Articolo 1 della Legge 23 marzo 1977, n. 179
Articolo 2
Versione
26 maggio 1977
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975.
Entrata in vigore il 26 maggio 1977