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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2024, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1936/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 28.11.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al R.G. n. 1936/2021 promossa da:
Parte_1
Avv. Davide Pollano
contro
:
CP_1
Avv. Filippo Tomassoli
CP_2
Avv. Alessandro Totti
APPRESENTANZA PER L'ITALIA Controparte_3 CP_4
Avv. Marco Ferri
Fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.12.2018, conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Rimini e (d'ora in poi, anche senza indicazione del tipo sociale) CP_5 CP_2
chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro avvenuto in data 26.8.2015 a Riccione.
In particolare, rappresentava che:
- nel mese di agosto 2015 si trovava in vacanza in Riccione assieme a moglie, figlia e nipotine;
- il 26.8.2015, intorno alle 11:30, faceva il bagno in un punto in cui l'acqua era alta circa 30 cm. e ove vi era la presenza di quattro cartelli andanti tra loro a formare un quadrato, seppur privi di pagina 1 di 9 alcuna catena o corda che li congiungesse, che indicavano la dicitura “convogliamento acque o pioggia” in varie lingue (italiano, inglese, tedesco e francese);
- i segnali servivano ad evidenziare la presenza di un tubo fuoriuscente dal terreno che serviva allo scarico delle acque meteoriche, tubo che era a vista nei momenti di bassa marea e che tendeva a scomparire sotto l'acqua nel momento di alta marea;
- si trovava a fare il bagno nei pressi dell'area segnalata ma al di fuori del quadrato perimetrato dai quattro cartelli e, nonostante questo, andava accidentalmente a scontrarsi con il tubo che, a causa dell'usura sui bordi e della scarsa manutenzione, gli procurava una profonda ferita alla gamba destra con interessamento del legamento;
- il giorno stesso, verso le ore 11.50, si recava all'ospedale di Riccione dal quale veniva dimesso con referto indicante diagnosi di “ferita lacero contusa alla regione anteriore della tibia”;
- del sinistro dava pronta notizia all'URP del Comune di Riccione e successivamente, in data
25.9.2015, metteva in mora lo stesso Comune e Hera Rimini s.p.a., in qualità di soggetto che gestiva l'acquedotto;
- alla missiva rispondeva il Comune di Riccione, che si riservava di effettuare gli opportuni accertamenti;
- l'assicuratore del Comune di Riccione declinava ogni responsabilità, sostenendo che i tubi posati in mare fossero di che la manutenzione degli stessi fosse in carico a CP_1 [...]
e che i sacchi a difesa dell'arenile fossero di competenza del Servizio Tecnico di Bacino CP_2
della Regione Emilia-Romagna;
- il Comune di Riccione gli forniva, per ognuno dei soggetti sopra indicati, il relativo indirizzo
PEC cui poi egli indirizzava la richiesta di risarcimento dei danni;
- tuttavia, nessun riscontro ulteriore veniva fornito né dal Comune di Riccione, né dall'assicuratore e nemmeno da da e dal;
CP_2 CP_1 Controparte_6
- l'adito Organismo di mediazione fissava l'incontro per il tentativo di conciliazione in data
7.10.2016, al quale erano invitate a partecipare tutte le parti interessate, nella speranza di addivenire ad un accordo volto a stabilire la responsabilità dei soggetti coinvolti;
- riscontrava tuttavia di non aver conoscenza dell'accaduto e di non poter intervenire CP_2
nella mediazione, a fronte dell'esiguo lasso di tempo tra la ricezione dell'invito in mediazione e la data di comparizione;
- l'Organismo fissava un nuovo incontro, tenutosi in data 27.10.2017, a seguito della richiesta di parte attrice di prorogare la precedente data, e all'invito rispondevano la Regione Emilia-
Romagna in data 25.10.2017 declinando ogni responsabilità, il Comune di Riccione in data pagina 2 di 9 24.10.2017 sostenendo che non vi era alcun diritto al risarcimento in quanto i tubi erano di proprietà di e la manutenzione era affidata a , nonché la stessa la quale CP_1 CP_2 CP_2
chiariva di occuparsi esclusivamente della manutenzione ordinaria delle reti di smaltimento delle acque meteoriche, che alla data del sinistro “non erano in corso opere di manutenzione di alcun genere” e, infine, che il manufatto era di proprietà di non si presentava CP_7 CP_1
né comunicava alcunché;
- egli si presentava all'incontro del 27.10.2017 ed il mediatore, constatata l'assenza delle altre parti invitate, redigeva verbale di mancato accordo;
- si sottoponeva a visita medico legale specialistica innanzi al dott. , il quale riconosceva Per_1 un danno biologico onnicomprensivo del 3,5/4%, con un periodo d'incapacità temporanea di 15 giorni al 50% e di giorni 30 al 25%;
L'attore deduceva la responsabilità delle società convenute e ex artt. 2051 o 2043 c.c. e CP_2 CP_1
concludeva per la condanna delle stesse al risarcimento dei danni subiti, che quantificava in euro
10.520.
