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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4264 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49202/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Cozzi Presidente Relatore dott. Marcello Piscopo Giudice dott. Federico Salmeri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49202/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. E_ C.F._1 QUIROZ VITALE MARCO ALBERTO e dell'avv. BERATTO MIRIAM ( ), C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO, 12 20129 MILANO presso il difensore avv. QUIROZ
VITALE MARCO ALBERTO
ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F. E_ C.F._3 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. PERILLI GIAMPIERO e dell'avv. DE LUCA C.F._4
PATRIZIA ( ), elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR ORSENIGO, 2 C.F._5
20066 MELZO presso il difensore avv. PERILLI GIAMPIERO CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per E_
Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis – previe le declaratorie del caso tutte - così giudicare: Previo accertamento, in caso di contestazioni, della qualità di legittimaria dell'attrice E_
, con diritto alla quota di riserva (pari a 2/9) dell'eredità dei defunti genitori
[...] Parte_2
e da determinarsi mediante accertamento del c.d. patrimonio riunito,
[...] Controparte_3 secondo le modalità in atti descritte, ed effettuato il calcolo della quota di legittima spettante all'attrice e della quota di cui i coniugi e potevano eventualmente Parte_2 Controparte_3 disporre a favore dei figli odierni convenuti e , con il E_ Controparte_2 conseguente accertamento dell'intervenuta lesione integrale della quota di legittima dell'attrice sostanzialmente pretermessa.
IN VIA PRINCIPALE:
A) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento redatto dal padre sig. Parte_2
(deceduto il 13.02.13) per Atto pubblico a cura del Notaio Dott.
[...] Persona_1 pubblicato il 22.03.2013, al Rep. n. 49669 e Raccolta n. 17647 e dalla madre Controparte_3 pagina 1 di 38 (deceduta il 26.02.13) per Atto pubblico a cura del Notaio Dott. pubblicato il Persona_1
22.03.2013, al Rep. n. 49670/17648 del Notaio Dott. pubblicato il 22.03.2013, al Persona_1
Rep. n. 49670/17648 per violazione dei requisiti formali e sostanziali, per tutte le motivazioni illustrate in atti e per l'effetto disporre la nullità della divisione disposta dai genitori e che l'eredità sia dunque devoluta ex lege ai tre figli, secondo le regole della successione legittima, previo accertamento, nella sua qualità di legittimaria sostanzialmente pretermessa e/o lesa, dell'intervenuta lesione della quota di legittima spettante all'attrice , pari a 2/9, mediante la riduzione E_ delle disposizioni inter vivos dissimulanti donazioni e/o atti di liberalità indiretta, lesive della quota di legittima, con integrazione della medesima ed ogni conseguenza di legge, nei termini e con le modalità di seguito descritte.
B) Nella denegata ipotesi in cui i testamenti dei genitori fossero ritenuti validi, accertare e dichiarare che l'attrice è stata lesa nella sua quota di legittima in ordine alla E_ successione testamentaria del padre sig. (deceduto il 13.02.13) per Atto Parte_2 pubblico a cura del Notaio Dott. pubblicato il 22.03.2013, al Rep. n. 49669 e Persona_1
Raccolta n. 17647 e in quella dalla madre (deceduta il 26.02.13) per Atto pubblico Controparte_3
a cura del Notaio Dott. pubblicato il 22.03.2013, al Rep. n. 49670/17648 e per Persona_1
l'effetto disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti dei fratelli ed CP
ex art. 554 c.c. fino alla concorrenza della quota di legittima dell'esponente _2 E_
, in qualità di legittimaria sostanzialmente pretermessa e/o lesa, ex art. 537 c.c., pari a 2/9 -, e
[...] conseguentemente la reintegrazione della quota di legittima dell'attrice , E_ secondo le norme sulla successione legittima, con condanna dei convenuti e E_ [...]
ex art. 560 c.c. e accolta la domanda di riduzione disporre la restituzione dei beni _2 immobili e mobili all'attrice, nella disponibilità dei beneficiari e E_ _2
, come di seguito indicati, ivi compresi i frutti dell'azienda in natura ed in caso di loro
[...] consumazione, il corrispondente valore in denaro, comprensivo di rivalutazione ed interessi dal dovuto all'effettiva liquidazione, secondo la quota di riserva dell'attrice, con assegnazione alla stessa della medesima quota, procedendo successivamente alla divisione della comunione ereditaria così formatasi, secondo le modalità in seguito previste;
C) IN OGNI CASO: anche nella denega ipotesi in cui i testamenti fossero ritenuti validi:
Accertare e dichiarare la simulazione dei seguenti atti, salvo errori ed omissioni, in funzione della riduzione dei medesimi - perché dissimulanti donazioni e/o atti di liberalità indirette, di cui si eccepisce anche la nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c. - che hanno determinato la accertanda lesione della quota di riserva dell'attrice ex art. 537 c.c, nella misura di E_
2/9 - la quale agisce nel presente atto quale legittimario sostanzialmente pretermesso e/o leso - e di cui tenere conto, in ogni caso, in sede di divisione ereditaria, ai fini dell'applicazione dell'istituto della collazione: BENI fabbricati e terreni): CP_4
C1) Atto di Divisione del 13 luglio 2016 a n. Rep. 27780 e Raccolta n. 15347 Notaio Dott.ssa Per_2 del compendio (ereditario) in due lotti tra le:
[...]
STIPULANTI: i convenuti fratelli ed : omissis CP Controparte_2
C2) Atto di compravendita dal sig. al fratello sig. stipulato E_ Controparte_2 in data 9 luglio 1980 a Rep. 66.841 Notaio Dott. della quota di metà indivisa dei Persona_3 beni rustici, corte e fabbricati siti in Comune di Liscate (Milano), e identificati come segue,
STIPULANTI: i convenuti fratelli ed : CP Controparte_2
In Catasto Terreni revisionato del Comune di Liscate:
- Foglio 7: mappali 17-18, di complessivi ettari 3.64.60;
- Foglio 8: mappali 45-46-51-55-56-57-58, di complessivi Ha. 3.23.80.
Complessivamente Ha.6.88.40=
pagina 2 di 38 Mappale 53 – del foglio 8 – corte comune.
Nuovo catasto Edilizio Urbano del Comune di Liscate:
- Foglio 8: partita n.1001=
- Mappali 52-54/1 – Via Mulino della Mora = P.L. – Categ. A/6 – Cl. 1 – vani 8,5 –
R.C.L. 714
- Mappale 54/2 – Via Mulino della Mora – P. T. – categ. 0/1 – R.C.L. 2400=
Totale unità immobiliari 2 – vani 8,5 – R.C.L. 3.114.
******
C3) Atto di compravendita stipulato da , in qualità di parte acquirente e il E_ per vecchi indigenti”, in qualità di parte venditrice, in data 02.12.1968, a Controparte_5
26.895, n.
4.930 di raccolta a Notaio Dott. di GI, di beni rustici della Persona_4 superficie complessiva di Ha. 6.88.40 (ettari sei, are ottantotto e centiare quaranta), corte e fabbricati con rendita catastale di lire 3.114, siti in Comune di Liscate (Milano):
STIPULANTI: il convenuto e il venditore E_ Controparte_5 omissis
Parimenti accertare e dichiarare la simulazione dei seguenti atti compiuti dai genitori a favore delle parti convenute, salvo errori ed omissioni, in funzione della riduzione dei medesimi - perché dissimulanti donazioni e/o atti di liberalità indirette, di cui si eccepisce anche la nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c. - che hanno determinato la accertanda lesione della quota di riserva dell'attrice ex art. 537 c.c, nella misura di 2/9, come sopra indicato: E_ CESSIONI D'AZIENDA: Azienda agricola e Distributore di benzina tra le: PARTI: i convenuti fratelli ed : CP Controparte_2 C6) Atto di donazione dell'“Azienda Agricola Della AS Agostino”, con sede in Liscate (MI), Cascina Molino Mora 12, C.F. quale “universitas – bene immobile” da parte C.F._6 dei genitori – al figlio (anno 1996), come Parte_2 Controparte_3 E_ meglio indicati in atti;
C8) Atto di donazione dell'“Impresa distributore di benzina Della AS Agostino”, con sede in Liscate (MI), Strada Provinciale Cerca 39 KM, C.F. da parte dei genitori C.F._6 [...]
– al figlio (anno 1996), come meglio indicato in Parte_2 Controparte_3 Controparte_2 atti;
compresa la liberalità indiretta consistita nell'opera di collaborazione mai retribuita, prestata dai genitori fino al loro decesso, all'Azienda Agricola Della AS LO, da questi donata ai figli CP_6 ed , da quantificare all'esito dell'istruttoria mediante CTU, nonché all'Impresa Controparte_7 commerciale distributore di benzina di , da questi donata poi al figlio . Controparte_2 CP_8
Con riserva di successivamente agire, come già precisato all'udienza del 22.02.24 e con Note di trattazione scritta per l'udienza del 06.03.24, mediante azione di restituzione nei confronti dei terzi cessionari che non sono legittimati passivi e litisconsorti necessari del presente procedimento, ossia rispettivamente i figli di ( e ), nonché il figlio di E_ CP_6 Controparte_7 [...] ( ); all'esito del positivo accoglimento dell'azione di riduzione di _2 Parte_3 cui agli atti sub. C6) e C8) nei confronti dei convenuti, i terzi saranno legittimati passivi della diversa azione di restituzione, con riferimento agli specifici atti di seguito indicati sub. C4) e C5) e C7.
C4) Atto del 13 marzo 2003, a cura del Notaio Dott. a Rep. 39.713, Raccolta n. Persona_1
10.475 di costituzione della Controparte_9
(nipoti dell'attrice), per donazione del padre;
[...] CP
C5) Atto di donazione del 13 marzo 2003 a cura del Notaio Dott. a Rep. 39.712, Persona_1 Raccolta n. 10.474 dell'Azienda Agricola dal padre ai propri figli E_ Parte_4
C.F. e , C.F. , figli e
[...] C.F._7 Controparte_7 C.F._8 CP_6 AL (nipoti dell'attrice);
pagina 3 di 38 C7) Atto di donazione dell'“Impresa distributore di benzina Della AS Emilio”, con sede in Liscate (MI), Strada Provinciale Cerca 39 KM, C.F. da parte di C.F._6 _2 al figlio , C.F. (anno 2001), come meglio indicato
[...] Parte_3 C.F._9 in atti;
Si chiede infine di accertare e dichiarare la simulazione dei seguenti atti compiuti dai genitori a favore delle parti convenute, salvo errori ed omissioni, in funzione della riduzione dei medesimi - perché dissimulanti donazioni e/o atti di liberalità indirette, di cui si eccepisce anche la nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c. - che hanno determinato la accertanda lesione della quota di riserva dell'attrice ex art. 537 c.c, nella misura di 2/9, come sopra indicato: E_ ATTI MATERIALI E ALRI ATTI DI LIBERALITA' INDIRETTA;
C9) Atti materiali di realizzazioni – a spese e opera di – di costruzioni di Parte_2 fabbricati a servizio dell'Azienda Agricola (C.E. in sanatoria n. 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 del 03.02.1988) e (C.E. n. 9/87 – C.E. n. 60/87 – C.E. n. 18/91 - C.E. 21/92);
C10) Atti di liberalità indiretta a favore di ed : 1) indennizzo per servitù CP Controparte_2 di condotta idrica a favore di “Cap Holding s.p.a.” (2021), 2) indennizzo per servitù di passaggio di tubazione per trasporto gas dell'aria a favore di “Air Liquid Italia s.p.a.” (anno 2005); 3) indennizzo per servitù di scarico (fognatura) e di passaggio a favore del “Consorzio Provinciale per il Risanamento idraulico del Nord Est milanese” (anno 1995); 4) indennizzo per “vincolo di non edificabilità” a favore del Comune di Liscate (1987), 5) servitù di elettrodotto a favore di anno 1981) CP0
E CONSEGUENTEMENTE: disporre la reintegrazione della quota di legittima dell'attrice secondo E_ le norme sulla successione legittima mediante la riduzione dei suddetti atti dissimulanti donazioni e/o liberalità indirette, ex art. 559 e segg. c.c., fino alla concorrenza della quota di legittima dell'esponente con condanna dei convenuti e E_ E_ [...]
ex art. 560 c.c. e accolta la domanda di riduzione disporre la restituzione dei beni _2 immobili e mobili all'attrice, nella disponibilità dei beneficiari e E_ _2
, ivi compresi i frutti dell'azienda in natura ed in caso di loro consumazione, il corrispondente
[...] valore in denaro, comprensivo di rivalutazione ed interessi dal dovuto all'effettiva liquidazione, secondo la quota di riserva dell'attrice, procedendo successivamente alla divisione della comunione ereditaria così formatasi, secondo le modalità di seguito previste;
D) Accertare e dichiarare che e hanno beneficiato di E_ Controparte_2 donazioni di somme di beni mobili e di somme di denaro/titoli e/o di liberalità indirette di somme di denaro/titoli e/o assegnazioni per causa di matrimonio, pagamenti di debiti ex art. 741 c.c., per un importo non inferiore ad € 72.000,00 e/o nel maggiore o minore importo che verrà determinato all'esito dell'istruttoria e della richiedenda CTU contabile, da parte dei genitori e Parte_2
in lesione della quota di legittima dell'attrice e E_1 E_ per l'effetto disporre la riduzione delle medesime fino alla reintegrazione della quota di riserva dell'esponente e conseguentemente disporre la restituzione delle somme accertate, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto all'effettiva liquidazione, ivi compreso il risarcimento del danno e in ogni caso ai fini della corretta determinazione del patrimonio riunito ai fini della divisione ereditaria.
E) Accertare e dichiarare la disponibilità e/o utilizzo e/o godimento esclusivo da parte dei convenuti ed direttamente e/o per il tramite dei loro discendenti ed affini, del CP Controparte_2 compendio ereditario in morte (13.02.2013) e Parte_2 E_1
(26.02.2013), in misura non proporzionale della quota ereditaria alla stessa spettante, e conseguentemente ordinare ai convenuti di rendere il conto ex art. 263 e segg. c.p.c. della gestione di tutti i beni ereditari nella loro esclusiva disponibilità in misura non proporzionale alla quota ereditaria alla stessa spettante, verificandone la rispondenza o meno ai criteri di buona amministrazione, anche al fine della determinazione degli importi dovuti a conguaglio alla convenuta;
pagina 4 di 38 F) Accertare e dichiarare il diritto della convenuta ad ottenere la quantificazione del mancato godimento dei beni ereditari, da parte dei convenuti ed direttamente e/o CP Controparte_2 per il tramite dei loro discendenti ed affini, del compendio ereditario in morte Parte_2
(13.02.2013) e (26.02.2013), in misura non proporzionale della quota E_1 ereditaria alla stessa spettante e comunque la quantificazione dei frutti tratti dal godimento degli stessi e conseguentemente accertare e dichiarare in capo all'attrice il E_ diritto di credito corrispondente ai frutti civili quantificati in ragione dei canoni di locazione relativi ai predetti beni non goduti, per un importo annuo non inferiore alla quota di riserva spettante all'attrice pari ad € 4.800,00, ossia € 400,00 mensile (2/9 di € 21.600,00), quantificato in almeno pari ad € 49.200,00 (123 mesi al maggio 2023) o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'effettuanda istruttoria, a mezzo di CTU tecnico-contabile, a decorrere dall'apertura delle rispettive successioni (febbraio 2013) e da determinarsi secondo valori di mercato e comunque da rivalutare fino al momento della decisione del giudizio di divisione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e per l'effetto condannare i convenuti CP
e al pagamento in favore dell'attrice
[...] Controparte_2 E_ della somma di cui sopra, da determinarsi secondo i criteri indicati;
quota che, in ogni caso, andrà detratta dal patrimonio ereditario da dividersi tra i coeredi in quanto non caduta in successione e in caso di formazione dei lotti e comunque di valutazione delle quote, determinare il lotto da assegnare all'attrice in modo da tenere conto delle somme di cui sopra, se del caso in via di compensazione;
°=°=°=°=°=°
IN VIA ISTRUTTORIA: Con il presente atto, si riportano le istanze istruttorie già indicate con la Memoria ex art. 183, VI co.
c.p.c. n. 2, relative alle domande formulate. In particolare, le prove costituendi sono pertinenti e ammissibili in quanto volte a dimostrare in primo luogo che il IG. e la moglie Parte_2 nel 1958 hanno rilevato l'Azienda Agricola - Cascina Molino di Liscate dal precedente titolare (sig.
, prendendo in affitto i fabbricati ed i terreni, dall'Ente Ricovero BO, con successivo Per_5 acquisto del compendio ed intestazione in capo al figlio nel 1968 per usufruire del mutuo CP agevolato per la proprietà contadina, inaccessibile al padre per l'età avanzata. In secondo luogo, che la suddetta attività è stata condotta senza soluzione di continuità dai genitori, con l'apporto anche della figlia (fino al 1968 quando si è sposata) e solo nel 1996 il figlio è subentrato E_ CP nell'Azienda senza acquistare le quote, cui i genitori hanno continuato a lavorare fino alla fine dei loro giorni, senza alcun corrispettivo versato agli stessi da parte di . Infine, che i genitori hanno CP preso in gestione un chiosco di benzina negli anni '60 Via Cerca Liscate, cui tutta la famiglia lavorava, compresa l'attrice, fino a quando nel 1996 vi ha lavorato in via prevalente subentrando _2 nell'attività, senza acquistare peraltro le quote e versare alcun corrispettivo ai genitori. La prova testimoniale si rende ammissibile e doverosa stante la non necessità di prova scritta di alcuni contratti nel settore agrario ed il lungo tempo intercorso rispetto ai fatti sottostanti, con la difficoltà di reperire documenti, pur a fronte di tempestivi accessi agli atti presentati dall'attrice.
******
A) In primo luogo, si chiede di essere ammessi sulle seguenti circostanze articolate con i testimoni di seguito indicati, anche a prova contraria: Sulla titolarità e conduzione dell'Azienda Agricola da parte dei genitori
1) Vero che con l'attività di mezzadro del IG. e grazie all'attività di Parte_2 autoproduzione della moglie IG.ra nel periodo dal 1937 al 1957, gli stessi Controparte_3 accumulavano risorse economiche necessarie e sufficienti per prendere in affitto la Cascina Molino Mora e rilevare l'Azienda Agricola che vi gravitava;
2) Vero che nell'anno 1958 i IGnori e si trasferivano con i Parte_2 Controparte_3 figli in Liscate e lì prendevano in affitto dal proprietario Ente Ricovero RD BO, la Cascina
pagina 5 di 38 (fabbricati e terreni), di dimensioni pari alle attuali (circa Ha. 6.88.40) e rilevavano Parte_5 l'Azienda agricola che gravava sui relativi terreni;
3) Vero che la Cascina Molino Mora sino all'anno 1957 era gestita dal IG. e che E_2 nell'anno 1958 i IGnori e avevano rilevato dal IG. Parte_2 Controparte_3 [...] l'intera Azienda Agricola comprensiva di bestiame e tutta l'attrezzatura annessa che questi CP2 gestiva;
4) Vero che nell'anno 1958 i IGnori e la moglie avevano corrisposto 5 milioni di Parte_2 Lire al IG. per acquisire l'avviamento dell'Azienda Agricola (Liscate, Cascina E_2 Molino Mora), che aveva ad oggetto l'allevamento e la vendita dei suini lattoni, magroni e ad ingrasso;
5) Vero che nel periodo dal 1958 al 1968 l'Ente Ricovero RD BO ha dato in affitto al IG.
, fabbricati e terreni di Liscate e incaricato l'Ing. Parte_6 Per_6 con studio in Milano, Corso Italia, per l'incasso dell'affitto presso il proprio studio;
6) Vero che la IG.ra , nel periodo dal 1958 al 1968, si recava presso lo studio Controparte_3 dell'Ing. , sito in Milano, Corso Italia, accompagnata spesso dalla figlia e Per_7 E_ corrispondeva l'affitto della cascina Parte_7
7) Vero che dal 1958 senza soluzione di continuità e almeno fino al 1996 l'Azienda Agricola sita in Liscate, nella Cascina Molino Mora n. 10 veniva gestita con il lavoro quotidiano dei IG.ri
[...]
e e con un solo collaboratore continuativo di nome IG. detto Parte_2 Controparte_3 CP
” con il quale si occupavano a titolo esemplificativo (dell'allevamento degli animali, della Per_8 vendita dei suini lattoni, magroni e ad ingrasso alle macellerie della zona, producevano il latte che vendevano al conducevano i campi per produrre foraggio, acquistavano i mangimi, Parte_8 collaboravano con i boscaioli della zona che tagliavano la legna per assicurare il riscaldamento dell'inverno); 8) Vero che l'attività prestata dai IG.ri e moglie per la conduzione dell'Azienda Parte_2
Agricola è proseguita fino a quando gli stessi avevano circa ottant'anni; 9) Vero che l'attività dell'Azienda Agricola - Cascina Molino Mora 10 si svolgeva durante la settimana, dal lunedì al venerdì, il sabato il IG. lavava gli attrezzi che riponeva nell'aia e la Pt_2 domenica si riposava con la moglie, salvo urgenze legate agli animali;
10) Vero che dal 1958 la sig.ra con il solo aiuto della figlia fino al Controparte_3 E_
1968 quando si è sposata, si occupava anche delle pulizie della casa, della cucina, delle conserve, proseguendo l'attività di autoproduzione imparata in precedenza;
11) Vero che fino a quando ha vissuto nella famiglia d'origine (Cascina E_
Molino Mora) dal 1958 al 1968, alle 06.30 - 7.00 si alzava chiamata dal padre e affiancava la madre nella pulizia dell'intera Cascina, nonché in tutte le attività dell'Azienda Agricola che il padre di giorno in giorno riteneva necessari, tra cui ad es. la preparazione delle conserve, la conservazione e preparazione della carne per la vendita;
12) Vero che la sig.ra nel medesimo periodo dal 1958 al 1968 frequentava E_ la scuola serale e aiutava il padre anche nelle attività di fatica durante i due anni alternati di assenza dei fratelli perché impegnati nel servizio militare di durata 24 mesi ( in a Trieste ed CP Per_9 _2 come alpino) che si sono sovrapposti per due mesi, nel periodo settembre/ottobre 1958;
13) Vero che negli anni'60 i genitori ed avevano preso in Parte_2 Controparte_3 gestione un chiosco di benzina in Liscate sulla via Cerca e tale attività veniva svolta dagli stessi, nei momenti di inattività dell'Azienda Agricola e a turno dai figli, compresa;
E_
14) Vero che dagli anni '60 all'anno 1968 in cui la IG.ra si è sposata, E_ quest'ultima ha lavorato insieme ai genitori e al fratello nella gestione del distributore di _2
Benzina Sito in Liscate, Via Cerca, come da foto che si rammostra Doc. 199; 15) Vero che nell'anno 1996 i IGnori e hanno trasferito a Parte_2 Controparte_3 titolo gratuito al figlio la gestione del predetto chiosco di benzina in Liscate sulla via Cerca pur _2 continuando a prestare la loro collaborazione;
pagina 6 di 38 16) Vero che ha lavorato dall'età di anni 24, full – time senza soluzione di Controparte_2 continuità dal 01 agosto 1962 al 13 febbraio 1988 presso Fila s.p.a. e Valda s.p.a. (una parentesi di intestazione di società commerciale – carburante dal 01 ottobre 1996 al 31 Controparte_2 dicembre 1971) e dal 01 febbraio 1988 al 31 maggio 2001 prima nell' Parte_9
e poi dal 01 dicembre 2012 come coadiutore in quella del figlio
[...] CP_8
(donata) fino al 31 dicembre 2007, come da doc. 208 che si rammostra al teste;
17) Vero che ha lavorato full time dal 01 gennaio 1976 all'08 ottobre 1992 presso E_ il supermercato Alidisco s.p.a sito in Liscate, via Zona Commerciale, come da doc. 207 che si rammostra al teste;
18) Vero che il padre IG. Imprenditore agricolo iscritto alla Camera di Parte_2
Commercio di Milano dal 26 gennaio 1978 di fatto coltivava i campi, allevava il bestiame, conduceva l'Azienda Agricola sita in Liscate Cascina Molino Mora n. 10, come da doc. 100 che si rammostra al teste;
19) Vero che il IG. aveva lavorato un anno e mezzo dal luglio 1969 nella E_ macelleria sita in Pioltello, Via Leoncavallo della IG.ra che l'attrice E_ gestiva con il marito e la relativa licenza è stata acquistata per il 50% con i proventi del marito della
IG. , IG. ; E_ E_3
20) Vero che nel 1968, ha ricevuto dal padre IG. un milione di lire che E_ Pt_2 ha consegnato al IG. per l'acquisto del 50% della licenza per l'attività di macelleria E_3 gestita da questi con la moglie IG.ra ; E_
21) Vero che il IG. dopo un anno e mezzo dall'acquisito della Macelleria sita in E_
Pioltello, Via Leoncavallo, avvenuto il 1968, ha chiesto al IG. la restituzione della E_3 sua quota (un milione di lire) e la metà (3 milioni di lire) del valore dell'incremento maturato che il IG.
ha restituito ad;
E_3 CP
22) Vero che il IG. ha appreso dalla figlia , negli Parte_2 E_ anni successivi al 1969, che il milione di lire era stato riconsegnato ad ma il padre nulla sapeva CP
e anzi lamentava che tale somma non gli era stata restituita;
Azienda Agricola – mutuo e spese di ristrutturazione fabbricati a carico dei genitori
23) Vero che nel 1968, il IG. di anni 56, chiedeva alla Banca di stipulare un Parte_2 contratto di mutuo agrario di lunga durata per l'acquisto della Cascina Molino Mora n. 10, ma ottenne in risposta che tale prestito agevolato poteva essere concesso solo a soggetti più giovani;
24) Vero che il IG. e la moglie, per usufruire delle agevolazioni concesse dal Parte_2 mutuo agrario per l'acquisto della Cascina Molino Mora nel 1968 intestavano formalmente il contratto di mutuo, di rate semestrali di lire 150.000 al figlio di giovane età e coltivatore diretto CP
25) Vero che le rate del mutuo agrario per l'acquisto della Cascina Molino Mora n. 10 sita in Liscate (Mi) ove era collocata l'azienda agricola erano pagate dal IG. e moglie con i Parte_2 propri redditi e le quietanze erano intestate al figlio;
CP
26) Vero che nello stesso periodo, nel 1968 e negli anni successivi la IG.ra E_ ed il coniuge corrispondeva per la propria casa di Pioltello, composta da due
[...] E_3 locali e servizi un affitto trimestrale di 300.000 lire;
27) Vero che i IG.ri ed dall'anno 1958 hanno abitato nella casa che i CP Controparte_2 genitori hanno preso originariamente in affitto nel 1958 insieme alla gestione dell'Azienda Agricola sita in Liscate (Mi), Cascina Molino Mora;
28) Vero che i IG.ri e , tra l'anno 1968 e l'anno 1970 avevano Parte_2 Controparte_3 ristrutturato a loro esclusive spese la casa famigliare dove abitavano, in Liscate (Mi), Cascina Molino
Mora n. 10, ricavando un appartamento per il figlio e un secondo appartamento per il figlio _2
; CP
pagina 7 di 38 29) IC il teste se nel periodo tra l'anno 1968 e l'anno 1970 era stato incaricato dal IG. Parte_2
e moglie di effettuare, a loro spese, nella Cascina Molino Mora n. 10 i lavori di realizzazione
[...] degli appartamenti per i figli e _2 E_
****
Sul disagio abitativo dei genitori, il disinteresse dei figli maschi e i comportamenti prevaricatori nei confronti della sorella
30) Vero che dopo il trasloco di nella parte nuova della Cascina ristrutturata dal padre, nei primi _2 anni '80, demolì l'unico bagno collocato al piano primo dove vivevano i genitori CP [...]
e Parte_2 Controparte_3
31) Vero che dai primi anni '80 i genitori abitavano nella Cascina Molino Mora in una porzione di due vani (cucina e soggiorno) al piano terreno e la camera da letto era priva di servizi sanitari, al piano primo;
32) Vero che i genitori e fino alla fine dei loro giorni, per Parte_2 Controparte_3 accedere agli unici sevizi igienici a loro disposizione (doccia e water), dovevano uscire dai locali dove vivevano e attraversare un porticato, anche in piena notte, siti nel laboratorio macello dei suini;
33) Vero che il bagno usato dai genitori con problemi di deambulazione era quello destinato a servizio dell'Azienda Agricola durante il giorno, con due gradini per accedere, di 40mq, con spazio limitato tra i sanitari, la doccia piccola, con barriere architettoniche;
34) Vero che in più di un'occasione, dopo la demolizione del bagno avvenuta nel 1980, la IG.ra
[...]
aveva chiesto al fratello di realizzare un piccolo servizio igienico al primo piano, E_ CP adiacente al soggiorno di quest'ultimo, con l'aiuto della figlia IG.ra che si occupa di CP4 progettazione e costruzione edile, per evitare il rischio di cadute dei nonni nel recarsi al bagno e il disagio conseguente, ma ed rifiutarono;
CP _2
35) Vero che i IG.ri e minimizzavano in presenza dei figli Parte_2 Controparte_3 maschi il disagio del bagno mancante che evidenziavano alla figlia e alla nipote E_ chiedendo di aiutarli a fare la doccia, lavare i capelli;
CP4
36) Vero che i fratelli e della AS si opposero alla richiesta della sorella CP _2 [...]
di costruire nell'appartamento dei genitori un bagno a servizio esclusivo ribadendo che “se E_ hanno usato fino ad ora il vasino la notte possono continuare a usarlo”; 37) Vero che nel 2004, veniva ricostruito un nuovo bagno, nelle adiacenze del “mulino” che veniva utilizzato solo da , moglie, figli che ne detenevano le chiavi;
E_
38) Vero che nei locali dove vivevano i IG.ri e la cucina era Parte_2 Pt_2 Controparte_3 dotata di sola acqua fredda e la IG.ra doveva uscire all'esterno per prendere con dei E_ pentoloni l'acqua calda e nell'anno 2001, dopo aver visto la NO con le mani rovinate, la IG.ra
, di professione geometra, installava a proprie spese nell'appartamento dei nonni un CP4 boiler per l'acqua calda;
39) Vero che la IG.ra dal marzo 2002 e fino al giugno 2005, si è occupata E_ personalmente della cura degli anziani genitori (pulizia della casa, igiene personale, bagno il sabato, spesa settimanale), anche con l'aiuto della figlia , presso la loro abitazione, Liscate, CP4
Cascina Molino Mora.
40) Vero che dal 2005, i fratelli e AS rifiutavano alla sorella IG.ra CP _2 [...]
di accedere alla casa per accudire i propri genitori e in più occasioni la IG.ra E_ [...]
ha chiamato i Carabinieri di Cassano d'Adda per essere autorizzata ad entrare in casa, visto E_ che i genitori non uscivano mai perché i figli maschi erano contrari;
41) Vero che nel 2007 la figlia IG.ra per esaudire il desiderio della madre di andare al E_
Santuario di Caravaggio, dovette chiamare i Carabinieri per consentire ai genitori di sentire la Messa al
Santuario dove incontrarono la moglie del IG. figlio del fratello della mamma e Persona_10 andarono a pranzo con i parenti della mamma (cugine da parte della NO;
Persona_11
pagina 8 di 38 42) IC il teste se nel 2005 aveva accompagnato la IG.ra a fare visita ai suoi E_1 genitori e in quell'occasione la mise alla porta urlando contro lei e la sorella di E_ uscire immediatamente dall'abitazione;
43) IC il teste se dal 1998 al 2002 si recava il sabato con la IG.ra dai IG.ri CP4
e e, in tale occasione, facevate la spesa alimentare per rifornire Parte_2 Controparte_3 il frigorifero degli stessi per la settimana;
44) Vero che la figlia accompagnava, in data 23.04.04, il padre , E_ Pt_2 invalido al 100% dal 2003, alla visita medico legale per l'aggravamento dell'invalidità civile;
45) Vero che già dal 2004 il IG. per camminare usava il doppio appoggio delle Parte_2 stampelle;
46) Vero che a fine 2005 il IG. era quasi totalmente cieco per maculopatia, Parte_2 vedeva solo le ombre e riconosceva le persone dalla voce;
47) Vero che i problemi alla vista del IG. sono peggiorati dall'intervento di cataratta Pt_2 effettuato nell'Ospedale Casa di Cura Policlinico San Pietro (BG) nel periodo 20-25.07.1993 in cui era già ipovedente (3/10) come da doc. 13 pag. 53 che si rammostra al teste;
48) Vero che dall'anno 2005 a causa dei problemi alla vista, il IG. necessitava di Parte_2 essere assistito in modo continuo nelle faccende della vita quotidiana;
49) IC il teste se nel 2005-2006 il IG. , aveva difficoltà a scrivere e problemi di Parte_2 vista e/o di udito;
50) Vero che la IG.ra nel 1998 aveva avuto un grave attacco ischemico transitorio;
Controparte_3
51) IC il teste se nel 2006 la IG.ra aveva difficoltà a ricordare informazioni e a Controparte_3 scrivere;
52) IC il teste se nel 2006 la IG.ra era sorda e aveva dei problemi di continenza;
Controparte_3
53) IC il teste se nel 2006, la IG.ra rispondeva correttamente alle domande Controparte_3 riguardanti la sua vita e la sua quotidianità;
54) Vero che dal 2005 in modo quotidiano il IG. e la IG.ra Parte_2 Pt_2 Controparte_3 avevano necessità di essere assistiti da una badante nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, ma i fratelli ed rifiutavano la presenza della sorella e/o di CP _2 E_ una signora, tranne che per qualche ora da destinare prevalentemente alle pulizie degli appartamenti dei convenuti;
55) Vero che dal 2002 al 2005, nel periodo in cui la IG.ra si è occupata della E_ cura e gestione del conto dei genitori la stessa ha investito in titoli i fondi dei genitori presenti presso la Banca Popolare di Milano, Liscate, come da documenti che si rammostrano al teste n. 227 – 230;
56) Vero che nell'anno 2004 (periodo di Pasqua), la moglie di , IG.ra CP E_0 chiedeva alla IG.ra , di professione designer, figlia della IG.ra CP4 E_
di fare un sopralluogo urgente nella Cascina per sistemare una parte del compendio perché si era
[...] scoperchiato il tetto delle case, tranne la camera da letto dei nonni per una tromba d'aria; 57) Vero che la IG.ra con l' c.f.m. di e fratelli CP4 CP5 Persona_12 effettuava l'intervento in urgenza di messa in sicurezza del tetto (scoperchiato), autorizzato dal tecnico comunale Geom. ma successivamente si rivolgeva ad altro tecnico e impresa;
Per_13 CP
58) Vero che durante il tempo di esecuzione dei lavori, nella primavera del 2004 i IG.ri Parte_2
e sono stati ospitati dalla figlia in casa propria, a sua cura e
[...] Controparte_3 E_ spese.
*****
A prova contraria, con i testi già indicati, si riportano le seguenti circostanze già formulate con
Memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. n. 3: Capitolo 59) Vero che il IG. dopo l'operazione, all'anca nel 2002, all'età di 90 anni, si Pt_2 spostava con gli ausili per la deambulazione.
pagina 9 di 38 Capitolo 60): Vero che nel 1958 era presente sulla Strada Cerca, un chiosco di benzina, fronte strada dove ora c'è un parcheggio e una panchina molto ampia priva di impianti, come da fotografia (doc. 248) e immagine (doc. 249) che si rammostra al teste.
*****
Si indicano i seguenti testimoni:
1) IG.ra , Via Salerano 34, San Zenone al Lambro (MI) Testimone_1
2) IG.ra , Via Guglielmo Marconi n. 94/A, Desenzano Del Garda (Br) Testimone_2
3) IG. Via Don Pietro Villa 16, Pozzuolo Martesana Testimone_3
4) IG.ra Via Martiri Delle Libertà n. 50, Brugherio Testimone_4
5) IG.ra Via Cattaneo n.1, Segrate Testimone_5
6) Architetto Via Vittorio Veneto n. 3, Melzo Testimone_6
7) Avvocato Monica Gargantini, Via C. Battisti n. 10, Pozzuolo Martesana
8) IG. , Pozzuolo Martesana, Via A. Manzoni n. 16 E_3
9) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede Controparte_5 in Via B. Buozzi, Paderno Dugnano (MI).
10) IG.ra , Pozzuolo Martesana, Via A. Manzoni n. 16. CP4
11) IG. suo domicilio c/o Hotel El Paso, Liscate (MI); Persona_10
12) IG.ra (moglie di ), LA (MI); CP_3 Per_10
13) IG.ra , Cascina Molino 10, Liscate;
E_1
14) Geom. già Responsabile Edilizia Privata Comune di Liscate;
CP6
15) in persona del legale rappresentante pro tempore. E_7
**** Si chiede l'interpello dei convenuti ed sui seguenti capitoli: CP Controparte_2
a) IC la parte se conosce e intrattiene rapporti di lavoro e/o amicizia con i IG.ri , nato a CP8
Melzo, il 10.12.1956 e il IG. nato a [...], il [...] e da quanto tempo;
CP9 b) IC se nell'anno 1968 aveva stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della Cascina CP
Molino Mora n. 10 di Liscate al posto dei suoi genitori e al fine Parte_2 Controparte_3 di consentire ai genitori di usufruire delle agevolazioni previste per la proprietà contadina;
c) IC LO se nell'anno 1968 il padre con denaro proprio acquistava la Cascina Molino Pt_2
Mora n. 10, in Liscate e la intestava al figlio che ne risultò proprietario;
CP
d) IC se lo stesso, prima del 1968 aveva lavorato come salariato presso il Caseificio a CP Cervignano d'Adda e questa era la sua unica fonte di reddito;
e) IC LO se lo stesso, nel 1968, al momento dell'acquisto della Cascina Molino Mora n. 10, sita in Liscate, viveva in famiglia e non aveva fonti di reddito autonome;
f) IC la parte sei i genitori pagavano i contributi figurativi agricoli ai figli ai fini pensionistici con i proventi dell'Azienda Agricola;
g) IC la parte se aiutava la madre nella pulizia della Cascina Molino Mora, nella E_ preparazione delle conserve e delle attività della cucina, nel foraggio dei polli, dal 1958 a quando si è sposata nel maggio 1968; h) IC se dal 01 gennaio 1976 all'08 ottobre 1992 ha lavorato con contratto di lavoro a tempo CP pieno presso il supermercato Alidisco s.p.a. sito in sito in Liscate, via Zona Commerciale, come da documento che si rammostra (doc. 207) e costituiva la sua unica fonte di reddito;
i) IC LO se il padre IG. gli ha dato, nell'anno 1969 un milione di lire per l'acquisto del Pt_2
50% della licenza della macelleria sita in Pioltello, Via Leoncavallo e lei ha consegnato tale somma al
IG. ; E_3 j) IC se dopo un anno e mezzo dall'acquisito della Macelleria sita in Pioltello, Via CP
Leoncavallo, il IG. le ha liquidato la quota della licenza pari ad un milione di lire e E_3 la metà (3 milioni di lire) del valore dell'incremento della macelleria;
pagina 10 di 38 k) IC se non ha restituito un milione di lire di cui al punto precedente al padre IG. CP [...]
; Parte_2
l) IC se dal 1968 al 1969/1970 ha lavorato tutto il giorno, dal lunedì al venerdì nella CP
Macelleria sita in Pioltello, Via Leoncavallo condotta dalla sorella e dal marito e tale attività costituiva la sua unica fonte di reddito;
m) IC se si è occupato dell'Azienda Agricola di famiglia dal 1996 e se il padre e la madre CP hanno continuato a lavorare nell'Azienda creata dal padre;
n) IC la parte se i loro genitori e i tre figli lavoravano dagli anni 1960 nel distributore di benzina sito in Via Cerca, Liscate e fino a quando si è sposata;
E_ o) IC se ha lavorato dall'età di anni 24, a tempo pieno dal 01 agosto 1962 al 13 febbraio 1988 _2 presso Fila s.p.a. e Valda s.p.a. e tale lavoro costituiva la sua unica fonte di reddito;
p) IC se si occupava dal 1996 del distributore di benzina per conto della _2 E_2
in via esclusiva, tutta la settimana e costituiva la sua unica fonte di reddito;
[...]
q) IC se il 20.06.05 telefonò a sua sorella chiedendole di recarsi nella Banca Popolare di _2
Milano, Agenzia Liscate per firmare dei documenti che gli avrebbero permesso di gestire in proprio le posizioni economiche dei genitori ed in particolare aprire un nuovo conto corrente per potere pagare la badante. r) IC la parte se si oppose alla creazione di un bagno nell'appartamento dei genitori;
s) IC la parte se faceva il bagno ai genitori, la spesa alimentare, E_ preparava i pasti, faceva visita ai genitori dal 2002 al 2005.
B) Si chiede di disporre i seguenti ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. a: 1) Intesa San Paolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo, 156, per l'esibizione: 1)degli estratti conto/conti correnti intestati e/o cointestati al defunto e/o Parte_2 [...]
dalla data di apertura ad oggi;
CP_3
2) degli estratti del/iconto/conti correnti intestati e/o cointestati ad ed CP Controparte_2 fratelli dell'esponente dalla data di apertura ad oggi;
3) delle contabili di pagamento delle quietanze del mutuo della Sezione di Credito Agrario della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde – Cariplo – Banca Intesa - IntesaSanPaolo. 2) con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda, per l'esibizione dei seguenti Controparte_20 documenti:
1) tutti gli estratti del conto corrente n. c/c 8580 c/o aperto presso la filiale di Liscate, cointestato tra
– , dalla data di apertura ad oggi, con indicazione e relativi Parte_2 Controparte_3 specimen di eventuali delegati ad operare in forma congiunta e/o disgiunta;
2) tutti gli estratti del Deposito titoli n. 00084- 46817200000, c/o la filiale di Liscate, cointestato a
– , dalla data di apertura ad oggi, con indicazione e relativi Parte_2 Controparte_3 specimen di eventuali delegati ad operare in forma congiunta e/o disgiunta;
3) tutti gli estratti conti bancari / conti titoli relativi a qualsivoglia conto corrente e/o deposito titoli intestato e/o cointestato a – e/o ai figli ed Parte_2 Controparte_3 E_ dalla data di apertura ad oggi, con indicazione e relativi specimen di eventuali Controparte_2 delegati ad operare in forma congiunta e/o disgiunta;
4) Copia dei contratti di sottoscrizione delle polizze assicurative e di qualsivoglia altra posizione intestata e/o cointestata a e . Parte_2 Controparte_3
3) Ordine di esibizione rinunciato all'udienza del 09.11.23
4) dì Milano Lodi e Monza Brianza con sede in Milano Controparte_21 Via Fabio Filzi n. 27, per l'esibizione di tutta la documentazione relativa all'apertura, registrazione, comunicazione, cessazione e/o aggiornamento dell'attività d'impresa agricola con sede in Liscate, Cascina Molino Mora n. 10 dei defunti e in relazione al Parte_2 Controparte_3 periodo dal 1968 ad oggi.
pagina 11 di 38 5) con sede in Melzo, Via Volontari del Sangue n. 5, per Controparte_22 l'esibizione di tutte le cartelle cliniche intestate ai defunti e . Parte_2 Controparte_3
6) Ordine di esibizione rinunciato all'udienza del 09.11.23
7) Ordine di esibizione rinunciato all'udienza del 09.11.23
8) Ordine di esibizione rinunciato all'udienza del 09.11.23
9) Ordine di esibizione rinunciato all'udienza del 09.11.23
°=°=°=°=°=° C) Si chiede di ordinare ai convenuti ed di rendere il conto della CP Controparte_2 gestione ex art. 263 e segg. c.p.c. di tutti i beni ereditari nella loro esclusiva disponibilità e/o utilizzo e/o godimento, direttamente e/o per il tramite dei loro discendenti e affini, in misura non proporzionale e comunque superiore alla quota ereditaria spettante all'attrice , al fine di E_ verificarne la rispondenza o meno ai criteri di buona amministrazione e quantificare gli importi dovuti alla convenuta a titolo di rimborso di quanto dalla stessa anticipato rispetto alla parte del compendio esclusa dalla sua disponibilità e/o utilizzo e/o godimento;
°=°=°=°=°=°
D) Si chiede ammettersi consulenza tecnica e contabile d'ufficio per:
a) Accertare il valore di beni immobili e mobili del CT in morte di Parte_2
(13.02.2013) e (26.02.2013) e del donatum, compreso il valore unitario a titolo E_1 di conguaglio per indennizzo delle servitù al fine della determinazione del c.d. patrimonio riunito e del suo esatto valore, previa effettuazione delle necessarie procedure di collazione con indicazione analitica e dettagliata dei valori di mercato cui rapportare la valutazione finale, da effettuarsi con riferimento ai prezzi di mercato correnti al momento della decisione della causa anche al fine di esaminare il rendiconto richiesto ex art. 263 e segg. c.p.c. all'attrice; b) accertare quanto anticipato dall'attrice per il pagamento di spese E_ relative ai beni ereditari, ivi comprese le spese tecniche, di progettazione e direzione lavori in occasione della ristrutturazione del tetto del compendio, a causa dell'evento atmosferico occorso, per la realizzazione delle addizioni, delle migliorie e delle opere ordinarie e straordinarie che hanno migliorato il valore dei beni immobili facenti parte del patrimonio ereditario in comunione tra i coeredi;
c) Quantificare, in relazione alla mancata disponibilità e/o utilizzo e/o godimento da parte della convenuta dei beni ereditari nella disponibilità e/o utilizzo e/o godimento esclusivo da parte dei fratelli coeredi ed , direttamente e/o per il tramite dei loro discendenti e affini, in misura non CP _2 proporzionale alla quota ereditaria alla stessa spettante, i frutti civili, corrispondenti ai canoni di locazione tratti e da trarsi dal godimento dell'immobile a decorrere dall'apertura delle rispettive successioni e da determinarsi secondo valori di mercato e comunque rivalutare fino al momento della decisione del giudizio di divisione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
d) Determinare i debiti ed i pesi ereditari, formando la massa da dividersi e le quote, con i relativi conguagli, da determinarsi e/o comunque rivalutare fino al momento della decisione del giudizio di divisione, trattandosi di debito di valore e con il rendiconto della gestione prima della divisione, tenendo in particolare conto dei profitti percepiti dai condividenti, nonché delle relative spese da loro sostenute, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
e) Determinare le modalità concrete di attuazione del diritto alla divisione, predisponendo conseguentemente il progetto di divisione a norma dell'art. 789 c.p.c. che preveda l'individuazione di lotti omogenei dei beni immobili costituenti oggetto della predetta comunione, previa effettuazione delle necessarie procedure di collazione.
°=°=°=°=°=°
E) Si chiede infine ammettersi consulenza medico legale sulle persone dei IG.ri Parte_2
e al fine di valutare le condizioni psicofisiche degli stessi e
[...] E_1 conseguentemente la loro capacità di testare e disporre dei propri beni al momento della redazione dei pagina 12 di 38 testamenti avuto particolare riguardo all'ipovisus/cecità del sig. e/o sordità dello Parte_2 stesso e della moglie e dunque sulla sussistenza delle cause di impedimenti a testare Controparte_3
e/o coerenza rispetto a quanto indicato dal Notaio nelle schede testamentarie (cfr. doc. 11 - 12) .
°=°=°=°=°=°
Quanto al giudizio di divisione In via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - previa verifica della mancanza di contestazioni in ordine al diritto dell'attrice di chiedere ed ottenere lo scioglimento delle E_ comunioni – accertare il diritto dell'attrice di chiedere ed ottenere lo E_ scioglimento della comunione sui beni facenti parte delle due masse ereditarie e Parte_2
, nella loro consistenza reale, da trattarsi congiuntamente, all'esito delle operazioni Controparte_3 di collazione ed altresì del positivo esperimento delle azioni di accertamento delle della nullità/annullabilità delle disposizioni testamentarie e delle simulazioni e di qualsivoglia atti di liberalità e del conseguente ottenimento della riduzione degli atti inter vivos e disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima dell'attrice, conseguentemente: In via istruttoria: A) Ordinare ai convenuti ed di rendere il conto della gestione ex art. CP Controparte_2
263 e segg. c.p.c. di tutti i beni ereditari nella loro esclusiva disponibilità e/o utilizzo e/o godimento, direttamente e/o per il tramite dei loro discendenti e affini, in misura non proporzionale e comunque superiore alla quota ereditaria spettante all'attrice , al fine E_ di verificarne la rispondenza o meno ai criteri di buona amministrazione e quantificare gli importi dovuti alla convenuta a titolo di rimborso di quanto dalla stessa anticipato rispetto alla parte del compendio esclusa dalla sua disponibilità e/o utilizzo e/o godimento;
B) Ammettersi consulenza tecnica e contabile d'ufficio per:
1) accertare il valore di beni immobili e mobili del CT in morte di Parte_2
(13.02.2013) e (26.02.2013) e del donatum al fine della determinazione del E_1
c.d. patrimonio riunito e del suo esatto valore, previa effettuazione delle necessarie procedure di collazione con indicazione analitica e dettagliata dei valori di mercato cui rapportare la valutazione finale, da effettuarsi con riferimento ai prezzi di mercato correnti al momento della decisione della causa anche al fine di esaminare il rendiconto richiesto ex art. 263 e segg. c.p.c. all'attrice; 2) accertare quanto anticipato dall'attrice per il pagamento di spese E_ relative ai beni ereditari, ivi comprese le spese tecniche, di progettazione e direzione lavori in occasione della ristrutturazione del tetto del compendio, a causa dell'evento atmosferico occorso, per la realizzazione delle addizioni, delle migliorie e delle opere ordinarie e straordinarie che hanno migliorato il valore dei beni immobili facenti parte del patrimonio ereditario in comunione tra i coeredi;
3) quantificare, in relazione alla mancata disponibilità e/o utilizzo e/o godimento da parte della convenuta dei beni ereditari nella disponibilità e/o utilizzo e/o godimento esclusivo da parte dei fratelli coeredi ed , direttamente e/o per il tramite dei loro discendenti e affini, in misura non CP _2 proporzionale alla quota ereditaria alla stessa spettante, i frutti civili, corrispondenti ai canoni di locazione tratti e da trarsi dal godimento dell'immobile a decorrere dall'apertura delle rispettive successioni e da determinarsi secondo valori di mercato e comunque rivalutare fino al momento della decisione del giudizio di divisione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4) determinare i debiti ed i pesi ereditari, formando la massa da dividersi e le quote, con i relativi conguagli, da determinarsi e/o comunque rivalutare fino al momento della decisione del giudizio di divisione, trattandosi di debito di valore e con il rendiconto della gestione prima della divisione, tenendo in particolare conto dei profitti percepiti dai condividenti, nonché delle relative spese da loro sostenute, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5) determinare le modalità concrete di attuazione del diritto alla divisione, predisponendo conseguentemente il progetto di divisione a norma dell'art. 789 c.p.c. che preveda l'individuazione di pagina 13 di 38 lotti omogenei dei beni immobili costituenti oggetto della predetta comunione, previa effettuazione delle necessarie procedure di collazione;
C) Ordinare il deposito in cancelleria del progetto di divisione predisposto dal perito e fissare, a norma dell'art. 789 c.p.c con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti per l'approvazione; D) Dichiarare esecutivo, con ordinanza non impugnabile, il progetto di divisione dei beni elencati in premessa, attualmente in comunione ereditaria tra i coeredi;
E) Ordinare al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza o comunque dell'equivalente provvedimento giudiziale di scioglimento delle comunioni.
IN OGNI CASO: 1) Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, anche nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di riduzione, disporre la collazione, come previsto ex lege, nella divisione ereditaria ed in particolare delle donazioni dissimulate dirette ed indirette compresi gli atti materiali e la liberalità relativa alla collaborazione lavorativa dei genitori, all'esito del positivo giudizio di accertamento della simulazione, di beni mobili ed immobili, come meglio specificate in narrativa, effettuate dai genitori della attrice in favore dei fratelli e E_
al fine di ricostituire il patrimonio ereditario, assicurando in concreto la parità di Controparte_2 trattamento tra i condividenti, riportando alle masse i beni donati ai coeredi e E_ [...]
. _2 Con vittoria integrale competenze e spese per l'assistenza e difesa dell'attrice E_
nel presente giudizio e nel previo procedimento di mediazione (doc. 20), ivi comprese le
[...] spese per le procedure di accesso agli atti (doc. 15 e 42) e di perizia (doc. 148a – b), oltre accessori di legge ed il rimborso delle eventuali spese di CTU e di CTP.
Per e E_ Controparte_2 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare: IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: - accertata e verificata l'accettazione tacita da parte dell'attrice dell'eredità dei IGg.ri ed E_ Pt_2 Parte_2 CP_3
così come esposto in narrativa, avvenuta dapprima con raccomandata a.r. inviata dall'attrice ai
[...] convenuti a mezzo del proprio legale in data 30.9.2014 e successivamente con la proposizione della procedura di mediazione prodromica al presente giudizio del 30.8.2016, si chiede dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento dei testamenti di ed Parte_2 essendo trascorso il termine di cui all'art. 606 c.c.; - accertata e verificata Controparte_3
l'accettazione tacita da parte dell'attrice dell'eredità dei IGg.ri E_ [...]
ed dichiarare inammissibile l'azione di riduzione degli atti posti in essere Parte_2 Controparte_3 da o nei confronti dei IGg.ri e Parte_3 Parte_4 Controparte_7 soggetti terzi rispetto all'eredità in questione, per non aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario così come previsto dall'art. 564 c.c.; - accertata e verificata l'accettazione tacita da parte dell'attrice dell'eredità dei IGg.ri ed E_ Parte_2 Controparte_3 dichiarare inammissibili la richiesta di simulazione dell'atto di compravendita del 2.12.1968 intervenuto tra e la Fondazione per vecchi indigenti” E_ Controparte_5
(a ministero Notaio Dott. di GI Rep. n. 26895 e racc. n. 4930) per non aver accettato Per_4 l'eredità con beneficio d'inventario così come previsto dall'art. 564 c.c., e così anche per gli altri atti con soggetti terzi rispetto all'eredità di cui l'attrice ne chiede la simulazione come l'atto di costituzione di società semplice del 13.3.2003 (a ministero Notaio Dott. Rep. n. 39713 e racc. n. Per_1
10475) di AL e atto di donazione di a e Parte_4 E_ CP_6 [...]
del 13.3.2003 (a ministero Notaio Dott. Rep. n. 39712 e racc. n. 10474), atto CP_7 Per_1 di donazione di a del 15.2.2001 (a ministero Notaio Dott. Controparte_2 Parte_3
pagina 14 di 38 Rep. n. 38909 e racc. n. 18229; _23
- dichiarare la prescrizione delle domande in ordine alla simulazione e/o all'annullamento degli atti indicati nelle conclusioni dell'attrice sub C2, C4, C5, C7, C10 e delle domande conseguenti a dette richieste;
- dichiarare comunque non dovuta poiché non sussistente e/o prescritta la richiesta di accertamento della dìchiarata donazione e/o liberalità indiretta di somme di beni mobili e di somme di denaro/titoli per un importo pari a € 72.000,00 per i motivi esposti in narrativa. IN VIA PRINCIPALE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di prescrizione e inammissibilità proposte in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande promosse in via principale nell'atto di citazione notificato e più specificatamente: - rigettare le domande di nullità e annullamento dei testamenti dei IGg.ri ed Parte_2 Controparte_3 per insussistenza delle ipotizzate violazioni dei requisiti formali e sostanziali degli atti testamentari stessi, dichiarando al contempo la piena validità delle disposizioni testamentarie stesse;
- rigettare siccome generica, inammissibile e infondata in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta di accertamento della lesione della sua quota di legittima da parte dell'attrice
[...]
e, conseguentemente, rigettare la richiesta di riduzione delle disposizioni E_ testamentarie in quanto nessuna violazione risulta dalle disposizioni testamentarie impugnate e la conseguente richiesta di reintegrazione richiesta dall'attrice in suo favore. Rigettare altresì la richiesta restituzione di beni mobili e immobili formulata dall'attrice in quanto detti beni non fanno parte del compendio ereditario, così come la richiesta di restituzione dei frutti ricavati da detti beni;
- rigettare le richieste di simulazione degli atti contenute nelle conclusioni dell'atto di citazione dell'attrice da sub C1 a C10 in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto rigettare le conseguenti domande di riduzione degli stessi, reintegrazione nella quota di legittima e restituzione dei beni mobili e immobili indicati e dei frutti degli stessi;
- rigettare l'asserita avvenuta donazione di beni mobili, denaro e titoli, o le presunte liberalità indirette di somme di denaro/titoli e di assegnazioni per causa di matrimonio o pagamento di debiti per l'importo di € 72.000,00 in quanto infondate e/o prescritte;
- rigettare le richieste in ordine al presunto utilizzo di beni ereditari, in quanto infondate in fatto e in diritto, non avendo mai detenuto i convenuti beni di siffatta natura e rigettare le conseguenti richieste ex art. 263 e segg. c.p.c.; - rigettare la richiesta di accertamento del diritto di credito dell'attrice in ordine alla presunta maturazione di canoni di locazione non dovuti, sia in fatto che in diritto, e che comunque non costituiscono beni ereditari. Rigettare tutte le richieste di CTU formulate dall'attrice in quanto insussistenti in fatto e in diritto e comunque inammissibili e le richieste di accertamento e verifica connesse a dette richieste. In ordine alla divisione dei beni ereditari disporre la divisione, come da testamenti dei defunti Parte_2 ed e secondo le quote dagli stessi disposti, degli importi tuttora giacenti sul
[...] Controparte_3 conto corrente 8580 presso la Banca Popolare di Milano Ag. di Liscate, come più volte richiesto dai convenuti. Rigettare infine la richiesta collazione dei beni ereditari in quanto nessun bene ulteriore rispetto a quelli indicati nei testamenti risulta costituire la massa ereditaria. Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione della prova testimoniale del Geom. c/o Studio Bottoni Via Testimone_7
Mons. Orsenigo n. 2 Melzo (MI) sulle seguenti circostanze:
1. vero che ha avuto modo per la prima volta di conoscere la famiglia nel 1982/1983 circa, Parte_2 su chiamata del IG. per la soluzione di alcuni problemi di sanatorie edilizie E_ all'interno dell'unità immobiliare denominata “Cascina Molino Mora”;
2. vero che, avendo avuto modo di verificarne le condizioni all'interno, la trovava in uno stato di degrado, mancava di riscaldamento, di servizi igienici e che abbisognava di numerosi interventi in sanatoria in quanto vi erano situazioni fuori norma per la legge edilizia dell'epoca;
3. vero che in casa nel 1986 ha dovuto eseguire almeno sei interventi in sanatoria per ovviare a delle pagina 15 di 38 carenze che la Cascina aveva fin dall'inizio;
4. vero che tutte le volte che è stato interpellato per eseguire un intervento tecnico veniva chiamato dal IG. E_
5. vero che nel periodo '80/'90, per quanto di sua conoscenza, i IGg.ri ed CP Controparte_2 hanno lavorato come dipendenti presso il magazzino Alidisco e la Fabbrica della;
E_3
6. vero che per la firma dei documenti tecnici il IG. le chiedeva di rivolgersi al E_ padre in quanto, per quel periodo, era l'unico iscritto come imprenditore agricolo;
Pt_2
7. vero che quando andava presso la Cascina Molino Mora per l'espletamento degli incombenti tecnici trovava il IG. in casa e fin da quando lo ha conosciuto aveva grossi problemi Parte_2 locomotori tanto che per camminare si aiutava con un bastone;
8. vero che la Cascina Molino Mora allevava e macellava solo suini;
9. vero che nella Cascina Molino Mora ha sempre visto membri della famiglia e non vi Parte_2 erano dipendenti;
10. vero che fino al 1980 i terreni agricoli, vigendo il vincolo di legge di inedificazione, avevano una bassa valutazione commerciale;
11. vero che nel documento allegato al fascicolo del convenuto sub doc. 30 che si rammostra in forma cartacea, sulla Via Cerca, evidenziata in giallo, non risulta collocato alcun distributore di benzina. Questa difesa, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli dell'attrice, indica a prova contraria sui capitoli dell'attrice nn. 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 il Dott. Via Don Pietro Villa 11, Testimone_8
Pozzuolo Martesana (MI).
