TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/12/2024, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 1394/2023 R.G. promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Stefania Tescaroli e dall'avv. Daniela Pittalis, presso le quali ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Raffaella Giacomin, presso la quale ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico, giusta procura a margine della comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
- interveniente - Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Este (PD) il 9.03.2013 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Este atto n. 2 parte I, anno 2013 previa pronuncia di sentenza, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
2) I sig.ri e danno atto che la vendita della loro casa avrà luogo Parte_1 CP_1 il 10 gennaio 2025 al corrispettivo di 170.000,00 euro e con il ricavato della vendita le parti estingueranno il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile con Banca Intesa San Paolo e successivamente divideranno al 50% la quota residua;
3) Il sig. , fino alla vendita della casa e comunque non oltre il mese Parte_1 di novembre 2024 (incluso) continuerà a pagare interamente la rata mensile del mutuo cointestato accesso per l'acquisto della casa coniugale pari a circa € 650,00=.
4) La sig.ra vivrà nella casa coniugale sita ad Ospedaletto Euganeo (PD) in CP_1
Via Altura n. 46/A, pagandone le utenze, fino alla vendita.
5) Nulla pretendono i coniugi uno dall'altro per il rispettivo mantenimento.
6) I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di aver interamente e consensualmente regolato con il presente accordo i loro rapporti patrimoniali e personali, pertanto nessun'altra pretesa reciproca sussisterà fra gli stessi, se non l'adempimento di quanto convenuto con le presenti condizioni.
1 7) Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 30-6-2023 ai sensi dell'art. 473bis.47 c.p.c.,
[...]
chiedeva la declaratoria di separazione giudiziale e la successiva pronuncia Parte_1 di scioglimento del matrimonio contratto con il 9-3-2013 a Este Controparte_1
(PD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Este (PD), al n. 2, parte I, anno 2013 ed esponeva che:
- dall'unione non erano nati figli;
- i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale in un immobile di proprietà di entrambi locato in Ospedaletto Euganeo (PD), Via Altura n. 46;
- il ricorrente svolgeva l'attività di cuoco presso Risma S.R.L. di SS (RA), e percepiva una retribuzione mensile pari a circa euro 1.500,00;
- aveva concluso un contratto di locazione, dato che lavorava in provincia di Ravenna, sicché sosteneva una spesa mensile pari a € 550,00;
- dall'ottobre 2021, periodo in cui per motivi lavorativi il era domiciliato a Parte_1
SS (RA), lo stesso pagava totalmente le rate del mutuo, pari ad € 643,07 circa, in quanto era l'unico a versare nel conto comune la somma necessaria per estinguere il debito;
- da quasi due anni, quindi, la non versava più la quota di metà della rata CP_1 del mutuo, pur lavorando come operatrice sociosanitaria e pur essendo proprietaria di un immobile sito a GA (Romania) e di un'automobile acquistata anche con denaro, derivante da una assicurazione stipulata dal ricorrente;
- la resistente continuava a vivere nella casa coniugale dall'ottobre del 2021, con tutti i beni in essa presenti, senza però pagare né la sua quota di mutuo, né una quota di affitto per la fruizione dell'intero immobile.
Il ricorrente chiedeva pertanto la dichiarazione di separazione giudiziale e la successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio, nonché l'assegnazione della casa familiare in proprio favore e la contestuale disposizione di vendita della casa stessa.
2. Con decreto depositato il 4-7-2023 il Presidente fissava ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 14-11-2023, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata il 12-10-2023 si costituiva in giudizio
[...]
la quale, pur associandosi alle domande di separazione giudiziale e di CP_1 scioglimento del matrimonio formulate dal ricorrente, formulava a sua volta domanda di addebito della separazione nei confronti del e di risarcimento del danno Parte_1 endo-familiare, correlata alla condotta lesiva dell'onore e della reputazione della posta in essere dal ai danni della stessa moglie per la relazione CP_1 Parte_1
2 extraconiugale da lui intrattenuta, nonché l'attribuzione di un contributo al mantenimento della stessa resistente.
4. All'esito della prima udienza svoltasi il 14-11-2023, il Presidente relatore dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione e fissava per i medesimi incombenti l'udienza del 28-11-2023, disponendone la sostituzione con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
5. Sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle note depositate il 27-11- 2023, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione e con la sentenza n. 1009/2023, depositata il 30-11-2023, il collegio pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi, prendendo atto degli accordi raggiunti dagli stessi in ordine alla regolamentazione dei rapporti economici.
6. Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal ricorrente. I coniugi comparivano all'udienza del 3-12-2024, all'esito della quale, avendo raggiunto un accordo, precisavano conclusioni congiunte e rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., sicché, il giudice relatore si riservava di riferire al collegio per la decisione.
7. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che la separazione giudiziale è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 1009/2023, depositata il 30-11-2023, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi definitivamente cessata.
8. Gli accordi raggiunti dalle parti sono conformi alla legge.
9. Le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1394/2023 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Este (PD) in data 9-3-2013, trascritto nel registro dello stato civile del CP_1
Comune di Este (PD), atto n. 2, Parte I, anno 2013;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
3 - prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 5 dicembre 2024
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
(c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Stefania Tescaroli e dall'avv. Daniela Pittalis, presso le quali ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Raffaella Giacomin, presso la quale ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico, giusta procura a margine della comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
- interveniente - Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Este (PD) il 9.03.2013 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Este atto n. 2 parte I, anno 2013 previa pronuncia di sentenza, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
2) I sig.ri e danno atto che la vendita della loro casa avrà luogo Parte_1 CP_1 il 10 gennaio 2025 al corrispettivo di 170.000,00 euro e con il ricavato della vendita le parti estingueranno il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile con Banca Intesa San Paolo e successivamente divideranno al 50% la quota residua;
3) Il sig. , fino alla vendita della casa e comunque non oltre il mese Parte_1 di novembre 2024 (incluso) continuerà a pagare interamente la rata mensile del mutuo cointestato accesso per l'acquisto della casa coniugale pari a circa € 650,00=.
4) La sig.ra vivrà nella casa coniugale sita ad Ospedaletto Euganeo (PD) in CP_1
Via Altura n. 46/A, pagandone le utenze, fino alla vendita.
5) Nulla pretendono i coniugi uno dall'altro per il rispettivo mantenimento.
6) I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di aver interamente e consensualmente regolato con il presente accordo i loro rapporti patrimoniali e personali, pertanto nessun'altra pretesa reciproca sussisterà fra gli stessi, se non l'adempimento di quanto convenuto con le presenti condizioni.
1 7) Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 30-6-2023 ai sensi dell'art. 473bis.47 c.p.c.,
[...]
chiedeva la declaratoria di separazione giudiziale e la successiva pronuncia Parte_1 di scioglimento del matrimonio contratto con il 9-3-2013 a Este Controparte_1
(PD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Este (PD), al n. 2, parte I, anno 2013 ed esponeva che:
- dall'unione non erano nati figli;
- i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale in un immobile di proprietà di entrambi locato in Ospedaletto Euganeo (PD), Via Altura n. 46;
- il ricorrente svolgeva l'attività di cuoco presso Risma S.R.L. di SS (RA), e percepiva una retribuzione mensile pari a circa euro 1.500,00;
- aveva concluso un contratto di locazione, dato che lavorava in provincia di Ravenna, sicché sosteneva una spesa mensile pari a € 550,00;
- dall'ottobre 2021, periodo in cui per motivi lavorativi il era domiciliato a Parte_1
SS (RA), lo stesso pagava totalmente le rate del mutuo, pari ad € 643,07 circa, in quanto era l'unico a versare nel conto comune la somma necessaria per estinguere il debito;
- da quasi due anni, quindi, la non versava più la quota di metà della rata CP_1 del mutuo, pur lavorando come operatrice sociosanitaria e pur essendo proprietaria di un immobile sito a GA (Romania) e di un'automobile acquistata anche con denaro, derivante da una assicurazione stipulata dal ricorrente;
- la resistente continuava a vivere nella casa coniugale dall'ottobre del 2021, con tutti i beni in essa presenti, senza però pagare né la sua quota di mutuo, né una quota di affitto per la fruizione dell'intero immobile.
Il ricorrente chiedeva pertanto la dichiarazione di separazione giudiziale e la successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio, nonché l'assegnazione della casa familiare in proprio favore e la contestuale disposizione di vendita della casa stessa.
2. Con decreto depositato il 4-7-2023 il Presidente fissava ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 14-11-2023, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata il 12-10-2023 si costituiva in giudizio
[...]
la quale, pur associandosi alle domande di separazione giudiziale e di CP_1 scioglimento del matrimonio formulate dal ricorrente, formulava a sua volta domanda di addebito della separazione nei confronti del e di risarcimento del danno Parte_1 endo-familiare, correlata alla condotta lesiva dell'onore e della reputazione della posta in essere dal ai danni della stessa moglie per la relazione CP_1 Parte_1
2 extraconiugale da lui intrattenuta, nonché l'attribuzione di un contributo al mantenimento della stessa resistente.
4. All'esito della prima udienza svoltasi il 14-11-2023, il Presidente relatore dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione e fissava per i medesimi incombenti l'udienza del 28-11-2023, disponendone la sostituzione con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
5. Sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle note depositate il 27-11- 2023, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione e con la sentenza n. 1009/2023, depositata il 30-11-2023, il collegio pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi, prendendo atto degli accordi raggiunti dagli stessi in ordine alla regolamentazione dei rapporti economici.
6. Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal ricorrente. I coniugi comparivano all'udienza del 3-12-2024, all'esito della quale, avendo raggiunto un accordo, precisavano conclusioni congiunte e rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., sicché, il giudice relatore si riservava di riferire al collegio per la decisione.
7. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che la separazione giudiziale è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 1009/2023, depositata il 30-11-2023, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi definitivamente cessata.
8. Gli accordi raggiunti dalle parti sono conformi alla legge.
9. Le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1394/2023 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Este (PD) in data 9-3-2013, trascritto nel registro dello stato civile del CP_1
Comune di Este (PD), atto n. 2, Parte I, anno 2013;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
3 - prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 5 dicembre 2024
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4