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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 853/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Cinzia MONDATORE Giudice dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA Nel procedimento civile iscritto al n. 853/2025, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale e divorzio” e vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Bellinzoni, procuratore domiciliatario;
Parte_1
Ricorrente E
Controparte_1
Convenuta - contumace Conclusioni: Come da verbale di udienza del 16.09.2025. Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso del 7.02.2025 esponeva: - di aver contratto matrimonio civile in data Parte_1
30.09.2006 con la convenuta e che dalla loro unione non erano nati figli;
- che da diversi anni la moglie aveva abbandonato la casa coniugale e che non aveva avuto più alcun contatto con lei, tanto da essere dichiarata irreperibile;
- che doveva essere pronunciata la separazione e, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, lo scioglimento del matrimonio. Con decreto del 20.02.2025 veniva fissata la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente delegato e, malgrado la notifica di esso alla convenuta, la stessa non presenziava all'udienza presidenziale, durante la quale il ricorrente si riportava alle conclusioni del ricorso. Dunque, il Giudice tratteneva la causa per la decisione riservandosi di riferire al Collegio.
**** **** **** La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 ° c.c., come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che la resistente non si è nemmeno costituita in giudizio, ma anche dal fatto che, come riferito dalla ricorrente, tra le parti non vi alcuna condivisione né materiale, né morale, né spirituale da diverso tempo. Da quanto detto si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti. Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Alla presente pronuncia di separazione consegue l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio, di tanto facendosi ordine all'ufficiale di stato civile nei termini indicati in parte dispositiva. Con contestuale ordinanza la causa viene rimessa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Le spese saranno regolate alla conclusione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 7.02.2025, ogni diversa istanza, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata in [...] l'[...]; Controparte_1
2) ordina alla cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile di Dueville (VI) la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) spese di lite al definitivo. Lecce, 17.10.2025 Il Giudice estensore La Presidente Agnese Di Battista Cinzia Mondatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Cinzia MONDATORE Giudice dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA Nel procedimento civile iscritto al n. 853/2025, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale e divorzio” e vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Bellinzoni, procuratore domiciliatario;
Parte_1
Ricorrente E
Controparte_1
Convenuta - contumace Conclusioni: Come da verbale di udienza del 16.09.2025. Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso del 7.02.2025 esponeva: - di aver contratto matrimonio civile in data Parte_1
30.09.2006 con la convenuta e che dalla loro unione non erano nati figli;
- che da diversi anni la moglie aveva abbandonato la casa coniugale e che non aveva avuto più alcun contatto con lei, tanto da essere dichiarata irreperibile;
- che doveva essere pronunciata la separazione e, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, lo scioglimento del matrimonio. Con decreto del 20.02.2025 veniva fissata la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente delegato e, malgrado la notifica di esso alla convenuta, la stessa non presenziava all'udienza presidenziale, durante la quale il ricorrente si riportava alle conclusioni del ricorso. Dunque, il Giudice tratteneva la causa per la decisione riservandosi di riferire al Collegio.
**** **** **** La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 ° c.c., come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che la resistente non si è nemmeno costituita in giudizio, ma anche dal fatto che, come riferito dalla ricorrente, tra le parti non vi alcuna condivisione né materiale, né morale, né spirituale da diverso tempo. Da quanto detto si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti. Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Alla presente pronuncia di separazione consegue l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio, di tanto facendosi ordine all'ufficiale di stato civile nei termini indicati in parte dispositiva. Con contestuale ordinanza la causa viene rimessa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Le spese saranno regolate alla conclusione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 7.02.2025, ogni diversa istanza, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata in [...] l'[...]; Controparte_1
2) ordina alla cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile di Dueville (VI) la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) spese di lite al definitivo. Lecce, 17.10.2025 Il Giudice estensore La Presidente Agnese Di Battista Cinzia Mondatore