Motivazione
La causa riguarda le successioni ereditarie dei defunti (deceduto il 13.02.13) e Parte_2
(deceduta il 26.02.13), genitori dell'attrice e dei Controparte_3 E_
convenuti ed . CP Controparte_2
ha convenuto in giudizio i fratelli ed E_ CP Controparte_2
impugnando i testamenti pubblici dei genitori, redatti in data 05.04.2006, sostenendo la loro nullità e/o l'annullabilità per motivi di forma, per la violazione del divieto di patto successorio (stante l'interdipendenza delle disposizioni di ultima volontà redatte con atti separati ma tra loro dipendenti) e per l'incapacità naturale dei testatori al momento della redazione dei testamenti.
Contestualmente l'attrice ha sostenuto che i testamenti non abbiano di fatto inciso sulla successione, in quanto i genitori si sono limitati a prevedere la ripartizione in pari quota tra i tre figli del CT
(costituito dai “risparmi in banca” di complessive € 51.306,77 = doc. 251, dati dal saldo del c/c cointestato ai coniugi di € 33.516,18 e del Deposito Titoli cointestato ai coniugi di € 17.790,59), ma che abbiano dichiarato falsamente “che l'Azienda agricola era stata pagata dai fratelli e che all'attrice, non sarebbe dunque spettato nulla”. E_
L'attrice ha quindi agito quale erede legittimaria, anche nell'ipotesi in cui i testamenti fossero ritenuti validi, per la riduzione delle donazioni inter vivos, compiute dai genitori mediante atti simulati - per intestazione fittizia e/o simulazione assoluta – aventi ad oggetto l'acquisto e il trasferimento ai convenuti dei fabbricati/terreni ove è esercitata l' ed un E_4
distributore di benzina.
pagina 16 di 38 In particolare l'attrice ha dedotto la simulazione dell'atto di acquisto dei fabbricati/terreni dell'azienda agricola del 1968 di (domanda C3 = doc. 26), dell'atto di cessione delle quote indivise del 1980 CP
al fratello (domanda C2 = doc. 27) e dell'atto di divisione del 2016 tra i due fratelli convenuti, _2
(domanda C1 = doc. 36).
L'attrice ha dedotto anche l'intestazione fittizia e/o simulazione assoluta della titolarità dell'Azienda
Agricola in capo ad avvenuta nel 1996 (C6) così come dell'Impresa commerciale distributore CP
di carburante in capo ad (C8), sempre nel 1996. _2
Inoltre ha dedotto le donazioni indirette costituite da “atti materiali, indennità per servitù/vincoli, donazioni di denaro non inferiori a € 72.000”.
L'attrice ha allegato anche la simulazione “perché dissimulanti donazioni e/o atti di liberalità indirette, di cui si eccepisce anche la nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c.” di atti che riguardano soggetti terzi (tra cui gli atti di donazione di cui ai punti C5 e C7 nei confronti di ed CP_6 Controparte_7
e di ) che non sono stati citati in giudizio dall'attrice, che si è riservata di agire Parte_3 nei confronti dei predetti in altro giudizio (“con riserva di agire mediante azione di restituzione”); a seguito di richiesta di chiarimenti del Giudice, ha precisato “che gli atti di donazione sub C5 e C7 delle conclusioni non sono oggetto della domanda giudiziale” (verbale del 22.2.2024).
L'attrice ha sostenuto quindi di agire quale erede “sostanzialmente pretermessa” chiedendo la reintegrazione della quota di legittima e la divisione, previa collazione e riconoscimento dell'indennità di occupazione dei beni ereditari.
Ha inoltre allegato di aver agito giudizialmente, dopo aver interrotto la prescrizione con la corrispondenza del 30.09.14 (doc. 16) del 16.12.21 (doc. 21) e del 01.12.22 (doc. 200) e di aver attivato il procedimento di mediazione del 30.08.16 senza esito (doc. 17).
I convenuti si sono costituiti in giudizio con un'unica difesa e preliminarmente hanno chiesto di accertare l'accettazione tacita da parte dell'attrice dell'eredità dei genitori E_
ed avvenuta con raccomandata a.r. in data 30.9.2014 e Parte_2 Controparte_3
successivamente con la proposizione della procedura di mediazione prodromica al presente giudizio del
30.8.2016 e conseguentemente hanno eccepito:
-la prescrizione dell'azione di annullamento dei testamenti di ed Parte_2 CP_3 essendo trascorso il termine di cui all'art. 606 c.c.;
[...]
- l'inammissibilità dell'azione di riduzione degli atti posti in essere da o nei confronti dei IGg.ri
, e , soggetti terzi rispetto all'eredità in Parte_3 Parte_4 Controparte_7 questione, per non aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario così come previsto dall'art. 564
c.c.;
pagina 17 di 38 - l'inammissibilità della domanda di simulazione dell'atto di compravendita del 2.12.1968 intervenuto tra e la per vecchi indigenti” (a E_ Controparte_24
ministero Notaio Dott. di GI Rep. n. 26895 e racc. n. 4930) per non aver accettato Per_4
l'eredità con beneficio d'inventario così come previsto dall'art. 564 c.c., e così anche per gli altri atti con soggetti terzi rispetto all'eredità di cui l'attrice ne chiede la simulazione come l'atto di costituzione di società semplice del 13.3.2003 (a ministero Notaio Dott. Rep. n. 39713 e racc. n. Per_1
10475) di AL e atto di donazione di a e Parte_4 E_ CP_6 [...]
del 13.3.2003 (a ministero Notaio Dott. Rep. n. 39712 e racc. n. 10474), atto CP_7 Per_1
di donazione di a del 15.2.2001 (a ministero Notaio Dott. Controparte_2 Parte_3
Rep. n. 38909 e racc. n. 18229; _23
- la prescrizione delle domande in ordine alla simulazione e/o all'annullamento degli atti indicati nelle conclusioni dell'attrice sub C2, C4, C5, C7, C10 e delle domande conseguenti a dette richieste;
- di dichiarare comunque non dovuta poiché non sussistente e/o prescritta la richiesta di accertamento della dichiarata donazione e/o liberalità indiretta di somme di beni mobili e di somme di denaro/titoli per un importo pari a € 72.000,00.
I convenuti hanno contestato anche nel merito le domande dell'attrice e hanno chiesto, nel caso di mancato accoglimento delle eccezioni e domande proposte in via preliminare e/o pregiudiziale, di rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e più specificatamente:
- rigettare le domande di nullità e annullamento dei testamenti dei coniugi ed Parte_2
per insussistenza delle ipotizzate violazioni dei requisiti formali e sostanziali degli Controparte_3
atti testamentari, dichiarando la piena validità delle disposizioni testamentarie stesse;
- rigettare siccome generica, inammissibile e infondata in fatto e in diritto, la richiesta di accertamento della lesione della sua quota di legittima da parte dell'attrice e, E_
conseguentemente, rigettare la richiesta di riduzione delle disposizioni testamentarie in quanto nessuna violazione risulta dalle disposizioni testamentarie impugnate e la conseguente richiesta di reintegrazione richiesta dall'attrice in suo favore;
- rigettare altresì la richiesta restituzione di beni mobili e immobili formulata dall'attrice in quanto detti beni non fanno parte del compendio ereditario, così come la richiesta di restituzione dei frutti ricavati da detti beni;
- rigettare le domande di simulazione degli atti contenute nelle conclusioni dell'atto di citazione dell'attrice da sub C1 a C10 in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto e per l'effetto rigettare le conseguenti domande di riduzione degli stessi, reintegrazione nella quota di legittima e restituzione dei beni mobili e immobili indicati e dei frutti degli stessi;
pagina 18 di 38 - rigettare le domande relative alle pretese donazioni di beni o liberalità indirette di somme di denaro/titoli e di assegnazioni per causa di matrimonio o pagamento di debiti per l'importo di €
72.000,00 in quanto infondate e/o prescritte;
- rigettare le richieste in ordine al presunto utilizzo di beni ereditari, in quanto infondate in fatto e in diritto, non avendo mai detenuto i convenuti beni di siffatta natura e rigettare le conseguenti richieste ex art. 263 e segg. c.p.c.;
- rigettare la richiesta di accertamento del diritto di credito dell'attrice in ordine alla presunta maturazione di canoni di locazione non dovuti, sia in fatto che in diritto, e che comunque non costituiscono beni ereditari.
In ordine alla divisione dei beni ereditari hanno chiesto di disporre la divisione, come da testamento dei defunti genitori, secondo le quote dagli stessi disposti, degli importi tuttora giacenti sul conto corrente
8580 presso la Banca Popolare di Milano Agenzia di Liscate, con il rigetto della richiesta di collazione dei beni ereditari in quanto nessun bene ulteriore rispetto a quelli indicati nei testamenti risulta costituire la massa ereditaria.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art.183 VI comma cpc ed all'udienza del 09.11.23, chiamata per la discussione sulle istanze istruttorie, l'attrice ha formulato una proposta transattiva e tra le parti si sono svolte delle trattative infruttuose.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.12.23 la Giudice ha invitato le parti “a coltivare una ipotesi conciliativa in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti di causa (la successione di
[...]
si è aperta il 13.2.2013 e quella di il 26.2.2013 ed i fatti dedotti Parte_2 Controparte_3 dall'attrice risalgono a decenni prima) e delle numerose questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti che dovranno essere decise con esito incerto” e formulato una proposta ex art. 185 bis c.p.c., alla quale l'attrice non ha aderito.
Inoltre ha sottoposto alle parti “la questione che attiene alle domande attoree di simulazione “perché dissimulanti donazioni e/o atti di liberalità indirette, di cui si eccepisce anche la nullità per difetto di forma ex art 782 c.c.” di atti che riguardano soggetti terzi (tra cui gli atti di donazione di cui ai punti
C5 e C7 nei confronti di ed e di )”. CP_6 Controparte_7 Controparte_2
All'udienza successiva l'attrice ha precisato “che gli atti di donazione sub C5 e C7 delle conclusioni non sono oggetto della domanda giudiziale” (verbale del 22.2.2024); nella comparsa conclusionale ha contestato di aver rinunciato alle domande predette e nelle repliche ha dichiarato che “l'azione di riduzione è stata esperita nei soli confronti dei donatari/coeredi “non essendo state né allegate né provate donazioni a soggetti terzi” (pag. 11 replica).
pagina 19 di 38 Con ordinanza del 7 marzo 2024 non sono state ammesse le istanze istruttorie delle parti, con una motivazione che si richiama e si conferma: “ritenuto che l'istanza ex art. 210 c.p.c. dell'attrice, come limitata all'udienza del 9.11.2023, è inammissibile non essendo l'ordine di esibizione un mezzo per esonerare la parte dall'onere della prova, considerato che l'attrice è erede - non pretermessa - dei genitori che sono deceduti nel febbraio 2013 il 13.2.2013 e il Parte_2 Controparte_3
26.2.2013) pertanto avrebbe potuto richiedere in tempo utile la documentazione bancaria (art. 119
TUB) e sanitaria dei genitori;
ritenuto che la prova testimoniale richiesta dall'attrice è inammissibile ed irrilevante in quanto verte su circostanze generiche, valutative, documentali o da provare documentalmente, ed irrilevanti oltre che ad apparire inutile sui fatti risalenti a decenni fa (a partire dal 1937), altresì considerato che non vi è indicazione specifica dei 15 testimoni sui 58 capitoli di prova, in violazione dell'art. 244 c.p.c. come eccepito dai convenuti;
ritenuto che l'interrogatorio formale dei convenuti sia inammissibile ed irrilevante in quanto verte su circostanze documentali e irrilevanti;
ritenuto che l'ordine di rendiconto ai convenuti dei beni ereditari nella loro esclusiva disponibilità non Cont è un mezzo istruttorio e che gli unici beni ereditari sono il saldo del c/c e il deposito titoli presso , che sono caduti nella comunione ereditaria che non risulta gestita dai convenuti;
ritenuto che le c.t.u. non siano necessarie per la decisione;
ritenuto che anche le prove testimoniali dedotte dai convenuti nella memoria n 2 siano inammissibili ed irrilevanti in quanto vertono su circostanze documentali ed irrilevanti;
”.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.2.2025 in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno precisato le conclusioni, come riportate in epigrafe, quindi sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e le parti hanno depositato gli scritti conclusivi.
La causa è stata decisa dal Tribunale in composizione collegiale, ex art. 50 bis c.p.c., nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
***
Occorre innanzitutto premettere che l'attrice ha svolto una serie di domande che, per alcuni aspetti, sono tra loro contraddittorie e che necessitano di un chiarimento prima di essere esaminate nel merito.
In primis l'attrice assume di agire quale erede pretermessa e contestualmente deduce di aver accettato l'eredità dei genitori defunti con beneficio di inventario (atti del 9.12.2020 = doc. 9A e 9B fasc. attr.).
Tali assunti sono tra loro incompatibili, in quanto l'erede pretermesso è escluso dalla successione e non può compiere alcun atto di accettazione in quanto non è chiamato all'eredità. (Cass.
pagina 20 di 38 Ordinanza n. 25441 del 26/10/2017 Il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredita, in quanta l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina
l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che l'impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario.).
Nella specie, l'attrice non è certamente erede pretermessa, considerato che i) è stata istituita erede, al pari dei fratelli convenuti, in forza dei testamenti che ha impugnato e ii) è provata e pacifica l'esistenza del relicutm costituito dai “risparmi” dei genitori, ossia dal saldo del conto corrente e del deposito titoli dei rapporti cointestati ai coniugi risultanti specificamente dalle denunce di Persona_14
successione prodotte dalla stessa parte attrice e di cui la stessa parte chiede la divisione nel presente giudizio.
Quanto alla accettazione dell'eredità, risulta provato documentalmente che, prima della accettazione con beneficio di inventario del 9.12.2020, l'attrice ha compiuto atti di accettazione tacita ex art. 476
c.c., ossia atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede.
In particolare risulta che l'attrice ha lamentato la lesione della legittima con lettera raccomandata inviata ai fratelli ed in data 30.9.2014 (doc. 16 fasc. attr.) ed il 30.8.2016 ha convocato i CP _2
convenuti nella mediazione avente ad oggetto, tra le altre, le domande di divisione dei beni ereditari e di collazione (doc. 17 fasc. attr.). Tali atti implicano l'accettazione dell'eredità da parte di
[...]
ex art. 476 c.c. e rendono inefficace l'accettazione con beneficio di inventario compiuta E_
successivamente (in data 9.12.2020) in quanto compiuta da un soggetto non legittimato.
Infatti gli artt. 485 e 487 c.c. prevedono che soltanto il chiamato all'eredità può accettare l'eredità con il beneficio di inventario (distinguendo tra il chiamato che è possessore dei beni ereditari ed il chiamato che non è possessore), dovendosi quindi escludere che colui che è già erede possa avvalersi della facoltà di accettare con beneficio di inventario.
è dunque erede pura e semplice, per aver accettato tacitamente l'eredità E_
dei genitori defunti prima della accettazione con beneficio di inventario.
pagina 21 di 38 L'accettazione pura e semplice dell'eredità da parte dell'attrice è rilevante in quanto le preclude la possibilità di esperire l'azione di riduzione nei confronti di soggetti diversi dai coeredi, ossia di legatari e donatari diversi dai convenuti (art. 564 c.c.).
L'eccezione dei convenuti di inammissibilità ex art. 564 c.c. della domanda di riduzione, è superata dalla precisazione dell'attrice di aver esperito l'azione di riduzione solo nei confronti dei convenuti, che sono coeredi.
La domanda di riduzione per lesione della quota di riserva verrà meglio esaminata nel prosieguo, ma già ora è opportuno - al fine di individuare il thema decidendum – rilevare che la domanda di riduzione
è stata circoscritta dall'attrice alle donazioni compiute dai defunti a favore dei convenuti, che è ammissibile anche se proposta dall'erede pura e semplice essendo diretta ai coeredi.
In particolare, la parte attrice ha chiarito che “…la domanda di riduzione è rivolta solo ai due coeredi e concerne solo le donazioni dirette ed indirette di cui sono stati i due convenuti beneficiari: le vicende successive dei beni donati sono, a questi fini, irrilevanti” (= pag. 11 della replica) e che le conclusioni sub C5 e C7, riguardanti atti posti in essere dai convenuti (non dai defunti) con soggetti che non sono parti del giudizio (i loro figli , AL ed ), non sono oggetto della domanda di CP_6 CP_8 riduzione essendo stati “indicati per dare conto delle vicende successive dei beni costituenti in origine il patrimonio dei due de cuius” (verbale del 22.1.2024 e pag. 10 della replica), pertanto sono escluse dal thema decidendum, benchè riportate nelle conclusioni.
Un'altra difesa dell'attrice che presenta aspetti contraddittori attiene alle domande di annullamento del testamento per incapacità naturale dei testatori e di nullità dei testamenti per violazione del patto successorio ex art. 458 c.c.. Appare infatti arduo sostenere contestualmente che i coniugi / Parte_2 non fossero in grado, per difficoltà psicofisiche, di formulare “disposizioni libere e CP_3 consapevoli” al momento della redazione dei testamenti pubblici ma che, nello stesso tempo, fossero in grado di accordarsi, concludendo un patto successorio vietato dalla legge, con i medesimi testamenti.
Nel prosieguo verranno comunque esaminate e decise nel merito le domande di impugnazione del testamento, sia di nullità ex art. 458 c.c. che di annullamento ex art. 591 c.c..
IL MERITO DELLA CAUSA
Passando all'esame del merito della causa occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di prescrizione che è stata sollevata dai convenuti in relazione alle azioni proposte dall'attrice, che deve essere respinta per i motivi di seguito indicati.
L'azione di nullità dei testamenti per vizi di forma ex art. 603 c.c. ed ex art. 589 c.c. è imprescrittibile mentre quella di annullamento per incapacità naturale ex art. 591 c.c. è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui il testamento ha avuto esecuzione (Cass.
pagina 22 di 38 sez. 2, Sentenza n. 9466 del 11/06/2012 Il termine di prescrizione di cinque anni, che l'art. 606, secondo comma, cod. civ. stabilisce per impugnare il testamento olografo per difetti di forma diversi dalla mancanza di autografia o di sottoscrizione, decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all'eredità, esecuzione alle disposizioni testamentarie, senza che sia necessario che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, poiché altrimenti la situazione giuridica inerente allo "status" dei chiamati all'eredità e alla qualità stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, il che la legge ha inteso evitare assoggettando l'azione di annullamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse, al breve termine quinquennale dall'esecuzione anche parziale dell'atto di ultima volontà.)
L'esecuzione del testamento non coincide con il giorno in cui è avvenuta l'accettazione dell'eredità, che non è considerato atto esecutivo delle disposizioni testamentarie, pertanto il termine prescrizionale non è decorso dal momento in cui l'attrice ha compiuto gli atti di accettazione dell'eredità, come da giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18560 del 20/08/2009 La sola circostanza che
l'erede abbia accettato l'eredità non è sufficiente a far decorrere il termine quinquennale per la proposizione dell'azione di annullamento del testamento per incapacità del testatore, ex art. 591, comma terzo, cod. civ., giacchè, a tal fine, è necessario che venga data esecuzione alle disposizioni testamentarie.).
In mancanza di un atto di esecuzione delle disposizioni di ultima volontà idonee a determinare la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, l'azione di annullamento dei testamenti non è prescritta.
L'azione di nullità e l'azione di simulazione dei contratti - in quanto diretta ad accertare la nullità del negozio apparente perché, in ogni caso, privo di causa per mancanza dello scopo economico sociale cui il contratto simulato è destinato -, sono imprescrittibili ai sensi dell'art. 1422 c.c..
Nel caso della simulazione relativa in senso proprio, il decorso del tempo può rilevare per i diritti nascenti dal negozio dissimulato, che si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni che decorrono dal data di apertura della successione, se è fatta valere dall'erede che agisce quale legittimario, come nel caso in esame (Cass. Sentenza n.3932 del 29/02/2016: I beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso
(anche se a favore del coerede) sono soggetti a collazione ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo in accoglimento di un'apposita domanda formulata in tal senso dal coerede che chiede la divisione. In tal caso il "dies a quo" del termine di prescrizione dell'azione di simulazione varia in rapporto all'oggetto della domanda: se questa è proposta dall'erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'apertura della successione;
mentre se l'azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di
pagina 23 di 38 donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l'erede, anche ai fini delle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., nella medesima posizione del "de cuius".).
Nella specie, le successioni dei defunti e si sono aperte, Parte_2 Controparte_3
rispettivamente, il 13 ed il 26 febbraio 2013, pertanto non è maturata la prescrizione decennale alla data della domanda giudiziale (la notifica della citazione è del 14.12.2022), anche senza considerare gli atti interruttivi.
***
I Testamenti Pubblici
e hanno redatto, ciascuno un testamento pubblico in data 5 Parte_2 Controparte_3
aprile 2006; i testamenti sono stati entrambi ricevuti dal Notaio Dott. Persona_1
I due testamenti presentano tutti i requisiti formali dell'atto pubblico di cui all'art. 603 c.c., essendo stati ricevuti dal Notaio, alla presenza di due testimoni ( e , ed essendo fatta CP8 CP9
menzione nel testamento di tutti gli elementi richiesti dalla norma.
Le contestazioni sollevate dall'attrice sulla nullità per vizi di forma dei testamenti appaiono pretestuose nella parte in cui sono riferite ad elementi irrilevanti, quali il rapporto di amicizia dei testimoni con i convenuti, e sono comunque infondate essendo i testamenti stati redatti con la forma prescritta dall'art. 603 c.c.. In particolare la menzione contenuta nel testamento di “Il Pt_2
testatore infine mi dichiara di poter sottoscrivere il presente atto solo con difficoltà a causa dell'avanzata età” prima della lettura dell'atto, è conforme alla disposizione normativa citata ed aderente alla realtà, considerato che aveva 93 anni al momento del testamento. Parte_2
Un'altra causa di invalidità dei testamenti dedotta dall'attrice si fonda sulla violazione del divieto dei testamenti congiuntivi e reciproci ex art. 589 c.c. e del divieto del patto successorio ex art. 458 c.c..
Sul punto si osserva che i due testamenti pubblici sono distinti, ma sono stati ricevuti dal medesimo
Notaio, lo stesso giorno, l'uno di seguito all'altro (quello di dalle ore 17.15 alle ore 17.40 e Pt_2
quello di dalle ore 17.45 alle ore 18.05), hanno un contenuto del tutto sovrapponibile e con E_
disposizioni reciproche.
In particolare, ciascuno dei testatori ha indicato il proprio patrimonio costituito dalla quota di metà, in comunione legale con l'altro coniuge, dei risparmi in Banca, e ha disposto lasciando all'altro coniuge la metà dei risparmi e ai tre figli l'altra metà, in parti uguali fra di loro e, nel caso di premorienza del coniuge, lasciando ai tre figli tutto quanto rimarrà dei risparmi in parti uguali fra di loro.
pagina 24 di 38 I testamenti contengono anche la speranza “che tutti vadano d'accordo” e la dichiarazione che
“L'azienda agricola è già di proprietà dei Figli ed in quanto l'hanno pagata loro con il CP _2 loro lavoro e con i loro soldi;
pertanto per l'azienda non spetta niente a mia figlia ”. Per_15
Risulta quindi che i due testamenti non sono congiuntivi, non essendo redatti nel medesimo atto, e non rientrano nel divieto di cui all'art. 589 c.c. neppure considerando il loro contenuto - costituito da lasciti reciproci e a beneficio dei figli -, in quanto in presenza di schede separate non ricorre la presunzione di assoluta mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori propria del testamento congiuntivo, che è legata alla manifestazione di volontà dei testatori in un documento unitario (Cass.
5508 del 2012 In tema di successioni testamentarie, l'art. 589 cod. civ., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l'ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 602 cod. civ., nel quale è palese il richiamo ad un'attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto.
Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all'ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo).
Tuttavia, a prescindere dal divieto dell'art. 589 c.c., occorre valutare se i due testamenti incorrono nella nullità per violazione del patto successorio - vietato ai sensi dell'art. 458 c.c. -, che è ravvisabile qualora le disposizioni testamentarie redatte dalle due persone, pur se contenute in schede formalmente distinte, danno luogo ad un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla successione in un determinato modo, “in determinante correlazione con la concordata disposizione da parte dell'altro”
(Cass. 2623 del 1982; Cass. 18197 del 2020).
Nella specie i testamenti dei coniugi hanno la stessa forma, lo stesso contenuto e identità Parte_2 lessicale e sono stati redatti uno dopo l'altro; da tali elementi si desume che siano manifestazione di un accordo tra i testatori.
In particolare il contenuto del testamento è articolato e manifesta la volontà dei coniugi di Parte_2
tutelare il coniuge superstite, lasciando allo stesso la metà del patrimonio - quindi più della quota di 1/3 spettante al coniuge nel concorso con i tre figli nella successione legittima ex art. 581 c.c. - e di escludere le pretese della figlia sull'azienda agricola degli altri figli.
I testamenti contengono infatti la locuzione: “L'azienda agricola è già di proprietà dei Figli ed CP
in quanto l'hanno pagata loro con il loro lavoro e con i loro soldi;
pertanto per l'azienda non _2 spetta niente a mia figlia ”, che è una dichiarazione di scienza che mira ad escludere le Per_15
rivendicazioni della figlia sull'azienda agricola;
tale dichiarazione è coerente con le altre disposizioni pagina 25 di 38 dei testatori, che individuano il loro patrimonio nei soli “risparmi” e ne dispongono a favore dei tre figli senza differenze.
L'esistenza di un valido patto successorio presuppone la capacità di intendere e di volere dei coniugi che si ritiene sussistesse, come motivato nel prosieguo nell'esaminare la domanda Persona_14
di annullamento dei testamenti ex art. 591 c.c..
Ne consegue che, nella specie, sussiste un patto successorio che comporta la nullità dei testamenti ex art. 458 c.c..
Sull'annullamento del testamento per incapacità naturale, occorre premettere che per giurisprudenza consolidata “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3934 del 19/02/2018).
L'onere della prova dell'incapacità di testare grava dunque sull'attrice e non è stato assolto sulla base della documentazione sanitaria prodotta dalla stessa parte, da cui emerge che e Parte_2
di età avanzata al momento della redazione del testamento (93 anni), erano affetti da Controparte_3
diverse patologie ma non tali da escludere la loro capacità di comprendere i propri atti e di autodeterminarsi.
Infatti, la data del testamento è con certezza il 5 aprile 2006 e dalla documentazione sanitaria prodotta risulta che, a quella data, aveva una invalidità per decadimento motorio (doc n 13 del Pt_2
18.6.2003, protesi all'anca del 24.7.2002). In particolare in data 12 marzo 2004, era stato dichiarato dall' – Sede Cernusco sul Naviglio (MI), con Verbale all'esito Controparte_25 della seduta del 23 aprile 2004, “invalido con difficoltà gravi” con diagnosi di “artroprotesi artosx grave coxartosi dx” con effetti gravi sull'indipendenza fisica (autonomia nelle usuali funzioni quotidiane della vita) e mobilità (livello di autonomia nella deambulazione).
