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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/06/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Il Giudice
Rilevato che, in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 3/6/2025 è stato disposto il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127-ter e 128, primo comma, c.p.c.; viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
pronuncia sentenza come da dispositivo e da concisa esposizione delle ragioni della decisione di seguito riportati da considerarsi letti in udienza ai sensi dell'art. 127-ter, ultimo comma,
c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1632 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. FABIO PREZIOSI e dall'avv. C.F._1
FEDERICA SANDULLI per procure allegate al ricorso con domicilio digitale e Email_1 Email_2
- opponenti - contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal funzionario delegato dal dirigente della
[...]
di , con domicilio digitale Controparte_2 CP_2
t Email_3
- opposto - avente ad OGGETTO: opposizione a decreto sanzionatorio di cui all'art. 65, comma 4 del
D.Lgs. 231/2007.
1 CONCLUSIONI
Per e : 1) Accogliere la presente opposizione per Parte_1 Parte_2
tutte le motivazioni ampiamente esposte e per l'effetto annullare, revocare, ovvero dichiarare inefficace il Decreto sanzionatorio n. 845702/A (Pos. n. 845702/A/MI/PF - Registro Ufficiale
n. 0034119) emesso il 12.02.2025 e notificato il 21.02.2025 dal Parte_3
di ; 2) Condannare parte resistente al pagamento di spese e compensi
[...] CP_2
del presente giudizio;
3) In ogni caso, rigettare l'avversa richiesta di condanna alle spese di lite.
Per : CHIEDE • di respingere Controparte_1
l'istanza cautelare per mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
• nel merito, di respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio, e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo dei ricorrenti di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
• Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, come da notula già depositata telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
hanno proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1 Parte_2
845702 del 12/2/2025 con cui la di gli ha ingiunto, Controparte_2 CP_2
in solido, il pagamento della somma di € 3.000,00 (oltre alle spese) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di comunicazione delle infrazioni alle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 231/2007 in relazione alla negoziazione in data
17/10/2022, presso la filiale di Zogno di di un assegno bancario di € Parte_1
3.000,00 privo della clausola “non trasferibile”.
A fondamento dell'opposizione hanno esposto che: il decreto sanzionatorio era stato emesso dopo la scadenza del termine di cui all'art. 69, comma 2, del D.Lgs. 231/2007; doveva trovare applicazione l'esimente di cui all'art. 51 del D.Lgs. citato;
non era stata data comunicazione dell'avvio del procedimento;
la consapevolezza dell'intervenuta segnalazione valeva a escludere la responsabilità amministrativa configurandosi un'ipotesi di buona fede.
Tanto esposto, hanno chiesto di annullare il decreto opposto.
Il si è costituito esponendo che: il decreto era stato Controparte_1 emesso prima del decorso del termine di cui all'art. 69, comma 2, il cui dies a quo doveva ritenersi coincidente con la data di notifica del verbale di contestazione;
in assenza di documenti inerenti alle comunicazioni intervenute tra gli istituti di credito coinvolti, non poteva
2 ritenersi provata la certezza dell'avvenuta comunicazione;
stante la specialità del procedimento amministrativo di antiriciclaggio, non trovavano applicazione le norme sul procedimento amministrativo in generale.
Tanto esposto, ha chiesto di rigettare il ricorso.
1. Con il primo motivo di opposizione gli opponenti eccepiscono la violazione del termine di cui all'art. 69, comma 2 del D.Lgs. 231/2007.
Il motivo è fondato.
2. L'art. 69, comma 2 del D.Lgs. 231/2007 fissa in due anni il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio e individua il relativo dies a quo nella “ricezione della contestazione notificata dall'amministrazione procedente”.
La disposizione, per come è testualmente formulata, presuppone la diversità tra l'organo verbalizzante che procede alla contestazione e l'amministrazione che provvede a emettere il decreto sanzionatorio.
L'ipotesi, quale quella di specie, in cui a un'unica amministrazione sono attribuite sia la contestazione dell'illecito che l'irrogazione sanzione non è espressamente contemplata.
Nondimeno, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, anche in tal caso deve applicarsi il termine, la cui mancanza non troverebbe alcuna ragionevole giustificazione nella situazione di unicità dell'amministrazione interessata.
Quando la stessa amministrazione provvede sia alla preliminare contestazione della violazione che all'applicazione della conseguente sanzione, però, per il dies a quo non può farsi riferimento alla notifica della contestazione perché in tal modo si stravolgerebbe completamente l'impostazione della disposizione che non collega la decorrenza del termine a un'iniziativa dell'amministrazione procedente, bensì alla ricezione da parte di essa della notizia della violazione.
In tal caso, tenuto conto della ratio della disposizione, va fatto riferimento al momento in cui l'amministrazione procedente acquisisce tutti gli elementi necessari per procedere essa stessa alla contestazione.
In particolare, nella specie il dies a quo del termine va individuato nella data in cui la ha Pt_1
risposto alla richiesta di informazioni sulle generalità dei soggetti che non hanno effettuato la segnalazione, perché da allora la aveva a disposizione tutti gli elementi per CP_2 procedere all'emanazione (anche) del decreto sanzionatorio.
Gli opponenti hanno indicato il 7/2/2023 quale data di inoltro “a mezzo SIAR” della risposta e,
a supporto dell'indicazione, hanno prodotto la schermata del dettaglio del protocollo (doc. 6 del fascicolo degli opponenti).
3 La diversa data di comunicazione indicata nel decreto (16/02/2023) e specificamente contestata dagli opponenti non trova riscontro documentale.
Ne segue che, in mancanza di richiesta di audizione, la scadenza del termine per la conclusione del procedimento risulta intervenuta in data 7/2/2025.
Pertanto, il decreto dirigenziale del 12/2/2025 risulta emesso quando il potere sanzionatorio era già estinto.
Quindi, in accoglimento dell'opposizione, il decreto va annullato.
3. Sussistono idonei motivi alla stregua dell'art. 92 c.p.c. - nella versione ora ridivenuta applicabile a seguito della sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale incidente sull'art. 92 c.p.c., n. 77 del 2018 - per compensare le spese legali, tenuto conto che l'ipotesi nella specie verificatasi non è contemplata esplicitamente dalla disposizione sul termine, che per tale ipotesi non si rinvengono specifici precedenti di legittimità e che quelli di merito non sono univoci.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla in tutto il decreto n. 845702/A (Pos. n.
845702/A/MI/PF - Registro Ufficiale n. 0034119) del 12/02/2025 emesso dal Direttore dell'Ufficio Antiriciclaggio di Milano del di Parte_3
; CP_2
- compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Bergamo, in data 04/06/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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