Si costituiva in giudizio (già , la quale eccepiva il proprio difetto di CP_1 CP_5
legittimazione passiva non essendo proprietaria della tubatura né tenuta alla manutenzione e del tutto estranea sai fatti;
nel merito, sosteneva l'infondatezza delle avverse pretese ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Chiedeva lo spostamento della prima udienza onde chiamare in causa la compagnia assicurativa
[...]
, al fine di essere manlevata e garantita in caso di soccombenza. CP_8
Si costituiva anch'essa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo CP_2
proprietaria della rete di smaltimento delle acque meteoriche da cui sarebbe derivato il danno, ma solo incaricata della manutenzione ordinaria delle reti di smaltimento delle acque meteoriche;
in ogni caso, affermava l'infondatezza nel merito della domanda ex artt. 2051 e 2043 c.c., stante il comportamento imprudente del danneggiato avente efficacia casuale idonea ad interrompere il nesso causale.
Si costituiva la chiamata chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_8
La causa, espletata l'istruttoria, veniva decisa a seguito di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con sentenza di rigetto delle domande.
Secondo il Tribunale, la controversia era inquadrabile nella tematica della responsabilità oggettiva da cose in custodia ex art. 2051 c.c. che contempla quali due unici presupposti applicativi, che incombeva al danneggiato provare, ossia la custodia – che consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia comprendendo anche tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa, quali i proprietari del bene, i conduttori, i depositari, i comodatari e gli usufruttari – e la pagina 3 di 9 derivazione del danno dalla cosa, talché per la sua configurazione è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, a prescindere dall'esistenza o meno di un obbligo di vigilanza o custodia. Precisava, ancora, il Tribunale che tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito – comprensivo del fatto del terzo e del danneggiato stesso, cioè un fattore che attiene non già ad un comportamento del custode ma riconducibile al profilo causale dell'evento, recante i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità – la cui prova era a carico del convenuto.
Nel caso de quo, secondo il Tribunale, l'attore danneggiato non era riuscito a dimostrare che l'evento si era prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa stessa. In particolare, richiamava la giurisprudenza di legittimità, pacifica nel ritenere che quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano agevolmente percepibili, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e ritenuto integrato il caso fortuito.
L'attore, infatti, sosteneva di essersi infortunato avendo sbattuto la gamba contro un tubo presente in mare e fuoriuscente dalla sabbia, in un punto ove non vi era segnalazione e, tuttavia, non aveva dimostrato dove era avvenuto il sinistro, ovvero in quale parte del litorale di Riccione si trovasse a fare il bagno quel giorno, circostanza che non veniva chiarita nemmeno dalle due testimoni escusse (moglie e figlia dell'attore), i quali non potevano riferire neppure del nesso di causalità tra il tubo e le lesioni, perché, al momento del sinistro, non si trovavano in acqua con il danneggiato ma sulla battigia e, pertanto, pur avendo visto il uscire dall'acqua ferito ad una gamba, potevano dichiarare solo Pt_1 quanto loro riferito dal congiunto. Quest'ultimo, peraltro, in sede di interrogatorio formale, confermava la presenza in mare dei cartelli di segnalazione dei tubi di scarico ai quali, secondo il Giudicante, non prestava la dovuta attenzione.
Riteneva quindi il Tribunale che, in mancanza di qualsivoglia evidenza circa la presenza, la posizione e la descrizione del tubo, le dichiarazioni dei testimoni erano troppo generiche per poter ritenere provato il fatto storico generatore dell'evento lesivo e dunque non ricorrevano i requisiti della dedotta responsabilità. Alla mancata prova dell'an si aggiungeva, poi, il difetto di prova in ordine al quantum debeatur, la cui valutazione era stata dall'attore rimessa esclusivamente alla consulenza tecnica di parte che, per costante giurisprudenza di legittimità, si configura come “mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che, il contenuto tecnico del documento non vale ad alternarne la natura, che resta quella di atto difensivo” (Cass. civ. n. 16552/2015). Di
pagina 4 di 9 conseguenza, diveniva irrilevante l'accertamento della predicabilità di custode in capo a una o l'altra delle società convenute.
Le spese seguivano la soccombenza e venivano liquidate in euro 2.738,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge per ciascuna delle società convenute, considerando valore inferiori a quelli medi previsti dal DM n. 55/2014, tenuto conto della non elevata complessità della decisione.
Avverso la sentenza proponeva , articolato in quattro motivi, cui resistevano e Pt_1 CP_5
chiedendone il rigetto. CP_2
Motivi della decisione
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove e la contraddittoria motivazione in punto di prova del nesso di causalità. In particolare, non vi è difetto probatorio circa il luogo ove si è verificato l'incidente, sia perché confermato dalle testimoni, sia perché riprodotto nelle fotografie tanto dall'attore che dalla terza chiamata. Inoltre, nessuna delle parti convenute ha contestato che i fatti si siano svolti nei luoghi riprodotti dalle fotografie, né che si trattasse di un tratto di mare che interessa il Comune di Riccione. Pertanto, il giudice è caduto in errore laddove sembra addebitare all'attore il fatto di non aver individuato il tratto di mare interessato dal sinistro, quando invece conoscere la posizione del tubo dovrebbe essere un fatto notorio trattandosi di bene pubblico ed essendo le controparti rispettivamente proprietari, gestori e responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria della tubazione.
Inoltre, il Tribunale ha travisato la sua dichiarazione quanto alla presenza dei cartelli segnaletici, giungendo alla conclusione che non avesse prestato la dovuta attenzione. Egli, in realtà, ha affermato tutt'altro e, cioè, che i cartelli erano visibili ma non uniti tra loro da alcuna corda o catena e che il perimetro immaginario che i cartelli avrebbero dovuto andare a formare non delimitava il luogo ove il tubo fuoriusciva dalla sabbia, tanto che egli si feriva nonostante si fosse tenuto al di fuori di tale perimetro, circostanza confermata anche dai testi escussi. Sempre in riferimento alla corretta individuazione dei luoghi di causa, occorre anche considerare che egli viveva al tempo a Castiglione
Torinese e si trovava a Riccione in vacanza ove era appena giunto.
Infine, la sentenza difetta di motivazione in ordine alla riduzione dei testi da quattro a due.
Il secondo motivo lamenta l'errata interpretazione delle norme giuridiche e della giurisprudenza richiamata al fine di escludere il rapporto causa/effetto. Infatti, la giurisprudenza invocata dal primo
Giudice non è conferente al caso di specie, posto che la sentenza n. 12368/2016 fa riferimento ad un sinistro stradale in cui il conducente del veicolo, perdendo il controllo del mezzo, urtava la barriera di cemento che divide la carreggiata, la oltrepassava e andava a sbattere contro il guard-rail, situazione pagina 5 di 9 differente dal caso in decisione, dal momento che il stava passeggiando in acque relativamente Pt_1 basse, vedeva i cartelli di pericolo e l'immaginario quadrato da essi formato e, pur camminando all'esterno di esso, rimaneva ferito. Il soggetto deputato alla custodia avrebbe dovuto, come minimo, delimitare l'area con catene di plastica o boe;
invece, i soggetti deputati alla custodia non avevano posto in essere la benché minima attività di cura e vigilanza del tubo e dell'area interessata, circostanza peraltro confermata dalla confusione – circa la qualità di proprietaria del bene e di soggetto deputato alla manutenzione ordinaria e straordinaria – manifestata perfino dai soggetti invitati in mediazione. Il
Tribunale, peraltro, ha giudicato intrinseco il caso fortuito, valutando mancante l'elemento dell'intrinseca pericolosità e incorrendo nuovamente in errore. Infatti, un tubo appoggiato sul fondo marino e fuoriuscente dalla sabbia, per fatto notorio, se non oggetto di periodica pulizia diventa attrattivo di varie specie animali, ed è altrettanto notorio che il contatto prolungato con l'acqua può corrodere il tubo rendendolo tagliente e pericoloso. Peraltro, la fuoriuscita del tubo dall'immaginario perimetro è stata causata o dal fatto che dello stesso tubo non era stata fatta la giusta manutenzione o dalla circostanza per cui il custode non aveva tenuto conto dei possibili spostamenti dovuti al moto ondoso;
in entrambi i casi, ciò determina un profilo di responsabilità in capo al custode, da cui l'Amministrazione potrebbe liberarsi dimostrando che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel caso di specie, è evidente l'intrinseca conoscenza dell'Amministrazione del potenziale pericolo del tubo, tanto che era stata delimitata l'area con cartelli;
inoltre, il goffo tentativo di delimitarne la presenza mediante cartelli privi di congiunzione in un punto in cui l'acqua arriva all'altezza dell'inguine è altrettanto indicativa del mancato adempimento del dovere di vigilanza e custodia in capo all'Amministrazione.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'errata valutazione del Tribunale circa la prova della quantificazione del danno (per errore, nel titolo indicato come “an debeatur”), esclusa poiché rimessa esclusivamente alla consulenza tecnica di parte, ritenuta mero atto difensivo privo di autonomo valore probatorio. Secondo parte appellante, il Tribunale erra, perché in atto di citazione erano elencati e motivati i parametri che giustificavano la richiesta economica, mediante rinvio al parere medico legale contenuto nella relazione del 19.4.2016 a firma del dott. , confluita in atti, che valuta sussistente Per_1
sia il danno da lesione personale che la personalizzazione del danno stesso. Osserva altresì che all'individuazione del fatto come rappresentato in atti era stata aggiunta quale produzione documentale la relazione medico legale del dott. , nonché tutta la documentazione attestante la fase delle Per_1
prime cure, del contenimento della ferita, della rimozione dei punti e del post trauma.
pagina 6 di 9 Infine, con il quarto motivo, l'appellante si duole dell'erroneo riparto delle spese di lite, anche in considerazione del rapporto tenuto dai convenuti in fase di mediazione e preprocessuale. Infatti, nessuno dei soggetti invitati alla mediazione (Comune di Riccione, Regione Emilia-Romagna,
[...]
oltre alle parti convenute) ha avuto modo di comunicare di chi fosse la responsabilità del bene CP_7
pubblico. peraltro, nemmeno rispondeva alle richieste stragiudiziali, oltre a non CP_5 presentarsi all'incontro di mediazione.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va evidenziato che nell'atto introduttivo di primo grado l'attore ha prospettato la responsabilità per “omessa custodia dei beni di proprietà e/o gestiti dalle convenute”, ossia dell'impianto di cui il tubo era parte. Costituendosi in primo grado entrambe le convenute hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, affermando di non essere titolari del diritto di proprietà e, per quanto concerne anche perché completamente estranea ai fatti in quanto non deputata ad CP_1 alcuna manutenzione e, per quanto riguarda , perché tenuta solo all'esecuzione di opere di CP_2 manutenzione ordinaria che all'epoca non erano in corso.
Tali eccezioni, ritualmente riproposte in questo grado, non sono state superate dall'attore che non ha dimostrato né che le convenute siano proprietarie del tubo e nemmeno ha allegato, né tantomeno provato, fatti idonei a ritenere che del medesimo le stesse fossero custodi.
In specie, non ha provato la proprietà in capo a nessuna delle due società, né che gestisse CP_1
l'impianto, né che stesse eseguendo, alla data del sinistro, opere di manutenzione di qualunque CP_2
genere.
Nessuna censura è posta in relazione alla domanda formulata ex art. 2043 c.c. nell'atto introduttivo di primo grado. La responsabilità aquiliana, peraltro, è stata dedotta in termini del tutto generici e senza allegazione di una specifica condotta colposa a carico delle appellate in nesso causale con l'evento; né tale può ritenersi l'allegazione secondo cui il soggetto deputato alla custodia avrebbe dovuto adottare
“accorgimenti a tutela dei propri clienti” o che, come dedotto nell'appello per la prima volta, avrebbe dovuto delimitare l'area con catene di plastica o boe, dato che, secondo la prospettazione dello stesso
, egli si trovava ben all'esterno del quadrato immaginario formato dai quatto cartelli. Pt_1
Per completezza d'esame, il Collegio non può non rilevare la corretta statuizione contenuta nella impugnata sentenza laddove il Tribunale giudica insufficiente la prova fornita da in ordine alla Pt_1
derivazione causale della lesione da lui riportata rispetto al tubo posato in mare. Infatti, le dichiarazioni delle testimoni, moglie e figlia del danneggiato, che non erano in acqua insieme a costui, ma videro la pagina 7 di 9 scena dalla spiaggia, possono dimostrare esclusivamente il fatto che egli stava facendo il bagno in un punto situato al di fuori dell'area delimitata dai quattro cartelli segnaletici ed uscì dall'acqua ferito.
Pertanto, atteso che i segnali di pericolo erano posizionati in modo tale da rendere nota la presenza del tubo ai bagnanti che si avvicinavano all'area da qualunque direzione provenissero – essendo i cartelli rivolti esternamente ai quattro angoli dell'immaginario quadrato – non può ritenersi provato il nesso causale tra la tubatura e le lesioni, poiché lo stesso sostiene che si trovava all'infuori dell'area Pt_1
perimetrata ove quel tubo era collocato, non risultando nemmeno un indizio del fatto che il tubo – che è da immaginare di notevoli dimensioni, viste l'ampia area delimitata dai cartelli e visto che in esso convogliavano le acque meteoriche – fosse stato spostato dal moto ondoso.
Ogni altra censura alla pronuncia di rigetto della domanda contenuta nei primi tre motivi è assorbita.
Il quarto motivo è parimenti infondato, avendo il giudice deciso conformemente al principio di soccombenza. Deve evidenziarsi, sul punto, che nella corrispondenza precedente l'introduzione della causa, iscritta a ruolo il 4.1.2018, e financo in data anteriore al secondo incontro fissato per esperire il tentativo di conciliazione (27.10.2016), , interpellata dal , gli indicò che la proprietà del CP_2 Pt_1
tubo, e quindi la custodia dello stesso, era in capo a come si legge nella comunicazione CP_7 datata 24.10.2016, confluita in atti, nella quale affermò che “con l'ausilio della nostra CP_2
struttura tecnica competente abbiamo potuto accertare che il manufatto deputato allo scarico delle acque meteoriche, individuato quale presunta causa del sinistro, risulta essere di Incombe CP_7
in capo alla nostra società, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, la sola manutenzione ordinaria delle reti di smaltimento delle acque meteoriche e quindi anche del manufatto di cui sopra, tuttavia, alla data del sinistro, non erano in corso opere di manutenzione di alcun genere”. Non consta che l'attore abbia nemmeno interpellato prima di instaurare la causa, né l'ha convenuta nel CP_7
presente giudizio per accertarne la qualità di custode della tubatura.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
pagina 8 di 9 - rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. Parte_1
264/2021;
- condanna alla rifusione a favore di e Parte_1 CP_2 CP_1 Controparte_8 delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida, che per ciascuna parte, in € 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 1.10.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente
dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 28.11.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al R.G. n. 1936/2021 promossa da:
Parte_1
Avv. Davide Pollano
contro
:
CP_1
Avv. Filippo Tomassoli
CP_2
Avv. Alessandro Totti
APPRESENTANZA PER L'ITALIA Controparte_3 CP_4
Avv. Marco Ferri
Fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.12.2018, conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Rimini e (d'ora in poi, anche senza indicazione del tipo sociale) CP_5 CP_2
chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro avvenuto in data 26.8.2015 a Riccione.
In particolare, rappresentava che:
- nel mese di agosto 2015 si trovava in vacanza in Riccione assieme a moglie, figlia e nipotine;
- il 26.8.2015, intorno alle 11:30, faceva il bagno in un punto in cui l'acqua era alta circa 30 cm. e ove vi era la presenza di quattro cartelli andanti tra loro a formare un quadrato, seppur privi di pagina 1 di 9 alcuna catena o corda che li congiungesse, che indicavano la dicitura “convogliamento acque o pioggia” in varie lingue (italiano, inglese, tedesco e francese);
- i segnali servivano ad evidenziare la presenza di un tubo fuoriuscente dal terreno che serviva allo scarico delle acque meteoriche, tubo che era a vista nei momenti di bassa marea e che tendeva a scomparire sotto l'acqua nel momento di alta marea;
- si trovava a fare il bagno nei pressi dell'area segnalata ma al di fuori del quadrato perimetrato dai quattro cartelli e, nonostante questo, andava accidentalmente a scontrarsi con il tubo che, a causa dell'usura sui bordi e della scarsa manutenzione, gli procurava una profonda ferita alla gamba destra con interessamento del legamento;
- il giorno stesso, verso le ore 11.50, si recava all'ospedale di Riccione dal quale veniva dimesso con referto indicante diagnosi di “ferita lacero contusa alla regione anteriore della tibia”;
- del sinistro dava pronta notizia all'URP del Comune di Riccione e successivamente, in data
25.9.2015, metteva in mora lo stesso Comune e Hera Rimini s.p.a., in qualità di soggetto che gestiva l'acquedotto;
- alla missiva rispondeva il Comune di Riccione, che si riservava di effettuare gli opportuni accertamenti;
- l'assicuratore del Comune di Riccione declinava ogni responsabilità, sostenendo che i tubi posati in mare fossero di che la manutenzione degli stessi fosse in carico a CP_1 [...]
e che i sacchi a difesa dell'arenile fossero di competenza del Servizio Tecnico di Bacino CP_2
della Regione Emilia-Romagna;
- il Comune di Riccione gli forniva, per ognuno dei soggetti sopra indicati, il relativo indirizzo
PEC cui poi egli indirizzava la richiesta di risarcimento dei danni;
- tuttavia, nessun riscontro ulteriore veniva fornito né dal Comune di Riccione, né dall'assicuratore e nemmeno da da e dal;
CP_2 CP_1 Controparte_6
- l'adito Organismo di mediazione fissava l'incontro per il tentativo di conciliazione in data
7.10.2016, al quale erano invitate a partecipare tutte le parti interessate, nella speranza di addivenire ad un accordo volto a stabilire la responsabilità dei soggetti coinvolti;
- riscontrava tuttavia di non aver conoscenza dell'accaduto e di non poter intervenire CP_2
nella mediazione, a fronte dell'esiguo lasso di tempo tra la ricezione dell'invito in mediazione e la data di comparizione;
- l'Organismo fissava un nuovo incontro, tenutosi in data 27.10.2017, a seguito della richiesta di parte attrice di prorogare la precedente data, e all'invito rispondevano la Regione Emilia-
Romagna in data 25.10.2017 declinando ogni responsabilità, il Comune di Riccione in data pagina 2 di 9 24.10.2017 sostenendo che non vi era alcun diritto al risarcimento in quanto i tubi erano di proprietà di e la manutenzione era affidata a , nonché la stessa la quale CP_1 CP_2 CP_2
chiariva di occuparsi esclusivamente della manutenzione ordinaria delle reti di smaltimento delle acque meteoriche, che alla data del sinistro “non erano in corso opere di manutenzione di alcun genere” e, infine, che il manufatto era di proprietà di non si presentava CP_7 CP_1
né comunicava alcunché;
- egli si presentava all'incontro del 27.10.2017 ed il mediatore, constatata l'assenza delle altre parti invitate, redigeva verbale di mancato accordo;
- si sottoponeva a visita medico legale specialistica innanzi al dott. , il quale riconosceva Per_1 un danno biologico onnicomprensivo del 3,5/4%, con un periodo d'incapacità temporanea di 15 giorni al 50% e di giorni 30 al 25%;
L'attore deduceva la responsabilità delle società convenute e ex artt. 2051 o 2043 c.c. e CP_2 CP_1
concludeva per la condanna delle stesse al risarcimento dei danni subiti, che quantificava in euro
10.520.
Si costituiva in giudizio (già , la quale eccepiva il proprio difetto di CP_1 CP_5
legittimazione passiva non essendo proprietaria della tubatura né tenuta alla manutenzione e del tutto estranea sai fatti;
nel merito, sosteneva l'infondatezza delle avverse pretese ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Chiedeva lo spostamento della prima udienza onde chiamare in causa la compagnia assicurativa
[...]
, al fine di essere manlevata e garantita in caso di soccombenza. CP_8
Si costituiva anch'essa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo CP_2
proprietaria della rete di smaltimento delle acque meteoriche da cui sarebbe derivato il danno, ma solo incaricata della manutenzione ordinaria delle reti di smaltimento delle acque meteoriche;
in ogni caso, affermava l'infondatezza nel merito della domanda ex artt. 2051 e 2043 c.c., stante il comportamento imprudente del danneggiato avente efficacia casuale idonea ad interrompere il nesso causale.
Si costituiva la chiamata chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_8
La causa, espletata l'istruttoria, veniva decisa a seguito di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con sentenza di rigetto delle domande.
Secondo il Tribunale, la controversia era inquadrabile nella tematica della responsabilità oggettiva da cose in custodia ex art. 2051 c.c. che contempla quali due unici presupposti applicativi, che incombeva al danneggiato provare, ossia la custodia – che consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia comprendendo anche tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa, quali i proprietari del bene, i conduttori, i depositari, i comodatari e gli usufruttari – e la pagina 3 di 9 derivazione del danno dalla cosa, talché per la sua configurazione è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, a prescindere dall'esistenza o meno di un obbligo di vigilanza o custodia. Precisava, ancora, il Tribunale che tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito – comprensivo del fatto del terzo e del danneggiato stesso, cioè un fattore che attiene non già ad un comportamento del custode ma riconducibile al profilo causale dell'evento, recante i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità – la cui prova era a carico del convenuto.
Nel caso de quo, secondo il Tribunale, l'attore danneggiato non era riuscito a dimostrare che l'evento si era prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa stessa. In particolare, richiamava la giurisprudenza di legittimità, pacifica nel ritenere che quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano agevolmente percepibili, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e ritenuto integrato il caso fortuito.
L'attore, infatti, sosteneva di essersi infortunato avendo sbattuto la gamba contro un tubo presente in mare e fuoriuscente dalla sabbia, in un punto ove non vi era segnalazione e, tuttavia, non aveva dimostrato dove era avvenuto il sinistro, ovvero in quale parte del litorale di Riccione si trovasse a fare il bagno quel giorno, circostanza che non veniva chiarita nemmeno dalle due testimoni escusse (moglie e figlia dell'attore), i quali non potevano riferire neppure del nesso di causalità tra il tubo e le lesioni, perché, al momento del sinistro, non si trovavano in acqua con il danneggiato ma sulla battigia e, pertanto, pur avendo visto il uscire dall'acqua ferito ad una gamba, potevano dichiarare solo Pt_1 quanto loro riferito dal congiunto. Quest'ultimo, peraltro, in sede di interrogatorio formale, confermava la presenza in mare dei cartelli di segnalazione dei tubi di scarico ai quali, secondo il Giudicante, non prestava la dovuta attenzione.
Riteneva quindi il Tribunale che, in mancanza di qualsivoglia evidenza circa la presenza, la posizione e la descrizione del tubo, le dichiarazioni dei testimoni erano troppo generiche per poter ritenere provato il fatto storico generatore dell'evento lesivo e dunque non ricorrevano i requisiti della dedotta responsabilità. Alla mancata prova dell'an si aggiungeva, poi, il difetto di prova in ordine al quantum debeatur, la cui valutazione era stata dall'attore rimessa esclusivamente alla consulenza tecnica di parte che, per costante giurisprudenza di legittimità, si configura come “mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che, il contenuto tecnico del documento non vale ad alternarne la natura, che resta quella di atto difensivo” (Cass. civ. n. 16552/2015). Di
pagina 4 di 9 conseguenza, diveniva irrilevante l'accertamento della predicabilità di custode in capo a una o l'altra delle società convenute.
Le spese seguivano la soccombenza e venivano liquidate in euro 2.738,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge per ciascuna delle società convenute, considerando valore inferiori a quelli medi previsti dal DM n. 55/2014, tenuto conto della non elevata complessità della decisione.
Avverso la sentenza proponeva , articolato in quattro motivi, cui resistevano e Pt_1 CP_5
chiedendone il rigetto. CP_2
Motivi della decisione
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove e la contraddittoria motivazione in punto di prova del nesso di causalità. In particolare, non vi è difetto probatorio circa il luogo ove si è verificato l'incidente, sia perché confermato dalle testimoni, sia perché riprodotto nelle fotografie tanto dall'attore che dalla terza chiamata. Inoltre, nessuna delle parti convenute ha contestato che i fatti si siano svolti nei luoghi riprodotti dalle fotografie, né che si trattasse di un tratto di mare che interessa il Comune di Riccione. Pertanto, il giudice è caduto in errore laddove sembra addebitare all'attore il fatto di non aver individuato il tratto di mare interessato dal sinistro, quando invece conoscere la posizione del tubo dovrebbe essere un fatto notorio trattandosi di bene pubblico ed essendo le controparti rispettivamente proprietari, gestori e responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria della tubazione.
Inoltre, il Tribunale ha travisato la sua dichiarazione quanto alla presenza dei cartelli segnaletici, giungendo alla conclusione che non avesse prestato la dovuta attenzione. Egli, in realtà, ha affermato tutt'altro e, cioè, che i cartelli erano visibili ma non uniti tra loro da alcuna corda o catena e che il perimetro immaginario che i cartelli avrebbero dovuto andare a formare non delimitava il luogo ove il tubo fuoriusciva dalla sabbia, tanto che egli si feriva nonostante si fosse tenuto al di fuori di tale perimetro, circostanza confermata anche dai testi escussi. Sempre in riferimento alla corretta individuazione dei luoghi di causa, occorre anche considerare che egli viveva al tempo a Castiglione
Torinese e si trovava a Riccione in vacanza ove era appena giunto.
Infine, la sentenza difetta di motivazione in ordine alla riduzione dei testi da quattro a due.
Il secondo motivo lamenta l'errata interpretazione delle norme giuridiche e della giurisprudenza richiamata al fine di escludere il rapporto causa/effetto. Infatti, la giurisprudenza invocata dal primo
Giudice non è conferente al caso di specie, posto che la sentenza n. 12368/2016 fa riferimento ad un sinistro stradale in cui il conducente del veicolo, perdendo il controllo del mezzo, urtava la barriera di cemento che divide la carreggiata, la oltrepassava e andava a sbattere contro il guard-rail, situazione pagina 5 di 9 differente dal caso in decisione, dal momento che il stava passeggiando in acque relativamente Pt_1 basse, vedeva i cartelli di pericolo e l'immaginario quadrato da essi formato e, pur camminando all'esterno di esso, rimaneva ferito. Il soggetto deputato alla custodia avrebbe dovuto, come minimo, delimitare l'area con catene di plastica o boe;
invece, i soggetti deputati alla custodia non avevano posto in essere la benché minima attività di cura e vigilanza del tubo e dell'area interessata, circostanza peraltro confermata dalla confusione – circa la qualità di proprietaria del bene e di soggetto deputato alla manutenzione ordinaria e straordinaria – manifestata perfino dai soggetti invitati in mediazione. Il
Tribunale, peraltro, ha giudicato intrinseco il caso fortuito, valutando mancante l'elemento dell'intrinseca pericolosità e incorrendo nuovamente in errore. Infatti, un tubo appoggiato sul fondo marino e fuoriuscente dalla sabbia, per fatto notorio, se non oggetto di periodica pulizia diventa attrattivo di varie specie animali, ed è altrettanto notorio che il contatto prolungato con l'acqua può corrodere il tubo rendendolo tagliente e pericoloso. Peraltro, la fuoriuscita del tubo dall'immaginario perimetro è stata causata o dal fatto che dello stesso tubo non era stata fatta la giusta manutenzione o dalla circostanza per cui il custode non aveva tenuto conto dei possibili spostamenti dovuti al moto ondoso;
in entrambi i casi, ciò determina un profilo di responsabilità in capo al custode, da cui l'Amministrazione potrebbe liberarsi dimostrando che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel caso di specie, è evidente l'intrinseca conoscenza dell'Amministrazione del potenziale pericolo del tubo, tanto che era stata delimitata l'area con cartelli;
inoltre, il goffo tentativo di delimitarne la presenza mediante cartelli privi di congiunzione in un punto in cui l'acqua arriva all'altezza dell'inguine è altrettanto indicativa del mancato adempimento del dovere di vigilanza e custodia in capo all'Amministrazione.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'errata valutazione del Tribunale circa la prova della quantificazione del danno (per errore, nel titolo indicato come “an debeatur”), esclusa poiché rimessa esclusivamente alla consulenza tecnica di parte, ritenuta mero atto difensivo privo di autonomo valore probatorio. Secondo parte appellante, il Tribunale erra, perché in atto di citazione erano elencati e motivati i parametri che giustificavano la richiesta economica, mediante rinvio al parere medico legale contenuto nella relazione del 19.4.2016 a firma del dott. , confluita in atti, che valuta sussistente Per_1
sia il danno da lesione personale che la personalizzazione del danno stesso. Osserva altresì che all'individuazione del fatto come rappresentato in atti era stata aggiunta quale produzione documentale la relazione medico legale del dott. , nonché tutta la documentazione attestante la fase delle Per_1
prime cure, del contenimento della ferita, della rimozione dei punti e del post trauma.
pagina 6 di 9 Infine, con il quarto motivo, l'appellante si duole dell'erroneo riparto delle spese di lite, anche in considerazione del rapporto tenuto dai convenuti in fase di mediazione e preprocessuale. Infatti, nessuno dei soggetti invitati alla mediazione (Comune di Riccione, Regione Emilia-Romagna,
[...]
oltre alle parti convenute) ha avuto modo di comunicare di chi fosse la responsabilità del bene CP_7
pubblico. peraltro, nemmeno rispondeva alle richieste stragiudiziali, oltre a non CP_5 presentarsi all'incontro di mediazione.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va evidenziato che nell'atto introduttivo di primo grado l'attore ha prospettato la responsabilità per “omessa custodia dei beni di proprietà e/o gestiti dalle convenute”, ossia dell'impianto di cui il tubo era parte. Costituendosi in primo grado entrambe le convenute hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, affermando di non essere titolari del diritto di proprietà e, per quanto concerne anche perché completamente estranea ai fatti in quanto non deputata ad CP_1 alcuna manutenzione e, per quanto riguarda , perché tenuta solo all'esecuzione di opere di CP_2 manutenzione ordinaria che all'epoca non erano in corso.
Tali eccezioni, ritualmente riproposte in questo grado, non sono state superate dall'attore che non ha dimostrato né che le convenute siano proprietarie del tubo e nemmeno ha allegato, né tantomeno provato, fatti idonei a ritenere che del medesimo le stesse fossero custodi.
In specie, non ha provato la proprietà in capo a nessuna delle due società, né che gestisse CP_1
l'impianto, né che stesse eseguendo, alla data del sinistro, opere di manutenzione di qualunque CP_2
genere.
Nessuna censura è posta in relazione alla domanda formulata ex art. 2043 c.c. nell'atto introduttivo di primo grado. La responsabilità aquiliana, peraltro, è stata dedotta in termini del tutto generici e senza allegazione di una specifica condotta colposa a carico delle appellate in nesso causale con l'evento; né tale può ritenersi l'allegazione secondo cui il soggetto deputato alla custodia avrebbe dovuto adottare
“accorgimenti a tutela dei propri clienti” o che, come dedotto nell'appello per la prima volta, avrebbe dovuto delimitare l'area con catene di plastica o boe, dato che, secondo la prospettazione dello stesso
, egli si trovava ben all'esterno del quadrato immaginario formato dai quatto cartelli. Pt_1
Per completezza d'esame, il Collegio non può non rilevare la corretta statuizione contenuta nella impugnata sentenza laddove il Tribunale giudica insufficiente la prova fornita da in ordine alla Pt_1
derivazione causale della lesione da lui riportata rispetto al tubo posato in mare. Infatti, le dichiarazioni delle testimoni, moglie e figlia del danneggiato, che non erano in acqua insieme a costui, ma videro la pagina 7 di 9 scena dalla spiaggia, possono dimostrare esclusivamente il fatto che egli stava facendo il bagno in un punto situato al di fuori dell'area delimitata dai quattro cartelli segnaletici ed uscì dall'acqua ferito.
Pertanto, atteso che i segnali di pericolo erano posizionati in modo tale da rendere nota la presenza del tubo ai bagnanti che si avvicinavano all'area da qualunque direzione provenissero – essendo i cartelli rivolti esternamente ai quattro angoli dell'immaginario quadrato – non può ritenersi provato il nesso causale tra la tubatura e le lesioni, poiché lo stesso sostiene che si trovava all'infuori dell'area Pt_1
perimetrata ove quel tubo era collocato, non risultando nemmeno un indizio del fatto che il tubo – che è da immaginare di notevoli dimensioni, viste l'ampia area delimitata dai cartelli e visto che in esso convogliavano le acque meteoriche – fosse stato spostato dal moto ondoso.
Ogni altra censura alla pronuncia di rigetto della domanda contenuta nei primi tre motivi è assorbita.
Il quarto motivo è parimenti infondato, avendo il giudice deciso conformemente al principio di soccombenza. Deve evidenziarsi, sul punto, che nella corrispondenza precedente l'introduzione della causa, iscritta a ruolo il 4.1.2018, e financo in data anteriore al secondo incontro fissato per esperire il tentativo di conciliazione (27.10.2016), , interpellata dal , gli indicò che la proprietà del CP_2 Pt_1
tubo, e quindi la custodia dello stesso, era in capo a come si legge nella comunicazione CP_7 datata 24.10.2016, confluita in atti, nella quale affermò che “con l'ausilio della nostra CP_2
struttura tecnica competente abbiamo potuto accertare che il manufatto deputato allo scarico delle acque meteoriche, individuato quale presunta causa del sinistro, risulta essere di Incombe CP_7
in capo alla nostra società, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, la sola manutenzione ordinaria delle reti di smaltimento delle acque meteoriche e quindi anche del manufatto di cui sopra, tuttavia, alla data del sinistro, non erano in corso opere di manutenzione di alcun genere”. Non consta che l'attore abbia nemmeno interpellato prima di instaurare la causa, né l'ha convenuta nel CP_7
presente giudizio per accertarne la qualità di custode della tubatura.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
pagina 8 di 9 - rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. Parte_1
264/2021;
- condanna alla rifusione a favore di e Parte_1 CP_2 CP_1 Controparte_8 delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida, che per ciascuna parte, in € 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 1.10.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente
dott. Giampiero Fiore
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