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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2725 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 09.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
DI CALABRIA il 30/11/1968), rappresentato e difeso dall'avv. VARANO
MARIAROSA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla VIA LORETO N. 55/E, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
REGGIO DI CALABRIA il 30/10/1972), rappresentata e difesa dall'avv.
CURATOLA ANGELA ARIANNA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, alla VIA CIMINO n. 61, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 02/10/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 27/08/1994;
-considerato che con decreto del 20.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 06.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 27/08/1994; b) dal matrimonio è nato un figlio: Per_1
(27.01.1997), maggiorenne;
c) con decreto di omologa n. 11/2023 del 27.01.2023
(dep. il 10.02.2023) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del
Tribunale il 13.12.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 13.12.2022
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
20.11.2024 e in data 10.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
02/10/2024 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 27/08/1994 tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di REGGIO DI CALABRIA, atto n.
510, parte 2, serie A, anno 1994, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno divorziati, rispettandosi reciprocamente;
2) il sig. insieme al figlio rimarrà nella casa coniugale con tutti gli Parte_1 Per_1
arredi in essa contenuti;
3) il sig. si impegna ad accordarsi con la sig. ra per la Parte_1 Parte_2
divisione degli arredi, elettrodomestici e comunque di tutti gli oggetti acquistati in costanza di matrimonio, in caso di trasloco dall'attuale domicilio. Il sig. Parte_1
si impegna, inoltre, ad offrire alla sig.ra utti gli oggetti sopra richiamati, Parte_2
rinunciando fin da ora ad ogni eventuale richiesta economica, nell'ipotesi in cui intenda liberarsene;
4) la sig.ra si impegna a provvedere al pagamento della linea internet e Parte_2
delle tasse universitarie in favore del figlio Per_1
5) con riferimento al cane di proprietà dei coniugi, gli stessi confermano la loro volontà di proseguire con le modalità attualmente adottate, secondo cui il sig. lo terrà con sé durante la settimana lavorativa, mentre la sig.ra Parte_1
lo terrà nei fine settimana;
Parte_2
6) i coniugi dichiarano di aver regolato i propri rapporti e non avere altre pretese”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REGGIO DI CALABRIA per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2725 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 09.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
DI CALABRIA il 30/11/1968), rappresentato e difeso dall'avv. VARANO
MARIAROSA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla VIA LORETO N. 55/E, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
REGGIO DI CALABRIA il 30/10/1972), rappresentata e difesa dall'avv.
CURATOLA ANGELA ARIANNA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, alla VIA CIMINO n. 61, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 02/10/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 27/08/1994;
-considerato che con decreto del 20.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 06.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 27/08/1994; b) dal matrimonio è nato un figlio: Per_1
(27.01.1997), maggiorenne;
c) con decreto di omologa n. 11/2023 del 27.01.2023
(dep. il 10.02.2023) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del
Tribunale il 13.12.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 13.12.2022
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
20.11.2024 e in data 10.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
02/10/2024 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 27/08/1994 tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di REGGIO DI CALABRIA, atto n.
510, parte 2, serie A, anno 1994, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno divorziati, rispettandosi reciprocamente;
2) il sig. insieme al figlio rimarrà nella casa coniugale con tutti gli Parte_1 Per_1
arredi in essa contenuti;
3) il sig. si impegna ad accordarsi con la sig. ra per la Parte_1 Parte_2
divisione degli arredi, elettrodomestici e comunque di tutti gli oggetti acquistati in costanza di matrimonio, in caso di trasloco dall'attuale domicilio. Il sig. Parte_1
si impegna, inoltre, ad offrire alla sig.ra utti gli oggetti sopra richiamati, Parte_2
rinunciando fin da ora ad ogni eventuale richiesta economica, nell'ipotesi in cui intenda liberarsene;
4) la sig.ra si impegna a provvedere al pagamento della linea internet e Parte_2
delle tasse universitarie in favore del figlio Per_1
5) con riferimento al cane di proprietà dei coniugi, gli stessi confermano la loro volontà di proseguire con le modalità attualmente adottate, secondo cui il sig. lo terrà con sé durante la settimana lavorativa, mentre la sig.ra Parte_1
lo terrà nei fine settimana;
Parte_2
6) i coniugi dichiarano di aver regolato i propri rapporti e non avere altre pretese”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REGGIO DI CALABRIA per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna