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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3152/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Majellaro Antonietta Parte_1
appellante contro on il patrocinio dell'avv. Pagani Vincenzo Maria;
Controparte_1
, contumace Controparte_2
appellati
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
2498/2017 depositata dal Giudice di pace di Bari il 24.11.2017 a conclusione del procedimento rubricato al n. 10758/2015 R.G. di rigetto della domanda di risarcimento del danno patito a seguito dell'investimento occorso il 3.4.2014 allorquando l'appellante, alle ore 14.00, percorrendo le strisce pedonali con semaforo verde per i pedoni veniva attinto sul lato sinistro dalla Lancia Ypsilon Tg
EV336KY condotta da Alessandro Serra, di proprietà di , ed assicurata Controparte_2 [...]
CP_3
Parte appellante, a sostegno del gravame, ha allegato l'erronea valutazione del materiale istruttorio ad opera del Giudice di prime cure, con particolare riferimento alle risultanze della prova testimoniale;
ha, altresì, lamentato la violazione del disposto di cui all'art. 2054 c.c. e di cui all'art. 11 Cost. per essersi, il Giudice di pace, discostato dagli esiti della consulenza tecnica d'Ufficio espletata in corso di causa senza esplicitare le motivazioni a sostegno di tale decisione.
Ha domandato, dunque, la integrale riforma della pronuncia ed il ristoro del danno non patrimoniale e patrimoniale patito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con condanna della ai sensi del disposto di cui all'art. 96 c.p.c. CP_1
Con comparsa depositata il 2.7.2018 si è costituita in giudizio la che Controparte_3
ha impugnato estensivamente l'atto di appello, chiedendone il rigetto. non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notificazione dell'atto Controparte_2
introduttivo, motivo per il quale ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di del primo grado di giudizio la causa, di natura documentale e CP_4 matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 26.3.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
L'istruttoria orale espletata nel corso del primo grado di giudizio ha confermato, in assenza di margini di dubbio, il verificarsi dell'accadimento.
I testi escussi , e , presenti sui luoghi al Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
momento dei fatti, hanno ricostruito la dinamica dell'evento ossia che il pedone transitasse sulle strisce pedonali, con semaforo verde per i pedoni, allorquando veniva attinto dalla autovettura.
Non sono ravvisabili contraddizioni nella deposizione dei predetti testimoni tali da inficiarne la credibilità; preme aggiungere che anche , testimone della allora parte Testimone_4
convenuta escussa nel corso della udienza celebrata il 27.6.2016, confermava la versione fornita da parte attorea [“(…) il stava camminando sulle strisce pedonali”] ed aggiunto di non essere in Pt_1
grado di riferire se l'autovettura lo avesse attinto.
Le incongruenze nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi (la andatura del , la Pt_1 presenza di ulteriori persone al momento dell'evento, la reazione dell'odierno appellante all'urto) in parte si risolvono in mere valutazioni espresse da coloro che all'occorso hanno assistito [“il Tes_1 dichiarava che il predetto le attraversasse in maniera spedita, mentre l' ed il in Tes_3 Tes_2 maniera normale”] in altra parte conseguono al tempo decorso tra l'evento ed il giudizio.
In ogni caso queste sono inidonee a minare la prova in ordine al verificarsi dell'investimento ed alle modalità di accadimento dello stesso.
La conclusione è corroborata dal disposto di cui all'art. 2054 c. 1 c.c. che pone una presunzione di responsabilità solo a carico del conducente del veicolo danneggiante, e non anche a carico del pedone, a differenza invece di quanto previsto in tema di scontro di veicoli, dove la presunzione opera a carico di entrambi i conducenti. Ed invero, se la giurisprudenza di legittimità rammenta che si debba tenere conto, al fine di determinare il rapporto di causalità, anche della condotta tenuta dal pedone, è al contempo necessario verificare la condotta in concreto tenuta dal danneggiato, senza fare ricorso ad alcuna presunzione. In sostanza è essenziale che la condotta del pedone, per le sue modalità intrinseche di pericolosità o imprevedibilità, abbia svolto un ruolo causale concorrente ovvero esclusivo nella determinazione del sinistro permettendo, in tal modo, di vincere in tutto o in parte la presunzione di cui al primo comma del citato art. 2054 c.c. (cfr. C. n. 12751/2001
n. 12751; C. n. 21249/2006).
Secondo quanto ribadito, anche in tempi recenti, dalla Suprema Corte: “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta”
(cfr. C. n. 9856/2022).
Non è, dunque, il pedone a dovere dimostrare la colpa del conducente o che questa sia stata maggiore della propria, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento.
Tanto premesso, ai fini della liquidazione dei farsi riferimento agli esiti della consulenza tecnica di Ufficio che, accertata la compatibilità delle lesioni, ha quantificato i danni patiti da Pt_1
, di anni 61 al momento dell'evento: in 10 giorni di invalidità temporanea assoluta;
in giorni
[...]
30 di invalidità temporanea parziale al 50%; in una invalidità permanente in misura pari al 2%.
Il CTU ha, altresì, ravvisato la congruità delle spese mediche documentate, pari ad euro 428,00 rimettendosi alle determinazioni del giudicante in ordine al riconoscimento dell'ulteriore importo di euro 219,00 esborso sostenuto dal per la redazione della perizia medico legale. Pt_1
Facendo applicazione al disposto di cui all'art. 139 del D.Lgs 209/05, come aggiornato sulla base del DM 16.7.2024, devono riconoscersi in favore del euro 1.552,62 a titolo di ristoro Pt_1 del danno biologico permanente ed euro 1.381,00 a titolo di ristoro del danno biologico temporaneo per complessivi euro 2.933,62 oltre interessi compensativi al tasso legale, previa devalutazione al momento dell'evento (3.4.2014) e rivalutazione di anno in anno (cfr. C. SSUU 1712/1995) sino alla presente pronuncia ed oltre gli interessi al tasso legale da questa al saldo. In favore del devono, altresì, liquidarsi le spese sostenute nella misura di euro 642,00 Pt_1
(di cui euro 428,00 a titolo di spese sanitarie ed euro 219,00 quale compenso corrisposto per la redazione della perizia di parte) oltre interessi al tasso legale dagli esborsi al saldo.
Non può riconoscersi in favore dell'appellante il richiesto risarcimento del danno morale.
In caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che anche nell'ipotesi di lesioni minori, cc.dd. micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., con l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante presunzioni (cfr. ex plurimis
Cassazione civile, sez. III n. 339/2016).
Nel caso in esame le allegazioni del , sul punto, risultano aspecifiche ed indimostrate, Pt_1 anche in considerazione della esiguità dei postumi permanenti riportati a seguito del sinistro [ contusione delle strutture superficiali e profonde del ginocchio quale trauma da impatto diretto] e della pregressa condizione fisica dell'appellante [“in tale valutazione si è tenuto conto del quadro pregresso di meniscosi e dell'esito di distrazione ligamento crociato anteriore , vista l'assenza di versamento articolare indicativo di recentezza delle lesioni” (cfr. pag. 4 ultimo alinea della CTU)].
Le spese del doppio grado di giudizio, comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabb nn. 1 e 2 finca n. 2) previa applicazione delle riduzioni massime di cui all'art. 4 c.1 per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale del giudizio di appello stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellata ai sensi del disposto di cui all'art. 96 c.p.c. non potendo desumersi la temerarietà della condotta processuale dal mancato riscontro all'invito alla stipulazione della negoziazione assistita e dalle difese spiegate in giudizio.
Non si ravvisano, infine, i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c. non ricorrendo gli stessi qualora le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte ma, conservando pur sempre un rapporto anche indiretto con la materia controversa e senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (cfr. C.
n. 17325/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza n. 2498/2017 depositata dal Giudice di pace di Bari il 24.11.2017 condanna e la Controparte_2
in solido, al pagamento, in favore di , di euro Controparte_1 Parte_1
2.933,62 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di euro 642,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre interessi come regolati in parte motiva;
- condanna e la in solido, alla refusione in Controparte_2 Controparte_1
favore di delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 335,00 Parte_1
per esborsi documentati ed in euro 1.265,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Antonietta Majellaro ex art. 93 c.p.c. e delle spese del giudizio di appello che liquida in euro 396,50 a titolo di esborsi documentati ed in euro 1.701,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Antonietta Majellaro ex art. 93 c.p.c.
- pone definitivamente a carico di e della le Controparte_2 Controparte_1
spese di CTU salva la solidarietà esterna delle parti processuali nei confronti del consulente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3152/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Majellaro Antonietta Parte_1
appellante contro on il patrocinio dell'avv. Pagani Vincenzo Maria;
Controparte_1
, contumace Controparte_2
appellati
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
2498/2017 depositata dal Giudice di pace di Bari il 24.11.2017 a conclusione del procedimento rubricato al n. 10758/2015 R.G. di rigetto della domanda di risarcimento del danno patito a seguito dell'investimento occorso il 3.4.2014 allorquando l'appellante, alle ore 14.00, percorrendo le strisce pedonali con semaforo verde per i pedoni veniva attinto sul lato sinistro dalla Lancia Ypsilon Tg
EV336KY condotta da Alessandro Serra, di proprietà di , ed assicurata Controparte_2 [...]
CP_3
Parte appellante, a sostegno del gravame, ha allegato l'erronea valutazione del materiale istruttorio ad opera del Giudice di prime cure, con particolare riferimento alle risultanze della prova testimoniale;
ha, altresì, lamentato la violazione del disposto di cui all'art. 2054 c.c. e di cui all'art. 11 Cost. per essersi, il Giudice di pace, discostato dagli esiti della consulenza tecnica d'Ufficio espletata in corso di causa senza esplicitare le motivazioni a sostegno di tale decisione.
Ha domandato, dunque, la integrale riforma della pronuncia ed il ristoro del danno non patrimoniale e patrimoniale patito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con condanna della ai sensi del disposto di cui all'art. 96 c.p.c. CP_1
Con comparsa depositata il 2.7.2018 si è costituita in giudizio la che Controparte_3
ha impugnato estensivamente l'atto di appello, chiedendone il rigetto. non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notificazione dell'atto Controparte_2
introduttivo, motivo per il quale ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di del primo grado di giudizio la causa, di natura documentale e CP_4 matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 26.3.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
L'istruttoria orale espletata nel corso del primo grado di giudizio ha confermato, in assenza di margini di dubbio, il verificarsi dell'accadimento.
I testi escussi , e , presenti sui luoghi al Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
momento dei fatti, hanno ricostruito la dinamica dell'evento ossia che il pedone transitasse sulle strisce pedonali, con semaforo verde per i pedoni, allorquando veniva attinto dalla autovettura.
Non sono ravvisabili contraddizioni nella deposizione dei predetti testimoni tali da inficiarne la credibilità; preme aggiungere che anche , testimone della allora parte Testimone_4
convenuta escussa nel corso della udienza celebrata il 27.6.2016, confermava la versione fornita da parte attorea [“(…) il stava camminando sulle strisce pedonali”] ed aggiunto di non essere in Pt_1
grado di riferire se l'autovettura lo avesse attinto.
Le incongruenze nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi (la andatura del , la Pt_1 presenza di ulteriori persone al momento dell'evento, la reazione dell'odierno appellante all'urto) in parte si risolvono in mere valutazioni espresse da coloro che all'occorso hanno assistito [“il Tes_1 dichiarava che il predetto le attraversasse in maniera spedita, mentre l' ed il in Tes_3 Tes_2 maniera normale”] in altra parte conseguono al tempo decorso tra l'evento ed il giudizio.
In ogni caso queste sono inidonee a minare la prova in ordine al verificarsi dell'investimento ed alle modalità di accadimento dello stesso.
La conclusione è corroborata dal disposto di cui all'art. 2054 c. 1 c.c. che pone una presunzione di responsabilità solo a carico del conducente del veicolo danneggiante, e non anche a carico del pedone, a differenza invece di quanto previsto in tema di scontro di veicoli, dove la presunzione opera a carico di entrambi i conducenti. Ed invero, se la giurisprudenza di legittimità rammenta che si debba tenere conto, al fine di determinare il rapporto di causalità, anche della condotta tenuta dal pedone, è al contempo necessario verificare la condotta in concreto tenuta dal danneggiato, senza fare ricorso ad alcuna presunzione. In sostanza è essenziale che la condotta del pedone, per le sue modalità intrinseche di pericolosità o imprevedibilità, abbia svolto un ruolo causale concorrente ovvero esclusivo nella determinazione del sinistro permettendo, in tal modo, di vincere in tutto o in parte la presunzione di cui al primo comma del citato art. 2054 c.c. (cfr. C. n. 12751/2001
n. 12751; C. n. 21249/2006).
Secondo quanto ribadito, anche in tempi recenti, dalla Suprema Corte: “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta”
(cfr. C. n. 9856/2022).
Non è, dunque, il pedone a dovere dimostrare la colpa del conducente o che questa sia stata maggiore della propria, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento.
Tanto premesso, ai fini della liquidazione dei farsi riferimento agli esiti della consulenza tecnica di Ufficio che, accertata la compatibilità delle lesioni, ha quantificato i danni patiti da Pt_1
, di anni 61 al momento dell'evento: in 10 giorni di invalidità temporanea assoluta;
in giorni
[...]
30 di invalidità temporanea parziale al 50%; in una invalidità permanente in misura pari al 2%.
Il CTU ha, altresì, ravvisato la congruità delle spese mediche documentate, pari ad euro 428,00 rimettendosi alle determinazioni del giudicante in ordine al riconoscimento dell'ulteriore importo di euro 219,00 esborso sostenuto dal per la redazione della perizia medico legale. Pt_1
Facendo applicazione al disposto di cui all'art. 139 del D.Lgs 209/05, come aggiornato sulla base del DM 16.7.2024, devono riconoscersi in favore del euro 1.552,62 a titolo di ristoro Pt_1 del danno biologico permanente ed euro 1.381,00 a titolo di ristoro del danno biologico temporaneo per complessivi euro 2.933,62 oltre interessi compensativi al tasso legale, previa devalutazione al momento dell'evento (3.4.2014) e rivalutazione di anno in anno (cfr. C. SSUU 1712/1995) sino alla presente pronuncia ed oltre gli interessi al tasso legale da questa al saldo. In favore del devono, altresì, liquidarsi le spese sostenute nella misura di euro 642,00 Pt_1
(di cui euro 428,00 a titolo di spese sanitarie ed euro 219,00 quale compenso corrisposto per la redazione della perizia di parte) oltre interessi al tasso legale dagli esborsi al saldo.
Non può riconoscersi in favore dell'appellante il richiesto risarcimento del danno morale.
In caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che anche nell'ipotesi di lesioni minori, cc.dd. micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., con l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante presunzioni (cfr. ex plurimis
Cassazione civile, sez. III n. 339/2016).
Nel caso in esame le allegazioni del , sul punto, risultano aspecifiche ed indimostrate, Pt_1 anche in considerazione della esiguità dei postumi permanenti riportati a seguito del sinistro [ contusione delle strutture superficiali e profonde del ginocchio quale trauma da impatto diretto] e della pregressa condizione fisica dell'appellante [“in tale valutazione si è tenuto conto del quadro pregresso di meniscosi e dell'esito di distrazione ligamento crociato anteriore , vista l'assenza di versamento articolare indicativo di recentezza delle lesioni” (cfr. pag. 4 ultimo alinea della CTU)].
Le spese del doppio grado di giudizio, comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabb nn. 1 e 2 finca n. 2) previa applicazione delle riduzioni massime di cui all'art. 4 c.1 per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale del giudizio di appello stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellata ai sensi del disposto di cui all'art. 96 c.p.c. non potendo desumersi la temerarietà della condotta processuale dal mancato riscontro all'invito alla stipulazione della negoziazione assistita e dalle difese spiegate in giudizio.
Non si ravvisano, infine, i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c. non ricorrendo gli stessi qualora le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte ma, conservando pur sempre un rapporto anche indiretto con la materia controversa e senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (cfr. C.
n. 17325/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza n. 2498/2017 depositata dal Giudice di pace di Bari il 24.11.2017 condanna e la Controparte_2
in solido, al pagamento, in favore di , di euro Controparte_1 Parte_1
2.933,62 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di euro 642,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre interessi come regolati in parte motiva;
- condanna e la in solido, alla refusione in Controparte_2 Controparte_1
favore di delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 335,00 Parte_1
per esborsi documentati ed in euro 1.265,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Antonietta Majellaro ex art. 93 c.p.c. e delle spese del giudizio di appello che liquida in euro 396,50 a titolo di esborsi documentati ed in euro 1.701,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Antonietta Majellaro ex art. 93 c.p.c.
- pone definitivamente a carico di e della le Controparte_2 Controparte_1
spese di CTU salva la solidarietà esterna delle parti processuali nei confronti del consulente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco