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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 423/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. DALLARI Parte_1 C.F._1
ROBERTA,
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. LOTTI Controparte_1 C.F._2
ALBERTO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 26/01/2022, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologa del 2/02/2022;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra di loro contratto in data 1° maggio
1976; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ravarino (MO) al n. 9, Serie
A, P.II;
- ordinare al Comune di Ravarino (MO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-darsi atto che si è obbligato e si è impegnato a far data dal 1° luglio 2024 ad Controparte_1
erogare in favore di a titolo di assegno divorzile, la somma di Euro 1.600,00 (leggasi Parte_1
milleseicento), tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, per dodici mensilità, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat soltanto a decorrere dal 1° luglio 2025”.
- ritenuto che i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- ritenuto che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in RAVARINO (MO) il 01/05/1976 fra nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RAVARINO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1976 Atto n. 9 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che pagina 2 di 3 aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7/05/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 423/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. DALLARI Parte_1 C.F._1
ROBERTA,
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. LOTTI Controparte_1 C.F._2
ALBERTO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 26/01/2022, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologa del 2/02/2022;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra di loro contratto in data 1° maggio
1976; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ravarino (MO) al n. 9, Serie
A, P.II;
- ordinare al Comune di Ravarino (MO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-darsi atto che si è obbligato e si è impegnato a far data dal 1° luglio 2024 ad Controparte_1
erogare in favore di a titolo di assegno divorzile, la somma di Euro 1.600,00 (leggasi Parte_1
milleseicento), tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, per dodici mensilità, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat soltanto a decorrere dal 1° luglio 2025”.
- ritenuto che i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- ritenuto che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in RAVARINO (MO) il 01/05/1976 fra nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RAVARINO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1976 Atto n. 9 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che pagina 2 di 3 aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7/05/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3