Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile (ex seconda sezione civile) in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 3341/2020 R.G.
TRA
con gli Avv.ti Francesco Paolo Bello e Gloria Visaggio Parte_1
-attrice-
E
con sede in Santiago del Cile El guanaco 5212, contumace CP_1
-convenuta-
Le parte attrice precisava le conclusioni come da verbale di udienza dell'11/2/2025
FATTO E DIRITTO
La conveniva in giudizio la chiedendone la condanna al risarcimento dei Parte_1 CP_1
danni che assumeva patiti a seguito della difettosità di una partita di involucri per la conservazione di uva forniti dalla convenuta e poi rivenduti a propri clienti i quali avevano, successivamente, contestato la inidoneità di tali involucri alla conservazione del frutto, andato perso per deperimento.Nessuno si costituiva per la convenuta che veniva dichiarata contumace.In diritto, le domande proposte dalla società
attrice vanno accolte per quanto di ragione.E' provato, sulla scorta della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dai testi escussi, che l'attrice acquistò dalla convenuta una partita di involucri, nella specie tappetini traforati, destinati alla conservazione, per almeno novanta giorni, dell'uva appena
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[...]
, e , che gli imballaggi venduti dalla convenuta Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
all'attrice e da questa rivenduti ai propri clienti e erano privi delle qualità Controparte_2 Parte_2
necessarie per assolvere alla propria funzione di conservazione, per almeno giorni novanta dalla raccolta,
dell'uva che veniva confezionata con l'uso di detti particolari tappettini.Infatti tutti detti testi hanno riferito
CP_ che, nonostante la scrupolosa osservanza delle istruzioni fornite dalla e dall'attrice per l'utilizzo dei tappettini in questione, si era verificato il deperimento dell'uva che veniva conservata tramite il loro utilizzo perchè attaccata da batteri.E', dunque, provato che la merce venduta dalla convenuta all'attrice presentava vizi tali da renderla inidonea allo specifico utilizzo per cui era stata acquistata in quanto non consentiva la conservazione dell'uva per il tempo garantito, provocandone, invece, il deperimento e la incommerciabilità.I testi , e hanno anche confermato che le società e Tes_1 Tes_2 Tes_3 Parte_2
hanno subito danni per complessivi 822.050,43 diretta conseguenza dei vizi da cui erano affetti i CP_2
tappettini forniti dalla convenuta all'attrice e da questa rivenduti a dette società, proprie clienti.Trattasi,
infatti, di danni da costi di produzione dell'uva e da stoccaggio, fino alla constatazione che l'uva deperiva, e da mancato guadagno per la incommerciabilità del prodotto e per costi di acquisto dei tappettini.Per
effetto di tale vendita a catena l'attrice è responsabile a titolo risarcitorio verso i propri clienti per i vizi dei tappettini per cui è causa mentre la convenuta è responsabile per gli stessi vizi nei confronti dell'attrice in forza di quanto dispongono gli artt. 1490, 1492 e 1497 c.c..L'attrice ha subito un danno patrimoniale commisurabile alle somme che dovrà risarcire ai propri clienti e per i danni subiti da Parte_2 CP_2
CP_ dette società a causa del deperimento della merce conservata tramite l'uso dei tappettini forniti dalla ed ai costi sopportati per l'acquisto di tappettini invenduti, oltre il mancato guadagno conseguente alla incommerciabilità di detti tappettini.Dalle deposizioni dei testi innanzi richiamati risulta un danno emergente pari ad euro 822.050,43 che rappresenta l'importo del risarcimento dovuto alle proprie clienti per perdita dell'uva, già comprensivo anche dei costi di acquisto dei tappettini versati all'attrice.Inoltre,
risultano invenduti euro 52.000,00 di tappettini, da ritenersi incommerciabili per i vizi da cui sono affetti,
sicchè spetta all'attrice il ristoro dell'ulteriore danno emergente pari al suddetto costo di acquisto versato alla convenuta.Spetta, inoltre, anche il ristoro del lucro cessante commisurabile all'utile del 300% che l'attrice era in grado di ricavare dalla rivendita dei tappettini divenuti incommercibili e rimasti nei suoi
2 depositi.Tale utile può dirsi provato attraverso il confronto tra il prezzo versato alla convenuta e quelo praticato alle due clienti e per la rilalienazione.La quantità invendibile di tappettini, Parte_2 CP_2
pari ad euro 52.000 di costi di acquisto, genera, quindi, un danno da mancato utile di euro 156.000,00
(300% di euro 52.0000) che rappresentano ulteriore voce di danno risarcibile a favore dell'attrice.In
definitiva, spetta all'attrice un risarcimento dei danni liquidabile in complessivi euro 1.030.050,43.Su
detta somma è dovuta rivalutazione monetaria dalla data di contestazione dei vizi da parte delle clienti dell'attrice e fino alla data di pubblicazione della presente decisione trattandosi di debito di valore.Su detta somma anno per anno rivalutata sono dovuti gli interessi legali quale ristoro equitativo dell'ulteriore danno da ritardo impeditivo dei normali impieghi fruttiferi del denaro, a decorrere dalla scoperta dei vizi e fino al soddisfo.Non sono, invece, provati gli ulteriori danni, anche non patrimoniali, lamentati dall'attrice attesa la assoluta genericità delle dichiarazioni rese sul punto dal teste .Alla soccombenza della convenuta Tes_4
segue la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
1) condanna la al risarcimento dei danni subiti dalla che si liquidano in CP_1 Parte_1
euro 1.030.050,43 con maggiorazione di rivalutazione monetaria e di interessi legali secondo le modalità
specificate in motivazione;
2) condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della liquidate in CP_1 Parte_1
euro 1745,00 per esborsi ed euro 37.951,00 per compensi, oltre IVA, Cap e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 9/4/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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