Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 15 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 14136/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Enzo Gaspare Lamuraglia;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
rappresenta che l le ha negato il diritto Parte_1 CP_1 al congedo di maternità ex artt. 16 e 63 del D.Lgs. n. 151/01, così come richiesto nella domanda amministrativa del 02.07.2024.
Pertanto, chiede:
“1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire l'indennità per congedo di maternità per il periodo richiesto di cui in premessa o per il periodo eventualmente diverso che sarà accertato in corso di causa e, per l'effetto, condannare l
[...]
– in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore - corrente in Roma alla via Ciro Il Grande nr.21, al pagamento in favore di parte ricorrente della suddetta indennità, i cui importi saranno determinati con successivo ed autonomo giudizio in caso di mancato adempimento spontaneo della resistente, oltre interessi come per legge”.
L convenuto si costituiva e insisteva per il rigetto CP_1 del ricorso.
Nel merito della questione, l'art. 63, comma 2, del Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, così dispone:
“2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,
n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate”. Come si evince dalla lettura dell'estratto contributivo, la ricorrente risulta priva del necessario requisito di iscrizione per almeno 51 giornate nell'anno precedente a quello oggetto di causa, ovvero nell'anno 2023.
Tuttavia, come allegato da parte ricorrente, senza alcuna contestazione al riguardo da parte della resistente, con messaggio
Messaggio 29676 del 07 dicembre 2007, l chiariva: CP_1
“E' noto che gli OTD hanno diritto alle prestazioni economiche in esame a condizione che nell'anno precedente quello di insorgenza dell'evento indennizzabile abbiano effettuato almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura;
tale requisito può essere maturato anche nello stesso anno in cui si verifica l'evento, purché prima dell'evento medesimo.
……………….
In merito alla c.d. certificazione d'urgenza, a modifica di quanto indicato nella circolare n. 256/1996, si dispone che, in mancanza di iscrizione per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dell'anno precedente, l'indennità di malattia a favore degli OTD può essere erogata sulla base degli atti in possesso dell , a CP_1 prescindere dalla formale richiesta e dal conseguente rilascio del certificato d'iscrizione d'urgenza e senza dover attendere la pubblicazione degli elenchi trimestrali;
ciò ovviamente a condizione che, alla data del rilascio del certificato di malattia, risulti già effettuato il numero minimo di giornate di lavoro prescritto dalla legge per il riconoscimento del diritto.
Come noto, infatti, a seguito della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), l provvede alla CP_1 compilazione degli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12 del r.d. n. 1949/1940 e successive modificazioni, nonché degli elenchi nominativi trimestrali, utili per consentire l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro svolte dai lavoratori agricoli a tempo determinato. L'Istituto è in grado di rilevare direttamente, fin dal primo anno di attività, le giornate di lavoro effettuate prima dell'evento tutelato, sulla scorta delle dichiarazioni trimestrali presentate dal datore di lavoro o di quanto risultante dai propri archivi e dai modelli compilati dal datore di lavoro stesso ai fini dell'erogazione della prestazione, e ciò anche nel caso in cui gli elenchi trimestrali non siano stati pubblicati.
Peraltro, l'art. 4, comma 4, del decreto luogotenenziale n.
212/1946 – che prevede la formale richiesta ed il rilascio del certificato d'iscrizione d'urgenza quale requisito costitutivo del diritto all'indennità di malattia - deve essere letto alla luce del mutato quadro normativo di ripartizione delle competenze ed in coerenza con le disposizioni legislative in tema di semplificazione dell'azione amministrativa. In particolare l'art. 43 del D.Lgs. n.
445/2000 (T.U. sulla documentazione amministrativa) dispone che: “ Le amministrazioni pubbliche…non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti ..che siano già attestati in documenti in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare”. Inoltre, l'art. 18 della legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005, prevede (comma 2) che “ i documenti attestanti atti, fatti , qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente…” e che (comma 3) “… sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”.
Deve pertanto ritenersi che l qualora sia in grado di CP_1 accertare le giornate di lavoro espletate dal lavoratore interessato ai fini del diritto alla prestazione di malattia (o maternità/paternità), non possa richiedere formalmente al lavoratore stesso il certificato d'iscrizione d'urgenza che, tra l'altro, proprio l sarebbe tenuto a rilasciare. CP_1
Nel caso in cui il dato relativo alle giornate non sia stato acquisito, potrà richiedersi al lavoratore la produzione del modello
DMAGSost ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto 445/2000, attestante il numero delle giornate lavorate in agricoltura prima dell'inizio dell'evento indennizzabile, unitamente alla copia della relativa busta paga”.
Allo stesso modo l' era ben a conoscenza delle giornate CP_1 svolte dalla ricorrente anche nell'anno della domanda, come risulta dall'estratto contributivo, o comunque, l era in grado di CP_1 accertare le giornate di lavoro espletate dalla lavoratrice senza la necessità che il relativo onore incombesse sulla parte ricorrente.
Dunque, dalla somma delle giornate svolte nel 2023 e nel 2024 si evince che la ricorrente era ed è in possesso del requisito per potere usufruire del diritto in questione.
Tanto è sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità per congedo di maternità per il periodo in questione e, per l'effetto, condanna l al pagamento della suddetta indennità; CP_1
- condanna l al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre iva, cpa e 15% spese forfetarie, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Giovanna Campanile