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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona del la dott.ssa Maria Pia De Lorenzo , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12233 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto
Fideiussione - Polizza fideiussoria decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. , così come codificato dal D. LGS 149/2022 sulle conclusioni delle parti prese all'udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa del 9.1.2025
TRA
con sede in Eboli alla via L. Sturzo n.13 (C.F. Parte_1
), in persona del suo legale rapp.te p.t., sig. nonché P.IVA_1 Parte_2 Pt_2
nato ad [...] il [...] e residente in [...]
[...]
( ), elett.te dom.ti in Eboli alla via Talete n. 5, nello studio dell'avv. CodiceFiscale_1
Mario Conte (C.F. ), dal quale sono rappresentati e difesa in virtù di CodiceFiscale_2 procura in calce rilasciata su foglio separat o all'atto introduttivo;
OPPONENTE
E
(Cod. Fisc.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
Dott. , corrente in 00144 Roma RM, Piazza Guglielmo Marconi n. 25, Controparte_2 elettivamente domiciliata in 00196 Roma RM, Via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso l'Avv.
Filippo Sciuto del Foro di Roma (C.F.: che la rappresenta e difende, in via C.F._3 disgiunta, con l'Avv. Lorenzo Scofone del Foro di Genova (C.F.: ) in forza C.F._4 di procura speciale contenuta ne lla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione notificato in data 11/3/2024 , e Parte_1 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 628/2024 (n. Parte_2
53974/2023 R.G.) emesso per l'importo di € 52.534,10 oltre interessi e spese della procedura monitoria, richiedendo di annullarsi o revocarsi il decreto ingiuntivo perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, e di condannarsi la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da liquidare direttamente all'avvocato antistatario.
1.2. Giova premettere che il decreto ingiuntivo opposto era emesso a fronte dell 'escussione della Contr polizza fideiussoria n. 0332428147 rilasciata da favore della a Controparte_3 garanzia della restituzione dell'anticipazione concessa in relazione ai lavori descritti nel frontespizio di polizza ed appaltati a in conseguenza dell'inadempimento Parte_1 dell'obbligato principale. Il Beneficiario, aveva infatti escusso la Controparte_3 garanzia e la Ricorrente affermava di aver provveduto al pagamento, in esecuzione agli impegni Contr assunti, versando in data 04/10/2023 la somma di € 52.534,10. Stante detto pagamento, sosteneva di essersi sostituito al beneficiario nel lato attivo del rapporto obbligatorio ai sensi degli artt. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c., competendogli quindi tutti i diritti spettanti al creditore originario fra cui la surroga, per il recupero di tutte le somme da esso corrisposte per capitale, interessi e spese, e il regresso nei confronti del contraente e di tutti i soggetti con lui obbligati in via solidale, suoi successori ed aventi causa, ai sensi dell'art. 1950 c.c.
1.3. Il debitore e il fideiussore si opponevano al decreto ingiuntivo emesso Parte_2 sulla base di due ordini di motivi che stante la sinteticità si ritrascrivono qui di seguito: Contr l'inesigibilità del credito (atteso che inopinatamente la società non ha escusso preventivamente il contraente principale, preferendo ottenere illegittimamente un decreto ingiuntivo nei confronti della società GE e del coobbligato in solido ) e la violazione degli artt. 125 e 638 c.p.c. per la mancanza di uno degli elementi necessari del ricorso introduttivo, ossia le ragioni della domanda, in quanto la ricorrente si limita a riferire dell'escussione della polizza senza indicare le presunte causali del diritto azionato .
1.4. Costituitasi l'opposta erano ulteriormente depositate da parte del solo oppost o le memorie integrative. Eseguite le verifiche preliminari, stante la limitata complessità della controversia, era disposto il mutamento del rito e il rinvio per la discussione orale di cui all 'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
3. L'eccezione di inesigibilità del credito della Compagnia per ritenuta mancata escussione preventiva del contraente principale appare manifestamente inconferente poiché la società Contr nei cui confronti a agito conseguendo il decreto ingiuntivo è proprio il Parte_3 soggetto contraente ed obbligato principale in dipendenza della polizza fideiussoria n.
0332428147 azionata, pertanto, davvero non si comprende chi fosse, nell'idea dell'opponente, che sul punto omette qualsivoglia spiegazione, il soggetto da escutere preventivamente r ispetto alla
Parte_3
4. Anche la pretesa violazione degli artt. 125 e 638 c.p.c., consistente nella mancanza di uno degli elementi necessari del ricorso monitorio, ossia le ragioni della domanda, essendosi la Compagnia limitata a riferire dell'escussione della polizza, senza indicare le presunte causali del diritto azionato è da respingere. Il ricorso monitorio, il cui contenuto è stato riassunto nelle premesse della presente decisione, esplicita puntualmente le ragioni della domanda creditoria, poggiante sulla rivalsa in via di regresso e/o in via di surroga - legale e contrattuale - che al Fideiussore competono per avere quest'ultimo soddisfatto il Beneficiario di polizza/Creditore Principale della prestazione garantita, e anche a fronte degli obblighi contrattuali di garanzia autonoma in favore Contr di che gli ingiunti hanno sottoscritto ed assunto in favore della Compagnia fideiubente a garanzia incondizionata della sua rivalsa, sulla scorta della polizza e dell'allegato per dichiarazione di coobbligazione ad essa riferito.
5. Quanto alla fondatezza della pretesa, che in verità non risulta contestata, ritiene comunque il giudicante che parte opposta abbia dato compiuta prova del proprio diritto, versando in atti idonea documentazione (polizza e appendice di coobbligazione;
richiesta di pagamento da parte del
Beneficiario di polizza;
diffida ad adempiere nei confronti della debitrice principale e del coobbligato;
pagamento effettuato dalla Compagnia a seguito della richiesta di escussione: v. allegati da n. 01 a n. 7 del ricorso monitorio) quale prova – nell'an e nel quantum – del diritto azionato e dell'inadempimento alle obbligazioni assunte dagli odierni attori opponenti e dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria .
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto opposto;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € 4.217,00 per competenze professionali oltre imposte oneri e accessori come per legge.
Roma, lì 10/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo