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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/09/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3668/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rossella Milone Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 3668/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.I.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Milano, in via A.
Albricci 8 presso l'avv. Maddalena Boselli (PEC:
che la rappresenta e difende unitamente Email_1
all'avv. Paolo M.F. Candida (PEC: ), come da Email_2
procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 25 (C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentati e difesi nel presente giudizio, come da procura in C.F._2
atti, dagli avv.ti Marc Ciceri e Matteo Boneschi del Foro di DI (PEC:
- , con domicilio Email_3 Email_4
eletto presso il loro studio in DI, C.so Archinti n.70.
APPELLATI
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza pronunciata dall'On.le Tribunale di DI come in epigrafe indicata:
- in via principale: dichiarare la falsità materiale di tutto il documento denominato
“preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” che figura sottoscritto dalla IG.ra , Parte_2
accertando che la scrittura, la data e la sottoscrizione che figurano nel documento denominato “preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” non sono autografe in quanto non vergate dalla IG.ra ; Parte_2
- conseguentemente accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione del documento denominato “preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” recante luogo e data di sottoscrizione rispettivamente e 24.05.2013; Parte_3
- dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione del documento denominato “preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” recante luogo e data di sottoscrizione rispettivamente e 24.05.2013; Parte_3
- in via subordinata (e salvo gravame): dichiarare la falsità materiale della firma che figura apposta nel “preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” de quo, accertando pagina 2 di 25 che le sottoscrizioni che figurano non sono autografe in quanto non vergata dalla IG.ra
; Parte_2
- in ogni caso: adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt.
226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità;
- condannare in via generica la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla attrice, danni da liquidarsi in separato giudizio.
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo Grado.
In via Istruttoria, si insiste per l'effettuazione di C.T.U. grafologica e calligrafica volta
a dimostrare la falsità del documento denominato “preventivo contratto Casa Efficiente
24.5.2013” e la falsità della sottoscrizione di specie.
Si nomina sin d'ora quale Consulente Tecnico di Parte la Dott.ssa Persona_1
con Studio in 16121 Genova (GE), Via Cesarea n. 3 – 12, Cell.: 335 8380256, posta elettronica:
Email_5
Si indicano come scritture di raffronto i seguenti documenti a firma della IG.ra Pt_2
:
[...]
- Carta d'Identità IG.ra (cit. doc. 6 fasc. I Grado); Parte_2
- Documento denominato “copia preventivo – contratto di acquisto KWp 10 in data
11/03/2013” (cit. doc. 7 fasc. I Grado);
- Documento denominato “copia preventivo – contratto di acquisto KWp 12 in data
11/03/2013” (cit. doc. 8 fasc. I Grado);
- Originale Progetto di riqualificazione fabbricati in materia energetico-ambientale –
KIT FOTOVOLTAICO – fornitura e posa impianto di produzione e. “fotovoltaico” per una potenza di 10 kWp (cit. doc. 9 fasc. I Grado);
- Originale Progetto di riqualificazione fabbricati in materia energetico ambientale –
KIT FOTOVOLTAICO – fornitura e posa impianto di produzione e “fotovoltaico” per una potenza di 12 kWp (cit. doc. 10 fasc. I Grado). pagina 3 di 25
Per CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare inammissibile o manifestamente infondato ex artt. 342 e/o 348 c.p.c. dell'atto di citazione in appello ex adverso promosso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare infondato e, dunque, rigettare l'avverso appello, e confermare la sentenza n.
811/2023 del 13.9.2023 emessa dal Tribunale di DI. Con vittoria di spese, diritti ed onorari
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone all'ex adverso istata CTU grafologica e calligrafica – già dichiarata inammissibile dal Tribunale di DI in composizione Collegale, ribadendo che la stessa appare esplorativa, prima ancora che superflua, vista l'assenza dell'originale.
IN FATTO E IN DIRITTO
La società agricola ha proposto appello contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di DI n. 811/2023 pubbl. il 13.09.2023, con la quale, nell'ambito di una causa introdotta dalla stessa , odierna appellante, dapprima contro Parte_1 CP_3
cancellata dal registro delle imprese in data 14.04.2020, e, quindi, successivamente
[...]
riassunta nei confronti dei sigg.ri e in qualità di ex soci CP_1 Controparte_2
della odierni appellati, al fine di far dichiarare la falsità materiale del CP_3
documento denominato “Preventivo Contratto Casa Efficiente 24.05.2013”, è stata pagina 4 di 25 rigettata la querela di falso proposta dalla società attrice, con conseguente condanna della stessa a rimborsare le spese di lite a parte convenuta.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di DI, la società proponendo CP_3
una querela di falso avente ad oggetto il documento “Preventivo Contratto Casa
Efficiente 24.05.2013”, chiedendo che venisse dichiarata la falsità materiale del documento in questione.
La società attrice, in particolare, esponeva quanto segue:
- che la querela di falso da essa proposta avverso il documento “Preventivo Contratto
Casa Efficiente 24.05.2013” trovava ragione nel fatto che detto documento era stato utilizzato in altro giudizio, pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di DI con N. R.G.
4786/2014, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1774/2014 con il quale era stata ingiunta di pagare alla (sulla base di detto Parte_1 CP_3
documento) l'importo di euro 53.900,00, quale corrispettivo per l'istallazione di due impianti fotovoltaici;
- che essa attrice chiedeva che venisse accertato che la scrittura, la data e la sottoscrizione del documento sopracitato non erano autografe;
- che, del resto, per la fornitura degli impianti fotovoltaici, la sig.ra , in qualità Parte_2
di legale rappresentante della società attrice, aveva sottoscritto due contratti preventivi in data 11.03.2013 (ossia il contratto di acquisto KWp 10 e il contratto di acquisto KWp
12);
- che, a differenza di quanto previsto nel disconosciuto e contestato “Preventivo
Contratto Casa Efficiente 24.05.2013”, in tali due contratti, da essa effettivamente pagina 5 di 25 sottoscrittivi (in particolare all'art. 2 dei contratti) era stato previsto che il pagamento del corrispettivo si sarebbe realizzato “ad avvenuto finanziamento dell'opera”;
- che, inoltre, dalla lettura dei progetti di riqualificazione fabbricati in materia energetico-ambientale, relativi a tali due contratti e da essa prodotti in giudizio, si evinceva che l'offerta “Soluzioni chiavi in mano” includeva tutte le pratiche amministrative, anche la pratica di finanziamento dell'opera;
- che, a conferma di ciò, vi era anche la comunicazione e-mail del 13.06.2013 del consulente della società il sig. nella quale veniva attestato che il CP_3 Per_2
pagamento dell'istallazione degli impianti sarebbe stato effettuato una volta erogato il finanziamento;
- che anche un'apposita perizia grafologica, da essa prodotta in causa, confermava la non autenticità delle sottoscrizioni apposte nel doc. n. 3, oggetto di querela di falso.
2) Costituitasi in giudizio la convenuta eccepiva, preliminarmente, CP_3
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda avversaria poiché volta a rimediare all'errore processuale consistente nel mancato tempestivo disconoscimento del contratto del 24.05.2023 (oggetto della querela di falso), avvenuto soltanto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, nel procedimento di cui al N. RG. 4786/2014, poi conclusosi con la sentenza n. 819/2016 che aveva confermato il D.I. n. 1774/2014.
La parte convenuta eccepiva, inoltre, la carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della società attrice per l'avvenuta esecuzione del contratto del 24.05.2013, avendo il
Tribunale accertato, nel diverso giudizio, che “gli impianti fotovoltaici, oggetto delle fatture azionate, erano stati consegnati e installati in data 5.07.2013”.
Precisava, inoltre, che il prezzo del corrispettivo per un totale di euro 53.900,00 era, peraltro, riportato anche nei documenti 9 e 10 non contestati da controparte.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di controparte, stante la sua infondatezza in fatto e in diritto.
pagina 6 di 25 3) La causa veniva istruita con la concessione dei termini per le memorie ex art. 183
c.p.c. e, ritenuta matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 15.03.2019. A detta udienza, il giudice, fatte precisare le conclusioni, concedeva alle parti i termini per gli scritti conclusivi.
4) Con ordinanza del 19.07.2019, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, ordinando l'esibizione ex art. 210 c.p.c. al terzo EN RE ER e la produzione in giudizio del documento impugnato di falso entro l'udienza successiva.
A scioglimento della riserva assunta in tale udienza, il giudice ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice sul capitolo 3 della memoria ex art. 183 co VI n. 1, 2 e 3
c.p.c., limitatamente a due testi e che venivano escussi all'udienza del Per_2 Tes_1
7.02.2020 e del 26.03.2021.
5) Con istanza depositata in data 11.10.2021, il procuratore di comunicava CP_3
che la società era stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 14.04.2020.
Per l'effetto, il Tribunale dichiarava l'interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c.
6) Con ricorso in riassunzione depositato in data 25.01.2022 la società attrice reiterava le stesse domande già avanzate con l'atto introduttivo nei confronti degli ex soci della società convenuta estinta, i sig.ri e a cui notificava il CP_1 Controparte_2
ricorso (unitamente al decreto di fissazione dell'udienza).
7) Con comparsa depositata in data 5.05.2022 si costituivano gli ex soci sig.ri CP_1
e i quali, in via preliminare, sollevavano le eccezioni di Controparte_2
inammissibilità e improcedibilità della domanda avversaria, di carenza di interesse ad agire della società attrice nonché di carenza di legittimazione passiva di essi convenuti.
