Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 487.
(Chiamato all'eredita' che non e' nel possesso di beni).
Il chiamato all'eredita', che non e' nel possesso di beni ereditari, puo' fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non e' prescritto.
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorita' giudiziaria a norma dell'art. 485; in mancanza, e' considerato erede puro e semplice.
Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredita'.
(Chiamato all'eredita' che non e' nel possesso di beni).
Il chiamato all'eredita', che non e' nel possesso di beni ereditari, puo' fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non e' prescritto.
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorita' giudiziaria a norma dell'art. 485; in mancanza, e' considerato erede puro e semplice.
Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredita'.
Commentari • 67
- 1. commento e spiegazione sempliceVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 10 febbraio 2024 · 246.39542
L'articolo 487 del Codice Civile, rubricato "Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 487 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 487 del Codice Civile: Comma 1 dell'art. 487 c.c. "Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto". […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1177Provvedimento: […] Persona_2diritto di accettare l'eredità del defunto (fratello delle parti), per non avere questi reso la dichiarazione di accettazione dell'eredità nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario ex art. 487 c.c. A sostegno di tali domande le ricorrenti hanno dedotto che: […] l'istanza presentata dal convenuto sia qualificabile come promozione dell'inventario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 487 u.c. c.c.”.Leggi di più...
- beneficio di inventario·
- promozione inventario·
- art. 487 c.c.·
- art. 510 c.c.·
- partecipazione operazioni inventario·
- art. 702-bis c.p.c.·
- interpretazione analogica·
- volontaria giurisdizione·
- art. 13 D.P.R. n. 115/02·
- decadenza dal diritto di accettare l'eredità