori alla novella normativa dell'art.120 TUB (che venne riscritto dall'art.25 del d.lgs. n.342/1999, cui fece seguito la delibera CICR del 9 febbraio 2000) – ad un regime con capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori determinasse sempre, neceSSriamente, un peggioramento delle condizioni applicate al correntista, con conseguente obbligo di ridefinire la clausola di capitalizzazione con nuovo patto scritto. La Suprema Corte, infatti, con le surrichiamate recenti pronunce ha effettuato un “revirement” del proprio orientamento fino a quel momento assolutamente granitico, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale da parte degli istituti di credito, della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori non costituisce condizione sufficiente a ritenere validamente pattuita la capitalizzazione infrannuale, così come richiesto dagli articoli 6 e 7 della delibera C.I.C.R. del 09/2/2000, cui rinvia l'articolo 120 T.U.B. nella formulazione “ratione temporis” applicabile ai fatti di causa, relativo ad un contratto di conto corrente stipulato nel 1994.
16 Pertanto, può ritenersi sufficiente, ai fini dell'adeguamento alla delibera CICR, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di cui nel caso di specie è stata data dimostrazione (v. allegato memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). Del resto, sul punto, quasi anticipando il mutamento di indirizzo della Suprema Corte, era intervenuta intereSSnte pronuncia del Tribunale di Roma (sentenza n. 13397/2020 dell'1.10.2020), i cui principi qui di seguito si riassumono: 1) la pronuncia di incostituzionalità n. 425/2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, quinto comma, l. 24 aprile 1998 n. 128 - l'art. 25, terzo comma, d.lg. 4 agosto 1999 n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera steSS - non ha intereSSto quella parte dell'art. 25, comma 3, con cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR: infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega, avendo la Corte costituzionale escluso che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante. Appare, anzi, manifesto che l'intervento caducatorio riguardasse il solo regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo che precedeva proprio l'entrata in vigore della delibera CICR;
2) il significato del termine
“condizioni” appare ambivalente potendo esso fare riferimento tanto alle condizioni contrattuali pattuite quanto a quelle in concreto utilizzate dall'istituto di credito;
ma se il termine “condizioni” può apparire, appunto, ambivalente, il suo significato è, nell'ambito dell'art. 7, immediatamente chiarito attraverso l'utilizzo del participio “applicate”. Da tale riferimento emerge chiaramente la volontà di operare il confronto non già con clausole contrattuali, ma con la situazione di fatto emergente dalla applicazione della capitalizzazione (in termini di non reciprocità temporale) degli interessi;
3) il legislatore è legittimato a dare rilevanza giuridica all'esecuzione di una clausola nulla, che, nel caso di specie, è e resta nulla, ed è utilizzata a meri fini comparativi, al fine di determinate le modalità di adeguamento delle clausole contrattuali. Per queste ragioni, si è ritenuto che il giudizio comparativo debba essere operato tra il precedente regime di fatto applicato costituito da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e, invece, una capitalizzazione trimestrale per quelli a debito e quello successivo costituito da un regime di pari periodicità trimestrale per entrambe le parti, per cui la situazione successiva non è affatto peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente applicate. Ne deriva che ben poteva l'istituto di credito adeguarsi alla nuova normativa mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante informazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile anche mediante la comunicazione delle modifiche in estratto conto. Deve, dunque, concludersi che la convenuta si sia correttamente adeguata alle prescrizioni di cui CP_1 all'art. 7, secondo comma della delibera CICR, 9 febbraio 2000 con riferimento al conto corrente oggetto di esame giudiziale (n. 38619.17). Ebbene, i risultati della seconda perizia depositata in atti sono condivisibili in quanto l'accertamento tecnico è basato su un esame obiettivo di tutta la copiosa documentazione di qualsiasi tipo allegata dalle parti e su calcoli fondati su principi contabili condivisibili, ed immune da errori e vizi logici e di giudizio;
inoltre il perito ha risposto in maniera esaustiva e condivisibile anche ai rilievi critici sollevati dalle parti. La prima perizia, invece, come peraltro illustrato nell'ordinanza del 25.6.2020 di questo Giudice, era approssimativa in quanto il CT era addivenuto a dei saldi dei rapporti dare/avere significativamente
17 differenti tra la prima stesura della perizia e quella definitiva rendendo così particolarmente difficoltoso per il Giudice la valutazione della correttezza dell'iter logico seguito dal perito. Nella CT della OT.SS oltretutto, è stato chiarito inequivocabilmente, in ordine alla Per_2 eccezione di usurarietà degli interessi degli attori, che non erano stati applicati interessi superiori ai c.d. tassi- soglia (cfr. pag. 17 CT OT.SS ; l'ausiliario del Tribunale, inoltre, ha concluso Per_2 affermando che “in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, ho verificato, sulla base delle originarie annotazioni contabili ordinate per data disponibilità e per il periodo antecedente ai dieci anni dall'atto di citazione (19/02/2016 quindi 19/02/2006) che non sono intervenute rimesse solutorie. Inoltre, è bene specificare che non è possibile definire l'importo dell'affidamento concesso sulla base della documentazione né di elementi presuntivi presunti” (v. pag. 18 CT OT.SS . Per_2
Pertanto, questo Giudice ritiene di dover rideterminare lo scoperto del conto corrente bancario n. 38619.17 facendo riferimento all'elaborato depositato in atti dalla OT.SS Persona_2 ottenendo un importo complessivo a debito della società correntista del c/c in esame, alla data della domanda, di euro 181.155,89. 5. La soccombenza reciproca tra gli attori e la banca convenuta (rigetto di ogni domanda relativa al conto corrente n. 39539.76, accoglimento parziale di quelle relative al conto corrente n. 38619.17) giustificano una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite anche in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nel testo attualmente in vigore. Le spese di intervento, invece, sono poste interamente a carico della rappresentata Controparte_2 da nella spiegata qualità, essendo la cessione del credito intervenuta in corso di causa e Parte_4 non essendo stata formulata domanda di estromissione della banca cedente dal giudizio, con conseguente prosecuzione dello stesso tra le parti originarie (in caso simile v. Tribunale Vercelli, 16/09/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 16/09/2020), n. 375). Le spese delle due CT contabili svolte nel corso del giudizio, in ragione della riconosciuta soccombenza reciproca, devono essere poste in via definitiva a carico delle parti costituite, fra di loro nella misura della metà (50% a carico di parte attrice e 50% a carico della parte convenuta e della terza interveniente) e solidalmente verso il consulente, come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) dichiara la nullità della clausola, inserita nel contratto di conto corrente n. 38619.17 stipulato tra le parti, che consentiva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
2) accerta che, alla data della domanda, il conto corrente n. 38619.17 intestato alla Parte_1 intrattenuto con la filiale di Lamezia Terme, presentava un
[...] Controparte_3 saldo passivo pari ad euro 181.155,89; 3) respinge tutte le domande degli attori formulate con riferimento al conto corrente bancario n. 39539.76;
4) compensa interamente le spese di lite tra gli attori e la banca convenuta;
5) pone le spese di intervento ex art. 111 c.p.c. esclusivamente a carico della società terza interveniente;
6) pone le spese e competenze delle due CT contabili espletate in corso di causa, definitivamente, per la metà a carico di parte attrice e per la restante metà a carico della parte convenuta e di quella terza interveniente e solidalmente verso il consulente, così come liquidate con separati provvedimenti, detratti tutti gli importi eventualmente già corrisposti dai disputanti;
18 7) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omeSS l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 7 marzo 2025. Il Giudice OT. Salvatore Regasto
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice OT. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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