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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 109/2024 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni alla persona TRA
rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 in atti, dall'avv. Michelangelo Metta, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Foggia;
appellante e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Michele Carlo Floro, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Bari;
(ora Controparte_2 Controparte_3
), in persona del
[...] Controparte_4 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
appellati All'udienza collegiale del 30/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note scritte del 22/4/2025): Voglia la Corte d'Appello di Bari, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5253/2023 emessa dal Tribunale di Bari, III Sezione Civile, Giudice dott. Tarantino, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4116/2015, pubblicata in data 19/12/2023, notificata in data 20/12/2023, accogliere tutte le conclusioni, avanzate nel giudizio di primo grado, nonché quelle dedotte in secondo grado, da ultimo nella comparsa conclusionale e di replica depositate in atti>. Il procuratore dell'appellato ha così concluso (note CP_1 scritte del 29/4/2025): nell'interesse dell'appellato , si riporta ai motivi di CP_1 difesa già articolati nei precedenti scritti processuali e nei verbali cartolari di udienza, auspicando nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e, quindi, nella conferma della gravata sentenza, con rigetto dello spiegato appello e refusione delle spese di lite>. Il procuratore dell'appellato ha così concluso CP_2
(note scritte del 29/4/2025): epigrafe, rappresentata e difesa come in atti, visto che è stata disposta la trattazione scritta per l'udienza del 30.04.2025; dati per premessi tutti gli atti di causa;
nel riportarsi al contenuto dei propri scritti difensivi, e in particolar modo della comparsa conclusionale e della memoria di replica da ultimo depositate, e nel contestare ulteriormente difese dell'appellante e dell'
[...]
di Foggia;
CHIEDE che la causa Controparte_1 venga decisa>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 5253/2023, pubblicata il 19 dicembre 2023, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_2 [...]
, nella qualità di genitori esercenti la potestà su Pt_3
nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del dirigente Controparte_5 scolastico p.t., e del , in persona del Controparte_2
Ministro p.t.,1 all'esito dell'attività istruttoria compiuta,2 ha così statuito: rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento in favore dell' Controparte_5
e del delle
[...] Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.808,00, oltre ogni accessorio di legge (Iva, Cap e rimborso forfetario), per compenso professionale, per ciascuna delle dette parti vittoriose;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U., per come liquidate in corso di causa>. Con la richiamata sentenza, optando per la soluzione della controversia in virtù del principio della c.d. “ragione più liquida”, il Tribunale non ravvisa la responsabilità dell' e del convenuti, in relazione ai danni CP_1 CP_2 sofferti da in conseguenza del dedotto Parte_1 infortunio. Il primo Giudice, in punto di diritto, premette che: 1) fra l'allievo e l'istituto scolastico, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di iscrizione e dell'ammissione dello studente alla scuola, s'instaura un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità, nel periodo in cui l'allievo fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (c.d. contratto di protezione, che troverebbe la sua fonte nel contatto sociale); 2) tra gli interessi non patrimoniali da tutelare rientra quello all'integrità fisica dell'allievo; 3) in ambito scolastico, in caso di danno, come nella fattispecie, provocato dall'alunno a se stesso, senza il coinvolgimento di terzi, sarebbe configurabile il profilo della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., a carico dell'Istituto, qualora, a fronte della prova, fornita dai genitori del minore, che l'evento dannoso si sia verificato durante l'orario scolastico, l'Istituto (e/o il
) non provino che lo stesso sia ascrivibile a causa CP_2 non imputabile né alla scuola, né all'insegnante, dimostrando di aver adottato tutte le misure e le cautele per evitare il danno, ivi compresa una costante vigilanza da parte del docente, atta a garantire ordine e sicurezza tra gli alunni. In punto di fatto, il Tribunale ritiene che la ricostruzione della dinamica dell'incidente, operata nell'atto introduttivo, per altro valutata alquanto vaga e generica, in assenza di specificazioni in ordine alle modalità dell'accaduto, non abbia trovato conferma nelle risultanze istruttorie e, in particolare, nelle deposizioni dei testi escussi in corso di causa. In particolare, nessuno dei testi escussi sarebbe stato presente in aula al momento della caduta, con la sola eccezione dell'insegnante, che, Testimone_6 tuttavia, avrebbe riferito di non aver visto la dinamica del sinistro. Nelle deposizioni testimoniali, inoltre, non avrebbe trovato riscontro il fatto, allegato da parte attrice, che, la mattinata del 5.5.2011, durante l'orario delle lezioni e quando la cadeva, nel corridoio tra i banchi Pt_1 dell'aula fossero presenti zaini di intralcio, così da rendere più difficoltoso e rischioso il passaggio, e, tanto meno, il fatto che la minore fosse caduta proprio a causa della presenza di uno zaino riposto, appunto, accanto ai banchi. L'assenza di responsabilità dell' , pertanto, CP_1 deriverebbe – secondo il primo Giudice – dalla lacuna probatoria in ordine alla dinamica del sinistro, come genericamente descritta da parte attrice, e, in ogni caso, dalla presenza in aula della maestra, al momento dell'accaduto, circostanza idonea ad escludere la violazione dell'obbligo di vigilanza sugli alunni. Sicchè, ad avviso del primo Giudice, l'evento in esame sarebbe stato ascrivibile ad un mero fatto accidentale, subitaneo ed imprevedibile, verificatosi improvvisamente, in una situazione di assoluta normalità, che avrebbe escluso anche solo l'opportunità di un impensabile accorgimento di tipo precauzionale, e con tale repentinità da non permettere qualsiasi intervento preventivo da parte delle insegnanti, astrattamente finalizzato a scongiurare un danno in realtà inevitabile, sì da integrare il caso fortuito quale causa di esonero da responsabilità, sia dell'Istituto scolastico che delle insegnanti. Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente nelle more divenuta maggiorenne, Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado. L'appellante si duole dell'erronea applicazione, da parte del Tribunale, della regola del giudizio, con specifico riferimento al principio di riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità, risultando dimostrato senza ombra di dubbio, nella fattispecie, che il danno si era verificato durante lo svolgimento del rapporto con l'Istituto scolastico, e che quest'ultimo non aveva fornito la richiesta prova liberatoria. In tal modo, il Tribunale, cadendo in contraddizione con se stesso, dopo aver enunciato correttamente i principi di diritto applicabili alla fattispecie, avrebbe operato una indebita inversione dell'onere probatorio, non avendo l'ente scolastico, nella comparsa di risposta in primo grado, contestato la dinamica del sinistro, limitandosi ad allegare che “…la piccola , dopo Pt_1 essersi avvicinata alla cattedra per conferire con la maestra, nel ritornare presso il banco scolastico, inciampava da sola lungo il corridoio presente tra i banchi", pur senza precisare altro o esprimere una posizione più definita e dettagliata. Ribadisce la difesa dell'appellante che, a carico della parte danneggiata, gravava solo la dimostrazione dell'evento di danno e delle circostanze di fatto idonee ad accertare che lo stesso si era verificato durante il periodo in cui l'allieva era affidata alla vigilanza dei docenti, trovandosi all'interno del plesso scolastico, mentre era onere dell'Istituto scolastico provare la non imputabilità del fatto, escludendo una causa riconducibile alla carente diligenza nella prestazione di vigilanza o ad inefficienti misure organizzative e di prevenzione volte ad evitare la situazione di pericolo. Sicchè, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la parte danneggiata onerata della prova, circa la ricostruzione della dinamica del sinistro, ossia della modalità di accadimento del sinistro, pur essendo quest'ultimo incontestato nella sua storicità di evento dannoso e con riguardo alla rappresentazione ed allo stato dei luoghi in cui il sinistro era accaduto, così da consentire la verifica di eventuali carenze organizzative imputabili all'Istituto scolastico. Ad avviso dell'appellante, non sarebbe stato necessario, per la parte danneggiata, fornire prova in ordine all'esatta individuazione del tempo e del luogo in cui il sinistro si era verificato, perché l'inadempimento dell'Istituto scolastico alla obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e la incolumità degli alunni minorenni, affidati agli insegnanti, si ricollegava alla permanenza dell'alunno nella situazione di affidamento e dunque nella sfera di controllo dell'ente obbligato alla prestazione. Tale circostanza fattuale sarebbe presunta finchè l'allievo si trattenga entro il plesso scolastico, all'interno delle mura dell'edificio o nelle sue pertinenze (area che circonda l'edificio e che risulti in titolo di proprietà o godimento all'ente scolastico e venga da questo utilizzata, non soltanto per l'attività didattica ma anche per quella ricreativa od anche soltanto per consentire il transito o la sosta degli alunni nei momenti di accesso o di uscita dall'edificio scolastico), mentre può estendersi anche là dove il minore fuoriesca dal plesso scolastico e dalle sue pertinenze, se venga in concreto accertato che lo stesso non era stato riaffidato ad altro adulto, ma continuava ad essere sottoposto a sorveglianza da parte dell'insegnante od altro dipendente scolastico. Pertanto, lungi dal sottolineare l'incertezza in ordine alla dinamica dell'incidente, comunque avvenuto all'interno del plesso scolastico e nelle ore di lezione, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare l'assenza di adeguata prova, a carico dell'Istituto scolastico, ex art. 1218 c.c., di corretto adempimento della prestazione di vigilanza e/o del fatto che non fosse stato possibile adempiere a tale prestazione per fatto oggettivo, non riferibile a causa imputabile all'Istituto. La difesa dell'appellante, inoltre, lamenta l'errata valutazione del quadro probatorio, da parte del Tribunale, anche alla luce della dichiarazione, del tutto trascurata, sottoscritta dal gestore dell'Istituto scolastico,
[...]
, dichiarazione poi confermata all'udienza del Tes_7 13.11.2018, dichiarazione in cui veniva espressamente precisato che “...la minore inciampava nello zaino e si procurava una contusione al braccio sinistro”. Tali dichiarazioni non avrebbero potuto ritenersi superate dalle deposizioni, inattendibili, dei testi3 non presenti all'accaduto, che avevano inspiegabilmente affermato l'assenza di zaini per terra, al momento della caduta della minore, giungendo ad affermare anche la presenza di ganci laterali in dotazione ai banchi, contrariamente al vero, come confermato dai testi e . Pt_1 Pt_3
Ulteriore errore, ascritto alla decisione del primo Grado, secondo l'appellante, sarebbe individuabile in una non corretta interpretazione delle conclusioni del C.T.U., attribuendo ad una infelice espressione, dallo stesso utilizzata, valenza significativa nel senso di escludere la dinamica dell'incidente allegata da parte attrice. In particolare, il C.T.U. aveva affermato che “In occasione del sinistro occorso in ambiente scolastico il 05.05.2011, la minore ha riportato lesioni di natura Parte_1 contusiva, rappresentate da una “frattura esposta di radio ed ulna di sinistra”, che appaiono in causalità diretta con il fatto oggetto del giudizio e non rapportabili ad eventuali resistenze”. Quest'ultimo termine (resistenze), avrebbe indotto erroneamente il primo Giudice a ritenere incompatibile la caduta della minore con la presenza dello zaino, intesa come resistenza, laddove quest'ultima parola avrebbe dovuto essere intesa correttamente nel senso di “preesistenze”. Pertanto, l'appellante invoca una eventuale riconvocazione del C.T.U. per rendere chiarimenti sul punto. Si sono costituiti nel giudizio di gravame entrambi gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello.
Tes_ 3 (detta “Suor ) e dipendenti del richiam,ato Ente scolastico. Testimone_4 Testimone_6 Quindi, all'udienza del 30/04/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti. Motivi della decisione Il quadro probatorio acquisito agli atti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda attorea nei confronti dell'Istituto scolastico convenuto, in applicazione dei principi di diritto, pur richiamati contraddittoriamente dal primo Giudice nelle premesse del sillogismo riportato nella motivazione dell'impugnata sentenza. Non v'è dubbio che l'incidente, occorso alla minorenne la mattina del 5/5/2011, sia avvenuto in Parte_1
“ambiente scolastico”, quando la minore era affidata all'Istituto presso il quale frequentava la scuola elementare. Non v'è dubbio, altresì, che i danni alla persona, così come ricostruiti in sede di C.T.U., nel corso del giudizio di primo grado, siano riconducibili, secondo nesso causale, al predetto accadimento. È evidente, quindi, che l'onere probatorio da parte attrice è stato ampiamente assolto, gravando invece a carico dell'Istituto scolastico l'onere della prova liberatoria, ex art. 1218 c.c., avente ad oggetto la dimostrazione che il lamentato pregiudizio non sia riconducibile a contegno, ascrivibile a colpa, dell'Istituto scolastico e dei suoi preposti. A tal proposito, è stato condivisibilmente ribadito, anche di recente, dal Supremo Collegio che la natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico, per i danni cagionati dall'alunno a se stesso, come nella fattispecie, comporta che sul primo grava l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza o l'impossibilità dell'inadempimento derivante da causa al medesimo non imputabile, mentre spetta all'attore la dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno. Tale prova, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili, rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.4 Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità,5 alla responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.: e ciò, sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo,6 sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il 'contatto sociale' che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto.7 Trattandosi dunque di responsabilità contrattuale, gli oneri probatori che s'impongono alle parti chiedono d'essere distribuiti in conformità a quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui è onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio 4 In termini, cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2114 del 19/01/2024. 5 di recente ribadito da Cass. n. 5118 del 17/02/2023. 6 Cfr. Cass. n. 8811 del 12/05/2020; n. 10516 del 28/04/2017; n. 3695 del 25/02/2016. 7 cfr. Cass. n. 2114 cit. nonché n. 3695 del 25/02/2016; n. 5067 del 03/03/2010. onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.8 Nel caso di specie, il danno dedotto in giudizio è consistito nelle conseguenze subite dall'allora minore Pt_1
a seguito di una caduta, avvenuta in aula, durante
[...] la ricreazione, nel corso, quindi, delle ore di lezione. Sul punto è la stessa maestra, in sede di deposizione testimoniale, a confermare la circostanza, sebbene non sia stata in grado di descrivere analiticamente l'accaduto. Sicchè, devono ritenersi di per sé già acquisiti sufficienti elementi di carattere presuntivo, idonei ad attestare la ricorrenza di un preciso nesso di causalità tra il danno denunciato da parte attrice e l'inadempimento (per condotta omissiva) contestata all'insegnante presente in loco ovvero, più in generale, all'Istituto scolastico convenuto in giudizio. L'ulteriore caratterizzazione, in termini di maggiore e più specifico dettaglio, della dinamica della caduta della minore deve ritenersi del tutto ininfluente ai fini della prova del nesso causale, dovendosi ritenere essa raggiunta in termini critici. Deve poi aggiungersi che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la caduta della minore, ricollegabile alla presenza di zaini lungo il corridoio tra i banchi, trova riscontro pieno nella dichiarazione scritta a firma del legale rappresentante dell'Istituto scolastico “Santa Maria del Carmine”, dichiarazione del tutto trascurata in sentenza, nell'analisi del quadro probatorio. Nel predetto documento, recante data 5/5/2011, versato in atti dalla difesa di parte attrice, ora appellante, si legge testualmente: Si attesta che il giorno 5 maggio 2011, l' di , Parte_4 CP_6 Parte_3 nata a [...] il [...], alunna di questa Scuola Primaria, durante l'ora di ricreazione (h. 10,30), in classe, inciampava nello zaino e si procurava una contusione al braccio sinistro. È stato prontamente apposta una borsa di ghiaccio mentre la mamma veniva avvertita telefonicamente. È stato attivato il 118 che ha apportato le misure di pronto intervento ed è stata condotta al Pronto Soccorso accompagnata da suor . Qui prospettando Tes_5 una frattura hanno provveduto alle cure del caso. In fede Il Gestore p. . Testimone_7
Trattasi di dichiarazione di natura ammissiva che, pur priva di valenza pienamente confessoria,9 anche alla luce del quadro indiziario complessivo desumibile dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, comprovano non solo l'infortunio, accaduto alla minore in pendenza di obbligo protettivo da parte dell'Istituto scolastico, ma anche la dinamica stessa dell'incidente, ad onta della ritenuta genericità della ricostruzione dei fatti, emergendo – per ammissione dello stesso Istituto scolastico convenuto – che la caduta sia ricollegabile causalmente proprio alla presenza lungo il percorso di uno zaino, nel quale la minore andava ad inciampare. Sulla presenza di zaini per terra, costituenti pericolo di inciampo per gli alunni, si rendono opportune alcune considerazioni. In primo luogo, a smentire il contenuto della dichiarazione scritta sopra richiamata, non è idonea la deposizione testimoniale – per vero irrituale –10 del legale rappresentante dell' scolastico convenuto, ora appellato. Al CP_1 riguardo, il rev. , pur riconoscendo senza CP_7 ombra di dubbio la sottoscrizione dell'attestazione, certamente quindi riconducibile al legale rappresentante dell' , non ha saputo spiegare in maniera credibile la CP_1 ragione per la quale non ha confermato il contenuto della stessa. Invero, il fatto di non aver assistito all'accadimento ma di averlo appreso solo alcuni giorni dopo, per un verso, è smentito dall'attestazione stessa, che reca la data dell'incidente (5/5/2011), e, per altro verso, non esclude che l'accadimento, così come descritto e attestato, sia stato a lui riferito da persone fidate, a conoscenza dei fatti, così da assumerne la paternità della dichiarazione. Inoltre, al momento del sinistro, nessuno dei testi escussi era presente, fatta eccezione – come dalla stessa riferito – della maestra. Quest'ultima ha affermato, sotto il vincolo del giuramento: Non ricordo se il corridoio già percorso dalla
per venire a conferire con me fosse libero Parte_1
o impegnato da zaini o cartelle…preciso che i bambini erano soliti alternare tra vano e gancio l'allocazione degli zaini ma non ricordo in data 05/05/2011 dove fossero allocati>.11 La presenza di zaini, lungo il percorso seguito dalla minore al momento della caduta, non può poi ritenersi esclusa sulla base della deposizione della teste suor , che, per Tes_5 diretta ammissione, non era presente all'accaduto. D'altronde, è lo stesso AR , in sede di Testimone_7 deposizione testimoniale, a confermare di non essere stato presente all'accaduto e di non poter confermare né negare la presenza di zaini lungo il detto percorso. Al contrario, i testi e , sebbene non presenti Testimone_8 Testimone_2 anch'essi al momento dell'infortunio, hanno riferito visu che, se pur in altre circostanze, v'era l'usanza di tenere gli zaini per terra, anche perché i banchi non erano dotati di gancio per appenderli.12
11 Cfr. verbale udienza del 26/6/2018.
12 Sull'argomento, all'udienza del 6/3/2018, la teste , sorella dell'infortunata, così riferiva: …in più Testimone_1 occasioni sono andata a prendere o accompagnare a scuola fin dentro l'aula e ho visto che non c'erano ganci Pt_1 Testimone_ per appendere gli zaini che quindi erano lasciati per terra>. Alla stessa udienza, il teste , nonno della È evidente, quindi, che, quanto meno in termini di dubbio, la circostanza della presenza di zaini sul pavimento (così come dei ganci di supporto a fianco a ciascun banco) non poteva e non può essere esclusa ed essa costituisce senz'altro un dato oggettivo che conferma l'omessa adozione, da parte della Scuola, di opportune quanto doverose cautele, finalizzate a prevenire il rischio di cadute, come quella in oggetto, e, in ogni caso, il mancato assolvimento, da parte della Struttura scolastica, obbligata in virtù del c.d. contratto di protezione, dell'onere della prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., avendo la minore indubitabilmente riportato lesioni personali quando era affidata alla Struttura scolastica. L' convenuto, ora appellato, pertanto, contrariamente CP_1 alle conclusioni tratte dal Tribunale, va ritenuto responsabile dell'accadimento e dei conseguenti danni riportati dalla minore, come di seguito liquidati. Va, invece, esclusa ogni responsabilità in capo al CP_8
, aspetto sul quale – in virtù del principio della
[...]
“ragione più liquida” – il primo Giudice non si è soffermato in sentenza. Non v'è dubbio, invero, che l'Istituto scolastico, nell'ambito del quale si verificò l'incidente, era privato, se pur parificato. Tale condizione soggettiva dell'Ente scolastico, tuttavia, non giustifica in alcun modo il coinvolgimento dell'Amministrazione Pubblica, in difetto di qualsiasi addebito specificamente allo stesso ascrivibile, anche in termini di omessa sorveglianza. Basti considerare come, sia con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia con il gravame, nessuna considerazione – né in diritto né in fatto – viene formulata dalla difesa attorea, ora appellante, sulla posizione del infortunata, riferiva: …spesso accompagnavo o prelevavo mia NI da scuola fin dentro l'aula e potevo notare gli zaini allocati sul pavimento accanto ai banchi>. , nei cui confronti è pur stato esteso Controparte_2 il contraddittorio con richiesta di condanna per il risarcimento dei danni. Passando all'esame del quantum debeatur, va sottolineato che, nel corso del giudizio di primo grado, fu espletata C.T.U. a ministero del dr. , il quale ha potuto Persona_2 constatare ed accertare: 1) le lesioni riportate, in occasione del sinistro oggetto di causa, dalla minore , Parte_1 lesioni di natura contusiva, consistite in “frattura esposta di radio e ulna di sinistra” che “appaiono in causalità diretta con il fatto oggetto del giudizio e non rapportabili ad eventuali resistenze” (rectius preesistenze);13 2) dalle lesioni è conseguito un periodo di I.T.T. di 7 giorni, cui ha fatto seguito una I.T.P. di 30 gg al 50% ed ulteriori 30 gg. al 25%; all'esito delle suddette lesioni, sono residuati postumi rilevanti, ai fini del danno biologico, nella misura del 10% della totale, determinato in relazione alla pluralità delle menomazioni ed in conformità con le indicazioni fornite dalle linee guida SIMLA 2016; 3) i postumi rilevati (di natura ortopedica e psicologica), pur non avendo incidenza sulla capacità lavorativa della perizianda, si appalesano permanenti e difficilmente suscettibili di miglioramento, mentre gli esiti cicatriziali, per quanto stabilizzati, potrebbero teoricamente essere sottoposti a revisione chirurgica. Quanto alle spese mediche sopportate dalla paziente, nella misura di € 1.074,31, il C.T.U. le ha ritenute congrue. Rispondendo puntualmente e con ragionevoli e condivisibili argomentazioni alle osservazioni dei consulenti di parte, il C.T.U. ha confermato le proprie conclusioni che, quindi, possono essere fatte proprie dalla Corte, ai fini della liquidazione del danno alla persona. In sede d'appello, poi, nessun rilievo viene proposto e neanche riproposto da parte appellante in ordine alle conclusioni come sopra tratte dal medico legale che, pertanto, possono essere qui fatte proprie dalla Corte. Ai fini della liquidazione del danno, può farsi ricorso alle c.d. tabelle milanesi, che rappresentano un valido ed oggettivo riscontro ai fini della applicazione, in termini concreti e ragionevoli, del criterio equitativo.14 Deve poi evidenziarsi che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dal criterio equitativo uniforme, adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. Nel caso in esame, non v'è spazio per il riconoscimento della personalizzazione, in aumento, della componente biologica del danno, patito dalla minore, posto che il C.T.U. ha già ritenuto rilevanti i profili patologici, ricollegabili ai residui cicatriziali,15 ai fini del riconoscimento di una patologia psichica post traumatica,16 conteggiandone la percentuale nei postumi invalidanti (complessivamente 10 punti percentuali, di cui 3 per tale causa). Ciò posto, a titolo di danno non patrimoniale permanente (comprensivo della maggiorazione per sofferenza soggettiva) deve essere liquidato un risarcimento pari ad €. 32.093,00, calcolato secondo le tabelle milanesi aggiornate
“Edizione 2024”, tenendo conto dei punti di invalidità pari, come visto, al 10%, nonché dell'età di , sei Parte_1 anni (nata il [...]) all'epoca del sinistro (5.5.2011). Anche per quanto riguarda il danno biologico temporaneo si ritiene equo utilizzare, come parametro di riferimento, il valore indicato nelle suddette tabelle milanesi aggiornate
“Edizione 2024”, pari ad €. 115,00 per ogni giorno di inabilità assoluta, con la conseguenza che andrà liquidato alla appellante, a titolo di danno biologico temporaneo, un risarcimento pari ad €. 805,00 per i 7 giorni di inabilità totale (gg. 7 x €. 115,00), €. 1.725,00 per i 30 giorni di inabilità parziale pari al 50% (gg. 30 x € 115,00 x 50%); €. 862,00 per i 30 giorni di inabilità parziale pari al 25% (gg. 30 x €. 115,00 x 25%), così per un totale di €. 3.392,50. Dunque, la somma che è dovuta a titolo di risarcimento per il danno biologico permanente e temporaneo, totale e parziale, subito da in occasione del sinistro per cui è causa Parte_1
è pari a complessivi €. 35.485,50 (€. 32.093,00 + €. 3.392,50). Con riferimento al danno patrimoniale relativo alle spese sanitarie, devono ritenersi congrue quelle indicate dal C.T.U., confermate in complessivi €. 1.074,31. Il danno risarcibile, quindi, ammonta complessivamente, all'attualità, ad € 36.559,81. Quanto agli accessori sulle somme sopra indicate, va evidenziato che il danno biologico, permanente e temporaneo, nell'importo sopra indicato, è stato liquidato alla stregua dei valori correnti all'attualità. Pertanto, i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria, dovendosi riconoscere soltanto gli interessi legali a decorrere dalla data del sinistro (5.5.2011), poiché, com'è noto, mediante il riconoscimento degli interessi si risarcisce il danno per il ritardato conseguimento della somma dovuta a titolo risarcitorio (mentre con la rivalutazione monetaria si risarcisce il danno emergente conseguente alla svalutazione monetaria). Pertanto, per evitare un'indebita locupletazione, sarà necessario devalutare, alla data del sinistro, le somme liquidate a titolo di danno biologico (temporaneo e permanente) e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino all'effettivo soddisfo (cfr. Cass. S.U., 17.02.1995, n. 1712). Quanto al danno patrimoniale, invece, il calcolo degli interessi decorre dalla data di ciascun esborso. Ne consegue che, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta in primo grado, va accolta, nei limiti come sopra precisati. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, alla luce della presente statuizione, che vede accolta la originaria domanda, nella misura come sopra precisata, nei confronti del solo Istituto scolastico, la regolamentazione delle spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, nei rapporti tra l'appellante e l'appellato Istituto scolastico, segue il principio di soccombenza. Il valore della causa, ai fini della liquidazione dei compensi, è ancorato al decisum, tenuto altresì conto di tutte le fasi processuali e dei parametri medi, di cui al D.M. n. 55/2014, in considerazione della complessità media della controversia. In virtù di analogo criterio di quantificazione, vanno regolate le spese processuali del presente grado, nei rapporti tra appellante e Amministrazione dello Stato, tenuto conto del rigetto del gravame proposto nei confronti di quest'ultima. Le spese di C.T.U., espletata in primo grado, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dell'appellato . Controparte_1
P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
e del (ora
[...] Controparte_2 [...]
), in persona dei rispettivi legali Controparte_3 rappresentanti pro-tempore, avverso la sentenza n. 5253/2023 pubblicata il 19 dicembre 2023, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede:
- in accoglimento parziale dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellato al pagamento, in Controparte_1 favore dell'appellante a titolo di Parte_1 risarcimento danni, per le causali di cui in motivazione, della somma complessiva di € 36.559,81, oltre interessi nella misura legale, quanto al danno biologico, dal dì del sinistro (5/5/2011), interessi da calcolarsi, anno per anno, sull'importo devalutato a tale data, e, quanto al danno patrimoniale, dal dì di ciascun esborso;
- condanna l'appellato Controparte_1 alla rifusione, in favore dell'appellante delle Pt_1 spese processuali del doppio grado, liquidate in € 7.600,00, per il primo grado, e, quanto al presente grado, in € 9.000,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'appellato
[...]
le spese di C.T.U., espletata in Controparte_1 primo grado, come liquidate in corso di causa;
- condanna, infine, l'appellante alla rifusione, in favore del appellato, delle spese processuali del presente CP_2 grado, liquidate in € 9.000,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
- Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 7/5/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su , Parte_2 Parte_3 Parte_1 all'epoca minorenne, avevano chiesto la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non (complessivamente quantificati in € 160.170,81 o “nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di Parte_ patiti in conseguenza dell'infortunio, verificatosi il 5.5.2011, verso le 10,30 circa, quando la piccola cadeva durante l'ora di ricreazione, riportando la frattura delle ossa dell'avambraccio sinistro”.
[...] Testimone_ Testimone te esame dei testi , , , ), Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4
[.. e , nonché con l'espletamento di C.T.U. medico-legale, a firma del dr. Testimone_6 Testimone_7
(elaborato peritale del 30/7/2021). Per_1 8 Cfr. Cass. n. 26907 del 26/11/2020; n. 18102 del 31/08/2020; n. 28991 del 11/11/2019; n. 27606 del 29/10/2019; n. 26700 del 23/10/2018; n. 3704 del 15/02/2018; n. 18392 del 26/07/2017. 9 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 10620 del 26/10/1993. 10 Stante l'evidente qualità di parte in causa del soggetto chiamato a deporre, la cui deposizione sebbene non impugnata di nullità è suscettibile di valutazione critica di attendibilità (cfr. in termini, tra le tante, Cass. Sez. 3, n. 11377 del 16/05/2006; n. 1022 del 25/01/2012). 13 È appena il caso di evidenziare come il termine “resistenze” sia il frutto di un evidente refuso, desumibile sia dal quesito posto al C.T.U. (“quali siano le lesioni subite dal/dalla periziando/a che risultino causalmente collegate al sinistro per cui è causa, tenendo conto di eventuali preesistenti affezioni morbose influenti sul suo stato di salute al momento del sinistro”) sia, soprattutto, al contesto in cui il termine è inserito, laddove il C.T.U. ha espressamente confermato la compatibilità delle lesioni personali riportate con la dinamica del sinistro così come desumibile dagli atti, incluso quindi anche il profilo della caduta ricollegabile alla presenza di zaini per terra. 14 Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025.
15 Esito cicatriziale discronico sulla superficie anteriore del braccio, della lunghezza di 13X1 cm;
altro esito cicatriziale è rilevabile sulla superficie posteriore dell'avambraccio, della lunghezza di 9X0,2 cm. Alla presenza dei suddetti esiti cicatriziali, il C.T.U. ha ricollegato la presenza di “disagio psicologico”.
16 “Disturbo post traumatico da stress lieve”; stimato dalle linee guida per la valutazione del danno biologico (SIMLA Giuffrè 2016), nonché dalle tabelle del D.L.gs. n. 38/2000 con un giudizio fino a 6 punti, appositamente mutuando quest'ultime per il caso di specie e quantificandole con il 3%, in rapporto alla mancanza di necessità di terapia psicofarmacologica continua ovvero di ricorso a periodici accessi a colloqui psicologico/psichiatrici.
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 109/2024 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni alla persona TRA
rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 in atti, dall'avv. Michelangelo Metta, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Foggia;
appellante e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Michele Carlo Floro, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Bari;
(ora Controparte_2 Controparte_3
), in persona del
[...] Controparte_4 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
appellati All'udienza collegiale del 30/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note scritte del 22/4/2025): Voglia la Corte d'Appello di Bari, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5253/2023 emessa dal Tribunale di Bari, III Sezione Civile, Giudice dott. Tarantino, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4116/2015, pubblicata in data 19/12/2023, notificata in data 20/12/2023, accogliere tutte le conclusioni, avanzate nel giudizio di primo grado, nonché quelle dedotte in secondo grado, da ultimo nella comparsa conclusionale e di replica depositate in atti>. Il procuratore dell'appellato ha così concluso (note CP_1 scritte del 29/4/2025): nell'interesse dell'appellato , si riporta ai motivi di CP_1 difesa già articolati nei precedenti scritti processuali e nei verbali cartolari di udienza, auspicando nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e, quindi, nella conferma della gravata sentenza, con rigetto dello spiegato appello e refusione delle spese di lite>. Il procuratore dell'appellato ha così concluso CP_2
(note scritte del 29/4/2025): epigrafe, rappresentata e difesa come in atti, visto che è stata disposta la trattazione scritta per l'udienza del 30.04.2025; dati per premessi tutti gli atti di causa;
nel riportarsi al contenuto dei propri scritti difensivi, e in particolar modo della comparsa conclusionale e della memoria di replica da ultimo depositate, e nel contestare ulteriormente difese dell'appellante e dell'
[...]
di Foggia;
CHIEDE che la causa Controparte_1 venga decisa>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 5253/2023, pubblicata il 19 dicembre 2023, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_2 [...]
, nella qualità di genitori esercenti la potestà su Pt_3
nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del dirigente Controparte_5 scolastico p.t., e del , in persona del Controparte_2
Ministro p.t.,1 all'esito dell'attività istruttoria compiuta,2 ha così statuito: rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento in favore dell' Controparte_5
e del delle
[...] Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.808,00, oltre ogni accessorio di legge (Iva, Cap e rimborso forfetario), per compenso professionale, per ciascuna delle dette parti vittoriose;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U., per come liquidate in corso di causa>. Con la richiamata sentenza, optando per la soluzione della controversia in virtù del principio della c.d. “ragione più liquida”, il Tribunale non ravvisa la responsabilità dell' e del convenuti, in relazione ai danni CP_1 CP_2 sofferti da in conseguenza del dedotto Parte_1 infortunio. Il primo Giudice, in punto di diritto, premette che: 1) fra l'allievo e l'istituto scolastico, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di iscrizione e dell'ammissione dello studente alla scuola, s'instaura un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità, nel periodo in cui l'allievo fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (c.d. contratto di protezione, che troverebbe la sua fonte nel contatto sociale); 2) tra gli interessi non patrimoniali da tutelare rientra quello all'integrità fisica dell'allievo; 3) in ambito scolastico, in caso di danno, come nella fattispecie, provocato dall'alunno a se stesso, senza il coinvolgimento di terzi, sarebbe configurabile il profilo della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., a carico dell'Istituto, qualora, a fronte della prova, fornita dai genitori del minore, che l'evento dannoso si sia verificato durante l'orario scolastico, l'Istituto (e/o il
) non provino che lo stesso sia ascrivibile a causa CP_2 non imputabile né alla scuola, né all'insegnante, dimostrando di aver adottato tutte le misure e le cautele per evitare il danno, ivi compresa una costante vigilanza da parte del docente, atta a garantire ordine e sicurezza tra gli alunni. In punto di fatto, il Tribunale ritiene che la ricostruzione della dinamica dell'incidente, operata nell'atto introduttivo, per altro valutata alquanto vaga e generica, in assenza di specificazioni in ordine alle modalità dell'accaduto, non abbia trovato conferma nelle risultanze istruttorie e, in particolare, nelle deposizioni dei testi escussi in corso di causa. In particolare, nessuno dei testi escussi sarebbe stato presente in aula al momento della caduta, con la sola eccezione dell'insegnante, che, Testimone_6 tuttavia, avrebbe riferito di non aver visto la dinamica del sinistro. Nelle deposizioni testimoniali, inoltre, non avrebbe trovato riscontro il fatto, allegato da parte attrice, che, la mattinata del 5.5.2011, durante l'orario delle lezioni e quando la cadeva, nel corridoio tra i banchi Pt_1 dell'aula fossero presenti zaini di intralcio, così da rendere più difficoltoso e rischioso il passaggio, e, tanto meno, il fatto che la minore fosse caduta proprio a causa della presenza di uno zaino riposto, appunto, accanto ai banchi. L'assenza di responsabilità dell' , pertanto, CP_1 deriverebbe – secondo il primo Giudice – dalla lacuna probatoria in ordine alla dinamica del sinistro, come genericamente descritta da parte attrice, e, in ogni caso, dalla presenza in aula della maestra, al momento dell'accaduto, circostanza idonea ad escludere la violazione dell'obbligo di vigilanza sugli alunni. Sicchè, ad avviso del primo Giudice, l'evento in esame sarebbe stato ascrivibile ad un mero fatto accidentale, subitaneo ed imprevedibile, verificatosi improvvisamente, in una situazione di assoluta normalità, che avrebbe escluso anche solo l'opportunità di un impensabile accorgimento di tipo precauzionale, e con tale repentinità da non permettere qualsiasi intervento preventivo da parte delle insegnanti, astrattamente finalizzato a scongiurare un danno in realtà inevitabile, sì da integrare il caso fortuito quale causa di esonero da responsabilità, sia dell'Istituto scolastico che delle insegnanti. Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente nelle more divenuta maggiorenne, Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado. L'appellante si duole dell'erronea applicazione, da parte del Tribunale, della regola del giudizio, con specifico riferimento al principio di riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità, risultando dimostrato senza ombra di dubbio, nella fattispecie, che il danno si era verificato durante lo svolgimento del rapporto con l'Istituto scolastico, e che quest'ultimo non aveva fornito la richiesta prova liberatoria. In tal modo, il Tribunale, cadendo in contraddizione con se stesso, dopo aver enunciato correttamente i principi di diritto applicabili alla fattispecie, avrebbe operato una indebita inversione dell'onere probatorio, non avendo l'ente scolastico, nella comparsa di risposta in primo grado, contestato la dinamica del sinistro, limitandosi ad allegare che “…la piccola , dopo Pt_1 essersi avvicinata alla cattedra per conferire con la maestra, nel ritornare presso il banco scolastico, inciampava da sola lungo il corridoio presente tra i banchi", pur senza precisare altro o esprimere una posizione più definita e dettagliata. Ribadisce la difesa dell'appellante che, a carico della parte danneggiata, gravava solo la dimostrazione dell'evento di danno e delle circostanze di fatto idonee ad accertare che lo stesso si era verificato durante il periodo in cui l'allieva era affidata alla vigilanza dei docenti, trovandosi all'interno del plesso scolastico, mentre era onere dell'Istituto scolastico provare la non imputabilità del fatto, escludendo una causa riconducibile alla carente diligenza nella prestazione di vigilanza o ad inefficienti misure organizzative e di prevenzione volte ad evitare la situazione di pericolo. Sicchè, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la parte danneggiata onerata della prova, circa la ricostruzione della dinamica del sinistro, ossia della modalità di accadimento del sinistro, pur essendo quest'ultimo incontestato nella sua storicità di evento dannoso e con riguardo alla rappresentazione ed allo stato dei luoghi in cui il sinistro era accaduto, così da consentire la verifica di eventuali carenze organizzative imputabili all'Istituto scolastico. Ad avviso dell'appellante, non sarebbe stato necessario, per la parte danneggiata, fornire prova in ordine all'esatta individuazione del tempo e del luogo in cui il sinistro si era verificato, perché l'inadempimento dell'Istituto scolastico alla obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e la incolumità degli alunni minorenni, affidati agli insegnanti, si ricollegava alla permanenza dell'alunno nella situazione di affidamento e dunque nella sfera di controllo dell'ente obbligato alla prestazione. Tale circostanza fattuale sarebbe presunta finchè l'allievo si trattenga entro il plesso scolastico, all'interno delle mura dell'edificio o nelle sue pertinenze (area che circonda l'edificio e che risulti in titolo di proprietà o godimento all'ente scolastico e venga da questo utilizzata, non soltanto per l'attività didattica ma anche per quella ricreativa od anche soltanto per consentire il transito o la sosta degli alunni nei momenti di accesso o di uscita dall'edificio scolastico), mentre può estendersi anche là dove il minore fuoriesca dal plesso scolastico e dalle sue pertinenze, se venga in concreto accertato che lo stesso non era stato riaffidato ad altro adulto, ma continuava ad essere sottoposto a sorveglianza da parte dell'insegnante od altro dipendente scolastico. Pertanto, lungi dal sottolineare l'incertezza in ordine alla dinamica dell'incidente, comunque avvenuto all'interno del plesso scolastico e nelle ore di lezione, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare l'assenza di adeguata prova, a carico dell'Istituto scolastico, ex art. 1218 c.c., di corretto adempimento della prestazione di vigilanza e/o del fatto che non fosse stato possibile adempiere a tale prestazione per fatto oggettivo, non riferibile a causa imputabile all'Istituto. La difesa dell'appellante, inoltre, lamenta l'errata valutazione del quadro probatorio, da parte del Tribunale, anche alla luce della dichiarazione, del tutto trascurata, sottoscritta dal gestore dell'Istituto scolastico,
[...]
, dichiarazione poi confermata all'udienza del Tes_7 13.11.2018, dichiarazione in cui veniva espressamente precisato che “...la minore inciampava nello zaino e si procurava una contusione al braccio sinistro”. Tali dichiarazioni non avrebbero potuto ritenersi superate dalle deposizioni, inattendibili, dei testi3 non presenti all'accaduto, che avevano inspiegabilmente affermato l'assenza di zaini per terra, al momento della caduta della minore, giungendo ad affermare anche la presenza di ganci laterali in dotazione ai banchi, contrariamente al vero, come confermato dai testi e . Pt_1 Pt_3
Ulteriore errore, ascritto alla decisione del primo Grado, secondo l'appellante, sarebbe individuabile in una non corretta interpretazione delle conclusioni del C.T.U., attribuendo ad una infelice espressione, dallo stesso utilizzata, valenza significativa nel senso di escludere la dinamica dell'incidente allegata da parte attrice. In particolare, il C.T.U. aveva affermato che “In occasione del sinistro occorso in ambiente scolastico il 05.05.2011, la minore ha riportato lesioni di natura Parte_1 contusiva, rappresentate da una “frattura esposta di radio ed ulna di sinistra”, che appaiono in causalità diretta con il fatto oggetto del giudizio e non rapportabili ad eventuali resistenze”. Quest'ultimo termine (resistenze), avrebbe indotto erroneamente il primo Giudice a ritenere incompatibile la caduta della minore con la presenza dello zaino, intesa come resistenza, laddove quest'ultima parola avrebbe dovuto essere intesa correttamente nel senso di “preesistenze”. Pertanto, l'appellante invoca una eventuale riconvocazione del C.T.U. per rendere chiarimenti sul punto. Si sono costituiti nel giudizio di gravame entrambi gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello.
Tes_ 3 (detta “Suor ) e dipendenti del richiam,ato Ente scolastico. Testimone_4 Testimone_6 Quindi, all'udienza del 30/04/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti. Motivi della decisione Il quadro probatorio acquisito agli atti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda attorea nei confronti dell'Istituto scolastico convenuto, in applicazione dei principi di diritto, pur richiamati contraddittoriamente dal primo Giudice nelle premesse del sillogismo riportato nella motivazione dell'impugnata sentenza. Non v'è dubbio che l'incidente, occorso alla minorenne la mattina del 5/5/2011, sia avvenuto in Parte_1
“ambiente scolastico”, quando la minore era affidata all'Istituto presso il quale frequentava la scuola elementare. Non v'è dubbio, altresì, che i danni alla persona, così come ricostruiti in sede di C.T.U., nel corso del giudizio di primo grado, siano riconducibili, secondo nesso causale, al predetto accadimento. È evidente, quindi, che l'onere probatorio da parte attrice è stato ampiamente assolto, gravando invece a carico dell'Istituto scolastico l'onere della prova liberatoria, ex art. 1218 c.c., avente ad oggetto la dimostrazione che il lamentato pregiudizio non sia riconducibile a contegno, ascrivibile a colpa, dell'Istituto scolastico e dei suoi preposti. A tal proposito, è stato condivisibilmente ribadito, anche di recente, dal Supremo Collegio che la natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico, per i danni cagionati dall'alunno a se stesso, come nella fattispecie, comporta che sul primo grava l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza o l'impossibilità dell'inadempimento derivante da causa al medesimo non imputabile, mentre spetta all'attore la dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno. Tale prova, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili, rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.4 Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità,5 alla responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.: e ciò, sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo,6 sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il 'contatto sociale' che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto.7 Trattandosi dunque di responsabilità contrattuale, gli oneri probatori che s'impongono alle parti chiedono d'essere distribuiti in conformità a quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui è onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio 4 In termini, cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2114 del 19/01/2024. 5 di recente ribadito da Cass. n. 5118 del 17/02/2023. 6 Cfr. Cass. n. 8811 del 12/05/2020; n. 10516 del 28/04/2017; n. 3695 del 25/02/2016. 7 cfr. Cass. n. 2114 cit. nonché n. 3695 del 25/02/2016; n. 5067 del 03/03/2010. onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.8 Nel caso di specie, il danno dedotto in giudizio è consistito nelle conseguenze subite dall'allora minore Pt_1
a seguito di una caduta, avvenuta in aula, durante
[...] la ricreazione, nel corso, quindi, delle ore di lezione. Sul punto è la stessa maestra, in sede di deposizione testimoniale, a confermare la circostanza, sebbene non sia stata in grado di descrivere analiticamente l'accaduto. Sicchè, devono ritenersi di per sé già acquisiti sufficienti elementi di carattere presuntivo, idonei ad attestare la ricorrenza di un preciso nesso di causalità tra il danno denunciato da parte attrice e l'inadempimento (per condotta omissiva) contestata all'insegnante presente in loco ovvero, più in generale, all'Istituto scolastico convenuto in giudizio. L'ulteriore caratterizzazione, in termini di maggiore e più specifico dettaglio, della dinamica della caduta della minore deve ritenersi del tutto ininfluente ai fini della prova del nesso causale, dovendosi ritenere essa raggiunta in termini critici. Deve poi aggiungersi che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la caduta della minore, ricollegabile alla presenza di zaini lungo il corridoio tra i banchi, trova riscontro pieno nella dichiarazione scritta a firma del legale rappresentante dell'Istituto scolastico “Santa Maria del Carmine”, dichiarazione del tutto trascurata in sentenza, nell'analisi del quadro probatorio. Nel predetto documento, recante data 5/5/2011, versato in atti dalla difesa di parte attrice, ora appellante, si legge testualmente: Si attesta che il giorno 5 maggio 2011, l' di , Parte_4 CP_6 Parte_3 nata a [...] il [...], alunna di questa Scuola Primaria, durante l'ora di ricreazione (h. 10,30), in classe, inciampava nello zaino e si procurava una contusione al braccio sinistro. È stato prontamente apposta una borsa di ghiaccio mentre la mamma veniva avvertita telefonicamente. È stato attivato il 118 che ha apportato le misure di pronto intervento ed è stata condotta al Pronto Soccorso accompagnata da suor . Qui prospettando Tes_5 una frattura hanno provveduto alle cure del caso. In fede Il Gestore p. . Testimone_7
Trattasi di dichiarazione di natura ammissiva che, pur priva di valenza pienamente confessoria,9 anche alla luce del quadro indiziario complessivo desumibile dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, comprovano non solo l'infortunio, accaduto alla minore in pendenza di obbligo protettivo da parte dell'Istituto scolastico, ma anche la dinamica stessa dell'incidente, ad onta della ritenuta genericità della ricostruzione dei fatti, emergendo – per ammissione dello stesso Istituto scolastico convenuto – che la caduta sia ricollegabile causalmente proprio alla presenza lungo il percorso di uno zaino, nel quale la minore andava ad inciampare. Sulla presenza di zaini per terra, costituenti pericolo di inciampo per gli alunni, si rendono opportune alcune considerazioni. In primo luogo, a smentire il contenuto della dichiarazione scritta sopra richiamata, non è idonea la deposizione testimoniale – per vero irrituale –10 del legale rappresentante dell' scolastico convenuto, ora appellato. Al CP_1 riguardo, il rev. , pur riconoscendo senza CP_7 ombra di dubbio la sottoscrizione dell'attestazione, certamente quindi riconducibile al legale rappresentante dell' , non ha saputo spiegare in maniera credibile la CP_1 ragione per la quale non ha confermato il contenuto della stessa. Invero, il fatto di non aver assistito all'accadimento ma di averlo appreso solo alcuni giorni dopo, per un verso, è smentito dall'attestazione stessa, che reca la data dell'incidente (5/5/2011), e, per altro verso, non esclude che l'accadimento, così come descritto e attestato, sia stato a lui riferito da persone fidate, a conoscenza dei fatti, così da assumerne la paternità della dichiarazione. Inoltre, al momento del sinistro, nessuno dei testi escussi era presente, fatta eccezione – come dalla stessa riferito – della maestra. Quest'ultima ha affermato, sotto il vincolo del giuramento: Non ricordo se il corridoio già percorso dalla
per venire a conferire con me fosse libero Parte_1
o impegnato da zaini o cartelle…preciso che i bambini erano soliti alternare tra vano e gancio l'allocazione degli zaini ma non ricordo in data 05/05/2011 dove fossero allocati>.11 La presenza di zaini, lungo il percorso seguito dalla minore al momento della caduta, non può poi ritenersi esclusa sulla base della deposizione della teste suor , che, per Tes_5 diretta ammissione, non era presente all'accaduto. D'altronde, è lo stesso AR , in sede di Testimone_7 deposizione testimoniale, a confermare di non essere stato presente all'accaduto e di non poter confermare né negare la presenza di zaini lungo il detto percorso. Al contrario, i testi e , sebbene non presenti Testimone_8 Testimone_2 anch'essi al momento dell'infortunio, hanno riferito visu che, se pur in altre circostanze, v'era l'usanza di tenere gli zaini per terra, anche perché i banchi non erano dotati di gancio per appenderli.12
11 Cfr. verbale udienza del 26/6/2018.
12 Sull'argomento, all'udienza del 6/3/2018, la teste , sorella dell'infortunata, così riferiva: …in più Testimone_1 occasioni sono andata a prendere o accompagnare a scuola fin dentro l'aula e ho visto che non c'erano ganci Pt_1 Testimone_ per appendere gli zaini che quindi erano lasciati per terra>. Alla stessa udienza, il teste , nonno della È evidente, quindi, che, quanto meno in termini di dubbio, la circostanza della presenza di zaini sul pavimento (così come dei ganci di supporto a fianco a ciascun banco) non poteva e non può essere esclusa ed essa costituisce senz'altro un dato oggettivo che conferma l'omessa adozione, da parte della Scuola, di opportune quanto doverose cautele, finalizzate a prevenire il rischio di cadute, come quella in oggetto, e, in ogni caso, il mancato assolvimento, da parte della Struttura scolastica, obbligata in virtù del c.d. contratto di protezione, dell'onere della prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., avendo la minore indubitabilmente riportato lesioni personali quando era affidata alla Struttura scolastica. L' convenuto, ora appellato, pertanto, contrariamente CP_1 alle conclusioni tratte dal Tribunale, va ritenuto responsabile dell'accadimento e dei conseguenti danni riportati dalla minore, come di seguito liquidati. Va, invece, esclusa ogni responsabilità in capo al CP_8
, aspetto sul quale – in virtù del principio della
[...]
“ragione più liquida” – il primo Giudice non si è soffermato in sentenza. Non v'è dubbio, invero, che l'Istituto scolastico, nell'ambito del quale si verificò l'incidente, era privato, se pur parificato. Tale condizione soggettiva dell'Ente scolastico, tuttavia, non giustifica in alcun modo il coinvolgimento dell'Amministrazione Pubblica, in difetto di qualsiasi addebito specificamente allo stesso ascrivibile, anche in termini di omessa sorveglianza. Basti considerare come, sia con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia con il gravame, nessuna considerazione – né in diritto né in fatto – viene formulata dalla difesa attorea, ora appellante, sulla posizione del infortunata, riferiva: …spesso accompagnavo o prelevavo mia NI da scuola fin dentro l'aula e potevo notare gli zaini allocati sul pavimento accanto ai banchi>. , nei cui confronti è pur stato esteso Controparte_2 il contraddittorio con richiesta di condanna per il risarcimento dei danni. Passando all'esame del quantum debeatur, va sottolineato che, nel corso del giudizio di primo grado, fu espletata C.T.U. a ministero del dr. , il quale ha potuto Persona_2 constatare ed accertare: 1) le lesioni riportate, in occasione del sinistro oggetto di causa, dalla minore , Parte_1 lesioni di natura contusiva, consistite in “frattura esposta di radio e ulna di sinistra” che “appaiono in causalità diretta con il fatto oggetto del giudizio e non rapportabili ad eventuali resistenze” (rectius preesistenze);13 2) dalle lesioni è conseguito un periodo di I.T.T. di 7 giorni, cui ha fatto seguito una I.T.P. di 30 gg al 50% ed ulteriori 30 gg. al 25%; all'esito delle suddette lesioni, sono residuati postumi rilevanti, ai fini del danno biologico, nella misura del 10% della totale, determinato in relazione alla pluralità delle menomazioni ed in conformità con le indicazioni fornite dalle linee guida SIMLA 2016; 3) i postumi rilevati (di natura ortopedica e psicologica), pur non avendo incidenza sulla capacità lavorativa della perizianda, si appalesano permanenti e difficilmente suscettibili di miglioramento, mentre gli esiti cicatriziali, per quanto stabilizzati, potrebbero teoricamente essere sottoposti a revisione chirurgica. Quanto alle spese mediche sopportate dalla paziente, nella misura di € 1.074,31, il C.T.U. le ha ritenute congrue. Rispondendo puntualmente e con ragionevoli e condivisibili argomentazioni alle osservazioni dei consulenti di parte, il C.T.U. ha confermato le proprie conclusioni che, quindi, possono essere fatte proprie dalla Corte, ai fini della liquidazione del danno alla persona. In sede d'appello, poi, nessun rilievo viene proposto e neanche riproposto da parte appellante in ordine alle conclusioni come sopra tratte dal medico legale che, pertanto, possono essere qui fatte proprie dalla Corte. Ai fini della liquidazione del danno, può farsi ricorso alle c.d. tabelle milanesi, che rappresentano un valido ed oggettivo riscontro ai fini della applicazione, in termini concreti e ragionevoli, del criterio equitativo.14 Deve poi evidenziarsi che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dal criterio equitativo uniforme, adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. Nel caso in esame, non v'è spazio per il riconoscimento della personalizzazione, in aumento, della componente biologica del danno, patito dalla minore, posto che il C.T.U. ha già ritenuto rilevanti i profili patologici, ricollegabili ai residui cicatriziali,15 ai fini del riconoscimento di una patologia psichica post traumatica,16 conteggiandone la percentuale nei postumi invalidanti (complessivamente 10 punti percentuali, di cui 3 per tale causa). Ciò posto, a titolo di danno non patrimoniale permanente (comprensivo della maggiorazione per sofferenza soggettiva) deve essere liquidato un risarcimento pari ad €. 32.093,00, calcolato secondo le tabelle milanesi aggiornate
“Edizione 2024”, tenendo conto dei punti di invalidità pari, come visto, al 10%, nonché dell'età di , sei Parte_1 anni (nata il [...]) all'epoca del sinistro (5.5.2011). Anche per quanto riguarda il danno biologico temporaneo si ritiene equo utilizzare, come parametro di riferimento, il valore indicato nelle suddette tabelle milanesi aggiornate
“Edizione 2024”, pari ad €. 115,00 per ogni giorno di inabilità assoluta, con la conseguenza che andrà liquidato alla appellante, a titolo di danno biologico temporaneo, un risarcimento pari ad €. 805,00 per i 7 giorni di inabilità totale (gg. 7 x €. 115,00), €. 1.725,00 per i 30 giorni di inabilità parziale pari al 50% (gg. 30 x € 115,00 x 50%); €. 862,00 per i 30 giorni di inabilità parziale pari al 25% (gg. 30 x €. 115,00 x 25%), così per un totale di €. 3.392,50. Dunque, la somma che è dovuta a titolo di risarcimento per il danno biologico permanente e temporaneo, totale e parziale, subito da in occasione del sinistro per cui è causa Parte_1
è pari a complessivi €. 35.485,50 (€. 32.093,00 + €. 3.392,50). Con riferimento al danno patrimoniale relativo alle spese sanitarie, devono ritenersi congrue quelle indicate dal C.T.U., confermate in complessivi €. 1.074,31. Il danno risarcibile, quindi, ammonta complessivamente, all'attualità, ad € 36.559,81. Quanto agli accessori sulle somme sopra indicate, va evidenziato che il danno biologico, permanente e temporaneo, nell'importo sopra indicato, è stato liquidato alla stregua dei valori correnti all'attualità. Pertanto, i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria, dovendosi riconoscere soltanto gli interessi legali a decorrere dalla data del sinistro (5.5.2011), poiché, com'è noto, mediante il riconoscimento degli interessi si risarcisce il danno per il ritardato conseguimento della somma dovuta a titolo risarcitorio (mentre con la rivalutazione monetaria si risarcisce il danno emergente conseguente alla svalutazione monetaria). Pertanto, per evitare un'indebita locupletazione, sarà necessario devalutare, alla data del sinistro, le somme liquidate a titolo di danno biologico (temporaneo e permanente) e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino all'effettivo soddisfo (cfr. Cass. S.U., 17.02.1995, n. 1712). Quanto al danno patrimoniale, invece, il calcolo degli interessi decorre dalla data di ciascun esborso. Ne consegue che, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta in primo grado, va accolta, nei limiti come sopra precisati. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, alla luce della presente statuizione, che vede accolta la originaria domanda, nella misura come sopra precisata, nei confronti del solo Istituto scolastico, la regolamentazione delle spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, nei rapporti tra l'appellante e l'appellato Istituto scolastico, segue il principio di soccombenza. Il valore della causa, ai fini della liquidazione dei compensi, è ancorato al decisum, tenuto altresì conto di tutte le fasi processuali e dei parametri medi, di cui al D.M. n. 55/2014, in considerazione della complessità media della controversia. In virtù di analogo criterio di quantificazione, vanno regolate le spese processuali del presente grado, nei rapporti tra appellante e Amministrazione dello Stato, tenuto conto del rigetto del gravame proposto nei confronti di quest'ultima. Le spese di C.T.U., espletata in primo grado, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dell'appellato . Controparte_1
P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
e del (ora
[...] Controparte_2 [...]
), in persona dei rispettivi legali Controparte_3 rappresentanti pro-tempore, avverso la sentenza n. 5253/2023 pubblicata il 19 dicembre 2023, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede:
- in accoglimento parziale dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellato al pagamento, in Controparte_1 favore dell'appellante a titolo di Parte_1 risarcimento danni, per le causali di cui in motivazione, della somma complessiva di € 36.559,81, oltre interessi nella misura legale, quanto al danno biologico, dal dì del sinistro (5/5/2011), interessi da calcolarsi, anno per anno, sull'importo devalutato a tale data, e, quanto al danno patrimoniale, dal dì di ciascun esborso;
- condanna l'appellato Controparte_1 alla rifusione, in favore dell'appellante delle Pt_1 spese processuali del doppio grado, liquidate in € 7.600,00, per il primo grado, e, quanto al presente grado, in € 9.000,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'appellato
[...]
le spese di C.T.U., espletata in Controparte_1 primo grado, come liquidate in corso di causa;
- condanna, infine, l'appellante alla rifusione, in favore del appellato, delle spese processuali del presente CP_2 grado, liquidate in € 9.000,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
- Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 7/5/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su , Parte_2 Parte_3 Parte_1 all'epoca minorenne, avevano chiesto la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non (complessivamente quantificati in € 160.170,81 o “nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di Parte_ patiti in conseguenza dell'infortunio, verificatosi il 5.5.2011, verso le 10,30 circa, quando la piccola cadeva durante l'ora di ricreazione, riportando la frattura delle ossa dell'avambraccio sinistro”.
[...] Testimone_ Testimone te esame dei testi , , , ), Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4
[.. e , nonché con l'espletamento di C.T.U. medico-legale, a firma del dr. Testimone_6 Testimone_7
(elaborato peritale del 30/7/2021). Per_1 8 Cfr. Cass. n. 26907 del 26/11/2020; n. 18102 del 31/08/2020; n. 28991 del 11/11/2019; n. 27606 del 29/10/2019; n. 26700 del 23/10/2018; n. 3704 del 15/02/2018; n. 18392 del 26/07/2017. 9 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 10620 del 26/10/1993. 10 Stante l'evidente qualità di parte in causa del soggetto chiamato a deporre, la cui deposizione sebbene non impugnata di nullità è suscettibile di valutazione critica di attendibilità (cfr. in termini, tra le tante, Cass. Sez. 3, n. 11377 del 16/05/2006; n. 1022 del 25/01/2012). 13 È appena il caso di evidenziare come il termine “resistenze” sia il frutto di un evidente refuso, desumibile sia dal quesito posto al C.T.U. (“quali siano le lesioni subite dal/dalla periziando/a che risultino causalmente collegate al sinistro per cui è causa, tenendo conto di eventuali preesistenti affezioni morbose influenti sul suo stato di salute al momento del sinistro”) sia, soprattutto, al contesto in cui il termine è inserito, laddove il C.T.U. ha espressamente confermato la compatibilità delle lesioni personali riportate con la dinamica del sinistro così come desumibile dagli atti, incluso quindi anche il profilo della caduta ricollegabile alla presenza di zaini per terra. 14 Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025.
15 Esito cicatriziale discronico sulla superficie anteriore del braccio, della lunghezza di 13X1 cm;
altro esito cicatriziale è rilevabile sulla superficie posteriore dell'avambraccio, della lunghezza di 9X0,2 cm. Alla presenza dei suddetti esiti cicatriziali, il C.T.U. ha ricollegato la presenza di “disagio psicologico”.
16 “Disturbo post traumatico da stress lieve”; stimato dalle linee guida per la valutazione del danno biologico (SIMLA Giuffrè 2016), nonché dalle tabelle del D.L.gs. n. 38/2000 con un giudizio fino a 6 punti, appositamente mutuando quest'ultime per il caso di specie e quantificandole con il 3%, in rapporto alla mancanza di necessità di terapia psicofarmacologica continua ovvero di ricorso a periodici accessi a colloqui psicologico/psichiatrici.