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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 31/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 288/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 372/2021 emessa dal Tribunale di Enna in data
31.05.2021
PROPOSTO DA
in persona del Sindaco p.t. (p.iva Parte_1
) corrente in , Piazza Municipio n. 1, P.IVA_1 Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Bonomo, ed elettivamente domiciliato in Centuripe, Piazza Lanuvio n. 18;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente a [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Reitano presso il cui studio, in
Catania, via Finocchiaro Aprile n. 101, è elettivamente domiciliato;
Appellato
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita accogliere il proposto gravame e, per l'effetto: 1) in riforma della sentenza impugnata, e in accoglimento del primo motivo dichiarare improcedibile la domanda avanzata dal signor
1 2) In subordine, e in accoglimento del secondo Controparte_1 motivo di appello, accertare e dichiarare che non sussiste alcuna insidia
e/o trabocchetto e che nessuna responsabilità è imputabile al
[...]
per le motivazioni di cui in narrativa;
3) In via gradatamente Parte_1 subordinata ai primi due motivi di appello, in accoglimento del terzo motivo di appello, determinare un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227
c.c. nella misura e nei termini di cui in narrativa del presente atto;
4)
Sempre in via subordinata ai precedenti motivi di appello, accertare e dichiarare la nullità della sentenza in punto di riconoscimento del danno morale nella misura del 33,33% sul danno biologico siccome non richiesta in primo grado dall'attore e/o, in via subordinata, in riforma della sentenza impugnata dichiarare non riconoscibile il danno morale per le motivazioni di cui al quarto motivo di appello;
5) In coerenza ai primi quattro motivi di appello condannarsi la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di lite e/o in subordine, disporre la compensazione totale delle spese del primo grado di lite e/o, in via ancor più gradata, la compensazione nella misura dei 2/3 per le motivazioni rese in seno al motivo di appello;
Con vittoria di spesa e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellato
“Piaccia all'ill.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversa per le ragioni di cui in parte motiva così statuire: 1) Rigettare le avverse istanze istruttorie ed i motivi di gravame, confermando in ogni suo punto la impugnata sentenza e, per l'effetto, rigettare de plano il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, diritti ad orari del presente giudizio oltre a spese generali al 15% e CPA come per legge.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, il
[...] al fine di chiederne la condanna al risarcimento di tutti i Parte_1 danni, patrimoniali e non, quantificati in €. 27.276,69, da lui subiti in
2 dipendenza di un sinistro occorso in data 21.08.2014 alle ore 23,30 circa in Parte_1
Deduceva che quel giorno, mentre percorreva il corso Sicilia della predetta cittadina alla guida del motoveicolo Yamaha FZ6 FAZER targato
CJ26076 a causa della presenza di un dorso artificiale divelto posizionato lungo la sede stradale, perdeva il controllo del mezzo rovinando a terra e riportando lesioni personali per le cui cure veniva trasportato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania ove i Sanitari di turno diagnosticavano la “frattura del piatto tibiale esterno del ginocchio destro” per la cui cura era necessario intervenire chirurgicamente.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva il
[...] che, in via preliminare, eccepiva la improcedibilità della Parte_1 domanda per mancato invito alla stipula di negoziazione assistita e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto argomentando come la causa della caduta fosse da addebitare esclusivamente alla imprudente condotta di guida del centauro.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, prova per testi e c.t.u. medico legale e, all'udienza del 2.05.2019, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha accolto la domanda attorea dichiarando la responsabilità esclusiva del
[...] in ordine al sinistro de quo condannando l'Ente al Parte_1 pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di €. 9.703,52
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre rivalutazione di interessi;
Ha condannato, altresì, il al pagamento, in favore Pt_1 dell'attore, della complessiva somma di €.657,26, oltre interessi, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali;
Ha condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore liquidate Pt_1 come in dispositivo e posto, infine, le spese di c.t.u. a carico del convenuto.
3 Il Giudice di prime cure - dopo avere rigettato la preliminare eccezione formulata dal convenuto in ordine alla nullità insanabile Pt_1 dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita in quanto priva di firma della parte rilevando come detta eccezione non potesse trovare accoglimento in quanto la controversia afferisce ad ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. e non ad ipotesi riconducibili a risarcimenti da circolazione stradale - ha rilevato come la compiuta istruttoria avesse dato contezza della sussistenza dei presupposti perché venisse riconosciuta, ai sensi del citato art. 2051 c.c., la responsabilità del di catena nuova nella causazione dell'evento lesivo. Pt_1
In particolare il Tribunale, alla luce delle prove orali escusse, ha ritenuto che la presenza del dosso sconnesso esistente sul Corso Sicilia fosse stata causa esclusiva della caduta del centauro e delle lesioni dallo stesso riportate.
In ordine alla quantificazione dei danni il Giudice di prime cure sulla scorta delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. Dott. Persona_1 ritenute condivisibili in quanto immuni da vizi logici e suffragate da condivisibili argomentazioni (e, comunque, mai contestate dalle parti) ha liquidato la somma poi indicata in dispositivo.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame il Parte_1 per i motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 26 settembre 2024 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la erroneità della sentenza per non avere, il Tribunale, rilevato la violazione dell'art. 3 del
D.L. 132/2014 in merito al mancato assolvimento della condizione di procedibilità della domanda.
4 A sostegno del motivo si argomenta come vi sia stata, da parte del Giudice di prime cure, una errata interpretazione del dato normativo con riferimento alle norme in materia di obbligo di esperimento della negoziazione assistita.
Più in particolare, ritiene l'appellante, che il Tribunale abbia equivocato tra i due istituti della “negoziazione assistita” e della “mediazione obbligatoria” e che, inoltre, non abbia rilevato – benché formalmente eccepito - la dedotta nullità della domanda di negoziazione assistita
(disposta dal Giudice) a cagione della mancata sottoscrizione della parte personalmente (o del suo procuratore del tempo Avv. Raccuia munito di procura speciale) circostanza questa che, rappresentando un elemento imprescindibile dell'istanza, la rende nulla ed improduttiva di effetti giuridici.
Si ricorda in proposito come l'art. 4 comma 2 del D.L. 132/2014 disciplini
“la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito dell'Avvocato” sicchè la mancata sottoscrizione dell'attore personalmente e della contestuale “autentica” da parte del legale, comporta la nullità dell'atto e, come ultima conseguenza, quella di non potersi considerare assolta la condizione di procedibilità.
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Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione degli artt.li. 2697, 2051 e 2043 c.c. per avere, il Tribunale erroneamente valutato le prove orali assunte in giudizio e per insufficiente motivazione in ordine alla assenza di responsabilità del Pt_1
Si osserva che il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c. mal valutando le risultanze istruttorie e le allegazioni offerte dall'attore il cui corretto esame avrebbe consentito di non ritenere dimostrati i fatti come narrati in citazione.
In particolare l'appellante, per contestare la ricostruzione dell'evento, richiama la stessa documentazione fotografica allegata dall'attore dalla quale risulta evidente che l'anomalia del dosso artificiale presente in
5 senso longitudinale sul Corso Sicilia interessava la corsia di marcia opposta rispetto a quella asseritamente percorsa dal centauro che, pertanto, non avrebbe potuto impattare sull'anomalia e perdere il controllo del mezzo.
Si osserva, ancora, come difetti, in ogni caso, la capacità intrinseca della presunta insidia a provocare la caduta di una moto di grossa cilindrata ove la stessa fosse stata condotta secondo canoni di prudenza, anche in considerazione del fatto che lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso di conoscere la strada in questione in quanto da lui percorsa frequentemente.
L'appellante ricorda come la responsabilità esclusiva del centauro, nella causazione dell'evento lesivo, possa e debba desumersi dalla ulteriore circostanza (dimostrata attraverso le dichiarazioni rese dai testi Dott.
e Arch. , rispettivamente Testimone_1 Testimone_2
Comandante della Polizia Locale e Dirigente U.T.C. del Pt_1 [...]
che all'inizio del Corso Sicilia è regolarmente presente Parte_1 segnaletica orizzontale e verticale indicante sia il limite di velocità (40 Km orari trattandosi di arteria sita nel centro urbano) sia la presenza di dossi artificiali sulla carreggiata evidenziando come tutto il Corso Sicilia fosse dotato di illuminazione pubblica perfettamente funzionante e come tali circostanze siano state ampiamente dimostrate mediante allegazione fotografica dei luoghi esibita ai testi e mai contestata dall'attore.
Alla luce delle richiamate prospettazioni, ritiene l'appellante, che l'attore non abbia fornito la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo rilevando come la caduta dalla moto – di per sé evento neutro che può dipendere da svariati fattori – non possa attribuirsi alla mera presenza del dosso danneggiato sulla carreggiata ma alla imprudente condotta di guida tenuta dal . CP_1
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6 Con il terzo motivo di censura si deduce la erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha omesso di valutare il concorso di responsabilità del nella verificazione dell'evento lesivo. CP_1
L'appellante, richiamando le argomentazioni utilizzate per illustrare il precedente motivo di gravame, evidenzia l'erroneità della decisione laddove, il Tribunale, ha persino ritenuto di non dover considerare sussistente un concorso di colpa dell'attore dipendente dalla sua imprudente condotta di guida che assurge a circostanza idonea ad interrompere il nesso di causalità nel rapporto di custodia o, in ogni caso,
a rilevare ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c. così da riconoscere, in capo allo stesso , una corresponsabilità nella causazione CP_1 dell'evento che l'appellante ritiene essere pari al 90%.
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Con il quarto motivo di censura si deduce la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto di poter liquidare il
“danno morale” nella misura del 33,33% del danno biologico residuato in assenza dei presupposti di legge.
Si osserva che il motivo di gravame in esame viene formalizzato solo in via subordina – in quanto il riconoscimento del ristoro a titolo di danno morale, prima indicato in parte motiva e poi non riportato nel dispositivo
– solo allo scopo di rilevare come, in ogni caso, tale posta risarcitoria non poteva essere liquidata in quanto mai richiesta in citazione né dimostrata in giudizio non avendo l'attore allegato particolari sofferenze meritevoli di un ristoro diverso e superiore rispetto a quello ordinariamente liquidato mediante l'applicazione dei parametri ordinari.
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Con il quinto ed ultimo motivo di censura, infine, l'appellante deduce la erroneità della sentenza con riferimento alle spese di lite poste interamente a carico dell'Ente.
Si osserva che, a fronte di una evidente discrasia tra la somma originariamente richiesta e quella poi riconosciuta in sentenza l'importo
7 delle spese liquidate risulta eccessivo e difforme rispetto a quello indicato nei “valori medi” dello scaglione di riferimento compreso tra €. 5.000,00 ed €. 26.000,00.
Si rileva, infine, come, alla luce delle argomentazioni che precedono, il
Tribunale avrebbe, in realtà, dovuto disporre la integrale compensazione delle spese di lite relativamente al primo grado del giudizio.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 18.03.2022.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
8 Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Nel merito l'appello è infondato.
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Quanto al primo motivo di gravame che investe improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita nonché nullità dell'invito alla stipula della stessa in quanto non sottoscritta personalmente dal né dal legale munito di procura CP_1 ad hoc si osserva:
Costituendosi in giudizio il convenuto ha, preliminarmente, Pt_1 eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipula di negoziazione assistita e conseguente violazione dell'art. 3 del D.L.
132/2014 come convertito con L. 162/2014.
Con Ordinanza del 16.07.2015 il Giudice di prime cure, “rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto la domanda di pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma non superiore ad €. 50.000,00, proposta con atto di citazione notificato in data successiva all'entrata in vigore del D.L.
132/2014 il cui art. 3 prevede l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda”, dispose in conformità assegnando il termine di 15 giorni per formalizzare tale invito ad esperire la procedura omessa.
All'udienza del 4.02.2016 il legale del convenuto eccepì la Pt_1 irritualità dell'invito pervenuto all'Ente a mezzo pec in quanto non sottoscritto dalla parte personalmente né dal difensore munito di procura speciale, circostanze queste che rendevano, l'atto, nullo e non produttivo di effetti.
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Osserva la Corte che, per un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, le ipotesi di domanda risarcitoria per danni derivanti a motociclisti o automobilisti per insidie stradali non rientrano tra quelle per le quali è richiesta, a pena di improcedibilità, il ricorso allo strumento della negoziazione assistita obbligatoria.
Al riguardo va ricordato che secondo il citato orientamento giurisprudenziale le controversie relative ai c.d. danni da insidia stradale non rappresentano “ipotesi di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli” visto che la c.d. “insidia stradale” si ricollega alla circolazione solo tramite un nesso di occasionalità e non di causalità efficiente. (v. Cass. 14564/2002).
Ciò rende, pertanto, del tutto irrilevanti gli eventuali vizi denunciati dall'appellante con riferimento alla relativa procedura ciò nondimeno esperita.
Il primo motivo di gravame deve, pertanto, rigettarsi.
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Quanto agli ulteriori motivi di censura che investono il merito della vicenda e che, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente, si osserva:
In tema di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. la più accreditata giurisprudenza insegna che “…la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando,
a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del
10 fortuito; nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano
a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa ( Cass. n. 4035/2021).
Quanto alla condotta del danneggiato giova richiamare, altresì, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente
11 integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”.
Tuttavia ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227,
1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227,
2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Sotto tale ultimo profilo, infine, è bene ricordare che incombe sul custode, per andare esente da responsabilità, l'onere di provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass. Civ. 9 maggio 2017 n. 11225)
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Emerge dall'istruttoria come la caduta del sia stata CP_1 eziologicamente legata alla presenza, lungo l'asse viario di Corso Sicilia,
12 di un dosso artificiale deformato per come è dato evincersi dall'insieme delle prove orali escusse.
Giova brevemente richiamare, in proposito, le dichiarazioni rese sul punto dal teste di parte attrice TI
(escusso all'udienza del 6.11.2017) – sulla cui attendibilità non è dato dubitare – il quale ha riferito di avere personalmente assistito all'incidente e più in particolare: “la moto ha come inciampato in qualcosa ed il conducente è caduto a terra sulla destra. Mi sono reso conto che si trattava di un dosso artificiale che però non era un pezzo unico ma con un pezzo sollevato da terra”.
Allo steso modo il teste ha dichiarato: “…mentre ero MO fermo allo Stop ho visto una moto che procedeva in salita su questa strada, credo sia Corso Sicilia, e improvvisamente cadeva a terra alla propria destra. … la moto, secondo me, è caduta perché ha inciampato su un dosso. Non ricordo la velocità a cui procedeva la moto”.
Valutate tali testimonianze, nonché le foto allegate all'atto introduttivo del giudizio, appare indubbio che la caduta del centauro non sarebbe avvenuta ove il fondo stradale fosse stato regolare, (o meglio, se il dosso artificiale non avesse presentato le irregolarità riscontrate) cosicché non
è dato affermare che la condotta del sia stata la causa CP_1 esclusiva dell'evento.
Alle medesime conclusioni è pervenuto il c.t.u. nominato nel corso del giudizio di primo grado, Dott. il quale, chiamato a riferire Persona_1 anche sulla sussistenza del nesso causale tra le lesioni e l'evento per come descritto in citazione ha testualmente scritto: (pag. 5 della c.t.u.) “è assodato il nesso di causalità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate”.
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Di contro, i testi citati in difesa dell'Ente hanno consentito di appurare le condizioni di visibilità del Corso Sicilia e della presenza di segnaletica
13 orizzontale e verticale presente sui luoghi allo scopo di indicare il limite di velocità massimo e la presenza di dossi sulla carreggiata.
In particolare dall'esame dei testi Dott. (Comandante Testimone_1 della Polizia Municipale di e del Dott. Parte_1 Testimone_2
(Dirigente U.T.C.) si è appreso che il Corso Sicilia “è illuminato
[...] su entrambe le corsie su un palo con doppie braccia” e che sui luoghi esiste idonea segnaletica verticale ed orizzontale indicante il limite massimo di velocità consentito nonché la presenza dei dossi (circa 50 metri prima: dichiarazioni teste ). Tes_2
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Ciò detto, se è vero che il convenuto ha allegato la sussistenza Pt_1 di un limite di velocità segnalato adeguatamente e ben visibile agli utenti della strada, nonché la presenza di una adeguata illuminazione pubblica nulla è stato dimostrato in merito alla effettiva velocità tenuta dal centauro al momento della caduta ovvero se egli stesse percorrendo il Corso Sicilia di eccedendo il limite di 50 Km o, ancora, Parte_1 se la caduta sia dipesa esclusivamente dall'eccessiva velocità o, al contrario, dalla presenza del dosso longitudinale deformato.
Giova ricordare in proposito che parte appellante (e convenuta in primo grado) ha allegato copiosa documentazione fotografica – mai contesta da controparte – rappresentante il Corso Sicilia e le due corsie (una per ogni senso di marcia divise da una aiuola spartitraffico) ove è agevole notare la presenza della segnaletica orizzontale e verticale cui prima si faceva riferimento.
Allo stesso tempo, però, la documentazione fotografica allegata dall'attore in primo grado (e riportata a pagg. 16/17 dell'atto di appello) dà contezza della presenza del dosso e delle evidenti anomalie che lo caratterizzavano apparendo evidente come lo stesso si presenti
“deformato” o mancante in un tratto centrale.
In definitiva, richiamati gli esiti delle prove assunte in giudizio, può dirsi che difetti la prova atta a dimostrare che, ove il avesse CP_1
14 rispettando il limite di velocità, avrebbe evitato di perdere il controllo della moto evitando la caduta e le conseguenti lesioni, prova che, come sopra richiamato, incombeva esclusivamente sull'Ente.
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Inammissibile appare essere il quarto motivo di gravame, che investe il riconoscimento del danno morale nella misura del 33,33 % del danno biologico residuato, benché tale danno non fosse stato né richiesto né dimostrato.
Per come affermato dallo stesso Comune appellante, in realtà, il Giudice di primo grado, dopo avere, in parte motiva, argomentato sulla necessità del ristoro de quo, non ha poi riportato nel dispositivo la somma individuata, ragione per la quale questa e il conseguente ristoro per danno morale – anche in assenza di appello incidentale sul punto da parte del – non formano oggetto di condanna. CP_1
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Il rigetto dell'appello per le motivazioni sopra richiamate induce, la Corte,
a ritenere infondato e non accoglibile l''ultimo motivo di gravame relativo alla regolazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, avendo, il
Tribunale, fatto corretto uso del principio della soccombenza.
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Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 372/2021 del Tribunale di Enna, pubblicata in data 22 giugno 2021, appellata dal in persona del suo sindaco p.t.: Parte_1
Condanna il appellante al pagamento delle spese del presente Pt_1 grado del giudizio in favore dell'appellato che si liquidano in €. 3.200,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e c.p.a. se dovute.
15 Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per le rispettive impugnazioni, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Così deciso a Caltanissetta, nella camera di consiglio della sezione unica civile, il 28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Giu. Aus. Il Presidente
Dott. Carlo Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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