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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/212
Tribunale di Verbania
Il Giudice, letti gli atti e i documenti di causa;
sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
rilevato che il contributo al mantenimento del figlio minore è determinato all'attualità in € 700,00 mensili sulla base dell'ordinanza della Corte d'Appello di IN (in riforma di quanto quantificato dal giudice a quo in € 1.200,00) alla stregua delle seguenti considerazioni:
“… Ebbene la Corte ritiene che debbano essere tenute in considerazione primariamente le circostanze che la GR , farmacista in farmacia di famiglia, vive nella casa coniugale Pt_1
per acquistare e ristrutturare la quale il sig. ha contratto ingenti debiti (spesa mensile di CP_1
oltre 1000 euro solo per ratei di mutui e finanziamenti relativi alla casa coniugale) e che i versamenti provenienti dai genitori potrebbero rappresentare un aiuto al figlio in un momento di difficoltà. A fronte di tale quadro e tenuto anche conto della tenerà età del piccolo, considerate i rispettivi redditi dei coniugi (4500 circa il e 2000 circa la ), valutate le spese CP_1 Pt_1
alle quali deve far fronte il primo, il Giudice del reclamo considera corretto ridurre il contributo di mantenimento a 700 € mensili a far data dal deposito del presente provvedimento.
Per la ripartizione delle spese straordinarie, si ritiene equo mantenere la ripartizione al 70 % in apo al reclamante.”
Il ricorrente ha chiesto la riduzione a € 400,00 per la sopravvenuta spesa della locazione di un appartamento verso un canone mensile di € 1.100,00, oltre le spese condominiali (cfr contratto di locazione con durata dal 9.12.2024 all'8.12.2025).
La domanda, a giudizio dell'adito tribunale, non può trovare accoglimento tenuto conto che:
- il ricorrente ha un reddito mensile netto di € 4.500,00 e spese fisse per mutui e finanziamenti di oltre € 1.000,00, con un residuo, al netto del mantenimento del figlio, di circa € 2.300,00
(€ 4500,00 - € 1.500,00 - € 700,00);
- le sole spese per utenze della casa coniugale (assegnata alla moglie), sulla scorta di quanto dal medesimo quantificato in sede di memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. depositata il 30.4.2024
(pag. 17), ammontano a € 670,00 mensili;
Pagina 1 - pur considerando la necessaria compartecipazione alle spese da parte dell'altro genitore
(che, invece, ha un reddito mensile di € 2.000,00), in ogni caso dalla somma di € 700,00 mensili versati per il mantenimento del figlio, quella di almeno € 335,00 è destinata dalla resistente ai costi per utenze della casa, con un residuo di € 365,00, col quale la stessa deve far fronte a tutte le altre spese.
Pertanto, tenuto conto che il ricorrente ha stipulato un contratto di locazione transitorio della durata di un anno e che, quindi, verosimilmente, si trasferirà altrove, anche considerando che non vi ha trasferito la residenza (dichiarazione resa all'udienza del 25.2.2025); che, pur obbligato al mantenimento del figlio, non ha esitato a locare un'abitazione con un canone elevato, tale scelta non può andare a scapito delle esigenze del minore, cui va assicurato, allorchè si trova presso l'altro genitore, la possibilità di conservare, ove possibile, l'ambiente e le abitudini familiari.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Verbania, 3.4.2025
Il Giudice delegato
Maria Cristina PERSICO
Pagina 2
Tribunale di Verbania
Il Giudice, letti gli atti e i documenti di causa;
sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
rilevato che il contributo al mantenimento del figlio minore è determinato all'attualità in € 700,00 mensili sulla base dell'ordinanza della Corte d'Appello di IN (in riforma di quanto quantificato dal giudice a quo in € 1.200,00) alla stregua delle seguenti considerazioni:
“… Ebbene la Corte ritiene che debbano essere tenute in considerazione primariamente le circostanze che la GR , farmacista in farmacia di famiglia, vive nella casa coniugale Pt_1
per acquistare e ristrutturare la quale il sig. ha contratto ingenti debiti (spesa mensile di CP_1
oltre 1000 euro solo per ratei di mutui e finanziamenti relativi alla casa coniugale) e che i versamenti provenienti dai genitori potrebbero rappresentare un aiuto al figlio in un momento di difficoltà. A fronte di tale quadro e tenuto anche conto della tenerà età del piccolo, considerate i rispettivi redditi dei coniugi (4500 circa il e 2000 circa la ), valutate le spese CP_1 Pt_1
alle quali deve far fronte il primo, il Giudice del reclamo considera corretto ridurre il contributo di mantenimento a 700 € mensili a far data dal deposito del presente provvedimento.
Per la ripartizione delle spese straordinarie, si ritiene equo mantenere la ripartizione al 70 % in apo al reclamante.”
Il ricorrente ha chiesto la riduzione a € 400,00 per la sopravvenuta spesa della locazione di un appartamento verso un canone mensile di € 1.100,00, oltre le spese condominiali (cfr contratto di locazione con durata dal 9.12.2024 all'8.12.2025).
La domanda, a giudizio dell'adito tribunale, non può trovare accoglimento tenuto conto che:
- il ricorrente ha un reddito mensile netto di € 4.500,00 e spese fisse per mutui e finanziamenti di oltre € 1.000,00, con un residuo, al netto del mantenimento del figlio, di circa € 2.300,00
(€ 4500,00 - € 1.500,00 - € 700,00);
- le sole spese per utenze della casa coniugale (assegnata alla moglie), sulla scorta di quanto dal medesimo quantificato in sede di memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. depositata il 30.4.2024
(pag. 17), ammontano a € 670,00 mensili;
Pagina 1 - pur considerando la necessaria compartecipazione alle spese da parte dell'altro genitore
(che, invece, ha un reddito mensile di € 2.000,00), in ogni caso dalla somma di € 700,00 mensili versati per il mantenimento del figlio, quella di almeno € 335,00 è destinata dalla resistente ai costi per utenze della casa, con un residuo di € 365,00, col quale la stessa deve far fronte a tutte le altre spese.
Pertanto, tenuto conto che il ricorrente ha stipulato un contratto di locazione transitorio della durata di un anno e che, quindi, verosimilmente, si trasferirà altrove, anche considerando che non vi ha trasferito la residenza (dichiarazione resa all'udienza del 25.2.2025); che, pur obbligato al mantenimento del figlio, non ha esitato a locare un'abitazione con un canone elevato, tale scelta non può andare a scapito delle esigenze del minore, cui va assicurato, allorchè si trova presso l'altro genitore, la possibilità di conservare, ove possibile, l'ambiente e le abitudini familiari.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Verbania, 3.4.2025
Il Giudice delegato
Maria Cristina PERSICO
Pagina 2