Decreto decisorio 13 maggio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, decreto decisorio 13/05/2016, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01475/2016 REG.PROV.PRES.
N. 11914/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 11914 del 2004, proposto da:
Soc Immobiliare Mura Aurelie Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Bufalini, con domicilio eletto presso RA NO in Roma, Via A. Riboty, 23;
contro
Soc Enel Distribuzione Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Izzo, Vincenzo Petrizzi, Tiziana Tosti, con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
Provincia di Viterbo, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Stringola, con domicilio eletto presso OB NE in Roma, Via Cesare Fracassini, 18;
Comune di Soriano Nel Cimino, Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;
nei confronti di
IA RE, IA RE Giovanni;
per l'annullamento
atti di avvio del procedimento di emissione del decreto di occupazione di urgenza dei terreni di proprietà della ricorrente per costruzione elettrodotto bt 900v - ris. danni- 23 bis
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 1 dell’allegato 3 (norme transitorie) al D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104.
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 dicembre 2004;
Considerato che, entro il termine previsto dalla norma anzidetta (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;
-che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma anzi citata, va dichiarato perento con decreto presidenziale, fermo restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 2, dell’ allegato 3 del citato n. 104/2010;
P.Q.M.
Lo dichiara perento.
Le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 104 del 2010, restano a carico della parte che le ha sopportate.
Il presente decreto comporta la caducazione dei provvedimenti cautelari.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso in Roma il giorno
| Il Presidente |
| Antonino Savo Amodio |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 13/05/2016
IL SEGRETARIO