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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2549/2021 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 10 gennaio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2549 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, pendente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Zanettini ed elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 studio in 50065 Pontassieve (FI), al Viale Hanoi n. 18, come da procura alle liti allegata al ricorso con documento separato da considerarsi comunque congiunto al ricorso ex art. 414 c.p.c.; RICORRENTE E
(p. iva ), in persona della titolare Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 (C.F. ), con sede in 50143 Firenze (FI), alla Via Domenico Veneziano n. 5/r, C.F._1 contumace;
CONVENUTA ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 16.12.2021 il lavoratore ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l individuale CP_2 Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “a) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra il IG. e la ditta individuale Parte_1 [...]
, in persona della titolare IG.ra nel periodo marzo 2015 – Controparte_1 Controparte_1 febbraio 2020 o nelle diverse date che saranno accertate e ritenute di giustizia, con mansioni di
“cuoco” corrispondente ad un 4 livello c.c.n.l. per i dipendenti dei pubblici esercizi, o il diverso inquadramento accertato e dichiarato di giustizia, e a tempo pieno per n. 40 ore settimanali, e per gli effetti b) condannare la ditta individuale (p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona della titolare IG.ra (c.f. ), con sede in Firenze Controparte_1 C.F._1 (FI), Via Domenico Veneziano n. 5/r, a corrispondere in favore del IG. l'importo di € Parte_1 31.691,64 (trentunomilaseicentonovantuno/64), comprensivo delle differenze sul TFR, già detratto il percepito, o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, TFR, ferie, tredicesima e quattordicesima, con riguardo al periodo marzo 2015 – febbraio 2020, come da conteggi che si allegano, e che costituiscono parte integrante del presente atto, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva, nonché oltre interessi, e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
c) dichiarare nullo il licenziamento se mai possa dirsi effettuato, e per l'effetto d) disporre la reintegra del IG. nel posto di lavoro con condanna della ditta individuale Parte_1
(p. iva ), in persona della titolare IG.ra Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 (c.f. ), con sede in Firenze (FI), Via Domenico Veneziano n. 5/r, al
[...] C.F._1 risarcimento del danno, pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra e comunque non inferiore a 5 mensilità, al versamento dei contributi INPS dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, oltre al versamento
pagina 1 di 5 dei contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di avvocato.”. 2. A fondamento delle conclusioni di merito rassegnate, il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato per la ditta individuale a far data dal 21.07.2008 Controparte_1 fino al febbraio 2020 compreso;
- di aver svolto un periodo iniziale di lavoro a chiamata (21.07.2008 – settembre 2011);
- di essere stato, quindi, formalmente assunto dalla ditta convenuta in data 01.10.2011 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part time (doc. 1), fino al 31.12.2015, quando il rapporto di lavoro si è interrotto per dimissioni volontarie indotte (doc. 2);
- di fatto, però, il rapporto di lavoro è proseguito senza alcuna regolarizzazione contrattuale fino al febbraio 2020 compreso, quando l'attività è stata sospesa a causa delle restrizioni per il lockdown dovuto all'emergenza pandemica Covid-19;
- successivamente il rapporto di lavoro si risolveva definitivamente per facta concludentia: a ben vedere, una tale modalità di risoluzione del rapporto di lavoro non può che ritenersi nulla: nello specifico, nonostante il lavoratore, a più riprese, avesse contattato l'azienda per riprendere la sua attività lavorativa, la stessa temporeggiava e rimaneva evasiva al riguardo;
- nel corso del rapporto di lavoro benché assunto come lavapiatti, ha in realtà svolto sin Pt_1 dall'assunzione mansioni di cuoco corrispondenti al 4 livello C.C.N.L. Pubblici Esercizi, lavorando per più ore settimanali e per più periodi rispetto a quelli per i quali era stato assunto;
- di aver sempre lavorato per (almeno) 40 ore settimanali, così ripartite: dal martedì al sabato, dalle ore 08:30 alle ore 16:30;
- di non aver mai percepito il T.F.R., né alcun beneficio (tredicesima, ratei di mensilità aggiuntive, etc.) così come previsto dal C.C.N.L., come neanche le festività e le ferie non godute;
- con lettera del 21.10.2020 ha, pertanto, rivendicato le differenze retributive e i benefici a Pt_1 lui spettanti (doc. 3);
- con riferimento ai periodi lavorativi marzo 2015 – febbraio 2020 a oggi vanta differenze Pt_1 retributive per un importo complessivo dovuto pari ad € 31.691,64, comprensivo delle differenze sul T.F.R., già detratto il percepito, come da conteggio in atti (doc. 4);
- con apposita istanza all'Ordine degli Avvocati di Firenze chiedeva di essere ammesso al Pt_1 patrocinio a spese dello Stato (doc. 5).
3. La parte convenuta, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto all'indirizzo PEC all'indirizzo in data 20.1.2022 (v. PEC Email_1 depositate il 2.1.25), non si è costituita in giudizio e, pertanto, il giudizio si è svolto nella contumacia di parte convenuta.
4. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti da parte ricorrente e la prova orale sfogata e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
5. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, delle testimonianze raccolte e della ingiustificata mancata risposta di parte convenuta all'interpello ex art. 232 c.p.c. (v. notifica a mezzo PEC dell'ordinanza ammissiva dell'interpello all'indirizzo in data 23.12.2022 e verbale di udienza Email_1 del 3 luglio 2023), ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debba trovare accoglimento.
6. In particolare, ritiene il Tribunale che le testimonianze rese da e (v. Testimone_1 Tes_2 verbale di udienza del 3.7.2023), rispetto ai quali non sono emersi elementi che ne denotino un interesse, anche solo di mero fatto, all'esito del giudizio, valutate unitamente all'ingiustificata mancata risposta della parte convenuta contumace all'interrogatorio formale1, consentano di ritenere provato che, successivamente alle dimissioni rassegnate da in data 31.12.2015, fra le medesime parti si Pt_1 sia, in via di fatto, costituito ex novo, quantomeno con decorrenza 1.1.2017, un distinto rapporto di pagina 2 di 5 lavoro subordinato a tempo pieno (40 ore settimanali distribuite dal lunedì al sabato) e indeterminato, per lo svolgimento di mansioni di cuoco ex livello 4°2 del C.C.N.L. Turismo - Pubblici Esercizi 1-2 categoria pro tempore vigente, e che lo stesso abbia avuto di fatto esecuzione fino al 31.12.2019. 7. Il teste ha, infatti, dichiarato quanto segue: “Sono un dipendente di Arca coop. sociale Tes_2 da gennaio 2023. In precedenza lavoravo dal 2018 presso la Cooperativa Ulisse. Prima ancora ho lavorato presso il . Mi sono dimesso io. Ulisse ripara e vende biciclette Controparte_3 e svolge attività di pulizie. Arca gestisce asili nido, case per i minori, RSA etc. Io mi occupo di manutenzione delle strutture. Posso dire che dopo anni che mi ero perso di vista con il ricorrente, saputo nella seconda metà del 2018 da un amico comune che il ricorrente lavorava presso la Pt_2
, sono andato a trovarlo. La si trova in Via Veneziano. Tra le seconda metà del
[...] Parte_2 2018 e il 2019 sono stato a trovarlo diverse volte, non meno di 10; ci capitavo una volta la settimana
o ogni quindici giorni; preciso che lì vicino, in Via Doninzetti, vi era un asilo nido dove mi recavo per ragioni di lavoro. Ogni volta che sono andato a trovarlo il ricorrente mi ha offerto il pranzo. Una volta entrati c'è un grande tavolo sulla sinistra ma preciso che non è un posto dove la clientela va a mangiare;
proseguendo c'è la cucina a vista con i fornelli e il bancone sulla destra, e sulla sinistra i lavelli. Nelle occasioni in cui sono stato da l'ho sempre trovato a cucinare; preciso che mi è Pt_1 capitato di sentirlo fare delle richieste alle due signore che lavoravano lì, come per esempio di preparargli il prezzemolo. Io mi fermavo soprattutto il sabato alle ore 12.30/13.00; qualche volta mi sono fermato anche a metà pomeriggio nel qual caso andavamo a prendere un caffè nel bar all'angolo. Mi è capitato comunque di andarci anche in giorni diversi dal sabato. Più di una volta ho avuto modo di incontrare nel negozio anche la proprietaria, ha pranzato con me. In tali occasioni la proprietaria ha avuto modo di dirmi che il ricorrente era un bravo cuoco.”.
8. Ancora, il teste ha riferito quanto segue: “… Al momento sono disoccupato. Sono Testimone_1 disoccupato dal 2019. Avevo una ditta di trasporti, l'ho chiusa definitivamente. Sono amico del ricorrente, lo conosco da qualche anno. Io per il mio lavoro andavo a consegnare la merce con un furgone presso vari negozi, e in questo ambito mi fermavo a salutare il ricorrente con una frequenza di circa 2-3 volte al mese. Mi trattenevo pochi minuti, potranno essere stati dieci. Io consegnavo stoffe. Io mi fermavo a salutare il ricorrente nella zona di Soffiano, non ricordo l'indirizzo esatto. Si trattava di un negozio con una entrata con una piccola scrivania su un lato e una cucina a vista. All'interno per quello che ho visto, non si mangiava, non era un ristorante, come ho detto c'era una cucina. Io passavo al mattino, ma qualche volta anche nel pomeriggio. Dentro il negozio c'erano alcune persone, fra le quali il sig. che vedevo intento a lavorare ai fornelli. Queste mie visite Pt_1 si collocano più o meno tra il 2017 e il 2019. Non avevo un orario nel quale prevalentemente mi fermavo a salutare il ricorrente. Ricordo che una volta nel periodo di Natale la signora , Persona_1 la proprietaria, mi chiese di consegnare del cibo cucinato a dei clienti.”.
9. Alcun elemento di prova utile ai fini del decidere hanno, invece, fornito le deposizioni dei testi e (v. verbale di udienza del 19.4.2024) avendo entrambi riferito Testimone_3 Testimone_4 circostanze che si collocano in epoca antecedente al periodo temporale oggetto della domanda giudiziale di differenze retributive (marzo 2015-febbraio 2020). 10. Sulla base dell'analitico conteggio del 28.10.2024, correttamente elaborato da parte ricorrente secondo i criteri di calcolo indicati dal Tribunale (v. ordinanza del 22.7.2024), le differenze retributive maturate dal ricorrente rispetto al percepito dallo stesso ammesso (sarebbe stato onere del datore di lavoro convenuto provare in giudizio l'eventuale avvenuta corresponsione di maggiori somme), dal 1.1.2017 al 31.12.2019, a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive e T.F.R., ammontano alla somma capitale lorda di € 13.876,52 di cui € 957,00 a titolo di T.F.R. (somma quest'ultima allo stato non esigibile stante, per le ragioni che si vanno concisamente a esporre, l'attuale permanenza del rapporto inter partes), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
pagina 3 di 5 11. Ciò posto, ritiene il Tribunale che, da un lato, parte ricorrente non abbia, invero, né dedotto, né, tantomeno, provato, o, chiesto di essere ammessa a provare la sussistenza nella fattispecie concreta di un licenziamento orale (negozio giuridico unilaterale recettizio), avendo, al contrario, allegato, in sostanza, che il rapporto ha cessato di avere di fatto attuazione a decorrere dal marzo 2020; dall'altro, però, sarebbe stato onere del datore convenuto contumace provare in giudizio la sussistenza nel caso di specie di un valida ed efficace causa di risoluzione del rapporto.
12. Ne discende che il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sorto inter partes in via di fatto a far data quantomeno dal gennaio 2017, deve considerarsi ancora in essere e, in applicazione della c.d. tutela reale di diritto comune, parte convenuta deve essere condannata alla immediata riammissione in servizio del ricorrente e al risarcimento del danno patrimoniale (lucro cessante) da questi subito, da commisurarsi alle retribuzioni maturate e maturande dal ricorrente dalla messa in mora del creditore (i.e. dalla data dell'offerta della prestazione lavorativa) del 20 gennaio 2022 (costituente la data di notifica del ricorso introduttivo contenente la domanda di reintegra, non contenendo, infatti, il doc. 3 alcuna offerta della prestazione lavorativa) alla effettiva riammissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
13. Non si è proceduto all'accertamento dell'eventuale aliunde perceptum ex art. 1227 c.c., in quanto, stante la contumacia del datore di lavoro, difetta in atti la relativa eccezione o, quantomeno, l'allegazione della rioccupazione del ricorrente.
14. Non si è proceduto alla integrazione del contraddittorio nei confronti dell'I.N.P.S., posto che il solo inciso “oltre alla relativa regolarizzazione contributiva”, in assenza di qualunque sviluppo nel corpo dell'atto del petitum e della causa petendi, risulta configurare una mera clausola di stile, riproduttiva di un obbligo di legge, e non un capo di domanda ex art. 414 c.p.c.
15. Dato atto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze del 23.3.2022 di accoglimento dell'istanza n. 428 del 16.2.2022 (v. deposito del 2.1.2025), la parte convenuta soccombente deve essere condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo, relative alla fase di studio della controversia e alla fase introduttiva del giudizio, e a rifondere allo Stato (v. Cass. n. 33924/2022) le spese di lite di pertinenza del ricorrente, liquidate come in dispositivo, relative alla fase istruttoria e/o di trattazione e alla fase decisionale (scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00, valori minimi).
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara che tra e è sorto, in via di fatto, Parte_1 Controparte_1 con decorrenza 1.1.2017, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per lo svolgimento di mansioni di cuoco ex livello 4° del C.C.N.L. Turismo - Pubblici Esercizi 1-2 categoria pro tempore vigente, e che lo stesso è ancora in essere;
- per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate dal 1.1.2017 al 31.12.2019, ai titoli specificati in parte motiva, la somma capitale lorda di € 12.919,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- condanna parte convenuta alla immediata riammissione in servizio del ricorrente e al risarcimento del danno patrimoniale da questi subito, da commisurarsi alle retribuzioni maturate e maturande dal ricorrente dalla messa in mora del creditore del 20 gennaio 2022 alla effettiva riammissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite relative alla fase di studio della controversia e alla fase introduttiva del giudizio che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 2.224,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovuti;
e a rifondere allo Stato le spese di lite di pertinenza del ricorrente, relative alla fase istruttoria e/o di trattazione e alla fase decisoria, che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 2.405,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovuti.
pagina 4 di 5 Firenze, 10 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 232, co. 1 c.p.c.: “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.”. 2 V. doc. 11, art. 54: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: … - cuoco capo partita;
- cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
…”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 10 gennaio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2549 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, pendente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Zanettini ed elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 studio in 50065 Pontassieve (FI), al Viale Hanoi n. 18, come da procura alle liti allegata al ricorso con documento separato da considerarsi comunque congiunto al ricorso ex art. 414 c.p.c.; RICORRENTE E
(p. iva ), in persona della titolare Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 (C.F. ), con sede in 50143 Firenze (FI), alla Via Domenico Veneziano n. 5/r, C.F._1 contumace;
CONVENUTA ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 16.12.2021 il lavoratore ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l individuale CP_2 Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “a) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra il IG. e la ditta individuale Parte_1 [...]
, in persona della titolare IG.ra nel periodo marzo 2015 – Controparte_1 Controparte_1 febbraio 2020 o nelle diverse date che saranno accertate e ritenute di giustizia, con mansioni di
“cuoco” corrispondente ad un 4 livello c.c.n.l. per i dipendenti dei pubblici esercizi, o il diverso inquadramento accertato e dichiarato di giustizia, e a tempo pieno per n. 40 ore settimanali, e per gli effetti b) condannare la ditta individuale (p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona della titolare IG.ra (c.f. ), con sede in Firenze Controparte_1 C.F._1 (FI), Via Domenico Veneziano n. 5/r, a corrispondere in favore del IG. l'importo di € Parte_1 31.691,64 (trentunomilaseicentonovantuno/64), comprensivo delle differenze sul TFR, già detratto il percepito, o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, TFR, ferie, tredicesima e quattordicesima, con riguardo al periodo marzo 2015 – febbraio 2020, come da conteggi che si allegano, e che costituiscono parte integrante del presente atto, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva, nonché oltre interessi, e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
c) dichiarare nullo il licenziamento se mai possa dirsi effettuato, e per l'effetto d) disporre la reintegra del IG. nel posto di lavoro con condanna della ditta individuale Parte_1
(p. iva ), in persona della titolare IG.ra Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 (c.f. ), con sede in Firenze (FI), Via Domenico Veneziano n. 5/r, al
[...] C.F._1 risarcimento del danno, pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra e comunque non inferiore a 5 mensilità, al versamento dei contributi INPS dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, oltre al versamento
pagina 1 di 5 dei contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di avvocato.”. 2. A fondamento delle conclusioni di merito rassegnate, il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato per la ditta individuale a far data dal 21.07.2008 Controparte_1 fino al febbraio 2020 compreso;
- di aver svolto un periodo iniziale di lavoro a chiamata (21.07.2008 – settembre 2011);
- di essere stato, quindi, formalmente assunto dalla ditta convenuta in data 01.10.2011 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part time (doc. 1), fino al 31.12.2015, quando il rapporto di lavoro si è interrotto per dimissioni volontarie indotte (doc. 2);
- di fatto, però, il rapporto di lavoro è proseguito senza alcuna regolarizzazione contrattuale fino al febbraio 2020 compreso, quando l'attività è stata sospesa a causa delle restrizioni per il lockdown dovuto all'emergenza pandemica Covid-19;
- successivamente il rapporto di lavoro si risolveva definitivamente per facta concludentia: a ben vedere, una tale modalità di risoluzione del rapporto di lavoro non può che ritenersi nulla: nello specifico, nonostante il lavoratore, a più riprese, avesse contattato l'azienda per riprendere la sua attività lavorativa, la stessa temporeggiava e rimaneva evasiva al riguardo;
- nel corso del rapporto di lavoro benché assunto come lavapiatti, ha in realtà svolto sin Pt_1 dall'assunzione mansioni di cuoco corrispondenti al 4 livello C.C.N.L. Pubblici Esercizi, lavorando per più ore settimanali e per più periodi rispetto a quelli per i quali era stato assunto;
- di aver sempre lavorato per (almeno) 40 ore settimanali, così ripartite: dal martedì al sabato, dalle ore 08:30 alle ore 16:30;
- di non aver mai percepito il T.F.R., né alcun beneficio (tredicesima, ratei di mensilità aggiuntive, etc.) così come previsto dal C.C.N.L., come neanche le festività e le ferie non godute;
- con lettera del 21.10.2020 ha, pertanto, rivendicato le differenze retributive e i benefici a Pt_1 lui spettanti (doc. 3);
- con riferimento ai periodi lavorativi marzo 2015 – febbraio 2020 a oggi vanta differenze Pt_1 retributive per un importo complessivo dovuto pari ad € 31.691,64, comprensivo delle differenze sul T.F.R., già detratto il percepito, come da conteggio in atti (doc. 4);
- con apposita istanza all'Ordine degli Avvocati di Firenze chiedeva di essere ammesso al Pt_1 patrocinio a spese dello Stato (doc. 5).
3. La parte convenuta, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto all'indirizzo PEC all'indirizzo in data 20.1.2022 (v. PEC Email_1 depositate il 2.1.25), non si è costituita in giudizio e, pertanto, il giudizio si è svolto nella contumacia di parte convenuta.
4. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti da parte ricorrente e la prova orale sfogata e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
5. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, delle testimonianze raccolte e della ingiustificata mancata risposta di parte convenuta all'interpello ex art. 232 c.p.c. (v. notifica a mezzo PEC dell'ordinanza ammissiva dell'interpello all'indirizzo in data 23.12.2022 e verbale di udienza Email_1 del 3 luglio 2023), ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debba trovare accoglimento.
6. In particolare, ritiene il Tribunale che le testimonianze rese da e (v. Testimone_1 Tes_2 verbale di udienza del 3.7.2023), rispetto ai quali non sono emersi elementi che ne denotino un interesse, anche solo di mero fatto, all'esito del giudizio, valutate unitamente all'ingiustificata mancata risposta della parte convenuta contumace all'interrogatorio formale1, consentano di ritenere provato che, successivamente alle dimissioni rassegnate da in data 31.12.2015, fra le medesime parti si Pt_1 sia, in via di fatto, costituito ex novo, quantomeno con decorrenza 1.1.2017, un distinto rapporto di pagina 2 di 5 lavoro subordinato a tempo pieno (40 ore settimanali distribuite dal lunedì al sabato) e indeterminato, per lo svolgimento di mansioni di cuoco ex livello 4°2 del C.C.N.L. Turismo - Pubblici Esercizi 1-2 categoria pro tempore vigente, e che lo stesso abbia avuto di fatto esecuzione fino al 31.12.2019. 7. Il teste ha, infatti, dichiarato quanto segue: “Sono un dipendente di Arca coop. sociale Tes_2 da gennaio 2023. In precedenza lavoravo dal 2018 presso la Cooperativa Ulisse. Prima ancora ho lavorato presso il . Mi sono dimesso io. Ulisse ripara e vende biciclette Controparte_3 e svolge attività di pulizie. Arca gestisce asili nido, case per i minori, RSA etc. Io mi occupo di manutenzione delle strutture. Posso dire che dopo anni che mi ero perso di vista con il ricorrente, saputo nella seconda metà del 2018 da un amico comune che il ricorrente lavorava presso la Pt_2
, sono andato a trovarlo. La si trova in Via Veneziano. Tra le seconda metà del
[...] Parte_2 2018 e il 2019 sono stato a trovarlo diverse volte, non meno di 10; ci capitavo una volta la settimana
o ogni quindici giorni; preciso che lì vicino, in Via Doninzetti, vi era un asilo nido dove mi recavo per ragioni di lavoro. Ogni volta che sono andato a trovarlo il ricorrente mi ha offerto il pranzo. Una volta entrati c'è un grande tavolo sulla sinistra ma preciso che non è un posto dove la clientela va a mangiare;
proseguendo c'è la cucina a vista con i fornelli e il bancone sulla destra, e sulla sinistra i lavelli. Nelle occasioni in cui sono stato da l'ho sempre trovato a cucinare; preciso che mi è Pt_1 capitato di sentirlo fare delle richieste alle due signore che lavoravano lì, come per esempio di preparargli il prezzemolo. Io mi fermavo soprattutto il sabato alle ore 12.30/13.00; qualche volta mi sono fermato anche a metà pomeriggio nel qual caso andavamo a prendere un caffè nel bar all'angolo. Mi è capitato comunque di andarci anche in giorni diversi dal sabato. Più di una volta ho avuto modo di incontrare nel negozio anche la proprietaria, ha pranzato con me. In tali occasioni la proprietaria ha avuto modo di dirmi che il ricorrente era un bravo cuoco.”.
8. Ancora, il teste ha riferito quanto segue: “… Al momento sono disoccupato. Sono Testimone_1 disoccupato dal 2019. Avevo una ditta di trasporti, l'ho chiusa definitivamente. Sono amico del ricorrente, lo conosco da qualche anno. Io per il mio lavoro andavo a consegnare la merce con un furgone presso vari negozi, e in questo ambito mi fermavo a salutare il ricorrente con una frequenza di circa 2-3 volte al mese. Mi trattenevo pochi minuti, potranno essere stati dieci. Io consegnavo stoffe. Io mi fermavo a salutare il ricorrente nella zona di Soffiano, non ricordo l'indirizzo esatto. Si trattava di un negozio con una entrata con una piccola scrivania su un lato e una cucina a vista. All'interno per quello che ho visto, non si mangiava, non era un ristorante, come ho detto c'era una cucina. Io passavo al mattino, ma qualche volta anche nel pomeriggio. Dentro il negozio c'erano alcune persone, fra le quali il sig. che vedevo intento a lavorare ai fornelli. Queste mie visite Pt_1 si collocano più o meno tra il 2017 e il 2019. Non avevo un orario nel quale prevalentemente mi fermavo a salutare il ricorrente. Ricordo che una volta nel periodo di Natale la signora , Persona_1 la proprietaria, mi chiese di consegnare del cibo cucinato a dei clienti.”.
9. Alcun elemento di prova utile ai fini del decidere hanno, invece, fornito le deposizioni dei testi e (v. verbale di udienza del 19.4.2024) avendo entrambi riferito Testimone_3 Testimone_4 circostanze che si collocano in epoca antecedente al periodo temporale oggetto della domanda giudiziale di differenze retributive (marzo 2015-febbraio 2020). 10. Sulla base dell'analitico conteggio del 28.10.2024, correttamente elaborato da parte ricorrente secondo i criteri di calcolo indicati dal Tribunale (v. ordinanza del 22.7.2024), le differenze retributive maturate dal ricorrente rispetto al percepito dallo stesso ammesso (sarebbe stato onere del datore di lavoro convenuto provare in giudizio l'eventuale avvenuta corresponsione di maggiori somme), dal 1.1.2017 al 31.12.2019, a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive e T.F.R., ammontano alla somma capitale lorda di € 13.876,52 di cui € 957,00 a titolo di T.F.R. (somma quest'ultima allo stato non esigibile stante, per le ragioni che si vanno concisamente a esporre, l'attuale permanenza del rapporto inter partes), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
pagina 3 di 5 11. Ciò posto, ritiene il Tribunale che, da un lato, parte ricorrente non abbia, invero, né dedotto, né, tantomeno, provato, o, chiesto di essere ammessa a provare la sussistenza nella fattispecie concreta di un licenziamento orale (negozio giuridico unilaterale recettizio), avendo, al contrario, allegato, in sostanza, che il rapporto ha cessato di avere di fatto attuazione a decorrere dal marzo 2020; dall'altro, però, sarebbe stato onere del datore convenuto contumace provare in giudizio la sussistenza nel caso di specie di un valida ed efficace causa di risoluzione del rapporto.
12. Ne discende che il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sorto inter partes in via di fatto a far data quantomeno dal gennaio 2017, deve considerarsi ancora in essere e, in applicazione della c.d. tutela reale di diritto comune, parte convenuta deve essere condannata alla immediata riammissione in servizio del ricorrente e al risarcimento del danno patrimoniale (lucro cessante) da questi subito, da commisurarsi alle retribuzioni maturate e maturande dal ricorrente dalla messa in mora del creditore (i.e. dalla data dell'offerta della prestazione lavorativa) del 20 gennaio 2022 (costituente la data di notifica del ricorso introduttivo contenente la domanda di reintegra, non contenendo, infatti, il doc. 3 alcuna offerta della prestazione lavorativa) alla effettiva riammissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
13. Non si è proceduto all'accertamento dell'eventuale aliunde perceptum ex art. 1227 c.c., in quanto, stante la contumacia del datore di lavoro, difetta in atti la relativa eccezione o, quantomeno, l'allegazione della rioccupazione del ricorrente.
14. Non si è proceduto alla integrazione del contraddittorio nei confronti dell'I.N.P.S., posto che il solo inciso “oltre alla relativa regolarizzazione contributiva”, in assenza di qualunque sviluppo nel corpo dell'atto del petitum e della causa petendi, risulta configurare una mera clausola di stile, riproduttiva di un obbligo di legge, e non un capo di domanda ex art. 414 c.p.c.
15. Dato atto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze del 23.3.2022 di accoglimento dell'istanza n. 428 del 16.2.2022 (v. deposito del 2.1.2025), la parte convenuta soccombente deve essere condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo, relative alla fase di studio della controversia e alla fase introduttiva del giudizio, e a rifondere allo Stato (v. Cass. n. 33924/2022) le spese di lite di pertinenza del ricorrente, liquidate come in dispositivo, relative alla fase istruttoria e/o di trattazione e alla fase decisionale (scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00, valori minimi).
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara che tra e è sorto, in via di fatto, Parte_1 Controparte_1 con decorrenza 1.1.2017, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per lo svolgimento di mansioni di cuoco ex livello 4° del C.C.N.L. Turismo - Pubblici Esercizi 1-2 categoria pro tempore vigente, e che lo stesso è ancora in essere;
- per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate dal 1.1.2017 al 31.12.2019, ai titoli specificati in parte motiva, la somma capitale lorda di € 12.919,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- condanna parte convenuta alla immediata riammissione in servizio del ricorrente e al risarcimento del danno patrimoniale da questi subito, da commisurarsi alle retribuzioni maturate e maturande dal ricorrente dalla messa in mora del creditore del 20 gennaio 2022 alla effettiva riammissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite relative alla fase di studio della controversia e alla fase introduttiva del giudizio che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 2.224,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovuti;
e a rifondere allo Stato le spese di lite di pertinenza del ricorrente, relative alla fase istruttoria e/o di trattazione e alla fase decisoria, che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 2.405,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovuti.
pagina 4 di 5 Firenze, 10 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 232, co. 1 c.p.c.: “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.”. 2 V. doc. 11, art. 54: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: … - cuoco capo partita;
- cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
…”.