8) Il Giudice, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione con la formulazione di una proposta transattiva non accettata dalle parti, fissava udienza di precisazioni delle conclusioni alla data del 25.11.2022, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 7 di 25 9) Il Tribunale di DI, con la sentenza n. 811/2023 pubblicata in data 13/09/2023, è pervenuto al rigetto della querela di falso proposta da parte attrice, avendo rilevato quanto segue:
- che non era meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva degli ex soci di in quanto, “risultando in atti che CP_3 CP_3
in seguito alla operazione di scissione parziale, avvenuta il 17.04.2019, nelle società
Enegreen Srl e Marval Srl, ha comunque continuato a svolgere la propria attività di manutenzione e revisione degli impianti fotovoltaici sino all'aprile 2020, data della sua cancellazione dal Registro delle Imprese, così come previsto dal progetto di scissione prodotto in atti, il giudizio è stato correttamente riassunto da parte attrice ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nei confronti dei suoi ex soci, i quali sono dunque dotati di piena legittimazione passiva”.
- che doveva ritenersi infondata l'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire di “la quale ha legittimamente impugnato il contratto del Parte_1
24.05.2013, della quale risulta sottoscrittrice – nella persona della propria legale rappresentate – e sulla base del quale è stata resa una sentenza a lei sfavorevole nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Rg 4786/2016, resa nei confronti delle stesse parti dell'odierno procedimento, avverso la quale pende il giudizi di impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Milano (giudizio sospeso il giudizio in attesa della decisione sulla querela di falso)”;
- che, del pari, non era meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di sollevata dalla convenuta, poiché era “evidente, dalle CP_3
sue stesse difese, che essa ha inteso valersi della scrittura oggetto di querela nell'ambito del procedimento monitorio, al fine di ottenere il pagamento del prezzo ivi previsto per
l'installazione di un impianto fotovoltaico, e che tale documento sia stato posto a fondamento della sentenza resa da questo Tribunale, avverso la quale pende il giudizio di appello”; pagina 8 di 25 - che risultava “priva di pregio l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'azione formulata dai convenuti sulla base della considerazione che controparte solo in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con sentenza a lei sfavorevole, avesse proposto azione di disconoscimento della scrittura privata, incorrendo nella relativa decadenza. Infatti, alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla (nei tempi e modi di cui agli artt. 214 ss c.p.c.), così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes". (in tal senso, vedasi Cass. Civ. n.
15823/2020, nella quale la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l'esito sfavorevole dell'eventuale verificazione, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento)”;
- che dalla prospettazione di parte attrice poteva desumersi “che, nella sostanza, la stessa abbia inteso utilizzare lo strumento della querela di falso per ottenere
l'accertamento della sola non autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto impugnato”;
- che, pertanto, la valutazione del Tribunale doveva ritenersi circoscritta a tale profilo;
- che doveva ritenersi ammissibile l'azione proposta dall'attrice “in quanto volta a rimuovere, con pronuncia avente efficacia erga omnes, l'efficacia probatoria privilegiata della scrittura privata riconosciuta (tacitamente) che, ai sensi dell'art. 2702
c.c., fa appunto piena prova “fino a querela di falso””;
- che, pur tuttavia, doveva ritenersi infondata la querela di falso “ostando al suo accoglimento la mancanza in atti dell'originale della scrittura impugnata dall'attrice”; pagina 9 di 25 - che, invero, in assenza dell'originale del documento del quale si voleva accertare la falsità, la querela di falso non poteva che essere rigettata, “non potendo il Tribunale procedere altrimenti all'accertamento dell'autenticità del documento, e delle sottoscrizioni ivi apposte, reso disponibile soltanto in copia fotostatica (peraltro scarsamente leggibile)”, né, del resto, si sarebbero potuti ritenere rilevanti gli ulteriori elementi probatori acquisiti in atti;
- che, in particolare, la perizia grafologica prodotta in atti da parte attrice era “limitata alla sola valutazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto impugnato, rispetto alle Part quali ha riscontrato talune divergenze con il gesto grafico della sig.ra ; che, comunque le valutazioni e conclusioni ivi formulate dovevano “intendersi in termini probabilistici, proprio per la mancanza dell'originale del documento”; che, inoltre, la perizia di parte, in quanto documento di provenienza unilaterale, costituiva “mera allegazione tecnica di parte, priva di valenza probatoria in merito ai fatti posti a fondamento della domanda di parte, per cui il giudice di merito, se le è contrario, non è tenuto ad analizzarla e a confutarla (ex multis, Cass. Civ. 19827/2023)”;
- che, quanto alle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale (testi e Tes_1
, doveva ritenersi “che le stesse, pur provenendo da testi ritenuti attendibili Tes_2
per la loro qualità e per la coerenza delle dichiarazioni rese, risultino prive di rilevanza ai fini dell'accertamento della falsità della scrittura impugnata, dal momento che entrambi i testi non hanno saputo riferire se hanno presenziato a tutti gli incontri tenutisi tra le parti del presente giudizio nel corso delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione dei relativi contratti per l'installazione di impianto fotovoltaico. In tale prospettiva, anche le considerazioni svolte dal teste riguardo al mancato Per_2
riconoscimento della scrittura per cui è causa come documento proveniente da sé, appaiono scarsamente apprezzabili ai fini della decisione del presente giudizio”;
- che, pertanto, “in assenza dell'originale del predetto documento oggetto di querela, che è prodotto in atti solo in copia scarsamente leggibile, precludendo di effettuare un pagina 10 di 25 accertamento approfondito sul documento stesso e sulle sottoscrizioni ivi apposte – anche eventualmente mediante apposita CTU, le testimonianze assunte non potevano
(n.d.r.) ritenersi dirimenti ai fini della prova della sua falsità”.
10) Avverso tale sentenza ha proposto appello la la Parte_1
quale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1. motivo: violazione dei disposti di cui agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. – il tribunale non ha svolto l'accertamento sulla falsità materiale del documento impugnato e ha considerato solo in parte le prove prodotte dalla querelante;
2. motivo: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c.: il tribunale ha errato nel ritenere di non poter accogliere la querela a causa dell'assenza dell'originale del documento impugnato.
L'appellante ha, quindi, chiesto:
“- in via principale: di dichiarare la falsità materiale di tutto il documento denominato
“preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” che figura sottoscritto dalla IG.ra
, accertando che la scrittura, la data e la sottoscrizione che figurano nel Parte_2
documento sopracitato non sono autografe
- conseguentemente di accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione del documento denominato
“preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” recante luogo e data di sottoscrizione rispettivamente e 24.05.2013; Parte_3
- dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/ o annullabile la sottoscrizione del documento denominato “preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” recante luogo e data di sottoscrizione rispettivamente e 24.05.2013; Parte_3
- in via subordinata (e salvo gravame): dichiarare la falsità materiale della firma che figura apposta nel “preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” de quo, accertando che le sottoscrizioni che figurano non sono autografe;
pagina 11 di 25 - in ogni caso: adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt.
226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità;
- di condannare in via generica la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla attrice, danni da liquidarsi in separato giudizio”.
11) Si sono costituiti in giudizio i sig.ri e che, eccepita CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed hanno chiesto il rigetto dell'appello con riforma della sentenza impugnata.
12) Con nota depositata in data 30.05.2025, il sostituto Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Milano, assicurando l'avvenuta lettura degli atti, ha comunicato di ritenere di non formulare proprie conclusioni, essendo sufficiente, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M., “che il P.M., mediante
l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizioni di sviluppare l'attività ritenuta opportuna”.
13) All'udienza del 4.06.2025, il Consigliere istruttore, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
14) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dagli appellati sul rilievo la società appellante avrebbe “omesso di indicare il capo della sentenza di primo grado che ha inteso impugnare, a pena di inammissibilità ex art. 342 I comma, n. 1
c.p.c.: parte appellante, difatti, alla pagina 7 e 14 del proprio atto di appello, anziché indicare il capo della sentenza impugnato, indica la motivazione posta alla base della decisione di rigetto adottata dal Tribunale DIgiano”. pagina 12 di 25 Tale eccezione deve essere disattesa.
Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., intervenuta con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
Ebbene, nell'atto di appello proposto risultano essere state individuate in modo sufficientemente chiaro le statuizioni contestate della sentenza impugnata così come risultano essere state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale.
15) Sempre in via preliminare, va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati ex art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione, invero, è da ritenersi superata sin dal momento in cui questa Corte, all'esito della prima udienza, ha dato corso ordinario al giudizio fissando l'udienza per la pagina 13 di 25 rimessione della causa in decisione, ritenendo, in tal modo, che la causa meritasse una disanima approfondita.
Quanto al merito, ad avviso della Corte l'appello è fondato e merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata per i motivi di seguito indicati.
16) Con il proprio primo motivo d'appello la parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, nell'esaminare la domanda di querela di falso avanzata in giudizio, non ha svolto l'accertamento sulla falsità materiale del documento oggetto di querela, considerando solo in parte le prove acquisite nel giudizio di primo grado.
In particolare, secondo la parte appellante, il giudice di primo grado ha omesso di adeguatamente valutare il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, limitandosi alla questione dell'accertamento dell'autenticità o meno delle sottoscrizioni apposte sul documento impugnato di falso.
17) Con il secondo motivo di gravame la parte appellante ha censurato la sentenza del
Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di non poter accogliere la querela di falso a causa dell'assenza dell'originale del documento.
Secondo la parte appellante, l'assenza dell'originale non sarebbe ostativa all'accertamento dell'autenticità o meno delle sottoscrizioni apposte sulla fotocopia del documento, anche mediante CTU grafologica;
piuttosto, l'assenza dell'originale del documento impugnato di falso potrebbe, semmai, avere rilevanza nella valutazione della condotta processuale del querelato, quale ulteriore indizio a conforto della falsità del documento stesso.
18) Ad avviso della Corte, tali due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, devono ritenersi fondati per le ragioni di seguito indicate
18.1.) Va, anzitutto, chiarito che, nel giudizio di falso, è onere della parte querelante provare la falsità del documento impugnato con apposita querela (Cass. 2126/2019); che, comunque, è possibile per il giudice accogliere la relativa domanda sulla base delle pagina 14 di 25 complessive risultanze processuali e senza attribuire valore di prova legale al documento dichiarato falso (Cass. 26149/2006); che, inoltre, allorchè una scrittura privata, prodotta in copia in giudizio, sia stata tacitamente riconosciuta, “non costituisce preclusione del successivamente instaurato giudizio di falso di quella scrittura il fatto che il possessore di questa, invitato dal giudie a depositarla in originale, ne depositi invece una fotocopia adducendo di aver smarrito l'originale” (Cass. 5350/1996).
Pare, quindi, opportuno, ripercorrere in sintesi le vicende processuali del primo grado per comprendere la causa dell'assenza dell'originale del documento oggetto di querela di falso.
Va, anzitutto, chiarito che il documento impugnato di falso è il “Preventivo Contratto
Casa Efficiente” avente ad oggetto la fornitura di due impianti fotovoltaici, contratto che a pag. 8 presenta quattro sigle per sottoscrizione del cliente che sarebbero state apposte a in data 24/5/2013: detto contratto sarebbe stato concluso, tramite Parte_3
l'attività del consulente , tra la cliente “ Persona_3 Parte_4
(così indicata nel riquadro riservato all' “intestazione cliente” a pag. 2 del contratto) e la società società affiliata con EN RE ER (doc. 3 appellante). CP_3
La parte appellante in persona della propria legale Parte_1
rappresentante sig.ra , ha sempre sostenuto di non aver mai sottoscritto detto Parte_2
contratto, sostenendo di avere essa, piuttosto, firmato, per la fornitura dei due impianti fotovoltaici in questione, i due diversi preventivi contratto datati 11/3/2013 da essa prodotti sub docc. 7 e 8, contratti che, a differenza del preventivo contratto impugnato di falso, oltre a presentare clausole differenti da quelle in questo presenti, quanto alle modalità di pagamento del prezzo, recano, in ogni pagina, la sigla della legale rappresentante ed il timbro della società (docc. 7 e 8 Parte_1
appellante).
Va, quindi, richiamato che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale del documento impugnato di falso, disposto dal Tribunale con provvedimento del pagina 15 di 25 19.07.2019, nei confronti della terza società EN RE ER, è rimasto inevaso, avendo quest'ultima dichiarato di non avere mai avuto in possesso il documento oggetto di querela, ma che “questo non può che essere nella disponibilità della società . CP_3
Del pari, anche il teste consulente “green” della società ha dichiarato di Per_2 CP_3
non aver mai preparato né sottoscritto detto documento e, quindi, di non averlo nella sua disponibilità.
A sua volta, la parte appellante ha sempre dichiarato di non aver mai visto né sottoscritto detto documento, sostenendo che la mancata produzione del suo originale, da parte degli odierni appellati, sarebbe indice del fatto che tale documento, in realtà, non sarebbe mai esistito ma costituirebbe un falso realizzato dalla stessa CP_3
In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che, stante la mancata produzione dell'originale del documento impugnato di falso, non fosse possibile l'accertamento della falsità materiale del documento così come l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni ivi apposte.
Il Tribunale ha, invero, affermato: “Da quanto sopra discende che, in assenza dell'originale del documento del quale si vuole accertare la falsità, la querela di falso non può che essere rigettata, non potendo il Tribunale procedere altrimenti all'accertamento dell'autenticità del documento, e delle sottoscrizioni ivi apposte, reso disponibile soltanto in copia fotostatica (peraltro scarsamente leggibile)” (pag. 9 sentenza impugnata).
Tali conclusioni non possono essere condivise.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, la querela di falso si presenta ammissibile e procedibile anche in assenza di produzione o richiesta di esibizione dell'originale del documento (ex multis, Cass. 4236/1990; Cass. 32219/2018) “dal momento che
l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso”
(Cass. 8718/2023). pagina 16 di 25 Giova, infatti, precisare che parte appellante ha contestato non solo le sottoscrizioni apposte sul documento e quindi la riferibilità a sé del suo contenuto, bensì anche l'esistenza stessa del documento, chiedendo che lo stesso sia privato di ogni valenza artificiosamente creato.
Al fine di ciò, occorre necessariamente “richiedere la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata” (Cass. 24029/2024).
Diversamente, qualora si ritenesse l'inammissibilità della querela di falso in caso di smarrimento o mancata produzione dell'originale, ciò “comporterebbe la conseguenza paradossale di attribuire alle copie una efficacia ancora più pregnante dell'originale stesso;
inoltre, nel caso in cui fosse lo stesso soggetto che abbia formato il falso a non rendere disponibile l'originale, la tesi della convenuta gli consentirebbe di evitare il giudizio di falso, realizzando così un vantaggio palesemente ingiusto” (Tribunale di
Milano sez. VI sent. n. 1367/2020).
Nel caso di specie, è pacifico che il querelato ha interesse a far valere l'efficacia probatoria del documento impugnato di falso, avendo posto lo stesso documento a base di un ricorso per decreto ingiuntivo poi emesso nei confronti dell'odierna appellante.
Ebbene, alla stregua dell'impostazione seguita dal Tribunale, l'omessa produzione dell'originale del documento non potrebbe che ingiustamente giovare alla parte querelata, la quale, d'altro canto, non dovrebbe avere alcuna remora a produrre l'originale del documento stesso, ove lo stesso fosse esistente e debitamente sottoscritto.
Trattasi, invero, di un contegno processuale che non depone certo a favore dell'esistenza del contratto per cui è causa, sembrando singolare che la parte appellata non abbia provveduto a produrre essa l'originale del documento (di cui la stessa si è pure avvalsa, con una sua copia, per conseguire un decreto ingiuntivo), dovendosi ritenere pressochè certo che, alla luce della prassi riferita dai soggetti coinvolti nella vicenda negoziale, la pagina 17 di 25 stessa società dovesse conservare la documentazione contrattuale relativa ai CP_3
contratti di fornitura di impianti fotovoltaici oggetto della sua attività.
Né, del resto, risulta che l'originale del documento impugnato di falso sia stato smarrito, né, in particolare, gli odierni appellati, nella qualità di ex soci, hanno allegato e provato tale circostanza.
In tale contesto, non solo deve ritenersi ammissibile la querela di falso proposta ma deve anche escludersi che la mancata produzione dell'originale del documento impugnato di falso possa essere, di per sé, ragione di rigetto della querela di falso, potendosi, piuttosto, ritenere, che, tenuto conto del caso concreto, la mancata produzione dell'originale del documento da parte del querelato (ossia l'unico soggetto che, alla stregua delle allegazioni delle parti e dei soggetti coinvolti nella vicenda negoziale, dovrebbe essere in possesso di detto originale, ove esistente) sia un indizio della falsità del documento stesso.
18.2) Per ciò che riguarda l'interesse ad agire della società appellante, va, poi, osservato che, per quanto i contratti preventivi dell'11.03.2013, pacificamente sottoscritti dall'appellante (cfr. docc. 7 e 8 appellante) prevedano, complessivamente, il medesimo prezzo previsto per i due impianti fotovoltaici oggetto del Preventivo Contratto Casa
Efficiente del 24/5/2013 impugnato di falso – essendo stato previsto per l'impianto fotovoltaico di 10 kw il corrispettivo di euro 22.200,00 +10% IVA (pari ad euro
24.420,00) e per l'impianto fotovoltaico di 12 kw il corrispettivo di euro 26.800,00
+10% IVA (pari ad euro 29.480,00) per un totale di euro 53.900,00, pari all'importo previsto del documento impugnato di falso ed azionato con decreto ingiuntivo opposto in altro giudizio – tuttavia, come segnalato dalla parte appellante, i due Contratti
Preventivi datati 11/3/2013 presentano significative differenze di contenuto, rispetto al
Contratto Preventivo Casa Efficiente del 24/5/2013 impugnato di falso, per ciò che riguarda le modalità di pagamento, in quanto nei due Contratti Preventivi datati
11/3/2013 il pagamento parrebbe essere stato subordinato all' “avvenuto finanziamento pagina 18 di 25 dell'opera”, condizione questa non presente nel citato Contratto Preventivo Casa
Efficiente del 24/5/2013.
Va, poi, richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “è legittimato a proporre querela di falso in via principale chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata” (Cass.
19413/2017): ebbene, nel caso di specie, tenuto conto della segnalata differenza prevista nei differenti testi negoziali sulle condizioni di pagamento, deve ritenersi che, come anche rilevato dal giudice di primo grado, sussista in capo all'appellante l'interesse ad agire per la querela di falso, ove si consideri che non si è ancora concluso con sentenza passata in giudicato (ma essendo stato, anzi, sospeso in grado di appello) il giudizio promosso sulla base del documento impugnato di falso in questa sede.
18.3) Ciò chiarito, con riguardo al merito della querela di falso, occorre esaminare le risultanze probatorie emerse nel giudizio di primo grado e qui riproposte da parte appellante per una loro nuova valutazione.
Va, anzitutto, richiamato che il Tribunale, pur avendo ritenuto attendibili le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, ha, tuttavia, ritenuto che le stesse non fossero rilevanti rispetto alla questione dell'autenticità o meno delle sottoscrizioni apposte sul Preventivo Contratto Casa Efficiente del 24/5/2013, avendo, in proposito, rilevato quanto segue:
“ Quanto poi alle risultanze dell'istruttoria orale (testi e , ritiene il Tes_1 Tes_2
Tribunale che le stesse, pur provenendo da testi ritenuti attendibili per la loro qualità e per la coerenza delle dichiarazioni rese, risultino prive di rilevanza ai fini dell'accertamento della falsità della scrittura impugnata, dal momento che entrambi i testi non hanno saputo riferire se hanno presenziato a tutti gli incontri tenutisi tra le pagina 19 di 25 parti del presente giudizio nel corso delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione dei relativi contratti per l'installazione di impianto fotovoltaico. In tale prospettiva, anche le considerazioni svolte dal teste riguardo al mancato Per_2
riconoscimento della scrittura per cui è causa come documento proveniente da sé, appaiono scarsamente apprezzabili ai fini della decisione del presente giudizio”.
Il Tribunale aveva precedentemente rilevato che:
“Nessun ulteriore elemento o prova è stato allegato dalla querelante a supporto della propria domanda di accertamento della falsità materiale della scrittura per cui è causa, in violazione di quanto previsto dall'art. 221, comma secondo, c.p.c., a pena di nullità.
L'impianto difensivo adottato da parte attrice induce il Tribunale a ritenere che, nella sostanza, la stessa abbia inteso utilizzare lo strumento della querela di falso per ottenere l'accertamento della sola non autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto impugnato. Pertanto, la valutazione del Tribunale non potrà che essere circoscritta a tale profilo”
Sul punto, va, peraltro, chiarito che la parte appellante, dopo aver disconosciuto, seppur tardivamente, il documento controverso in altro giudizio pendente tra le parti, proponendo successivamente querela di falso in via principale, ha chiesto non solo l'accertamento della non autenticità delle sottoscrizioni apposte, ma, prima ancora, anche l'accertamento della falsità materiale dello stesso sull'assunto della sua inesistenza originaria.
A tale fine, aveva avanzato apposite istanze istruttorie, tra cui le istanze di prova testimoniale opportunamente ammessa dal primo giudice.
Ebbene, con riguardo al contenuto della prova testimoniale, questa Corte ritiene di non poter condividere le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale, sembrando, invece, che dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado (ed in particolare dal teste che, secondo quanto indicato nell'intestazione del Per_2
Preventivo Contratto Casa Efficiente del 24/5/2013, avrebbe curato l'acquisizione di pagina 20 di 25 detto contratto come consulente di emergano elementi rilevanti ai fini della CP_3
decisione della causa.
Invero, il teste da un lato, ha riconosciuto di aver preparato e sottoscritto i due Per_2
contratti preventivi del 11.03.2013 (doc. 7 e 8), da un altro lato, non ha, invece, riconosciuto, al contrario, la paternità del documento n. 3, nonostante fosse stato apposto il suo nominativo e il suo codice consulente nella intestazione del documento, come se detto testo negoziale fosse stato da esso preparato e sottoscritto.
Pertanto, la prova testimoniale del consulente green della società querelata (ossia CP_3
il sig. non può che confortare la prova della falsità del Preventivo Contratto Per_2
Casa Efficiente del 24/5/2013 (documento 3 di parte appellante).
Il teste nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del Persona_3
7.02.2020, ha, invero, dichiarato quanto segue.
“ era una succursale e proponevano la vendita di materiale CP_3 CP_4 CP_4
Tramite un agente, mi hanno presentato i proprietari della Parte_1
Proponemmo un impianto GPL per il riscaldamento e due impianti fotovoltaici per ridurre i consumi elettrici. Guardando il doc. 3 fascicolo di parte attrice posso dire che dovrebbe essere un contratto per un impianto fotovoltaico. Non l'ho compilato io, io non compilavo contratti di questo tipo, dovrebbero esserci due contratti, uno per un consumo 10 kw e uno 12 kw, contratti distinti, ciascuno sottoscritto da me e dal cliente
e contenente scheda tecnica dettagliata di come sarebbe stato eseguito l'impianto e della sua redditività. La firma che a pag. 8 è apposta a seguito della dizione “il cliente committente”, vicino alla indicazione, “ENsì”, che tra l'altro è poco leggibile, non è certamente la mia. Tra l'altro avrei dovuto essere io a sottoscrivere perché risulta nella intestazione del contratto alla voce “consulente green” il mio codice consulente.
Il codice consulente dava appunto la garanzia ai clienti che fossimo operatori autorizzati da EN.
pagina 21 di 25 A.D.R. Mi ricordo di aver firmato per questo cliente cioè due contratti Parte_1
distinti, uno da 10 kw e uno da 12 kw, perché gli impianti erano posizionati a minimo
100 metri di distanza l'uno dall'altro, nella stessa tenuta. Quando il cliente sottoscriveva contratti da me proposti mi curavo che ci fosse la sottoscrizione del cliente in ogni pagina, sottoscrizione che qui non c'è, e io siglavo ogni pagina. In più per questi contratti ci deve essere la parte tecnica con l'indicazione della redditività dell'impianto che qui non c'è, almeno nelle pagine che vedo.
A.D.R: Non ho l'originale di questo contratto. Tutti i contratti sottoscritti per mio tramite venivano consegnati a a mano, in quanto soggetto parte del contratto. CP_3
[…]
A.D.R. guardando il doc. 7 riconosco la mia firma, e posso anche dire che in effetti riporta quale condizione del contratto “ad avvenuto finanziamento dell'opera” che era una delle condizioni che ricordo essere stata oggetto di contrattazione con Parte_1
. Sono sicuro perché è un aspetto che attiene proprio alla parte commerciale di cui
[...]
io mi occupavo. In calce al doc. 7 riconosco la mia firma. Quanto al doc. 8 pure riconosco la mia firma, in effetti si tratta di due contratti distinti per due impianti distinti, come avevo spiegato prima, in effetti il primo è per 10 kw il secondo per 12 kw;
anche il secondo contiene il richiamo all'avvenuto finanziamento dell'opera, che è una condizione particolare, non standard. Mi ricordo in particolare di Parte_1
perché era un cliente importante per me, era un valore dell'impianto di € 50.000,00 con il 10% di commissione per me, quindi, si trattava di valore superiore alla media, vendevamo per lo più infatti impianti per abitazioni. Anche in calce al doc. 8 riconosco la mia firma. Il doc. 9 contiene i dettagli tecnici del contratto, come dicevo prima.
Anche il doc. 9 contiene la mia firma. Il doc. 10 contiene specifiche tecniche relative all'impianto da 12 kw, riconosco anche su questo documento la mia firma.
pagina 22 di 25 A.D.r: il doc. 3 è completamente diverso da quelli che ho firmato io, non so dire quindi che cosa prevedesse. “Preventivo Contratto Casa Efficiente” è effettivamente un format utilizzato da . CP_3
Gli elementi acquisiti da tali risultanze testimoniali inducono inequivocabilmente a ritenere che il documento n. 3, ossia il Preventivo Contratto Casa Efficiente del
24/5/2013 impugnato di falso, non sia in alcun modo genuino, posto che lo stesso non è stato riconosciuto dal teste che, pure, per quanto in esso indicato, avrebbe Per_2
dovuto curarne la redazione;
che detto documento, per la sua struttura, si presenta sensibilmente diverso dagli altri due testi contrattuali che, prodotti sub docc. 7 e 8 di parte appellante, sono stati riconosciuti dal teste non solo come da questi redatti Per_2
per la fornitura degli impianti fotovoltaici oggetto del contratto impugnato di falso ma anche come conformi, per contenuto, alla trattativa intercorsa con la cliente odierne appellante.
Tali rilievi, unitamente alla valutazione del comportamento processuale della parte appellata - che, come detto, ha omesso di produrre l'originale del documento impugnato di falso e che essa sola avrebbe dovuto possedere, ove fosse stato realmente esistente – consentono di ritenere meritevole di accoglimento l'appello e di affermare la falsità del documento oggetto di querela di falso denominato “Preventivo Contratto Casa
Efficiente 24.5.2013” prodotto sub doc. 3 di parte appellante.
19) Secondo il criterio della soccombenza, gli appellati e CP_1 Controparte_2
vanno condannati a rimborsare alla parte appellata le spese di lite Parte_1
per entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa (per causa di valore indeterminabile di complessità media) e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio. pagina 23 di 25 20) Infine, va detto che, per quanto non risulti l'esistenza dell'originale del documento
“Preventivo Contratto Casa Efficiente 24.5.2013” prodotto sub doc. 3 di parte appellante, tuttavia, essendosi avvalsa la parte appellata, in altro giudizio, di una copia di detto documento, deve essere disposta, ai sensi degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., a cura della Cancelleria ed all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza,
l'annotazione del dispositivo della presente sentenza sulla copia del documento
“Preventivo Contratto Casa Efficiente 24.5.2013” prodotto sub doc. 3 di parte appellante.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di DI n. 811/2023, pubblicata in
[...]
data 13/9/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la falsità del documento denominato “Preventivo Contratto Casa Efficiente 24.5.2013” prodotto sub doc. 3 di parte appellante;
2) condanna gli appellati sig.ri e a rimborsare alla parte CP_1 Controparte_2
appellante le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, Parte_1
liquidate:
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 10.860,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
B) quanto al secondo grado, in complessivi euro 8.740,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dispone, a cura della Cancelleria ed all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, l'annotazione del dispositivo della presente sentenza sulla copia del pagina 24 di 25 documento “Preventivo Contratto Casa Efficiente 24.5.2013” prodotto sub doc. 3 di parte appellante.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4/6/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Rossella Milone
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rossella Milone Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 3668/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.I.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Milano, in via A.
Albricci 8 presso l'avv. Maddalena Boselli (PEC:
che la rappresenta e difende unitamente Email_1
all'avv. Paolo M.F. Candida (PEC: ), come da Email_2
procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 25 (C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentati e difesi nel presente giudizio, come da procura in C.F._2
atti, dagli avv.ti Marc Ciceri e Matteo Boneschi del Foro di DI (PEC:
- , con domicilio Email_3 Email_4
eletto presso il loro studio in DI, C.so Archinti n.70.
APPELLATI
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza pronunciata dall'On.le Tribunale di DI come in epigrafe indicata:
- in via principale: dichiarare la falsità materiale di tutto il documento denominato
“preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” che figura sottoscritto dalla IG.ra , Parte_2
accertando che la scrittura, la data e la sottoscrizione che figurano nel documento denominato “preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” non sono autografe in quanto non vergate dalla IG.ra ; Parte_2
- conseguentemente accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione del documento denominato “preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” recante luogo e data di sottoscrizione rispettivamente e 24.05.2013; Parte_3
- dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione del documento denominato “preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” recante luogo e data di sottoscrizione rispettivamente e 24.05.2013; Parte_3
- in via subordinata (e salvo gravame): dichiarare la falsità materiale della firma che figura apposta nel “preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” de quo, accertando pagina 2 di 25 che le sottoscrizioni che figurano non sono autografe in quanto non vergata dalla IG.ra
; Parte_2
- in ogni caso: adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt.
226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità;
- condannare in via generica la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla attrice, danni da liquidarsi in separato giudizio.
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo Grado.
In via Istruttoria, si insiste per l'effettuazione di C.T.U. grafologica e calligrafica volta
a dimostrare la falsità del documento denominato “preventivo contratto Casa Efficiente
24.5.2013” e la falsità della sottoscrizione di specie.
Si nomina sin d'ora quale Consulente Tecnico di Parte la Dott.ssa Persona_1
con Studio in 16121 Genova (GE), Via Cesarea n. 3 – 12, Cell.: 335 8380256, posta elettronica:
Email_5
Si indicano come scritture di raffronto i seguenti documenti a firma della IG.ra Pt_2
:
[...]
- Carta d'Identità IG.ra (cit. doc. 6 fasc. I Grado); Parte_2
- Documento denominato “copia preventivo – contratto di acquisto KWp 10 in data
11/03/2013” (cit. doc. 7 fasc. I Grado);
- Documento denominato “copia preventivo – contratto di acquisto KWp 12 in data
11/03/2013” (cit. doc. 8 fasc. I Grado);
- Originale Progetto di riqualificazione fabbricati in materia energetico-ambientale –
KIT FOTOVOLTAICO – fornitura e posa impianto di produzione e. “fotovoltaico” per una potenza di 10 kWp (cit. doc. 9 fasc. I Grado);
- Originale Progetto di riqualificazione fabbricati in materia energetico ambientale –
KIT FOTOVOLTAICO – fornitura e posa impianto di produzione e “fotovoltaico” per una potenza di 12 kWp (cit. doc. 10 fasc. I Grado). pagina 3 di 25
Per CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare inammissibile o manifestamente infondato ex artt. 342 e/o 348 c.p.c. dell'atto di citazione in appello ex adverso promosso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare infondato e, dunque, rigettare l'avverso appello, e confermare la sentenza n.
811/2023 del 13.9.2023 emessa dal Tribunale di DI. Con vittoria di spese, diritti ed onorari
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone all'ex adverso istata CTU grafologica e calligrafica – già dichiarata inammissibile dal Tribunale di DI in composizione Collegale, ribadendo che la stessa appare esplorativa, prima ancora che superflua, vista l'assenza dell'originale.
IN FATTO E IN DIRITTO
La società agricola ha proposto appello contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di DI n. 811/2023 pubbl. il 13.09.2023, con la quale, nell'ambito di una causa introdotta dalla stessa , odierna appellante, dapprima contro Parte_1 CP_3
cancellata dal registro delle imprese in data 14.04.2020, e, quindi, successivamente
[...]
riassunta nei confronti dei sigg.ri e in qualità di ex soci CP_1 Controparte_2
della odierni appellati, al fine di far dichiarare la falsità materiale del CP_3
documento denominato “Preventivo Contratto Casa Efficiente 24.05.2013”, è stata pagina 4 di 25 rigettata la querela di falso proposta dalla società attrice, con conseguente condanna della stessa a rimborsare le spese di lite a parte convenuta.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di DI, la società proponendo CP_3
una querela di falso avente ad oggetto il documento “Preventivo Contratto Casa
Efficiente 24.05.2013”, chiedendo che venisse dichiarata la falsità materiale del documento in questione.
La società attrice, in particolare, esponeva quanto segue:
- che la querela di falso da essa proposta avverso il documento “Preventivo Contratto
Casa Efficiente 24.05.2013” trovava ragione nel fatto che detto documento era stato utilizzato in altro giudizio, pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di DI con N. R.G.
4786/2014, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1774/2014 con il quale era stata ingiunta di pagare alla (sulla base di detto Parte_1 CP_3
documento) l'importo di euro 53.900,00, quale corrispettivo per l'istallazione di due impianti fotovoltaici;
- che essa attrice chiedeva che venisse accertato che la scrittura, la data e la sottoscrizione del documento sopracitato non erano autografe;
- che, del resto, per la fornitura degli impianti fotovoltaici, la sig.ra , in qualità Parte_2
di legale rappresentante della società attrice, aveva sottoscritto due contratti preventivi in data 11.03.2013 (ossia il contratto di acquisto KWp 10 e il contratto di acquisto KWp
12);
- che, a differenza di quanto previsto nel disconosciuto e contestato “Preventivo
Contratto Casa Efficiente 24.05.2013”, in tali due contratti, da essa effettivamente pagina 5 di 25 sottoscrittivi (in particolare all'art. 2 dei contratti) era stato previsto che il pagamento del corrispettivo si sarebbe realizzato “ad avvenuto finanziamento dell'opera”;
- che, inoltre, dalla lettura dei progetti di riqualificazione fabbricati in materia energetico-ambientale, relativi a tali due contratti e da essa prodotti in giudizio, si evinceva che l'offerta “Soluzioni chiavi in mano” includeva tutte le pratiche amministrative, anche la pratica di finanziamento dell'opera;
- che, a conferma di ciò, vi era anche la comunicazione e-mail del 13.06.2013 del consulente della società il sig. nella quale veniva attestato che il CP_3 Per_2
pagamento dell'istallazione degli impianti sarebbe stato effettuato una volta erogato il finanziamento;
- che anche un'apposita perizia grafologica, da essa prodotta in causa, confermava la non autenticità delle sottoscrizioni apposte nel doc. n. 3, oggetto di querela di falso.
2) Costituitasi in giudizio la convenuta eccepiva, preliminarmente, CP_3
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda avversaria poiché volta a rimediare all'errore processuale consistente nel mancato tempestivo disconoscimento del contratto del 24.05.2023 (oggetto della querela di falso), avvenuto soltanto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, nel procedimento di cui al N. RG. 4786/2014, poi conclusosi con la sentenza n. 819/2016 che aveva confermato il D.I. n. 1774/2014.
La parte convenuta eccepiva, inoltre, la carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della società attrice per l'avvenuta esecuzione del contratto del 24.05.2013, avendo il
Tribunale accertato, nel diverso giudizio, che “gli impianti fotovoltaici, oggetto delle fatture azionate, erano stati consegnati e installati in data 5.07.2013”.
Precisava, inoltre, che il prezzo del corrispettivo per un totale di euro 53.900,00 era, peraltro, riportato anche nei documenti 9 e 10 non contestati da controparte.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di controparte, stante la sua infondatezza in fatto e in diritto.
pagina 6 di 25 3) La causa veniva istruita con la concessione dei termini per le memorie ex art. 183
c.p.c. e, ritenuta matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 15.03.2019. A detta udienza, il giudice, fatte precisare le conclusioni, concedeva alle parti i termini per gli scritti conclusivi.
4) Con ordinanza del 19.07.2019, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, ordinando l'esibizione ex art. 210 c.p.c. al terzo EN RE ER e la produzione in giudizio del documento impugnato di falso entro l'udienza successiva.
A scioglimento della riserva assunta in tale udienza, il giudice ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice sul capitolo 3 della memoria ex art. 183 co VI n. 1, 2 e 3
c.p.c., limitatamente a due testi e che venivano escussi all'udienza del Per_2 Tes_1
7.02.2020 e del 26.03.2021.
5) Con istanza depositata in data 11.10.2021, il procuratore di comunicava CP_3
che la società era stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 14.04.2020.
Per l'effetto, il Tribunale dichiarava l'interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c.
6) Con ricorso in riassunzione depositato in data 25.01.2022 la società attrice reiterava le stesse domande già avanzate con l'atto introduttivo nei confronti degli ex soci della società convenuta estinta, i sig.ri e a cui notificava il CP_1 Controparte_2
ricorso (unitamente al decreto di fissazione dell'udienza).
7) Con comparsa depositata in data 5.05.2022 si costituivano gli ex soci sig.ri CP_1
e i quali, in via preliminare, sollevavano le eccezioni di Controparte_2
inammissibilità e improcedibilità della domanda avversaria, di carenza di interesse ad agire della società attrice nonché di carenza di legittimazione passiva di essi convenuti.
8) Il Giudice, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione con la formulazione di una proposta transattiva non accettata dalle parti, fissava udienza di precisazioni delle conclusioni alla data del 25.11.2022, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 7 di 25 9) Il Tribunale di DI, con la sentenza n. 811/2023 pubblicata in data 13/09/2023, è pervenuto al rigetto della querela di falso proposta da parte attrice, avendo rilevato quanto segue:
- che non era meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva degli ex soci di in quanto, “risultando in atti che CP_3 CP_3
in seguito alla operazione di scissione parziale, avvenuta il 17.04.2019, nelle società
Enegreen Srl e Marval Srl, ha comunque continuato a svolgere la propria attività di manutenzione e revisione degli impianti fotovoltaici sino all'aprile 2020, data della sua cancellazione dal Registro delle Imprese, così come previsto dal progetto di scissione prodotto in atti, il giudizio è stato correttamente riassunto da parte attrice ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nei confronti dei suoi ex soci, i quali sono dunque dotati di piena legittimazione passiva”.
- che doveva ritenersi infondata l'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire di “la quale ha legittimamente impugnato il contratto del Parte_1
24.05.2013, della quale risulta sottoscrittrice – nella persona della propria legale rappresentate – e sulla base del quale è stata resa una sentenza a lei sfavorevole nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Rg 4786/2016, resa nei confronti delle stesse parti dell'odierno procedimento, avverso la quale pende il giudizi di impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Milano (giudizio sospeso il giudizio in attesa della decisione sulla querela di falso)”;
- che, del pari, non era meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di sollevata dalla convenuta, poiché era “evidente, dalle CP_3
sue stesse difese, che essa ha inteso valersi della scrittura oggetto di querela nell'ambito del procedimento monitorio, al fine di ottenere il pagamento del prezzo ivi previsto per
l'installazione di un impianto fotovoltaico, e che tale documento sia stato posto a fondamento della sentenza resa da questo Tribunale, avverso la quale pende il giudizio di appello”; pagina 8 di 25 - che risultava “priva di pregio l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'azione formulata dai convenuti sulla base della considerazione che controparte solo in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con sentenza a lei sfavorevole, avesse proposto azione di disconoscimento della scrittura privata, incorrendo nella relativa decadenza. Infatti, alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla (nei tempi e modi di cui agli artt. 214 ss c.p.c.), così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes". (in tal senso, vedasi Cass. Civ. n.
15823/2020, nella quale la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l'esito sfavorevole dell'eventuale verificazione, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento)”;
- che dalla prospettazione di parte attrice poteva desumersi “che, nella sostanza, la stessa abbia inteso utilizzare lo strumento della querela di falso per ottenere
l'accertamento della sola non autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto impugnato”;
- che, pertanto, la valutazione del Tribunale doveva ritenersi circoscritta a tale profilo;
- che doveva ritenersi ammissibile l'azione proposta dall'attrice “in quanto volta a rimuovere, con pronuncia avente efficacia erga omnes, l'efficacia probatoria privilegiata della scrittura privata riconosciuta (tacitamente) che, ai sensi dell'art. 2702
c.c., fa appunto piena prova “fino a querela di falso””;
- che, pur tuttavia, doveva ritenersi infondata la querela di falso “ostando al suo accoglimento la mancanza in atti dell'originale della scrittura impugnata dall'attrice”; pagina 9 di 25 - che, invero, in assenza dell'originale del documento del quale si voleva accertare la falsità, la querela di falso non poteva che essere rigettata, “non potendo il Tribunale procedere altrimenti all'accertamento dell'autenticità del documento, e delle sottoscrizioni ivi apposte, reso disponibile soltanto in copia fotostatica (peraltro scarsamente leggibile)”, né, del resto, si sarebbero potuti ritenere rilevanti gli ulteriori elementi probatori acquisiti in atti;
- che, in particolare, la perizia grafologica prodotta in atti da parte attrice era “limitata alla sola valutazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto impugnato, rispetto alle Part quali ha riscontrato talune divergenze con il gesto grafico della sig.ra ; che, comunque le valutazioni e conclusioni ivi formulate dovevano “intendersi in termini probabilistici, proprio per la mancanza dell'originale del documento”; che, inoltre, la perizia di parte, in quanto documento di provenienza unilaterale, costituiva “mera allegazione tecnica di parte, priva di valenza probatoria in merito ai fatti posti a fondamento della domanda di parte, per cui il giudice di merito, se le è contrario, non è tenuto ad analizzarla e a confutarla (ex multis, Cass. Civ. 19827/2023)”;
- che, quanto alle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale (testi e Tes_1
, doveva ritenersi “che le stesse, pur provenendo da testi ritenuti attendibili Tes_2
per la loro qualità e per la coerenza delle dichiarazioni rese, risultino prive di rilevanza ai fini dell'accertamento della falsità della scrittura impugnata, dal momento che entrambi i testi non hanno saputo riferire se hanno presenziato a tutti gli incontri tenutisi tra le parti del presente giudizio nel corso delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione dei relativi contratti per l'installazione di impianto fotovoltaico. In tale prospettiva, anche le considerazioni svolte dal teste riguardo al mancato Per_2
riconoscimento della scrittura per cui è causa come documento proveniente da sé, appaiono scarsamente apprezzabili ai fini della decisione del presente giudizio”;
- che, pertanto, “in assenza dell'originale del predetto documento oggetto di querela, che è prodotto in atti solo in copia scarsamente leggibile, precludendo di effettuare un pagina 10 di 25 accertamento approfondito sul documento stesso e sulle sottoscrizioni ivi apposte – anche eventualmente mediante apposita CTU, le testimonianze assunte non potevano
(n.d.r.) ritenersi dirimenti ai fini della prova della sua falsità”.
10) Avverso tale sentenza ha proposto appello la la Parte_1
quale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1. motivo: violazione dei disposti di cui agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. – il tribunale non ha svolto l'accertamento sulla falsità materiale del documento impugnato e ha considerato solo in parte le prove prodotte dalla querelante;
2. motivo: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c.: il tribunale ha errato nel ritenere di non poter accogliere la querela a causa dell'assenza dell'originale del documento impugnato.
L'appellante ha, quindi, chiesto:
“- in via principale: di dichiarare la falsità materiale di tutto il documento denominato
“preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” che figura sottoscritto dalla IG.ra
, accertando che la scrittura, la data e la sottoscrizione che figurano nel Parte_2
documento sopracitato non sono autografe
- conseguentemente di accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione del documento denominato
“preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” recante luogo e data di sottoscrizione rispettivamente e 24.05.2013; Parte_3
- dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/ o annullabile la sottoscrizione del documento denominato “preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” recante luogo e data di sottoscrizione rispettivamente e 24.05.2013; Parte_3
- in via subordinata (e salvo gravame): dichiarare la falsità materiale della firma che figura apposta nel “preventivo contratto Casa Efficiente 24.5.2013” de quo, accertando che le sottoscrizioni che figurano non sono autografe;
pagina 11 di 25 - in ogni caso: adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt.
226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità;
- di condannare in via generica la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla attrice, danni da liquidarsi in separato giudizio”.
11) Si sono costituiti in giudizio i sig.ri e che, eccepita CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed hanno chiesto il rigetto dell'appello con riforma della sentenza impugnata.
12) Con nota depositata in data 30.05.2025, il sostituto Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Milano, assicurando l'avvenuta lettura degli atti, ha comunicato di ritenere di non formulare proprie conclusioni, essendo sufficiente, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M., “che il P.M., mediante
l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizioni di sviluppare l'attività ritenuta opportuna”.
13) All'udienza del 4.06.2025, il Consigliere istruttore, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
14) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dagli appellati sul rilievo la società appellante avrebbe “omesso di indicare il capo della sentenza di primo grado che ha inteso impugnare, a pena di inammissibilità ex art. 342 I comma, n. 1
c.p.c.: parte appellante, difatti, alla pagina 7 e 14 del proprio atto di appello, anziché indicare il capo della sentenza impugnato, indica la motivazione posta alla base della decisione di rigetto adottata dal Tribunale DIgiano”. pagina 12 di 25 Tale eccezione deve essere disattesa.
Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., intervenuta con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
Ebbene, nell'atto di appello proposto risultano essere state individuate in modo sufficientemente chiaro le statuizioni contestate della sentenza impugnata così come risultano essere state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale.
15) Sempre in via preliminare, va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati ex art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione, invero, è da ritenersi superata sin dal momento in cui questa Corte, all'esito della prima udienza, ha dato corso ordinario al giudizio fissando l'udienza per la pagina 13 di 25 rimessione della causa in decisione, ritenendo, in tal modo, che la causa meritasse una disanima approfondita.
Quanto al merito, ad avviso della Corte l'appello è fondato e merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata per i motivi di seguito indicati.
16) Con il proprio primo motivo d'appello la parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, nell'esaminare la domanda di querela di falso avanzata in giudizio, non ha svolto l'accertamento sulla falsità materiale del documento oggetto di querela, considerando solo in parte le prove acquisite nel giudizio di primo grado.
In particolare, secondo la parte appellante, il giudice di primo grado ha omesso di adeguatamente valutare il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, limitandosi alla questione dell'accertamento dell'autenticità o meno delle sottoscrizioni apposte sul documento impugnato di falso.
17) Con il secondo motivo di gravame la parte appellante ha censurato la sentenza del
Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di non poter accogliere la querela di falso a causa dell'assenza dell'originale del documento.
Secondo la parte appellante, l'assenza dell'originale non sarebbe ostativa all'accertamento dell'autenticità o meno delle sottoscrizioni apposte sulla fotocopia del documento, anche mediante CTU grafologica;
piuttosto, l'assenza dell'originale del documento impugnato di falso potrebbe, semmai, avere rilevanza nella valutazione della condotta processuale del querelato, quale ulteriore indizio a conforto della falsità del documento stesso.
18) Ad avviso della Corte, tali due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, devono ritenersi fondati per le ragioni di seguito indicate
18.1.) Va, anzitutto, chiarito che, nel giudizio di falso, è onere della parte querelante provare la falsità del documento impugnato con apposita querela (Cass. 2126/2019); che, comunque, è possibile per il giudice accogliere la relativa domanda sulla base delle pagina 14 di 25 complessive risultanze processuali e senza attribuire valore di prova legale al documento dichiarato falso (Cass. 26149/2006); che, inoltre, allorchè una scrittura privata, prodotta in copia in giudizio, sia stata tacitamente riconosciuta, “non costituisce preclusione del successivamente instaurato giudizio di falso di quella scrittura il fatto che il possessore di questa, invitato dal giudie a depositarla in originale, ne depositi invece una fotocopia adducendo di aver smarrito l'originale” (Cass. 5350/1996).
Pare, quindi, opportuno, ripercorrere in sintesi le vicende processuali del primo grado per comprendere la causa dell'assenza dell'originale del documento oggetto di querela di falso.
Va, anzitutto, chiarito che il documento impugnato di falso è il “Preventivo Contratto
Casa Efficiente” avente ad oggetto la fornitura di due impianti fotovoltaici, contratto che a pag. 8 presenta quattro sigle per sottoscrizione del cliente che sarebbero state apposte a in data 24/5/2013: detto contratto sarebbe stato concluso, tramite Parte_3
l'attività del consulente , tra la cliente “ Persona_3 Parte_4
(così indicata nel riquadro riservato all' “intestazione cliente” a pag. 2 del contratto) e la società società affiliata con EN RE ER (doc. 3 appellante). CP_3
La parte appellante in persona della propria legale Parte_1
rappresentante sig.ra , ha sempre sostenuto di non aver mai sottoscritto detto Parte_2
contratto, sostenendo di avere essa, piuttosto, firmato, per la fornitura dei due impianti fotovoltaici in questione, i due diversi preventivi contratto datati 11/3/2013 da essa prodotti sub docc. 7 e 8, contratti che, a differenza del preventivo contratto impugnato di falso, oltre a presentare clausole differenti da quelle in questo presenti, quanto alle modalità di pagamento del prezzo, recano, in ogni pagina, la sigla della legale rappresentante ed il timbro della società (docc. 7 e 8 Parte_1
appellante).
Va, quindi, richiamato che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale del documento impugnato di falso, disposto dal Tribunale con provvedimento del pagina 15 di 25 19.07.2019, nei confronti della terza società EN RE ER, è rimasto inevaso, avendo quest'ultima dichiarato di non avere mai avuto in possesso il documento oggetto di querela, ma che “questo non può che essere nella disponibilità della società . CP_3
Del pari, anche il teste consulente “green” della società ha dichiarato di Per_2 CP_3
non aver mai preparato né sottoscritto detto documento e, quindi, di non averlo nella sua disponibilità.
A sua volta, la parte appellante ha sempre dichiarato di non aver mai visto né sottoscritto detto documento, sostenendo che la mancata produzione del suo originale, da parte degli odierni appellati, sarebbe indice del fatto che tale documento, in realtà, non sarebbe mai esistito ma costituirebbe un falso realizzato dalla stessa CP_3
In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che, stante la mancata produzione dell'originale del documento impugnato di falso, non fosse possibile l'accertamento della falsità materiale del documento così come l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni ivi apposte.
Il Tribunale ha, invero, affermato: “Da quanto sopra discende che, in assenza dell'originale del documento del quale si vuole accertare la falsità, la querela di falso non può che essere rigettata, non potendo il Tribunale procedere altrimenti all'accertamento dell'autenticità del documento, e delle sottoscrizioni ivi apposte, reso disponibile soltanto in copia fotostatica (peraltro scarsamente leggibile)” (pag. 9 sentenza impugnata).
Tali conclusioni non possono essere condivise.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, la querela di falso si presenta ammissibile e procedibile anche in assenza di produzione o richiesta di esibizione dell'originale del documento (ex multis, Cass. 4236/1990; Cass. 32219/2018) “dal momento che
l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso”
(Cass. 8718/2023). pagina 16 di 25 Giova, infatti, precisare che parte appellante ha contestato non solo le sottoscrizioni apposte sul documento e quindi la riferibilità a sé del suo contenuto, bensì anche l'esistenza stessa del documento, chiedendo che lo stesso sia privato di ogni valenza artificiosamente creato.
Al fine di ciò, occorre necessariamente “richiedere la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata” (Cass. 24029/2024).
Diversamente, qualora si ritenesse l'inammissibilità della querela di falso in caso di smarrimento o mancata produzione dell'originale, ciò “comporterebbe la conseguenza paradossale di attribuire alle copie una efficacia ancora più pregnante dell'originale stesso;
inoltre, nel caso in cui fosse lo stesso soggetto che abbia formato il falso a non rendere disponibile l'originale, la tesi della convenuta gli consentirebbe di evitare il giudizio di falso, realizzando così un vantaggio palesemente ingiusto” (Tribunale di
Milano sez. VI sent. n. 1367/2020).
Nel caso di specie, è pacifico che il querelato ha interesse a far valere l'efficacia probatoria del documento impugnato di falso, avendo posto lo stesso documento a base di un ricorso per decreto ingiuntivo poi emesso nei confronti dell'odierna appellante.
Ebbene, alla stregua dell'impostazione seguita dal Tribunale, l'omessa produzione dell'originale del documento non potrebbe che ingiustamente giovare alla parte querelata, la quale, d'altro canto, non dovrebbe avere alcuna remora a produrre l'originale del documento stesso, ove lo stesso fosse esistente e debitamente sottoscritto.
Trattasi, invero, di un contegno processuale che non depone certo a favore dell'esistenza del contratto per cui è causa, sembrando singolare che la parte appellata non abbia provveduto a produrre essa l'originale del documento (di cui la stessa si è pure avvalsa, con una sua copia, per conseguire un decreto ingiuntivo), dovendosi ritenere pressochè certo che, alla luce della prassi riferita dai soggetti coinvolti nella vicenda negoziale, la pagina 17 di 25 stessa società dovesse conservare la documentazione contrattuale relativa ai CP_3
contratti di fornitura di impianti fotovoltaici oggetto della sua attività.
Né, del resto, risulta che l'originale del documento impugnato di falso sia stato smarrito, né, in particolare, gli odierni appellati, nella qualità di ex soci, hanno allegato e provato tale circostanza.
In tale contesto, non solo deve ritenersi ammissibile la querela di falso proposta ma deve anche escludersi che la mancata produzione dell'originale del documento impugnato di falso possa essere, di per sé, ragione di rigetto della querela di falso, potendosi, piuttosto, ritenere, che, tenuto conto del caso concreto, la mancata produzione dell'originale del documento da parte del querelato (ossia l'unico soggetto che, alla stregua delle allegazioni delle parti e dei soggetti coinvolti nella vicenda negoziale, dovrebbe essere in possesso di detto originale, ove esistente) sia un indizio della falsità del documento stesso.
18.2) Per ciò che riguarda l'interesse ad agire della società appellante, va, poi, osservato che, per quanto i contratti preventivi dell'11.03.2013, pacificamente sottoscritti dall'appellante (cfr. docc. 7 e 8 appellante) prevedano, complessivamente, il medesimo prezzo previsto per i due impianti fotovoltaici oggetto del Preventivo Contratto Casa
Efficiente del 24/5/2013 impugnato di falso – essendo stato previsto per l'impianto fotovoltaico di 10 kw il corrispettivo di euro 22.200,00 +10% IVA (pari ad euro
24.420,00) e per l'impianto fotovoltaico di 12 kw il corrispettivo di euro 26.800,00
+10% IVA (pari ad euro 29.480,00) per un totale di euro 53.900,00, pari all'importo previsto del documento impugnato di falso ed azionato con decreto ingiuntivo opposto in altro giudizio – tuttavia, come segnalato dalla parte appellante, i due Contratti
Preventivi datati 11/3/2013 presentano significative differenze di contenuto, rispetto al
Contratto Preventivo Casa Efficiente del 24/5/2013 impugnato di falso, per ciò che riguarda le modalità di pagamento, in quanto nei due Contratti Preventivi datati
11/3/2013 il pagamento parrebbe essere stato subordinato all' “avvenuto finanziamento pagina 18 di 25 dell'opera”, condizione questa non presente nel citato Contratto Preventivo Casa
Efficiente del 24/5/2013.
Va, poi, richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “è legittimato a proporre querela di falso in via principale chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata” (Cass.
19413/2017): ebbene, nel caso di specie, tenuto conto della segnalata differenza prevista nei differenti testi negoziali sulle condizioni di pagamento, deve ritenersi che, come anche rilevato dal giudice di primo grado, sussista in capo all'appellante l'interesse ad agire per la querela di falso, ove si consideri che non si è ancora concluso con sentenza passata in giudicato (ma essendo stato, anzi, sospeso in grado di appello) il giudizio promosso sulla base del documento impugnato di falso in questa sede.
18.3) Ciò chiarito, con riguardo al merito della querela di falso, occorre esaminare le risultanze probatorie emerse nel giudizio di primo grado e qui riproposte da parte appellante per una loro nuova valutazione.
Va, anzitutto, richiamato che il Tribunale, pur avendo ritenuto attendibili le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, ha, tuttavia, ritenuto che le stesse non fossero rilevanti rispetto alla questione dell'autenticità o meno delle sottoscrizioni apposte sul Preventivo Contratto Casa Efficiente del 24/5/2013, avendo, in proposito, rilevato quanto segue:
“ Quanto poi alle risultanze dell'istruttoria orale (testi e , ritiene il Tes_1 Tes_2
Tribunale che le stesse, pur provenendo da testi ritenuti attendibili per la loro qualità e per la coerenza delle dichiarazioni rese, risultino prive di rilevanza ai fini dell'accertamento della falsità della scrittura impugnata, dal momento che entrambi i testi non hanno saputo riferire se hanno presenziato a tutti gli incontri tenutisi tra le pagina 19 di 25 parti del presente giudizio nel corso delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione dei relativi contratti per l'installazione di impianto fotovoltaico. In tale prospettiva, anche le considerazioni svolte dal teste riguardo al mancato Per_2
riconoscimento della scrittura per cui è causa come documento proveniente da sé, appaiono scarsamente apprezzabili ai fini della decisione del presente giudizio”.
Il Tribunale aveva precedentemente rilevato che:
“Nessun ulteriore elemento o prova è stato allegato dalla querelante a supporto della propria domanda di accertamento della falsità materiale della scrittura per cui è causa, in violazione di quanto previsto dall'art. 221, comma secondo, c.p.c., a pena di nullità.
L'impianto difensivo adottato da parte attrice induce il Tribunale a ritenere che, nella sostanza, la stessa abbia inteso utilizzare lo strumento della querela di falso per ottenere l'accertamento della sola non autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto impugnato. Pertanto, la valutazione del Tribunale non potrà che essere circoscritta a tale profilo”
Sul punto, va, peraltro, chiarito che la parte appellante, dopo aver disconosciuto, seppur tardivamente, il documento controverso in altro giudizio pendente tra le parti, proponendo successivamente querela di falso in via principale, ha chiesto non solo l'accertamento della non autenticità delle sottoscrizioni apposte, ma, prima ancora, anche l'accertamento della falsità materiale dello stesso sull'assunto della sua inesistenza originaria.
A tale fine, aveva avanzato apposite istanze istruttorie, tra cui le istanze di prova testimoniale opportunamente ammessa dal primo giudice.
Ebbene, con riguardo al contenuto della prova testimoniale, questa Corte ritiene di non poter condividere le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale, sembrando, invece, che dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado (ed in particolare dal teste che, secondo quanto indicato nell'intestazione del Per_2
Preventivo Contratto Casa Efficiente del 24/5/2013, avrebbe curato l'acquisizione di pagina 20 di 25 detto contratto come consulente di emergano elementi rilevanti ai fini della CP_3
decisione della causa.
Invero, il teste da un lato, ha riconosciuto di aver preparato e sottoscritto i due Per_2
contratti preventivi del 11.03.2013 (doc. 7 e 8), da un altro lato, non ha, invece, riconosciuto, al contrario, la paternità del documento n. 3, nonostante fosse stato apposto il suo nominativo e il suo codice consulente nella intestazione del documento, come se detto testo negoziale fosse stato da esso preparato e sottoscritto.
Pertanto, la prova testimoniale del consulente green della società querelata (ossia CP_3
il sig. non può che confortare la prova della falsità del Preventivo Contratto Per_2
Casa Efficiente del 24/5/2013 (documento 3 di parte appellante).
Il teste nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del Persona_3
7.02.2020, ha, invero, dichiarato quanto segue.
“ era una succursale e proponevano la vendita di materiale CP_3 CP_4 CP_4
Tramite un agente, mi hanno presentato i proprietari della Parte_1
Proponemmo un impianto GPL per il riscaldamento e due impianti fotovoltaici per ridurre i consumi elettrici. Guardando il doc. 3 fascicolo di parte attrice posso dire che dovrebbe essere un contratto per un impianto fotovoltaico. Non l'ho compilato io, io non compilavo contratti di questo tipo, dovrebbero esserci due contratti, uno per un consumo 10 kw e uno 12 kw, contratti distinti, ciascuno sottoscritto da me e dal cliente
e contenente scheda tecnica dettagliata di come sarebbe stato eseguito l'impianto e della sua redditività. La firma che a pag. 8 è apposta a seguito della dizione “il cliente committente”, vicino alla indicazione, “ENsì”, che tra l'altro è poco leggibile, non è certamente la mia. Tra l'altro avrei dovuto essere io a sottoscrivere perché risulta nella intestazione del contratto alla voce “consulente green” il mio codice consulente.
Il codice consulente dava appunto la garanzia ai clienti che fossimo operatori autorizzati da EN.
pagina 21 di 25 A.D.R. Mi ricordo di aver firmato per questo cliente cioè due contratti Parte_1
distinti, uno da 10 kw e uno da 12 kw, perché gli impianti erano posizionati a minimo
100 metri di distanza l'uno dall'altro, nella stessa tenuta. Quando il cliente sottoscriveva contratti da me proposti mi curavo che ci fosse la sottoscrizione del cliente in ogni pagina, sottoscrizione che qui non c'è, e io siglavo ogni pagina. In più per questi contratti ci deve essere la parte tecnica con l'indicazione della redditività dell'impianto che qui non c'è, almeno nelle pagine che vedo.
A.D.R: Non ho l'originale di questo contratto. Tutti i contratti sottoscritti per mio tramite venivano consegnati a a mano, in quanto soggetto parte del contratto. CP_3
[…]
A.D.R. guardando il doc. 7 riconosco la mia firma, e posso anche dire che in effetti riporta quale condizione del contratto “ad avvenuto finanziamento dell'opera” che era una delle condizioni che ricordo essere stata oggetto di contrattazione con Parte_1
. Sono sicuro perché è un aspetto che attiene proprio alla parte commerciale di cui
[...]
io mi occupavo. In calce al doc. 7 riconosco la mia firma. Quanto al doc. 8 pure riconosco la mia firma, in effetti si tratta di due contratti distinti per due impianti distinti, come avevo spiegato prima, in effetti il primo è per 10 kw il secondo per 12 kw;
anche il secondo contiene il richiamo all'avvenuto finanziamento dell'opera, che è una condizione particolare, non standard. Mi ricordo in particolare di Parte_1
perché era un cliente importante per me, era un valore dell'impianto di € 50.000,00 con il 10% di commissione per me, quindi, si trattava di valore superiore alla media, vendevamo per lo più infatti impianti per abitazioni. Anche in calce al doc. 8 riconosco la mia firma. Il doc. 9 contiene i dettagli tecnici del contratto, come dicevo prima.
Anche il doc. 9 contiene la mia firma. Il doc. 10 contiene specifiche tecniche relative all'impianto da 12 kw, riconosco anche su questo documento la mia firma.
pagina 22 di 25 A.D.r: il doc. 3 è completamente diverso da quelli che ho firmato io, non so dire quindi che cosa prevedesse. “Preventivo Contratto Casa Efficiente” è effettivamente un format utilizzato da . CP_3
Gli elementi acquisiti da tali risultanze testimoniali inducono inequivocabilmente a ritenere che il documento n. 3, ossia il Preventivo Contratto Casa Efficiente del
24/5/2013 impugnato di falso, non sia in alcun modo genuino, posto che lo stesso non è stato riconosciuto dal teste che, pure, per quanto in esso indicato, avrebbe Per_2
dovuto curarne la redazione;
che detto documento, per la sua struttura, si presenta sensibilmente diverso dagli altri due testi contrattuali che, prodotti sub docc. 7 e 8 di parte appellante, sono stati riconosciuti dal teste non solo come da questi redatti Per_2
per la fornitura degli impianti fotovoltaici oggetto del contratto impugnato di falso ma anche come conformi, per contenuto, alla trattativa intercorsa con la cliente odierne appellante.
Tali rilievi, unitamente alla valutazione del comportamento processuale della parte appellata - che, come detto, ha omesso di produrre l'originale del documento impugnato di falso e che essa sola avrebbe dovuto possedere, ove fosse stato realmente esistente – consentono di ritenere meritevole di accoglimento l'appello e di affermare la falsità del documento oggetto di querela di falso denominato “Preventivo Contratto Casa
Efficiente 24.5.2013” prodotto sub doc. 3 di parte appellante.
19) Secondo il criterio della soccombenza, gli appellati e CP_1 Controparte_2
vanno condannati a rimborsare alla parte appellata le spese di lite Parte_1
per entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa (per causa di valore indeterminabile di complessità media) e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio. pagina 23 di 25 20) Infine, va detto che, per quanto non risulti l'esistenza dell'originale del documento
“Preventivo Contratto Casa Efficiente 24.5.2013” prodotto sub doc. 3 di parte appellante, tuttavia, essendosi avvalsa la parte appellata, in altro giudizio, di una copia di detto documento, deve essere disposta, ai sensi degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., a cura della Cancelleria ed all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza,
l'annotazione del dispositivo della presente sentenza sulla copia del documento
“Preventivo Contratto Casa Efficiente 24.5.2013” prodotto sub doc. 3 di parte appellante.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di DI n. 811/2023, pubblicata in
[...]
data 13/9/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la falsità del documento denominato “Preventivo Contratto Casa Efficiente 24.5.2013” prodotto sub doc. 3 di parte appellante;
2) condanna gli appellati sig.ri e a rimborsare alla parte CP_1 Controparte_2
appellante le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, Parte_1
liquidate:
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 10.860,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
B) quanto al secondo grado, in complessivi euro 8.740,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dispone, a cura della Cancelleria ed all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, l'annotazione del dispositivo della presente sentenza sulla copia del pagina 24 di 25 documento “Preventivo Contratto Casa Efficiente 24.5.2013” prodotto sub doc. 3 di parte appellante.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4/6/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Rossella Milone
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