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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/07/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
1
R.G. 826/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Martina Ponzin - Giudice-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 826 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022
TRA
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ACCETTA ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorizia, alla Via V. E. Orlando n. 1, giusta procura in atti
ATTORE
E
, Controparte_1
C.F. , in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO SEDE DI TRIESTE ed elettivamente domiciliata in Trieste alla Piazza Dalmazia n. 3, giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: querela di falso.
1 2
Conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Gorizia, disattesa ogni diversa istanza, azione ed eccezione: - nel merito: accertare e dichiarare la falsità materiale del verbale del
Pronto Soccorso di Gorizia d.d. 21.3.2022, a firma del Dr. in quanto CP_2 attestante falsamente che l'odierno attore “non permette l'effettuazione del prelievo” ed adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227
c.p.c., in esito all'accertamento della falsità. Con vittoria di spese e compensi di lite.”; per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, - In via principale, dichiarare carente la legittimazione passiva della , disponendone l'estromissione, con il favore delle Controparte_1 spese;
- - In subordine, nel merito, rigettare la querela di falso come del tutto infondata, non offrendosi comunque prova convincente di alcuna presunta falsità dell'atto querelato;
Spese e competenze legali di causa integralmente rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 20.9.2022 instava nei Parte_1
confronti della al fine di: “accertare e dichiarare la falsità Controparte_1 materiale del verbale del Pronto Soccorso di Gorizia dd. 21.3.2022, a firma del Dr. ed adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli CP_2
artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità.”
Parte attrice premetteva che a seguito dell'incidente stradale occorso in data
21.3.2022, successivamente ad accertamenti della polizia locale intervenuta in loco, veniva trasportato al Pronto Soccorso al fine di sottoporsi ad ulteriori esami clinici. Dichiarava che al nosocomio si rendeva disponibile, in primis, a sottoporsi a prelievi meno invasivi (quali urine, saliva e capelli) e che alla richiesta dei sanitari di effettuare il prelievo di sangue, si dichiarava, in ogni caso, disponibile. Specificava che il predetto prelievo ematico, a causa della difficoltà nell'individuazione dei vasi sanguigni, veniva completato dopo quasi due ore dall'accesso.
2 3
L'attore rappresentava altresì che a seguito di quanto contenuto nel verbale oggetto di querela, in data 2.5.2022, riceveva la notifica dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida prot. uscita n. datata Nu_1
27.4.2022, impugnata innanzi al Giudice di Pace di Gorizia (R.G. n. 942/2022) e fondata su quanto comunicato dal personale di Pronto soccorso a seguito del predetto accesso e in particolare sull'assunto che “pz non collaborante, non permette l'effettuazione del prelievo. Rifiuta di urinare.”
Invero, parte attrice deduceva di aver collaborato con il personale sanitario e che il verbale oggetto di impugnazione fosse non veritiero o illogico atteso che dallo stesso documento sarebbe emersa l'effettuazione del prelievo venoso.
Pertanto, concludeva nei termini sopra indicati.
Istituitosi il contraddittorio, con comparsa del 14.12.2022 si costituiva la
, evidenziando in via preliminare la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva dell' essendo il verbale Controparte_3
oggetto di impugnazione a firma del medico ospedaliero, chiedendo conseguentemente la sua estromissione dal giudizio, e deducendo, in ogni caso,
l'infondatezza nel merito della querela, invocandone la sua reiezione.
Tanto premesso con provvedimento del 15.2.2023 veniva rigettata l'istanza cautelare proposta in corso di causa da parte attrice e, a seguito della prima udienza di comparizione, si disponeva, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. l'acquisizione presso l'Asugi (Ospedale di Gorizia) dell'originale del verbale di Pronto
Soccorso n. 3940/2022, adottato nei confronti di in data Parte_1
21.3.2022, a firma del dott. CP_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. e disattesa la richiesta di prova testimoniale articolata da parte attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In tale sede, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Garantito il contraddittorio con l' , che nulla ha Controparte_4 opposto.
Ciò detto, in via preliminare, in ordine all'eccepita carenza di legittimazione passiva di parte convenuta va ribadito quanto sul punto già dedotto da questo
3 4
Tribunale con provvedimento del 15.2.2023: “ritenuto, sempre in via preliminare, di radicare in capo alla la legittimazione passiva nell'ambito del presente CP_1 procedimento, dovendosi sul punto richiamare l'opinione della Corte di Cassazione che afferma: “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”; (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19281 del
17/07/2019); “La querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione”. (Sez. 1, Sentenza n.
18323 del 30/08/2007).
Tanto premesso la querela di falso introdotta da va rigettata Parte_1
per le ragioni che di qui a breve si esporranno.
In primis, occorre evidenziare che in subiecta materia la prova della falsità del documento impugnato deve essere fornita dal querelante, che, però, può avvalersi di ogni mezzo di prova e quindi anche di presunzioni (Cass. 22.6.2020
n. 12118, 19.2.2019 n. 4720, 3.2.2001 n. 1537 e 17.6.1998 n. 6050).
In particolare, dalla prospettazione di parte attrice non emergono elementi a favore della non veridicità del documento oggetto di querela.
Invero dall'esame del verbale di Pronto Soccorso risulta evidente che il
[...]
ha eseguito il prelievo di sangue richiesto dai sanitari, non potendosi Pt_1 inferire dal verbale elementi di segno contrario.
Ebbene, dall'interpretazione complessiva dell'atto di Pronto Soccorso non emerge la falsità dello stesso in quanto alla pagina n. 2 si evince che il
[...]
si è sottoposto al predetto prelievo ematico. (cfr allegato 2 di parte Pt_1
attrice)
Nella specie, pertanto, non può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio sulla parte gravante, onere cui non avrebbe assolto nemmeno laddove fossero stati espletati i mezzi di prova articolati in sede di memorie 183, comma 6 c.p.c.
4 5
Ne consegue che per le ragioni esposte la querela di falso vada rigettata atteso che parte attrice non deduce elementi a sostegno della sua prospettazione, né soddisfa, nemmeno in via presuntiva, l'onere probatorio su di essa gravante, non articolando mezzi istruttori ammissibili e rilevanti a tal fine.
Infine, stante la natura telematica del procedimento, delle pronunce accessorie di cui all'art. 226 co. 1° c.p.c. potrà darsi corso soltanto alla comminatoria pecuniaria.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 come modificato dal DM 147/2022
(scaglione di valore indeterminabile, con applicazione dei parametri minimi per la non complessità della controversia).
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione unica civile, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la querela di falso proposta da Parte_1
• condanna al pagamento in favore dell'Erario di una pena Parte_1
pecuniaria di € 20,00;
• condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_5
, delle spese di lite che liquida euro 3.809,00 per compensi, oltre Iva
[...]
se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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R.G. 826/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Martina Ponzin - Giudice-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 826 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022
TRA
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ACCETTA ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorizia, alla Via V. E. Orlando n. 1, giusta procura in atti
ATTORE
E
, Controparte_1
C.F. , in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO SEDE DI TRIESTE ed elettivamente domiciliata in Trieste alla Piazza Dalmazia n. 3, giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: querela di falso.
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Conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Gorizia, disattesa ogni diversa istanza, azione ed eccezione: - nel merito: accertare e dichiarare la falsità materiale del verbale del
Pronto Soccorso di Gorizia d.d. 21.3.2022, a firma del Dr. in quanto CP_2 attestante falsamente che l'odierno attore “non permette l'effettuazione del prelievo” ed adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227
c.p.c., in esito all'accertamento della falsità. Con vittoria di spese e compensi di lite.”; per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, - In via principale, dichiarare carente la legittimazione passiva della , disponendone l'estromissione, con il favore delle Controparte_1 spese;
- - In subordine, nel merito, rigettare la querela di falso come del tutto infondata, non offrendosi comunque prova convincente di alcuna presunta falsità dell'atto querelato;
Spese e competenze legali di causa integralmente rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 20.9.2022 instava nei Parte_1
confronti della al fine di: “accertare e dichiarare la falsità Controparte_1 materiale del verbale del Pronto Soccorso di Gorizia dd. 21.3.2022, a firma del Dr. ed adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli CP_2
artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità.”
Parte attrice premetteva che a seguito dell'incidente stradale occorso in data
21.3.2022, successivamente ad accertamenti della polizia locale intervenuta in loco, veniva trasportato al Pronto Soccorso al fine di sottoporsi ad ulteriori esami clinici. Dichiarava che al nosocomio si rendeva disponibile, in primis, a sottoporsi a prelievi meno invasivi (quali urine, saliva e capelli) e che alla richiesta dei sanitari di effettuare il prelievo di sangue, si dichiarava, in ogni caso, disponibile. Specificava che il predetto prelievo ematico, a causa della difficoltà nell'individuazione dei vasi sanguigni, veniva completato dopo quasi due ore dall'accesso.
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L'attore rappresentava altresì che a seguito di quanto contenuto nel verbale oggetto di querela, in data 2.5.2022, riceveva la notifica dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida prot. uscita n. datata Nu_1
27.4.2022, impugnata innanzi al Giudice di Pace di Gorizia (R.G. n. 942/2022) e fondata su quanto comunicato dal personale di Pronto soccorso a seguito del predetto accesso e in particolare sull'assunto che “pz non collaborante, non permette l'effettuazione del prelievo. Rifiuta di urinare.”
Invero, parte attrice deduceva di aver collaborato con il personale sanitario e che il verbale oggetto di impugnazione fosse non veritiero o illogico atteso che dallo stesso documento sarebbe emersa l'effettuazione del prelievo venoso.
Pertanto, concludeva nei termini sopra indicati.
Istituitosi il contraddittorio, con comparsa del 14.12.2022 si costituiva la
, evidenziando in via preliminare la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva dell' essendo il verbale Controparte_3
oggetto di impugnazione a firma del medico ospedaliero, chiedendo conseguentemente la sua estromissione dal giudizio, e deducendo, in ogni caso,
l'infondatezza nel merito della querela, invocandone la sua reiezione.
Tanto premesso con provvedimento del 15.2.2023 veniva rigettata l'istanza cautelare proposta in corso di causa da parte attrice e, a seguito della prima udienza di comparizione, si disponeva, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. l'acquisizione presso l'Asugi (Ospedale di Gorizia) dell'originale del verbale di Pronto
Soccorso n. 3940/2022, adottato nei confronti di in data Parte_1
21.3.2022, a firma del dott. CP_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. e disattesa la richiesta di prova testimoniale articolata da parte attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In tale sede, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Garantito il contraddittorio con l' , che nulla ha Controparte_4 opposto.
Ciò detto, in via preliminare, in ordine all'eccepita carenza di legittimazione passiva di parte convenuta va ribadito quanto sul punto già dedotto da questo
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Tribunale con provvedimento del 15.2.2023: “ritenuto, sempre in via preliminare, di radicare in capo alla la legittimazione passiva nell'ambito del presente CP_1 procedimento, dovendosi sul punto richiamare l'opinione della Corte di Cassazione che afferma: “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”; (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19281 del
17/07/2019); “La querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione”. (Sez. 1, Sentenza n.
18323 del 30/08/2007).
Tanto premesso la querela di falso introdotta da va rigettata Parte_1
per le ragioni che di qui a breve si esporranno.
In primis, occorre evidenziare che in subiecta materia la prova della falsità del documento impugnato deve essere fornita dal querelante, che, però, può avvalersi di ogni mezzo di prova e quindi anche di presunzioni (Cass. 22.6.2020
n. 12118, 19.2.2019 n. 4720, 3.2.2001 n. 1537 e 17.6.1998 n. 6050).
In particolare, dalla prospettazione di parte attrice non emergono elementi a favore della non veridicità del documento oggetto di querela.
Invero dall'esame del verbale di Pronto Soccorso risulta evidente che il
[...]
ha eseguito il prelievo di sangue richiesto dai sanitari, non potendosi Pt_1 inferire dal verbale elementi di segno contrario.
Ebbene, dall'interpretazione complessiva dell'atto di Pronto Soccorso non emerge la falsità dello stesso in quanto alla pagina n. 2 si evince che il
[...]
si è sottoposto al predetto prelievo ematico. (cfr allegato 2 di parte Pt_1
attrice)
Nella specie, pertanto, non può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio sulla parte gravante, onere cui non avrebbe assolto nemmeno laddove fossero stati espletati i mezzi di prova articolati in sede di memorie 183, comma 6 c.p.c.
4 5
Ne consegue che per le ragioni esposte la querela di falso vada rigettata atteso che parte attrice non deduce elementi a sostegno della sua prospettazione, né soddisfa, nemmeno in via presuntiva, l'onere probatorio su di essa gravante, non articolando mezzi istruttori ammissibili e rilevanti a tal fine.
Infine, stante la natura telematica del procedimento, delle pronunce accessorie di cui all'art. 226 co. 1° c.p.c. potrà darsi corso soltanto alla comminatoria pecuniaria.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 come modificato dal DM 147/2022
(scaglione di valore indeterminabile, con applicazione dei parametri minimi per la non complessità della controversia).
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione unica civile, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la querela di falso proposta da Parte_1
• condanna al pagamento in favore dell'Erario di una pena Parte_1
pecuniaria di € 20,00;
• condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_5
, delle spese di lite che liquida euro 3.809,00 per compensi, oltre Iva
[...]
se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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