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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 6055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6055 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 8.7.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 670/2025 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], e residente in San Giorgio a Cremano, Parte_1 via Alessandro Manzoni n. 40, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Danilo Prisco, elettivamente domiciliato come in atti in San Gennaro Vesuviano (NA), via Ottaviano n. 254.
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Napoli, via de Gasperi n.55.
RESISTENTE oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 13.1.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis finalizzato ad accertare la sua invalidità per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo dal 29/4/2021 al 25/8/2023; che il CTU non ha riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
di avere depositato in data 10.1.2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU. Ha concluso chiedendo di “in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti per ottenere l'indennità di accompagnamento per il periodo che va dal 29/4/2021 al 25/8/2023 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, nominando nuovo consulente diverso dal precedente al fine di garantire l'imparzialità nella valutazione altrimenti gravemente compromessa, indicando sin da ora quale consulente tecnico di parte il dott.
[...]
o altro consulente che ci si riserva di nominare. Si chiede l'acquisizione del Per_1 fascicolo di parte relativo all'atp. Con vittoria di spese diritti ed onorari del procedimento per atp nonché di quello che ci impegna, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
L' si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso, basato su motivazioni CP_1 non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria;
ha sostenuto la carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici;
ha eccepito la prescrizione del diritto e dei ratei. Ha concluso chiedendo che “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso”.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa è stata decisa, come da presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, che è stato depositato entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 10.1.2025 e il deposito del ricorso al 13.1.2025.
Inoltre, sempre in via preliminare va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della
2 contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si dirà.
Quanto al merito, la domanda è infondata poiché non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta. Ed invero, in ordine ai requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la indennità di accompagnamento, va ricordato che – per quanto previsto dalle L. n. 18/80 e 508/88 – occorre che il soggetto totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche ovvero avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età, se ultrasessantacinquenne o infradiciottenne, si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o sia nella incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua. Ai fini del riconoscimento del diritto in esame è sufficiente la sola sussistenza dei requisiti sanitari appena indicati, per come sopra indicato. Inoltre, non occorre che l'invalido versi in determinate condizioni economiche (come è invece richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. 118/71) atteso che “la finalità del beneficio è quella di incoraggiare le famiglie a tenere in casa i soggetti minorati, evitandone il ricovero e la conseguente emarginazione e pertanto è giustificato anche nei confronti delle famiglie non povere e contribuisce a sollevare lo Stato da un onere più gravoso” (Cass., n. 10480 del 7.12.94; Cass., n. 4641 del 16.4.92). La Cassazione ha precisato sul punto (v. sent. n. 7273 del 30/03/2011) che “Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana” . Ed ancora, (v. Cass., ord. n. 26092 del 23/12/2010): “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani
3 della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”. Pertanto, occorre che le condizioni globali di salute della parte rendano impossibile la deambulazione autonoma o il compimento degli atti della vita quotidiana o entrambi.
Nella specie, il ricorrente ha sostenuto che il c.t.u. ha effettuato una errata valutazione del quadro patologico;
in particolare ha evidenziato che la relazione geriatrica del 28.7.2021 ha diagnosticato “un DECLINO COGNITIVO MNESICO DI GRADO SEVERO CON DISORIENTAMENTO TEMPORO-SPAZIALE. Ha rimarcato che “tale condizione, a differenza di quanto falsamente attestato dal ctu, descrive in maniera dettagliata come lo stesso non possa essere autonomo nello svolgimento delle attività quotidiane della vita” e che dalla relazione stessa emerge la descrizione “in maniera dettagliata (del fatto che) la deambulazione possa avvenire solo con l'aiuto di terzi, a differenza di quanto falsamente attestato dal ctu”; che dalla suddetta relazione emerge che egli è stato sottoposto “AI TEST ADL, IADL, MMSE RIPORTANDO IL PUNTEGGIO ADL 1/6 - IADL 2/8 – MMSE 11/30 - COMPLESSIVO 13”.
Tanto premesso, nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, con relazione risalente al dicembre 2024, ha concluso ritenendo che gli stati patologici riscontrati ( Vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo;
gonartrosi ginochhio dx;
Spondilo-poliartrosi a moderato-severo impegno funzionale;
grave ipoacusia bilaterale), valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal 12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta –, non abbiano cagionato una condizione di invalidità tale da determinare una non autonomia del ricorrente, dalla data della domanda amministrativa sia nella deambulazione che nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, quindi in pieno accordo con la Commissione che riconoscere il beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 01.01.2023 e non dalla domanda amministrativa. In c.t.u. ha precisato che “la Commissione ASL ha riconosciuto il ricorrente necessitato alla continua assistenza per evidenza clinica e si presume stante la diagnosi in verbale della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita a causa del declino cognitivo.
4 In effetti si legge in esame obiettivo riportato nel citato verbale: “condizioni generali apparentemente insufficienti;
apparentemente disorientato;
deambulazione incerta a piccoli passi con aiuto di bastoni canadesi...difficoltosi i cambi posturali”. In pratica un quadro clinico che giustifica il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Orbene la visita da parte della Commissione è datata 25.08.2023 e a tale data va cristallizzata la gravità del quadro descritto e certificato: non è giustificabile una decorrenza diversa da data della visita, tranne se non è ben documentata oppure per prassi si riconosce almeno 6 mesi prima della visita. Infatti la Commissione riconosce il beneficio dal 01.01.2023, ossia ben 8 mesi prima da quanto è stato visitato dalla Commissione stessa Atteso quindi che per l'obiettività clinica descritta dalla Commissione la necessità di continua assistenza sussisteva in data 01.01.2023, è ragionevole ritenere che le patologie che tale necessità hanno prodotto, caratterizzate da andamento cronico ed ingravescente, abbiano determinato il quadro descritto in data 01.01.2023 dalla Commissione in un tempo che ragionevolmente e per consuetudine si riconosce almeno in sei mesi. Per quanto argomentato si ritiene fondata la decorrenza riconosciuta dalla Commissione di dover riconoscere l'indennità di accompagnamento con decorrenza da ben 8 mesi prima della visita da loro effettuata. Inoltre si fa presente che agli atti vi è documentazione medica molto scarna da poter concedere il beneficio antecedentemente a quanto valutato dalla Commissione. Vi sono delle visite ortopediche che attestano una gonartrosi al ginocchio destro con altrettanti RX alle ginocchia ed una visita geriatrica che attesta in poche righe un declino cognitivo di grado severo con disorientamento tempo-spazio, incontinenza, osteoartrosi, osteoporosi BPCO, deambulazione con aiuto e dei codici di autonomia bassi. Il geriatra non descrive in modo dettagliato le condizioni in cui versa e soprattutto non parla se il soggetto visitato abbia o meno bisogno di assistenza di terze persone né tantomeno è incapace di deambulare”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante. Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell'a.t.p..
Si condivide quanto dal c.t.u. asserito in relazione al complesso morboso di cui è affetto parte ricorrente;
emerge dal contenuto della relazione peritale che il ctu ha dato conto delle motivazioni ritenute complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili.
In particolare, deve condividersi quanto asserito dal CTU in relazione alla natura scarsamente dettagliata della certificazione geriatrica del 28/ 07/ 2021, con riferimento soprattutto al punteggio riportato dei test ai quali si attesta di avere sottoposto parte
5 ricorrente, senza che sussista l'allegata scheda e senza pertanto alcuna descrizione delle risposte fornite dal paziente, con la mera indicazione del punteggio finale, che non può avere fornito pertanto alcun ausilio concreto alla valutazione ex ante richiesta al CTU.
Non sussistono, pertanto, i sufficienti elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere il requisito sanitario posto a fondamento del diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo per il quale è stata avanzata la richiesta che occupa;
né del resto, in presenza di range di attribuzione delle percentuali invalidanti, a fronte della singole patologie individuate, sono state esposte motivazioni atte a sostenere, sul piano scientifico, la correttezza delle attribuzioni di percentuali invalidanti maggiori rispetto a quelle valutate dal c.t.u. in esito alla propria visita medico legale e all'esame della documentazione medica in atti.
Le affermazioni contenute in ricorso non sono state, pertanto, provate.
Quanto alle spese di giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., applicabile nella fattispecie, parte ricorrente, stante la soccombenza e tenuto conto dell'avvenuta autocertificazione inerente la sussistenza a suo carico dei requisiti reddituali previsti ex lege sottoscritta dalla parte, il ricorrente può essere ritenuto esente dal relativo pagamento;
le spese del c.t.u. sono state poste a carico dell' , come da CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 24.4.2021 al 25.8.2023, essendo stato per detto periodo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita autonomamente e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore,
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 30.7.25
Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi
6
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 8.7.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 670/2025 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], e residente in San Giorgio a Cremano, Parte_1 via Alessandro Manzoni n. 40, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Danilo Prisco, elettivamente domiciliato come in atti in San Gennaro Vesuviano (NA), via Ottaviano n. 254.
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Napoli, via de Gasperi n.55.
RESISTENTE oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 13.1.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis finalizzato ad accertare la sua invalidità per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo dal 29/4/2021 al 25/8/2023; che il CTU non ha riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
di avere depositato in data 10.1.2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU. Ha concluso chiedendo di “in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti per ottenere l'indennità di accompagnamento per il periodo che va dal 29/4/2021 al 25/8/2023 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, nominando nuovo consulente diverso dal precedente al fine di garantire l'imparzialità nella valutazione altrimenti gravemente compromessa, indicando sin da ora quale consulente tecnico di parte il dott.
[...]
o altro consulente che ci si riserva di nominare. Si chiede l'acquisizione del Per_1 fascicolo di parte relativo all'atp. Con vittoria di spese diritti ed onorari del procedimento per atp nonché di quello che ci impegna, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
L' si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso, basato su motivazioni CP_1 non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria;
ha sostenuto la carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici;
ha eccepito la prescrizione del diritto e dei ratei. Ha concluso chiedendo che “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso”.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa è stata decisa, come da presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, che è stato depositato entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 10.1.2025 e il deposito del ricorso al 13.1.2025.
Inoltre, sempre in via preliminare va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della
2 contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si dirà.
Quanto al merito, la domanda è infondata poiché non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta. Ed invero, in ordine ai requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la indennità di accompagnamento, va ricordato che – per quanto previsto dalle L. n. 18/80 e 508/88 – occorre che il soggetto totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche ovvero avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età, se ultrasessantacinquenne o infradiciottenne, si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o sia nella incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua. Ai fini del riconoscimento del diritto in esame è sufficiente la sola sussistenza dei requisiti sanitari appena indicati, per come sopra indicato. Inoltre, non occorre che l'invalido versi in determinate condizioni economiche (come è invece richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. 118/71) atteso che “la finalità del beneficio è quella di incoraggiare le famiglie a tenere in casa i soggetti minorati, evitandone il ricovero e la conseguente emarginazione e pertanto è giustificato anche nei confronti delle famiglie non povere e contribuisce a sollevare lo Stato da un onere più gravoso” (Cass., n. 10480 del 7.12.94; Cass., n. 4641 del 16.4.92). La Cassazione ha precisato sul punto (v. sent. n. 7273 del 30/03/2011) che “Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana” . Ed ancora, (v. Cass., ord. n. 26092 del 23/12/2010): “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani
3 della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”. Pertanto, occorre che le condizioni globali di salute della parte rendano impossibile la deambulazione autonoma o il compimento degli atti della vita quotidiana o entrambi.
Nella specie, il ricorrente ha sostenuto che il c.t.u. ha effettuato una errata valutazione del quadro patologico;
in particolare ha evidenziato che la relazione geriatrica del 28.7.2021 ha diagnosticato “un DECLINO COGNITIVO MNESICO DI GRADO SEVERO CON DISORIENTAMENTO TEMPORO-SPAZIALE. Ha rimarcato che “tale condizione, a differenza di quanto falsamente attestato dal ctu, descrive in maniera dettagliata come lo stesso non possa essere autonomo nello svolgimento delle attività quotidiane della vita” e che dalla relazione stessa emerge la descrizione “in maniera dettagliata (del fatto che) la deambulazione possa avvenire solo con l'aiuto di terzi, a differenza di quanto falsamente attestato dal ctu”; che dalla suddetta relazione emerge che egli è stato sottoposto “AI TEST ADL, IADL, MMSE RIPORTANDO IL PUNTEGGIO ADL 1/6 - IADL 2/8 – MMSE 11/30 - COMPLESSIVO 13”.
Tanto premesso, nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, con relazione risalente al dicembre 2024, ha concluso ritenendo che gli stati patologici riscontrati ( Vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo;
gonartrosi ginochhio dx;
Spondilo-poliartrosi a moderato-severo impegno funzionale;
grave ipoacusia bilaterale), valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal 12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta –, non abbiano cagionato una condizione di invalidità tale da determinare una non autonomia del ricorrente, dalla data della domanda amministrativa sia nella deambulazione che nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, quindi in pieno accordo con la Commissione che riconoscere il beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 01.01.2023 e non dalla domanda amministrativa. In c.t.u. ha precisato che “la Commissione ASL ha riconosciuto il ricorrente necessitato alla continua assistenza per evidenza clinica e si presume stante la diagnosi in verbale della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita a causa del declino cognitivo.
4 In effetti si legge in esame obiettivo riportato nel citato verbale: “condizioni generali apparentemente insufficienti;
apparentemente disorientato;
deambulazione incerta a piccoli passi con aiuto di bastoni canadesi...difficoltosi i cambi posturali”. In pratica un quadro clinico che giustifica il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Orbene la visita da parte della Commissione è datata 25.08.2023 e a tale data va cristallizzata la gravità del quadro descritto e certificato: non è giustificabile una decorrenza diversa da data della visita, tranne se non è ben documentata oppure per prassi si riconosce almeno 6 mesi prima della visita. Infatti la Commissione riconosce il beneficio dal 01.01.2023, ossia ben 8 mesi prima da quanto è stato visitato dalla Commissione stessa Atteso quindi che per l'obiettività clinica descritta dalla Commissione la necessità di continua assistenza sussisteva in data 01.01.2023, è ragionevole ritenere che le patologie che tale necessità hanno prodotto, caratterizzate da andamento cronico ed ingravescente, abbiano determinato il quadro descritto in data 01.01.2023 dalla Commissione in un tempo che ragionevolmente e per consuetudine si riconosce almeno in sei mesi. Per quanto argomentato si ritiene fondata la decorrenza riconosciuta dalla Commissione di dover riconoscere l'indennità di accompagnamento con decorrenza da ben 8 mesi prima della visita da loro effettuata. Inoltre si fa presente che agli atti vi è documentazione medica molto scarna da poter concedere il beneficio antecedentemente a quanto valutato dalla Commissione. Vi sono delle visite ortopediche che attestano una gonartrosi al ginocchio destro con altrettanti RX alle ginocchia ed una visita geriatrica che attesta in poche righe un declino cognitivo di grado severo con disorientamento tempo-spazio, incontinenza, osteoartrosi, osteoporosi BPCO, deambulazione con aiuto e dei codici di autonomia bassi. Il geriatra non descrive in modo dettagliato le condizioni in cui versa e soprattutto non parla se il soggetto visitato abbia o meno bisogno di assistenza di terze persone né tantomeno è incapace di deambulare”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante. Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell'a.t.p..
Si condivide quanto dal c.t.u. asserito in relazione al complesso morboso di cui è affetto parte ricorrente;
emerge dal contenuto della relazione peritale che il ctu ha dato conto delle motivazioni ritenute complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili.
In particolare, deve condividersi quanto asserito dal CTU in relazione alla natura scarsamente dettagliata della certificazione geriatrica del 28/ 07/ 2021, con riferimento soprattutto al punteggio riportato dei test ai quali si attesta di avere sottoposto parte
5 ricorrente, senza che sussista l'allegata scheda e senza pertanto alcuna descrizione delle risposte fornite dal paziente, con la mera indicazione del punteggio finale, che non può avere fornito pertanto alcun ausilio concreto alla valutazione ex ante richiesta al CTU.
Non sussistono, pertanto, i sufficienti elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere il requisito sanitario posto a fondamento del diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo per il quale è stata avanzata la richiesta che occupa;
né del resto, in presenza di range di attribuzione delle percentuali invalidanti, a fronte della singole patologie individuate, sono state esposte motivazioni atte a sostenere, sul piano scientifico, la correttezza delle attribuzioni di percentuali invalidanti maggiori rispetto a quelle valutate dal c.t.u. in esito alla propria visita medico legale e all'esame della documentazione medica in atti.
Le affermazioni contenute in ricorso non sono state, pertanto, provate.
Quanto alle spese di giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., applicabile nella fattispecie, parte ricorrente, stante la soccombenza e tenuto conto dell'avvenuta autocertificazione inerente la sussistenza a suo carico dei requisiti reddituali previsti ex lege sottoscritta dalla parte, il ricorrente può essere ritenuto esente dal relativo pagamento;
le spese del c.t.u. sono state poste a carico dell' , come da CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 24.4.2021 al 25.8.2023, essendo stato per detto periodo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita autonomamente e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore,
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 30.7.25
Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi
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