Cass. civ., sez. II, ordinanza 21/10/2024, n. 27189
CASS
Ordinanza 21 ottobre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 2 ottobre 2024. Le parti in causa erano la curatela del fallimento di un lanificio e i soci illimitatamente responsabili, che chiedevano l'accertamento dell'inefficacia di un contratto di vendita immobiliare, ritenuto simulato. La curatela sosteneva che il contratto fosse stato stipulato per eludere i creditori, mentre i convenuti negavano la simulazione, evidenziando l'assenza di prove di insolvenza al momento della stipula.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello di Firenze. Ha argomentato che, sebbene il curatore potesse provare la simulazione con mezzi diversi, non erano stati forniti elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio. In particolare, la Corte ha sottolineato l'importanza della prova della consapevolezza e adesione della parte venditrice all'accordo, che non era stata dimostrata. Inoltre, ha chiarito che l'assenza di una situazione di insolvenza al momento della stipula non escludeva la possibilità di simulazione, ma costituiva un elemento da considerare nel contesto probatorio complessivo.

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Massime1

L'interposizione fittizia di persona postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente o anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente e interposto (ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona; ne deriva che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione a esso anche del terzo contraente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 21/10/2024, n. 27189
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27189
Data del deposito : 21 ottobre 2024

Testo completo