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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1206 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 11.3.2025, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
(C.F. ), (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucia Massaro e Giovina Memeo.
[...]
APPELLANTI
E
già Controparte_1 Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ) e, per essa, (C.F. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gino Cavalli e Massimiliano Bianchi. P.IVA_3
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ROMA ADITA, CONTRARIIS
REIECTIS:
1) ACCOGLIERE PER I MOTIVI TUTTI DEDOTTI IN NARRATIVA IL PROPOSTO
APPELLO E, PER L'EFFETTO, E IN RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA,
DICHIARARE LA NULLITÀ DELLA SENTENZA N. 1506/2023, RESA DAL TRIBUNALE
CIVILE DI CIVITAVECCHIA (RM) (GIUDICE DOTT.SSA GIULIA SORRENTINO) NELLA
LITE N. 1902/2020 R.G. (ALLA QUALE È STATA RIUNITA LA LITE N. 3342/2021 R.G.),
PUBBLICATA IL 27 DICEMBRE 2023 E NEPPURE NOTIFICATA;
2) CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI OLTRE IL RIMBORSO FORFETTARIO
PER SPESE GENERALI OLTRE IVA E CPA COME PER LEGGE RELATIVI AD ENTRAMBI I
GRADI DI GIUDIZIO".
L'intervenuta ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via principale respingere siccome inammissibile e/o infondato l'appello avversario e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1506/2023 resa inter partes dal Tribunale di Civitavecchia in data
27.12.2023; in via subordinata, per il caso di riforma dell'impugnata sentenza rigettare comunque tutte le domande svolte dalle controparti, fra cui l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 255/2020 del Tribunale di Civitavecchia, e confermare per l'effetto il predetto decreto;
in subordine, accertato il dare avere tra le parti, condannare in solido tra loro Parte_1
(c.f. , p.iva ), nonché i sig.ri
[...] P.IVA_1 P.IVA_4 Parte_1
( ), ( ), C.F._5 Parte_2 C.F._6 Parte_3
( ) ed ( ) al pagamento della somma C.F._7 Parte_4 C.F._8 maggiore o minore risultante dall'istruttoria e/o ritenuta di giustizia.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società quale debitrice principale, ed Parte_1 Parte_1
ed quali fideiussori, proponevano Parte_2 Parte_3 Parte_4
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 255/2020 emesso Tribunale di Civitavecchia in favore di ( , per il pagamento della Controparte_5 Controparte_2
complessiva somma di € 473.396,54, di cui € 428.234,82 a titolo di saldo debitore del conto corrente con apertura di credito n. 510 (già n. 0147-000000170), € 13.141,06 a titolo di saldo debitore del finanziamento chirografario n. 00410069104217 (già n. 04100691) ed € 32.020,66
a titolo di saldo debitore del finanziamento chirografario n. 00410083704186 (già n. 4100837),
oltre interessi e spese.
L'opponente lamentava la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di documentazione probatoria, nonché l'erroneità della somma oggetto dell'ingiunzione, contestando l'applicazione di interessi e spese non concordati e di anatocismo, e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Veniva poi disposta la riunione con altro giudizio avente ad oggetto il ricorso ex art. 702
bis c.p.c. proposto da ed nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
confronti di volto ad accertare la nullità per contrasto con la normativa anti Controparte_2
trust delle fideiussioni dagli stessi prestate con riferimento ai debiti della Parte_1
[...]
La causa quindi veniva presa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
2. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 1506/2023, rigettava l'opposizione,
confermando il decreto ingiuntivo, e rigettava altresì la domanda formulata con il ricorso ex
art. 702 bis c.p.c..
3. La società ed Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello con unico motivo, lamentando la nullità della Parte_4
sentenza impugnata, in quanto depositata prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
In particolare la sentenza era stata depositata in data 27.12.2023, mentre il termine per le repliche scadeva in data 8.1.2024.
4. L'appello è infondato.
La rilevazione della nullità della sentenza, poiché pronunciata prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica comporta necessariamente la declaratoria di nullità della sentenza impugnata, per violazione del principio del contraddittorio, senza che la parte abbia l'onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia (Cass. Sez. Un. n. 36596/2021).
Tuttavia tale principio va coniugato con la regola del principio devolutivo dell'appello,
laddove il vizio afferisca alla sentenza di primo grado.
Invero, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'artt. 353 e 354 c.p.c., trattandosi di ipotesi non ricompresa nel tassativo elenco, ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate. In particolare la Corte di Cassazione ha affermato che “Nell'ipotesi in cui la sentenza di
primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini dell'art. 190 cod..
proc. civ. non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità. Non le
basta perché il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al
primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel
merito. Poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è
in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la
sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito (esattamente in questo senso
Cass., Sez. 6-3, n. 4125-20, Cass., Sez. 3, n. 5590-11). Alla base della differenza non sta però una
sorta di differente onere esplicativo della rilevanza della nullità in capo alla parte lesa (quasi che la
nullità non sia in tale ipotesi essa stessa automatica), ma semplicemente il fatto che nel sistema di
diritto processuale ia nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame: l'appello o il
ricorso per cassazione (art. 161 cod. proc. civ.). Essa deve essere fatta valere "soltanto nei limiti e
secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione". La nullità della sentenza di primo grado,
per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, si converte in un motivo d'appello.
E l'appello è il rimedio istituito per porre riparo alla sentenza ingiusta nell'alveo della funzione
sostitutiva” (Cass. Sez. Un. n. 36596/2021).
Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 27.12.2023, ossia dopo la scadenza delle comparse conclusionali, ma prima della scadenza dei termini assegnati per le memorie di replica l'8.1.2024.
L'appellante non ha però impugnato le statuizioni di merito della sentenza impugnata,
limitandosi a censurare la nullità di quest'ultima.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore e della semplicità della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna la società Parte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
ed in solido al pagamento in favore della terza intervenuta delle Pt_3 Parte_4
spese di lite che liquida in € 10.060,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 11.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella