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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2024, n. 5208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5208 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
Il giorno 28.10.2024, ore 9:43 davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, chiamato il processo iscritto al n. 8920/23 R.G.A.C., è presente l'Avv. Manfredi Bruno in sostituzione dell'Avv. Todaro per parte opponente e l'Avv. Antonino Orsini in sostituzione degli
Avv.ti NA e ZUi per parte opposta, i quali concludono come nei rispettivi atti introduttivi e note conclusive, discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti, come da odierno ruolo di udienza, alle ore 14:50, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8920/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
1 DA
, nato a [...] il [...] ( ),rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Francesco Todaro ( giusta procura in Email_1 calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
(P. Iva , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante , con sede legale in Milano (Mi), Controparte_2
Piazza Della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele ZU ( ed Andrea Email_2
NA( giusta procura generale alle liti in notaio Dott. Email_3 [...]
dell'11 ottobre 2021, Repertorio n. 12.175 e Raccolta n. 5.624 Persona_1
SOCIETA' OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
……………….
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dalla società opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5010/2023 emesso dal Tribunale di
Palermo;
➢ condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate in complessive €
1.940,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al
15%, IVA e CPA come per legge, ponendone il pagamento in favore dell'Erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig. con Parte_1 delibera del 07/09/2023 prot. 30039 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28/06/2023, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5010/23 emesso da questo Tribunale,
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Terza Sezione Civile
depositato il 17/04/2023 e notificato il 07/06/2023, con cui al predetto è stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 14.189,47, Controparte_1
oltre interessi e le spese della procedura monitoria, quale residuo dovuto in forza di un contratto di finanziamento stipulato il 08/02/2018 con Compass Banca S.p.A.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo eccependo, preliminarmente,
l'improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria nonché il difetto di legittimazione attiva della società opposta in mancanza della prova del contratto della cessione del credito atteso che, in caso di crediti ceduti in blocco ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa se non individua il credito oggetto della cessione;
nel merito, ha dedotto l'illegittimità degli interessi applicati contrari alla legge per il superamento del tasso soglia usura e, in linea estremamente subordinata, ha chiesto di ridurre l'ammontare delle richieste ex adverso nella misura che sarebbe stata accertata in base alle risultanze processuali..
Si è costituita in giudizio la la quale, previa Controparte_1
concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ha chiesto termine per attivare il procedimento di mediazione nonché il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto insistendo sulla propria legittimazione attiva per avere dato prova della cessione del credito in suo favore atteso che dall'estratto della Gazzetta
Ufficiale è dato evincere l'elenco dei criteri tesi ad individuare il credito de quo tra quelli compresi nella operazione di cessione e per avere, in sede monitoria, depositato l'estratto dell'accordo quadro, l'estratto del contratto di cessione e l'estratto della lista dei crediti ceduti;
nel merito, ha dedotto l'efficacia probatoria della documentazione allegata diretta alla prova del credito azionato, la legittimità delle condizioni contrattuali e l'applicazione del tasso di interessi al di sotto del tasso soglia di usura;
in via subordinata, ha chiesto la condanna del Sig. al pagamento della diversa, Parte_2 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
Con ordinanza del 29/01/2024 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed assegnato termine a parte opposta per l'avvio del procedimento di mediazione.
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All'udienza del 08/07/2024, parte opponente ha insistito nell'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento da parte della società opposta della procedura di mediazione obbligatoria e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 28/10/2024.
………………..
Innanzitutto, va rilevato che, avuto riguardo all'oggetto della presente controversia
(contratto di finanziamento finalizzato al prestito personale), con ordinanza del
29/01/2024 è stato assegnato alla società opposta il termine di quindici giorni, decorrente dal 15/02/2024, per avviare il procedimento di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett. b), D.L.
69/2013, conv. in L. 98/2013).
Con note scritte del 05/07/2024 per l'udienza del 08/07/2024, stante che la
[...]
non aveva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione disposto Controparte_1 con la predetta ordinanza, l'opponente ha insistito che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda dalla stessa avanzata.
Ciò posto, si ritiene sussistano i presupposti per dichiarare il giudizio improcedibile a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Preliminarmente, va osservato che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo una lunga querelle sorta tra dottrina e giurisprudenza sulla corretta individuazione della parte a cui spetta l'onere di avviare la mediazione dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo, è intervenuta la Suprema Corte che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. 18/09/2020, n. 19596).
In definitiva, l'onere di avviare il procedimento di mediazione nell'ambito dell'instaurato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va addossato alla parte
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opposta (statuizione che è stata inserita nella riforma della mediazione attuata con il decreto n. 149/2022 entrato in vigore il 30 giugno 2023) e la mancanza determina l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nella fattispecie, come sopra detto, è stato concesso termine per l'esperimento della procedura di mediazione ma la società opposta, come risulta dalle note scritte depositate il 21/07/2024 per l'udienza del 08/07/2024, ha dichiarato che per mero errore non vi ha provveduto.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritenuta assorbita ogni altra questione, atteso che all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, il procedimento non è stato iniziato per una colpevole inerzia della società opposta, va dichiarata l'improcedibilità della domanda avanzata dalla
[...]
con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
…………..
In ultimo, per quanto riguarda le spese del giudizio, in base al principio della soccombenza, la società opposta va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente.
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo riferimento ai valori della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.200,01 fino ad € 26.000,00, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig.
[...]
con delibera del 07/09/2023 prot. 30039 del Consiglio dell'Ordine degli Parte_1
Avvocati di Palermo.
Così deciso in Palermo, 28 ottobre 2024
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia
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