Le condizioni di salute successive al testamento del 5 aprile 2006 sono irrilevanti al fine della valutazione della capacità naturale del testatore, pertanto vengono riportate solo per completezza e dimostrano un decadimento fisico progressivo. Infatti nel 2008, dopo oltre due anni dalla data del pagina 26 di 38 testamento, veniva dichiarato dall' – Sede Cernusco sul Pt_2 Controparte_25
Naviglio (MI), con Verbale all'esito della seduta del 04.11.08, “cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione” con diagnosi di “psedofachia sx cataratta dx con ipovisus odv c.d. a 10 cm, osv c.d. a 20 cm”; successivamente, risulta un ricovero presso l'Ospedale di Melzo in data 20.12.08 per “intervento d'urgenza di laparotomia esplorativa con reperto di colecistite acuta con sofferenza ischemica della parete della fellea e flogosi appendicolare;
colecistecomia ed appendicectomia”; il 9 giugno 2009, veniva dichiarato “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” con diagnosi di “grave sindrome ipocinetica in scompenso cardiaco congestizio –
BPCO – vasculopatia periferico – poliartrosi – protesi anca - ipoacusia”.
Quanto a risulta che alla data del 5 aprile 2006 aveva subito un ricovero dal Controparte_3
23.10.1998 al 30.10.1998, a causa di episodio di TIA in corso di crisi ipertensiva, caratterizzata da cedimento degli arti inferiori, disartria e lieve deficit del VII nc con diagnosi di “crisi ipertensiva, TIA
e cardiopatia scleroipertensiva”; in data 13.02.2003 le era stata diagnosticata una “ipoacusia bilaterale
….di entità medio grave” con prescrizione di terapia protesica bilaterale.
Anche per risulta un peggioramento delle condizioni di salute successive al testamento del 5 E_
aprile 2006, che sono irrilevanti ai fine della valutazione della capacità naturale del testatore, e che vengono riportate solo per completezza. In particolare nel 2008 veniva dichiarata “invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” con diagnosi di “vasculopatia cerebrale cronica – deambulazione assistita” e dalla documentazione sanitaria allegata alla domanda di invalidità risulta che, il 24.08.2007, presentava
“cardiopatia ischemica cronica, incontinenza, sordità totale, difficoltà di deambulazione, sindrome vertiginosa, stato ansiodepressivo” e l'8.05.2008 “grave ipoacusia con scarso beneficio da protesi ausx, deficit di deambulazione […], insufficienza venosa arti inferiori, ipertensione venosa, episodi vertiginosi con “confusione”, ipovisus […].
Non vi è dunque prova che, alla data dei testamenti del 5 aprile 2006, ed Pt_2 E_
presentassero deficit cognitivi e fossero privi in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
Ne consegue che la domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale dei testatori deve essere respinta.
Deve invece essere dichiarata la nullità dei testamenti per violazione del patto successorio ex art. 458
c.c. e di conseguenza la successione di e la successione di sono Parte_2 Controparte_3
regolate dalla legge.
pagina 27 di 38 La nullità dei testamenti per violazione del patto successorio non si estende alle dichiarazioni di scienza ivi contenute, in quanto il patto successorio vietato riguarda gli atti di disposizione patrimoniale (cfr in materia di revoca del testamento: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 829 del 06/03/1975 La norma dell'art. 680 cod. civ. sulla revoca del testamento riguarda esclusivamente le Disposizioni di ultima volontà, cioè gli
Atti di volontà, non già le dichiarazioni di scienza (nella specie, confessione) che restano ferme anche in caso di revoca delle Disposizioni testamentarie”).
La dichiarazione “L'azienda agricola è già di proprietà dei Figli ed in quanto l'hanno CP _2 pagata loro con il loro lavoro e con i loro soldi;
pertanto per l'azienda non spetta niente a mia figlia
” resta pertanto ferma, anche se non esonera dalla valutazione degli elementi posti a Per_15 fondamento delle domande di riduzione/collazione dell'attrice che contesta la rispondenza della dichiarazione alla reale situazione.
***
In forza della successione legittima, gli eredi di sono la moglie Parte_2 CP_3
per la quota di 1/3 e i figli , ed per la quota di 2/9 ciascuno e gli
[...] E_ CP _2
eredi di sono i figli , ed per la quota di 1/3 ciascuno Controparte_3 E_ CP _2
(ex artt. 566 e 581 c.c.).
***
La domanda di riduzione
Sull'azione di riduzione si osserva, in generale, che trattasi dell'azione che tutela il legittimario, che assume di non aver ricevuto nulla ovvero di aver ricevuto meno rispetto alla quota del patrimonio ereditario che la legge gli riserva, ai sensi degli artt. 536 ss. c.c., consentendogli di aggredire le disposizioni testamentarie e le donazioni effettuate in vita dal de cuius ritenute lesive (artt. 553 ss. c.c.).
Chi agisce per la riduzione delle disposizioni testamentarie, ex art. 554 c.c., o delle donazioni, ex art. 555 c.c., ha, in generale, l'onere di fornire la prova della lamentata lesione, attraverso l'indicazione precisa dei limiti entro i quali ritiene sia stata lesa la sua quota di riserva, l'esatta determinazione del valore della massa ereditaria nonché del valore della quota di legittima violata dal testatore;
il tutto ai fini di consentire la formazione del compendio dei beni relitti, c.d. CT, da cui detrarre i debiti del de cuius, per poi procedere alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e c.d. donatum, ossia il complesso del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione. Solo all'esito di detta operazione contabile è possibile procedere al calcolo della quota disponibile e della quota indisponibile della massa ereditaria e valutare il valore della quota spettante al legittimario, al netto dell'imputazione delle donazioni da quest'ultimo ricevute (in questo senso Cass. civ., sez. II, n.
14473, del 30/06/2011; Cass. civ. sez. II, n. 13310 del 12/09/2002 Sez. 2 - ; da ultimo Cass. civ. sez. II
pagina 28 di 38 n 1357 del 19/01/2017: “In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius".).
In materia di onere della prova, il legittimario che agisce per la riduzione a tutela della quota di riserva e che, nello stesso giudizio, propone anche la domanda di simulazione, assume la veste di terzo, pertanto non è soggetto ai limiti imposti ai contraenti per la prova della simulazione (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 536 del 11/01/2018 In tema di limiti alla prova testimoniale del negozio simulato posti alla parte (ovvero ai suoi successori universali) dall'art. 1417 c.c., l'erede che agisca per
l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non è necessariamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo aver esperito l'azione di riduzione per pretesa lesione di legittima, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal "de cuius"; né consente il superamento, da parte dell'erede, dei suddetti limiti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trattandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al cit. art. 1417 c.c., la natura di donazione dell'atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l'azione di simulazione sia strumentale al coevo esperimento di quella di riduzione).
Ne consegue che nella specie l'attrice, che propone l'azione di riduzione congiuntamente a quella di simulazione, non incorre nei limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c., sicchè la simulazione può essere provata per testimoni e per presunzioni ex art. 2729 ult. comma c.c..
Ciò premesso occorre esaminare la domanda attorea di riduzione degli atti di liberalità che sono riferiti al de cuius e che è riportata nelle conclusioni come segue: Parte_2 Controparte_3
“Previo accertamento, in caso di contestazioni, della qualità di legittimaria dell'attrice
[...]
, con diritto alla quota di riserva (pari a 2/9) dell'eredità dei defunti genitori E_
e da determinarsi mediante accertamento del c.d. patrimonio Parte_2 Controparte_3
riunito, secondo le modalità in atti descritte, ed effettuato il calcolo della quota di legittima spettante all'attrice e della quota di cui i coniugi e potevano Parte_2 Controparte_3
eventualmente disporre a favore dei figli odierni convenuti e , E_ Controparte_2
pagina 29 di 38 con il conseguente accertamento dell'intervenuta lesione integrale della quota di legittima dell'attrice sostanzialmente pretermessa.”
Occorre innanzitutto rilevare che l'attrice non è erede pretermessa, come già motivato, e che l'indicazione della quota astratta di riserva dei 2/9 per le successioni dei genitori non è corretta, trattandosi di due successioni distinte.
In particolare la successione di si è aperta in data 13.2.2013 e la quota di riserva spettante Pt_2 all'attrice, quale erede legittimaria, va determinata applicando l'art. 542 c.c. “concorso del coniuge e dei figli” e risulta di 1/6 (1/4 coniuge e ½ per tutti i figli, ossia 1/6 ciascuno). Il CT di cui al verbale di inventario relativo alla successione di è di euro 26.324,61 (verbale di inventario = Pt_2
doc. 9 B fasc. attr.) pertanto la quota di riserva pari a 1/6 è di euro 4.388 e non è lesa dalla disposizione testamentaria che le attribuisce 1/6 e tanto meno dalla successione legittima che le attribuisce il maggior importo di euro 5.850 corrispondente ai 2/9 (art. 581 c.c.).
La successione di si è aperta in data 26.2.2013 e la quota di riserva spettante all'attrice, quale E_ erede legittimaria, va determinata applicando l'art. 537 c.c. “riserva a favore dei figli”, e risulta di 2/9
(la riserva dei figli è di 2/3 da dividere tra tutti i figli, ossia 2/9 ciascuno). Il CT di cui al verbale di inventario relativo alla successione di è di euro 39.265,99 (comprensiva della quota ereditata E_
dal marito = verbale di inventario doc n 10B fasc. attr.) e non vi è lesione della quota attribuita all'attrice che è di 1/3 sia per successione testamentaria che legittima (art. 566 c.c.).
Ne consegue che, senza considerare le donazioni, la quota di riserva dell'attrice non è lesa, né dalla successione testamentaria né da quella legittima, di entrambi i de cuius.
Occorre quindi accertare se vi sono donazioni al fine di operare la riunione fittizia di cui all'art. 556
c.c. per la determinazione della quota disponibile e della quota di riserva spettante all'attrice, quale erede legittimario, corrispondente alla quota astratta di 1/6 per la successione paterna e di 2/9 per la successione materna.
L'attrice assume la simulazione di una serie di atti, dissimulanti donazioni e/o atti di liberalità indirette, di cui si eccepisce anche la nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c..
Il primo atto da considerare è l'atto di compravendita stipulato il 2 dicembre 1968 da CP
, in qualità di parte acquirente e dal per vecchi indigenti”, in
[...] Controparte_5
qualità di parte venditrice, di beni rustici della superficie complessiva di Ha. 6.88.40, corte e fabbricati con rendita catastale di lire 3.114, siti in Comune di Liscate (Milano), come da atto n rep. 26.895, n.
4.930 raccolta a Notaio Dott. di GI (doc. n 26 fasc. attrice), costituenti la Persona_4
Cascina Molino Mora.
pagina 30 di 38 L'attrice deduce la simulazione relativa della compravendita suindicata dal lato soggettivo, per interposizione fittizia di persona essendo soggetto interposto ed interponente e CP Pt_2 contestualmente la donazione indiretta del podere per “simulazione dell'atto di compravendita dissimulante una liberalità indiretta di al figlio ” e ha l'onere di dedurre, Pt_2 CP
tempestivamente ed in modo specifico, le circostanze che pone a fondamento della domanda che deve poi dimostrare.
A tal fine, l'attrice allega che , “mandava avanti l'Azienda Agricola, iniziando nel 1966 le Pt_2 trattative per l'acquisto della cascina, conclusasi nel 1968 con la stipula di un mutuo agrario al 2% tasso fisso, della durata di 40 anni, a suo carico integrale, con intestazione dissimulante una liberalità indiretta al figlio , poiché avendo 56 anni, superava l'età minima per accedere ad un mutuo di CP lunga durata”.
Dalle stesse allegazioni dell'attrice deve escludersi l'interposizione fittizia di persona, che richiede la prova dell'accordo simulatorio del soggetto interponente, di quello interposto e anche del terzo contraente, che, nella specie, non è stato neppure allegato a livello assertivo e di cui non vi è alcuna prova (Cass. sez. 2 Ordinanza n. 27189 del 21/10/2024 L'interposizione fittizia di persona postula
l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente o anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente e interposto (ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona;
ne deriva che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione a esso anche del terzo contraente).
Inoltre, vi è prova documentale che la trattativa per la vendita del fabbricato e dei terreni della cascina è stata svolta dalla , quale coltivatore diretto ed affittuario del podere, come Controparte_26
risulta dal verbale in data 11.3.1967 del Consiglio di amministrazione della Controparte_24
per vecchi indigenti (doc n 2 fasc. conv.), in cui si legge:
[...]
pagina 31 di 38 nonché dalla delibera di rideterminazione del prezzo del 9.10.1967 (doc. n 3 fasc. conv.) in cui viene indicato sempre quale parte interessata all'acquisto. CP
Dall'atto di compravendita risulta, altresì, che il prezzo di lire 15.500.000 è stato pagato per lire
5.500.000 all'atto di acquisto e per lire 10.000.000 mediante un mutuo agrario quarantennale avente quale contraente il convenuto , che ha provato di aver pagato le rate del mutuo, producendo tutte CP
le ricevute di pagamento (doc. n 5 conv.).
E' dunque provato documentalmente che era e non ad avere in affitto, quale CP Pt_2
coltivatore diretto, il podere Molino Mora e ad averlo acquistato avvalendosi del mutuo agrario quarantennale agevolato (all'1%) di cui ha pagato le rate sino alla sua estinzione.
Risulta infine documentalmente che all'epoca dell'acquisto aveva 31 anni e svolgeva l'attività CP
di coltivatore già dal 1957 (doc. n 26 fasc. conv.) e quale affittuario del podere dal 1964 (doc. n 2 fasc. conv.).
Deve quindi concludersi che, da un lato l'attrice non ha provato i fatti posti a fondamento delle sue domande di simulazione e donazione (la prova testimoniale dedotta dall'attrice si conferma inammissibile come da ordinanza del 7.3.2024 e comunque è inidonea a superare le risultanze documentali suindicate) e che, d'altro lato, vi sono elementi documentali ed indiziari contrari alla tesi dell'attrice.
L'attrice ha inoltre allegato che, successivamente all'acquisto del podere di cui sopra, i genitori - ed in particolare il padre - abbiano lavorato in modo continuativo nell'azienda agricola, che i Pt_2
convenuti abbiano svolto attività lavorativa come dipendenti presso terzi e solo a tempo perso nell'azienda agricola ed anche che i genitori, insieme agli altri componenti della famiglia, abbiano gestito un distributore di benzina della Shell in Liscate via Cerca dall'anno 1966.
pagina 32 di 38 L'attrice assume quindi che l'incremento di valore dell'azienda agricola nel corso degli anni sia dovuto al lavoro del padre e che anche il distributore di benzina sia riconducibile ai genitori, chiedendo di accertare la simulazione – perché dissimulanti donazioni e/o atti di liberalità indirette di cui eccepisce anche la nullità per difetto di forma - dell'atto di compravendita del 9 luglio 1980 stipulato tra i convenuti in forza del quale ha venduto ad la metà indivisa dei fondi rustici, corte e CP _2
fabbricato della Cascina Molino Mora e del successivo atto di divisione del 13 luglio 2016, nonché
l'atto di donazione dell'”Azienda Agricola Della AS Agostino” dai genitori al convenuto CP nel 1996 e l'atto di donazione dell'”impresa distributore di benzina ” dai Parte_2
genitori al convenuto . _2
Quanto alla vendita del 1980 da ad della metà indivisa dei fondi rustici, corte e CP _2
fabbricato della Cascina Molino Mora ed alla divisione del 2016, deve rilevarsi che non essendo provata la riconducibilità dei predetti beni ad , non ha alcun rilevo per l'erede legittimaria Pt_2
la vendita a favore di e neppure la successiva divisione tra loro. E_ _2
In relazione alla donazione dell'”Azienda Agricola Della AS Agostino” da parte dei genitori – ed in particolare del padre – ai convenuti – ed in particolare ad -, deve rilevarsi che i beni Pt_2 CP immobili dell'azienda agricola sono di proprietà dei convenuti e degli stessi non è provata la simulazione o la donazione indiretta, come suesposto.
L'oggetto della donazione riferito all'azienda agricola intesa quale il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa di cui alla relazione di stima del 2022 (prodotta dall'attrice sub doc. n 148) comprende gli immobili, da escludere come suesposto, nonchè il bestiame e le macchine agricole con riferimento all'anno 2003, di cui non vi è alcuna prova della riconducibilità ad . Pt_2
Occorre infatti considerare che sono circostanze pacifiche che i coniugi e i figli ed Parte_2 CP
abbiano sempre abitato nella Cascina Molino Mora, mentre la figlia si sia _2 E_
trasferita altrove con il matrimonio in data 6.5.1968 (doc. n 246 fasc. attr.).
Dai certificati INPS prodotti dall'attrice sub doc. 207 e 208, risulta che ed hanno _2 CP
lavorato, per diversi periodi, anche come dipendenti presso terzi, ma sono circostanze pacifiche che abbiano continuato ad abitare e a lavorare nell'azienda agricola, anche se non a tempo pieno (la stessa attrice riconosce che abbia continuato a prestare attività lavorativa presso l'azienda al sabato CP
quando lavorava presso terzi).
E' anche circostanza pacifica che abbia collaborato alla conduzione dell'azienda agricola e Pt_2 che fosse la persona sempre presente nell'azienda, anche quando i convenuti e erano CP _2
impiegati in attività lavorative presso terzi, tanto che sottoscriveva le pratiche amministrative Pt_2 relative all'azienda (doc. prodotti dall'attrice).
pagina 33 di 38 Risulta inoltre che era pensionato dal luglio 1972 (certificato INPS = doc. 205 fasc. attr.) e Pt_2 che successivamente, il 26.1.1978, si era iscritto nell'Albo provinciale degli imprenditori agricoli (doc.
100 fasc. attr.), ma non risulta che abbia mai aperto una partita Iva o che abbia mai denunciato redditi da imprenditore agricolo. Da quando è stato istituito il Registro delle Imprese, nel gennaio 1996, risulta invece l'iscrizione alla Camera di Commercio di Milano dell'impresa individuale E_
(circostanza pacifica).
E' inoltre provato che l'azienda agricola Cascina Molino Mora è stata incrementata nel corso degli anni. In particolare dalla perizia della parte attrice risulta la costruzione di manufatti per l'allevamento dei suini nel 1987 e nel 1992 (pag. 5 doc. 148) e dalla documentazione prodotta dai convenuti risulta, tra l'altro, l'installazione del serbatoio di stoccaggio nella cascina del 1991 (doc. 19), di attrezzature per la macellazione di animali per conto terzi del 1997 (doc. 20), lo smaltimento delle lastre in amianto e rifacimento del tetto dell'Azienda del 1999 (doc. 21), l'impianto per la stagionatura dei salumi del 2004
(doc. 24). Si tratta di interventi che hanno richiesto l'investimento di denaro che deve ritenersi provenire dai convenuti, quali proprietari degli immobili dell'azienda, in assenza di prova di movimenti bancari da parte dei genitori (sul punto si conferma l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. dell'attrice, “non essendo l'ordine di esibizione un mezzo per esonerare la parte dall'onere della prova, considerato che l'attrice è erede - non pretermessa - dei genitori che sono deceduti nel febbraio 2013
il 13.2.2013 e il 26.2.2013) pertanto avrebbe potuto Parte_2 Controparte_3
richiedere in tempo utile la documentazione bancaria (art. 119 TUB) …” come da ordinanza del
7.3.2024).
Per il periodo successivo, i convenuti hanno provato che anche i figli di , e CP CP_8 [...]
, hanno investito nell'azienda, ricorrendo il 4 aprile 2005 ad un mutuo agrario ventennale di Parte_4 euro 195.000,00 con terzi datori d'ipoteca quali proprietari ed E_ Controparte_2
(doc. 25 fasc. conv.).
Da quanto suesposto emerge che i coniugi hanno sempre abitato nell'azienda Persona_14 agricola Cascina Mora e che ha coadiuvato nell'attività dell'azienda i figli ed , Pt_2 CP _2
i quali hanno abitato, lavorato ed investito nell'azienda agricola Cascina Mora, di loro proprietà, per decenni. Il contributo di nella conduzione dell'azienda agricola, valutato unitamente a tutti gli Pt_2 elementi suindicati, non è sufficiente per ritenere che l'azienda agricola fosse nella titolarità di
, pertanto deve concludersi che l'attrice non ha assolto all'onere della prova gravante sulla Pt_2
stessa.
Infine, la dichiarazione di scienza contenuta nei testamenti “L'azienda agricola è già di proprietà dei
Figli ed in quanto l'hanno pagata loro con il loro lavoro e con i loro soldi;
pertanto per CP _2
pagina 34 di 38 l'azienda non spetta niente a mia figlia ” è coerente con la situazione come sopra delineata, Per_15 di cui l'attrice non ha fornito prova contraria.
Quanto alla donazione dell'”impresa distributore di benzina ” dai genitori al Parte_2
convenuto , non vi è alcuna prova dell'esistenza dell'impresa predetta, considerato che negli _2 estratti conto previdenziali dell'INPS prodotti dalla stessa parte attrice, non risulta che i coniugi
[...] abbiano mai versato contributi per l'esercizio di attività commerciali. Persona_14
In particolare risulta che dal 1960 era iscritto all'elenco dei coltivatori del Comune di Liscate Pt_2
(doc. n 101 fasc. attr.), era titolare di pensione dal luglio 1972 (doc. n 27 fasc. conv. e doc. 205 fasc. attr.) e che dal 26 gennaio 1978 era iscritto all'albo degli imprenditori di cui alla legge regionale
18/1974 (doc n 100 fasc. attrice), mentre dal 1962 al 1972 ha versato contributi quale E_
“coltivatore diretto/coloni mezzadri” ed era titolare di pensione di invalidità dal marzo 1971 (doc. n
206 fac. attr.).
Non vi è quindi prova, né dell'esistenza dell'Impresa distributore di benzina , né Parte_2
della sua consistenza, e neppure della possibilità di cessione a terzi, che è stata specificamente contestata dai convenuti.
Le domande relativa alla simulazione / donazione dell'atto di compravendita del 9 luglio 1980, del successivo atto di divisione del 13 luglio 2016, nonché la donazione dell'”Azienda Agricola Della
AS Agostino” e dell'”impresa distributore di benzina ” devono pertanto Parte_2
essere respinte.
Parimenti devono essere respinte le domande relative ad “atti materiali e di liberalità indiretta”, di cui non è provata la natura di liberalità. In particolare gli indennizzi per la costituzione di servitù e vincoli, sono somme spettanti di diritto ai proprietari del fondo servente, ossia ai convenuti.
Devono essere respinte anche le domande relative al rendimento del conto ed al pagamento dei frutti dei beni, considerato che i convenuti, quali proprietari dei beni, hanno diritto ai frutti e non sono tenuti a rendere il conto a terzi.
L'attrice ha chiesto anche di accertare donazioni di denaro per un importo di euro 72.000,00, che risulta prelevato dal conto corrente cointestato ai coniugi / mediante assegni emessi dai Parte_2 CP_3
convenuti, i quali erano delegati ad operare sul conto dei genitori, come dal prospetto che è stato prodotto dall'attrice sub doc. n 185 e che è di seguito riportato:
pagina 35 di 38 L'assegno del 7.8.2012 di € 3.254,32 non è a favore di che ha contestato la Controparte_2
riferibilità allo stesso, che non risulta provata.
Gli altri assegni risultano emessi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e hanno quali beneficiari i convenuti (uno il figlio ). CP_8
I convenuti non hanno contestato gli assegni ma hanno contestato che fossero donazioni, assumendo, in via generale, che si trattava di somme prelevate dai figli dal conto dei genitori per sostenere le loro spese di mantenimento e di assistenza.
Sul punto si osserva che gli importi prelevati ammontano a complessive euro 72.000,00 in quattro anni
- di cui euro 20.000 nel 2009, euro 20.000,00 nel 2010, euro 22.000,00 nel 2011 e euro 10.000,00 nel
2012 - ed appaiono congrui rispetto alla necessità di mantenimento e di assistenza, anche domestica, dei coniugi che erano, all'epoca, due persone anziane e malate, e che è pacifico Persona_14
abbiano continuato ad abitare nella Cascina Molino Mora ove abitavano anche i figli convenuti.
Risulta, infatti, che già nel 2008 era stata dichiarata “invalida ultrasessantacinquenne Controparte_3 con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” e che nel 2009 anche veniva dichiarato “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di Pt_2 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Non vi è dunque prova che la somma di euro 72.000,00 sia una donazione, considerato altresì che, a norma dell'art. 770 secondo comma c.c., non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi e comunque in conformità agli usi. pagina 36 di 38 Sul punto si richiama la giurisprudenza citata dai convenuti: Cass. civ. 18814/2023:“Al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità”.
LA DIVISIONE
Deve dunque procedersi alla divisione del CT - senza collazione in assenza di donazioni -, che è stata richiesta da tutte le parti e che spetta a ciascun partecipante alla comunione ereditaria avendo natura di diritto potestativo (art. 713 c.c. “i coeredi possono sempre domandare la divisione”).
Le parti, quali coeredi, hanno considerato unitariamente le masse ereditarie dei genitori, indicando la quota di ciascuno di 1/3 e non vi sono ragioni per non disporre, nel presente giudizio, la divisione dell'asse ereditario dei genitori delle parti, considerando le due masse ereditarie unitariamente, in parti uguali fra loro, essendo gli stessi unici eredi superstiti dei de cuius per pari quota.
Dalla documentazione bancaria prodotta dall'attrice (doc. n 202, 203 e 251 fasc. attrice) risulta che Cont nella comunione ereditaria sono caduti il saldo attivo del conto corrente acceso presso n 00084-
8580 cointestato a e ed i titoli di cui al deposito titoli n 00084- Parte_2 Controparte_3
46817200000 cointestato a e Parte_2 Controparte_3
La situazione finanziaria alla data del 24.11.2023 (doc. 251 fasc. attr.) risulta la seguente: Fondi
ANIMA PIANETA CUMULATIVO CLASSE A Isin [...] controvalore € 17.790,59 e
Prodotti monetari conto corrente Isin 10131 con un saldo di € 33.516,18.
Ne consegue che deve essere dichiarato lo scioglimento delle comunioni ereditarie di Parte_2
(deceduto il 13.02.13) e (deceduta il 26.02.13), tra i coeredi
[...] Controparte_3 [...]
, e , con l'attribuzione a ciascuno dei E_ E_ Controparte_2
coeredi del denaro e dei titoli corrispondenti alla quota di 1/3 dei titoli e del saldo del c/c suindicati.
Pertanto, la somma spettante a ciascun condividente è pari ad euro 11.172 e per quanto concerne i titoli, ciascuna delle parti ha diritto ad 1/3 dei titoli stessi, al controvalore che avranno al momento della loro liquidazione. In relazione a tali beni, infatti, deve ritenersi che la divisione debba essere fatta prioritariamente in natura, assegnando alle parti 1/3 dei titoli e non il credito derivante dalla loro valorizzazione, che varia secondo i valori di borsa e presuppone la vendita dei beni stessi.
pagina 37 di 38 Gli interessi maturati e le spese e commissioni bancarie vanno divise tra i condividenti per 1/3 ciascuno.
Riguardo alle spese processuali si osserva che per la divisione non è ravvisabile la soccombenza di alcuna delle parti, mentre le spese per le altre domande vanno poste a carico della parte soccombente, secondo i principi generali di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..
Nella specie è ravvisabile la soccombenza prevalente dell'attrice, che è vittoriosa unicamente sulla domanda di nullità dei testamenti per violazione del patto successorio, che è del tutto marginale non avendo inciso sulla divisione, mentre è soccombente su tutte le altre numerose domande proposte.
Ne consegue che le spese processuali vanno compensate parzialmente in misura pari alla metà mentre per la restante parte vanno poste a carico della parte attrice e sono liquidate ex DM 147/22 tenuto conto del valore della causa indeterminabile di alta complessità, applicando i valori medi per tutte le fasi processuali e ad esclusione della maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2 DM 147/22 per l'unicità della difesa dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che ha accettato tacitamente l'eredità di E_ [...]
(deceduto il 13.02.2013) e (deceduta il 26.02.2013); Parte_2 Controparte_3
2. accerta e dichiara la nullità dei testamenti pubblici dei de cuius e Parte_2 CP_3
per violazione del patto successorio ex art. 458 c.c. e di conseguenza l'apertura della
[...]
successione legittima;
3.dichiara lo scioglimento delle comunioni ereditarie dei de cuius e Parte_2 [...]
, tra i coeredi , e , con CP_3 E_ E_ Controparte_2
l'attribuzione a ciascuno dei coeredi di 1/3 del saldo del conto corrente e dei titoli, come meglio indicato in parte motiva;
4. rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e le altre domande proposte dall'attrice;
5.condanna la parte attrice alla rifusione della metà delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida per la metà in € 7.051,50 per compenso, oltre 15% spese forf., iva e c.p.a. e dichiara compensate tra le parti le spese di lite per la residua metà.
Milano, 26 maggio 2025
La Presidente est. dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 38 di 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Cozzi Presidente Relatore dott. Marcello Piscopo Giudice dott. Federico Salmeri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49202/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. E_ C.F._1 QUIROZ VITALE MARCO ALBERTO e dell'avv. BERATTO MIRIAM ( ), C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO, 12 20129 MILANO presso il difensore avv. QUIROZ
VITALE MARCO ALBERTO
ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F. E_ C.F._3 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. PERILLI GIAMPIERO e dell'avv. DE LUCA C.F._4
PATRIZIA ( ), elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR ORSENIGO, 2 C.F._5
20066 MELZO presso il difensore avv. PERILLI GIAMPIERO CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per E_
Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis – previe le declaratorie del caso tutte - così giudicare: Previo accertamento, in caso di contestazioni, della qualità di legittimaria dell'attrice E_
, con diritto alla quota di riserva (pari a 2/9) dell'eredità dei defunti genitori
[...] Parte_2
e da determinarsi mediante accertamento del c.d. patrimonio riunito,
[...] Controparte_3 secondo le modalità in atti descritte, ed effettuato il calcolo della quota di legittima spettante all'attrice e della quota di cui i coniugi e potevano eventualmente Parte_2 Controparte_3 disporre a favore dei figli odierni convenuti e , con il E_ Controparte_2 conseguente accertamento dell'intervenuta lesione integrale della quota di legittima dell'attrice sostanzialmente pretermessa.
IN VIA PRINCIPALE:
A) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento redatto dal padre sig. Parte_2
(deceduto il 13.02.13) per Atto pubblico a cura del Notaio Dott.
[...] Persona_1 pubblicato il 22.03.2013, al Rep. n. 49669 e Raccolta n. 17647 e dalla madre Controparte_3 pagina 1 di 38 (deceduta il 26.02.13) per Atto pubblico a cura del Notaio Dott. pubblicato il Persona_1
22.03.2013, al Rep. n. 49670/17648 del Notaio Dott. pubblicato il 22.03.2013, al Persona_1
Rep. n. 49670/17648 per violazione dei requisiti formali e sostanziali, per tutte le motivazioni illustrate in atti e per l'effetto disporre la nullità della divisione disposta dai genitori e che l'eredità sia dunque devoluta ex lege ai tre figli, secondo le regole della successione legittima, previo accertamento, nella sua qualità di legittimaria sostanzialmente pretermessa e/o lesa, dell'intervenuta lesione della quota di legittima spettante all'attrice , pari a 2/9, mediante la riduzione E_ delle disposizioni inter vivos dissimulanti donazioni e/o atti di liberalità indiretta, lesive della quota di legittima, con integrazione della medesima ed ogni conseguenza di legge, nei termini e con le modalità di seguito descritte.
B) Nella denegata ipotesi in cui i testamenti dei genitori fossero ritenuti validi, accertare e dichiarare che l'attrice è stata lesa nella sua quota di legittima in ordine alla E_ successione testamentaria del padre sig. (deceduto il 13.02.13) per Atto Parte_2 pubblico a cura del Notaio Dott. pubblicato il 22.03.2013, al Rep. n. 49669 e Persona_1
Raccolta n. 17647 e in quella dalla madre (deceduta il 26.02.13) per Atto pubblico Controparte_3
a cura del Notaio Dott. pubblicato il 22.03.2013, al Rep. n. 49670/17648 e per Persona_1
l'effetto disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti dei fratelli ed CP
ex art. 554 c.c. fino alla concorrenza della quota di legittima dell'esponente _2 E_
, in qualità di legittimaria sostanzialmente pretermessa e/o lesa, ex art. 537 c.c., pari a 2/9 -, e
[...] conseguentemente la reintegrazione della quota di legittima dell'attrice , E_ secondo le norme sulla successione legittima, con condanna dei convenuti e E_ [...]
ex art. 560 c.c. e accolta la domanda di riduzione disporre la restituzione dei beni _2 immobili e mobili all'attrice, nella disponibilità dei beneficiari e E_ _2
, come di seguito indicati, ivi compresi i frutti dell'azienda in natura ed in caso di loro
[...] consumazione, il corrispondente valore in denaro, comprensivo di rivalutazione ed interessi dal dovuto all'effettiva liquidazione, secondo la quota di riserva dell'attrice, con assegnazione alla stessa della medesima quota, procedendo successivamente alla divisione della comunione ereditaria così formatasi, secondo le modalità in seguito previste;
C) IN OGNI CASO: anche nella denega ipotesi in cui i testamenti fossero ritenuti validi:
Accertare e dichiarare la simulazione dei seguenti atti, salvo errori ed omissioni, in funzione della riduzione dei medesimi - perché dissimulanti donazioni e/o atti di liberalità indirette, di cui si eccepisce anche la nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c. - che hanno determinato la accertanda lesione della quota di riserva dell'attrice ex art. 537 c.c, nella misura di E_
2/9 - la quale agisce nel presente atto quale legittimario sostanzialmente pretermesso e/o leso - e di cui tenere conto, in ogni caso, in sede di divisione ereditaria, ai fini dell'applicazione dell'istituto della collazione: BENI fabbricati e terreni): CP_4
C1) Atto di Divisione del 13 luglio 2016 a n. Rep. 27780 e Raccolta n. 15347 Notaio Dott.ssa Per_2 del compendio (ereditario) in due lotti tra le:
[...]
STIPULANTI: i convenuti fratelli ed : omissis CP Controparte_2
C2) Atto di compravendita dal sig. al fratello sig. stipulato E_ Controparte_2 in data 9 luglio 1980 a Rep. 66.841 Notaio Dott. della quota di metà indivisa dei Persona_3 beni rustici, corte e fabbricati siti in Comune di Liscate (Milano), e identificati come segue,
STIPULANTI: i convenuti fratelli ed : CP Controparte_2
In Catasto Terreni revisionato del Comune di Liscate:
- Foglio 7: mappali 17-18, di complessivi ettari 3.64.60;
- Foglio 8: mappali 45-46-51-55-56-57-58, di complessivi Ha. 3.23.80.
Complessivamente Ha.6.88.40=
pagina 2 di 38 Mappale 53 – del foglio 8 – corte comune.
Nuovo catasto Edilizio Urbano del Comune di Liscate:
- Foglio 8: partita n.1001=
- Mappali 52-54/1 – Via Mulino della Mora = P.L. – Categ. A/6 – Cl. 1 – vani 8,5 –
R.C.L. 714
- Mappale 54/2 – Via Mulino della Mora – P. T. – categ. 0/1 – R.C.L. 2400=
Totale unità immobiliari 2 – vani 8,5 – R.C.L. 3.114.
******
C3) Atto di compravendita stipulato da , in qualità di parte acquirente e il E_ per vecchi indigenti”, in qualità di parte venditrice, in data 02.12.1968, a Controparte_5
26.895, n.
4.930 di raccolta a Notaio Dott. di GI, di beni rustici della Persona_4 superficie complessiva di Ha. 6.88.40 (ettari sei, are ottantotto e centiare quaranta), corte e fabbricati con rendita catastale di lire 3.114, siti in Comune di Liscate (Milano):
STIPULANTI: il convenuto e il venditore E_ Controparte_5 omissis
Parimenti accertare e dichiarare la simulazione dei seguenti atti compiuti dai genitori a favore delle parti convenute, salvo errori ed omissioni, in funzione della riduzione dei medesimi - perché dissimulanti donazioni e/o atti di liberalità indirette, di cui si eccepisce anche la nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c. - che hanno determinato la accertanda lesione della quota di riserva dell'attrice ex art. 537 c.c, nella misura di 2/9, come sopra indicato: E_ CESSIONI D'AZIENDA: Azienda agricola e Distributore di benzina tra le: PARTI: i convenuti fratelli ed : CP Controparte_2 C6) Atto di donazione dell'“Azienda Agricola Della AS Agostino”, con sede in Liscate (MI), Cascina Molino Mora 12, C.F. quale “universitas – bene immobile” da parte C.F._6 dei genitori – al figlio (anno 1996), come Parte_2 Controparte_3 E_ meglio indicati in atti;
C8) Atto di donazione dell'“Impresa distributore di benzina Della AS Agostino”, con sede in Liscate (MI), Strada Provinciale Cerca 39 KM, C.F. da parte dei genitori C.F._6 [...]
– al figlio (anno 1996), come meglio indicato in Parte_2 Controparte_3 Controparte_2 atti;
compresa la liberalità indiretta consistita nell'opera di collaborazione mai retribuita, prestata dai genitori fino al loro decesso, all'Azienda Agricola Della AS LO, da questi donata ai figli CP_6 ed , da quantificare all'esito dell'istruttoria mediante CTU, nonché all'Impresa Controparte_7 commerciale distributore di benzina di , da questi donata poi al figlio . Controparte_2 CP_8
Con riserva di successivamente agire, come già precisato all'udienza del 22.02.24 e con Note di trattazione scritta per l'udienza del 06.03.24, mediante azione di restituzione nei confronti dei terzi cessionari che non sono legittimati passivi e litisconsorti necessari del presente procedimento, ossia rispettivamente i figli di ( e ), nonché il figlio di E_ CP_6 Controparte_7 [...] ( ); all'esito del positivo accoglimento dell'azione di riduzione di _2 Parte_3 cui agli atti sub. C6) e C8) nei confronti dei convenuti, i terzi saranno legittimati passivi della diversa azione di restituzione, con riferimento agli specifici atti di seguito indicati sub. C4) e C5) e C7.
C4) Atto del 13 marzo 2003, a cura del Notaio Dott. a Rep. 39.713, Raccolta n. Persona_1
10.475 di costituzione della Controparte_9
(nipoti dell'attrice), per donazione del padre;
[...] CP
C5) Atto di donazione del 13 marzo 2003 a cura del Notaio Dott. a Rep. 39.712, Persona_1 Raccolta n. 10.474 dell'Azienda Agricola dal padre ai propri figli E_ Parte_4
C.F. e , C.F. , figli e
[...] C.F._7 Controparte_7 C.F._8 CP_6 AL (nipoti dell'attrice);
pagina 3 di 38 C7) Atto di donazione dell'“Impresa distributore di benzina Della AS Emilio”, con sede in Liscate (MI), Strada Provinciale Cerca 39 KM, C.F. da parte di C.F._6 _2 al figlio , C.F. (anno 2001), come meglio indicato
[...] Parte_3 C.F._9 in atti;
Si chiede infine di accertare e dichiarare la simulazione dei seguenti atti compiuti dai genitori a favore delle parti convenute, salvo errori ed omissioni, in funzione della riduzione dei medesimi - perché dissimulanti donazioni e/o atti di liberalità indirette, di cui si eccepisce anche la nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c. - che hanno determinato la accertanda lesione della quota di riserva dell'attrice ex art. 537 c.c, nella misura di 2/9, come sopra indicato: E_ ATTI MATERIALI E ALRI ATTI DI LIBERALITA' INDIRETTA;
C9) Atti materiali di realizzazioni – a spese e opera di – di costruzioni di Parte_2 fabbricati a servizio dell'Azienda Agricola (C.E. in sanatoria n. 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 del 03.02.1988) e (C.E. n. 9/87 – C.E. n. 60/87 – C.E. n. 18/91 - C.E. 21/92);
C10) Atti di liberalità indiretta a favore di ed : 1) indennizzo per servitù CP Controparte_2 di condotta idrica a favore di “Cap Holding s.p.a.” (2021), 2) indennizzo per servitù di passaggio di tubazione per trasporto gas dell'aria a favore di “Air Liquid Italia s.p.a.” (anno 2005); 3) indennizzo per servitù di scarico (fognatura) e di passaggio a favore del “Consorzio Provinciale per il Risanamento idraulico del Nord Est milanese” (anno 1995); 4) indennizzo per “vincolo di non edificabilità” a favore del Comune di Liscate (1987), 5) servitù di elettrodotto a favore di anno 1981) CP0
E CONSEGUENTEMENTE: disporre la reintegrazione della quota di legittima dell'attrice secondo E_ le norme sulla successione legittima mediante la riduzione dei suddetti atti dissimulanti donazioni e/o liberalità indirette, ex art. 559 e segg. c.c., fino alla concorrenza della quota di legittima dell'esponente con condanna dei convenuti e E_ E_ [...]
ex art. 560 c.c. e accolta la domanda di riduzione disporre la restituzione dei beni _2 immobili e mobili all'attrice, nella disponibilità dei beneficiari e E_ _2
, ivi compresi i frutti dell'azienda in natura ed in caso di loro consumazione, il corrispondente
[...] valore in denaro, comprensivo di rivalutazione ed interessi dal dovuto all'effettiva liquidazione, secondo la quota di riserva dell'attrice, procedendo successivamente alla divisione della comunione ereditaria così formatasi, secondo le modalità di seguito previste;
D) Accertare e dichiarare che e hanno beneficiato di E_ Controparte_2 donazioni di somme di beni mobili e di somme di denaro/titoli e/o di liberalità indirette di somme di denaro/titoli e/o assegnazioni per causa di matrimonio, pagamenti di debiti ex art. 741 c.c., per un importo non inferiore ad € 72.000,00 e/o nel maggiore o minore importo che verrà determinato all'esito dell'istruttoria e della richiedenda CTU contabile, da parte dei genitori e Parte_2
in lesione della quota di legittima dell'attrice e E_1 E_ per l'effetto disporre la riduzione delle medesime fino alla reintegrazione della quota di riserva dell'esponente e conseguentemente disporre la restituzione delle somme accertate, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto all'effettiva liquidazione, ivi compreso il risarcimento del danno e in ogni caso ai fini della corretta determinazione del patrimonio riunito ai fini della divisione ereditaria.
E) Accertare e dichiarare la disponibilità e/o utilizzo e/o godimento esclusivo da parte dei convenuti ed direttamente e/o per il tramite dei loro discendenti ed affini, del CP Controparte_2 compendio ereditario in morte (13.02.2013) e Parte_2 E_1
(26.02.2013), in misura non proporzionale della quota ereditaria alla stessa spettante, e conseguentemente ordinare ai convenuti di rendere il conto ex art. 263 e segg. c.p.c. della gestione di tutti i beni ereditari nella loro esclusiva disponibilità in misura non proporzionale alla quota ereditaria alla stessa spettante, verificandone la rispondenza o meno ai criteri di buona amministrazione, anche al fine della determinazione degli importi dovuti a conguaglio alla convenuta;
pagina 4 di 38 F) Accertare e dichiarare il diritto della convenuta ad ottenere la quantificazione del mancato godimento dei beni ereditari, da parte dei convenuti ed direttamente e/o CP Controparte_2 per il tramite dei loro discendenti ed affini, del compendio ereditario in morte Parte_2
(13.02.2013) e (26.02.2013), in misura non proporzionale della quota E_1 ereditaria alla stessa spettante e comunque la quantificazione dei frutti tratti dal godimento degli stessi e conseguentemente accertare e dichiarare in capo all'attrice il E_ diritto di credito corrispondente ai frutti civili quantificati in ragione dei canoni di locazione relativi ai predetti beni non goduti, per un importo annuo non inferiore alla quota di riserva spettante all'attrice pari ad € 4.800,00, ossia € 400,00 mensile (2/9 di € 21.600,00), quantificato in almeno pari ad € 49.200,00 (123 mesi al maggio 2023) o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'effettuanda istruttoria, a mezzo di CTU tecnico-contabile, a decorrere dall'apertura delle rispettive successioni (febbraio 2013) e da determinarsi secondo valori di mercato e comunque da rivalutare fino al momento della decisione del giudizio di divisione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e per l'effetto condannare i convenuti CP
e al pagamento in favore dell'attrice
[...] Controparte_2 E_ della somma di cui sopra, da determinarsi secondo i criteri indicati;
quota che, in ogni caso, andrà detratta dal patrimonio ereditario da dividersi tra i coeredi in quanto non caduta in successione e in caso di formazione dei lotti e comunque di valutazione delle quote, determinare il lotto da assegnare all'attrice in modo da tenere conto delle somme di cui sopra, se del caso in via di compensazione;
°=°=°=°=°=°
IN VIA ISTRUTTORIA: Con il presente atto, si riportano le istanze istruttorie già indicate con la Memoria ex art. 183, VI co.
c.p.c. n. 2, relative alle domande formulate. In particolare, le prove costituendi sono pertinenti e ammissibili in quanto volte a dimostrare in primo luogo che il IG. e la moglie Parte_2 nel 1958 hanno rilevato l'Azienda Agricola - Cascina Molino di Liscate dal precedente titolare (sig.
, prendendo in affitto i fabbricati ed i terreni, dall'Ente Ricovero BO, con successivo Per_5 acquisto del compendio ed intestazione in capo al figlio nel 1968 per usufruire del mutuo CP agevolato per la proprietà contadina, inaccessibile al padre per l'età avanzata. In secondo luogo, che la suddetta attività è stata condotta senza soluzione di continuità dai genitori, con l'apporto anche della figlia (fino al 1968 quando si è sposata) e solo nel 1996 il figlio è subentrato E_ CP nell'Azienda senza acquistare le quote, cui i genitori hanno continuato a lavorare fino alla fine dei loro giorni, senza alcun corrispettivo versato agli stessi da parte di . Infine, che i genitori hanno CP preso in gestione un chiosco di benzina negli anni '60 Via Cerca Liscate, cui tutta la famiglia lavorava, compresa l'attrice, fino a quando nel 1996 vi ha lavorato in via prevalente subentrando _2 nell'attività, senza acquistare peraltro le quote e versare alcun corrispettivo ai genitori. La prova testimoniale si rende ammissibile e doverosa stante la non necessità di prova scritta di alcuni contratti nel settore agrario ed il lungo tempo intercorso rispetto ai fatti sottostanti, con la difficoltà di reperire documenti, pur a fronte di tempestivi accessi agli atti presentati dall'attrice.
******
A) In primo luogo, si chiede di essere ammessi sulle seguenti circostanze articolate con i testimoni di seguito indicati, anche a prova contraria: Sulla titolarità e conduzione dell'Azienda Agricola da parte dei genitori
1) Vero che con l'attività di mezzadro del IG. e grazie all'attività di Parte_2 autoproduzione della moglie IG.ra nel periodo dal 1937 al 1957, gli stessi Controparte_3 accumulavano risorse economiche necessarie e sufficienti per prendere in affitto la Cascina Molino Mora e rilevare l'Azienda Agricola che vi gravitava;
2) Vero che nell'anno 1958 i IGnori e si trasferivano con i Parte_2 Controparte_3 figli in Liscate e lì prendevano in affitto dal proprietario Ente Ricovero RD BO, la Cascina
pagina 5 di 38 (fabbricati e terreni), di dimensioni pari alle attuali (circa Ha. 6.88.40) e rilevavano Parte_5 l'Azienda agricola che gravava sui relativi terreni;
3) Vero che la Cascina Molino Mora sino all'anno 1957 era gestita dal IG. e che E_2 nell'anno 1958 i IGnori e avevano rilevato dal IG. Parte_2 Controparte_3 [...] l'intera Azienda Agricola comprensiva di bestiame e tutta l'attrezzatura annessa che questi CP2 gestiva;
4) Vero che nell'anno 1958 i IGnori e la moglie avevano corrisposto 5 milioni di Parte_2 Lire al IG. per acquisire l'avviamento dell'Azienda Agricola (Liscate, Cascina E_2 Molino Mora), che aveva ad oggetto l'allevamento e la vendita dei suini lattoni, magroni e ad ingrasso;
5) Vero che nel periodo dal 1958 al 1968 l'Ente Ricovero RD BO ha dato in affitto al IG.
, fabbricati e terreni di Liscate e incaricato l'Ing. Parte_6 Per_6 con studio in Milano, Corso Italia, per l'incasso dell'affitto presso il proprio studio;
6) Vero che la IG.ra , nel periodo dal 1958 al 1968, si recava presso lo studio Controparte_3 dell'Ing. , sito in Milano, Corso Italia, accompagnata spesso dalla figlia e Per_7 E_ corrispondeva l'affitto della cascina Parte_7
7) Vero che dal 1958 senza soluzione di continuità e almeno fino al 1996 l'Azienda Agricola sita in Liscate, nella Cascina Molino Mora n. 10 veniva gestita con il lavoro quotidiano dei IG.ri
[...]
e e con un solo collaboratore continuativo di nome IG. detto Parte_2 Controparte_3 CP
” con il quale si occupavano a titolo esemplificativo (dell'allevamento degli animali, della Per_8 vendita dei suini lattoni, magroni e ad ingrasso alle macellerie della zona, producevano il latte che vendevano al conducevano i campi per produrre foraggio, acquistavano i mangimi, Parte_8 collaboravano con i boscaioli della zona che tagliavano la legna per assicurare il riscaldamento dell'inverno); 8) Vero che l'attività prestata dai IG.ri e moglie per la conduzione dell'Azienda Parte_2
Agricola è proseguita fino a quando gli stessi avevano circa ottant'anni; 9) Vero che l'attività dell'Azienda Agricola - Cascina Molino Mora 10 si svolgeva durante la settimana, dal lunedì al venerdì, il sabato il IG. lavava gli attrezzi che riponeva nell'aia e la Pt_2 domenica si riposava con la moglie, salvo urgenze legate agli animali;
10) Vero che dal 1958 la sig.ra con il solo aiuto della figlia fino al Controparte_3 E_
1968 quando si è sposata, si occupava anche delle pulizie della casa, della cucina, delle conserve, proseguendo l'attività di autoproduzione imparata in precedenza;
11) Vero che fino a quando ha vissuto nella famiglia d'origine (Cascina E_
Molino Mora) dal 1958 al 1968, alle 06.30 - 7.00 si alzava chiamata dal padre e affiancava la madre nella pulizia dell'intera Cascina, nonché in tutte le attività dell'Azienda Agricola che il padre di giorno in giorno riteneva necessari, tra cui ad es. la preparazione delle conserve, la conservazione e preparazione della carne per la vendita;
12) Vero che la sig.ra nel medesimo periodo dal 1958 al 1968 frequentava E_ la scuola serale e aiutava il padre anche nelle attività di fatica durante i due anni alternati di assenza dei fratelli perché impegnati nel servizio militare di durata 24 mesi ( in a Trieste ed CP Per_9 _2 come alpino) che si sono sovrapposti per due mesi, nel periodo settembre/ottobre 1958;
13) Vero che negli anni'60 i genitori ed avevano preso in Parte_2 Controparte_3 gestione un chiosco di benzina in Liscate sulla via Cerca e tale attività veniva svolta dagli stessi, nei momenti di inattività dell'Azienda Agricola e a turno dai figli, compresa;
E_
14) Vero che dagli anni '60 all'anno 1968 in cui la IG.ra si è sposata, E_ quest'ultima ha lavorato insieme ai genitori e al fratello nella gestione del distributore di _2
Benzina Sito in Liscate, Via Cerca, come da foto che si rammostra Doc. 199; 15) Vero che nell'anno 1996 i IGnori e hanno trasferito a Parte_2 Controparte_3 titolo gratuito al figlio la gestione del predetto chiosco di benzina in Liscate sulla via Cerca pur _2 continuando a prestare la loro collaborazione;
pagina 6 di 38 16) Vero che ha lavorato dall'età di anni 24, full – time senza soluzione di Controparte_2 continuità dal 01 agosto 1962 al 13 febbraio 1988 presso Fila s.p.a. e Valda s.p.a. (una parentesi di intestazione di società commerciale – carburante dal 01 ottobre 1996 al 31 Controparte_2 dicembre 1971) e dal 01 febbraio 1988 al 31 maggio 2001 prima nell' Parte_9
e poi dal 01 dicembre 2012 come coadiutore in quella del figlio
[...] CP_8
(donata) fino al 31 dicembre 2007, come da doc. 208 che si rammostra al teste;
17) Vero che ha lavorato full time dal 01 gennaio 1976 all'08 ottobre 1992 presso E_ il supermercato Alidisco s.p.a sito in Liscate, via Zona Commerciale, come da doc. 207 che si rammostra al teste;
18) Vero che il padre IG. Imprenditore agricolo iscritto alla Camera di Parte_2
Commercio di Milano dal 26 gennaio 1978 di fatto coltivava i campi, allevava il bestiame, conduceva l'Azienda Agricola sita in Liscate Cascina Molino Mora n. 10, come da doc. 100 che si rammostra al teste;
19) Vero che il IG. aveva lavorato un anno e mezzo dal luglio 1969 nella E_ macelleria sita in Pioltello, Via Leoncavallo della IG.ra che l'attrice E_ gestiva con il marito e la relativa licenza è stata acquistata per il 50% con i proventi del marito della
IG. , IG. ; E_ E_3
20) Vero che nel 1968, ha ricevuto dal padre IG. un milione di lire che E_ Pt_2 ha consegnato al IG. per l'acquisto del 50% della licenza per l'attività di macelleria E_3 gestita da questi con la moglie IG.ra ; E_
21) Vero che il IG. dopo un anno e mezzo dall'acquisito della Macelleria sita in E_
Pioltello, Via Leoncavallo, avvenuto il 1968, ha chiesto al IG. la restituzione della E_3 sua quota (un milione di lire) e la metà (3 milioni di lire) del valore dell'incremento maturato che il IG.
ha restituito ad;
E_3 CP
22) Vero che il IG. ha appreso dalla figlia , negli Parte_2 E_ anni successivi al 1969, che il milione di lire era stato riconsegnato ad ma il padre nulla sapeva CP
e anzi lamentava che tale somma non gli era stata restituita;
Azienda Agricola – mutuo e spese di ristrutturazione fabbricati a carico dei genitori
23) Vero che nel 1968, il IG. di anni 56, chiedeva alla Banca di stipulare un Parte_2 contratto di mutuo agrario di lunga durata per l'acquisto della Cascina Molino Mora n. 10, ma ottenne in risposta che tale prestito agevolato poteva essere concesso solo a soggetti più giovani;
24) Vero che il IG. e la moglie, per usufruire delle agevolazioni concesse dal Parte_2 mutuo agrario per l'acquisto della Cascina Molino Mora nel 1968 intestavano formalmente il contratto di mutuo, di rate semestrali di lire 150.000 al figlio di giovane età e coltivatore diretto CP
25) Vero che le rate del mutuo agrario per l'acquisto della Cascina Molino Mora n. 10 sita in Liscate (Mi) ove era collocata l'azienda agricola erano pagate dal IG. e moglie con i Parte_2 propri redditi e le quietanze erano intestate al figlio;
CP
26) Vero che nello stesso periodo, nel 1968 e negli anni successivi la IG.ra E_ ed il coniuge corrispondeva per la propria casa di Pioltello, composta da due
[...] E_3 locali e servizi un affitto trimestrale di 300.000 lire;
27) Vero che i IG.ri ed dall'anno 1958 hanno abitato nella casa che i CP Controparte_2 genitori hanno preso originariamente in affitto nel 1958 insieme alla gestione dell'Azienda Agricola sita in Liscate (Mi), Cascina Molino Mora;
28) Vero che i IG.ri e , tra l'anno 1968 e l'anno 1970 avevano Parte_2 Controparte_3 ristrutturato a loro esclusive spese la casa famigliare dove abitavano, in Liscate (Mi), Cascina Molino
Mora n. 10, ricavando un appartamento per il figlio e un secondo appartamento per il figlio _2
; CP
pagina 7 di 38 29) IC il teste se nel periodo tra l'anno 1968 e l'anno 1970 era stato incaricato dal IG. Parte_2
e moglie di effettuare, a loro spese, nella Cascina Molino Mora n. 10 i lavori di realizzazione
[...] degli appartamenti per i figli e _2 E_
****
Sul disagio abitativo dei genitori, il disinteresse dei figli maschi e i comportamenti prevaricatori nei confronti della sorella
30) Vero che dopo il trasloco di nella parte nuova della Cascina ristrutturata dal padre, nei primi _2 anni '80, demolì l'unico bagno collocato al piano primo dove vivevano i genitori CP [...]
e Parte_2 Controparte_3
31) Vero che dai primi anni '80 i genitori abitavano nella Cascina Molino Mora in una porzione di due vani (cucina e soggiorno) al piano terreno e la camera da letto era priva di servizi sanitari, al piano primo;
32) Vero che i genitori e fino alla fine dei loro giorni, per Parte_2 Controparte_3 accedere agli unici sevizi igienici a loro disposizione (doccia e water), dovevano uscire dai locali dove vivevano e attraversare un porticato, anche in piena notte, siti nel laboratorio macello dei suini;
33) Vero che il bagno usato dai genitori con problemi di deambulazione era quello destinato a servizio dell'Azienda Agricola durante il giorno, con due gradini per accedere, di 40mq, con spazio limitato tra i sanitari, la doccia piccola, con barriere architettoniche;
34) Vero che in più di un'occasione, dopo la demolizione del bagno avvenuta nel 1980, la IG.ra
[...]
aveva chiesto al fratello di realizzare un piccolo servizio igienico al primo piano, E_ CP adiacente al soggiorno di quest'ultimo, con l'aiuto della figlia IG.ra che si occupa di CP4 progettazione e costruzione edile, per evitare il rischio di cadute dei nonni nel recarsi al bagno e il disagio conseguente, ma ed rifiutarono;
CP _2
35) Vero che i IG.ri e minimizzavano in presenza dei figli Parte_2 Controparte_3 maschi il disagio del bagno mancante che evidenziavano alla figlia e alla nipote E_ chiedendo di aiutarli a fare la doccia, lavare i capelli;
CP4
36) Vero che i fratelli e della AS si opposero alla richiesta della sorella CP _2 [...]
di costruire nell'appartamento dei genitori un bagno a servizio esclusivo ribadendo che “se E_ hanno usato fino ad ora il vasino la notte possono continuare a usarlo”; 37) Vero che nel 2004, veniva ricostruito un nuovo bagno, nelle adiacenze del “mulino” che veniva utilizzato solo da , moglie, figli che ne detenevano le chiavi;
E_
38) Vero che nei locali dove vivevano i IG.ri e la cucina era Parte_2 Pt_2 Controparte_3 dotata di sola acqua fredda e la IG.ra doveva uscire all'esterno per prendere con dei E_ pentoloni l'acqua calda e nell'anno 2001, dopo aver visto la NO con le mani rovinate, la IG.ra
, di professione geometra, installava a proprie spese nell'appartamento dei nonni un CP4 boiler per l'acqua calda;
39) Vero che la IG.ra dal marzo 2002 e fino al giugno 2005, si è occupata E_ personalmente della cura degli anziani genitori (pulizia della casa, igiene personale, bagno il sabato, spesa settimanale), anche con l'aiuto della figlia , presso la loro abitazione, Liscate, CP4
Cascina Molino Mora.
40) Vero che dal 2005, i fratelli e AS rifiutavano alla sorella IG.ra CP _2 [...]
di accedere alla casa per accudire i propri genitori e in più occasioni la IG.ra E_ [...]
ha chiamato i Carabinieri di Cassano d'Adda per essere autorizzata ad entrare in casa, visto E_ che i genitori non uscivano mai perché i figli maschi erano contrari;
41) Vero che nel 2007 la figlia IG.ra per esaudire il desiderio della madre di andare al E_
Santuario di Caravaggio, dovette chiamare i Carabinieri per consentire ai genitori di sentire la Messa al
Santuario dove incontrarono la moglie del IG. figlio del fratello della mamma e Persona_10 andarono a pranzo con i parenti della mamma (cugine da parte della NO;
Persona_11
pagina 8 di 38 42) IC il teste se nel 2005 aveva accompagnato la IG.ra a fare visita ai suoi E_1 genitori e in quell'occasione la mise alla porta urlando contro lei e la sorella di E_ uscire immediatamente dall'abitazione;
43) IC il teste se dal 1998 al 2002 si recava il sabato con la IG.ra dai IG.ri CP4
e e, in tale occasione, facevate la spesa alimentare per rifornire Parte_2 Controparte_3 il frigorifero degli stessi per la settimana;
44) Vero che la figlia accompagnava, in data 23.04.04, il padre , E_ Pt_2 invalido al 100% dal 2003, alla visita medico legale per l'aggravamento dell'invalidità civile;
45) Vero che già dal 2004 il IG. per camminare usava il doppio appoggio delle Parte_2 stampelle;
46) Vero che a fine 2005 il IG. era quasi totalmente cieco per maculopatia, Parte_2 vedeva solo le ombre e riconosceva le persone dalla voce;
47) Vero che i problemi alla vista del IG. sono peggiorati dall'intervento di cataratta Pt_2 effettuato nell'Ospedale Casa di Cura Policlinico San Pietro (BG) nel periodo 20-25.07.1993 in cui era già ipovedente (3/10) come da doc. 13 pag. 53 che si rammostra al teste;
48) Vero che dall'anno 2005 a causa dei problemi alla vista, il IG. necessitava di Parte_2 essere assistito in modo continuo nelle faccende della vita quotidiana;
49) IC il teste se nel 2005-2006 il IG. , aveva difficoltà a scrivere e problemi di Parte_2 vista e/o di udito;
50) Vero che la IG.ra nel 1998 aveva avuto un grave attacco ischemico transitorio;
Controparte_3
51) IC il teste se nel 2006 la IG.ra aveva difficoltà a ricordare informazioni e a Controparte_3 scrivere;
52) IC il teste se nel 2006 la IG.ra era sorda e aveva dei problemi di continenza;
Controparte_3
53) IC il teste se nel 2006, la IG.ra rispondeva correttamente alle domande Controparte_3 riguardanti la sua vita e la sua quotidianità;
54) Vero che dal 2005 in modo quotidiano il IG. e la IG.ra Parte_2 Pt_2 Controparte_3 avevano necessità di essere assistiti da una badante nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, ma i fratelli ed rifiutavano la presenza della sorella e/o di CP _2 E_ una signora, tranne che per qualche ora da destinare prevalentemente alle pulizie degli appartamenti dei convenuti;
55) Vero che dal 2002 al 2005, nel periodo in cui la IG.ra si è occupata della E_ cura e gestione del conto dei genitori la stessa ha investito in titoli i fondi dei genitori presenti presso la Banca Popolare di Milano, Liscate, come da documenti che si rammostrano al teste n. 227 – 230;
56) Vero che nell'anno 2004 (periodo di Pasqua), la moglie di , IG.ra CP E_0 chiedeva alla IG.ra , di professione designer, figlia della IG.ra CP4 E_
di fare un sopralluogo urgente nella Cascina per sistemare una parte del compendio perché si era
[...] scoperchiato il tetto delle case, tranne la camera da letto dei nonni per una tromba d'aria; 57) Vero che la IG.ra con l' c.f.m. di e fratelli CP4 CP5 Persona_12 effettuava l'intervento in urgenza di messa in sicurezza del tetto (scoperchiato), autorizzato dal tecnico comunale Geom. ma successivamente si rivolgeva ad altro tecnico e impresa;
Per_13 CP
58) Vero che durante il tempo di esecuzione dei lavori, nella primavera del 2004 i IG.ri Parte_2
e sono stati ospitati dalla figlia in casa propria, a sua cura e
[...] Controparte_3 E_ spese.
*****
A prova contraria, con i testi già indicati, si riportano le seguenti circostanze già formulate con
Memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. n. 3: Capitolo 59) Vero che il IG. dopo l'operazione, all'anca nel 2002, all'età di 90 anni, si Pt_2 spostava con gli ausili per la deambulazione.
pagina 9 di 38 Capitolo 60): Vero che nel 1958 era presente sulla Strada Cerca, un chiosco di benzina, fronte strada dove ora c'è un parcheggio e una panchina molto ampia priva di impianti, come da fotografia (doc. 248) e immagine (doc. 249) che si rammostra al teste.
*****
Si indicano i seguenti testimoni:
1) IG.ra , Via Salerano 34, San Zenone al Lambro (MI) Testimone_1
2) IG.ra , Via Guglielmo Marconi n. 94/A, Desenzano Del Garda (Br) Testimone_2
3) IG. Via Don Pietro Villa 16, Pozzuolo Martesana Testimone_3
4) IG.ra Via Martiri Delle Libertà n. 50, Brugherio Testimone_4
5) IG.ra Via Cattaneo n.1, Segrate Testimone_5
6) Architetto Via Vittorio Veneto n. 3, Melzo Testimone_6
7) Avvocato Monica Gargantini, Via C. Battisti n. 10, Pozzuolo Martesana
8) IG. , Pozzuolo Martesana, Via A. Manzoni n. 16 E_3
9) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede Controparte_5 in Via B. Buozzi, Paderno Dugnano (MI).
10) IG.ra , Pozzuolo Martesana, Via A. Manzoni n. 16. CP4
11) IG. suo domicilio c/o Hotel El Paso, Liscate (MI); Persona_10
12) IG.ra (moglie di ), LA (MI); CP_3 Per_10
13) IG.ra , Cascina Molino 10, Liscate;
E_1
14) Geom. già Responsabile Edilizia Privata Comune di Liscate;
CP6
15) in persona del legale rappresentante pro tempore. E_7
**** Si chiede l'interpello dei convenuti ed sui seguenti capitoli: CP Controparte_2
a) IC la parte se conosce e intrattiene rapporti di lavoro e/o amicizia con i IG.ri , nato a CP8
Melzo, il 10.12.1956 e il IG. nato a [...], il [...] e da quanto tempo;
CP9 b) IC se nell'anno 1968 aveva stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della Cascina CP
Molino Mora n. 10 di Liscate al posto dei suoi genitori e al fine Parte_2 Controparte_3 di consentire ai genitori di usufruire delle agevolazioni previste per la proprietà contadina;
c) IC LO se nell'anno 1968 il padre con denaro proprio acquistava la Cascina Molino Pt_2
Mora n. 10, in Liscate e la intestava al figlio che ne risultò proprietario;
CP
d) IC se lo stesso, prima del 1968 aveva lavorato come salariato presso il Caseificio a CP Cervignano d'Adda e questa era la sua unica fonte di reddito;
e) IC LO se lo stesso, nel 1968, al momento dell'acquisto della Cascina Molino Mora n. 10, sita in Liscate, viveva in famiglia e non aveva fonti di reddito autonome;
f) IC la parte sei i genitori pagavano i contributi figurativi agricoli ai figli ai fini pensionistici con i proventi dell'Azienda Agricola;
g) IC la parte se aiutava la madre nella pulizia della Cascina Molino Mora, nella E_ preparazione delle conserve e delle attività della cucina, nel foraggio dei polli, dal 1958 a quando si è sposata nel maggio 1968; h) IC se dal 01 gennaio 1976 all'08 ottobre 1992 ha lavorato con contratto di lavoro a tempo CP pieno presso il supermercato Alidisco s.p.a. sito in sito in Liscate, via Zona Commerciale, come da documento che si rammostra (doc. 207) e costituiva la sua unica fonte di reddito;
i) IC LO se il padre IG. gli ha dato, nell'anno 1969 un milione di lire per l'acquisto del Pt_2
50% della licenza della macelleria sita in Pioltello, Via Leoncavallo e lei ha consegnato tale somma al
IG. ; E_3 j) IC se dopo un anno e mezzo dall'acquisito della Macelleria sita in Pioltello, Via CP
Leoncavallo, il IG. le ha liquidato la quota della licenza pari ad un milione di lire e E_3 la metà (3 milioni di lire) del valore dell'incremento della macelleria;
pagina 10 di 38 k) IC se non ha restituito un milione di lire di cui al punto precedente al padre IG. CP [...]
; Parte_2
l) IC se dal 1968 al 1969/1970 ha lavorato tutto il giorno, dal lunedì al venerdì nella CP
Macelleria sita in Pioltello, Via Leoncavallo condotta dalla sorella e dal marito e tale attività costituiva la sua unica fonte di reddito;
m) IC se si è occupato dell'Azienda Agricola di famiglia dal 1996 e se il padre e la madre CP hanno continuato a lavorare nell'Azienda creata dal padre;
n) IC la parte se i loro genitori e i tre figli lavoravano dagli anni 1960 nel distributore di benzina sito in Via Cerca, Liscate e fino a quando si è sposata;
E_ o) IC se ha lavorato dall'età di anni 24, a tempo pieno dal 01 agosto 1962 al 13 febbraio 1988 _2 presso Fila s.p.a. e Valda s.p.a. e tale lavoro costituiva la sua unica fonte di reddito;
p) IC se si occupava dal 1996 del distributore di benzina per conto della _2 E_2
in via esclusiva, tutta la settimana e costituiva la sua unica fonte di reddito;
[...]
q) IC se il 20.06.05 telefonò a sua sorella chiedendole di recarsi nella Banca Popolare di _2
Milano, Agenzia Liscate per firmare dei documenti che gli avrebbero permesso di gestire in proprio le posizioni economiche dei genitori ed in particolare aprire un nuovo conto corrente per potere pagare la badante. r) IC la parte se si oppose alla creazione di un bagno nell'appartamento dei genitori;
s) IC la parte se faceva il bagno ai genitori, la spesa alimentare, E_ preparava i pasti, faceva visita ai genitori dal 2002 al 2005.
B) Si chiede di disporre i seguenti ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. a: 1) Intesa San Paolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo, 156, per l'esibizione: 1)degli estratti conto/conti correnti intestati e/o cointestati al defunto e/o Parte_2 [...]
dalla data di apertura ad oggi;
CP_3
2) degli estratti del/iconto/conti correnti intestati e/o cointestati ad ed CP Controparte_2 fratelli dell'esponente dalla data di apertura ad oggi;
3) delle contabili di pagamento delle quietanze del mutuo della Sezione di Credito Agrario della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde – Cariplo – Banca Intesa - IntesaSanPaolo. 2) con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda, per l'esibizione dei seguenti Controparte_20 documenti:
1) tutti gli estratti del conto corrente n. c/c 8580 c/o aperto presso la filiale di Liscate, cointestato tra
– , dalla data di apertura ad oggi, con indicazione e relativi Parte_2 Controparte_3 specimen di eventuali delegati ad operare in forma congiunta e/o disgiunta;
2) tutti gli estratti del Deposito titoli n. 00084- 46817200000, c/o la filiale di Liscate, cointestato a
– , dalla data di apertura ad oggi, con indicazione e relativi Parte_2 Controparte_3 specimen di eventuali delegati ad operare in forma congiunta e/o disgiunta;
3) tutti gli estratti conti bancari / conti titoli relativi a qualsivoglia conto corrente e/o deposito titoli intestato e/o cointestato a – e/o ai figli ed Parte_2 Controparte_3 E_ dalla data di apertura ad oggi, con indicazione e relativi specimen di eventuali Controparte_2 delegati ad operare in forma congiunta e/o disgiunta;
4) Copia dei contratti di sottoscrizione delle polizze assicurative e di qualsivoglia altra posizione intestata e/o cointestata a e . Parte_2 Controparte_3
3) Ordine di esibizione rinunciato all'udienza del 09.11.23
4) dì Milano Lodi e Monza Brianza con sede in Milano Controparte_21 Via Fabio Filzi n. 27, per l'esibizione di tutta la documentazione relativa all'apertura, registrazione, comunicazione, cessazione e/o aggiornamento dell'attività d'impresa agricola con sede in Liscate, Cascina Molino Mora n. 10 dei defunti e in relazione al Parte_2 Controparte_3 periodo dal 1968 ad oggi.
pagina 11 di 38 5) con sede in Melzo, Via Volontari del Sangue n. 5, per Controparte_22 l'esibizione di tutte le cartelle cliniche intestate ai defunti e . Parte_2 Controparte_3
6) Ordine di esibizione rinunciato all'udienza del 09.11.23
7) Ordine di esibizione rinunciato all'udienza del 09.11.23
8) Ordine di esibizione rinunciato all'udienza del 09.11.23
9) Ordine di esibizione rinunciato all'udienza del 09.11.23
°=°=°=°=°=° C) Si chiede di ordinare ai convenuti ed di rendere il conto della CP Controparte_2 gestione ex art. 263 e segg. c.p.c. di tutti i beni ereditari nella loro esclusiva disponibilità e/o utilizzo e/o godimento, direttamente e/o per il tramite dei loro discendenti e affini, in misura non proporzionale e comunque superiore alla quota ereditaria spettante all'attrice , al fine di E_ verificarne la rispondenza o meno ai criteri di buona amministrazione e quantificare gli importi dovuti alla convenuta a titolo di rimborso di quanto dalla stessa anticipato rispetto alla parte del compendio esclusa dalla sua disponibilità e/o utilizzo e/o godimento;
°=°=°=°=°=°
D) Si chiede ammettersi consulenza tecnica e contabile d'ufficio per:
a) Accertare il valore di beni immobili e mobili del CT in morte di Parte_2
(13.02.2013) e (26.02.2013) e del donatum, compreso il valore unitario a titolo E_1 di conguaglio per indennizzo delle servitù al fine della determinazione del c.d. patrimonio riunito e del suo esatto valore, previa effettuazione delle necessarie procedure di collazione con indicazione analitica e dettagliata dei valori di mercato cui rapportare la valutazione finale, da effettuarsi con riferimento ai prezzi di mercato correnti al momento della decisione della causa anche al fine di esaminare il rendiconto richiesto ex art. 263 e segg. c.p.c. all'attrice; b) accertare quanto anticipato dall'attrice per il pagamento di spese E_ relative ai beni ereditari, ivi comprese le spese tecniche, di progettazione e direzione lavori in occasione della ristrutturazione del tetto del compendio, a causa dell'evento atmosferico occorso, per la realizzazione delle addizioni, delle migliorie e delle opere ordinarie e straordinarie che hanno migliorato il valore dei beni immobili facenti parte del patrimonio ereditario in comunione tra i coeredi;
c) Quantificare, in relazione alla mancata disponibilità e/o utilizzo e/o godimento da parte della convenuta dei beni ereditari nella disponibilità e/o utilizzo e/o godimento esclusivo da parte dei fratelli coeredi ed , direttamente e/o per il tramite dei loro discendenti e affini, in misura non CP _2 proporzionale alla quota ereditaria alla stessa spettante, i frutti civili, corrispondenti ai canoni di locazione tratti e da trarsi dal godimento dell'immobile a decorrere dall'apertura delle rispettive successioni e da determinarsi secondo valori di mercato e comunque rivalutare fino al momento della decisione del giudizio di divisione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
d) Determinare i debiti ed i pesi ereditari, formando la massa da dividersi e le quote, con i relativi conguagli, da determinarsi e/o comunque rivalutare fino al momento della decisione del giudizio di divisione, trattandosi di debito di valore e con il rendiconto della gestione prima della divisione, tenendo in particolare conto dei profitti percepiti dai condividenti, nonché delle relative spese da loro sostenute, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
e) Determinare le modalità concrete di attuazione del diritto alla divisione, predisponendo conseguentemente il progetto di divisione a norma dell'art. 789 c.p.c. che preveda l'individuazione di lotti omogenei dei beni immobili costituenti oggetto della predetta comunione, previa effettuazione delle necessarie procedure di collazione.
°=°=°=°=°=°
E) Si chiede infine ammettersi consulenza medico legale sulle persone dei IG.ri Parte_2
e al fine di valutare le condizioni psicofisiche degli stessi e
[...] E_1 conseguentemente la loro capacità di testare e disporre dei propri beni al momento della redazione dei pagina 12 di 38 testamenti avuto particolare riguardo all'ipovisus/cecità del sig. e/o sordità dello Parte_2 stesso e della moglie e dunque sulla sussistenza delle cause di impedimenti a testare Controparte_3
e/o coerenza rispetto a quanto indicato dal Notaio nelle schede testamentarie (cfr. doc. 11 - 12) .
°=°=°=°=°=°
Quanto al giudizio di divisione In via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - previa verifica della mancanza di contestazioni in ordine al diritto dell'attrice di chiedere ed ottenere lo scioglimento delle E_ comunioni – accertare il diritto dell'attrice di chiedere ed ottenere lo E_ scioglimento della comunione sui beni facenti parte delle due masse ereditarie e Parte_2
, nella loro consistenza reale, da trattarsi congiuntamente, all'esito delle operazioni Controparte_3 di collazione ed altresì del positivo esperimento delle azioni di accertamento delle della nullità/annullabilità delle disposizioni testamentarie e delle simulazioni e di qualsivoglia atti di liberalità e del conseguente ottenimento della riduzione degli atti inter vivos e disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima dell'attrice, conseguentemente: In via istruttoria: A) Ordinare ai convenuti ed di rendere il conto della gestione ex art. CP Controparte_2
263 e segg. c.p.c. di tutti i beni ereditari nella loro esclusiva disponibilità e/o utilizzo e/o godimento, direttamente e/o per il tramite dei loro discendenti e affini, in misura non proporzionale e comunque superiore alla quota ereditaria spettante all'attrice , al fine E_ di verificarne la rispondenza o meno ai criteri di buona amministrazione e quantificare gli importi dovuti alla convenuta a titolo di rimborso di quanto dalla stessa anticipato rispetto alla parte del compendio esclusa dalla sua disponibilità e/o utilizzo e/o godimento;
B) Ammettersi consulenza tecnica e contabile d'ufficio per:
1) accertare il valore di beni immobili e mobili del CT in morte di Parte_2
(13.02.2013) e (26.02.2013) e del donatum al fine della determinazione del E_1
c.d. patrimonio riunito e del suo esatto valore, previa effettuazione delle necessarie procedure di collazione con indicazione analitica e dettagliata dei valori di mercato cui rapportare la valutazione finale, da effettuarsi con riferimento ai prezzi di mercato correnti al momento della decisione della causa anche al fine di esaminare il rendiconto richiesto ex art. 263 e segg. c.p.c. all'attrice; 2) accertare quanto anticipato dall'attrice per il pagamento di spese E_ relative ai beni ereditari, ivi comprese le spese tecniche, di progettazione e direzione lavori in occasione della ristrutturazione del tetto del compendio, a causa dell'evento atmosferico occorso, per la realizzazione delle addizioni, delle migliorie e delle opere ordinarie e straordinarie che hanno migliorato il valore dei beni immobili facenti parte del patrimonio ereditario in comunione tra i coeredi;
3) quantificare, in relazione alla mancata disponibilità e/o utilizzo e/o godimento da parte della convenuta dei beni ereditari nella disponibilità e/o utilizzo e/o godimento esclusivo da parte dei fratelli coeredi ed , direttamente e/o per il tramite dei loro discendenti e affini, in misura non CP _2 proporzionale alla quota ereditaria alla stessa spettante, i frutti civili, corrispondenti ai canoni di locazione tratti e da trarsi dal godimento dell'immobile a decorrere dall'apertura delle rispettive successioni e da determinarsi secondo valori di mercato e comunque rivalutare fino al momento della decisione del giudizio di divisione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4) determinare i debiti ed i pesi ereditari, formando la massa da dividersi e le quote, con i relativi conguagli, da determinarsi e/o comunque rivalutare fino al momento della decisione del giudizio di divisione, trattandosi di debito di valore e con il rendiconto della gestione prima della divisione, tenendo in particolare conto dei profitti percepiti dai condividenti, nonché delle relative spese da loro sostenute, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5) determinare le modalità concrete di attuazione del diritto alla divisione, predisponendo conseguentemente il progetto di divisione a norma dell'art. 789 c.p.c. che preveda l'individuazione di pagina 13 di 38 lotti omogenei dei beni immobili costituenti oggetto della predetta comunione, previa effettuazione delle necessarie procedure di collazione;
C) Ordinare il deposito in cancelleria del progetto di divisione predisposto dal perito e fissare, a norma dell'art. 789 c.p.c con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti per l'approvazione; D) Dichiarare esecutivo, con ordinanza non impugnabile, il progetto di divisione dei beni elencati in premessa, attualmente in comunione ereditaria tra i coeredi;
E) Ordinare al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza o comunque dell'equivalente provvedimento giudiziale di scioglimento delle comunioni.
IN OGNI CASO: 1) Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, anche nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di riduzione, disporre la collazione, come previsto ex lege, nella divisione ereditaria ed in particolare delle donazioni dissimulate dirette ed indirette compresi gli atti materiali e la liberalità relativa alla collaborazione lavorativa dei genitori, all'esito del positivo giudizio di accertamento della simulazione, di beni mobili ed immobili, come meglio specificate in narrativa, effettuate dai genitori della attrice in favore dei fratelli e E_
al fine di ricostituire il patrimonio ereditario, assicurando in concreto la parità di Controparte_2 trattamento tra i condividenti, riportando alle masse i beni donati ai coeredi e E_ [...]
. _2 Con vittoria integrale competenze e spese per l'assistenza e difesa dell'attrice E_
nel presente giudizio e nel previo procedimento di mediazione (doc. 20), ivi comprese le
[...] spese per le procedure di accesso agli atti (doc. 15 e 42) e di perizia (doc. 148a – b), oltre accessori di legge ed il rimborso delle eventuali spese di CTU e di CTP.
Per e E_ Controparte_2 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare: IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: - accertata e verificata l'accettazione tacita da parte dell'attrice dell'eredità dei IGg.ri ed E_ Pt_2 Parte_2 CP_3
così come esposto in narrativa, avvenuta dapprima con raccomandata a.r. inviata dall'attrice ai
[...] convenuti a mezzo del proprio legale in data 30.9.2014 e successivamente con la proposizione della procedura di mediazione prodromica al presente giudizio del 30.8.2016, si chiede dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento dei testamenti di ed Parte_2 essendo trascorso il termine di cui all'art. 606 c.c.; - accertata e verificata Controparte_3
l'accettazione tacita da parte dell'attrice dell'eredità dei IGg.ri E_ [...]
ed dichiarare inammissibile l'azione di riduzione degli atti posti in essere Parte_2 Controparte_3 da o nei confronti dei IGg.ri e Parte_3 Parte_4 Controparte_7 soggetti terzi rispetto all'eredità in questione, per non aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario così come previsto dall'art. 564 c.c.; - accertata e verificata l'accettazione tacita da parte dell'attrice dell'eredità dei IGg.ri ed E_ Parte_2 Controparte_3 dichiarare inammissibili la richiesta di simulazione dell'atto di compravendita del 2.12.1968 intervenuto tra e la Fondazione per vecchi indigenti” E_ Controparte_5
(a ministero Notaio Dott. di GI Rep. n. 26895 e racc. n. 4930) per non aver accettato Per_4 l'eredità con beneficio d'inventario così come previsto dall'art. 564 c.c., e così anche per gli altri atti con soggetti terzi rispetto all'eredità di cui l'attrice ne chiede la simulazione come l'atto di costituzione di società semplice del 13.3.2003 (a ministero Notaio Dott. Rep. n. 39713 e racc. n. Per_1
10475) di AL e atto di donazione di a e Parte_4 E_ CP_6 [...]
del 13.3.2003 (a ministero Notaio Dott. Rep. n. 39712 e racc. n. 10474), atto CP_7 Per_1 di donazione di a del 15.2.2001 (a ministero Notaio Dott. Controparte_2 Parte_3
pagina 14 di 38 Rep. n. 38909 e racc. n. 18229; _23
- dichiarare la prescrizione delle domande in ordine alla simulazione e/o all'annullamento degli atti indicati nelle conclusioni dell'attrice sub C2, C4, C5, C7, C10 e delle domande conseguenti a dette richieste;
- dichiarare comunque non dovuta poiché non sussistente e/o prescritta la richiesta di accertamento della dìchiarata donazione e/o liberalità indiretta di somme di beni mobili e di somme di denaro/titoli per un importo pari a € 72.000,00 per i motivi esposti in narrativa. IN VIA PRINCIPALE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di prescrizione e inammissibilità proposte in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande promosse in via principale nell'atto di citazione notificato e più specificatamente: - rigettare le domande di nullità e annullamento dei testamenti dei IGg.ri ed Parte_2 Controparte_3 per insussistenza delle ipotizzate violazioni dei requisiti formali e sostanziali degli atti testamentari stessi, dichiarando al contempo la piena validità delle disposizioni testamentarie stesse;
- rigettare siccome generica, inammissibile e infondata in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta di accertamento della lesione della sua quota di legittima da parte dell'attrice
[...]
e, conseguentemente, rigettare la richiesta di riduzione delle disposizioni E_ testamentarie in quanto nessuna violazione risulta dalle disposizioni testamentarie impugnate e la conseguente richiesta di reintegrazione richiesta dall'attrice in suo favore. Rigettare altresì la richiesta restituzione di beni mobili e immobili formulata dall'attrice in quanto detti beni non fanno parte del compendio ereditario, così come la richiesta di restituzione dei frutti ricavati da detti beni;
- rigettare le richieste di simulazione degli atti contenute nelle conclusioni dell'atto di citazione dell'attrice da sub C1 a C10 in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto rigettare le conseguenti domande di riduzione degli stessi, reintegrazione nella quota di legittima e restituzione dei beni mobili e immobili indicati e dei frutti degli stessi;
- rigettare l'asserita avvenuta donazione di beni mobili, denaro e titoli, o le presunte liberalità indirette di somme di denaro/titoli e di assegnazioni per causa di matrimonio o pagamento di debiti per l'importo di € 72.000,00 in quanto infondate e/o prescritte;
- rigettare le richieste in ordine al presunto utilizzo di beni ereditari, in quanto infondate in fatto e in diritto, non avendo mai detenuto i convenuti beni di siffatta natura e rigettare le conseguenti richieste ex art. 263 e segg. c.p.c.; - rigettare la richiesta di accertamento del diritto di credito dell'attrice in ordine alla presunta maturazione di canoni di locazione non dovuti, sia in fatto che in diritto, e che comunque non costituiscono beni ereditari. Rigettare tutte le richieste di CTU formulate dall'attrice in quanto insussistenti in fatto e in diritto e comunque inammissibili e le richieste di accertamento e verifica connesse a dette richieste. In ordine alla divisione dei beni ereditari disporre la divisione, come da testamenti dei defunti Parte_2 ed e secondo le quote dagli stessi disposti, degli importi tuttora giacenti sul
[...] Controparte_3 conto corrente 8580 presso la Banca Popolare di Milano Ag. di Liscate, come più volte richiesto dai convenuti. Rigettare infine la richiesta collazione dei beni ereditari in quanto nessun bene ulteriore rispetto a quelli indicati nei testamenti risulta costituire la massa ereditaria. Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione della prova testimoniale del Geom. c/o Studio Bottoni Via Testimone_7
Mons. Orsenigo n. 2 Melzo (MI) sulle seguenti circostanze:
1. vero che ha avuto modo per la prima volta di conoscere la famiglia nel 1982/1983 circa, Parte_2 su chiamata del IG. per la soluzione di alcuni problemi di sanatorie edilizie E_ all'interno dell'unità immobiliare denominata “Cascina Molino Mora”;
2. vero che, avendo avuto modo di verificarne le condizioni all'interno, la trovava in uno stato di degrado, mancava di riscaldamento, di servizi igienici e che abbisognava di numerosi interventi in sanatoria in quanto vi erano situazioni fuori norma per la legge edilizia dell'epoca;
3. vero che in casa nel 1986 ha dovuto eseguire almeno sei interventi in sanatoria per ovviare a delle pagina 15 di 38 carenze che la Cascina aveva fin dall'inizio;
4. vero che tutte le volte che è stato interpellato per eseguire un intervento tecnico veniva chiamato dal IG. E_
5. vero che nel periodo '80/'90, per quanto di sua conoscenza, i IGg.ri ed CP Controparte_2 hanno lavorato come dipendenti presso il magazzino Alidisco e la Fabbrica della;
E_3
6. vero che per la firma dei documenti tecnici il IG. le chiedeva di rivolgersi al E_ padre in quanto, per quel periodo, era l'unico iscritto come imprenditore agricolo;
Pt_2
7. vero che quando andava presso la Cascina Molino Mora per l'espletamento degli incombenti tecnici trovava il IG. in casa e fin da quando lo ha conosciuto aveva grossi problemi Parte_2 locomotori tanto che per camminare si aiutava con un bastone;
8. vero che la Cascina Molino Mora allevava e macellava solo suini;
9. vero che nella Cascina Molino Mora ha sempre visto membri della famiglia e non vi Parte_2 erano dipendenti;
10. vero che fino al 1980 i terreni agricoli, vigendo il vincolo di legge di inedificazione, avevano una bassa valutazione commerciale;
11. vero che nel documento allegato al fascicolo del convenuto sub doc. 30 che si rammostra in forma cartacea, sulla Via Cerca, evidenziata in giallo, non risulta collocato alcun distributore di benzina. Questa difesa, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli dell'attrice, indica a prova contraria sui capitoli dell'attrice nn. 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 il Dott. Via Don Pietro Villa 11, Testimone_8
Pozzuolo Martesana (MI).
Motivazione
La causa riguarda le successioni ereditarie dei defunti (deceduto il 13.02.13) e Parte_2
(deceduta il 26.02.13), genitori dell'attrice e dei Controparte_3 E_
convenuti ed . CP Controparte_2
ha convenuto in giudizio i fratelli ed E_ CP Controparte_2
impugnando i testamenti pubblici dei genitori, redatti in data 05.04.2006, sostenendo la loro nullità e/o l'annullabilità per motivi di forma, per la violazione del divieto di patto successorio (stante l'interdipendenza delle disposizioni di ultima volontà redatte con atti separati ma tra loro dipendenti) e per l'incapacità naturale dei testatori al momento della redazione dei testamenti.
Contestualmente l'attrice ha sostenuto che i testamenti non abbiano di fatto inciso sulla successione, in quanto i genitori si sono limitati a prevedere la ripartizione in pari quota tra i tre figli del CT
(costituito dai “risparmi in banca” di complessive € 51.306,77 = doc. 251, dati dal saldo del c/c cointestato ai coniugi di € 33.516,18 e del Deposito Titoli cointestato ai coniugi di € 17.790,59), ma che abbiano dichiarato falsamente “che l'Azienda agricola era stata pagata dai fratelli e che all'attrice, non sarebbe dunque spettato nulla”. E_
L'attrice ha quindi agito quale erede legittimaria, anche nell'ipotesi in cui i testamenti fossero ritenuti validi, per la riduzione delle donazioni inter vivos, compiute dai genitori mediante atti simulati - per intestazione fittizia e/o simulazione assoluta – aventi ad oggetto l'acquisto e il trasferimento ai convenuti dei fabbricati/terreni ove è esercitata l' ed un E_4
distributore di benzina.
pagina 16 di 38 In particolare l'attrice ha dedotto la simulazione dell'atto di acquisto dei fabbricati/terreni dell'azienda agricola del 1968 di (domanda C3 = doc. 26), dell'atto di cessione delle quote indivise del 1980 CP
al fratello (domanda C2 = doc. 27) e dell'atto di divisione del 2016 tra i due fratelli convenuti, _2
(domanda C1 = doc. 36).
L'attrice ha dedotto anche l'intestazione fittizia e/o simulazione assoluta della titolarità dell'Azienda
Agricola in capo ad avvenuta nel 1996 (C6) così come dell'Impresa commerciale distributore CP
di carburante in capo ad (C8), sempre nel 1996. _2
Inoltre ha dedotto le donazioni indirette costituite da “atti materiali, indennità per servitù/vincoli, donazioni di denaro non inferiori a € 72.000”.
L'attrice ha allegato anche la simulazione “perché dissimulanti donazioni e/o atti di liberalità indirette, di cui si eccepisce anche la nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c.” di atti che riguardano soggetti terzi (tra cui gli atti di donazione di cui ai punti C5 e C7 nei confronti di ed CP_6 Controparte_7
e di ) che non sono stati citati in giudizio dall'attrice, che si è riservata di agire Parte_3 nei confronti dei predetti in altro giudizio (“con riserva di agire mediante azione di restituzione”); a seguito di richiesta di chiarimenti del Giudice, ha precisato “che gli atti di donazione sub C5 e C7 delle conclusioni non sono oggetto della domanda giudiziale” (verbale del 22.2.2024).
L'attrice ha sostenuto quindi di agire quale erede “sostanzialmente pretermessa” chiedendo la reintegrazione della quota di legittima e la divisione, previa collazione e riconoscimento dell'indennità di occupazione dei beni ereditari.
Ha inoltre allegato di aver agito giudizialmente, dopo aver interrotto la prescrizione con la corrispondenza del 30.09.14 (doc. 16) del 16.12.21 (doc. 21) e del 01.12.22 (doc. 200) e di aver attivato il procedimento di mediazione del 30.08.16 senza esito (doc. 17).
I convenuti si sono costituiti in giudizio con un'unica difesa e preliminarmente hanno chiesto di accertare l'accettazione tacita da parte dell'attrice dell'eredità dei genitori E_
ed avvenuta con raccomandata a.r. in data 30.9.2014 e Parte_2 Controparte_3
successivamente con la proposizione della procedura di mediazione prodromica al presente giudizio del
30.8.2016 e conseguentemente hanno eccepito:
-la prescrizione dell'azione di annullamento dei testamenti di ed Parte_2 CP_3 essendo trascorso il termine di cui all'art. 606 c.c.;
[...]
- l'inammissibilità dell'azione di riduzione degli atti posti in essere da o nei confronti dei IGg.ri
, e , soggetti terzi rispetto all'eredità in Parte_3 Parte_4 Controparte_7 questione, per non aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario così come previsto dall'art. 564
c.c.;
pagina 17 di 38 - l'inammissibilità della domanda di simulazione dell'atto di compravendita del 2.12.1968 intervenuto tra e la per vecchi indigenti” (a E_ Controparte_24
ministero Notaio Dott. di GI Rep. n. 26895 e racc. n. 4930) per non aver accettato Per_4
l'eredità con beneficio d'inventario così come previsto dall'art. 564 c.c., e così anche per gli altri atti con soggetti terzi rispetto all'eredità di cui l'attrice ne chiede la simulazione come l'atto di costituzione di società semplice del 13.3.2003 (a ministero Notaio Dott. Rep. n. 39713 e racc. n. Per_1
10475) di AL e atto di donazione di a e Parte_4 E_ CP_6 [...]
del 13.3.2003 (a ministero Notaio Dott. Rep. n. 39712 e racc. n. 10474), atto CP_7 Per_1
di donazione di a del 15.2.2001 (a ministero Notaio Dott. Controparte_2 Parte_3
Rep. n. 38909 e racc. n. 18229; _23
- la prescrizione delle domande in ordine alla simulazione e/o all'annullamento degli atti indicati nelle conclusioni dell'attrice sub C2, C4, C5, C7, C10 e delle domande conseguenti a dette richieste;
- di dichiarare comunque non dovuta poiché non sussistente e/o prescritta la richiesta di accertamento della dichiarata donazione e/o liberalità indiretta di somme di beni mobili e di somme di denaro/titoli per un importo pari a € 72.000,00.
I convenuti hanno contestato anche nel merito le domande dell'attrice e hanno chiesto, nel caso di mancato accoglimento delle eccezioni e domande proposte in via preliminare e/o pregiudiziale, di rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e più specificatamente:
- rigettare le domande di nullità e annullamento dei testamenti dei coniugi ed Parte_2
per insussistenza delle ipotizzate violazioni dei requisiti formali e sostanziali degli Controparte_3
atti testamentari, dichiarando la piena validità delle disposizioni testamentarie stesse;
- rigettare siccome generica, inammissibile e infondata in fatto e in diritto, la richiesta di accertamento della lesione della sua quota di legittima da parte dell'attrice e, E_
conseguentemente, rigettare la richiesta di riduzione delle disposizioni testamentarie in quanto nessuna violazione risulta dalle disposizioni testamentarie impugnate e la conseguente richiesta di reintegrazione richiesta dall'attrice in suo favore;
- rigettare altresì la richiesta restituzione di beni mobili e immobili formulata dall'attrice in quanto detti beni non fanno parte del compendio ereditario, così come la richiesta di restituzione dei frutti ricavati da detti beni;
- rigettare le domande di simulazione degli atti contenute nelle conclusioni dell'atto di citazione dell'attrice da sub C1 a C10 in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto e per l'effetto rigettare le conseguenti domande di riduzione degli stessi, reintegrazione nella quota di legittima e restituzione dei beni mobili e immobili indicati e dei frutti degli stessi;
pagina 18 di 38 - rigettare le domande relative alle pretese donazioni di beni o liberalità indirette di somme di denaro/titoli e di assegnazioni per causa di matrimonio o pagamento di debiti per l'importo di €
72.000,00 in quanto infondate e/o prescritte;
- rigettare le richieste in ordine al presunto utilizzo di beni ereditari, in quanto infondate in fatto e in diritto, non avendo mai detenuto i convenuti beni di siffatta natura e rigettare le conseguenti richieste ex art. 263 e segg. c.p.c.;
- rigettare la richiesta di accertamento del diritto di credito dell'attrice in ordine alla presunta maturazione di canoni di locazione non dovuti, sia in fatto che in diritto, e che comunque non costituiscono beni ereditari.
In ordine alla divisione dei beni ereditari hanno chiesto di disporre la divisione, come da testamento dei defunti genitori, secondo le quote dagli stessi disposti, degli importi tuttora giacenti sul conto corrente
8580 presso la Banca Popolare di Milano Agenzia di Liscate, con il rigetto della richiesta di collazione dei beni ereditari in quanto nessun bene ulteriore rispetto a quelli indicati nei testamenti risulta costituire la massa ereditaria.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art.183 VI comma cpc ed all'udienza del 09.11.23, chiamata per la discussione sulle istanze istruttorie, l'attrice ha formulato una proposta transattiva e tra le parti si sono svolte delle trattative infruttuose.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.12.23 la Giudice ha invitato le parti “a coltivare una ipotesi conciliativa in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti di causa (la successione di
[...]
si è aperta il 13.2.2013 e quella di il 26.2.2013 ed i fatti dedotti Parte_2 Controparte_3 dall'attrice risalgono a decenni prima) e delle numerose questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti che dovranno essere decise con esito incerto” e formulato una proposta ex art. 185 bis c.p.c., alla quale l'attrice non ha aderito.
Inoltre ha sottoposto alle parti “la questione che attiene alle domande attoree di simulazione “perché dissimulanti donazioni e/o atti di liberalità indirette, di cui si eccepisce anche la nullità per difetto di forma ex art 782 c.c.” di atti che riguardano soggetti terzi (tra cui gli atti di donazione di cui ai punti
C5 e C7 nei confronti di ed e di )”. CP_6 Controparte_7 Controparte_2
All'udienza successiva l'attrice ha precisato “che gli atti di donazione sub C5 e C7 delle conclusioni non sono oggetto della domanda giudiziale” (verbale del 22.2.2024); nella comparsa conclusionale ha contestato di aver rinunciato alle domande predette e nelle repliche ha dichiarato che “l'azione di riduzione è stata esperita nei soli confronti dei donatari/coeredi “non essendo state né allegate né provate donazioni a soggetti terzi” (pag. 11 replica).
pagina 19 di 38 Con ordinanza del 7 marzo 2024 non sono state ammesse le istanze istruttorie delle parti, con una motivazione che si richiama e si conferma: “ritenuto che l'istanza ex art. 210 c.p.c. dell'attrice, come limitata all'udienza del 9.11.2023, è inammissibile non essendo l'ordine di esibizione un mezzo per esonerare la parte dall'onere della prova, considerato che l'attrice è erede - non pretermessa - dei genitori che sono deceduti nel febbraio 2013 il 13.2.2013 e il Parte_2 Controparte_3
26.2.2013) pertanto avrebbe potuto richiedere in tempo utile la documentazione bancaria (art. 119
TUB) e sanitaria dei genitori;
ritenuto che la prova testimoniale richiesta dall'attrice è inammissibile ed irrilevante in quanto verte su circostanze generiche, valutative, documentali o da provare documentalmente, ed irrilevanti oltre che ad apparire inutile sui fatti risalenti a decenni fa (a partire dal 1937), altresì considerato che non vi è indicazione specifica dei 15 testimoni sui 58 capitoli di prova, in violazione dell'art. 244 c.p.c. come eccepito dai convenuti;
ritenuto che l'interrogatorio formale dei convenuti sia inammissibile ed irrilevante in quanto verte su circostanze documentali e irrilevanti;
ritenuto che l'ordine di rendiconto ai convenuti dei beni ereditari nella loro esclusiva disponibilità non Cont è un mezzo istruttorio e che gli unici beni ereditari sono il saldo del c/c e il deposito titoli presso , che sono caduti nella comunione ereditaria che non risulta gestita dai convenuti;
ritenuto che le c.t.u. non siano necessarie per la decisione;
ritenuto che anche le prove testimoniali dedotte dai convenuti nella memoria n 2 siano inammissibili ed irrilevanti in quanto vertono su circostanze documentali ed irrilevanti;
”.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.2.2025 in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno precisato le conclusioni, come riportate in epigrafe, quindi sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e le parti hanno depositato gli scritti conclusivi.
La causa è stata decisa dal Tribunale in composizione collegiale, ex art. 50 bis c.p.c., nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
***
Occorre innanzitutto premettere che l'attrice ha svolto una serie di domande che, per alcuni aspetti, sono tra loro contraddittorie e che necessitano di un chiarimento prima di essere esaminate nel merito.
In primis l'attrice assume di agire quale erede pretermessa e contestualmente deduce di aver accettato l'eredità dei genitori defunti con beneficio di inventario (atti del 9.12.2020 = doc. 9A e 9B fasc. attr.).
Tali assunti sono tra loro incompatibili, in quanto l'erede pretermesso è escluso dalla successione e non può compiere alcun atto di accettazione in quanto non è chiamato all'eredità. (Cass.
pagina 20 di 38 Ordinanza n. 25441 del 26/10/2017 Il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredita, in quanta l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina
l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che l'impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario.).
Nella specie, l'attrice non è certamente erede pretermessa, considerato che i) è stata istituita erede, al pari dei fratelli convenuti, in forza dei testamenti che ha impugnato e ii) è provata e pacifica l'esistenza del relicutm costituito dai “risparmi” dei genitori, ossia dal saldo del conto corrente e del deposito titoli dei rapporti cointestati ai coniugi risultanti specificamente dalle denunce di Persona_14
successione prodotte dalla stessa parte attrice e di cui la stessa parte chiede la divisione nel presente giudizio.
Quanto alla accettazione dell'eredità, risulta provato documentalmente che, prima della accettazione con beneficio di inventario del 9.12.2020, l'attrice ha compiuto atti di accettazione tacita ex art. 476
c.c., ossia atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede.
In particolare risulta che l'attrice ha lamentato la lesione della legittima con lettera raccomandata inviata ai fratelli ed in data 30.9.2014 (doc. 16 fasc. attr.) ed il 30.8.2016 ha convocato i CP _2
convenuti nella mediazione avente ad oggetto, tra le altre, le domande di divisione dei beni ereditari e di collazione (doc. 17 fasc. attr.). Tali atti implicano l'accettazione dell'eredità da parte di
[...]
ex art. 476 c.c. e rendono inefficace l'accettazione con beneficio di inventario compiuta E_
successivamente (in data 9.12.2020) in quanto compiuta da un soggetto non legittimato.
Infatti gli artt. 485 e 487 c.c. prevedono che soltanto il chiamato all'eredità può accettare l'eredità con il beneficio di inventario (distinguendo tra il chiamato che è possessore dei beni ereditari ed il chiamato che non è possessore), dovendosi quindi escludere che colui che è già erede possa avvalersi della facoltà di accettare con beneficio di inventario.
è dunque erede pura e semplice, per aver accettato tacitamente l'eredità E_
dei genitori defunti prima della accettazione con beneficio di inventario.
pagina 21 di 38 L'accettazione pura e semplice dell'eredità da parte dell'attrice è rilevante in quanto le preclude la possibilità di esperire l'azione di riduzione nei confronti di soggetti diversi dai coeredi, ossia di legatari e donatari diversi dai convenuti (art. 564 c.c.).
L'eccezione dei convenuti di inammissibilità ex art. 564 c.c. della domanda di riduzione, è superata dalla precisazione dell'attrice di aver esperito l'azione di riduzione solo nei confronti dei convenuti, che sono coeredi.
La domanda di riduzione per lesione della quota di riserva verrà meglio esaminata nel prosieguo, ma già ora è opportuno - al fine di individuare il thema decidendum – rilevare che la domanda di riduzione
è stata circoscritta dall'attrice alle donazioni compiute dai defunti a favore dei convenuti, che è ammissibile anche se proposta dall'erede pura e semplice essendo diretta ai coeredi.
In particolare, la parte attrice ha chiarito che “…la domanda di riduzione è rivolta solo ai due coeredi e concerne solo le donazioni dirette ed indirette di cui sono stati i due convenuti beneficiari: le vicende successive dei beni donati sono, a questi fini, irrilevanti” (= pag. 11 della replica) e che le conclusioni sub C5 e C7, riguardanti atti posti in essere dai convenuti (non dai defunti) con soggetti che non sono parti del giudizio (i loro figli , AL ed ), non sono oggetto della domanda di CP_6 CP_8 riduzione essendo stati “indicati per dare conto delle vicende successive dei beni costituenti in origine il patrimonio dei due de cuius” (verbale del 22.1.2024 e pag. 10 della replica), pertanto sono escluse dal thema decidendum, benchè riportate nelle conclusioni.
Un'altra difesa dell'attrice che presenta aspetti contraddittori attiene alle domande di annullamento del testamento per incapacità naturale dei testatori e di nullità dei testamenti per violazione del patto successorio ex art. 458 c.c.. Appare infatti arduo sostenere contestualmente che i coniugi / Parte_2 non fossero in grado, per difficoltà psicofisiche, di formulare “disposizioni libere e CP_3 consapevoli” al momento della redazione dei testamenti pubblici ma che, nello stesso tempo, fossero in grado di accordarsi, concludendo un patto successorio vietato dalla legge, con i medesimi testamenti.
Nel prosieguo verranno comunque esaminate e decise nel merito le domande di impugnazione del testamento, sia di nullità ex art. 458 c.c. che di annullamento ex art. 591 c.c..
IL MERITO DELLA CAUSA
Passando all'esame del merito della causa occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di prescrizione che è stata sollevata dai convenuti in relazione alle azioni proposte dall'attrice, che deve essere respinta per i motivi di seguito indicati.
L'azione di nullità dei testamenti per vizi di forma ex art. 603 c.c. ed ex art. 589 c.c. è imprescrittibile mentre quella di annullamento per incapacità naturale ex art. 591 c.c. è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui il testamento ha avuto esecuzione (Cass.
pagina 22 di 38 sez. 2, Sentenza n. 9466 del 11/06/2012 Il termine di prescrizione di cinque anni, che l'art. 606, secondo comma, cod. civ. stabilisce per impugnare il testamento olografo per difetti di forma diversi dalla mancanza di autografia o di sottoscrizione, decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all'eredità, esecuzione alle disposizioni testamentarie, senza che sia necessario che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, poiché altrimenti la situazione giuridica inerente allo "status" dei chiamati all'eredità e alla qualità stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, il che la legge ha inteso evitare assoggettando l'azione di annullamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse, al breve termine quinquennale dall'esecuzione anche parziale dell'atto di ultima volontà.)
L'esecuzione del testamento non coincide con il giorno in cui è avvenuta l'accettazione dell'eredità, che non è considerato atto esecutivo delle disposizioni testamentarie, pertanto il termine prescrizionale non è decorso dal momento in cui l'attrice ha compiuto gli atti di accettazione dell'eredità, come da giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18560 del 20/08/2009 La sola circostanza che
l'erede abbia accettato l'eredità non è sufficiente a far decorrere il termine quinquennale per la proposizione dell'azione di annullamento del testamento per incapacità del testatore, ex art. 591, comma terzo, cod. civ., giacchè, a tal fine, è necessario che venga data esecuzione alle disposizioni testamentarie.).
In mancanza di un atto di esecuzione delle disposizioni di ultima volontà idonee a determinare la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, l'azione di annullamento dei testamenti non è prescritta.
L'azione di nullità e l'azione di simulazione dei contratti - in quanto diretta ad accertare la nullità del negozio apparente perché, in ogni caso, privo di causa per mancanza dello scopo economico sociale cui il contratto simulato è destinato -, sono imprescrittibili ai sensi dell'art. 1422 c.c..
Nel caso della simulazione relativa in senso proprio, il decorso del tempo può rilevare per i diritti nascenti dal negozio dissimulato, che si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni che decorrono dal data di apertura della successione, se è fatta valere dall'erede che agisce quale legittimario, come nel caso in esame (Cass. Sentenza n.3932 del 29/02/2016: I beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso
(anche se a favore del coerede) sono soggetti a collazione ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo in accoglimento di un'apposita domanda formulata in tal senso dal coerede che chiede la divisione. In tal caso il "dies a quo" del termine di prescrizione dell'azione di simulazione varia in rapporto all'oggetto della domanda: se questa è proposta dall'erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'apertura della successione;
mentre se l'azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di
pagina 23 di 38 donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l'erede, anche ai fini delle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., nella medesima posizione del "de cuius".).
Nella specie, le successioni dei defunti e si sono aperte, Parte_2 Controparte_3
rispettivamente, il 13 ed il 26 febbraio 2013, pertanto non è maturata la prescrizione decennale alla data della domanda giudiziale (la notifica della citazione è del 14.12.2022), anche senza considerare gli atti interruttivi.
***
I Testamenti Pubblici
e hanno redatto, ciascuno un testamento pubblico in data 5 Parte_2 Controparte_3
aprile 2006; i testamenti sono stati entrambi ricevuti dal Notaio Dott. Persona_1
I due testamenti presentano tutti i requisiti formali dell'atto pubblico di cui all'art. 603 c.c., essendo stati ricevuti dal Notaio, alla presenza di due testimoni ( e , ed essendo fatta CP8 CP9
menzione nel testamento di tutti gli elementi richiesti dalla norma.
Le contestazioni sollevate dall'attrice sulla nullità per vizi di forma dei testamenti appaiono pretestuose nella parte in cui sono riferite ad elementi irrilevanti, quali il rapporto di amicizia dei testimoni con i convenuti, e sono comunque infondate essendo i testamenti stati redatti con la forma prescritta dall'art. 603 c.c.. In particolare la menzione contenuta nel testamento di “Il Pt_2
testatore infine mi dichiara di poter sottoscrivere il presente atto solo con difficoltà a causa dell'avanzata età” prima della lettura dell'atto, è conforme alla disposizione normativa citata ed aderente alla realtà, considerato che aveva 93 anni al momento del testamento. Parte_2
Un'altra causa di invalidità dei testamenti dedotta dall'attrice si fonda sulla violazione del divieto dei testamenti congiuntivi e reciproci ex art. 589 c.c. e del divieto del patto successorio ex art. 458 c.c..
Sul punto si osserva che i due testamenti pubblici sono distinti, ma sono stati ricevuti dal medesimo
Notaio, lo stesso giorno, l'uno di seguito all'altro (quello di dalle ore 17.15 alle ore 17.40 e Pt_2
quello di dalle ore 17.45 alle ore 18.05), hanno un contenuto del tutto sovrapponibile e con E_
disposizioni reciproche.
In particolare, ciascuno dei testatori ha indicato il proprio patrimonio costituito dalla quota di metà, in comunione legale con l'altro coniuge, dei risparmi in Banca, e ha disposto lasciando all'altro coniuge la metà dei risparmi e ai tre figli l'altra metà, in parti uguali fra di loro e, nel caso di premorienza del coniuge, lasciando ai tre figli tutto quanto rimarrà dei risparmi in parti uguali fra di loro.
pagina 24 di 38 I testamenti contengono anche la speranza “che tutti vadano d'accordo” e la dichiarazione che
“L'azienda agricola è già di proprietà dei Figli ed in quanto l'hanno pagata loro con il CP _2 loro lavoro e con i loro soldi;
pertanto per l'azienda non spetta niente a mia figlia ”. Per_15
Risulta quindi che i due testamenti non sono congiuntivi, non essendo redatti nel medesimo atto, e non rientrano nel divieto di cui all'art. 589 c.c. neppure considerando il loro contenuto - costituito da lasciti reciproci e a beneficio dei figli -, in quanto in presenza di schede separate non ricorre la presunzione di assoluta mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori propria del testamento congiuntivo, che è legata alla manifestazione di volontà dei testatori in un documento unitario (Cass.
5508 del 2012 In tema di successioni testamentarie, l'art. 589 cod. civ., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l'ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 602 cod. civ., nel quale è palese il richiamo ad un'attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto.
Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all'ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo).
Tuttavia, a prescindere dal divieto dell'art. 589 c.c., occorre valutare se i due testamenti incorrono nella nullità per violazione del patto successorio - vietato ai sensi dell'art. 458 c.c. -, che è ravvisabile qualora le disposizioni testamentarie redatte dalle due persone, pur se contenute in schede formalmente distinte, danno luogo ad un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla successione in un determinato modo, “in determinante correlazione con la concordata disposizione da parte dell'altro”
(Cass. 2623 del 1982; Cass. 18197 del 2020).
Nella specie i testamenti dei coniugi hanno la stessa forma, lo stesso contenuto e identità Parte_2 lessicale e sono stati redatti uno dopo l'altro; da tali elementi si desume che siano manifestazione di un accordo tra i testatori.
In particolare il contenuto del testamento è articolato e manifesta la volontà dei coniugi di Parte_2
tutelare il coniuge superstite, lasciando allo stesso la metà del patrimonio - quindi più della quota di 1/3 spettante al coniuge nel concorso con i tre figli nella successione legittima ex art. 581 c.c. - e di escludere le pretese della figlia sull'azienda agricola degli altri figli.
I testamenti contengono infatti la locuzione: “L'azienda agricola è già di proprietà dei Figli ed CP
in quanto l'hanno pagata loro con il loro lavoro e con i loro soldi;
pertanto per l'azienda non _2 spetta niente a mia figlia ”, che è una dichiarazione di scienza che mira ad escludere le Per_15
rivendicazioni della figlia sull'azienda agricola;
tale dichiarazione è coerente con le altre disposizioni pagina 25 di 38 dei testatori, che individuano il loro patrimonio nei soli “risparmi” e ne dispongono a favore dei tre figli senza differenze.
L'esistenza di un valido patto successorio presuppone la capacità di intendere e di volere dei coniugi che si ritiene sussistesse, come motivato nel prosieguo nell'esaminare la domanda Persona_14
di annullamento dei testamenti ex art. 591 c.c..
Ne consegue che, nella specie, sussiste un patto successorio che comporta la nullità dei testamenti ex art. 458 c.c..
Sull'annullamento del testamento per incapacità naturale, occorre premettere che per giurisprudenza consolidata “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3934 del 19/02/2018).
L'onere della prova dell'incapacità di testare grava dunque sull'attrice e non è stato assolto sulla base della documentazione sanitaria prodotta dalla stessa parte, da cui emerge che e Parte_2
di età avanzata al momento della redazione del testamento (93 anni), erano affetti da Controparte_3
diverse patologie ma non tali da escludere la loro capacità di comprendere i propri atti e di autodeterminarsi.
Infatti, la data del testamento è con certezza il 5 aprile 2006 e dalla documentazione sanitaria prodotta risulta che, a quella data, aveva una invalidità per decadimento motorio (doc n 13 del Pt_2
18.6.2003, protesi all'anca del 24.7.2002). In particolare in data 12 marzo 2004, era stato dichiarato dall' – Sede Cernusco sul Naviglio (MI), con Verbale all'esito Controparte_25 della seduta del 23 aprile 2004, “invalido con difficoltà gravi” con diagnosi di “artroprotesi artosx grave coxartosi dx” con effetti gravi sull'indipendenza fisica (autonomia nelle usuali funzioni quotidiane della vita) e mobilità (livello di autonomia nella deambulazione).
Le condizioni di salute successive al testamento del 5 aprile 2006 sono irrilevanti al fine della valutazione della capacità naturale del testatore, pertanto vengono riportate solo per completezza e dimostrano un decadimento fisico progressivo. Infatti nel 2008, dopo oltre due anni dalla data del pagina 26 di 38 testamento, veniva dichiarato dall' – Sede Cernusco sul Pt_2 Controparte_25
Naviglio (MI), con Verbale all'esito della seduta del 04.11.08, “cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione” con diagnosi di “psedofachia sx cataratta dx con ipovisus odv c.d. a 10 cm, osv c.d. a 20 cm”; successivamente, risulta un ricovero presso l'Ospedale di Melzo in data 20.12.08 per “intervento d'urgenza di laparotomia esplorativa con reperto di colecistite acuta con sofferenza ischemica della parete della fellea e flogosi appendicolare;
colecistecomia ed appendicectomia”; il 9 giugno 2009, veniva dichiarato “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” con diagnosi di “grave sindrome ipocinetica in scompenso cardiaco congestizio –
BPCO – vasculopatia periferico – poliartrosi – protesi anca - ipoacusia”.
Quanto a risulta che alla data del 5 aprile 2006 aveva subito un ricovero dal Controparte_3
23.10.1998 al 30.10.1998, a causa di episodio di TIA in corso di crisi ipertensiva, caratterizzata da cedimento degli arti inferiori, disartria e lieve deficit del VII nc con diagnosi di “crisi ipertensiva, TIA
e cardiopatia scleroipertensiva”; in data 13.02.2003 le era stata diagnosticata una “ipoacusia bilaterale
….di entità medio grave” con prescrizione di terapia protesica bilaterale.
Anche per risulta un peggioramento delle condizioni di salute successive al testamento del 5 E_
aprile 2006, che sono irrilevanti ai fine della valutazione della capacità naturale del testatore, e che vengono riportate solo per completezza. In particolare nel 2008 veniva dichiarata “invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” con diagnosi di “vasculopatia cerebrale cronica – deambulazione assistita” e dalla documentazione sanitaria allegata alla domanda di invalidità risulta che, il 24.08.2007, presentava
“cardiopatia ischemica cronica, incontinenza, sordità totale, difficoltà di deambulazione, sindrome vertiginosa, stato ansiodepressivo” e l'8.05.2008 “grave ipoacusia con scarso beneficio da protesi ausx, deficit di deambulazione […], insufficienza venosa arti inferiori, ipertensione venosa, episodi vertiginosi con “confusione”, ipovisus […].
Non vi è dunque prova che, alla data dei testamenti del 5 aprile 2006, ed Pt_2 E_
presentassero deficit cognitivi e fossero privi in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
Ne consegue che la domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale dei testatori deve essere respinta.
Deve invece essere dichiarata la nullità dei testamenti per violazione del patto successorio ex art. 458
c.c. e di conseguenza la successione di e la successione di sono Parte_2 Controparte_3
regolate dalla legge.
pagina 27 di 38 La nullità dei testamenti per violazione del patto successorio non si estende alle dichiarazioni di scienza ivi contenute, in quanto il patto successorio vietato riguarda gli atti di disposizione patrimoniale (cfr in materia di revoca del testamento: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 829 del 06/03/1975 La norma dell'art. 680 cod. civ. sulla revoca del testamento riguarda esclusivamente le Disposizioni di ultima volontà, cioè gli
Atti di volontà, non già le dichiarazioni di scienza (nella specie, confessione) che restano ferme anche in caso di revoca delle Disposizioni testamentarie”).
La dichiarazione “L'azienda agricola è già di proprietà dei Figli ed in quanto l'hanno CP _2 pagata loro con il loro lavoro e con i loro soldi;
pertanto per l'azienda non spetta niente a mia figlia
” resta pertanto ferma, anche se non esonera dalla valutazione degli elementi posti a Per_15 fondamento delle domande di riduzione/collazione dell'attrice che contesta la rispondenza della dichiarazione alla reale situazione.
***
In forza della successione legittima, gli eredi di sono la moglie Parte_2 CP_3
per la quota di 1/3 e i figli , ed per la quota di 2/9 ciascuno e gli
[...] E_ CP _2
eredi di sono i figli , ed per la quota di 1/3 ciascuno Controparte_3 E_ CP _2
(ex artt. 566 e 581 c.c.).
***
La domanda di riduzione
Sull'azione di riduzione si osserva, in generale, che trattasi dell'azione che tutela il legittimario, che assume di non aver ricevuto nulla ovvero di aver ricevuto meno rispetto alla quota del patrimonio ereditario che la legge gli riserva, ai sensi degli artt. 536 ss. c.c., consentendogli di aggredire le disposizioni testamentarie e le donazioni effettuate in vita dal de cuius ritenute lesive (artt. 553 ss. c.c.).
Chi agisce per la riduzione delle disposizioni testamentarie, ex art. 554 c.c., o delle donazioni, ex art. 555 c.c., ha, in generale, l'onere di fornire la prova della lamentata lesione, attraverso l'indicazione precisa dei limiti entro i quali ritiene sia stata lesa la sua quota di riserva, l'esatta determinazione del valore della massa ereditaria nonché del valore della quota di legittima violata dal testatore;
il tutto ai fini di consentire la formazione del compendio dei beni relitti, c.d. CT, da cui detrarre i debiti del de cuius, per poi procedere alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e c.d. donatum, ossia il complesso del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione. Solo all'esito di detta operazione contabile è possibile procedere al calcolo della quota disponibile e della quota indisponibile della massa ereditaria e valutare il valore della quota spettante al legittimario, al netto dell'imputazione delle donazioni da quest'ultimo ricevute (in questo senso Cass. civ., sez. II, n.
14473, del 30/06/2011; Cass. civ. sez. II, n. 13310 del 12/09/2002 Sez. 2 - ; da ultimo Cass. civ. sez. II
pagina 28 di 38 n 1357 del 19/01/2017: “In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius".).
In materia di onere della prova, il legittimario che agisce per la riduzione a tutela della quota di riserva e che, nello stesso giudizio, propone anche la domanda di simulazione, assume la veste di terzo, pertanto non è soggetto ai limiti imposti ai contraenti per la prova della simulazione (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 536 del 11/01/2018 In tema di limiti alla prova testimoniale del negozio simulato posti alla parte (ovvero ai suoi successori universali) dall'art. 1417 c.c., l'erede che agisca per
l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non è necessariamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo aver esperito l'azione di riduzione per pretesa lesione di legittima, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal "de cuius"; né consente il superamento, da parte dell'erede, dei suddetti limiti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trattandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al cit. art. 1417 c.c., la natura di donazione dell'atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l'azione di simulazione sia strumentale al coevo esperimento di quella di riduzione).
Ne consegue che nella specie l'attrice, che propone l'azione di riduzione congiuntamente a quella di simulazione, non incorre nei limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c., sicchè la simulazione può essere provata per testimoni e per presunzioni ex art. 2729 ult. comma c.c..
Ciò premesso occorre esaminare la domanda attorea di riduzione degli atti di liberalità che sono riferiti al de cuius e che è riportata nelle conclusioni come segue: Parte_2 Controparte_3
“Previo accertamento, in caso di contestazioni, della qualità di legittimaria dell'attrice
[...]
, con diritto alla quota di riserva (pari a 2/9) dell'eredità dei defunti genitori E_
e da determinarsi mediante accertamento del c.d. patrimonio Parte_2 Controparte_3
riunito, secondo le modalità in atti descritte, ed effettuato il calcolo della quota di legittima spettante all'attrice e della quota di cui i coniugi e potevano Parte_2 Controparte_3
eventualmente disporre a favore dei figli odierni convenuti e , E_ Controparte_2
pagina 29 di 38 con il conseguente accertamento dell'intervenuta lesione integrale della quota di legittima dell'attrice sostanzialmente pretermessa.”
Occorre innanzitutto rilevare che l'attrice non è erede pretermessa, come già motivato, e che l'indicazione della quota astratta di riserva dei 2/9 per le successioni dei genitori non è corretta, trattandosi di due successioni distinte.
In particolare la successione di si è aperta in data 13.2.2013 e la quota di riserva spettante Pt_2 all'attrice, quale erede legittimaria, va determinata applicando l'art. 542 c.c. “concorso del coniuge e dei figli” e risulta di 1/6 (1/4 coniuge e ½ per tutti i figli, ossia 1/6 ciascuno). Il CT di cui al verbale di inventario relativo alla successione di è di euro 26.324,61 (verbale di inventario = Pt_2
doc. 9 B fasc. attr.) pertanto la quota di riserva pari a 1/6 è di euro 4.388 e non è lesa dalla disposizione testamentaria che le attribuisce 1/6 e tanto meno dalla successione legittima che le attribuisce il maggior importo di euro 5.850 corrispondente ai 2/9 (art. 581 c.c.).
La successione di si è aperta in data 26.2.2013 e la quota di riserva spettante all'attrice, quale E_ erede legittimaria, va determinata applicando l'art. 537 c.c. “riserva a favore dei figli”, e risulta di 2/9
(la riserva dei figli è di 2/3 da dividere tra tutti i figli, ossia 2/9 ciascuno). Il CT di cui al verbale di inventario relativo alla successione di è di euro 39.265,99 (comprensiva della quota ereditata E_
dal marito = verbale di inventario doc n 10B fasc. attr.) e non vi è lesione della quota attribuita all'attrice che è di 1/3 sia per successione testamentaria che legittima (art. 566 c.c.).
Ne consegue che, senza considerare le donazioni, la quota di riserva dell'attrice non è lesa, né dalla successione testamentaria né da quella legittima, di entrambi i de cuius.
Occorre quindi accertare se vi sono donazioni al fine di operare la riunione fittizia di cui all'art. 556
c.c. per la determinazione della quota disponibile e della quota di riserva spettante all'attrice, quale erede legittimario, corrispondente alla quota astratta di 1/6 per la successione paterna e di 2/9 per la successione materna.
L'attrice assume la simulazione di una serie di atti, dissimulanti donazioni e/o atti di liberalità indirette, di cui si eccepisce anche la nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c..
Il primo atto da considerare è l'atto di compravendita stipulato il 2 dicembre 1968 da CP
, in qualità di parte acquirente e dal per vecchi indigenti”, in
[...] Controparte_5
qualità di parte venditrice, di beni rustici della superficie complessiva di Ha. 6.88.40, corte e fabbricati con rendita catastale di lire 3.114, siti in Comune di Liscate (Milano), come da atto n rep. 26.895, n.
4.930 raccolta a Notaio Dott. di GI (doc. n 26 fasc. attrice), costituenti la Persona_4
Cascina Molino Mora.
pagina 30 di 38 L'attrice deduce la simulazione relativa della compravendita suindicata dal lato soggettivo, per interposizione fittizia di persona essendo soggetto interposto ed interponente e CP Pt_2 contestualmente la donazione indiretta del podere per “simulazione dell'atto di compravendita dissimulante una liberalità indiretta di al figlio ” e ha l'onere di dedurre, Pt_2 CP
tempestivamente ed in modo specifico, le circostanze che pone a fondamento della domanda che deve poi dimostrare.
A tal fine, l'attrice allega che , “mandava avanti l'Azienda Agricola, iniziando nel 1966 le Pt_2 trattative per l'acquisto della cascina, conclusasi nel 1968 con la stipula di un mutuo agrario al 2% tasso fisso, della durata di 40 anni, a suo carico integrale, con intestazione dissimulante una liberalità indiretta al figlio , poiché avendo 56 anni, superava l'età minima per accedere ad un mutuo di CP lunga durata”.
Dalle stesse allegazioni dell'attrice deve escludersi l'interposizione fittizia di persona, che richiede la prova dell'accordo simulatorio del soggetto interponente, di quello interposto e anche del terzo contraente, che, nella specie, non è stato neppure allegato a livello assertivo e di cui non vi è alcuna prova (Cass. sez. 2 Ordinanza n. 27189 del 21/10/2024 L'interposizione fittizia di persona postula
l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente o anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente e interposto (ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona;
ne deriva che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione a esso anche del terzo contraente).
Inoltre, vi è prova documentale che la trattativa per la vendita del fabbricato e dei terreni della cascina è stata svolta dalla , quale coltivatore diretto ed affittuario del podere, come Controparte_26
risulta dal verbale in data 11.3.1967 del Consiglio di amministrazione della Controparte_24
per vecchi indigenti (doc n 2 fasc. conv.), in cui si legge:
[...]
pagina 31 di 38 nonché dalla delibera di rideterminazione del prezzo del 9.10.1967 (doc. n 3 fasc. conv.) in cui viene indicato sempre quale parte interessata all'acquisto. CP
Dall'atto di compravendita risulta, altresì, che il prezzo di lire 15.500.000 è stato pagato per lire
5.500.000 all'atto di acquisto e per lire 10.000.000 mediante un mutuo agrario quarantennale avente quale contraente il convenuto , che ha provato di aver pagato le rate del mutuo, producendo tutte CP
le ricevute di pagamento (doc. n 5 conv.).
E' dunque provato documentalmente che era e non ad avere in affitto, quale CP Pt_2
coltivatore diretto, il podere Molino Mora e ad averlo acquistato avvalendosi del mutuo agrario quarantennale agevolato (all'1%) di cui ha pagato le rate sino alla sua estinzione.
Risulta infine documentalmente che all'epoca dell'acquisto aveva 31 anni e svolgeva l'attività CP
di coltivatore già dal 1957 (doc. n 26 fasc. conv.) e quale affittuario del podere dal 1964 (doc. n 2 fasc. conv.).
Deve quindi concludersi che, da un lato l'attrice non ha provato i fatti posti a fondamento delle sue domande di simulazione e donazione (la prova testimoniale dedotta dall'attrice si conferma inammissibile come da ordinanza del 7.3.2024 e comunque è inidonea a superare le risultanze documentali suindicate) e che, d'altro lato, vi sono elementi documentali ed indiziari contrari alla tesi dell'attrice.
L'attrice ha inoltre allegato che, successivamente all'acquisto del podere di cui sopra, i genitori - ed in particolare il padre - abbiano lavorato in modo continuativo nell'azienda agricola, che i Pt_2
convenuti abbiano svolto attività lavorativa come dipendenti presso terzi e solo a tempo perso nell'azienda agricola ed anche che i genitori, insieme agli altri componenti della famiglia, abbiano gestito un distributore di benzina della Shell in Liscate via Cerca dall'anno 1966.
pagina 32 di 38 L'attrice assume quindi che l'incremento di valore dell'azienda agricola nel corso degli anni sia dovuto al lavoro del padre e che anche il distributore di benzina sia riconducibile ai genitori, chiedendo di accertare la simulazione – perché dissimulanti donazioni e/o atti di liberalità indirette di cui eccepisce anche la nullità per difetto di forma - dell'atto di compravendita del 9 luglio 1980 stipulato tra i convenuti in forza del quale ha venduto ad la metà indivisa dei fondi rustici, corte e CP _2
fabbricato della Cascina Molino Mora e del successivo atto di divisione del 13 luglio 2016, nonché
l'atto di donazione dell'”Azienda Agricola Della AS Agostino” dai genitori al convenuto CP nel 1996 e l'atto di donazione dell'”impresa distributore di benzina ” dai Parte_2
genitori al convenuto . _2
Quanto alla vendita del 1980 da ad della metà indivisa dei fondi rustici, corte e CP _2
fabbricato della Cascina Molino Mora ed alla divisione del 2016, deve rilevarsi che non essendo provata la riconducibilità dei predetti beni ad , non ha alcun rilevo per l'erede legittimaria Pt_2
la vendita a favore di e neppure la successiva divisione tra loro. E_ _2
In relazione alla donazione dell'”Azienda Agricola Della AS Agostino” da parte dei genitori – ed in particolare del padre – ai convenuti – ed in particolare ad -, deve rilevarsi che i beni Pt_2 CP immobili dell'azienda agricola sono di proprietà dei convenuti e degli stessi non è provata la simulazione o la donazione indiretta, come suesposto.
L'oggetto della donazione riferito all'azienda agricola intesa quale il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa di cui alla relazione di stima del 2022 (prodotta dall'attrice sub doc. n 148) comprende gli immobili, da escludere come suesposto, nonchè il bestiame e le macchine agricole con riferimento all'anno 2003, di cui non vi è alcuna prova della riconducibilità ad . Pt_2
Occorre infatti considerare che sono circostanze pacifiche che i coniugi e i figli ed Parte_2 CP
abbiano sempre abitato nella Cascina Molino Mora, mentre la figlia si sia _2 E_
trasferita altrove con il matrimonio in data 6.5.1968 (doc. n 246 fasc. attr.).
Dai certificati INPS prodotti dall'attrice sub doc. 207 e 208, risulta che ed hanno _2 CP
lavorato, per diversi periodi, anche come dipendenti presso terzi, ma sono circostanze pacifiche che abbiano continuato ad abitare e a lavorare nell'azienda agricola, anche se non a tempo pieno (la stessa attrice riconosce che abbia continuato a prestare attività lavorativa presso l'azienda al sabato CP
quando lavorava presso terzi).
E' anche circostanza pacifica che abbia collaborato alla conduzione dell'azienda agricola e Pt_2 che fosse la persona sempre presente nell'azienda, anche quando i convenuti e erano CP _2
impiegati in attività lavorative presso terzi, tanto che sottoscriveva le pratiche amministrative Pt_2 relative all'azienda (doc. prodotti dall'attrice).
pagina 33 di 38 Risulta inoltre che era pensionato dal luglio 1972 (certificato INPS = doc. 205 fasc. attr.) e Pt_2 che successivamente, il 26.1.1978, si era iscritto nell'Albo provinciale degli imprenditori agricoli (doc.
100 fasc. attr.), ma non risulta che abbia mai aperto una partita Iva o che abbia mai denunciato redditi da imprenditore agricolo. Da quando è stato istituito il Registro delle Imprese, nel gennaio 1996, risulta invece l'iscrizione alla Camera di Commercio di Milano dell'impresa individuale E_
(circostanza pacifica).
E' inoltre provato che l'azienda agricola Cascina Molino Mora è stata incrementata nel corso degli anni. In particolare dalla perizia della parte attrice risulta la costruzione di manufatti per l'allevamento dei suini nel 1987 e nel 1992 (pag. 5 doc. 148) e dalla documentazione prodotta dai convenuti risulta, tra l'altro, l'installazione del serbatoio di stoccaggio nella cascina del 1991 (doc. 19), di attrezzature per la macellazione di animali per conto terzi del 1997 (doc. 20), lo smaltimento delle lastre in amianto e rifacimento del tetto dell'Azienda del 1999 (doc. 21), l'impianto per la stagionatura dei salumi del 2004
(doc. 24). Si tratta di interventi che hanno richiesto l'investimento di denaro che deve ritenersi provenire dai convenuti, quali proprietari degli immobili dell'azienda, in assenza di prova di movimenti bancari da parte dei genitori (sul punto si conferma l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. dell'attrice, “non essendo l'ordine di esibizione un mezzo per esonerare la parte dall'onere della prova, considerato che l'attrice è erede - non pretermessa - dei genitori che sono deceduti nel febbraio 2013
il 13.2.2013 e il 26.2.2013) pertanto avrebbe potuto Parte_2 Controparte_3
richiedere in tempo utile la documentazione bancaria (art. 119 TUB) …” come da ordinanza del
7.3.2024).
Per il periodo successivo, i convenuti hanno provato che anche i figli di , e CP CP_8 [...]
, hanno investito nell'azienda, ricorrendo il 4 aprile 2005 ad un mutuo agrario ventennale di Parte_4 euro 195.000,00 con terzi datori d'ipoteca quali proprietari ed E_ Controparte_2
(doc. 25 fasc. conv.).
Da quanto suesposto emerge che i coniugi hanno sempre abitato nell'azienda Persona_14 agricola Cascina Mora e che ha coadiuvato nell'attività dell'azienda i figli ed , Pt_2 CP _2
i quali hanno abitato, lavorato ed investito nell'azienda agricola Cascina Mora, di loro proprietà, per decenni. Il contributo di nella conduzione dell'azienda agricola, valutato unitamente a tutti gli Pt_2 elementi suindicati, non è sufficiente per ritenere che l'azienda agricola fosse nella titolarità di
, pertanto deve concludersi che l'attrice non ha assolto all'onere della prova gravante sulla Pt_2
stessa.
Infine, la dichiarazione di scienza contenuta nei testamenti “L'azienda agricola è già di proprietà dei
Figli ed in quanto l'hanno pagata loro con il loro lavoro e con i loro soldi;
pertanto per CP _2
pagina 34 di 38 l'azienda non spetta niente a mia figlia ” è coerente con la situazione come sopra delineata, Per_15 di cui l'attrice non ha fornito prova contraria.
Quanto alla donazione dell'”impresa distributore di benzina ” dai genitori al Parte_2
convenuto , non vi è alcuna prova dell'esistenza dell'impresa predetta, considerato che negli _2 estratti conto previdenziali dell'INPS prodotti dalla stessa parte attrice, non risulta che i coniugi
[...] abbiano mai versato contributi per l'esercizio di attività commerciali. Persona_14
In particolare risulta che dal 1960 era iscritto all'elenco dei coltivatori del Comune di Liscate Pt_2
(doc. n 101 fasc. attr.), era titolare di pensione dal luglio 1972 (doc. n 27 fasc. conv. e doc. 205 fasc. attr.) e che dal 26 gennaio 1978 era iscritto all'albo degli imprenditori di cui alla legge regionale
18/1974 (doc n 100 fasc. attrice), mentre dal 1962 al 1972 ha versato contributi quale E_
“coltivatore diretto/coloni mezzadri” ed era titolare di pensione di invalidità dal marzo 1971 (doc. n
206 fac. attr.).
Non vi è quindi prova, né dell'esistenza dell'Impresa distributore di benzina , né Parte_2
della sua consistenza, e neppure della possibilità di cessione a terzi, che è stata specificamente contestata dai convenuti.
Le domande relativa alla simulazione / donazione dell'atto di compravendita del 9 luglio 1980, del successivo atto di divisione del 13 luglio 2016, nonché la donazione dell'”Azienda Agricola Della
AS Agostino” e dell'”impresa distributore di benzina ” devono pertanto Parte_2
essere respinte.
Parimenti devono essere respinte le domande relative ad “atti materiali e di liberalità indiretta”, di cui non è provata la natura di liberalità. In particolare gli indennizzi per la costituzione di servitù e vincoli, sono somme spettanti di diritto ai proprietari del fondo servente, ossia ai convenuti.
Devono essere respinte anche le domande relative al rendimento del conto ed al pagamento dei frutti dei beni, considerato che i convenuti, quali proprietari dei beni, hanno diritto ai frutti e non sono tenuti a rendere il conto a terzi.
L'attrice ha chiesto anche di accertare donazioni di denaro per un importo di euro 72.000,00, che risulta prelevato dal conto corrente cointestato ai coniugi / mediante assegni emessi dai Parte_2 CP_3
convenuti, i quali erano delegati ad operare sul conto dei genitori, come dal prospetto che è stato prodotto dall'attrice sub doc. n 185 e che è di seguito riportato:
pagina 35 di 38 L'assegno del 7.8.2012 di € 3.254,32 non è a favore di che ha contestato la Controparte_2
riferibilità allo stesso, che non risulta provata.
Gli altri assegni risultano emessi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e hanno quali beneficiari i convenuti (uno il figlio ). CP_8
I convenuti non hanno contestato gli assegni ma hanno contestato che fossero donazioni, assumendo, in via generale, che si trattava di somme prelevate dai figli dal conto dei genitori per sostenere le loro spese di mantenimento e di assistenza.
Sul punto si osserva che gli importi prelevati ammontano a complessive euro 72.000,00 in quattro anni
- di cui euro 20.000 nel 2009, euro 20.000,00 nel 2010, euro 22.000,00 nel 2011 e euro 10.000,00 nel
2012 - ed appaiono congrui rispetto alla necessità di mantenimento e di assistenza, anche domestica, dei coniugi che erano, all'epoca, due persone anziane e malate, e che è pacifico Persona_14
abbiano continuato ad abitare nella Cascina Molino Mora ove abitavano anche i figli convenuti.
Risulta, infatti, che già nel 2008 era stata dichiarata “invalida ultrasessantacinquenne Controparte_3 con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” e che nel 2009 anche veniva dichiarato “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di Pt_2 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Non vi è dunque prova che la somma di euro 72.000,00 sia una donazione, considerato altresì che, a norma dell'art. 770 secondo comma c.c., non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi e comunque in conformità agli usi. pagina 36 di 38 Sul punto si richiama la giurisprudenza citata dai convenuti: Cass. civ. 18814/2023:“Al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità”.
LA DIVISIONE
Deve dunque procedersi alla divisione del CT - senza collazione in assenza di donazioni -, che è stata richiesta da tutte le parti e che spetta a ciascun partecipante alla comunione ereditaria avendo natura di diritto potestativo (art. 713 c.c. “i coeredi possono sempre domandare la divisione”).
Le parti, quali coeredi, hanno considerato unitariamente le masse ereditarie dei genitori, indicando la quota di ciascuno di 1/3 e non vi sono ragioni per non disporre, nel presente giudizio, la divisione dell'asse ereditario dei genitori delle parti, considerando le due masse ereditarie unitariamente, in parti uguali fra loro, essendo gli stessi unici eredi superstiti dei de cuius per pari quota.
Dalla documentazione bancaria prodotta dall'attrice (doc. n 202, 203 e 251 fasc. attrice) risulta che Cont nella comunione ereditaria sono caduti il saldo attivo del conto corrente acceso presso n 00084-
8580 cointestato a e ed i titoli di cui al deposito titoli n 00084- Parte_2 Controparte_3
46817200000 cointestato a e Parte_2 Controparte_3
La situazione finanziaria alla data del 24.11.2023 (doc. 251 fasc. attr.) risulta la seguente: Fondi
ANIMA PIANETA CUMULATIVO CLASSE A Isin [...] controvalore € 17.790,59 e
Prodotti monetari conto corrente Isin 10131 con un saldo di € 33.516,18.
Ne consegue che deve essere dichiarato lo scioglimento delle comunioni ereditarie di Parte_2
(deceduto il 13.02.13) e (deceduta il 26.02.13), tra i coeredi
[...] Controparte_3 [...]
, e , con l'attribuzione a ciascuno dei E_ E_ Controparte_2
coeredi del denaro e dei titoli corrispondenti alla quota di 1/3 dei titoli e del saldo del c/c suindicati.
Pertanto, la somma spettante a ciascun condividente è pari ad euro 11.172 e per quanto concerne i titoli, ciascuna delle parti ha diritto ad 1/3 dei titoli stessi, al controvalore che avranno al momento della loro liquidazione. In relazione a tali beni, infatti, deve ritenersi che la divisione debba essere fatta prioritariamente in natura, assegnando alle parti 1/3 dei titoli e non il credito derivante dalla loro valorizzazione, che varia secondo i valori di borsa e presuppone la vendita dei beni stessi.
pagina 37 di 38 Gli interessi maturati e le spese e commissioni bancarie vanno divise tra i condividenti per 1/3 ciascuno.
Riguardo alle spese processuali si osserva che per la divisione non è ravvisabile la soccombenza di alcuna delle parti, mentre le spese per le altre domande vanno poste a carico della parte soccombente, secondo i principi generali di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..
Nella specie è ravvisabile la soccombenza prevalente dell'attrice, che è vittoriosa unicamente sulla domanda di nullità dei testamenti per violazione del patto successorio, che è del tutto marginale non avendo inciso sulla divisione, mentre è soccombente su tutte le altre numerose domande proposte.
Ne consegue che le spese processuali vanno compensate parzialmente in misura pari alla metà mentre per la restante parte vanno poste a carico della parte attrice e sono liquidate ex DM 147/22 tenuto conto del valore della causa indeterminabile di alta complessità, applicando i valori medi per tutte le fasi processuali e ad esclusione della maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2 DM 147/22 per l'unicità della difesa dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che ha accettato tacitamente l'eredità di E_ [...]
(deceduto il 13.02.2013) e (deceduta il 26.02.2013); Parte_2 Controparte_3
2. accerta e dichiara la nullità dei testamenti pubblici dei de cuius e Parte_2 CP_3
per violazione del patto successorio ex art. 458 c.c. e di conseguenza l'apertura della
[...]
successione legittima;
3.dichiara lo scioglimento delle comunioni ereditarie dei de cuius e Parte_2 [...]
, tra i coeredi , e , con CP_3 E_ E_ Controparte_2
l'attribuzione a ciascuno dei coeredi di 1/3 del saldo del conto corrente e dei titoli, come meglio indicato in parte motiva;
4. rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e le altre domande proposte dall'attrice;
5.condanna la parte attrice alla rifusione della metà delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida per la metà in € 7.051,50 per compenso, oltre 15% spese forf., iva e c.p.a. e dichiara compensate tra le parti le spese di lite per la residua metà.
Milano, 26 maggio 2025
La Presidente est. dott.ssa Antonella Cozzi
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