Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975.