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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14136/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
13
e
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_2
TE (Bo), Via Galileo Galilei n. 13, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Catia Testoni del foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Budrio (Bo) in Via Dante Mezzetti n. 14;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione d'udienza del 18/02/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 18/11/2024 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: in data 04.07.2004 a Bologna, e Per_1 Per_2 in data 29.03.2007 a Bologna, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei figli;
pagina 1 di 5 visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], uniti in Parte_2
matrimonio celebrato a Bologna (BO) l'11/11/2001, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TE (BO) al n. 18parte II Serie C Ufficio 01 anno 2001;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno reciproco a mantenere un atteggiamento di ossequio e riverenza reciproca senza interferire nelle rispettive scelte di vita l'uno dell'altra;
2) assegna la casa familiare sita in TE (Bo) in Via Galileo Galilei n. 13, di proprietà esclusiva della IG.ra , a favore di quest'ultima che vi vivrà congiuntamente ai figli. La Pt_1
IG.ra si farà carico in via esclusiva di tutte le utenze relative alla casa coniugale Parte_1
con onere di volturazione delle stesse qualora non già avvenuto, il tutto entro e non oltre il
30.12.2024, facendosi altresì carico di ogni onere relativo e collegato al diritto di proprietà;
3) prende atto che il IG. si è già trasferito altrove dal mese di Parte_2
dicembre 2023, dietro espresso consenso della IG.ra ; il IG. Parte_1 Parte_2
si impegnava inoltre a prelevare tutti i propri effetti personali entro e non oltre la data
[...]
del 27.12.2023; prende atto altresì atto che le parti hanno concordato che che quanto è rimasto presso la casa coniugale dopo tale data, è entrato direttamente nella disponibilità della IG.ra che pertanto era legittimata a farne ciò che riteneva necessario;
il IG. Parte_1
ha già consegnato le chiavi dell'abitazione coniugale in suo possesso alla IG. Parte_2
; Pt_1
4) prende atto che le parti hanno concordato che, con decorrenza dal mese di gennaio 2024 fino ad agosto 2024, il IG. avrebbe contribuito al mantenimento a favore di Parte_2
ciascun figlio, versando un importo mensile pari ad euro 250,00, oltre adeguamento secondo gli indici ISTAT come previsto per legge, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra alle coordinate bancarie IBAN della moglie;
Parte_1
pagina 2 di 5 5) dispone che, con decorrenza dal mese di settembre 2024, il IG. contribuirà Parte_2
al mantenimento a favore di ciascun figlio con un importo mensile pari ad euro 450,00 oltre adeguamento secondo gli indici ISTAT come previsto per legge, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra alle coordinate Parte_1
bancarie IBAN che la moglie ha già provveduto a comunicare;
6) prende atto che la IG.ra si obbliga fin da ora a non richiedere la differenza tra l'importo Pt_1
di euro 450,00 come sopra decorrente e l'importo attualmente erogato di euro 250,00 a figlio sino alla intervenuta liquidazione del TFR relativa al pensionamento del IG. ; Parte_2
7) prende atto che le parti hanno convenuto che detta pattuizione fosse necessaria in quanto attualmente il IG. è gravato dai seguenti finanziamenti e mutui: Parte_2
- mutuo con rata mensile pari ad euro 950,00 acceso per l'acquisto dell'unità immobiliare ove si
è trasferito;
- n. 3 finanziamenti con rata mensile rispettivamente pari ad euro 45,00, 175,00 e 104,00 accesi per le ordinarie necessità di vita;
8) dispone che, con decorrenza dalla sottoscrizione ricorso, sino all'autosufficienza economica dei figli e il IG. si farà carico nella misura del 50% delle spese Per_1 Per_2 Parte_2
straordinarie per le quali i coniugi richiamano l'elenco del Protocollo del Tribunale di Bologna.
Le parti precisano che la documentazione fiscale relativa alle spese mediche dei figli dovrà essere intestata agli stessi. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, mail, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso al genitore che ha anticipato la spesa e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro 15 giorni successivi all'esibizione;
9) prende atto che le parti hanno convenuto che in caso di messa in vendita dell'unità immobiliare di cui è attualmente proprietario il IG. , sarà preferito quale acquirente il nucleo Parte_2
familiare della IG.ra e i rispettivi figli;
Pt_1
10) prende atto che entrambi i coniugi si impegnano espressamente a mantenere un atteggiamento di reciproco rispetto senza interferire inadeguatamente nelle rispettive scelte personali,
pagina 3 di 5 dichiarando di avere definito tra loro ogni rapporto dedotto e deducibile, economico e non economico relativo al loro rapporto coniugale;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di TE (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di ConIGlio della Sezione Prima Civile in data 5.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14136/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
13
e
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_2
TE (Bo), Via Galileo Galilei n. 13, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Catia Testoni del foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Budrio (Bo) in Via Dante Mezzetti n. 14;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione d'udienza del 18/02/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 18/11/2024 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: in data 04.07.2004 a Bologna, e Per_1 Per_2 in data 29.03.2007 a Bologna, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei figli;
pagina 1 di 5 visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], uniti in Parte_2
matrimonio celebrato a Bologna (BO) l'11/11/2001, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TE (BO) al n. 18parte II Serie C Ufficio 01 anno 2001;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno reciproco a mantenere un atteggiamento di ossequio e riverenza reciproca senza interferire nelle rispettive scelte di vita l'uno dell'altra;
2) assegna la casa familiare sita in TE (Bo) in Via Galileo Galilei n. 13, di proprietà esclusiva della IG.ra , a favore di quest'ultima che vi vivrà congiuntamente ai figli. La Pt_1
IG.ra si farà carico in via esclusiva di tutte le utenze relative alla casa coniugale Parte_1
con onere di volturazione delle stesse qualora non già avvenuto, il tutto entro e non oltre il
30.12.2024, facendosi altresì carico di ogni onere relativo e collegato al diritto di proprietà;
3) prende atto che il IG. si è già trasferito altrove dal mese di Parte_2
dicembre 2023, dietro espresso consenso della IG.ra ; il IG. Parte_1 Parte_2
si impegnava inoltre a prelevare tutti i propri effetti personali entro e non oltre la data
[...]
del 27.12.2023; prende atto altresì atto che le parti hanno concordato che che quanto è rimasto presso la casa coniugale dopo tale data, è entrato direttamente nella disponibilità della IG.ra che pertanto era legittimata a farne ciò che riteneva necessario;
il IG. Parte_1
ha già consegnato le chiavi dell'abitazione coniugale in suo possesso alla IG. Parte_2
; Pt_1
4) prende atto che le parti hanno concordato che, con decorrenza dal mese di gennaio 2024 fino ad agosto 2024, il IG. avrebbe contribuito al mantenimento a favore di Parte_2
ciascun figlio, versando un importo mensile pari ad euro 250,00, oltre adeguamento secondo gli indici ISTAT come previsto per legge, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra alle coordinate bancarie IBAN della moglie;
Parte_1
pagina 2 di 5 5) dispone che, con decorrenza dal mese di settembre 2024, il IG. contribuirà Parte_2
al mantenimento a favore di ciascun figlio con un importo mensile pari ad euro 450,00 oltre adeguamento secondo gli indici ISTAT come previsto per legge, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra alle coordinate Parte_1
bancarie IBAN che la moglie ha già provveduto a comunicare;
6) prende atto che la IG.ra si obbliga fin da ora a non richiedere la differenza tra l'importo Pt_1
di euro 450,00 come sopra decorrente e l'importo attualmente erogato di euro 250,00 a figlio sino alla intervenuta liquidazione del TFR relativa al pensionamento del IG. ; Parte_2
7) prende atto che le parti hanno convenuto che detta pattuizione fosse necessaria in quanto attualmente il IG. è gravato dai seguenti finanziamenti e mutui: Parte_2
- mutuo con rata mensile pari ad euro 950,00 acceso per l'acquisto dell'unità immobiliare ove si
è trasferito;
- n. 3 finanziamenti con rata mensile rispettivamente pari ad euro 45,00, 175,00 e 104,00 accesi per le ordinarie necessità di vita;
8) dispone che, con decorrenza dalla sottoscrizione ricorso, sino all'autosufficienza economica dei figli e il IG. si farà carico nella misura del 50% delle spese Per_1 Per_2 Parte_2
straordinarie per le quali i coniugi richiamano l'elenco del Protocollo del Tribunale di Bologna.
Le parti precisano che la documentazione fiscale relativa alle spese mediche dei figli dovrà essere intestata agli stessi. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, mail, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso al genitore che ha anticipato la spesa e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro 15 giorni successivi all'esibizione;
9) prende atto che le parti hanno convenuto che in caso di messa in vendita dell'unità immobiliare di cui è attualmente proprietario il IG. , sarà preferito quale acquirente il nucleo Parte_2
familiare della IG.ra e i rispettivi figli;
Pt_1
10) prende atto che entrambi i coniugi si impegnano espressamente a mantenere un atteggiamento di reciproco rispetto senza interferire inadeguatamente nelle rispettive scelte personali,
pagina 3 di 5 dichiarando di avere definito tra loro ogni rapporto dedotto e deducibile, economico e non economico relativo al loro rapporto coniugale;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di TE (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di ConIGlio della Sezione Prima Civile in data 5.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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