TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 423 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona dell'Amministratore di Sostegno Avv. Laura Fornari rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giannicola Cerini del foro di Mantova
ATTORE
CONTRO la IG.ra rappresentata e difesa, dall'Avv. Alberto Mazzeo del foro di Trapani Controparte_1
CONVENUTA
E
, e , residente in [...]; CP_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio, l'attrice deduceva che nel Febbraio 2014 veniva contattata telefonicamente da un vecchio amico di famiglia, IG. , il quale richiedeva alla CP_2 predetta un prestito di € 50.000,00= in quanto asseriva il rischio di vedersi protestati degli assegni che aveva emesso, con la promessa di restituire i suddetti soldi appena possibile;
richiedeva di fargli avere detta somma con bonifico bancario, in particolare, il IG. si raccomandava con CP_2
IG.ra di eseguire detto bonifico sul C/C intestato alla figlia L'attrice Pt_1 Controparte_1
eseguiva due bonifici in data 18 e 19.02.2014 su conto intestato alla con causale Controparte_1
“prestito cugina”; solo nel luglio del 2018 l'Amministratore di sostegno della attrice intimava agli odierni convenuti, la restituzione del prestito Detti bonifici e con successivo accordo del luglio 2018, gli odierni convenuti iniziavano a restituire la somma, con rate di €.100,00 versate dall'ottobre del
2018 interrompendo i versamenti nell'aprile del 2020; ad oggi i debitori hanno un residuo di debito di €48.100,00-. Pertanto, l'Amministratore di sostegno si determinava ad agire giudizialmente nei confronti dei debitori dell'amministrata; precisava che le condizioni economiche della erano Pt_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
assai precarie, percependo il solo reddito di cittadinanza, e di aver inviato ai convenuti l'invito alla negoziazione assistita. Concludeva chiedendo preliminarmente al tribunale di pronunciare ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. a carico dei convenuti, provvisoriamente esecutiva, dell'importo di € 48.100,00=, in solido tra loro, oltre agli interessi legali o di quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, stante la presenza dei presupposti di cui agli art. 633, primo comma, numero 1)
e secondo comma e di cui all'art. 634 c.p.c. per le ragioni tutte esposte nell'atto introduttivo. Nel merito Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale dei IGg. , CP_2 CP_3
e nei confronti della IG.ra , per le ragioni tutte esposte
[...] Controparte_1 Parte_1 nell'atto introduttivo e conseguentemente, condannarli, in solido tra loro e nella qualità di eredi di
, al pagamento in favore della IG.ra della somma di € 48.100,00= CP_2 Parte_1
oltre agli interessi legali, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, e comunque entro la competenza del Giudice adito, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva solo la figlia dei restanti convenuti, - che in questa sede Controparte_1
vengono dichiarati contumaci – la quale contestava la domanda stante la radicale nullità dell'atto introduttivo del giudizio essendo le domande avanzate infondate e carenti di prova;
deduceva infatti che non vi era prova scritta del contratto di mutuo stipulato tra le parti e che le somme versate mensilmente erano state corrisposte pro bono pacis, senza riconoscimento dell'esistenza del credito;
eccepiva la carenza di legittimazione della convenuta non avendo ella mai stipulato il contratto di mutuo citato dall'attrice; concludeva chiedendo di dichiarare, per quanto esposto in fatto e in diritto,
l'atto di citazione introduttivo del giudizio notificato il 08/02/2021 inammissibile, improponibile e improcedibile, nonché illegittimo ed irrituale;
nonché la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
dichiarare il difetto di legittimazione attiva ovvero di legittimazione della attrice ovvero quello passivo della convenuta rigettando tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, in quanto sfornite di alcuna prova.
Alla prima udienza stante la richiesta di parte attrice veniva emessa – il 01.06.2021-
l'ordinanza ingiunzione, ex art.186 ter cpc, nei confronti del solo , per la somma di CP_2
€.47.600,00 stente l'ulteriore pagamento intervenuto nelle more della notifica dell'atto introduttivo;
quindi concessi i termini di cui all'art.183 cpc si rinviava per le richieste istruttorie;
successivamente veniva assunte prove orali articolate sia dall'attrice che dalla convenuta. Il processo nel settembre
2022, si interrompeva per il decesso del convento . CP_2
Successivamente veniva depositato ricorso per riassunzione del giudizio da parte dell'attrice; quindi, il giudizio proseguiva nei confronti dei restanti convenuti, dei quali si costituiva sempre solo la Veniva quindi disposta l'assunzione dell'interrogatorio formale della attrice Controparte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
con prova delegata;
esaurita l'istruzione del fascicolo con l'assunzione delle prove orali la causa veniva posta in decisone.
Ed invero si osserva che parte attrice deduce l'accertamento dell'obbligo restitutorio in relazione ad un contratto di muto stipulato con il , oggi deceduto, la CP_2 CP_1
e Secondo l'art. 1813 c.c. il mutuo è il contratto con il quale il
[...] Controparte_3 mutuante consegna al mutuatario una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altro si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Si tratta di un contratto traslativo in quanto trasferisce la proprietà della cosa e reale perché la consegna della cosa rappresenta un elemento costitutivo della formazione del negozio. E' a titolo oneroso in quanto, di regola, obbligo del mutuatario è la corresponsione degli interessi sulla somma di denaro ricevuta. È senz'altro contratto a prestazioni corrispettive, in quanto gli interessi costituiscono controprestazione del diritto reale sul capitale acquistato dal mutuatario. Costituisce elemento costitutivo, l'accordo sul dare e sul ricevere.
Secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex articolo 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.” E tanto perché' l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per se', a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens – ammessa la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
35959 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 6295 del
13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2974 del 15/02/2005; Sez.
2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003)..”. Corte di
Cassazione, civile, Ordinanza|29 marzo 2023| n. 8829.
Con gli arresti menzionati il giudice di legittimità ha voluto chiarire la portata dell'onere probatorio in capo all'attore che agisce in restituzione;
questi ha sempre l'onere di provare la dazione del denaro e l'obbligazione di restituzione;
sia nel caso in cui il convenuto contesta l'obbligazione di restituzione legata al mutuo, asserendo che somma ricevuta era stata ad esempio in donazione;
sia quando l'acipiens deduca un titolo diverso, in questo caso non essendo un'eccezione in senso sostanziale, permane in capo all'attore l'onere della prova dell'obbligazione restitutoria .
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Secondo la giurisprudenza citata, solo in una ipotesi viene meno l'onere dell'attore dell'obbligazione restitutoria allorquando il convenuto deduce un altro titolo che contenga l'obbligazione restitutoria, ad esempio un precedente contratto di mutuo a parti invertite.
Nel caso di specie l'attore ha dedotto di aver stipulato oralmente un contratto di mutuo consegnando al la somma di €.50.000,00 con due bonifici bancari eseguiti sul C/C CP_2
intestata alla convenuta;
sul punto ha offerto prova sia documentale allegando le Controparte_1 ricevute dei due bonifici citati, che con l'interrogatorio formale delle convenute e le CP_4 CP_3 quali confermavano il prestito erogato dall'attrice (cap.1 interrogatorio della nel quale CP_4 specifica che il padre gli aveva riferito la circostanza). Anche l'obbligazione restitutoria è stato oggetto di prova orale da parte attrice, delegata al Tribunale di Verona;
la teste onfermava di Tes_1 aver chiamato due/tre volte il sig. con il telefono dell'attrice per sollecitare il CP_2 rimborso delle somme mutuate. La teste escussa è da ritenersi attenibile stante l'assenza di contraddizione nel testo della deposizione.
Ritiene quindi il giudice che l'attore ha assolto al doppio onere sia dimostrando la dazione del denaro a favore dell'accipiens, che l'obbligazione restitutoria che l'accipiens aveva assunto alla conclusione del contratto di mutuo.
Dal compendio probatorio è emerso comunque che il contratto di mutuo del febbraio 2014 è stato stipulato esclusivamente tra l'attrice, , e il , non essendo stata Parte_1 CP_2
raggiunta prova che anche e rispettivamente figlia e moglie Controparte_1 Controparte_3
del , abbiano partecipato alla conclusione di detto contratto. CP_2
Pertanto, va accolta la domanda restitutoria spiegata in atto introduttivo limitatamente nei confronti del e, stante il suo intervenuto decesso e la riassunzione del giudizio nei CP_2
confronti degli eredi impersonalmente di che andranno condannati alla restituzione CP_2 della somma €.47.660,00 somma decurta dagli acconti già ricevuti a favore dell'attrice soma oggetto dell'ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva del 01.06.2021.
Le spese di lite di parte attrice ammessa al patrocinio a spese a carico dello stato, vengono liquidate a favore dell'Avv Giannicola Cerini, con separato provvedimento e con diritto di rivalsa da parte dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
-accoglie la domanda restitutoria spiegata in atto introduttivo da in persona Parte_1 dell'Amministratore di Sostegno Avv. Laura Fornari;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
- condanna gli eredi di al pagamento della somma 47.660, a favore dell'attrice. CP_2
Così deciso in Trapani, in data 22/03/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile