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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2059 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] con il Controparte_1 C.F._1
NI RT (C.F. C.F._2
e nato a [...] ) con il patrocinio CP_2 C.F._3
ZO FR ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/12/2024 con il quale e hanno Controparte_1 CP_2
proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia , nata a [...], il [...], e per le relative questioni Per_1
economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 8 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
1. La figlia minore , che manterrà la residenza presso la madre nella già casa familiare di Per_1
GI NA (RN) via Delle Viole n. 3, é affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento equivalente presso gli stessi in regime di alternanza (come nel dettaglio esplicato al punto
3);
2. Le Parti rappresentano e confermano di voler far conservare alla figlia un rapporto equilibrato con entrambi i genitori (nonché con gli ascendenti e altri parenti di ciascun ramo genitoriale) mediante adozione in comune accordo di tutte le decisioni alla medesima inerenti, dunque riconoscendo l'importanza ed impegnandosi a condividere le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative a istruzione, educazione e salute, che saranno pertanto assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di nel suo primario interesse ad una Per_1
crescita sana ed equilibrata.
3. Con riferimento alla frequentazione della minore coi genitori, al fine di garantire, per quanto più possibile, una eguale fruizione dei tempi con la minore, tenuto altresì conto delle rispettive esigenze lavorative e dopo un periodo di positiva sperimentazione del seguente sistema, le Parti ritengono più idoneo agli interessi della minore prevedere quanto segue:
a) Quotidianità
starà con il padre ogni lunedì, martedì e giovedì, con onere per il IG. di ritirare la stessa Per_1 CP_2
alle ore 14:00-14:30 (salvo i giorni scolastici, nei quali la ritirerà direttamente all'uscita da scuola all'orario di conclusione delle lezioni) e tenerla con sé fino a dopo cena, dunque alle ore 20:00 (nel periodo invernale) e 20:30 (nel periodo estivo), quando la madre andrà a riprendere la figlia presso la di lui abitazione di cui in premessa.
Nel periodo invernale (da intendersi dal 01 ottobre sino al 31 maggio di ciascun anno), posto che il IG. dovrà lavorare, stante il lavoro ad oggi svolto, anche al pomeriggio per una settimana al mese, in CP_2
detto periodo la madre si farà carico della minore anche nei pomeriggi ed il padre starà con lei nel fine settimana nella modalità di cui di seguito. pagina 2 di 8 Nelle restanti tre settimane, il padre terrà anche il mercoledì, fermi restando le giornate del Per_1
lunedì, martedì e giovedì, nelle medesime modalità di cui sopra.
Il IG. si impegna a comunicare alla IG.ra quali sono le settimane in cui dovrà lavorare CP_2 CP_1
anche al pomeriggio, nel periodo invernale, entro la fine di settembre, ed in ogni caso non appena avrà disposizioni dal datore di lavoro.
Le parti si danno reciprocamente atto che, fino a maggio 2025, le settimane in cui il padre dovrà lavorare anche al pomeriggio sono già state comunicate e note alla IG.ra CP_1
Nell'eventualità in cui vi siano dei pomeriggi in cui il padre non debba eccezionalmente lavorare, costui lo comunicherà alla madre e si farà carico lui della minore, così da sgravare i nonni materni dell'accudimento.
b) Weekend
starà con il padre, per tre fine settimana al mese ed in particolare: Per_1
- un fine settimana (c.d. 'corto') dalle ore 18:00 del sabato alle 20:00 della domenica, cena inclusa;
- un fine settimana (c.d. 'medio') dalle 14.30 del sabato alle 20:00 della domenica, cena inclusa;
- un fine settimana (c.d. 'lungo') dalle ore 19:00 del venerdì alle 19:00 della domenica, cena esclusa.
Salvo diversi e congiunturali accordi, il IG. andrà a prendere presso la madre (o dove la CP_2 Per_1
minore dovesse trovarsi per eventuali impegni ludico-ricreativi della stessa), mentre sarà onere della madre andare a riprenderla presso il padre (o dove la minore dovesse trovarsi per eventuali impegni ludico-ricreativi della stessa).
Fermo restando che la minore starà col padre per tre weekend al mese (di cui uno certamente 'lungo' ed uno certamente 'corto'), laddove comprovati impegni lavorativi del padre (da comunicarsi con almeno una settimana di anticipo) non gli rendessero possibile tenere con sé la minore anche un ulteriore sabato pomeriggio al mese, il IG. andrà a prendere alle ore 18:00. CP_2 Per_1
I genitori, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e feriali, nonché degli impegni ed aspettative della minore, stileranno con cadenza semestrale (a maggio ed a novembre) il calendario dei fine settimana in maniera da rendere quanto più prevedibile ed equilibrata possibile la gestione.
Le parti si danno reciprocamente atto che, fino a maggio 2025, le date dei weekend 'lunghi' sono già state comunicate e note alla IG.ra CP_1
c) Festività
pagina 3 di 8 NATALE: trascorrerà ogni vigilia (24/12) con la madre, che la terrà fino alla mattinata Per_1
successiva (pranzo escluso) quando la ritirerà il padre presso la madre (o dove la minore dovesse trovarsi insieme alla madre) per tenerla con sé fino alla sera del 26/12 (cena esclusa) quando la madre andrà a riprenderla entro le ore 18,00 presso il padre (o dove la minore dovesse trovarsi insieme al padre).
Per l'anno corrente (2024), in alternanza rispetto a quello precedente, trascorrerà San Silvestro Per_1
(31/12) con il padre (dal pomeriggio, pernotto compreso) mentre il Capodanno (01/01) con la madre da prima di pranzo e sino al giorno successivo.
PASQUA: Invariata l'alternanza nella quotidianità e nei weekend (cfr. punti a e b ut supra),
l'alternanza riguarderà unicamente le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (c.d. 'pasquetta') in cui la minore li trascorrerà alternativamente con l'uno o l'altro genitore, con inversione delle giornate nell'anno successivo.
Le parti si danno reciprocamente atto nell'anno corrente (2024) la minore è stata con il padre sia a
Pasqua che a pasquetta. Per l'anno 2025, salvo diverso accordo, starà con il padre a Pasqua e Per_1
con la madre a pasquetta. La madre ritirerà la minore alle ore 20 del giorno di Pasqua.
d) Vacanze
I genitori concordano affinché ciascuno di essi possa:
- trascorrere con uno o più momenti di vacanza, per una durata massima di 14 giorni Per_1
(quattordici) suddivisi in 2 (due) settimane non consecutive, in un periodo da comunicare all'altro con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo;
- trascorrere un momento di vacanza propria, per una durata massima di 7 (sette) giorni ed in un periodo da comunicare all'altro entro il 20 gennaio di ogni anno (termine da considerarsi essenziale in quanto solo entro tale data la IG.ra può indicare al proprio datore di lavoro quando intende CP_1
usufruire delle proprie ferie).
La madre chiederà con il padre di poter trascorrere con la minore la predetta settimana e, qualora il non potesse per comprovati motivi lavorativi, la IG.ra dovrà chiedere con ai propri CP_2 CP_1
genitori o, in alternativa, laddove possibile, il sig. si alternerà con i genitori della CP_2 CP_1
Espatrio
pagina 4 di 8 Le parti si rilasciano, reciprocamente ed espressamente, il consenso necessario al rilascio/rinnovo del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio della figlia minore, ai sensi dell'art. 3 della L.
n. 1185/1967.
Il genitore che intende recarsi all'estero, s'impegna a comunicare con largo anticipo la propria volontà all'altro così da permettere il tempestivo rilascio dell'assenso ovvero il compimento di ogni altra attività necessaria a tale fine.
e) Affidamento ai terzi
Salva ed impregiudicata la frequentazione con gli ascendenti ed altri parenti fino al secondo grado, ai quali i genitori ritengono giusto che possa essere affidata, anche per diverse ore ed Per_1
eventualmente pure per il pernottamento, i genitori concordano affinché la minore non venga lasciata in via prolungata e continuativa a soggetti terzi senza il previo e tempestivo avviso all'altro genitore affinché questi possa, over ritenuto, esercitare la facoltà di avocare la figlia a sé in luogo del terzo.
Sui rapporti economici
4. In ragione del collocamento paritario, ritenendolo quale migliore forma di attuazione del principio di bigenitorialità, i genitori provvederanno al mantenimento diretto della minore.
5. Con riferimento alla regolamentazione delle spese, posto che non vi è alcun contributo fisso mensile a carico dell'uno o dell'altro a titolo di mantenimento c.d. 'ordinario', le parti concordano che tutte le spese che non rientrino nel vitto ed alloggio vadano divise al 50% ciascuno. Con specifico riferimento all'abbigliamento ed alle calzature queste andranno sempre concordate, oltre che divise al 50%.
Convengono altresì che, nel resto, vada applicandosi quanto previsto dal vigente Protocollo d'intesa del
Tribunale di Forlì così come di seguito riportato e trascritto:
« 1) spese mediche da documentare e che NON richiedono il preventivo accordo:
a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00
a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche.
2) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a. cure dentistiche oltre €
75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
pagina 5 di 8 b. visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c. cure non convenzionali.
3) spese scolastiche da documentare, che NON richiedono il preventivo accordo:
a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b. tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno);
g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal del corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, Pesaro-Urbino1 ,
Ancona2 non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h. pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori
4) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a. rette scolastiche imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. rette universitarie in istituti privati;
d. alloggio presso le sedi universitarie non rientranti in quanto previsto al punto 3 lett. g;
e. baby sitter (se necessaria per la cura del minore).
f. gite scolastiche con pernottamento;
g. corsi di recupero e lezioni private. pagina 6 di 8 5) spese ludico/sportive/ ricreative:
a. NON sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro € 100 l'anno;
b. la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i.»
Le parti concordano affinché per il rimborso delle spese venga eseguito un conguaglio mensile tra i rispettivi dare ed avere, dunque il genitore che risulterà a debito provvederà entro il giorno 15 del mese successivo al versamento, a favore dell'altro, della somma risultante.
10.L'Assegno Unico Universale continuerà ad essere integralmente percepito, dunque deve intendersi integralmente a favore della IG.ra la quale è sin d'ora autorizzata a domandare annualmente CP_1
all'INPS l'integrale versamento del beneficio a proprio favore.
11. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità genitoriale Controparte_1 CP_2
nei confronti della figlia , nata dall'unione il 25.08.2020, si attengano alle condizioni concordi Per_1
di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] con il Controparte_1 C.F._1
NI RT (C.F. C.F._2
e nato a [...] ) con il patrocinio CP_2 C.F._3
ZO FR ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/12/2024 con il quale e hanno Controparte_1 CP_2
proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia , nata a [...], il [...], e per le relative questioni Per_1
economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 8 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
1. La figlia minore , che manterrà la residenza presso la madre nella già casa familiare di Per_1
GI NA (RN) via Delle Viole n. 3, é affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento equivalente presso gli stessi in regime di alternanza (come nel dettaglio esplicato al punto
3);
2. Le Parti rappresentano e confermano di voler far conservare alla figlia un rapporto equilibrato con entrambi i genitori (nonché con gli ascendenti e altri parenti di ciascun ramo genitoriale) mediante adozione in comune accordo di tutte le decisioni alla medesima inerenti, dunque riconoscendo l'importanza ed impegnandosi a condividere le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative a istruzione, educazione e salute, che saranno pertanto assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di nel suo primario interesse ad una Per_1
crescita sana ed equilibrata.
3. Con riferimento alla frequentazione della minore coi genitori, al fine di garantire, per quanto più possibile, una eguale fruizione dei tempi con la minore, tenuto altresì conto delle rispettive esigenze lavorative e dopo un periodo di positiva sperimentazione del seguente sistema, le Parti ritengono più idoneo agli interessi della minore prevedere quanto segue:
a) Quotidianità
starà con il padre ogni lunedì, martedì e giovedì, con onere per il IG. di ritirare la stessa Per_1 CP_2
alle ore 14:00-14:30 (salvo i giorni scolastici, nei quali la ritirerà direttamente all'uscita da scuola all'orario di conclusione delle lezioni) e tenerla con sé fino a dopo cena, dunque alle ore 20:00 (nel periodo invernale) e 20:30 (nel periodo estivo), quando la madre andrà a riprendere la figlia presso la di lui abitazione di cui in premessa.
Nel periodo invernale (da intendersi dal 01 ottobre sino al 31 maggio di ciascun anno), posto che il IG. dovrà lavorare, stante il lavoro ad oggi svolto, anche al pomeriggio per una settimana al mese, in CP_2
detto periodo la madre si farà carico della minore anche nei pomeriggi ed il padre starà con lei nel fine settimana nella modalità di cui di seguito. pagina 2 di 8 Nelle restanti tre settimane, il padre terrà anche il mercoledì, fermi restando le giornate del Per_1
lunedì, martedì e giovedì, nelle medesime modalità di cui sopra.
Il IG. si impegna a comunicare alla IG.ra quali sono le settimane in cui dovrà lavorare CP_2 CP_1
anche al pomeriggio, nel periodo invernale, entro la fine di settembre, ed in ogni caso non appena avrà disposizioni dal datore di lavoro.
Le parti si danno reciprocamente atto che, fino a maggio 2025, le settimane in cui il padre dovrà lavorare anche al pomeriggio sono già state comunicate e note alla IG.ra CP_1
Nell'eventualità in cui vi siano dei pomeriggi in cui il padre non debba eccezionalmente lavorare, costui lo comunicherà alla madre e si farà carico lui della minore, così da sgravare i nonni materni dell'accudimento.
b) Weekend
starà con il padre, per tre fine settimana al mese ed in particolare: Per_1
- un fine settimana (c.d. 'corto') dalle ore 18:00 del sabato alle 20:00 della domenica, cena inclusa;
- un fine settimana (c.d. 'medio') dalle 14.30 del sabato alle 20:00 della domenica, cena inclusa;
- un fine settimana (c.d. 'lungo') dalle ore 19:00 del venerdì alle 19:00 della domenica, cena esclusa.
Salvo diversi e congiunturali accordi, il IG. andrà a prendere presso la madre (o dove la CP_2 Per_1
minore dovesse trovarsi per eventuali impegni ludico-ricreativi della stessa), mentre sarà onere della madre andare a riprenderla presso il padre (o dove la minore dovesse trovarsi per eventuali impegni ludico-ricreativi della stessa).
Fermo restando che la minore starà col padre per tre weekend al mese (di cui uno certamente 'lungo' ed uno certamente 'corto'), laddove comprovati impegni lavorativi del padre (da comunicarsi con almeno una settimana di anticipo) non gli rendessero possibile tenere con sé la minore anche un ulteriore sabato pomeriggio al mese, il IG. andrà a prendere alle ore 18:00. CP_2 Per_1
I genitori, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e feriali, nonché degli impegni ed aspettative della minore, stileranno con cadenza semestrale (a maggio ed a novembre) il calendario dei fine settimana in maniera da rendere quanto più prevedibile ed equilibrata possibile la gestione.
Le parti si danno reciprocamente atto che, fino a maggio 2025, le date dei weekend 'lunghi' sono già state comunicate e note alla IG.ra CP_1
c) Festività
pagina 3 di 8 NATALE: trascorrerà ogni vigilia (24/12) con la madre, che la terrà fino alla mattinata Per_1
successiva (pranzo escluso) quando la ritirerà il padre presso la madre (o dove la minore dovesse trovarsi insieme alla madre) per tenerla con sé fino alla sera del 26/12 (cena esclusa) quando la madre andrà a riprenderla entro le ore 18,00 presso il padre (o dove la minore dovesse trovarsi insieme al padre).
Per l'anno corrente (2024), in alternanza rispetto a quello precedente, trascorrerà San Silvestro Per_1
(31/12) con il padre (dal pomeriggio, pernotto compreso) mentre il Capodanno (01/01) con la madre da prima di pranzo e sino al giorno successivo.
PASQUA: Invariata l'alternanza nella quotidianità e nei weekend (cfr. punti a e b ut supra),
l'alternanza riguarderà unicamente le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (c.d. 'pasquetta') in cui la minore li trascorrerà alternativamente con l'uno o l'altro genitore, con inversione delle giornate nell'anno successivo.
Le parti si danno reciprocamente atto nell'anno corrente (2024) la minore è stata con il padre sia a
Pasqua che a pasquetta. Per l'anno 2025, salvo diverso accordo, starà con il padre a Pasqua e Per_1
con la madre a pasquetta. La madre ritirerà la minore alle ore 20 del giorno di Pasqua.
d) Vacanze
I genitori concordano affinché ciascuno di essi possa:
- trascorrere con uno o più momenti di vacanza, per una durata massima di 14 giorni Per_1
(quattordici) suddivisi in 2 (due) settimane non consecutive, in un periodo da comunicare all'altro con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo;
- trascorrere un momento di vacanza propria, per una durata massima di 7 (sette) giorni ed in un periodo da comunicare all'altro entro il 20 gennaio di ogni anno (termine da considerarsi essenziale in quanto solo entro tale data la IG.ra può indicare al proprio datore di lavoro quando intende CP_1
usufruire delle proprie ferie).
La madre chiederà con il padre di poter trascorrere con la minore la predetta settimana e, qualora il non potesse per comprovati motivi lavorativi, la IG.ra dovrà chiedere con ai propri CP_2 CP_1
genitori o, in alternativa, laddove possibile, il sig. si alternerà con i genitori della CP_2 CP_1
Espatrio
pagina 4 di 8 Le parti si rilasciano, reciprocamente ed espressamente, il consenso necessario al rilascio/rinnovo del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio della figlia minore, ai sensi dell'art. 3 della L.
n. 1185/1967.
Il genitore che intende recarsi all'estero, s'impegna a comunicare con largo anticipo la propria volontà all'altro così da permettere il tempestivo rilascio dell'assenso ovvero il compimento di ogni altra attività necessaria a tale fine.
e) Affidamento ai terzi
Salva ed impregiudicata la frequentazione con gli ascendenti ed altri parenti fino al secondo grado, ai quali i genitori ritengono giusto che possa essere affidata, anche per diverse ore ed Per_1
eventualmente pure per il pernottamento, i genitori concordano affinché la minore non venga lasciata in via prolungata e continuativa a soggetti terzi senza il previo e tempestivo avviso all'altro genitore affinché questi possa, over ritenuto, esercitare la facoltà di avocare la figlia a sé in luogo del terzo.
Sui rapporti economici
4. In ragione del collocamento paritario, ritenendolo quale migliore forma di attuazione del principio di bigenitorialità, i genitori provvederanno al mantenimento diretto della minore.
5. Con riferimento alla regolamentazione delle spese, posto che non vi è alcun contributo fisso mensile a carico dell'uno o dell'altro a titolo di mantenimento c.d. 'ordinario', le parti concordano che tutte le spese che non rientrino nel vitto ed alloggio vadano divise al 50% ciascuno. Con specifico riferimento all'abbigliamento ed alle calzature queste andranno sempre concordate, oltre che divise al 50%.
Convengono altresì che, nel resto, vada applicandosi quanto previsto dal vigente Protocollo d'intesa del
Tribunale di Forlì così come di seguito riportato e trascritto:
« 1) spese mediche da documentare e che NON richiedono il preventivo accordo:
a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00
a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche.
2) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a. cure dentistiche oltre €
75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
pagina 5 di 8 b. visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c. cure non convenzionali.
3) spese scolastiche da documentare, che NON richiedono il preventivo accordo:
a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b. tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno);
g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal del corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, Pesaro-Urbino1 ,
Ancona2 non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h. pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori
4) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a. rette scolastiche imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. rette universitarie in istituti privati;
d. alloggio presso le sedi universitarie non rientranti in quanto previsto al punto 3 lett. g;
e. baby sitter (se necessaria per la cura del minore).
f. gite scolastiche con pernottamento;
g. corsi di recupero e lezioni private. pagina 6 di 8 5) spese ludico/sportive/ ricreative:
a. NON sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro € 100 l'anno;
b. la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i.»
Le parti concordano affinché per il rimborso delle spese venga eseguito un conguaglio mensile tra i rispettivi dare ed avere, dunque il genitore che risulterà a debito provvederà entro il giorno 15 del mese successivo al versamento, a favore dell'altro, della somma risultante.
10.L'Assegno Unico Universale continuerà ad essere integralmente percepito, dunque deve intendersi integralmente a favore della IG.ra la quale è sin d'ora autorizzata a domandare annualmente CP_1
all'INPS l'integrale versamento del beneficio a proprio favore.
11. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità genitoriale Controparte_1 CP_2
nei confronti della figlia , nata dall'unione il 25.08.2020, si attengano alle condizioni concordi Per_1
di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8