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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/05/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5180/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 5180/2022 promossa da
AVV. CALALUCE GIUSEPPE, in proprio;
OPPONENTE contro
AVV. CAMPANOZZI PAOLO, in proprio;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 25.11.2024, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 20.07.2020, l'avv. , in proprio, proponeva Parte_1
opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi con contestuale istanza di sospensione avverso il pignoramento presso terzi noticaficatogli ai sensi dell'art. 140 c.p.c. da parte dell'avv. OL
Campanozzi, in proprio e nella qualità di distrattario delle spese processuali liquidate con sentenza n.
3529/2019 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio con R.G. n.3076/2014, assumendo l'impignorabilità del credito perché privo del carattere di certezza, in quanto la predetta sentenza risultava sub iudice per interposto gravame, nonché l'impignorabilità delle somme presenti sul conto corrente on line “youbanking” n. 9581 acceso presso il Banco BPM, filiale di Bari, per violazione dell'art. 545 co. 2 c.p.c., trattandosi di indennità assistenziale (bonus covid-19) erogata da
[...]
. CP_1
2. Con ordinanza del 04.02.2022, il G.E. accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione nei limiti dell'importo di € 1.600,00, fissando il termine per l'instaurazione del giudizio di merito. 3. Con atto di citazione notificato in data 19.04.2022, parte opponente riassumeva nel merito il giudizio di opposizione, purtuttavia adducendo ragioni in fatto e in diritto nuove, non collimanti con quelle in precedenza formulate in sede di opposizione, e chiedeva dichiararsi la nullità, illegittimità
e/o inefficacia dell'atto di pignoramento.
Segnatamente rappresentava una serie di doglianze afferenti ai requisiti di forma dell'atto di pignoramento richiesti ai sensi dell'art. 543 co.4 c.p.c, ovvero la non conformità dei file digitali in formato “.pdf” del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento perché non conformi agli originali in formato cartaceo, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 121 c.p.c., l'inesistenza dell'originale atto di precetto in formato cartaceo, nonché la nullità e/o inefficacia della notifica del precetto effettuata in data 08.06.2020 per inesistenza del precetto in originale cartaceo.
4. Con comparsa del 16.01.2023, si costituiva in giudizio l'avv. OL Campanozzi, in proprio, chiedendo il rigetto dell'opposizione per aver incardinato un giudizio di merito avente ad oggetto motivi nuovi ed estranei al ricorso introduttivo dinanzi al G.E., con conseguente elusione dei termini perentori prescritti dal codice di rito ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione. Evidenziava, altresì, che il giudizio di appello avverso la sentenza n. 3929/2019 era stato rigettato dalla Corte di merito con sentenza n. 2133/2021 e che i motivi formulati nel presente giudizio di merito erano stati proposti dall'opponente nell'istanza di inefficacia del pignoramento depositata in data 08.06.2021, su cui il
G.E. si era già espresso dichiarandoli delle mere irregolarità formali.
5. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 25.11.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'opposizione va dichiarata inammissibile per i motivi nuovi non proposti nella fase sommaria.
Occorre evidenziare che, con ricorso depositato in data 20.07.2020, l'avv. ha proposto Pt_1
opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., con istanza di sospensione dell'esecuzione, avverso il pignoramento presso terzi notificatogli in data 09.07.2020 dall'avv. Campanozzi, rappresentando al
G.E. motivi afferenti alla carenza del requisito della certezza del credito fatto valere con l'atto di pignoramento, stante l'assenza del carattere di definitività della sentenza n. 3529/2019 del Tribunale di Bari, nonché l'impignorabilità ex art. 545 co.2 c.p.c. delle somme presenti sul conto corrente a lui intestato. Tale ricorso è stato iscritto a ruolo con n. 1731/2020 R.G. Es. Mob. presso il Tribunale di
Bari (cfr. ricorso del 20.07.2020 riportato integralmente nell'atto introduttivo). L'avv. Campanozzi ha successivamente, in data 29.07.2020, iscritto a ruolo il medesimo atto di pignoramento con n. 1794/2020 R.G. Es. Mob. presso il Tribunale di Bari (cfr. all.6 comparsa di costituzione e risposta).
Con successiva istanza depositata l'08.06.2021, in seno alla procedura n. 1731/2020 R.G. Es.,
l'avv. ha formulato istanza di inefficacia del pignoramento ex art. 164-ter c.p.c., per mancato Pt_1 deposito da parte del creditore procedente delle copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto nei termini di legge (cfr. all.4 comparsa di costituzione).
In data 04.08.2021, è stata disposta la riunione del fascicolo n. 1794/2020 R.G. Es. al fascicolo n.
1731/2020 R.G. Es.; con successiva ordinanza emessa in data 04.02.2022 (cfr. all.3 comparsa di costituzione), con riferimento alla richiesta di declaratoria di inefficacia del pignoramento formulata dal debitore il G.E. ha statuito che “il creditore procedente non è esentato dal rispetto dei termini di cui all'art. 543 cpc (vedi proc. n. 1794/2020 RGE iscritto tempestivamente ad istanza del creditore procedente)” e che “Quanto alla “non conformità” degli atti dell'esecuzione (rectius: la non veritiera attestazione di conformità da parte del difensore del creditore) così come depositati dal creditore procedente, nell'ambito del giudizio n. 1794/2020 RGE riunito al presente, ai fini della procedura di assegnazione delle somme pignorate ai terzi, rileva che tale vizio comporta a tutto voler concedere una mera irregolarità formale in mancanza di una specifica contestazione da parte del debitore circa il contenuto sostanziale dei documenti oggetto della pretesa esecutiva, sì da inficiare il suo diritto di difesa”; di converso, ha accolto l'eccezione di impignorabilità delle somme erogate da nel periodo Covid-19, stante la natura assistenziale delle stesse. CP_1
Ebbene, così ripercorsi i tratti salienti della fase cautelare prodromica al presente giudizio di merito, si osserva che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali “eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (Cass. Civ. ord. n.1328/2011).
Anche nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha “mutatio libelli” quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una “causa petendi” fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico “petitum” di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza – nel ricorso ex art. 617 c.p.c. – di una riserva “di ulteriormente sviluppare i motivi”, la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi (Ex multis Cass. n.18761/2013).
Ne deriva che i motivi di opposizione all'esecuzione, al pari dei vizi di regolarità formale dedotti con opposizione agli atti esecutivi, integrano i fatti individuatori della domanda di tutela e concernono tutti i possibili fatti, esistenti al momento della proposizione dell'opposizione, che possono giustificare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. Pertanto, la deduzione di nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili sin dal momento dell'introduzione dell'opposizione, si risolve in una mutatio libelli, non consentita dall'art. 183 c.p.c. (Cass. Civ.
n.16610/2011).
Nel caso di specie, nel giudizio di merito introdotto a seguito della fase cautelare dinanzi al G.E.,
l'opponente ha dedotto motivi del tutto nuovi e differenti da quelli originariamente articolati con il ricorso introduttivo dell'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Nello specifico, nel ricorso introduttivo l'opponente ha articolato doglianze afferenti alla non certezza del credito fatto valere da parte resistente, nonché l'impignorabilità delle somme erogate da cassa forense in quanto di natura strettamente assistenziale;
di converso, nel presente giudizio di merito il debitore ha sollevato motivi nuovi aventi ad oggetto vizi formali inficianti gli atti esecutivi e l'attestazione di conformità rilasciata dal difensore del creditore.
Trattasi, dunque, di nuovi motivi estranei alla pregressa opposizione (essendo stati piuttosto dedotti nella diversa istanza di inefficacia del pignoramento ex art. 164-ter c.p.c., e rigettati dal G.E. con ordinanza del 04.02.2022), inammissibili in quanto già deducibili dall'opponente debitore nella precedente fase cautelare, integrando vieppiù una mutatio libelli non consentita nella presente fase di cognizione.
In ogni caso si ritiene che l'inefficacia del pignoramento possa essere pronunciata soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge e che, in ogni caso, una tale sanzione “a fronte di un accertamento di un vizio meramente formale dell'atto depositato al momento dell'iscrizione a ruolo appare conseguenza eccessivamente rigorosa nelle ipotesi in cui non via sia una effettiva contestazione della conformità agli originali da parte del debitore”.
6. Va, invece, accolto il motivo di opposizione in ordine all'impignorabilità delle somme erogate da come contributo assistenziale durante il periodo COVID. Difatti la legge di CP_1 conversione n.69/2021 all'art.1 numero 5bis del decreto sostegni ha espressamente previsto che i contributi a fondo perduto (e quindi tutti i contributi riconosciuti a imprese, professionisti e titolari di reddito agrario) erogati dallo Stato a causa della emergenza epidemiologica sono impignorabili.
7. Alla luce delle considerazioni su esposte, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite vanno compensate per la metà e la restante metà posta a carico di parte opponente, applicando i parametri minimi per la modesta complessità delle questioni in diritto trattate e la scarsa attività defensionale svolta (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, fasi studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa revoca dell'ordinanza di sospensione del 04.02.2022, così giudica:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara l'inefficacia del pignoramento limitatamente alla somma di € 1.600,00;
2) dichiara inammissibile l'opposizione nel resto;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Campanozzi OL, che Parte_1
previa compensazione di ½, liquida in € 850,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 14.05.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 5180/2022 promossa da
AVV. CALALUCE GIUSEPPE, in proprio;
OPPONENTE contro
AVV. CAMPANOZZI PAOLO, in proprio;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 25.11.2024, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 20.07.2020, l'avv. , in proprio, proponeva Parte_1
opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi con contestuale istanza di sospensione avverso il pignoramento presso terzi noticaficatogli ai sensi dell'art. 140 c.p.c. da parte dell'avv. OL
Campanozzi, in proprio e nella qualità di distrattario delle spese processuali liquidate con sentenza n.
3529/2019 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio con R.G. n.3076/2014, assumendo l'impignorabilità del credito perché privo del carattere di certezza, in quanto la predetta sentenza risultava sub iudice per interposto gravame, nonché l'impignorabilità delle somme presenti sul conto corrente on line “youbanking” n. 9581 acceso presso il Banco BPM, filiale di Bari, per violazione dell'art. 545 co. 2 c.p.c., trattandosi di indennità assistenziale (bonus covid-19) erogata da
[...]
. CP_1
2. Con ordinanza del 04.02.2022, il G.E. accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione nei limiti dell'importo di € 1.600,00, fissando il termine per l'instaurazione del giudizio di merito. 3. Con atto di citazione notificato in data 19.04.2022, parte opponente riassumeva nel merito il giudizio di opposizione, purtuttavia adducendo ragioni in fatto e in diritto nuove, non collimanti con quelle in precedenza formulate in sede di opposizione, e chiedeva dichiararsi la nullità, illegittimità
e/o inefficacia dell'atto di pignoramento.
Segnatamente rappresentava una serie di doglianze afferenti ai requisiti di forma dell'atto di pignoramento richiesti ai sensi dell'art. 543 co.4 c.p.c, ovvero la non conformità dei file digitali in formato “.pdf” del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento perché non conformi agli originali in formato cartaceo, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 121 c.p.c., l'inesistenza dell'originale atto di precetto in formato cartaceo, nonché la nullità e/o inefficacia della notifica del precetto effettuata in data 08.06.2020 per inesistenza del precetto in originale cartaceo.
4. Con comparsa del 16.01.2023, si costituiva in giudizio l'avv. OL Campanozzi, in proprio, chiedendo il rigetto dell'opposizione per aver incardinato un giudizio di merito avente ad oggetto motivi nuovi ed estranei al ricorso introduttivo dinanzi al G.E., con conseguente elusione dei termini perentori prescritti dal codice di rito ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione. Evidenziava, altresì, che il giudizio di appello avverso la sentenza n. 3929/2019 era stato rigettato dalla Corte di merito con sentenza n. 2133/2021 e che i motivi formulati nel presente giudizio di merito erano stati proposti dall'opponente nell'istanza di inefficacia del pignoramento depositata in data 08.06.2021, su cui il
G.E. si era già espresso dichiarandoli delle mere irregolarità formali.
5. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 25.11.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'opposizione va dichiarata inammissibile per i motivi nuovi non proposti nella fase sommaria.
Occorre evidenziare che, con ricorso depositato in data 20.07.2020, l'avv. ha proposto Pt_1
opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., con istanza di sospensione dell'esecuzione, avverso il pignoramento presso terzi notificatogli in data 09.07.2020 dall'avv. Campanozzi, rappresentando al
G.E. motivi afferenti alla carenza del requisito della certezza del credito fatto valere con l'atto di pignoramento, stante l'assenza del carattere di definitività della sentenza n. 3529/2019 del Tribunale di Bari, nonché l'impignorabilità ex art. 545 co.2 c.p.c. delle somme presenti sul conto corrente a lui intestato. Tale ricorso è stato iscritto a ruolo con n. 1731/2020 R.G. Es. Mob. presso il Tribunale di
Bari (cfr. ricorso del 20.07.2020 riportato integralmente nell'atto introduttivo). L'avv. Campanozzi ha successivamente, in data 29.07.2020, iscritto a ruolo il medesimo atto di pignoramento con n. 1794/2020 R.G. Es. Mob. presso il Tribunale di Bari (cfr. all.6 comparsa di costituzione e risposta).
Con successiva istanza depositata l'08.06.2021, in seno alla procedura n. 1731/2020 R.G. Es.,
l'avv. ha formulato istanza di inefficacia del pignoramento ex art. 164-ter c.p.c., per mancato Pt_1 deposito da parte del creditore procedente delle copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto nei termini di legge (cfr. all.4 comparsa di costituzione).
In data 04.08.2021, è stata disposta la riunione del fascicolo n. 1794/2020 R.G. Es. al fascicolo n.
1731/2020 R.G. Es.; con successiva ordinanza emessa in data 04.02.2022 (cfr. all.3 comparsa di costituzione), con riferimento alla richiesta di declaratoria di inefficacia del pignoramento formulata dal debitore il G.E. ha statuito che “il creditore procedente non è esentato dal rispetto dei termini di cui all'art. 543 cpc (vedi proc. n. 1794/2020 RGE iscritto tempestivamente ad istanza del creditore procedente)” e che “Quanto alla “non conformità” degli atti dell'esecuzione (rectius: la non veritiera attestazione di conformità da parte del difensore del creditore) così come depositati dal creditore procedente, nell'ambito del giudizio n. 1794/2020 RGE riunito al presente, ai fini della procedura di assegnazione delle somme pignorate ai terzi, rileva che tale vizio comporta a tutto voler concedere una mera irregolarità formale in mancanza di una specifica contestazione da parte del debitore circa il contenuto sostanziale dei documenti oggetto della pretesa esecutiva, sì da inficiare il suo diritto di difesa”; di converso, ha accolto l'eccezione di impignorabilità delle somme erogate da nel periodo Covid-19, stante la natura assistenziale delle stesse. CP_1
Ebbene, così ripercorsi i tratti salienti della fase cautelare prodromica al presente giudizio di merito, si osserva che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali “eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (Cass. Civ. ord. n.1328/2011).
Anche nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha “mutatio libelli” quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una “causa petendi” fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico “petitum” di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza – nel ricorso ex art. 617 c.p.c. – di una riserva “di ulteriormente sviluppare i motivi”, la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi (Ex multis Cass. n.18761/2013).
Ne deriva che i motivi di opposizione all'esecuzione, al pari dei vizi di regolarità formale dedotti con opposizione agli atti esecutivi, integrano i fatti individuatori della domanda di tutela e concernono tutti i possibili fatti, esistenti al momento della proposizione dell'opposizione, che possono giustificare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. Pertanto, la deduzione di nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili sin dal momento dell'introduzione dell'opposizione, si risolve in una mutatio libelli, non consentita dall'art. 183 c.p.c. (Cass. Civ.
n.16610/2011).
Nel caso di specie, nel giudizio di merito introdotto a seguito della fase cautelare dinanzi al G.E.,
l'opponente ha dedotto motivi del tutto nuovi e differenti da quelli originariamente articolati con il ricorso introduttivo dell'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Nello specifico, nel ricorso introduttivo l'opponente ha articolato doglianze afferenti alla non certezza del credito fatto valere da parte resistente, nonché l'impignorabilità delle somme erogate da cassa forense in quanto di natura strettamente assistenziale;
di converso, nel presente giudizio di merito il debitore ha sollevato motivi nuovi aventi ad oggetto vizi formali inficianti gli atti esecutivi e l'attestazione di conformità rilasciata dal difensore del creditore.
Trattasi, dunque, di nuovi motivi estranei alla pregressa opposizione (essendo stati piuttosto dedotti nella diversa istanza di inefficacia del pignoramento ex art. 164-ter c.p.c., e rigettati dal G.E. con ordinanza del 04.02.2022), inammissibili in quanto già deducibili dall'opponente debitore nella precedente fase cautelare, integrando vieppiù una mutatio libelli non consentita nella presente fase di cognizione.
In ogni caso si ritiene che l'inefficacia del pignoramento possa essere pronunciata soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge e che, in ogni caso, una tale sanzione “a fronte di un accertamento di un vizio meramente formale dell'atto depositato al momento dell'iscrizione a ruolo appare conseguenza eccessivamente rigorosa nelle ipotesi in cui non via sia una effettiva contestazione della conformità agli originali da parte del debitore”.
6. Va, invece, accolto il motivo di opposizione in ordine all'impignorabilità delle somme erogate da come contributo assistenziale durante il periodo COVID. Difatti la legge di CP_1 conversione n.69/2021 all'art.1 numero 5bis del decreto sostegni ha espressamente previsto che i contributi a fondo perduto (e quindi tutti i contributi riconosciuti a imprese, professionisti e titolari di reddito agrario) erogati dallo Stato a causa della emergenza epidemiologica sono impignorabili.
7. Alla luce delle considerazioni su esposte, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite vanno compensate per la metà e la restante metà posta a carico di parte opponente, applicando i parametri minimi per la modesta complessità delle questioni in diritto trattate e la scarsa attività defensionale svolta (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, fasi studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa revoca dell'ordinanza di sospensione del 04.02.2022, così giudica:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara l'inefficacia del pignoramento limitatamente alla somma di € 1.600,00;
2) dichiara inammissibile l'opposizione nel resto;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Campanozzi OL, che Parte_1
previa compensazione di ½, liquida in € 850,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 14.05.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato