Articolo 680 del Codice civile
Articolo 679Articolo 681
Versione
19 aprile 1942
Art. 680.

(Revocazione espressa).

La revocazione espressa puo' farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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